CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2009
221.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01807 Fluvi e Causi: Assoggettabilità ad IVA della tariffa di igiene ambientale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti pongono la questione dell'assoggettamento ad IVA della Tariffa di igiene ambientale (TIA), alla luce delle considerazioni sulla natura tributaria della medesima, svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 24 luglio 2009.
In particolare, chiedono quali misure intenda assumere il Governo per dare risposta alle preoccupazioni degli amministratori locali ed alle aspettative dei cittadini, evitando di adottare soluzioni penalizzanti per gli utenti, per le aziende del settore e per gli enti locali.
Al riguardo, si osserva che la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 238 del 2009, giudicando sulla costituzionalità dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che assegna alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani, dopo un'attenta analisi delle relative considerazioni di diritto, ha espresso l'opinione che la tariffa di igiene ambientale (TIA), che non va confusa con la tariffa integrata ambientale (TIA), di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (tariffa che non ha ancora trovato applicazione in mancanza del decreto ministeriale di attuazione), presenta tutte le caratteristiche del tributo, vale a dire: a) la doverosità del prelievo; b) la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti; c) il collegamento del prelievo stesso alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
La Corte costituzionale, rileva, altresì, che la medesima tariffa è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA, in quanto «l'inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo (...) porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un "corrispettivo" per la prestazione di servizi».
In questo contesto, come rileva anche il Dipartimento delle finanze, notevoli sono le problematiche che emergono laddove si realizzasse il principio appena enunciato; dette tematiche attengono in particolare:
ad una ridefinizione dei rapporti degli enti locali con le aziende di gestione dei rifiuti, alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale;
alla copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa;
alla disciplina fiscale della (nuova) TIA, regolata dall'articolo 238 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che deve essere coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale;
infine, alla definizione di una procedura che semplifichi le procedure di rimborso agli utenti dell'imposta addebitata illegittimamente.

Considerata la particolare complessità delle questioni suindicate, l'Amministrazione

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sta effettuando specifici approfondimenti, anche attraverso diretti contatti con gli Enti locali interessati, al fine di pervenire il più rapidamente possibile ad una definizione della problematica di cui trattasi, tenendo conto degli effetti economici che potrebbero derivare dalla esclusione del pagamento dell'IVA sulla TIA, impregiudicate ovviamente le valutazioni di carattere politico.

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ALLEGATO 2

5-01808 Fugatti e Fedriga: Erogazione al personale doganale delle indennità di trasferta e per sede disagiata.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in esame gli Onorevoli interroganti pongono l'attenzione sul ritardo con il quale sarebbero corrisposte, al personale dell'Agenzia delle dogane, le cosiddette «indennità di trasferta» ed «indennità disagiata».
Al riguardo l'Agenzia delle dogane, relativamente alla indennità disagiata, ha evidenziato che, prima dell'attivazione dell'Agenzia, i fondi per il pagamento delle indennità al personale erano appostati su appositi capitoli di bilancio la cui utilizzazione, analogamente a quanto accade oggi, era oggetto di specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali nazionali mediante accordi decentrati annuali ex articolo 36 del CCNL del comparto Ministeri per gli anni 1994/1997. Le indennità per il personale venivano erogate - in una o due tranche e non già con «cadenza bimestrale o trimestrale» - solo a seguito dei predetti accordi, che intervenivano di solito a fine anno o nell'anno successivo a quello di riferimento tra le strutture dipendenti dal Ministero delle Finanze e le organizzazioni sindacali nazionali.
Con l'istituzione dell'Agenzia delle dogane, tutte le indennità da destinare al personale (e quindi anche l'indennità di disagio) vengono fatte transitare, ai sensi dell'articolo 85, secondo comma, del CCNL del comparto delle Agenzie fiscali, attraverso il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, la cui utilizzazione viene contrattata con le rappresentanze sindacali nazionali. Tale fondo è composto da una quota di risorse fisse (risorse storiche trasferite ogni anno all'Agenzia mediante la Convenzione stipulata in applicazione dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) e da una parte di risorse variabili annualmente rideterminate.
Con riferimento all'indennità di trasferta, l'Agenzia fa presente che le risorse per il pagamento della stessa non transitano per il predetto fondo - e quindi non devono essere contrattate con le organizzazione sindacali - ma sono direttamente finanziate mediante l'utilizzo di specifici fondi dell'Agenzia. Il dipendente compila il modulo di autoliquidazione della missione e lo trasmette ai competenti uffici liquidatori - presenti presso ogni direzione regionale e presso la struttura centrale - che, di norma provvedono al pagamento entro un mese dalla sua trasmissione.
Quanto, infine, all'ipotesi di un eventuale stralcio dalla contrattazione periodica del computo e dell'erogazione delle indennità, l'Agenzia delle dogane rileva che un intervento in detta materia non rientra nella disponibilità esclusiva della medesima.