CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 17 luglio 2009
204.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 LUGLIO 2009

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ALLEGATO 1

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'ente nazionale aviazione civile è autorizzato alla stipulazione di contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati, ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento validi per l'intera durata dell'apporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e potrà graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del Piano economico-finanziario della società di gestione.
* 17. 69.Del Tenno.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale aviazione civile è autorizzato alla stipulazione di contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento validi per l'intera durata del rapporti. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e potrà graduare le modifiche tariffarie, proponendo il rapporto in essere, per gli anni necessari ed un riequilibrio del Piano economico-finanziario della società di gestione.
* 17. 102. Sposetti, Orlando.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione di stato di emergenza di

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cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
35-ter. Agli oneri derivanti dal comma 35-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
17. 54.(nuova formulazione)Toccafondi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 4 del citato decreto-legge n. 185 del 2008.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 566, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, per l'anno 2010, di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto n. 602 del 1973».
17. 79. (Nuova formulazione) Bitonci.

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Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma 1, relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

35-ter. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, e della modifica apportata dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data, in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.
17. 57.Ceroni.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione ed al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-ter, da effettuarsi nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto-legge e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
35-ter. Per le finalità di cui al comma 35-bis, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-quater. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto

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superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero ed i rimanenti due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.
17. 80. (Nuova formulazione) Bitonci.

Dopo il comma 35 aggiungere i seguenti:
35-bis. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.
35-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
17. 72. Ventucci.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21.
(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione, attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette

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lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.
2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità ed imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.
5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione, continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestirà, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.
6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita resta in ogni caso riservata al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.
7. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilita, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso».
21. 16.(nuova formulazione)I Relatori.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le

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procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;
b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Anche tali operatori, al pari di quelli di cui alla precedente lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;
c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle precedenti lettere a) e b). La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del Testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.
1-ter. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione».

Conseguentemente, all'articolo 21, nel comma 2, dopo le parole: ai sensi del comma 1 inserire le seguenti: e del comma 1-bis.
21. 7.(Nuova formulazione)Soglia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le violazioni relative ai versamenti PREU per gli anni 2004-2005-2006-2007 si applica la misura prevista dall'articolo 13 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, n. 1, ed il concessionario provvede alla relativa regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, anche in presenza di avvisi e/o atti di liquidazione già notificati, nonché di provvedimenti adottati in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 30-bis, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
21. 4.Ventucci.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'il

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legalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo.».
21. 6.Del Tenno.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 12, comma 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dopo la lettera p), è aggiunta la seguente:
q) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.».
21. 9.Traversa.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dal presente articolo qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà ad Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di tutti i beni materiali ed immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, è differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.
21. 8.Berardi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Relativamente al gioco di cui al decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori formule

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di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.
21. 11.Franzoso.

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ALLEGATO 2

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

EMENDAMENTO DEI RELATORI 21.16 (NUOVA FORMULAZIONE) E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 21.16 (Nuova formulazione) dei relatori

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: non superiori con le seguenti: non inferiori;
b) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 1.000 punti vendita;
c) sopprimere i commi 5, 6 e 7.
0. 21. 16. 2.(Nuova formulazione). Nannicini, Vannucci, Rubinato.

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: esclusiva.
0. 21. 16. 1.(Nuova formulazione). Girlanda.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: esclusiva fino a: 31 dicembre 2010, con le seguenti: esclusiva per concessionario qualora costituita da un numero di punti vendita non superiore a 10.000, da attivare entro il 31 dicembre 2010, o non esclusiva per concessionario qualora costituita da un numero di punti vendita superiori a 10.000 unità da attivare entro il 31 dicembre 2010.
0. 21. 16. 3.(Nuova formulazione). Girlanda.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21.
(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

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2. La concessione di cui al comma i prevede un raggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità ed imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.
5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione, continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestirà, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.
6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita resta in ogni caso riservata al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.
7. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilita, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso».
21. 16. (nuova formulazione) I Relatori.