CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2009
230.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (C. 2724 Governo).

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

1) Relativamente al nuovo sistema di reclutamento si fa presente quanto segue.
L'articolo 2, comma 416, della legge finanziaria per il 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007, prevede che, nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni.
Ai sensi della citata disposizione il Ministero ha predisposto un apposito schema di regolamento con il quale vengono disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale del personale docente dei sistema educativo di istruzione e formazione, il cui iter è in fase di avanzato svolgimento.
Con successivo regolamento ministeriale si provvederà a disciplinare l'«attività procedurale» per il reclutamento del personale docente. I due aspetti, infatti, anche se logicamente collegati, in quanto la formazione del docente è funzionale al suo reclutamento, hanno un'urgenza differente in termini di risposta alle esigenze di coloro che intendano dedicarsi all'insegnamento scolastico.
È stata, infatti, ravvisata l'esigenza di definire quanto prima - attesa la sopravvenuta sospensione legislativa, ad opera dell'articolo 64, comma 4-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle procedure di accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) - il nuovo percorso formativo per coloro che intendono dedicarsi, attraverso una solida ed adeguata preparazione professionale, all'insegnamento nel sistema nazionale di istruzione. E in effetti, il miglioramento del livello qualitativo della scuola italiana, obiettivo di grande rilievo politico, non può che passare attraverso l'immediata riqualificazione del percorso di formazione degli insegnanti.
La revisione delle procedure di reclutamento esige, d'altra parte, una tempistica attuativa differenziata, in due tempi diversi, atteso che i docenti che seguiranno i nuovi percorsi concluderanno il loro

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ciclo formativo in cinque o sei anni (a seconda del tipo di scuola nella quale andranno ad insegnare).
Peraltro lo stesso articolo 64 della legge n. 133 del 2008 nel dettare disposizioni in materia di organizzazione scolastica ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente prevede l'emanazione di uno o più regolamenti.
Va tra l'altro evidenziato che la materia del reclutamento dei docenti è attualmente anche oggetto di apposite iniziative parlamentari già approdate alla fase della discussione presso la Commissione Cultura della Camera dei deputati (Proposta di legge dell'onorevole Aprea - A.C. 953 e collegate).
2) Quanto al contenzioso insorto in relazione al decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, concernente l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, nella parte in cui si prevede che gli interessati possano scegliere, senza cancellazione dalla graduatoria di appartenenza, ulteriori tre province in cui figurare in posizione subordinata, cioè «in coda» faccio presente quanto segue.
Come noto, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4796 del 29 settembre 2009, nonché con altre ordinanze di analogo tenore, ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dal Ministero dell'ordinanza del TAR del Lazio n. 02573 del 4 giugno scorso, nonché delle analoghe ordinanze dello stesso TAR, con cui quest'ultimo aveva invece accolto la richiesta di sospensiva del decreto ministeriale n. 42, relativamente alla disposizione dell'articolo 1, comma 11, che, come detto, prevede la possibilità di scegliere, senza cancellazione dalla graduatoria di appartenenza, ulteriori tre province in cui figurare «in coda».
La genesi della questione si rinviene nel comma 605 - lettera c) - dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento così recitando:
«Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. (...).
In sede di attuazione di questa disposizione legislativa, l'Amministrazione aveva ritenuto che, stante la diversa natura giuridica delle nuove graduatorie provinciali ad esaurimento, la possibilità di cambio di provincia in sede di aggiornamento delle graduatorie medesime poteva essere consentita esclusivamente «in coda a tutte le fasce».
Invece il TAR del Lazio, con i suddetti provvedimenti cautelari, aveva disposto l'annullamento del decreto ministeriale n. 42 nella parte contestata, previa sospensione dell'efficacia.
Ora, a seguito delle richiamate ordinanze del Consiglio di Stato, il Ministero, con nota del 5 ottobre 2009, ha fornito agli uffici scolastici regionali indicazioni in merito all'esecuzione delle ordinanze in parola e si è fatto in particolare presente che, trattandosi di provvedimenti cautelare, nelle more delle pronunce di merito degli organi giurisdizionali, l'esecuzione delle ordinanze stesse è da riferire ai soli ricorrenti.
Il Ministero sta valutando la possibilità di un intervento normativo che potrà essere inserito nel presente provvedimento al fine di fornire la corretta interpretazione della disposizione della legge finanziaria 2007.
3) Relativamente alle motivazioni della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1 che modifica, integrandolo, l'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 prevedendo che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato

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e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo, faccio presente quanto segue.
La norma si rende necessaria per risolvere il problema del contenzioso insorto per l'applicazione al personale supplente della scuola della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, emessa il 13 settembre 2007 (Causa C-307/05) la quale ha confermato il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, precisando che è illegittima «l'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato».
Preciso che il rapporto di lavoro che si instaura tra il docente supplente e l'amministrazione scolastica ha caratteristiche del tutto peculiari, diverse dagli altri settori del pubblico impiego. Infatti, il regime specifico delle supplenze nel settore della scuola si caratterizza quale disciplina separata e speciale, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione e allo studio (articoli 33 e 34 Cost.) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo. Sulla base di tali principi, l'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha disciplinato le supplenze per le scuole statali rimettendo ad apposito regolamento la disciplina di dettaglio dei contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle supplenze.
In particolare, il legislatore, proprio per le caratteristiche peculiari delle supplenze scolastiche, diverse dagli altri settori del pubblico impiego, ha disciplinato la materia con un'apposita normativa, finalizzata ad assicurare la continuità didattico-educativa mediante l'assegnazione di personale supplente tutte le volte in cui non sia possibile ricorrere a docenti di ruolo. Infatti, nella scuola la copertura dei posti vacanti è assicurata in via prioritaria con le immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi pubblici e degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, mentre il ricorso alle supplenze ha natura residuale e obbligatoria, in quanto non deriva da una scelta discrezionale dell'Amministrazione, ma da esigenze obiettive, legate al rispetto della normativa vigente, che configura il ricorso alla supplenza quale ordinario strumento contrattuale per la sostituzione dei docenti di ruolo assenti ovvero per la copertura dei posti ai quali non sono assegnati docenti di ruolo. Le supplenze, pertanto, sono caratterizzate sia dalla precarietà del rapporto, legata all'assenza del titolare, sia dalla mancanza di continuità, in quanto i vari periodi di servizio di supplenza attengono a distinti contratti di lavoro, ivi comprese le supplenze annuali e quelle fino al termine delle lezioni, le quali, anche se conferite nel successivo anno scolastico al medesimo docente, non traggono origine dalla precedente nomina e non si configurano come una derivazione o prosecuzione del rapporto precedente.
Di conseguenza anche il trattamento economico è legato alla precarietà e discontinuità del rapporto del supplente con l'Amministrazione e, quindi, legittimamente esso è riferito, per ciascun periodo di supplenza, allo stipendio iniziale del docente di ruolo, non essendo configurabile per i rapporti di lavoro del personale supplente un'effettiva progressione di carriera, il cui presupposto è la stabilità e continuità del servizio prestato.
Le caratteristiche particolari del rapporto di lavoro del supplente con l'Amministrazione scolastica giustificano la mancata previsione di una progressione di stipendio legata alla prestazione del servizio, caratterizzata dalla precarietà e discontinuità della prestazione stessa.
È da tenere presente che la particolare disciplina vigente per il personale scolastico di ruolo consente comunque il riconoscimento,

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ai fini economici e della carriera, di tutti i servizi non di ruolo prestati prima dell'immissione in ruolo.
4) Nel merito dei contenuto del comma 3 faccio presente che la disposizione si limita a prevedere la possibilità di promuovere, in collaborazione con le Regioni e a valere su risorse finanziarie già a disposizione delle Regioni medesime, progetti mirati al potenziamento dell'offerta formativa con riferimento anche al sostegno dell'obbligo di istruzione, prevedendo un utilizzo prioritario del personale già destinatario di incarico annuale non rinnovato per l'anno scolastico 2009-2010. La disposizione, quindi, disciplina un intervento riferito a libere scelte delle singole Regioni che hanno stipulato intese bilaterali con il MIUR e aggiuntivo ed eventuale rispetto a quello statale previsto nel comma 2 a cui è affidato il compito primario di assicurare ai supplenti perdenti posto una risposta in termini di politica attiva. Al riguardo sottolineo che sia le organizzazioni sindacali, sia la stessa commissione Affari regionali, ritenendo positiva l'iniziativa, hanno chiesto al Ministero l'istituzione di un tavolo volto alla generalizzazione dei rapporti convenzionali.