CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 settembre 2009
218.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 1° OTTOBRE 2009

Pag. 35

ALLEGATO

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
(Nuovo testo C. 2008 Governo e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2008 Governo e proposte di legge abbinate, recante Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
sottolineato il rilievo del provvedimento ai fini dell'attuazione della Convenzione di New York e degli strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
richiamata al riguardo la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 16 gennaio 2008;
osservato che il rafforzamento delle garanzie per i minori in materia di diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione e alla salute, risulta coerente con la Campagna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi di sviluppo del millennio;
ritenuto che la collaborazione con la Rete dei Garanti europei debba costituire un impegno prioritario nell'ambito delle funzioni del Garante nazionale, sviluppando la comunicazione presentata dalla Commissione europea il 4 luglio 2006 «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori»;
ravvisata la necessità che la Relazione annuale alle Camere sull'attività svolta dal Garante nazionale sia trasmessa anche alle Commissioni Affari esteri,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di menzionare tra i compiti del Garante di cui all'articolo 3 la formulazione di osservazioni e proposte anche con riferimento alla tratta dei minori ed al loro sfruttamento sessuale, nonché alla protezione dei minori nell'uso di internet e delle altre tecnologie di comunicazione;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare all'articolo 3, comma 1, lettera m), che la Relazione annuale del Garante debba essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.