CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 settembre 2009
224.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (C. 2008-A Governo).

DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO

Si fa presente quanto segue.
Articoli 1 e 5. La Commissione chiede che vengano individuate le strutture, le risorse umane e finanziarie destinate all'Ufficio del Garante. Al riguardo, nel confermare che dall'attuazione delle disposizioni in parola non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il Garante si dovrà avvalere per lo svolgimento dei propri compiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri, si rinvia per gli elementi di chiarimento richiesti ai predetti Dipartimenti.
Si rinvia altresì al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che dovrà assicurare che non si determinino duplicazioni di strutture ed attività avuto riguardo alle competenze della Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità delle imprese.
Articolo 2, comma 2: si concorda con la Commissione circa l'opportunità di prevedere espressamente che il compenso del Garante sia determinato nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del provvedimento.
Articolo 7, comma 1: relativamente all'osservazione della Commissione per cui il compenso del Garante dovrebbe essere ridotto proporzionalmente qualora l'effettiva applicazione della norma decorra dall'anno in corso, si fa presente che il compenso massimo di 200.000 euro indicato nella relazione tecnica è da considerarsi su base annua e quindi da rapportare al periodo effettivamente prestato. Ciò stante, in considerazione dei tempi necessari per l'approvazione del provvedimento in esame nonché di quelli per la nomina del Garante e dell'emanazione dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione del compenso, l'attribuzione dello stesso presumibilmente avrà decorrenza, da fissare con il decreto stesso, dal gennaio 2010.
Con riferimento all'imputazione degli oneri aventi carattere permanente a carico della tabella C della legge finanziaria, si segnala che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa, la cui quantificazione annua è determinata dalla legge finanziaria, hanno carattere di spesa permanente; inoltre le predette autorizzazioni di spesa sono limitate al triennio in quanto tale arco temporale è quello ascrivibile al bilancio pluriennale.
Si concorda, poi, con la Commissione riguardo alla sostituzione del riferimento normativo indicato nell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, relativo alla copertura finanziaria, («come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244») con la più corretta formulazione «come rideterminate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

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Si conferma inoltre la sussistenza delle risorse in parola nonché l'idoneità delle medesime a fare fronte sia alla copertura finanziaria del provvedimento in esame, che a quella degli ulteriori interventi per i quali le autorizzazioni di spesa indicate nell'articolo 7 sono finalizzate.
Si concorda con la Commissione in ordine all'opportunità di integrare l'articolo in parola al fine di esplicitare che il compenso ivi previsto è quello di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento.
Articolo 7, comma 2: nel confermare che ai compiti previsti dall'articolo 3, comma 2 e dall'articolo 4, commi 1, 2 e 4 si dovrà provvedere con le risorse a disposizione a legislazione vigente si rinvia alle amministrazioni interessate per le ulteriori assicurazioni richieste.