CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2009
202.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2561, recante «Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»;
considerato che il provvedimento d'urgenza adottato dal Governo intende contribuire a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà economica e occupazionale, mirando anche ad un impatto positivo sul complessivo sistema del mondo delle imprese e del lavoro;
rilevato che le misure in esso contenute possono determinare conseguenze positive su tutto il sistema imprenditoriale e lavorativo, anche non direttamente connesso alla grande industria, ma ad esso collegato, sia in termini di filiera che di indotto;
preso atto, in tal senso, delle importanti disposizioni di cui all'articolo 1, che mirano al rafforzamento del sistema di ammortizzatori sociali, non soltanto prevedendo la facoltà dell'attivazione, da parte delle aziende, di programmi di formazione per i lavoratori, ma anche destinando nuove risorse per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività e aumentando sensibilmente l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi;
osservato che i commi 7 e 8 del medesimo articolo 1 dispongono l'erogazione su richiesta, anche al lavoratore destinatario delle misure di sostegno al reddito, di un incentivo commisurato al trattamento di cassa integrazione, al fine di intraprendere un'attività autonoma, avviare una micro-impresa o associarsi in cooperativa;
rilevato che le disposizioni richiamate traggono chiaramente spunto dalla innovativa proposta di legge n. 2424, di natura più organica ed omogenea, il cui esame in sede referente è stato avviato da tempo dalla XI Commissione e proseguirà tenendo conto di quanto anticipato dal decreto-legge in esame, la cui attuazione concreta potrà consentire una verifica dell'efficacia e della validità dell'iniziativa proposta, anche mediante l'introduzione - a regime - delle più opportune misure, già contenute nel citato progetto di legge n. 2424, di natura fiscale, finanziaria, ambientale, di sicurezza sul lavoro e di semplificazione degli adempimenti amministrativi (cosiddetta «legislazione leggera»);
auspicato, pertanto, che le disposizioni di cui ai citati commi 7 e 8 dell'articolo 1 siano da interpretare come positiva base di partenza sperimentale per l'avvio degli interventi di cui sopra, dovendosi necessariamente prevedere - nella fase di funzionamento a regime - anche l'approvazione delle misure incluse nella richiamata proposta di legge n. 2424, al fine di rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento per l'effettiva attuazione della norma;
segnalata, in proposito, anche l'opportunità di verificare le scadenze temporali

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previste dai diversi strumenti di ammortizzatori sociali, in modo da evitare che il limite di dodici mesi previsto dal comma 8 dell'articolo 1, riferito alla liquidazione del trattamento di mobilità, non rappresenti una potenziale riduzione dei termini di copertura previsti per determinate fasce di lavoratori, rispettivamente compresi tra i 40 e i 50 anni di età ovvero con età superiore ai 50 anni;
preso atto in termini positivi delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 10 a 19, che tendono a risolvere in misura equilibrata il problema dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni;
rilevato, peraltro, che - con riferimento ai predetti commi e al comma 7 del citato articolo 17 - appare opportuno assicurare che le politiche di reclutamento del personale pubblico e di contenimento delle spese non pregiudichino, anche per ragioni di legittimo affidamento, l'assunzione di nuovo personale a seguito di procedure concorsuali già definitivamente chiuse;
osservato che i commi 23 e 24 dell'articolo 17 opportunamente modificano, in più parti, l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici;
rilevato, infine, che è stata da più parti segnalata l'esigenza di individuare una soluzione equilibrata al problema dell'emersione del lavoro domestico, attraverso misure che - lungi dal configurare sanatorie di tipo generalizzato - sappiano favorire un processo in grado di delineare idonee forme di riconoscimento delle attività lavorative di assistenza e collaborazione familiare svolte dai lavoratori interessati, inclusi i lavoratori stranieri;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 4, si rileva l'opportunità di indicare un termine per l'emanazione del decreto interministeriale al quale sono demandate le modalità di attuazione delle misure in tema di contratti di solidarietà difensivi; analoga indicazione del termine risulta, peraltro, opportuna al comma 7 del medesimo articolo 1, in relazione al decreto interministeriale di definizione delle modalità e delle condizioni per l'applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 8;
2) al citato articolo 1, commi 7 e 8, nel prendere atto dell'avvio di una fase sperimentale per l'utilizzo di risorse destinate agli ammortizzatori sociali al fine dell'avvio di progetti di «auto-imprenditorialità», si raccomanda di rafforzare la norma - eventualmente anche nella successiva fase di attuazione - con apposite misure finalizzate all'introduzione, quanto meno per i primi periodi di inizio delle attività imprenditoriali, di una legislazione di favore per i lavoratori interessati; a tale scopo, la XI Commissione conviene che, dopo l'approvazione del presente provvedimento, sia importante rendere rapidamente operative - a regime - anche le misure contenute nella più volte richiamata proposta di legge n. 2424, in modo da rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento;
3) al predetto articolo 1, andrebbe altresì inserita una apposita norma interpretativa, diretta a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 2116 del Codice civile (in materia di obblighi e di responsabilità previdenziale dell'imprenditore e del prestatore di lavoro) si applicano anche ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ovvero titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché incaricati della vendita a domicilio), purché in regime di monocommittenza, escludendo comunque i soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

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4) al medesimo articolo 1, considerata anche la difficile situazione di crisi occupazionale in atto, si verifichi l'eventualità di introdurre una apposita disposizione che autorizzi in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato - scaduti o che vengono in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e il 30 novembre 2010 - riferiti alle tipologie di lavoro flessibile non rinnovabili, a condizione che su tale proroga convengano le organizzazioni sindacali e vi sia l'assenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore);
5) all'articolo 17, comma 7, si segnala l'esigenza di disporre che il divieto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, ivi previsto, non valga per il reclutamento dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane, la cui procedura concorsuale è già stata completamente conclusa, nonché per la graduatoria del personale dei servizi ispettivi e di vigilanza del Ministero del lavoro e degli enti di previdenza obbligatoria, attesa anche la particolare rilevanza dei compiti da questi svolti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza sui luoghi di lavoro;
6) all'articolo 17, comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, si segnala che il rinvio ivi previsto deve intendersi al comma 3 (che disciplina gli accertamenti medico-legali) dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, anziché al comma 1 del medesimo articolo, come erroneamente indicato nel testo;
7) all'articolo 17, comma 26, si suggerisce di inserire un'ulteriore integrazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consenta - al fine di evitare abusi nel ricorso al lavoro flessibile, incluso il lavoro autonomo avente natura coordinata e continuativa - di contemplare il principio per cui le amministrazioni pubbliche rispettano i principi di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle procedure di reclutamento di personale con contratto di lavoro flessibile e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo accordo contrattuale, applicando anche il divieto di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;
8) all'articolo 17, comma 26, lettera d), si osserva, inoltre, che il rinvio normativo ivi contenuto non consente di identificare in termini certi le categorie di lavoratori a cui viene riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato da parte della pubblica amministrazione;
9) sempre all'articolo 17, comma 26, valutino le Commissioni di merito l'eventualità di dettare un ulteriore intervento normativo, che preveda che, nel rispetto dei principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici uffici, non è consentito alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni oltre i limiti percentuali previsti all'articolo 19 del medesimo decreto n. 165;
10) al medesimo articolo 17, anche al fine di evitare ingiustificati ed onerosi costi di ricongiungimento a carico dei lavoratori interessati, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre che il personale delle autorità indipendenti, di cui alle leggi n. 287 del 1990, n. 481 del 1995 e n. 249 del 1997, per il quale la contribuzione a fini pensionistici sia stata versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, può optare - in luogo dell'iscrizione forzosa all'INPDAP - per il mantenimento della propria iscrizione all'INPS;
11) verificata, infine, la particolare situazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e successive modificazioni, impegnato in attività socialmente utili, riconducibili

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alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - anche al fine di ricercare con la gradualità necessaria strumenti volti alla stabilizzazione degli aventi diritto, sulla base del requisito oggettivi di anzianità lavorativa effettivamente maturata - e considerato altresì che l'articolo 34 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha prorogato a tutto il 2009 le attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra cui rientrano anche i soggetti sopra citati, si rimette alle Commissioni di merito una valutazione circa la possibile concessione di un'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2010, per il richiamato personale ex-LSU, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

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ALLEGATO 2

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DAMIANO ED ALTRI

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2561, recante «Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»;
premesso che:
dal punto di vista della qualità legislativa, è quantomeno singolare che il provvedimento in oggetto - annunciato dal Governo come atto di decretazione d'urgenza adottato con finalità anticrisi - rechi in realtà disposizioni del tutto eterogenee, che vanno ampiamente oltre l'ambito economico-finanziario (laddove, ad esempio, si prorogano i termini della partecipazione italiana a missioni internazionali) o che intervengono, in modo contrastante, su materie già più volte disciplinate da differenti provvedimenti adottati nei mesi scorsi, come la materia delle assenze per malattia nel pubblico impiego, inizialmente disciplinata dal decreto-legge n. 112 del 2008, successivamente modificata dalla legge n. 15 del 2009, di cui è attualmente all'esame delle Commissioni lo schema di decreto legislativo e, ora, nuovamente integrata e rettificata dal decreto-legge in esame;
dinanzi ad una crisi economica di dimensioni globali, il Governo risponde con l'ennesimo provvedimento estremamente contraddittorio circa l'indirizzo politico che si intende realmente seguire in chiave di rilancio economico;
le misure fin qui varate, infatti, appaiono del tutto inadeguate e decontestualizzate, come avvenne nel caso della detassazione degli straordinari, o poco più che simboliche, quale si sta rivelando il sussidio, previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, corrisposto ai collaboratori a progetto in caso di disoccupazione; nel caso di specie, l'ipotesi di corrispondere, in un'unica soluzione, al lavoratore le mensilità di cassa integrazione o di indennità di disoccupazione per l'avvio di una attività autonoma si configura come una misura del tutto irrealistica, in una fase in cui, peraltro, le piccole e medie imprese risultano essere le più colpite dalla crisi economica in atto;
ancora una volta l'Esecutivo ha scelto un intervento parziale e frammentato, in luogo di una manovra complessiva e, di fronte ad una crisi economica che sta mettendo a dura prova soprattutto le piccole e medie imprese, non affronta il problema principale, vale a dire il prolungamento della cassa integrazione ordinaria dalle attuali 52 a 104 settimane, per un periodo, dunque, tale da coprire il lasso di tempo giudicato critico da tutti i maggiori organismi internazionali;
il provvedimento in oggetto, inoltre, non prevede alcuna misura di supporto in favore dei lavoratori precari che, come autorevolmente richiamato dal Governatore della Banca d'Italia, rischiano di essere totalmente esclusi da ogni forma di sostegno del reddito in caso di licenziamento; dalle tabelle elaborate dalla Banca d'Italia su dati ISTAT, emerge che, in caso

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di perdita del lavoro tra coloro che rimarrebbero senza alcun tipo di sostengo al reddito, ci sarebbero 800 mila lavoratori autonomi parasubordinati (diversi dai collaboratori), la grande maggioranza dei quasi 400 mila collaboratori e quasi 700 mila lavoratori a tempo determinato e interinali;
il decreto-legge in esame si pone anche in controtendenza rispetto ai precedenti provvedimenti finanziari assunti dall'Esecutivo, dal momento che, come nel caso dell'articolo 1, si tende ad operare una sorta di valutazione a priori dello stato di salute delle imprese italiane, dando quasi per scontato che per talune di esse - giudicate ormai fuori dalla competizione del mercato - possa profilarsi solamente la cessazione delle attività o una profonda riorganizzazione, con conseguente fuoriuscita dei propri dipendenti, ai quali, pertanto, non resterebbe altra soluzione che intraprendere un lavoro autonomo;
seppur apprezzabili, come più volte sollecitato dall'opposizione, le misure previste all'articolo 17 - che dispongono la proroga dei termini per il processo di stabilizzazione del personale precario, avviato con le due leggi finanziarie del Governo Prodi e poi interrotto dai provvedimenti dell'attuale esecutivo - rimangono però ancora del tutto insufficienti alla luce, comunque, dei vincoli attualmente vigenti introdotti dal decreto legge 26 giungo 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove le limitazioni contenute in ordine al turn over, ed i vincoli finanziari ivi stabiliti, non consentono di procedere alla reale stabilizzazione della platea degli aventi diritto;
le previsioni contenute all'articolo 19, comma 1, infine, incidono negativamente sul processo di stabilizzazione di migliaia di lavoratori precari, già stabilito in sede di contrattazione;
esprime

PARERE CONTRARIO.

«Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru».

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ALLEGATO 3

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2561, recante «Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»;
considerato che il provvedimento d'urgenza adottato dal Governo intende contribuire a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà economica e occupazionale, mirando anche ad un impatto positivo sul complessivo sistema del mondo delle imprese e del lavoro;
rilevato che le misure in esso contenute possono determinare conseguenze positive su tutto il sistema imprenditoriale e lavorativo, anche non direttamente connesso alla grande industria, ma ad esso collegato, sia in termini di filiera che di indotto;
preso atto, in tal senso, delle importanti disposizioni di cui all'articolo 1, che mirano al rafforzamento del sistema di ammortizzatori sociali, non soltanto prevedendo la facoltà dell'attivazione, da parte delle aziende, di programmi di formazione per i lavoratori, ma anche destinando nuove risorse per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività e aumentando sensibilmente l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi;
osservato che i commi 7 e 8 del medesimo articolo 1 dispongono l'erogazione su richiesta, anche al lavoratore destinatario delle misure di sostegno al reddito, di un incentivo commisurato al trattamento di cassa integrazione, al fine di intraprendere un'attività autonoma, avviare una micro-impresa o associarsi in cooperativa;
rilevato che le disposizioni richiamate traggono chiaramente spunto dalla innovativa proposta di legge n. 2424, di natura più organica ed omogenea, il cui esame in sede referente è stato avviato da tempo dalla XI Commissione e proseguirà tenendo conto di quanto anticipato dal decreto-legge in esame, la cui attuazione concreta potrà consentire una verifica dell'efficacia e della validità dell'iniziativa proposta, anche mediante l'introduzione - a regime - delle più opportune misure, già contenute nel citato progetto di legge n. 2424, di natura fiscale, finanziaria, ambientale, di sicurezza sul lavoro e di semplificazione degli adempimenti amministrativi (cosiddetta «legislazione leggera»);
auspicato, pertanto, che le disposizioni di cui ai citati commi 7 e 8 dell'articolo 1 siano da interpretare come positiva base di partenza sperimentale per l'avvio degli interventi di cui sopra, dovendosi necessariamente prevedere - nella fase di funzionamento a regime - anche l'approvazione delle misure incluse nella richiamata proposta di legge n. 2424, al fine di rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento per l'effettiva attuazione della norma;
segnalata, in proposito, anche l'opportunità di verificare le scadenze temporali

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previste dai diversi strumenti di ammortizzatori sociali, in modo da evitare che il limite di dodici mesi previsto dal comma 8 dell'articolo 1, riferito alla liquidazione del trattamento di mobilità, non rappresenti una potenziale riduzione dei termini di copertura previsti per determinate fasce di lavoratori, rispettivamente compresi tra i 40 e i 50 anni di età ovvero con età superiore ai 50 anni;
preso atto in termini positivi delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 10 a 19, che tendono a risolvere in misura equilibrata il problema dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni;
rilevato, peraltro, che - con riferimento ai predetti commi e al comma 7 del citato articolo 17 - appare opportuno assicurare che le politiche di reclutamento del personale pubblico e di contenimento delle spese non pregiudichino, anche per ragioni di legittimo affidamento, l'assunzione di nuovo personale a seguito di procedure concorsuali già definitivamente chiuse;
osservato che i commi 23 e 24 dell'articolo 17 opportunamente modificano, in più parti, l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici;
rilevato, infine, che è stata da più parti segnalata l'esigenza di individuare una soluzione equilibrata al problema dell'emersione del lavoro domestico, attraverso misure che - lungi dal configurare sanatorie di tipo generalizzato - sappiano favorire un processo in grado di delineare idonee forme di riconoscimento delle attività lavorative di assistenza e collaborazione familiare svolte dai lavoratori interessati, inclusi i lavoratori stranieri;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 4, si rileva l'opportunità di indicare un termine per l'emanazione del decreto interministeriale al quale sono demandate le modalità di attuazione delle misure in tema di contratti di solidarietà difensivi; analoga indicazione del termine risulta, peraltro, opportuna al comma 7 del medesimo articolo 1, in relazione al decreto interministeriale di definizione delle modalità e delle condizioni per l'applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 8;
2) al citato articolo 1, commi 7 e 8, nel prendere atto dell'avvio di una fase sperimentale per l'utilizzo di risorse destinate agli ammortizzatori sociali al fine dell'avvio di progetti di «auto-imprenditorialità», si raccomanda di rafforzare la norma - eventualmente anche nella successiva fase di attuazione - con apposite misure finalizzate all'introduzione, quanto meno per i primi periodi di inizio delle attività imprenditoriali, di una legislazione di favore per i lavoratori interessati; a tale scopo, la XI Commissione conviene che, dopo l'approvazione del presente provvedimento, sia importante rendere rapidamente operative - a regime - anche le misure contenute nella più volte richiamata proposta di legge n. 2424, in modo da rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento;
3) al predetto articolo 1, andrebbe altresì inserita una apposita norma interpretativa, diretta a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 2116 del Codice civile (in materia di obblighi e di responsabilità previdenziale dell'imprenditore e del prestatore di lavoro) si applicano anche ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ovvero titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché incaricati della vendita a domicilio), purché in regime di monocommittenza, escludendo comunque i soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

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4) al medesimo articolo 1, considerata anche la difficile situazione di crisi occupazionale in atto, si verifichi l'eventualità di introdurre una apposita disposizione che autorizzi in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato - scaduti o che vengono in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e il 30 novembre 2010 - riferiti alle tipologie di lavoro flessibile non rinnovabili, a condizione che su tale proroga convengano le organizzazioni sindacali e vi sia l'assenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore);
5) all'articolo 17, comma 7, si segnala l'esigenza di disporre che il divieto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, ivi previsto, non valga per il reclutamento dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane, la cui procedura concorsuale è già stata completamente conclusa, nonché per la graduatoria del personale dei servizi ispettivi e di vigilanza del Ministero del lavoro e degli enti di previdenza obbligatoria, attesa anche la particolare rilevanza dei compiti da questi svolti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza sui luoghi di lavoro;
6) all'articolo 17, comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, si segnala che il rinvio ivi previsto deve intendersi al comma 3 (che disciplina gli accertamenti medico-legali) dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, anziché al comma 1 del medesimo articolo, come erroneamente indicato nel testo;
7) all'articolo 17, comma 26, si suggerisce di inserire un'ulteriore integrazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consenta - al fine di evitare abusi nel ricorso al lavoro flessibile, incluso il lavoro autonomo avente natura coordinata e continuativa - di contemplare il principio per cui le amministrazioni pubbliche rispettano i principi di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle procedure di reclutamento di personale con contratto di lavoro flessibile e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo accordo contrattuale, applicando anche il divieto di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;
8) all'articolo 17, comma 26, lettera d), si osserva, inoltre, che il rinvio normativo ivi contenuto non consente di identificare in termini certi le categorie di lavoratori a cui viene riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato da parte della pubblica amministrazione;
9) sempre all'articolo 17, comma 26, valutino le Commissioni di merito l'eventualità di dettare un ulteriore intervento normativo, che preveda che, nel rispetto dei principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici uffici, non è consentito alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni oltre i limiti percentuali previsti all'articolo 19 del medesimo decreto n. 165;
10) al medesimo articolo 17, anche al fine di evitare ingiustificati ed onerosi costi di ricongiungimento a carico dei lavoratori interessati, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre che il personale delle autorità indipendenti, di cui alle leggi n. 287 del 1990, n. 481 del 1995 e n. 249 del 1997, per il quale la contribuzione a fini pensionistici sia stata versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, può optare - in luogo dell'iscrizione forzosa all'INPDAP - per il mantenimento della propria iscrizione all'INPS;
11) verificata, infine, la particolare situazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e successive modificazioni, impegnato in attività socialmente utili, riconducibili

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alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e considerato altresì che l'articolo 34 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha prorogato a tutto il 2009 le attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra cui rientrano anche i soggetti sopra citati, si rimette alle Commissioni di merito una valutazione circa la possibile concessione di un'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2010, per il richiamato personale ex-LSU, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.