CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 ottobre 2009
230.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere (Testo unificato C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro, recante «Introduzione nel codice penale della circostanza aggravante inerente all'orientamento o alla discriminazione sessuale»;
premesso che:
sotto il profilo del riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, le disposizioni recate dal testo sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
l'ambito di applicabilità della circostanza aggravante prevista dal testo risulta circoscritto ai soli delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, il che dovrebbe essere valutato sotto il profilo della ragionevolezza, alla luce del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;
pur prendendo atto che la locuzione «orientamento sessuale» ricorre in fonti di diritto internazionale e comunitario, nonché di ordinamenti stranieri, si ritiene che, nel momento in cui tale nozione è immessa nella legislazione penale italiana, essa debba essere adeguatamente definita, anche al fine di garantire il rispetto del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale;
andrebbe altresì chiarita la nozione di «finalità» (inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa);
in ogni caso, dopo la parola «orientamento» andrebbe introdotto l'aggettivo «sessuale» o, in alternativa, si dovrebbe parlare di orientamento e discriminazione «sessuali» (al plurale);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
al fine di garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione, sotto il profilo di determinatezza della fattispecie penale:
1) si definisca la nozione di «orientamento sessuale»;
2) si specifichi che per «orientamento» si intende l'orientamento sessuale;

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e con le seguenti osservazioni:
a) sarebbe opportuno valutare se l'aver circoscritto l'ambito di applicabilità della nuova circostanza aggravante ai soli delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale sia pienamente rispondente, sotto il profilo della ragionevolezza, al principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;
b) sarebbe opportuno chiarire la nozione di «finalità» inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e al personale dell'amministrazione civile dell'interno (Atto n. 119).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e al personale dell'amministrazione civile dell'interno (atto n. 119),
preso atto che la V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione ha valutato favorevolmente lo schema di regolamento in esame il 7 ottobre 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (Atto n. 113).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;
considerato che l'articolo 5, nel disciplinare il Comitato di programmazione, prevede che tale organo, tra le varie funzioni, approvi il «programma triennale della Scuola»;
rilevata in proposito l'esigenza di chiarire se il riferimento al «programma triennale della Scuola» previsto dall'articolo 5 corrisponda al «piano strategico triennale» redatto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo;
segnalata altresì l'opportunità di specificare se il «programma annuale della Scuola» di cui all'articolo 6, comma 2, il «programma annuale delle attività didattiche e scientifiche» di cui all'articolo 7, comma 3, e il «programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio», di cui all'articolo 16, comma 2, siano il medesimo documento o documenti diversi;
rilevata l'esigenza, all'articolo 7, che disciplina le funzioni del Presidente, prevedendo, tra l'altro, che egli eserciti tutte le altre attribuzioni previste dal decreto in esame e dal «regolamento», di chiarire se il regolamento cui si fa riferimento è il regolamento di cui all'articolo 15;
sottolineata la necessità, all'articolo 8, comma 1, di sostituire il riferimento al «direttore», figura non più prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, con quello di «presidente», di cui all'articolo 4;
ricordato che l'articolo 24, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede - nel delegare il Governo all'adozione dello schema di decreto legislativo in esame - che questa debba avvenire anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;
rilevato, in proposito, che l'articolo 12 riproduce quanto già attualmente previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 287 del 1999 in materia di articolazione territoriale della Scuola, con l'aggiunta della previsione per cui nell'ipotesi di limitati compiti di coordinamento necessari al funzionamento di una o più sedi, tali compiti possono essere attribuiti ad un funzionario apicale in servizio presso la Scuola;
tenuto altresì conto che gli articoli 17, 18 e 19 contengono le disposizioni finali, abrogando in particolare il decreto legislativo n. 287 del 1999 ad eccezione dell'articolo 9, che riguarda la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, e dell'articolo 10, che reca talune abrogazioni;
evidenziata, al riguardo, l'opportunità di realizzare, ove possibile, una maggiore semplificazione normativa, in linea con il lavoro finora svolto con il decreto-legge 22

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dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9,

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:

a) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'esigenza di invitare il Governo a chiarire se il riferimento al «programma triennale della Scuola» corrisponda al «piano strategico triennale» redatto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo;
b) appare altresì opportuno che venga specificato se il «programma annuale della Scuola» di cui all'articolo 6, comma 2, il «programma annuale delle attività didattiche e scientifiche» di cui all'articolo 7, comma 3, e il «programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio», di cui all'articolo 16, comma 2, siano il medesimo documento o documenti diversi;
c) all'articolo 7, che disciplina le funzioni del presidente, prevedendo, tra l'altro, che egli eserciti tutte le altre attribuzioni previste dal decreto in esame e dal «regolamento», valuti la Commissione di merito l'esigenza di invitare il Governo a chiarire se il regolamento cui si fa riferimento è il regolamento di cui all'articolo 15;
d) all'articolo 8, comma 1, appare opportuno segnalare la necessità di sostituire il riferimento al «direttore», figura non più prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, con quello di «presidente», di cui all'articolo 4. In proposito si rileva altresì l'opportunità, all'articolo 7, di inserire tra le categorie di soggetti che possono essere nominati alla carica di presidente della scuola anche i consiglieri parlamentari, in aderenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 287 del 1999.