CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2009
221.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno (C. 2540 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere a), l) e s) della Costituzione, riservano le materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 82 Stucchi e abbinate recante «Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «previdenza sociale» che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
tenuto conto che all'articolo 1, comma 5, si precisa che, ai fini della legge in questione, per lavoratore o lavoratrice si intendono il coniuge, il genitore, il fratello o la sorella che convivono e hanno stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo per il quale si richiede il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1;
richiamata, in proposito, la sentenza n. 19 del 2009 della Corte Costituzionale con cui, con riguardo agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, si dichiara l'illegittimità dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 5, si invita la Commissione di merito a tenere conto del fatto che la recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 19 del 2009), con riguardo all'istituto del congedo, ha evidenziato la necessità di includere, tra i soggetti legittimati a richiedere il beneficio, anche il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (Testo unificato C. 975 Brandolini e C. 2513 Rainieri).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 975 Brandolini e C. 2513 Ranieri recante «Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma»;
considerato che le disposizioni da esso recate appaiono in gran parte riconducibili alle materie «tutela della salute» ed «alimentazione» che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;
richiamato altresì il principio di «attrazione in sussidiarietà», secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale, ferma restando la necessità per il legislatore di procedere, nella relativa valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenza n. 6 del 2004);
sottolineata, in particolare, le necessità di assicurare il pieno rispetto del principio di leale collaborazione che, come evidenziato in più occasioni dalla Corte Costituzionale, si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;
segnalata, quindi, la necessità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nella predisposizione del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, volto a definire i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 4, comma 1, si segnala la necessità di prevedere che il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, volto a definire i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.