CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2009
232.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (C. 2724 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Restano validi, secondo quanto già stabilito dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno dei docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 febbraio 2005, n. 21, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
1.196. (Nuova formulazione)Centemero.
(Approvato)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'idoneità all'insegnamento e per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 9 febbraio 2005 n. 21 ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.
1.197. Ghizzoni, Damiano, Coscia, Bellanova, De Pasquale, Berretta, Pes, Bobba, De Torre, Boccuzzi, Siragusa, Codurelli, Rossa, Gatti, Antonino Russo, Gnecchi, Picierno, Letta, Mazzarella, Madia, De Biasi, Mattesini, Levi, Miglioli, Sarubbi, Mosca, Lolli, Rampi, Nicolais, Santagata, Bachelet, Schirru.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 febbraio 2005, n. 21, e con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di

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mobilità professionale previste dalla normativa vigente.
1.198. (nuova formulazione)Centemero.
(Approvato)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. I docenti e il personale ATA che possono avvalersi dei vantaggi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, prima di essere inseriti nella graduatoria di altra provincia sono sottoposti alla verifica della sussistenza dei requisiti da parte delle competenti autorità della provincia di trasferimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
1.201. (Ulteriore nuova formulazione) Goisis, Fedriga.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. L'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre provincie dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime.
4-ter. Nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 143 del 2004, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, da disporre con decorrenza dal 1o settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata, in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.
4-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contatto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.
1.301.Il relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (C. 2424 Antonino Foti).

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO DAL RELATORE

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Coordinamento normativo e finanziario).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano in coerenza con quanto previsto, anche sotto il profilo finanziario, dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dall'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
3.01.Il Relatore.