CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 settembre 2009
220.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 131

ALLEGATO 1

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (Nuovo testo unificato C. 82 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 82 ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante «Norme in in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili»;
considerato che il provvedimento, attribuendo benefici pensionistici ai lavoratori che prestano assistenza e cura ai familiari disabili gravi, riguarda la materia «previdenza sociale», che rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 (S. 1734 Governo, già approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1734 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007»;
richiamato il parere reso sul testo dell'Atto Camera C. 2534 di identico contenuto;
ribadito che l'oggetto del provvedimento, ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, rientra nell'ambito della materia «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 133

ALLEGATO 3

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (Nuovo testo unificato C. 344 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abb, recante «Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche»;
rilevato che le disposizioni recate dal testo unificato appaiono essenzialmente investire la definizione di un'attività professionale, con particolare riferimento ad aspetti attinenti alla tutela ed alla sicurezza del lavoro, risultando pertanto ascrivibili ad ambiti materiali, quale quello delle «professioni» e della «tutela e sicurezza del lavoro», riconducibili, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
considerato che il testo unificato si limita a determinare i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e di servizi turistico-ricreativi, demandando alle regioni la puntuale disciplina della materia;
considerato che l'articolo 2, nella parte relativa alla regolamentazione delle attività degli operatori subacquei delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato da parte delle amministrazioni di appartenenza, afferisce anche alla materia «difesa e forze armate», attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;
constatato che le disposizioni del testo - quali quelle relative ai corsi finalizzati al rilascio del brevetto di istruttore e guida subacquei di cui all'articolo 19, comma 2-bis - attinenti anche alla materia «formazione professionale», demandata, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, alla potestà legislativa «residuale» delle regioni, fanno comunque salve le competenze delle regioni in materia di formazione;
ritenuto, quindi, che non sussistano profili critici sul piano della ripartizione di competenze tra Stato e regioni alla luce del dettato costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 134

ALLEGATO 4

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (C. 2008 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2008, come risultante dagli emendamenti approvati, recante «Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza»;
considerata la rilevanza che l'istituzione del Garante potrà assumere nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
rilevato che il provvedimento rientra in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, e in particolare nella materia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»), in quanto recante l'istituzione di un organo dello Stato, dall'altro nella materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale» di cui alla lettera m) del medesimo comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione, in considerazione delle finalità e dei compiti assegnati al Garante;
constatato che all'articolo 3, comma 4, si prevedono forme di collaborazione del Garante con i garanti regionali, ove istituiti, o con figure analoghe, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.