CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 luglio 2009
206.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(Nuovo testo unificato C. 44 e abb.)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Testo.

In via preliminare, si ribadisce il parere contrario formulato nella precedente nota di questo Dipartimento, n. 57896 del 28 maggio 2009, relativamente all'articolo 32 e all'articolo 24, comma 1, riportati senza alcuna modifica nel testo unificato adottato come testo base.
Come osservato dal Dipartimento delle Finanze nella nota n. 5805 dei 13 maggio 2009, l'articolo 32 della proposta normativa comporta una perdita per l'erario pari a circa 25.5 milioni di euro imputabile all'anno 2010, priva dell'indicazione della necessaria copertura finanziaria. Conseguentemente tale disposizione non risulta assentibile.
Quanto al disposto del comma 1 dell'articolo 24, si ribadisce la necessità di sopprimere, al capoverso, il comma 1 dell'articolo 214-ter, che prevede la possibilità di affidare i veicoli sequestrati in custodia alla polizia giudiziaria anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria.
Ciò in quanto, l'uso del veicolo da parte degli organi di Polizia espone il bene sequestrato, oltre che alla normale usura e ai rischi connessi alla circolazione stradale del mezzo stesso, anche a situazioni di particolare pericolo propri delle operazioni istituzionali dei predetti organi.
Considerato che il provvedimento di sequestro - a differenza del provvedimento di confisca divenuto definitivo - può comportare la restituzione del bene, il proprietario tornato in possesso del veicolo il cui valore commerciale è ridotto, secondo consolidati principi dell'ordinamento giuridico, è legittimato a chiedere un indennizzo, per far fronte al quale non è prevista alcuna copertura finanziaria.

Emendamenti.

Emendamenti 5.6 - 6.3: La commissione Bilancio chiede chiarimenti in ordine ad eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione della sanzione della confisca per irregolarità amministrative. Al riguardo si ritiene che l'attività di confisca per tali sequestri, possa rientrare negli ordinari compiti già previsti a legislazione vigente.
Emendamento 7.2: In relazione alla richiesta di chiarimenti sul regime fiscale avanzati dalla commissione si rinvia al Dipartimento delle finanze.
Emendamenti 8.01 - 8.02: La Commissione Bilancio chiede chiarimenti in ordine ad eventuali oneri aggiuntivi determinati da un ampliamento dei corsi e delle prove pratiche.
Al riguardo, si conferma quanto precedentemente osservato nel precedente parere dello scrivente in ordine alla presumibile assenza di oneri per le amministrazioni pubbliche, tenuto conto del contributo posto a carico dei richiedenti. Ciò posto si ritiene comunque opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria.
Emendamento 10.3: In ordine alla necessità di escludere l'insorgenza di oneri

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con riferimento ai corsi di formazione, si concorda con quanto esposto dalla commissione Bilancio.
Emendamento 12.7: L'articolo 21 del testo (modifiche agli articoli 174 e 178 decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 176 e 179 in materia di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di dispositivo e l'emendamento 12.7 del Relatore, poiché contengono modifiche alle disposizioni sanzionatorie riferite a violazioni di disposizioni contenute nel Regolamento (CE) N. 561/2006, ai sensi dell'articolo 19 del citato Regolamento, devono essere notificati alla Commissione Europea.
Si esprime, inoltre, parere contrario in merito alla lettera b), comma 2, che prevede esenzioni dal pagamento del pedaggio per i veicoli con targa C.P., in quanto suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti.
Emendamenti 12.2 - 12.3 - 12.6: Per quanto riguarda l'attività di studio e di sperimentazione si concorda con quanto esposto dalla commissione bilancio, rinviando alle valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che deve dare dimostrazione con relazione tecnica della realizzabilità di tali compiti con le proprie risorse disponibili a legislazione vigente, ovvero quantificare i relativi oneri individuando la relativa copertura finanziaria.
Emendamento 13.1: si esprime parere contrario, in quanto la disposizione è suscettibile di recare oneri non quantificati e privi di copertura connessi agli emolumenti da corrispondere ai medici in quiescenza incaricati all'effettuazione degli accertamenti sanitari.
Emendamento 15.9 e subemendamenti 0.15.9.3 e 0.15.9.2: parere contrario, in quanto potenzialmente lesivo degli equilibri finanziari dell'ente accertatore, attuale destinatario dei proventi delle sanzioni. Inoltre la proposta emendativa delinea un quadro di riscossione dei proventi delle sanzioni farraginoso e di difficile attuazione.
Emendamento 21.01: si ritiene che dalla proposta emendativa non discendano nuovi o maggiori oneri, in quanto anche precedentemente la previsione dell'obbligo era comunque possibile per tali fattispecie il ricorso al servizio veterinario pubblico.
Emendamento 22.25: la proposta emendativa prevede la possibilità, per gli organi di Polizia, di sottoporre i conducenti ad accertamenti clinico-tossicologici, e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici. Si conferma che, in assenza di una rassicurazione sulla invarianza degli oneri da dimostrare con adeguata relazione tecnica, la proposta, in particolare per il prevedibile uso di specifica strumentazione, è suscettibile di recare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria.
Emendamento 12.8: nulla da osservare, previa rassicurazione che la trasmissione all'agente accertatone della copia autentica della sentenza o del decreto divenuti irrevocabili con cui si decurtano i punti dalla patente di guida, non comportino oneri aggiuntivi.
Emendamento 22.08: Si ritiene che il riconoscimento in capo al Prefetto della facoltà di stipulare convenzioni con l'ordine degli avvocati sia suscettibile di determinare oneri per il bilancio dello Stato e che non risulti la clausola di invarianza.
Il legale, infatti, è chiamato a svolgere un'attività professionale che, come tale, deve essere retribuita. Non si comprende come si farebbe fronte agli onorari di spettanza degli avvocati per i casi di soccombenza o di vittoria con compensazione delle spese.
Emendamenti 33.02 e 33.03: L'assenza di oneri deve comunque essere esplicitata, prevedendo che le spese di certificazione siano poste a carico del soggetto richiedente.

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Emendamento 39.01: nulla da osservare nel presupposto che dall'attività di verifica ivi prevista non derivino oneri a carico della finanza pubblica. Si richiede l'inserimento di una clausola di invarianza di oneri.
Emendamento 40.3: parere contrario, in quanto le risorse sono destinate prioritariamente ad iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi strumentali di politica economica.