CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 luglio 2009
205.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).

NUOVE FORMULAZIONI E NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI NON VOTATI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis..
(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici).

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), dopo le parole: «a presentare offerte» sono inserite le seguenti: «ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c);
b) all'articolo 70, comma 11, lettera c), e l'ultimo periodo è soppresso;
c) all'articolo 86, il comma 5 è soppresso;
d) all'articolo 87, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.»;
e) all'articolo 87, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1» sono soppresse;
f) all'articolo 88, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»;
g) all'articolo 88, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1-bis. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.»;
h) all'articolo 88, comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» è sostituita dalla seguente: «precisazioni»;
i) all'articolo 88, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove

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costituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.»;
j) all'articolo 88, comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;
l) all'articolo 88, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.»; e al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» »sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;
m) all'articolo 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
n) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
o) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e al quarto periodo le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
p) all'articolo 166, comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
q) all'articolo 166, comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a n), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera o), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera p), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera q), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 08.(Nuova formulazione) Ceroni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici).

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato a destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento del bene al patrimonio disponibile dello Stato.

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2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
5. Gli enti pubblici statali possono procedere all'affitto di beni a destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge delle disposizioni di cui al presente articolo.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
4. 0. 17. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 5.

Alla lettera a) sopprimere la parola: esclusivamente e aggiungere, in fine, le parole: o riportate a nuovo secondo disposizioni di legge.
0. 5. 111. 6.Vannucci.

Subemendamenti all'emendamento 5. 111 dei Relatori

Alla lettera a), sostituire le parole: esclusivamente in sede di con le seguenti: a partire dal.
0. 5. 111. 4.Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Qualora l'imposta sul reddito dovuta per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti sia incapiente rispetto alla detassazione relativa all'agevolazione di cui al presente comma, tale esclusione, totale o parziale, si può compensare con una detrazione relativa ai cinque anni fiscali successivi.
0. 5. 111. 1.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

alla lettera a), aggiungere il seguente periodo: L'agevolazione è fruibile anche nel caso in cui non sia dovuto alcun versamento di imposta.
0. 5. 111. 7.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione,

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l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, anche mediante contratti di locazione finanziaria. Sono esclusi gli investimenti immobiliari ed i veicoli stradali a motore. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore ed i motocicli, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa complessiva autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, le autovetture.
0. 5. 111. 11.Zeller, Brugger.

Sostituire la lettera b) con la seguente:
b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.
3-ter. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 244 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 69 del Regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le quietanze sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
0. 5. 111. 3.Bitonci.

Alla lettera b), sostituire le parole: il seguente comma con le seguenti: i seguenti commi ed aggiungere in fine le seguenti parole:
3-ter. La società che nei primi cinque periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione di cui al comma 3-bis riduce il proprio capitale sociale, per ragioni diverse dalle perdite di esercizio, e fino a concorrenza degli incrementi di cui al comma 3-bis, decade dall'agevolazione. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza di cui al presente comma, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dell'agevolazione fiscale di cui al comma 3-bis.
0. 5. 111. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Alla lettera b), dopo la parola: perfezionati inserire: direttamente o indirettamente.
0. 5. 111. 5.Fluvi, Beretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Michelis, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Alla lettera b) aggiungere in fine, il seguente periodo: Tali conferimenti potranno essere utilizzabili per eventuali coperture di perdite e non dovranno derivare da riduzioni di capitale sociale effettuate negli ultimi tre esercizi.
0. 5. 111. 8.Bitonci, Forcolin, Comaroli, Simonetti, Bragantini, D'Amico, Polledri.

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Dopo lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-ter. Resta inteso che le eventuali perdite derivanti dalla fruizione dell'agevolazione di cui al presente articolo sono computate in diminuzione dei reddito dei periodi di imposta successivi, ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
0. 5. 111. 9.Forcolin, Bitonci, Comaroli, Simonetti, Bragantini, D'Amico, Polledri.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) aggiungere in fine il seguente comma: «3-ter. È escluso dall'imposizione il 50 per cento degli investimenti per attività economiche comprese nella divisione 95.12 della tabella ATECO alle aziende in possesso da almeno tre anni di certificazione ISO 14001 o EMAS di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.
0. 5. 111. 10.Polledri.

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti»;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».
c) alla rubrica, sostituire le parole: «utili reinvestiti» con la seguente: «investimenti».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:
«7-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».
8-ter. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
«7-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».
5. 111.I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2

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è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in paesi non aderenti allo spazio economico europeo».
5. 31. (nuova formulazione) Forcolin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo è destinato alla riduzione del debito pubblico.
0. 14. 7. 6. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire parole: «le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere» con le seguenti: «l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione».
b) sopprimere il comma 5.
0. 14. 7. 1. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 4, sostituire parole le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere con le seguenti: l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione.
0. 14. 7. 2. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 4, dopo le parole: si applicano previo parere aggiungere le seguenti: favorevole.
*0. 14. 7. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: favorevole.
*0. 14. 7. 5. Fluvi, Baretta.

Al comma 4, dopo le parole: delle finanze, su conforme parere aggiungere le seguenti: favorevole.
0. 14. 7. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee e quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di curo 300 milioni.
2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo

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di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sci redditi relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.
3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza, corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986.
4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e: non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia, fermo quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.
5. Nel caso in cui a seguito delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante la riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009 ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 7.I Relatori.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Con intesa da stipularsi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma, sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.
22. 24. (nuova formulazione)Polledri, Bernardo, Laura Molteni.

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ALLEGATO 2

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo)

DOCUMENTAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5

In relazione alla richiesta di chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 5 del decreto legge in oggetto appare opportuno premettere alcune osservazioni relativamente al significato della classificazione Ateco.
La classificazione delle attività economiche (Ateco 2007), in vigore dal primo gennaio 2008, è la versione nazionale della classificazione europea Nace Rev. 2, pubblicata sull'Official Journal il 30 dicembre 2006. L'Ateco 2007 contiene un dettaglio maggiore, rispetto alla versione europea, per essere applicata più agevolmente alla realtà Italiana. Questa integrazione è stata effettuata tramite un Comitato, coordinato dall'Istat, composto da rappresentanti dei principali Enti pubblici e delle associazioni di categoria.
L'Istat, come gli altri Istituti di Statistica europei, cura l'applicazione della classificazione nell'ambito statistico ossia per la produzione di dati che con la nuova classificazione siano comparabili a livello europeo e internazionale.
La classificazione delle attività economiche è costituita da una struttura e da nota esplicative di inclusione ed esclusione che mirano a chiarire il contenuto della singola sezioni. È una classificazione delle attività e non dei prodotti o dalle professioni. In presenza di naturali cambiamenti nelle attività economiche è possibile che una classificazione non elenchi puntualmente tutte le attività esistenti o che si verranno a creare fino alla prossima revisione. In questo senso le note assumono il significato di esemplificazione della tipologia di attività contenuta nelle singole voci della classificazione.
Con riferimento al quesito specifico relativo ai macchinari impiegati nella lavorazione del marmo, del legno e del vetro, si precisa che, in base alla descrizione del gruppo 28.4 «Fabbricazione di macchine per la formatura dei metodi e di altre macchine utensili», questo gruppo «include la fabbricazione di macchine per la formatura dei metalli e di macchine utensili, per esempio macchine utensili per la lavorazione dei metalli e di altri materiali (legno, osso, pietra, gomma indurita plastiche dure, vetro lavorato a freddo) incluse quelle che utilizzano raggi laser, onde ad ultrasuoni, arco a plasma, impulsi magnetici eccetera».
Si può quindi asserire che i macchinari sopra citati rientrino nella divisione 28.
In particolare, per quanto riguarda le macchine Impiegate nella lavorazione del marmo, la classe 28.92 include la «Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)».
Volendo fornire un'indicazione più generale relativamente alla divisione 28, si suggerisce di fare riferimento a un concetto più ampio quale «macchinari ed apparecchiature», piuttosto che a quello più limitato di «macchine utensili». La divisione 28 viene infatti così descritta: «Questa divisione include la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese

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le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Questa divisione include apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico».
Per quanto riguarda, infine, l'apertura di un canale di collegamento tra l'Agenzia delle Entrate e l'Istat, richiesto nella nota inviata da codesta Agenzia, manifestando al piena disponibilità di questo istituto si richiede un incontro al fine di definire la tipologia e le modalità dei chiarimenti tecnici richiesti all'Istat.

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ALLEGATO 3

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: 511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51.»
1. 21 (nuova formulazione) Bobba.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: «In caso di cassa integrazione in deroga,», aggiungere le seguenti: «o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,»;
b) sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere una attività di lavoro autonomo, per avviare una attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.».
1. 63.I Relatori.

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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 60.Bernardo.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono essere eccezionalmente emanate norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477.
1. 09. (nuova formulazione)Duilio.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.
2. 38. (nuova formulazione)I Relatori.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: sentito il Ministro per la semplificazione normativa sopprimere le seguenti: e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate.
4. 27.Corsaro.

Al comma 3, dopo le parole: Ciascun Commissario inserire le seguenti:, sentiti gli enti locali interessati,
4. 10.Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma l, dopo le parole: «nonché dell'amministrazione della giustizia» sono inserite le seguenti: «e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità».
4. 13.Berardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto, al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.
4. 14.Del Tenno.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008 per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.
4-ter. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
4. 15.Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico).

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti,

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qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
*4. 09.Pugliese.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico).

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2 del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica, è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
*4. 05.Laboccetta.

Al comma 3 dopo le parole: Verona Villafranca aggiungere la seguente: Comiso.
0. 4. 016. 1.Marinello.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV).

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come, da ultimo, modificato dall'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009, e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

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4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.
6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis del secondo comma» sono soppresse.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.»
4. 016. (nuova formulazione)I Relatori.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone).

1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies), della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.
4. 010. (nuova formulazione)Marsilio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi in favore della filiera agroalimentare).

1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni disposte dal CIPE in favore del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'impiego da parte dell'ISA del predetto importo resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord».
4. 014. (nuova formulazione)I Relatori.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale).

1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione

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del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonché dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalità operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto».
6. 01. (Nuova formulazione)Savino.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE SpA anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.
8. 3. (nuova formulazione)Vannucci.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a integrazione dei fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978 relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013.
3. Il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo

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7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.
4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».
5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza Stato-Regioni sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.
6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.
7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:
a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;
b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto a sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;
c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al

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sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7.».
9. Le risorse trasferite dallo Stato al Comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del Comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009.
9. 08. (nuova formulazione)I Relatori.

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ALLEGATO 4

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo)

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO CON RIFERIMENTO AGLI EFFETTI DELL'EMENDAMENTO 21.4.

L'intervento proposto opera nei confronti di un tributo, il PREU, che ha visto
definita la propria natura tributaria solo alla fine del 2006 ed è stato regolamentato a partire dal 2007.
L'articolato assume dunque il significato di chiarire alcuni aspetti non disciplinati espressamente e di dettare regole transitorie per un periodo nel quale la concreta gestione del tributo non abbia risposto a specifiche logiche generali di carattere tributario.
La norma in commento è quindi da un lato coerente con il riconoscimento, sia pur tardivo, di istituti a carattere generale (quale quello del «ravvedimento» operoso) che, per gli anni indicati, i contribuenti non ebbero la facoltà di utilizzare e, dall'altro, neutra rispetto ad ogni altra penale o sanzione dovuta a qualunque titolo (amministrativo o convenzionale) dai concessionari, afferendo la norma ad aspetti riconducibili esclusivamente alla sola sfera tributaria.
La disposizione non determina minori entrate in termini di PREU, che viene quindi regolarmente introitato nella misura dovuta, ma prevede come beneficio premiale per il contribuente il pagamento in misura ridotta delle sanzioni.
La predetta riduzione, essendo le sanzioni non quantificabili a priori (entrate di carattere eventuale), non determina minori entrate a carico del bilancio dello Stato.