CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2009
229.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche» (C. 344 Bellotti e abb.), come risultante dagli emendamenti approvati;
rilevato che il provvedimento in esame disciplina lo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, individuando la normativa di principio e gli obblighi a carico di operatori e imprese che operano nel settore;
considerato che la normativa proposta soddisfa l'esigenza di un corpus normativo organico e sistematico che riunisca l'intera disciplina delle attività subacquee professionali e turistico-ricreative, come richiesto dagli operatori del settore, dalle amministrazioni competenti e dall'utenza e che sarebbe di conseguenza opportuno provvedere all'abrogazione delle vigenti norme che disciplinano la materia, anche al fine di non ingenerare dubbi e incertezze interpretative, introducendo contestualmente le necessarie disposizioni di coordinamento;
rilevato che opportunamente la disciplina proposta prevede la possibilità, per gli operatori nazionali, di svolgere la loro professione anche in altri Paesi dell'Unione europea;
valutata positivamente l'esclusione dalla disciplina proposta delle attività svolte dalle Forze Armate, di Polizia, di protezione civile, nonché di quelle svolte nell'ambito di strutture giudiziarie e penitenziarie ovvero sanitarie ed ospedaliere, che rimangono soggette alla normativa delle amministrazioni di appartenenza;
valutata favorevolmente la previsione dell'istituzione presso le Capitanerie di porto della commissione competente all'esame dei ricorsi relativi agli esiti delle visite sanitarie, nonché la nomina, da parte del capo del compartimento marittimo, di un esperto di medicina subacquea facente parte della suddetta commissione;
ritenuto peraltro, con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, che il rilascio del libretto di navigazione agli operatori subacquei e iperbarici professionali che ne facciano richiesta non appare necessario all'espletamento delle attività di tali figure professionali;
ritenuto altresì che l'autorizzazione ai lavori di cui all'articolo 14 debba essere rilasciata dalla Capitaneria di porto, competente per il territorio nella cui giurisdizione i lavori sono da svolgersi, ai soli fini della sicurezza della navigazione;
ritenuto opportuno che il comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, istituito dall'articolo 16, sia composto anche da un ufficiale superiore del corpo delle Capitanerie di porto, in relazione alle competenze amministrative attribuite dal provvedimento all'autorità marittima;

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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione della legge, si sostituiscano le parole «servizi di carattere turistico-ricreativo» con le seguenti «servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo», in conformità con la definizione recata dal successivo articolo 2;
2. con riferimento alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole: «o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di sommozzatore», siano inserite le seguenti: «o nel corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera in qualità di operatore nei nuclei subacquei»;
3. con riferimento al medesimo articolo 6, sia soppresso il comma 3;
4. con riferimento all'articolo 14, recante la disciplina delle autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici, dopo le parole:»essere autorizzati» siano inserite le seguenti: «ai soli fini della sicurezza della navigazione»;
5. con riferimento al comma 4 dell'articolo 16, sia aggiunta la seguente lettera: «h) un Ufficiale superiore del corpo delle Capitanerie di porto»;
6. con riferimento all'articolo 18, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale regolarmente iscritto nell'ultimo biennio nei registri dei palombari e dei sommozzatori in servizio locale, tenuti dall'autorità marittima, ai sensi rispettivamente dell'articolo 205 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, è iscritto, su richiesta, nel registro di cui all'articolo 5.»
7. con riferimento all'articolo 26, si disponga la soppressione delle figure dei palombari e dei sommozzatori in servizio locale, mediante l'abrogazione del punto 3, primo comma, dell'articolo 116 del codice della navigazione, degli articoli da 204 a 207 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e del decreto ministeriale 13 gennaio 1979;

e con le seguenti osservazioni:
1. valuti la Commissione di merito l'opportunità di recare, al comma 1 dell'articolo 3, l'esplicita definizione dei «lavori subacquei» e di precisare, al medesimo comma, anche attraverso il rinvio ad una normativa tecnica di rango secondario, quali mezzi, strutture o veicoli subacquei possano essere utilizzati dagli operatori subacquei e iperbarici professionali;
2. valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per quanto attiene alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 11, sanzioni amministrative pecuniarie in luogo delle sanzioni penali previste dal provvedimento, almeno per alcune fattispecie meno gravi, quali quella di cui al comma 3;
3. valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare, all'articolo 20, relativo all'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, un numero massimo di allievi;
4. valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, al medesimo articolo 20, la previsione di mezzi di supporto adeguati, anche attraverso un rinvio all'articolo 90 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, che disciplina le norme di sicurezza per le unità da diporto

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impiegate come unità di appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
5. valuti la Commissione di merito l'opportunità di equiparare, a fini fiscali, le imprese costituite in forma individuale (istruttori subacquei e guide subacquee) con quelle costituite in forma collettiva, in particolare prevedendo tra i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 20, l'iscrizione alla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e la partita IVA.