CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 luglio 2009
206.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 179

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01389 Caparini: sull'ammontare dei canoni dovuti all'ANAS per gli accessi lungo le strade statali all'esterno dei centri abitati.

TESTO DELLA RISPOSTA

La disciplina dei canoni che ANAS applica per le autorizzazioni e le concessioni rilasciate in base al titolo II del codice della strada «Della Costruzione e della tutela delle strade» (e, dunque, anche per gli accessi carrai), è dettata dall'articolo 27 comma 8 del codice della strada, in base al quale «nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava».
L'adeguamento dei canoni ANAS è stato poi disciplinato dall'articolo 55, comma 23, legge 449/1997, disposizione che, oltre a stabilire un tetto massimo di aumento dei canoni in sede di primo adeguamento (il 150 per cento del canone o corrispettivo precedentemente dovuto), ha anche delineato una scansione procedimentale per la determinazione annuale dei canoni stessi. Tale determinazione avviene con atto dell'amministratore di ANAS in base a delibera del Consiglio da comunicare al Ministero per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni.
Ne consegue che l'adeguamento dei canoni da parte di Anas - che rappresenta per la società un dovere e non un semplice diritto - è effettuato in base alla seguente procedura: a) delibera del Consiglio d'amministrazione; b) provvedimento del Presidente; c) esercizio della vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti; d) pubblicazione dei canoni in Gazzetta Ufficiale.
I canoni così fissati vengono applicati dalle strutture ANAS compartimentali, per le strade di rispettiva competenza, in maniera del tutto oggettiva e non discriminatoria e senz'altro uniforme su tutto il territorio nazionale; del resto, la natura stessa della rete stradale gestita da ANAS (che è appunto la «rete stradale di interesse nazionale») non consente la previsione di esenzioni o di trattamenti di favore riferiti a determinate aree geografiche.
È comunque data massima trasparenza al provvedimento ANAS che, annualmente, determina sia le «categorie» degli accessi sia la formula matematica completa per il calcolo dei canoni. Di tale provvedimento, si provvede a dare pubblicità sia con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, obbligatoria per legge, sia sul sito internet aziendale.
La formula matematica per il calcolo dei canoni contiene e rispecchia fedelmente i criteri fondamentali individuati dal legislatore (nel citato articolo 27 comma 8 del codice della strada) per la costruzione «quantitativa» del canone.
Nella formula-base dei canoni di accesso giocano, infatti, sia la larghezza dell'accesso in metri lineari sia il coefficiente connesso all'importanza della strada (distanza dai centri abitati, importanza di questi ultimi, eccetera).
Il risultato della formula-base viene, a sua volta, moltiplicato per un coefficiente che è legato non solo alla «categoria»

Pag. 180

fondamentale di accesso (accessi civile abitazione, accessi agricoli, accessi industriali e commerciali, accessi ad impianti carburanti, accessi commerciali con impianto carburanti) ma anche a ben precisi sotto-tipi (per esempio: l'accesso agricolo può avere a sua volta 6 coefficienti diversi, a seconda dell'estensione del fondo servito dall'accesso e della presenza o meno di fabbricati sul terreno).
Emerge quindi, da quanto esposto, come la formula matematica scelta per la determinazione dei canoni traduca puntualmente, nei diversi casi concreti, quei fattori di «soggezione derivante alla strada», «valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione» e «vantaggio goduto dall'utente» che l'articolo 27 comma 8 del codice della strada impone di prendere in considerazione.
Dopo il primo adeguamento dei canoni per accessi carrai effettuato in base alla citata legge 449/97, i successivi adeguamenti nel periodo 2002-2008 (complessivamente pari al 12,80 per cento) hanno tenuto conto esclusivamente della crescita del tasso di inflazione (pari al 13,80 per cento).
Gli introiti complessivi per Anas derivanti da autorizzazioni e concessioni a vario titolo (tra cui i canoni per accessi carrai) sono stati pari a 17,4 milioni di euro nel 2008 e a 17 milioni di euro nel 2007.
Quanto alle situazioni di richieste di pagamento di canoni ANAS aventi importi considerevoli, nella maggior parte dei casi si tratta in alcuni casi di mera richiesta di arretrati e, in altri, di riallineamento di pregresse irregolarità a seguito di appositi controlli effettuati su strada (ad esempio: accesso a un'attività commerciale o industriale originariamente qualificato come accesso agricolo).
I predetti controlli si inseriscono nell'ambito di un'azione di riordino della materia, di efficientamento della gestione amministrativa e di recupero dei crediti vantati dalla società, che sta evolvendo su tutto il territorio nazionale. A tal fine si è approntata una soluzione organica e strutturata in tutta Italia mediante uno specifico progetto di censimento, già avviato, che è in corso di attuazione.
Tale attività di controllo, rafforzata nel corso degli ultimi anni, ha permesso di far emergere nuove situazioni (interferenze stradali prima non conosciute in quanto abusive) e di modificarne altre (accessi le cui caratteristiche fisiche o di destinazione sono variate rispetto a quelle iniziali), con la conseguente applicazione dei principi fissati, come detto, dalla legge.
Ad ogni modo, gli uffici ANAS sono stati e sono sempre a disposizione per fornire, in riferimento a ciascuna pratica, lo sviluppo di calcolo del canone, nonché per dare ogni altro utile elemento informativo.
Le argomentazioni di cui sopra sono state esposte al «Comitato Vittime ANAS» anche in occasione dell'incontro tenutosi il 6 maggio 2009. Nel corso della riunione ANAS, sempre ribadendo la legittimità del sistema di quantificazione e riscossione dei canoni in oggetto.
In tale sede ANAS si è comunque resa disponibile a venire incontro alle posizioni di maggiore sofferenza, valutando la possibilità di eseguire una verifica a campione su alcuni casi pilota, a fronte di lamentate situazioni particolarmente incongrue o inique a detta del Comitato e concedere il beneficio della rateizzazione. Ad oggi non sono ancora disponibili i risultati delle verifiche effettuate in sede compartimentale né risultano essere pervenute richieste di fruizione del beneficio di rateizzazione dei canoni stessi.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, a tal fine, ogni collaborazione e partecipazione alla determinazione di ogni possibile ed auspicabile soluzione che possa contemperare, da una parte l'applicazione della legge e, dall'altra, le richieste di quelle imprese e di privati che possono incontrare maggiori difficoltà a fare fronte alle richieste maggiormente onerose avanzate da ANAS quale dovuto pagamento di situazioni pregresse ovvero risultanti da accertamenti di eventuali irregolarità.

Pag. 181

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01413 Fiano: misure per accelerare le procedure di gara negli appalti pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 152/08 (terzo correttivo) al Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163/06) in materia di anomalia dell'offerta, si riferiscono al comma 9 dell'articolo 122 per i lavori, e al comma 8 dell'articolo 124 per i servizi e le forniture.
Con tali modifiche si mantiene una residua possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale che, si ricorda è una facoltà e non un obbligo.
Se la stazione appaltante decide di avvalersi di questa facoltà, la stessa è, tuttavia, sottoposta a due condizioni a seconda che si tratti di lavori ovvero di servizi e forniture.
Per i lavori l'importo deve essere pari o inferiore ad 1 milione di euro e il numero delle offerte ammesse deve essere pari o superiore a dieci; per i servizi e le forniture, invece, l'importo deve essere pari o inferiore ad 100.000 euro fermo restando, come per i lavori, che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.
Le modifiche introdotte adeguano il Codice degli appalti alla sentenza della Corte di giustizia europea del 15 maggio 2008 che ha ritenuto illegittima la disciplina italiana dell'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia in relazione agli appalti di interesse transfrontaliero.
La citata sentenza si riferisce innanzitutto alla previgente norma della legge Merloni (articolo 21, comma 1-bis) che imponeva l'esclusione automatica, laddove nella vigente disposizione del Codice questa è una facoltà da prevedersi nel bando. Inoltre, la sentenza, che riguarda esclusivamente appalti che presentano un interesse transfrontaliero, non appare volta ad eliminare del tutto la facoltà di ricorrere all'esclusione automatica.
La sentenza, difatti, stabilisce che «anche in presenza di un interesse transfrontaliero certo, l'esclusione automatica di talune offerte a causa del loro carattere anormalmente basso potrebbe rivelarsi accettabile qualora il ricorso a tale regola sia giustificato dal numero eccessivamente elevato delle offerte, circostanza questa che potrebbe obbligare l'amministrazione aggiudicatrice interessata a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la capacità amministrativa della detta amministrazione aggiudicatrice ovvero da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare».
Il dispositivo della Corte continua inoltre prevedendo che in siffatte circostanze, una normativa nazionale o locale o ancora l'amministrazione aggiudicatrice stessa potrebbe legittimamente fissare una soglia ragionevole per l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. Tuttavia, la soglia di cinque offerte valide fissata all'articolo 21, n. 1-bis, terzo comma, della legge n. 109/94 non può essere considerata ragionevole».
Sempre nella medesima sentenza, ai punti 26 e 28, precisa che «l'applicazione agli appalti che presentano un interesse transfrontaliero certo della regola dell'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse può configurare una discriminazione indiretta, danneggiando in pratica gli operatori degli

Pag. 182

altri Stati membri che, essendo dotati di strutture dei costi diverse, potendo beneficiare di economie di scala rilevanti o desiderando ridurre al minimo i propri margini di profitto al fine di inserirsi più efficacemente nel mercato di riferimento, sarebbero in grado di presentare un'offerta competitiva e nel contempo seria e affidabile, della quale l'amministrazione aggiudicatrice non potrebbe tuttavia tenere conto a causa della suddetta normativa.
Pertanto, l'applicazione della regola dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse agli appalti che presentano un interesse transfrontaliero certo potrebbe privare gli operatori economici degli altri Stati membri della possibilità di porre in essere una concorrenza più efficace nei confronti degli operatori situati nello Stato membro considerato e pregiudica così il loro accesso al mercato di tale Stato, ostacolando in tal modo l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, il che costituisce una restrizione di tali libertà».
Pertanto, si evidenzia che il terzo correttivo al Codice non ha eliminato la possibilità dell'esclusione automatica delle offerte anomale ma la ha limitata in ottemperanza alle disposizioni comunitarie. Inoltre, è evidente che tale «limitazione» è applicabile ai bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/06.
In merito, poi, al rimando, presente negli articoli 122, comma 9 e 124, comma 8 del Codice della verifica di congruità ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del medesimo Codice, si segnala che lo stesso deve essere inteso come facoltà; il citato articolo 86, comma 3 stabilisce difatti che le stazioni appaltanti possono valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Infine, con riferimento alla indicata «prima soluzione possibile per abbreviare i tempi delle procedure possa essere la previsione della obbligatorietà di pubblicità on line per tutte le procedure di gara», nel rilevare che la questione non è attinente all'anomalia dell'offerta, di cui in ogni caso deve essere data contezza nei verbali di gara, si precisa che la pubblicità (anche on line) connessa ai termini di presentazione delle offerte, è già prevista ed obbligatoria ai sensi delle disposizioni del Codice, ed in particolare degli articoli 63, 65, 66, 70, 79, 122 e 124.
Rispetto alla normativa antecedente al Codice, è stata resa più incisiva l'obbligatorietà della pubblicazione sui siti informatici già prevista nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 6 aprile 2001, emanato in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 24, commi 1, 2, 3 della legge 340/2000.
Tale articolo è stato abrogato dall'articolo 256, comma 1 del Codice e, in sostanza, i citati commi 1, 2, 3 sono stati riprodotti, con adattamenti, nell'articolo 252, comma 3 del Codice che stabilisce: «le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce le necessarie modalità tecniche, organizzative e applicative, anche per assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un adeguato periodo temporale... omissis».
Inoltre, è prevista la pubblicità di bandi ed avvisi anche sul sito informatico dell'Osservatorio presso l'autorità di vigilanza.
Infine, si segnala che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la propria specifica direzione generale, cura la gestione del sito informatico «www.serviziocontrattipubblici.it» di pubblicazione on line dei bandi, avvisi ed esiti di contratti pubblici e dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti, il cui accesso è a disposizione di tutte gli operatori economici interessati.