CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 luglio 2009
207.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento all'ordinamento interno (C. 2411 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, le parole: oltre le 24 miglia nautiche sono sostituite dalle seguenti: oltre le 24 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale italiano.
4. 1.I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: entro tre giorni aggiungere le seguenti:, anche mediante comunicazione trasmessa per via radio o con mezzi elettronici,.

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: entro tre giorni dal ritrovamento aggiungere le seguenti:, anche mediante comunicazione trasmessa per via radio o con mezzi elettronici, e, all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: entro tre giorni dal ritrovamento aggiungere le seguenti:, anche mediante comunicazione trasmessa per via radio o con mezzi elettronici,.
5. 1.I Relatori.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: inoltra alla medesima Autorità marittima con le seguenti: presenta al Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite della medesima Autorità marittima,.
5. 2.I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: almeno entro tre mesi con le seguenti: almeno tre mesi.
6. 1.I Relatori.

ART. 10.

Al comma 1, sopprimere le parole:, entro il termine ivi previsto.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In luogo delle pene previste nei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 nel caso in cui la denuncia sia presentata dopo il termine di tre giorni stabilito, rispettivamente, negli articoli 5, comma 1, primo periodo, e comma 3, e 6, comma 1.
10. 1.I Relatori.