CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2009
232.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti ed abb.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;
rilevato che:
l'articolo 2 fornisce la definizione di «attività subacquee», precisando che tali attività si articolano in due differenti settori, con finalità diverse, ai quali corrispondono, rispettivamente, le discipline del capo II e del capo III del provvedimento; si tratta, segnatamente, dei «lavori» subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici (regolamentati dal capo II) e dei «servizi» subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee (regolamentati dal capo III);
la definizione e, conseguentemente, la qualificazione di un'attività quale «lavoro subacqueo» ha riflessi sul piano sanzionatorio, determinando l'applicazione dell'articolata disciplina degli articoli 11, 14 e 15, nonché sulla determinatezza stessa delle fattispecie sanzionatorie ivi previste;
la predetta definizione appare generica e non sufficientemente determinata; ciò risulta particolarmente evidente laddove, all'articolo 2, si prevede che i lavori subacquei o iperbarici sono quelli effettuati da operatori subacquei, mentre all'articolo 3 si prevede che gli operatori subacquei professionali siano coloro che svolgono «attività connesse» a lavori subaquei e iperbarici;
gli articoli 11 e 15 contengono un'articolata disciplina sanzionatoria che presuppone, nella maggior parte delle ipotesi previste, una chiara e univoca definizione del concetto di «lavoro subacqueo o iperbarico» e prevede l'applicazione di sanzioni penali (ammenda e arresto);
in considerazione delle condotte sanzionate, degli eventi lesivi e degli interessi coinvolti, appare tuttavia preferibile prevedere l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, riservando l'uso della sanzione penale eventualmente alla sola ipotesi prevista dall'articolo 15;
appare opportuno ridefinire il predetto quadro sanzionatorio ponendo particolare attenzione al rispetto del principio di proporzionalità e, segnatamente, alla gradazione della sanzione in ragione della gravità della condotta;
con specifico riferimento al Capo III del provvedimento, pur prevedendo l'articolo 1 che l'attività subacquea è libera, l'articolo 19 dispone che le immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte da persone in possesso di apposito brevetto;
tale ultima disposizione appare legittima e ragionevole, ma non risulta prevista alcuna sanzione nel caso in cui le predette attività siano svolte in assenza di brevetto;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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con le seguenti osservazioni:
a) agli articoli 2 e 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire la nozione di «lavori subacquei e iperbarici», anche in vista del rispetto del principio di determinatezza da parte delle fattispecie sanzionatorie che presuppongono tale nozione;
b) agli articoli 11 e 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridefinire il quadro sanzionatorio, prevedendo preferibilmente l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, che dovranno essere graduate in ragione della gravità della condotta e dell'evento lesivo.