CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2009
221.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 82).

DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO

Si conferma che l'attuazione delle disposizioni introdotte a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata non determina conseguenze di carattere finanziario.
Per quanto concerne le osservazioni relative alle disposizioni sulla misurazione e valutazione delle performance (Articoli da 2 a 11) si ribadisce la neutralità finanziaria delle stesse atteso che le amministrazioni pubbliche daranno attuazione a tutte le relative norme utilizzando le risorse già disponibili. Al riguardo, si può sicuramente affermare che l'attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, lungi dal rappresentare un aggravio di costi, condurrà ad una razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali con benefici, sia sul piano della qualità delle prestazioni e dei servizi resi, sia sul piano del loro costo unitario grazie all'attento monitoraggio e alla conseguente adozione di adeguati provvedimenti di carattere organizzativo. Completa il quadro l'introduzione di un sistema premiale che remunera sia la performance amministrativa che quella individuale e che favorirà la competizione tra le Amministrazioni e i dipendenti all'interno di esse con conseguente ulteriore accrescimento della produttività del lavoro.
Anche relativamente alle osservazioni sui soggetti del processo di misurazione e di valutazione della performance, si ribadisce che dall'istituzione degli organismi di valutazione non deriveranno nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto essi sono destinati a sostituire i Servizi di controllo interno. Ciò è esplicitamente precisato nell'articolo 14, comma 1, che si è comunque disposti a modificare qualora la dizione utilizzata non risulti sufficiente chiara, anche mantenendo, ove ciò risulti necessario, il carattere monocratico degli stessi organismi di valutazione.
Circa le perplessità sull'utilizzo della somma di 4 milioni di euro per la realizzazione del Portale della trasparenza di cui all'articolo 13, comma 5, lett. n) dello schema di decreto legislativo in oggetto, si precisa che la destinazione delle risorse alla realizzazione del citato Portale costituisce soltanto una ulteriore finalizzazione delle predette risorse, che si aggiunge a quelle già indicate nell'articolo 4, comma 3, della legge 4 marzo 2009 n. 15, e che non preclude l'effettiva concretizzazione delle altre. Sarà la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, in quanto organismo che - ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto legislativo, opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia -, a stabilire le risorse da impegnare sugli altri progetti sperimentali e innovativi previsti dal citato articolo 4. Si è disponibili comunque a qualsiasi modifica per rispettare lo spirito della norma.
In riferimento alla nuova disciplina applicabile alla dirigenza, si ribadisce che comunque gli incarichi dirigenziali saranno conferiti nel limiti dei posti disponibili

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nella dotazione organica e che, l'espletamento del periodo di sei mesi di formazione, da svolgere presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario, si potrà effettuare in periodi anche con continuativi e completare nell'arco di tre anni. Ciò permette alle amministrazioni di programmare i vari percorsi formativi, da attuarsi anche tramite la stipula di Protocolli d'intesa con Enti di formazione, in relazione e compatibilmente alle risorse di cui dispongono in quel periodo per la formazione, senza ulteriori aggravi per la finanza pubblica.
Quanto alle considerazioni relative alle certificazioni che attestano «dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati», si rileva che, per definizione, il dato clinico si distingue da quello strumentale in quanto non è riferibile allo svolgimento di attività diagnostica strumentale, ma semplicemente alla diretta constatazione del medico delle condizioni fisico-patologiche del paziente. Le «prestazioni a carico del Servizio sanitario Nazionale», menzionate nella scheda di verifica del Servizio bilancio, costituendo un approfondimento dell'attività diagnostica presuppongono, anzi, la già avvenuta effettuazione dell'esame clinico del paziente da parte del medico, fase alla quale la norma di riferisce.
Si manifesta, infine, la disponibilità di questa Amministrazione a riformulare, laddove segnalato dalla Commissione, le clausole di invarianza finanziaria con le modalità che saranno indicate.