CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 ottobre 2009
233.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01650 Piffari: Lavori di manutenzione straordinaria sulla SS. n. 42.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla realizzazione dei lavori di adeguamento dello svincolo di Sovere (rotatoria a raso) e altri interventi di messa in sicurezza di muri di sostegno al km.49+600 e al km 51+550 e 52+612 lungo la statale 42 «del Tonale e della Mendola», l'ANAS ha fornito i seguenti elementi.
L'intervento di miglioramento della viabilità dello svincolo di Sovere al km 56+000, di cui è stato redatto il progetto esecutivo fin dall'anno 2005, è inserito nella manutenzione straordinaria del Contratto di Programma 2007-2011 di ANAS S.p.A., previsto in appaltabilità 2010, ma anticipato al corrente anno 2009.
Allo stato attuale, il Compartimento della viabilità competente sta provvedendo all'aggiornamento economico del progetto medesimo, al fine di avviare entro il prossimo mese di novembre le procedure concorsuali.
Per quanto riguarda i lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del muro di sostegno al km 49+600 e dei muri delle piazzole di sosta ai km 51+550 e 52+612 della strada Statale 42, si precisa che le opere ricadono all'interno dei centri abitati dei Comuni di Ranzanico ed Endine Gaiano, le cui estese, regolarmente delimitate con verbali redatti ai sensi dell'articolo 4 del Codice della Strada, competono pertanto alle rispettive amministrazioni comunali.
La soluzione di eventuali situazioni di precarietà dei manufatti, tra cui anche i muri di sostegno in argomento, sarà individuata dal Compartimento ANAS con interventi localizzati, a valere sui fondi per la manutenzione.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01914 Piffari: Abrogazione della normativa in materia di arbitrati negli appalti pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

In tema di arbitrato, si segnala che ai sensi di una disposizione contenuta nel decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 cosiddetta decreto mille proroghe, nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetta direttiva ricorsi, l'entrata in vigore delle disposizioni sul divieto di arbitrato negli appalti è stata rinviata al 31 dicembre 2009.
Viene inoltre previsto il dimezzamento dei compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 e vietati gli incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto.
Si rammenta che il divieto di arbitrato negli appalti pubblici è stato introdotto con la legge 244 del 2007 (finanziaria 2008) che aveva previsto il divieto di inserimento di clausole compromissorie in tutti i contratti, non solo di lavori ma anche di servizi e forniture stipulati dalla Pubblica Amministrazione.
Il termine di applicazione del divieto è stato più volte prorogato, dapprima al 1 luglio 2008 dall'articolo 15 del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni in legge 31 del 2008 e, poi, al 30 marzo 2009 dall'articolo 1-ter del decreto legge 162 del 2008, convertito con modificazioni in legge 201 del 2008.
Come detto sopra, tale ultima proroga è prevista nelle more del procedimento volto a dare attuazione alla «direttiva ricorsi» sopra menzionata.
Al riguardo, si segnala che lo schema di decreto legislativo di recepimento della «direttiva ricorsi» (previsto ai sensi dell'articolo 44 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria per l'anno 2008, recante delega al Governo per l'attuazione della citata direttiva) prevede disposizioni in tema di arbitrato.
La legge delega, infatti, al comma 3, lettera m) impone di dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, attraverso cinque criteri:
1) incentivare l'accordo bonario: in tal senso lo schema di decreto delegato, interviene sull'articolo 240 del codice dei contratti pubblici modificando il comma16, e stabilendo che si può fare luogo ad arbitrato, ovvero a giudizio ordinario, solo in caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario a seguito di un effettivo esperimento dello stesso e di una effettiva trattativa tra le parti.
2) prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile; tale criterio di delega, che considera l'arbitrato un rimedio ordinario, è attuato dallo schema di decreto delegato mediante l'abrogazione del divieto di arbitrato recato dall'articolo 3, commi da 19 a 22, legge n. 244 del 2007, divieto, come detto prima, finora mai entrato in vigore (e ora slittato al 31 dicembre 2009) nonché mediante la previsione della impugnazione del lodo per vizi di diritto, al pari della sentenza di primo grado.
3) prevedere la necessaria indicazione dell'eventuale clausola compromissoria sin dal bando, vietando il compromesso

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dopo la stipulazione del contratto. Tale criterio di delega è attuato dallo schema di decreto delegato mediante l'inserimento di nuovi periodi alla fine del comma 2 nell'articolo 241 del codice dei contratti pubblici;
4) contenere i costi del giudizio arbitrale. Al riguardo, si sottolinea che l'attuazione del criterio di delega è stata in parte anticipata dalla citata legge n. 14/2009 che, come detto sopra, ha novellato l'articolo 241, comma 12, del Codice dei contratti pubblici prevedendo il dimezzamento dei minimi e massimi tariffari fissati dal decreto ministeriale n. 398 del 2000 nonché il divieto di incrementi.

Pertanto la delega, essendo successiva a tale novella, va interpretata nel senso di esigere un ulteriore contenimento dei costi. All'uopo lo schema di decreto delegato opera lungo le seguenti direttrici:
a) previsione del divieto di incremento dei compensi arbitrali per qualsivoglia ragione, oltre che per le ragioni indicate dal decreto ministeriale n. 398 del 2000 e riprodotte nell'articolo 241, comma 12, con la novella di cui alla legge n. 14 del 2009;
b) espressa abrogazione, nell'ambito del decreto ministeriale n. 398 del 2000, della previsione sull'incremento dei massimi tariffari;
c) introduzione di una disposizione volta a contenere i costi per onorari di difesa della stazione appaltante nel corso del giudizio arbitrale; infatti i costi del giudizio arbitrale non sono costituiti solo dal compenso per gli arbitri ma anche dal compenso dovuto ai difensori;
d) introduzione della possibilità di impugnazione del lodo per motivi di diritto secondo quanto prescritto dal Codice di procedura civile;
e) riduzione dei costi per segretario e consulenza tecnica;
f) chiarimenti in ordine al contenimento dei costi anche per il giudizio con arbitro presidente nominato dalla camera arbitrale.

Infine, il quinto ed ultimo criterio prevede misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
La questione relativa agli arbitrati è, come è evidente, all'attenzione del Governo proprio per tutte le implicazioni che sono state peraltro rilevate anche dagli onorevoli interroganti.
Il processo di revisione della materia è, si assicura, considerato come prioritario e tutti gli sforzi sono in atto per pervenire ad una riforma dell'istituto dell'arbitrato che consenta una sua corretta applicazione senza le distorsioni del passato seppure nell'ottica di contenere i costi e minimizzare i tempi degli appalti pubblici.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01677 Contento: Lavori di completamento del nuovo palazzo di giustizia di Napoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

In data 31 luglio 2001 la Gepco - Salc S.p.A. diede comunicazione al Provveditorato alle OO.PP. che avrebbe affidato alla Ditta Fosam S.p.A. l'importo di fornitura pari a Lire 4.000.000.000 =
Essendo il valore della fornitura pari al 67 per cento rispetto a quello della mano d'opera, a tale rapporto negoziale non si applicavano le disposizioni che regolavano il subappalto e, pertanto, con nota del 19 dicembre 2001 vi fu da parte del Provveditore una comunicazione di presa d'atto di tale affidamento.
In data 25 febbraio 2002 la Fosam S.p.A. comunicava al Provveditorato che avrebbe provveduto a sospendere il lavoro di montaggio delle pareti mobili fornite a causa del mancato pagamento di alcune fatture da parte della società consortile PG 2000 SCARL.
Con nota n. 11313 del 27 febbraio 2002 il Provveditore alle OO.PP. invitava la Gepco - Salc S.p.A. a provvedere al pagamento del fornitore Fosam al fine di non ritardare l'ultimazione dei lavori.
In data 10 ottobre 2002 il Provveditore comunicava a tutti i fornitori che lamentavano pagamenti ancora dovuti dalla R.T.A. Gepco - Salc S.p.A., che avendo avviato la procedura di rescissione contrattuale in danno, avrebbe congelato ogni ulteriore pagamento nei confronti della Gepco - Salc S.p.A..
Con nota del 23 ottobre 2002 la società ingegnere Giovannini e Micheli S.p.A. in qualità di mandante cooptata dell'ATI appaltatrice in oggetto, si dichiarava pronta ad assumersi, per il comparto civile, l'onere di ultimare le opere, avendo la stessa già provveduto al pagamento degli stipendi e salari della società PG 2000 SCARL.
Con nota del 28 ottobre 2002 la Gepco - Salc S.p.A. in liquidazione contestava il congelamento di cui alla nota Provveditoriale n. 11313 del 10 ottobre 2002.
In data 2 febbraio 2002 il Tribunale di Genova dichiarava il fallimento della Gepco - Salc S.p.A. e pertanto, con contratto REP n. 8260 del 18 novembre 2003, si procedeva all'affidamento del completamento dei lavori di ricostruzione della Torre A alla società Ing. Giovannini e Micheli S.p.A.
A seguito di tale contratto tutti i lavori ancora da completare venivano ultimati in data 15 dicembre 2004 dalla società Ing. Giovannini e Micheli, compreso il montaggio delle restanti parti delle pareti mobili della Ditta Fosam S.p.A.
In merito alle garanzie fideiussorie prestate dalle imprese aggiudicatrici per l'esecuzione dei lavori, le stesse non garantiscono come specificato dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 554 del 1999, l'utilizzo di tali somme per eventuali risarcimenti relativi a forniture. Inoltre, tali cauzioni cessano con l'emissione del certificato di collaudo.
A tale proposito si rappresenta che la Commissione di Collaudo, in data 20 settembre

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2005, collaudava sia le opere realizzate dalla Gepco - Salc S.p.A. sia le opere di completamento realizzate dalla Giovanni e Micheli S.p.A.
In virtù di tali atti di collaudo l'Amministrazione non ha incamerato le somme relative alle garanzie fornite per l'esecuzione dei lavori il cui completamento aveva di fatto comportato la totale restituzione delle cauzioni che vengono recuperate dall'Impresa con l'emissione degli Stati d'Avanzamento dei Lavori.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01760 Iannuzzi: Realizzazione del nuovo svincolo di Sala Consilina Sud sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria.

Interrogazione n. 5-01761 Iannuzzi: Stato di avanzamento dei lavori dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria.

Interrogazione n. 5-01762 Iannuzzi: Realizzazione del nuovo svincolo di Padula-Buonabitacolo sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante rinnova la richiesta di notizie in merito agli interventi sulla Salerno-Reggio Calabria, con particolare riferimento agli svincoli di Sala Consilina al km. 95+244 e di Padula-Buonabitacolo al km. 103+207.
Come noto, la realizzazione degli svincoli in questione non rientrava in origine nel progetto di ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria ma è stata richiesta dalle Amministrazioni locali.
L'ANAS, recependo quindi le indicazioni e sollecitazioni del territorio, ha in corso la progettazione preliminare dei due nuovi svincoli, al fine della successiva sottoposizione alle procedure approvative e di finanziamento previste dalla Legge Obiettivo.
Per quanto riguarda quindi i finanziamenti ancora mancanti per concludere l'intervento di ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria va ricordato che l'ammodernamento e messa in sicurezza della Salerno-Reggio Calabria è opera prioritaria individuata dalla Legge Obiettivo, l'Allegato Infrastrutture al DPEF 2010-2013 considera l'intervento medesimo nel quadro confermato dell'incisività strategica di opere ormai avviate a concreta realizzazione.
Il Governo quindi, nel confermare l'attenzione verso un gruppo di interventi tra cui è compreso appunto l'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, non solo ne riconosce il rilievo nell'ambito del programma di infrastrutturazione del Paese, ma soprattutto evidenzia la volontà di monitorare l'intervento medesimo, assicurandone la certezza delle scadenze e l'attuazione concreta.
L'Autostrada Salerno-Reggio Calabria è parte integrante e strategica dei Piani di Investimento concernenti il sistema viario calabrese e lucano, alla quale quindi, si applicano i meccanismi approvativi e di finanziamento di Legge Obiettivo, che fanno capo al CIPE.
Gli stanziamenti sinora effettuati a favore dell'intervento, e che ammontano a circa 7,5 miliardi di euro, sono stati pressoché integralmente impegnati.
Il costo complessivo dei progetti in corso di realizzazione per il completamento dell'opera è di circa 2,7 miliardi di euro, che saranno finanziati con le procedure di Legge Obiettivo.
Si ricorda che il CIPE ha richiesto una rilevazione aggiornata su costi e coperture delle opere rientranti nel Programma Infrastrutture strategiche (PIS), con propria Delibera 69 del 4 luglio 2008.
Le informazioni relative sono state, quindi, riportate all'interno della Relazione sullo stato di attuazione del PIS, di cui il CIPE ha preso atto nella seduta del 6 marzo 2009 (Delibera 10 del 2009).

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In data 26 giugno 2009 il CIPE ha pianificato circa 600 milioni di euro per i seguenti interventi sull'Autostrada Salerno-Reggio Calabria:
Macro lotto 3 - parte 4a e interventi per emergenza traffico - tratto Bagnara Scilla;
Nuovo svincolo di Eboli;
Completamento dello stralcio dal km. 369,8 al km. 378,5 - Svincolo di Mileto;
Completamento dello stralcio dal km. 382,4 al km. 383 - Svincolo di Rosarno;
Svincolo di Laurana Borrello;
Galleria Fossino e Svincolo di Laino Borgo;
Svincolo di Lamezia - Torrente Randace.

Nella stessa seduta del 26 giugno 2009, inoltre, il CIPE ha assegnato le seguenti somme:
61,2 milioni di euro per il completamento stralcio dal km. 369,8 al km. 378,5 (Svincolo di Mileto);
18 milioni di euro per il completamento dello stralcio dal km. 382,4 al km. 383 (Svincolo di Rosarno).