CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2009
221.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi (C. 1524 Lo Presti).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, alle casse e agli enti di previdenza, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuta la facoltà, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti, di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali.
1. 5.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: Alle casse e agli enti di previdenza competenti è riconosciuta la facoltà di poter utilizzare parte del contributo integrativo per l'accrescimento dei montanti individuali.
1. 4.Poli, Delfino.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: L'aliquota non può eccedere il 5 per cento.
*1. 1.Lo Presti.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: L'aliquota non può eccedere il 5 per cento.
*1. 3.Poli, Delfino.

Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:
3-bis. In fase di prima attuazione e per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo integrativo di cui al comma 3 non può superare il massimale del 5 per cento.
1. 2.Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (C. 2424 Antonino Foti).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.
2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:
a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;
b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;
c) gli apprendisti;
d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento all'Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:
a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;
d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

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e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al sessanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
6. Con effetto dal 1o gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.
9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.
10. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i princìpi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:
a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 di cui al decreto-legge 185/2009;
b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;
c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del

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Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009, 700 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, nella legge 2, gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo - Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
14. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

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n. 2, e successive modificazioni, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
«2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, a tutti gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non titolari di trattamenti pensionistici, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, nonché ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale; i quali soddisfino le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al doppio del minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
2-bis. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2, nei limiti di 600 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 2 gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo - Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009».
1. 3. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010 la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.
2. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 1, nei limiti di 300 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 2 gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo - Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
1. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Qualora i soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio dell'attività di impresa di cui al medesimo comma 1 e nell'arco del

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periodo di diciotto mesi ivi previsto, assumano per un periodo di almeno ventiquattro mesi altri lavoratori dipendenti che fruiscono dei trattamenti di cui al comma 2, per i medesimi lavoratori non sono dovuti i contributi obbligatori posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente.
1. 5. Il Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo è riconosciuta la possibilità di dedurre dall'imposta sul reddito, nei limiti di un massimale di 5.000 euro nel primo triennio di attività, le somme erogate per la partecipazione a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa.
3. 1. Cazzola.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 6.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è soppresso.
6. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. L'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie è consentita anche per più di una farmacia a tutte le persone fisiche e giuridiche.
2. La titolarità dell'esercizio delle farmacie è incompatibile con qualsiasi attività esplicata, direttamente o indirettamente, nel settore della produzione industriale di medicinali e con qualsiasi attività sanitaria che consenta la prescrizione di medicine.
3. La direzione di ciascuna farmacia è affidata ad un farmacista iscritto all'albo provinciale dei farmacisti, il quale svolge la propria attività a carattere continuativo nella medesima e ne è il responsabile. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito temporaneamente da altro farmacista iscritto all'albo provinciale dei farmacisti.
4. Ogni norma anche speciale incompatibile con quanto previsto al presente articolo è abrogata».

2. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali

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società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
6. 01. Barani, Cazzola.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
6. 02. Il Relatore.