CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 ottobre 2009
235.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 30

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009
(C. 2788, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2788, approvata dalla 6o Commissione permanente del Senato, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009»;
considerato che le disposizioni da essa recate sono riconducibili alla materia previdenza sociale, che l'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 31

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006 (C. 2765 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2765 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 32

ALLEGATO 3

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2131, approvato dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante «Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie»;
considerato che la materia delle «professioni» è attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
considerato altresì che la Corte costituzionale ha più volte affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, in ragione del suo carattere necessariamente unitario, allo Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 33

ALLEGATO 4

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento (nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata, in un testo unificato, dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento»;
considerato che:
le disposizioni contenute nel testo in esame sono riconducibili prevalentemente alla materia dell'istruzione;
la Costituzione riserva le norme generali sull'istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. n), Cost.) e rimette la materia dell'istruzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, Cost.);
la Corte costituzionale ha ritenuto ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. n), della Costituzione), in quanto norme generali, le disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 34

ALLEGATO 5

DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila (C. 2775 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010).

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, tra il 15 marzo ed il 15 giugno.
2. In occasione delle elezioni di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è anticipato al 24 gennaio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del presidente della provincia e del sindaco presentate tra il 1o ed il 21 gennaio 2010 diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010.
1. 01.Il relatore.