CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 settembre 2009
220.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea COM(2009)252 definitivo.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE ELABORATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminata la Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea (COM(2009)252 definitivo);
considerato che:
le lacune nel sistema di regolamentazione e vigilanza a livello globale, europeo e nazionale sono tra le principali cause della crisi finanziaria;
in particolare, a livello di Unione europea sono emersi gravi mancanze in materia di cooperazione, coordinamento, coerenza e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza, che hanno ritardato l'adozione di misure idonee ad individuare e fronteggiare i rischi sistemici;
a prescindere dalle vicende della crisi, il modello vigente di convergenza della regolamentazione e vigilanza finanziaria, nell'ambito del metodo Lamfalussy, non ha infatti ridotto la frammentazione delle attività di vigilanza e di regolamentazione determinata dalla coesistenza di oltre 40 autorità nazionali, aventi ambiti e strumenti di intervento eterogenei ed asimmetrici, ed ha mostrato la sua inadeguatezza;
l'attuale assetto, infatti, oltre a non prevenire la diffusione del rischio sistemico, appare inadeguato rispetto ad un mercato finanziario integrato, in cui operano istituzioni finanziarie transfrontaliere e multifunzionali, determinando fenomeni di arbitraggio, generando elevati costi amministrativi per le istituzioni transfrontaliere, e rischiando di alterare le condizioni di concorrenza e dei livelli di tutela dei risparmiatori;
rilevato che:
la Comunicazione in esame recepisce puntualmente i contenuti del rapporto del cosiddetto «Gruppo de Larosière», prospettando alcune linee di riforma del sistema di vigilanza europeo sui mercati finanziari che appare ispirato da un condivisibile pragmatismo, e che costituisce certamente un positivo passo avanti nel complesso dibattito, in corso ormai da anni, circa il miglioramento degli strumenti di vigilanza;
in base alle linee di intervento prospettate nella medesima Comunicazione, la Commissione europea presenterà il 23 settembre 2009 proposte legislative recanti norme per l'applicazione del nuovo sistema di vigilanza finanziaria europea;
il sistema delineato dalla Commissione europea appare complessivamente apprezzabile nelle sue linee generali, in particolare in quanto il nuovo assetto potrà contribuire positivamente all'armonizzazione della regolamentazione in vigore nei diversi Stati e al coordinamento tra le autorità nazionali, sia in occasione di situazioni di crisi, sia nello svolgimento della giornaliera attività di vigilanza sui singoli operatori;
appare certamente positivo l'accento posto dalla Comunicazione circa la necessità, non sufficientemente considerata in passato, di integrare la vigilanza «microprudenziale» sulla stabilità e sana

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e prudente gestione dei singoli intermediari, con un sistema comune di vigilanza «macroprudenziale» che, anche alla luce delle esperienze maturate in merito in occasione della recente crisi finanziaria mondiale, consenta di instaurare un efficace ed efficiente sistema di prevenzione ed intervento, in grado di difendere la stabilità e funzionalità dei mercati contro i fenomeni di crisi globale;
risultano tuttavia non pienamente condivisibili alcuni aspetti del nuovo sistema di vigilanza, mentre alcuni profili dovranno essere ulteriormente specificati e chiariti nelle proposte legislative che la Commissione europea presenterà a breve in materia;
suscitano in primo luogo perplessità la composizione, l'organizzazione e i poteri attribuiti al Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC) e il suo rapporto con le autorità politiche, in particolare il Consiglio ECOFIN e l'Eurogruppo;
la composizione dell'ESRC rischia infatti di risultare eccessivamente pletorica e di rendere quindi difficoltosa l'assunzione di decisioni urgenti e delicate in tempi rapidi ed in circostanze urgenti;
inoltre, la composizione del Consiglio, attribuendo una preminenza ai rappresentanti delle banche centrali, potrebbe indebolire l'attività di vigilanza macroprudenziale affidata al Consiglio stesso, posto che fra le carenze che hanno impedito di prevenire alcune delle situazioni di crisi più gravi va annoverato anche il mancato esercizio con la dovuta severità, da parte delle autorità competenti di alcuni Stati membri, delle funzioni di vigilanza ad esse attribuite nei confronti del sistema bancario;
tali carenze sono infatti riconducibili o alla sottovalutazione dei rischi sistemici che le condizioni di criticità di singole banche potevano generare ovvero, più in generale, dall'eccessiva prossimità tra l'autorità di vigilanza e i soggetti vigilati, con conseguente attenuazione del rigore nella valutazione dei comportamenti e dei requisiti patrimoniali;
la composizione del Consiglio, inoltre, con riferimento al ruolo che verrebbe assegnato alla BCE, sembra riflettere un modello - ormai superato in gran parte degli Stati membri - che attribuisce i poteri di vigilanza sul sistema bancario alla stessa autorità competente per la politica monetaria;
alla luce di tali argomentazioni, non appaiono altresì giustificate l'esclusione di una partecipazione diretta all'ESRC dei ministri delle finanze, e le modalità, piuttosto complesse e non del tutto chiare, di collegamento tra l'ESRC ed il Consiglio ECOFIN, rischiano di rendere farraginoso il coordinamento tra tali due organismi, in particolare ai fini delle decisioni che le autorità politiche devono assumere a seguito delle raccomandazioni e degli allarmi lanciato dallo stesso ESRC;
ulteriori aspetti problematici attengono alla struttura del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), nonché ai poteri delle tre nuove autorità di vigilanza prospettate dalla Comunicazione, che dovrebbero costituire, assieme alle singole autorità di vigilanza nazionale sui diversi settori, il cuore dell'ESFS;
sotto questo profilo occorre rilevare come anche l'architettura istituzionale ed organizzativa dell'ESFS risulti piuttosto complessa, essendo basata su tre distinte autorità europee di vigilanza settoriali in campo bancario (EBA), assicurativo (EIOPA) e mobiliare (ESA), ciascuna dotata al suo interno di un Consiglio e di un Comitato di gestione, che dovranno coordinarsi tra loro mediante un Comitato direttivo (Steering Committee) e dialogare con tutte le autorità nazionali competenti nel rispettivo settore;
a tale riguardo ci si può domandare se tale sistema, al di là delle eventuali complicazioni e sovrapposizioni tra diversi organi che potrebbe determinare, sia adeguato ad assicurare una vigilanza efficace su mercati e prodotti sempre più integrati e multifunzionali;
un ulteriore aspetto problematico riguarda il fatto che non appaiono delimitati

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con precisione i poteri che potranno essere attribuiti dalla legislazione europea alle nuove autorità europee, in particolare ai fini della definizione, mediante standard tecnici vincolanti, di un quadro o «codice» unico di regole armonizzate (single rulebook) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie;
il progetto della Commissione, pertanto, con riguardo sia alla vigilanza macroprudenziale sia a quella microprudenziale, appare solo in parte conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il corretto funzionamento del mercato finanziario unico sembra richiedere il trasferimento di più ampi ed incisivi poteri vincolanti a livello europeo;
sul piano della vigilanza nazionale, risulta ancora irrisolto il problema dell'eterogeneità ed asimmetria nelle competenze delle varie autorità nazionali, e della mancanza, nella legislazione comunitaria in materia, di poteri minimi comuni alle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza;
sotto il medesimo profilo appare fondamentale che la normativa comunitaria realizzi una maggiore omogeneità tra i diversi ordinamenti nazionali relativamente alla disciplina concernente i requisiti di indipendenza delle varie autorità nazionali di vigilanza sul settore finanziario, al fine di assicurare piena salvaguardia all'indipendenza delle predette autorità nell'esercizio delle loro funzioni;
sul piano del contesto normativo, appare altresì necessario che alla creazione di un nuovo sistema di vigilanza europeo si accompagni un netto mutamento anche nell'approccio della legislazione comunitaria, limitando il ricorso allo strumento della direttiva, che consente agli Stati membri, in sede di recepimento, di adottare normative fortemente differenziate e in concorrenza tra loro, privilegiando invece il ricorso allo strumento del regolamento, che consentirebbe una maggiore armonizzazione degli ordinamenti nazionali, pur salvaguardando i principi di sussidiarietà e proporzionalità;
sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo;

Invita il Governo

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie affinché:
a) con riferimento alla natura giuridica ed ai poteri del Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC), si valuti se la mancata attribuzione a tale organo di personalità giuridica e di poteri vincolanti, ma solo di poteri di segnalazione e raccomandazione, consenta a quest'ultimo di prevenire effettivamente rischi sistemici nei mercati finanziari dell'Unione europea, considerato che il vero coordinamento in materia di vigilanza macroprudenziale deve essere operato oramai a livello globale;
b) con riferimento alla struttura organizzativa dello stesso ESRC, si valuti inoltre se tale organismo, costituito da circa 60 membri, di cui 28 con diritto di voto, non risulti eccessivamente pletorico, col rischio di non essere in grado di assumere decisioni rapide ed efficaci atte a fronteggiare gravi rischi di stabilità sistemica;
c) si proceda, pertanto, ad un sostanziale riequilibrio nella composizione del Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC), superando la netta prevalenza dei rappresentanti della Banca centrale europea, delle banche centrali e delle autorità di vigilanza sul sistema bancario, in quanto l'attuale composizione rischia di determinare un'inutile duplicazione negli assetti di vigilanza, riproponendo le medesime carenze che sono in parte alla base della diffusione della crisi finanziaria;
d) si assicuri un migliore coordinamento tra le istanze tecniche e politiche nel quadro del sistema di vigilanza macroprudenziale, valutandosi in particolare

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se, sotto il profilo dei rapporti tra il Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC) e le istituzioni politiche, segnatamente l'ECOFIN e l'Eurogruppo, risulti giustificata l'esclusione dall'ESRC dei ministri delle finanze degli Stati membri e di ogni altra istanza politica nazionale, soprattutto in considerazione del fatto che a tale organismo non sono attribuiti poteri di vigilanza cogenti, ma compiti di analisi, monitoraggio, valutazione, segnalazione dei rischi per la stabilità finanziaria e raccomandazione, e che l'azione dell'ESRC, per potersi tradurre in atti dotati di efficacia giuridica, dovrà essere sottoposta alle decisioni politiche dell'ECOFIN e dei singoli Stati membri;
e) per quanto riguarda invece il nuovo sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), si verifichi, anche in una prospettiva temporale di medio periodo, se la costituzione di tre distinte autorità europee di vigilanza settoriali risulti pienamente adeguata rispetto a mercati e prodotti sempre più integrati e multifunzionali, sviluppando gli spunti in tal senso contenuti nello stesso rapporto del Gruppo de Larosière al fine di superare assetti eccessivamente complessi e burocratizzati;
f) si preveda che la legislazione comunitaria in materia tuteli maggiormente l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario, ed attribuisca loro poteri minimi comuni;
g) nell'ambito degli obiettivi attribuiti alle autorità di vigilanza sui mercati finanziari, si provveda a riconoscere all'obiettivo di protezione degli investitori pieno riconoscimento giuridico, analogo a quello codificato nel Trattato con riferimento alla stabilità micro e macroeconomica;
h) si provveda a fornire una nozione univoca del quadro o «codice» unico di regole armonizzate (single rulebook) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie e giuridicamente vincolanti per le autorità nazionali competenti, chiarendo che tale corpus di regole deve essere composto in via prevalente da norme europee di direttamente applicabili, e solo in via residuale da norme nazionali;
i) a tal fine si privilegi, nel settore dei servizi finanziari, il ricorso al regolamento piuttosto che alla direttiva, sia a livello legislativo sia a livello di misure di attuazione delegate della Commissione europea, evitando il ricorso a deroghe, opzioni ed eccezioni per singoli Stati membri;
l) al medesimo fine, si preveda la sistematica adozione, nella legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari, di standard di vigilanza vincolanti da parte delle autorità europee;
m) si preveda di estendere maggiormente la condivisione tra le diverse autorità delle informazioni rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, mediante la creazione di basi di dati centralizzate gestite dalle autorità europee ed utilizzabili dalle singole autorità di vigilanza nazionali;
n) si definiscano regole comuni a livello dell'Unione europea relative al funzionamento dei collegi dei supervisori sui gruppi transfrontalieri (cross-border), al fine di realizzare un sistema di controllo su tali gruppi maggiormente efficace e tempestivo, stabilendo in tale contesto una disciplina comunitaria sui gruppi stessi;
o) si proceda speditamente nella predisposizione di una normativa comunitaria sugli strumenti di gestione delle crisi degli intermediari finanziari, in particolare dei gruppi transfrontalieri, al fine di eliminare le forti disomogeneità che si registrano tra le legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea, al fine di consentire interventi coordinati di contrasto che minimizzino l'impatto di tali fenomeni sui mercati.
p) si valuti la possibilità, al fine di promuovere più stringenti strumenti di convergenza delle funzioni di regolamentazione e vigilanza, di ricorrere a cooperazioni rafforzate, in particolare tra i Paesi dell'area euro.

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ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea COM(2009)252 definitivo.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminata la Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea (COM(2009)252 definitivo);
considerato che:
le lacune nel sistema di regolamentazione e vigilanza a livello globale, europeo e nazionale sono tra le principali cause della crisi finanziaria;
in particolare, a livello di Unione europea sono emersi gravi mancanze in materia di cooperazione, coordinamento, coerenza e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza, che hanno ritardato l'adozione di misure idonee ad individuare e fronteggiare i rischi sistemici;
a prescindere dalle vicende della crisi, il modello vigente di convergenza della regolamentazione e vigilanza finanziaria, nell'ambito del metodo Lamfalussy, non ha infatti ridotto la frammentazione delle attività di vigilanza e di regolamentazione determinata dalla coesistenza di oltre 40 autorità nazionali, aventi ambiti e strumenti di intervento eterogenei ed asimmetrici, ed ha mostrato la sua inadeguatezza;
l'attuale assetto, infatti, oltre a non prevenire la diffusione del rischio sistemico, appare inadeguato rispetto ad un mercato finanziario integrato, in cui operano istituzioni finanziarie transfrontaliere e multifunzionali, determinando fenomeni di arbitraggio, generando elevati costi amministrativi per le istituzioni transfrontaliere, e rischiando di alterare le condizioni di concorrenza ed i livelli di tutela dei risparmiatori;
rilevato che:
la Comunicazione in esame recepisce puntualmente i contenuti del rapporto del cosiddetto «Gruppo de Larosière», prospettando alcune linee di riforma del sistema di vigilanza europeo sui mercati finanziari che appare ispirato da un condivisibile pragmatismo, e che costituisce certamente un positivo passo avanti nel complesso dibattito, in corso ormai da anni, circa il miglioramento degli strumenti di vigilanza;
in base alle linee di intervento prospettate nella medesima Comunicazione, la Commissione europea presenterà il 23 settembre 2009 proposte legislative recanti norme per l'applicazione del nuovo sistema di vigilanza finanziaria europea;
il sistema delineato dalla Commissione europea appare complessivamente apprezzabile nelle sue linee generali, in particolare in quanto il nuovo assetto potrà contribuire positivamente all'armonizzazione della regolamentazione in vigore nei diversi Stati e al coordinamento tra le autorità nazionali, sia in occasione di situazioni di crisi, sia nello svolgimento della giornaliera attività di vigilanza sui singoli operatori;
appare certamente positivo l'accento posto dalla Comunicazione circa la

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necessità, non sufficientemente considerata in passato, di integrare la vigilanza «microprudenziale» sulla stabilità e sana e prudente gestione dei singoli intermediari con un sistema comune di vigilanza «macroprudenziale» che, anche alla luce delle esperienze maturate in merito in occasione della recente crisi finanziaria mondiale, consenta di instaurare un efficace ed efficiente sistema di prevenzione ed intervento, in grado di difendere la stabilità e funzionalità dei mercati contro i fenomeni di crisi globale;
risultano tuttavia non pienamente condivisibili alcuni aspetti del nuovo sistema di vigilanza, mentre alcuni profili dovranno essere ulteriormente specificati e chiariti nelle proposte legislative che la Commissione europea presenterà a breve in materia;
suscitano in primo luogo perplessità la composizione, l'organizzazione e i poteri attribuiti al Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC) e il suo rapporto con le autorità politiche, in particolare il Consiglio ECOFIN e l'Eurogruppo;
la composizione dell'ESRC rischia infatti di risultare eccessivamente pletorica e di rendere quindi difficoltosa l'assunzione di decisioni urgenti e delicate in tempi rapidi ed in circostanze urgenti;
inoltre, la composizione del Consiglio, attribuendo una preminenza ai rappresentanti delle banche centrali, potrebbe indebolire l'attività di vigilanza macroprudenziale affidata al Consiglio stesso, posto che fra le carenze che hanno impedito di prevenire alcune delle situazioni di crisi più gravi va annoverato anche il mancato esercizio con la dovuta severità, da parte delle autorità competenti di alcuni Stati membri, delle funzioni di vigilanza ad esse attribuite nei confronti del sistema bancario;
tali carenze sono infatti riconducibili o alla sottovalutazione dei rischi sistemici che le condizioni di criticità di singole banche potevano generare, ovvero, più in generale, all'eccessiva prossimità tra l'autorità di vigilanza e i soggetti vigilati, con conseguente attenuazione del rigore nella valutazione dei comportamenti e dei requisiti patrimoniali;
la composizione del Consiglio, inoltre, con riferimento al ruolo che verrebbe assegnato alla BCE, sembra riflettere un modello - ormai superato in gran parte degli Stati membri - che attribuisce i poteri di vigilanza sul sistema bancario alla stessa autorità competente per la politica monetaria;
alla luce di tali argomentazioni, non appaiono altresì giustificate l'esclusione di una partecipazione diretta all'ESRC dei ministri delle finanze, e le modalità, piuttosto complesse e non del tutto chiare, di collegamento tra l'ESRC ed il Consiglio ECOFIN, le quali rischiano di rendere farraginoso il coordinamento tra tali due organismi, in particolare ai fini delle decisioni che le autorità politiche devono assumere a seguito delle raccomandazioni e degli allarmi lanciato dallo stesso ESRC;
ulteriori aspetti problematici attengono alla struttura del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), nonché ai poteri delle tre nuove autorità di vigilanza prospettate dalla Comunicazione, che dovrebbero costituire, assieme alle singole autorità di vigilanza nazionale sui diversi settori, il cuore dell'ESFS;
sotto questo profilo occorre rilevare come anche l'architettura istituzionale ed organizzativa dell'ESFS risulti piuttosto complessa, essendo basata su tre distinte autorità europee di vigilanza settoriali in campo bancario (EBA), assicurativo (EIOPA) e mobiliare (ESA), ciascuna dotata al suo interno di un Consiglio e di un Comitato di gestione, che dovranno coordinarsi tra loro mediante un Comitato direttivo (Steering Committee) e dialogare con tutte le autorità nazionali competenti nel rispettivo settore;
a tale riguardo ci si può domandare se tale sistema, al di là delle eventuali complicazioni e sovrapposizioni tra diversi

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organi che potrebbe determinare, sia adeguato ad assicurare una vigilanza efficace su mercati e prodotti sempre più integrati e multifunzionali;
un ulteriore aspetto problematico riguarda il fatto che non appaiono delimitati con precisione i poteri che potranno essere attribuiti dalla legislazione europea alle nuove autorità europee, in particolare ai fini della definizione, mediante standard tecnici vincolanti, di un quadro o «codice» unico di regole armonizzate (single rulebook) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie;
il progetto della Commissione, pertanto, con riguardo sia alla vigilanza macroprudenziale sia a quella microprudenziale, appare solo in parte conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il corretto funzionamento del mercato finanziario unico sembra richiedere il trasferimento di più ampi ed incisivi poteri vincolanti a livello europeo;
sul piano della vigilanza nazionale, risulta ancora irrisolto il problema dell'eterogeneità ed asimmetria nelle competenze delle varie autorità nazionali, e della mancanza, nella legislazione comunitaria in materia, di poteri minimi comuni alle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza;
sotto il medesimo profilo appare fondamentale che la normativa comunitaria realizzi una maggiore omogeneità tra i diversi ordinamenti nazionali relativamente alla disciplina concernente i requisiti di indipendenza delle varie autorità nazionali di vigilanza sul settore finanziario, al fine di assicurare piena salvaguardia all'indipendenza delle predette autorità nell'esercizio delle loro funzioni;
sul piano del contesto normativo, appare altresì necessario che alla creazione di un nuovo sistema di vigilanza europeo si accompagni un netto mutamento anche nell'approccio della legislazione comunitaria, limitando il ricorso allo strumento della direttiva, che consente agli Stati membri, in sede di recepimento, di adottare normative fortemente differenziate e in concorrenza tra loro, privilegiando invece il ricorso allo strumento del regolamento, che consentirebbe una maggiore armonizzazione degli ordinamenti nazionali, pur salvaguardando i principi di sussidiarietà e proporzionalità;
evidenziato come la Commissione Finanze si riservi comunque di esaminare la proposta di direttiva che sarà prossimamente presentata in materia dalla Commissione europea;
sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo;

Invita il Governo

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie affinché:
a) con riferimento alla natura giuridica ed ai poteri del Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC), si valuti se la mancata attribuzione a tale organo di personalità giuridica e di poteri vincolanti, ma solo di poteri di segnalazione e raccomandazione, consenta a quest'ultimo di prevenire effettivamente rischi sistemici nei mercati finanziari dell'Unione europea, considerato che il vero coordinamento in materia di vigilanza macroprudenziale deve essere operato ormai a livello globale;
b) con riferimento alla struttura organizzativa dello stesso ESRC, si valuti inoltre se tale organismo, costituito da circa 60 membri, di cui 28 con diritto di voto, non risulti eccessivamente pletorico, col rischio di non essere in grado di assumere decisioni rapide ed efficaci atte a fronteggiare gravi rischi di stabilità sistemica;
c) si proceda, pertanto, ad un sostanziale riequilibrio nella composizione del Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC), superando la netta prevalenza dei

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rappresentanti della Banca centrale europea, delle banche centrali e delle autorità di vigilanza sul sistema bancario, in quanto l'attuale composizione rischia di determinare un'inutile duplicazione negli assetti di vigilanza, riproponendo le medesime carenze che sono in parte alla base della diffusione della crisi finanziaria;
d) si assicuri un migliore coordinamento tra le istanze tecniche e politiche nel quadro del sistema di vigilanza macroprudenziale, valutandosi in particolare se, sotto il profilo dei rapporti tra il Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC) e le istituzioni politiche, segnatamente l'ECOFIN e l'Eurogruppo, risulti giustificata l'esclusione dall'ESRC dei ministri delle finanze degli Stati membri e di ogni altra istanza politica nazionale, soprattutto in considerazione del fatto che a tale organismo non sono attribuiti poteri di vigilanza cogenti, ma compiti di analisi, monitoraggio, valutazione, segnalazione dei rischi per la stabilità finanziaria e raccomandazione, e che l'azione dell'ESRC, per potersi tradurre in atti dotati di efficacia giuridica, dovrà essere sottoposta alle decisioni politiche dell'ECOFIN e dei singoli Stati membri;
e) si preveda che la legislazione comunitaria in materia tuteli maggiormente l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario, ed attribuisca loro poteri minimi comuni;
f) nell'ambito degli obiettivi attribuiti alle autorità di vigilanza sui mercati finanziari, si provveda a riconoscere all'obiettivo di protezione degli investitori pieno riconoscimento giuridico, analogo a quello codificato nel Trattato con riferimento alla stabilità micro e macroeconomica;
g) si provveda a fornire una nozione univoca del quadro o «codice» unico di regole armonizzate (single rulebook) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie e giuridicamente vincolanti per le autorità nazionali competenti, chiarendo che tale corpus di regole deve essere composto in via prevalente da norme europee direttamente applicabili, e solo in via residuale da norme nazionali;
h) a tal fine si privilegi, nel settore dei servizi finanziari, il ricorso al regolamento piuttosto che alla direttiva, sia a livello legislativo sia a livello di misure di attuazione delegate della Commissione europea, evitando il ricorso a deroghe, opzioni ed eccezioni per singoli Stati membri;
i) al medesimo fine, si preveda la sistematica adozione, nella legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari, di standard di vigilanza vincolanti da parte delle autorità europee;
l) si preveda di estendere maggiormente la condivisione tra le diverse autorità delle informazioni rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, mediante la creazione di basi di dati centralizzate gestite dalle autorità europee ed utilizzabili dalle singole autorità di vigilanza nazionali;
m) si definiscano regole comuni a livello dell'Unione europea relative al funzionamento dei collegi dei supervisori sui gruppi transfrontalieri (cross-border), al fine di realizzare un sistema di controllo su tali gruppi maggiormente efficace e tempestivo, stabilendo in tale contesto una disciplina comunitaria sui gruppi stessi;
n) si proceda speditamente nella predisposizione di una normativa comunitaria sugli strumenti di gestione delle crisi degli intermediari finanziari, in particolare dei gruppi transfrontalieri, al fine di eliminare le forti disomogeneità che si registrano tra le legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea, al fine di consentire interventi coordinati di contrasto che minimizzino l'impatto di tali fenomeni sui mercati.
o) si valuti la possibilità, al fine di promuovere più stringenti strumenti di convergenza delle funzioni di regolamentazione e vigilanza, di ricorrere a cooperazioni rafforzate, in particolare tra i Paesi dell'area euro.