CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2009
211.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 101

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo n. 229 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto. (Atto n. 100).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo n. 229 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto (Atto n. 100);
rilevato come lo schema di decreto legislativo rechi alcuni utili interventi di manutenzione normativa del decreto legislativo n. 229 del 2007, al fine di superare dubbi interpretativi ed incertezze relativi ad alcune previsioni in esso contenute, ovvero a colmare lacune esistenti nella disciplina;
evidenziato inoltre come alcune delle modifiche apportate dallo schema di decreto consentano di semplificare taluni aspetti del quadro normativo nazionale, in particolare eliminando adempimenti a carico degli investitori italiani che non sono invece previsti negli ordinamenti degli altri Stati membri dell'Unione europea,
segnalata l'esigenza di valutare l'opportunità che le modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 apportate dall'articolo 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, in materia di regole di neutralizzazione e passività applicabili alle società oggetto di offerta pubblica di acquisto, nonché dall'articolo 7, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, relativamente al potere della Consob di ridurre al di sotto del 2 per cento, per le società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato diffuso, la soglia percentuale di partecipazione in un emittente quotato oltre la quale è necessaria la comunicazione alla società partecipata ed alla stessa Consob, si applichino solo entro un determinato limite temporale, ripristinando successivamente la previgente formulazione delle norme del TUF, in considerazione del fatto che tali nuove previsioni, se non limitate ad una fase congiunturale, potrebbero rendere il mercato dei capitali italiano meno attraente per gli investitori istituzionali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale novella il comma 3 dell'articolo 107 del TUF, in materia di offerte pubbliche di acquisto preventive, facendo tuttavia riferimento a parole non rinvenibili nel medesimo comma 3, provveda il Governo a correggere la formulazione della disposizione, nel senso di riferire la novella al comma 1, lettere a) e b), del già citato articolo 107;

Pag. 102

e con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto legislativo, il quale modifica l'articolo 101-bis del TUF fornendo un'elencazione di soggetti per i quali deve comunque intendersi sussistente l'azione di concerto, valuti il Governo l'opportunità di introdurre nel medesimo 101-bis una previsione che attribuisca alla Consob il potere di individuare con proprio regolamento i comportamenti che non sono inclusi nella definizione di azione di concerto.