CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 luglio 2009
206.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01541 Ghizzoni: Situazione finanziaria degli istituti scolastici dell'Unione delle Terre d'Argine, in provincia di Modena

TESTO DELLA RISPOSTA

Come già fatto presente dall'onorevole interrogante sulla questione riguardante i finanziamenti alle istituzioni scolastiche della provincia di Modena si è già riferito in questa stessa sede nell'aprile scorso in occasione della discussione di analoga interrogazione n. 5-00895 presentata dal medesimo interrogante.
In merito agli ulteriori chiarimenti richiesti faccio presente che alle istituzioni scolastiche della provincia di Modena alla data odierna sono stati già assegnati, nell'anno 2009, complessivamente 11.082.287,83 euro, di cui 58.230,00 per le spese di funzionamento riguardanti residui 2008 e 586.468,83 per spese di personale riguardanti residui 2008.
Sono ora in corso di erogazione ulteriori risorse per il fondo d'istituto e le supplenze brevi, sulla base dell'ultimo monitoraggio effettuato dal Ministero.
Come altresì già fatto presente la questione riguardante il finanziamenti delle istituzioni scolastiche, e non soltanto quelle della provincia di Modena, è all'attenzione dell'Amministrazione. Nella consapevolezza che le scuole devono essere messe in condizione di assicurare lo svolgimento del servizio scolastico sono state tempestivamente segnalate al Ministero dell'economia e delle finanze le esigenze finanziarie degli anni pregressi nonché la necessità di integrare gli attuali stanziamenti riguardanti le spese di funzionamento.
Le risorse necessarie per il funzionamento sono in via di reperimento e quanto prima saranno rese disponibili.

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ALLEGATO 2

5-01557 Gatti: Sulla sicurezza degli edifici scolastici della provincia di Pisa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il problema segnalato nell'atto in discussione, riguardante la situazione finanziaria delle scuole della provincia di Pisa, è analogo a quello delle istituzioni scolastiche di altre regioni del territorio nazionale. Sull'argomento si è già avuto occasione di riferire in questa stessa sede, pertanto confermo quanto già comunicato in risposta ad interrogazioni di analogo contenuto.
Come già fatto presente nelle precedenti occasioni, le difficoltà finanziarie delle scuole sono conseguenti alle misure di contenimento della spesa introdotte dalle leggi finanziarie degli anni pregressi che hanno comportato, analogamente a quanto avvenuto anche in altri settori pubblici, una riduzione delle risorse finanziarie.
I provvedimenti assunti dal precedente Governo non hanno affatto migliorato il quadro finanziario delle istituzioni scolastiche.
Aggiungo poi che, per l'anno 2008, la situazione finanziaria delle scuole ha registrato una forte sofferenza per l'applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia contenuta nella legge finanziaria del 2007. Come è noto, la stessa legge aveva previsto misure di razionalizzazione del personale della scuola la cui mancata attuazione ha comportato il taglio di 560 milioni di euro degli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento delle scuole statali, determinando così un impoverimento del servizio scolastico.
Per l'anno 2008, la suddetta riduzione di 560 milioni di euro è stata compensata mediante l'intervento di recupero di circa 153 milioni di euro, disponibili sulle contabilità speciali riferite all'amministrazione scolastica, effettuato con il decreto ministeriale 26 marzo 2008 emanato in applicazione della legge n. 31 del 28 febbraio 2008.
Questa è la situazione che abbiamo trovato.
Per dare una prima risposta alle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole, con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, si è incrementato di 200 milioni di euro il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche».
Ulteriori stanziamenti sono stati previsti dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009 all'articolo 7-quinquies, comma 1, che ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro, al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Le risorse necessarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono in via di reperimento e quanto prima saranno rese disponibili.
Con riguardo alle supplenze va sottolineato che, a seguito delle misure introdotte dalla citata legge n. 133 del 2008, sono notevolmente diminuite a livello nazionale le assenze per malattia del personale della scuola. Il trend in diminuzione prosegue, come risulta dalla recente elaborazione dei dati effettuata dal Servizio Statistico del Ministero, che ha riguardato il 97,5 per cento delle istituzioni scolastiche

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statali chiamate a rispondere alla rilevazione. Ciò potrà avere riflessi positivi sia sulla continuità didattica che sulla situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche.
Analoghi riflessi positivi sulla situazione finanziaria delle scuole potrà avere la disposizione contenuta nel decreto legge del 1o luglio 2009, n. 78, che pone a carico delle aziende sanitarie locali gli oneri relativi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate.
Quanto alle attività di recupero delle carenze formative nelle scuole secondarie di secondo grado, faccio presente che le scuole possono avvalersi di risorse pari a 55 milioni di euro; è in corso di erogazione agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che ne hanno diritto il 50 per cento di detto importo; sarà cura del Ministero provvedere alla ripartizione ed erogazione del restante 50 per cento appena sarà disponibile sull'apposito capitolo di bilancio atteso che, a norma dell'articolo 6 del decreto-legge n. 65 del 2 marzo 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 1989, nel primo semestre di ciascun esercizio possono essere assunti impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli di bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto.
Sul rischio del mancato rispetto dei parametri di sicurezza nella formazione delle classi, ricordo che il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, prevede che per l'anno scolastico 20092010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto ministeriale n. 331 del 1998, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministero d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Con riguardo all'organico, faccio presente che con circolare n. 38 del 2 aprile 2009, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale riguardante le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010, sono state tra l'altro impartite istruzioni per la ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali ed alle singole istituzioni scolastiche. Nella stessa circolare è stato precisato che i responsabili degli uffici scolastici regionali, stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le regioni e con gli enti locali, provvedono alla ripartizione delle consistenze di organico a livello provinciale tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle innovazioni introdotte dagli atti applicativi dell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008.
Relativamente alla messa a norma degli edifici scolastici premesso che tutto ciò che attiene alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei circa 45.000 edifici scolastici pubblici statali, compresi l'adeguamento e la messa a norma ed in sicurezza degli stessi, rientra nelle dirette ed esclusive competenze degli enti locali - ricordo che al fine di garantire la prosecuzione degli interventi previsti dal Piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole, con particolare riguardo a quelle insistenti nelle zone a rischio sismico, l'articolo 7-bis della legge 169 del 2008 ha previsto un finanziamento strutturale, e quindi stabile negli anni, del piano straordinario citato, con una somma non inferiore al 5 per cento delle risorse complessivamente stanziate per il Programma nazionale delle infrastrutture strategiche, nel quale esso è compreso.
A fronte di ciò, il CIPE - con delibera del 6 dicembre 2008 - ha assegnato per l'avvio del terzo piano stralcio una somma pari a circa 120 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 212 del decreto-legge n. 185 del 2008. Inoltre, tra le altre iniziative recentemente assunte, giova ricordare:
l'approvazione nella Conferenza unificata del 13 ottobre u.s. del D.P.C.M. con il quale è stata ripartita tra le Regioni la somma di 20 milioni di euro per la messa

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in sicurezza sismica delle scuole, rinveniente dai risparmi sulle cosiddette «spese della politica» ed - a decorrere dal 2008 - destinata annualmente a tale finalità;
l'attivazione dell'intesa istituzionale del 28 gennaio 2009, attualmente in corso, per il tempestivo accertamento di eventuali rischi di carattere non strutturale negli edifici scolastici;
l'intervenuta definizione con l'INAIL del Bando 2008-2009 - pubblicato il 29 dicembre 2008 - per l'assegnazione agli enti locali di una somma complessiva di 70 milioni per la messa in sicurezza e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole secondarie;
l'assegnazione - con delibera CIPE del 6 marzo 2009 - di 1.000 milioni di euro al MIT, destinati alla messa in sicurezza delle scuole, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2009.

Quanto sopra, a fronte della considerazione che l'edilizia scolastica costituisce una delle priorità nazionali, con conseguente impegno all'assunzione di ogni possibile iniziativa per favorirne il miglioramento.
In tale ottica si pone anche la più ampia collaborazione sinergica con il Dipartimento della protezione civile ed ogni altra componente comunque interessata (regioni, enti locali, Ministero infrastrutture e trasporti, eccetera), per il raggiungimento del fine ultimo di pervenire con la massima tempestività alla soddisfazione delle primarie esigenze dell'intera utenza scolastica al migliore esercizio del diritto allo studio, in ambienti idonei e, soprattutto, sicuri.
Giova, inoltre, ricordare che l'articolo 7 della legge n. 23 del 1996 ha previsto l'attivazione presso questo Ministero di un'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, articolata per regioni e con il supporto degli enti locali direttamente interessati, con lo scopo primario di far conoscere a tutti i soggetti istituzionalmente competenti l'effettivo stato del patrimonio edilizio scolastico, anche ai fini della programmazione dei rispettivi interventi.
L'iniziativa è stata particolarmente complessa ed ha comportato, in particolare - oltre al necessario raccordo tra i vari soggetti istituzionali coinvolti - la definizione delle schede di rilevazione e del relativo manuale con numerose domande anche di carattere tecnico, la formazione presso il Ministero di circa 150 formatori regionali che, a loro volta, hanno istruito circa 1.500 rilevatori (tratti prioritariamente dai competenti enti locali), i quali hanno puntualmente visitato gli oltre 42.000 edifici scolastici acquisendo le informazioni richieste e transitandole, tramite le rispettive regioni, al sistema informativo del Ministero.
Al momento, è in corso l'elaborazione finale delle informazioni acquisite a tutto il 9 dicembre 2008 dalle competenti regioni ed enti locali, al fine della produzione, a breve, di un primo prodotto di sintesi dei dati rilevati, dal quale potrà evidenziarsi con maggiore certezza anche l'eventuale possesso, da parte delle scuole, delle varie certificazioni richieste, fermo restando che anche tali questioni rientrano nelle dirette ed esclusive competenze e responsabilità degli enti locali rispettivamente interessati.
Detto questo, relativamente alle preoccupazioni espresse nell'interrogazione circa le dotazioni organiche della provincia di Pisa per il prossimo anno scolastico, la competente direzione scolastica regionale ha fatto presente che le preoccupazioni stesse non hanno consistenza stante la loro genericità. La medesima direzione scolastica ha a tal proposito rilevato che l'autorizzazione delle classi viene definita attraverso un procedimento di particolare complessità nel quale più soggetti operano secondo le normative di ambito, ivi comprese quelle relative alla sicurezza, considerate anche le connesse responsabilità; l'Amministrazione valuta con adeguata attenzione le specifiche situazioni di edilizia scolastica che vengono prospettate ed assume le proprie determinazioni in coerenza.

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ALLEGATO 3

5-01562 De Pasquale: Questioni relative all'adozione dei libri di testo nella scuola primaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

La legge 30 ottobre 2008, n. 169 che ha convertito, con modificazioni il decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, all'articolo 5 ha previsto che l'adozione dei libri d testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni.
Tale disposizione è stata inserita nell'annuale circolare ministeriale sulle adozioni dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2009 ed in particolare nella circolare ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2009.
Questa disposizione è stata impugnata dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio e, successivamente, è stato proposto dal Ministero ricorso al Consiglio di Stato che con ordinanza del 19 maggio 2009 ha confermato la scansione pluriennale delle adozioni dei libri di testo.
Il suddetto Consesso ha ritenuto che «l'impostazione... seguita dall'amministrazione nella circolare impugnata, secondo la quale il trasferimento dell'insegnante non costituisce specifica e motivata esigenza che consente, ai sensi dall'articolo 5 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, il cambio di libri di testo prima del decorso del quinquennio, appare conforme al dettato normativo, che sottolinea l'eccezionalità dei casi nei quali è consentito il suddetto cambio, e non appare irrazionale, in quanto le valutazioni del docente subentrante non costituiscono evento obiettivo, tale da imporsi come eccezione alla volontà del legislatore».
La conferma quinquennale delle adozioni non incide sui contenuti e sulla qualità dei testi scolastici, potendo, comunque, gli editori, ove necessario produrre aggiornamenti dei testi medesimi, fascicolati in dispense da rendere separatamente.
Ricordo infine che nell'ambito della progettualità di ogni scuola e della discrezionalità professionale degli insegnanti, l'uso dei testi scolastici, centrati sui nuclei essenziali delle varie discipline di studio, è accompagnato dal ricorso alle diverse risorse strumentali: da quelle digitali o disponibili sulla rete Internet a quelle offerte dalle biblioteche scolastiche, recentemente arricchite grazie al progetto «Amico libro».
I vincoli posti dall'articolo 5 della legge n. 169 del 2008 rafforzano l'esigenza di libri di testo che privilegino i contenuti principali e determinanti di ogni disciplina, rimandando alla quotidiana azione dei docenti le integrazioni e i completamenti di volta in volta necessari.

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ALLEGATO 4

5-01571 Murgia: Sulla governance dell'Accademia delle belle arti di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli aspetti rilevati dall'onorevole interrogante sono sostanzialmente due: il primo strettamente legato alle vicissitudini interne all'Accademia di Belle Arti di Roma, che ha goduto nel passato come oggi di un grande prestigio internazionale, non solo perché è stata la prima del mondo occidentale, ma anche perché è un luogo di incontro e di studio per artisti di riconosciuta fama; il secondo riferito invece ad alcune opinioni, manifestate ultimamente anche a mezzo stampa, in merito alla supposta necessità di rivedere in qualche modo le regole della governante degli Istituti di alta formazione artistica e musicale.
Sul primo aspetto faccio presente che i disagi, lamentati soprattutto dagli studenti, hanno costituito negli ultimi mesi oggetto di una apposita ispezione ministeriale le cui risultanze hanno evidenziato disfunzioni nella gestione della didattica e una situazione di conflittualità tra gli organi di governo e tra i singoli docenti dell'Accademia, con inevitabili ripercussioni sul grado di soddisfazione degli studenti. Questi motivi hanno sicuramente inciso, insieme ad altri quali, le nuove tipologie di accesso che prevedono esami di ammissione, la fase di transizione per il passaggio nel comparto universitario, al lamentato calo della popolazione studentesca.
Sulla questione è stato richiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato che dovrebbe essere reso a breve. Una volta acquisito detto parere saranno valutati i possibili interventi da adottare da parte del Ministero, nel rispetto dell'assetto gestionale autonomo dell'Istituzione, al fine di ripristinare un clima di proficua valorizzazione delle competenze e delle funzioni a tutela soprattutto dell'interesse degli studenti.
In merito al secondo aspetto riguardante la revisione delle regole della governante delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, ricordo che il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» ha determinato i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia prevedendo la presenza di due organi di vertice, il presidente e il direttore, con l'attribuzione a ciascuno di specifiche competenze. Per dare compiuta attuazione all'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999 è stato ora predisposto uno schema di regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale tecnico-amministrativo.

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Tenendo conto delle specificità del settore, il provvedimento si ispira al modello universitario, adottando i medesimi criteri e a standard riconosciuti, al fine di favorire l'integrazione e la cooperazione tra i due sistemi.
Faccio infine presente che l'insegnamento «Elementi di morfologia e dinamica della forma» esiste da circa 35 anni e che l'insegnamento «Fondamenti di informatica delle arti visive e plastiche» è previsto nell'attuazione della riforma.