CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2009
202.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

SUBEMENDAMENTI E ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEI RELATORI E DEL GOVERNO

ART. 1.

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, le parole da: L'onere fino a: 2010 cui sono sostituite dalle seguenti: All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e la formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, infine, le seguenti parole:, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;
al comma 4, dopo le parole: monitoraggio degli oneri sono inserite le seguenti: derivanti dall'attuazione del comma 1;
al comma 5, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;
al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: L'onere della presente fino a: per l'anno 2009 e 2010, con le seguenti: Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse;
al comma 6, secondo periodo, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;
al comma 6, quarto periodo, le parole: di cui al presente comma sono sostituite dalle seguenti: del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente e le parole: delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto sono sostituite dalle seguenti: delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto;
al comma 7, primo periodo, le parole: una attività autonoma sono sostituite dalle seguenti: un'attività di lavoro autonomo e le parole: una auto o micro impresa sono sostituite dalle seguenti: un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa;
al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, è aggiunto, infine, il seguente comma:
8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
al comma 8, primo periodo, le parole:, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale sono sostituite dalle seguenti: o di procedura concorsuale, e comunque al lavoratore

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sospeso dichiarato in esubero strutturale, le parole: una attività autonoma sono sostituite dalle seguenti: un'attività di lavoro autonomo, le parole: una auto o micro impresa sono sostituite dalle seguenti: un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa e le parole: per un numero di mesi massimo pari a 12 sono sostituite dalle seguenti: per al massimo dodici mesi.

Conseguentemente, all'articolo 2:
al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: di cui al presente comma;
al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: 120, comma 1, del sono inserite le seguenti: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al;
al comma 2, le parole da: all'articolo 2-bis fino a: il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi;
al comma 3, le parole: aggiungere, in fine, il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi e, dopo le parole: la surrogazione del mutuo sono inserite le seguenti: prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007.

All'articolo 3:
al comma 3, lettera a), le parole: del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto sono sostituite dalle seguenti: del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
al comma 4, le parole: provvedimenti di cui ai commi precedenti sono sostituite dalle seguenti: medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3.

All'articolo 4:
al comma 2, le parole: della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sostituite dalle seguenti: straordinari del Governo, e sono aggiunte, infine, le parole: del presente articolo;
al comma 4, le parole: ulteriori oneri sono sostituite dalle seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 5:
al comma 1, le parole: del 16 novembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.

All'articolo 7:
al comma 1, alinea, la parola: TUIR è sostituita dalle seguenti: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR»,;
al comma 2, dopo la parola: TUIR sono inserite le seguenti:, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,.

All'articolo 8:
al comma 1, le parole da: all'articolo 22 fino a: n. 269 del 2003 sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,.

All'articolo 9:
al comma 1, alinea, sono premesse le parole: Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e le parole:, è disposto quanto segue sono soppresse.

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Conseguentemente, al comma 1:
alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie;
alla lettera a), numero 2, le parole: punto 1 sono sostituite dalle seguenti: numero 1; alla lettera a), numero 4, le parole: comma 4 sono sostituite dalle seguenti: numero 3; alla lettera b), le parole: per il passato: 1 sono sostituite dalle seguenti: in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,;
al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: elenco ISTAT pubblicato in applicazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 3, le parole da: di cui all'elenco fino a: 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera;
al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri sono inserite le seguenti: per la finanza pubblica;
al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: la violazione dell'obbligo sono inserite le seguenti: di accertamento di cui alla presente lettera, dopo le parole: aziende sanitarie è inserita la seguente: locali e le parole: agli IRCCS sono sostituite dalle seguenti: e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
al comma 1, lettera a), numero 3, al primo periodo, le parole: n. 185 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, al secondo periodo, le parole: dal comma 1-quater del citato articolo 9 sono sostituite dalle seguenti: ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;
al comma 1, lettera b), numero 1, la parola: pubblicazione è sostituita dalle seguenti: entrata in vigore;
al comma 1, lettera b), punto 1, sostituire le parole da: i predetti crediti fino alla fine del comma, con le seguenti: I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

All'articolo 10:
al comma 1, alinea, le parole:, il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue sono sostituite dalle seguenti: tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso sono introdotte le seguenti disposizioni.

Conseguentemente, al comma 1:
alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: al fine di contrastare gli abusi;
le lettere a), b), c) e d) del numero 2 sono rinumerate come numeri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;
le lettere a) e b) del numero 3 sono rinumerate come numeri 3.1 e 3.2;
alla lettera a), numero 4, le parole: precedente n. 3, lettera a), sono sostituite dalle seguenti: numero 3.1;
alla lettera b), le parole: incremento delle compensazioni fiscali: 1. sono sostituite dalle seguenti: al fine di incrementare le compensazioni fiscali,;
al comma 1, lettera a), numero 2, lettera b), le parole: ultimo periodo sono sostituite dalle seguenti: terzo periodo;
al comma 1, lettera a), numero 2, lettera c), le parole: il numero: «88» è sostituito dal seguente: «74» sono sostituite dalle seguenti: le parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74»;
al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 49,;

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al comma 1, lettera a), numero 7, al primo e al secondo periodo, le parole: del decreto del Presidente della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica e, al secondo periodo, le parole: del medesimo decreto sono sostituite dalle seguenti: del medesimo regolamento e le parole: del decreto 31 maggio 1999, n. 164 sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
al comma 1, lettera a), numero 7, quinto periodo, le parole: di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui alla presente lettera;
al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 sono sostituite dalle seguenti: dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,.

All'articolo 11:
al comma 1, primo periodo, le parole: senza oneri aggiuntivi sono sostituite dalle seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

All'articolo 12:
al comma 2, le parole: n. 110 sono sostituite dalle seguenti: n. 107.

All'articolo 13:
al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole da: testo unico fino a: n. 917 sono sostituite dalla seguente: TUIR;
al comma 1, lettera b), le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 5.

All'articolo 14:
al comma 3, secondo periodo, le parole: sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge sono soppresse, le parole: ed entrano in vigore sono sostituite dalle seguenti: si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge e le parole: si entrata in vigore sono sostituite dalle seguenti: di entrata in vigore.

All'articolo 15:
al comma 2, le parole: dell'articolo 23 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: degli articoli 23 e seguenti;
al comma 6, dopo le parole: comma 2, del sono inserite le seguenti: regolamento di cui al.

All'articolo 16:
al comma 3, le parole: con le indicazioni contenute nel DPEF sono sostituite dalle seguenti: alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria e le parole: per l'anno 2010 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: per gli anni 2010 e seguenti.

All'articolo 17:
al comma 1, lettera b), le parole: Il predetto termine sono sostituite dalle seguenti: Il termine di cui al secondo periodo;
al comma 8, le parole: elenco ISTAT pubblicato in attuazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'ISTAT ai sensi;
al comma 9, le parole: d'intesa sono sostituite dalle seguenti: di concerto e la parola: integrato è sostituita dalla seguente: modificato;
al comma 10, le parole: e dell'articolo 3, comma 90, sono sostituite dalle seguenti: e all'articolo 3, comma 90,;
al comma 11, le parole: nonché del personale di cui al sono sostituite dalle seguenti: nonché dal personale di cui al;
al comma 13, le parole: ai sensi dalla normativa sono sostituite dalle seguenti: ai sensi della normativa;
al comma 18, le parole: comma 13 decreto-legge sono sostituite dalle seguenti: comma 13, del decreto-legge;

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al comma 19, le parole: Le graduatorie sono sostituite dalle seguenti: L'efficacia delle graduatorie e le parole: sono prorogate al sono sostituite dalle seguenti: è prorogata fino al;
al comma 21, le parole: n. 39 del 1993 sono sostituite dalle seguenti: 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: del Collegio del CNIPA sono sostituite dalle seguenti: dell'Autorità e le parole: del presidente sono sostituite dalle seguenti: del presidente;
al comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, le parole: dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici sono sostituite dalle seguenti: del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori e le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui al medesimo comma 5-bis;
al comma 25, le parole: decreto legislativo sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge e le parole: degli schemi di regolamenti sono sostituite dalle seguenti: degli schemi dei regolamenti;
al comma 26, lettera a), le parole: del decreto legislativo n. 276/2003 sono sostituite dalle seguenti: del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003;
al comma 26, lettera b), le parole: così sostituito sono sostituite dalle seguenti: sostituito dal seguente;
al comma 26, lettera b), dopo le parole: le amministrazioni redigono, inserire le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
al comma 26, lettera d), le parole: il seguente comma: «6. sono sostituite dalle seguenti: il seguente: «5-bis. e le parole: di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b) sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto;
al comma 29, capoverso 2, le parole: Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sono sostituite dalle seguenti: CNIPA;
al comma 30, capoverso f-bis), le parole: n. 165 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
al comma 33, le parole: articolo 45, del sono sostituite dalle seguenti: articolo 45 del regolamento di cui al.

All'articolo 18:
al comma 1, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo sono sostituite dalle seguenti: nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche sono sostituite dalle seguenti: nell'elenco;
al comma 4, la parola: precedenti è sostituita dalle seguenti: da 1 a 3.

All'articolo 19:
al comma 1, alinea, le parole: decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: decreto legislativo n. 165 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e le parole: non industriale o commerciale sono sostituite dalle seguenti: non industriale né commerciale;
al comma 2, alinea, le parole: legge n. 244 del 2007 sono sostituite dalle seguenti: legge 24 dicembre 2007, n. 244,;
al comma 2, lettera b), le parole: primo periodo, sono soppresse;
al comma 3, lettera o), dopo le parole: 114 e seguenti del sono inserite le seguenti: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al;
al comma 4, le parole: decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, ovunque ricorrono,

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sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e le parole: dal comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: dal comma 3 del presente articolo;
al comma 7, capoverso b), le parole: comma 3 sono sostituite dalle seguenti: terzo comma;
al comma 11, le parole: come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 sono sostituite dalle seguenti: e successive modificazioni.

All'articolo 20:
al comma 1, dopo le parole: del 30 marzo 2007 inserire le seguenti:, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,;
al comma 3, le parole: all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sono sostituite dalle seguenti: all'INPS;
al comma 4, le parole: della presente legge sono sostituite dalle seguenti: della legge di conversione del presente decreto;
al comma 5, all'alinea, le parole: convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono sono sostituite dalle seguenti: convertito; con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono; al medesimo comma 5, le parole: d) è aggiunto, infine il seguente comma: «6-bis: sono sostituite dalle seguenti: 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: «6-bis.;
al comma 6, le parole: con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, sono sostituite dalle seguenti: con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,;
al comma 6, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 21:
al comma 1, lettera a), le parole: milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: milioni di euro;
al comma 1, lettera e), premettere la seguente parola: alla;
al comma 2, la parola: subordinato è sostituita dalla seguente: subordinata e il numero: 5 è sostituito dalla seguente parola: quinto.

All'articolo 22:
al comma 2, le parole: Conferenza Stato-regioni sono sostituite dalle seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
al comma 3, primo periodo, le parole: decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni;
al comma 4, alinea, le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e dopo le parole: Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 sono inserite le seguenti:, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,.

Conseguentemente al comma 5 e al comma 8, le parole: dell'Intesa sono sostituite dalle seguenti: della citata Intesa;
al comma 4, lettera a), le parole: di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,;

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al comma 4, lettera b), le parole: Ministero per i rapporti con le regioni sono sostituite dalle seguenti: Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la parola: Consigli è sostituita dalla seguente: Consiglio;
al comma 4, lettera c), le parole: l'anzidetto Piano sono sostituite dalle seguenti: il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) e la parola: precedente è sostituita dalla seguente: medesima;
al comma 6, le parole da: Conseguentemente fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da:, comprensivi fino a: 15 febbraio 1995 sono soppresse.

All'articolo 23:
al comma 3, le parole: ai commi 1 e 4 sono sostituite dalle seguenti: al comma 4;
al comma 3, le parole: entro il, ovunque ricorrono, sono soppresse;
al comma 6, prima delle parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono inserite le seguenti: codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al;
al comma 9, prima delle parole: decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 sono inserite le seguenti: regolamento di cui al;
al comma 14, prima delle parole: decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono inserite le seguenti: codice della proprietà industriale, di cui al;
al comma 15, le parole: di cui al decreto ministeriale sono sostituite dalle seguenti: previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
al comma 20, le parole: l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca sono sostituite dalle seguenti: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

All'articolo 24:
al comma 75, le parole: di cui al comma 74 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni.
1. 64. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 1. 63.

Sopprimere la lettera b).
0. 1. 63. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera b), capoverso comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: massimo pari a 12, con le seguenti: pari a quelli spettanti.
0. 1. 63. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: In caso di cassa integrazione in deroga, aggiungere le seguenti: o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge

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29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2,;
b) sostituire il comma 8 con il seguente:
8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite, In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a dodici. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
1. 63. I Relatori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie).

1. Il datore di lavoro italiano o cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero il datore di lavoro extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia di cui al presente comma, adibendoli ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può dichiarare, dal 1o al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale previdenza sociale per il lavoratore italiano o per il cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, mediante apposita modulistica;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
3. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno, nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'espatrio;

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c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'attestazione per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000, euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al 7 comma 2.

4. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicata, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
5. La dichiarazione di cui al comma l, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ed a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
6. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 2. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 5 deve produrre allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 5 la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 3. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
7. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e

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fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

8. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 1 ovvero si proceda all'archiviazione o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 7 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione o di rigetto della dichiarazione medesima.
9. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, salvo i casi previsti al comma 12.
10. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 6, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 7.
11. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
12. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

13. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di imputazione del contributo forfetario, di cui al comma 2, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
14. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure l'utilizzo di uno di tali documenti

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contraffatti o alterati, si applica la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
15. Al fine di valutare i requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartiti tra le regioni i predetti importi, in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
1. 021. Il Governo.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dal 1o novembre 2009, la data di valuta riconosciuta al beneficiario di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1o novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1o aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1o gennaio 2012 l'ordinante e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. I predetti termini possono essere prorogati d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.
2. 38.I Relatori.

Al comma 2, dopo le parole: periodo precedente aggiungere le seguenti: «, ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto».
2. 37.I Relatori.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per

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effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».
4-ter. Al comma 2 dell'articolo 118 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».
2. 39.I Relatori.

ART. 3.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Per tali impianti non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali dei settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dovrà tener conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.
3. 46.I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 4. 014 dei Relatori

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura.
0. 4. 0. 14. 1.Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.
(Inammissibile)

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi in favore della filiera agroalimentare).

1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito con i seguenti: «A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare

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Spa (ISA) è versato l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, si provvede mediate corrispondente riduzione delle assegnazioni disposte dal CIPE in favore del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 130 milioni di euro per l'anno 2010.».
4. 014.I Relatori.
(Ritirato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie).

1. Fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si applica il trattamento giuridico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, mantenendo il trattamento economico attualmente in godimento. In ogni caso restano ferme le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
2. Con delibera dell'Agenzia, da approvarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. In ogni caso con esclusione dei profili relativi al trattamento di carattere economico.
4. 0. 15.I Relatori.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV).

1.Per le finalità di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata «Ente nazionale per l'assistenza al volo» (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca, per i necessari interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009, e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono abrogati.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.
6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni,

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le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma», sono soppresse.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.
4. 016.I Relatori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del Demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, i beni liberi di proprietà dello Stato a destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere assoggettai alle procedure di affitto di cui ai commi successivi del presente articolo. La individuazione determina il trasferimento del bene al patrimonio disponibile dello Stato.
2. I beni ai sensi del comma 1 sono affittati dall'Agenzia del Demanio. L'Agenzia del Demanio procede all'assegnazione dei medesimi beni in favore dei giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Agli interventi di cui al comma 2 si applicano le stesse agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di cui al precedente comma, possono accedere ai benefici di cui al titolo I - capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni e agevolazioni.
5. Gli enti pubblici statali possono procedere all'affitto di beni a destinazione agricola di cui siano titolari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. l proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
6. Le regioni e le province autonome possono destinare alle finalità del presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.
7. il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente una relazione al parlamento sull'attuazione della presente legge.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. 0. 17.I Relatori.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 2,7 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008.
2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 1,5 miliardi di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma della legge 5 agosto 1978, n. 468,

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a integrazione dei fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013.
3. Il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.
4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».
5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 pubblicato nel supplemento odierno alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.
7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:
a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;
b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto a sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;
c) per la parte ulteriormente residua ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari permanenti per i profili di carattere finanziario, sono dettate le modalità di attuazione del comma 7.».
9. 08.I Relatori.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva - DURC -).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis, L'autorizzazione

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all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;
b) All'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC, di cui al comma 2-bis l'articolo 28».
11. 060.I Relatori.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente.

Art. 13-bis.

1. È istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da paesi extraeuropei, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, perché in essere in paesi dell'unione europea ed in paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

2. L'imposta si applica come segue:
a) su di un rendimento lordo presunto in ragione del due per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;
b) con una aliquota sintetica del cinquanta per cento per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo:
a) i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto;
b) i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto

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applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, di attuazione del presente articolo.
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 ottobre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
7. Nell'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227:
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50», e le parole: «e con la confisca di beni di corrispondente valore» sono eliminate;
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3, del presente decreto.
13. 04.I Relatori.
(Ritirata)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. È istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Paesi extra UE, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, perché in essere in Paesi dell'Unione europea.

2. L'imposta si applica come segue:
a) su di un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;
b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 19, commi 2 e 2-bis e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive

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modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, di attuazione del presente articolo.
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50» e le parole: «e con la confisca di beni di corrispondente valore» sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.
13. 05.I Relatori.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente.

Art. 14.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota dell'1 per cento.
2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.
3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza, corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di

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imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge.
14. 6.I Relatori.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al precedente periodo, sono soppresse in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.
14. 03.I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 15.27 del relatore

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti;
b) dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
8-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore integrati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 non sono soggetti ad

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accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.
0. 15. 27. 1.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Sostituire le parole da: in deroga fino alla fine del comma con le seguenti: per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e per quello successivo, agli accertamenti basati esclusivamente sulle risultanze degli studi di settori e sui parametri non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
0. 15. 27. 2.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Sostituire le parole da: in deroga fino alla fine del comma con le seguenti: per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, agli accertamenti basati esclusivamente sulle risultanze degli studi di settori e sui parametri non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
0. 15. 27. 3.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.
0. 15. 27. 4.Rubinato, Fogliardi.

ART. 15.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato al 31 dicembre.
15. 27.I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 16. 11 dei Relatori.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dall'articolo 5, aggiungere le seguenti: dall'articolo 10,.
0. 16. 11. 1.Fluvi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per

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l'anno 2015 a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20, e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097, 1 milioni di euro per l'anno 2011;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1.
16. 11. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 17. 149 del Governo.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:
9-ter. Al comma 8, primo periodo, le parole: ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo sono soppresse.
0. 17. 149. 1.Abrignani.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9-bis. aggiungere il seguente:
9-ter. Il comma 6 è sostituito dal seguente comma:
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunta la seguente lettera:

h)
la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento.
0. 17. 149. 2.Abrignani.
(Inammissibile)

Dopo il comma 9-bis. aggiungere il seguente:
9-ter. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. È esclusa la soppressione degli enti pubblici non economici, ai sensi del comma 1, che non ricevono contributi a carico dello Stato ovvero che sono stati oggetto di disposizioni legislative di riordino intervenute prima della scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
0. 17. 149. 3.Abrignani.
(Inammissibile)

ART. 17.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 74, alinea del comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

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legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole: «ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri,». Al comma 4, del medesimo articolo 74, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti ad una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale ed al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'emanazione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. Al conseguente onere, quantificato in euro 2 milioni si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17. 149.Il Governo.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende predisposto con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione.
17. 150.I Relatori.

ART. 19.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere la lettera b);
b) ai commi 7 e 8, alinea, sostituire le parole: e successive modificazioni con le seguenti: come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: 8-bis. I commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.
19. 66.I Relatori.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.
(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.
2. La concessione prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

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3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità ed imitabilità dei biglietti nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5 anno di concessione.
5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione, continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario che le gestirà, comunque non oltre il 31 maggio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.
6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita resta in ogni caso riservata al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.
21. 16.I Relatori.

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera
a) sostituire le parole: entro il 15 settembre 2009 con le seguenti: entro il 15 ottobre 2009;
2) alla lettera b) sostituire le parole: entro il 15 settembre 2009 con le seguenti: entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso; inoltre;
b) al comma 4, alinea, dopo le parole: di tutelare aggiungere le seguenti:, ai sensi dell'articolo 120 della Commissione.
22. 42. I Relatori.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga delega in materia di servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale).

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
22. 012. I Relatori.
(Ritirato)

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Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1o gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto".
2. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi.
3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».
22. 013. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 23.116 dei Relatori

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-quater. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: «Fino alla completa attuazione delle procedure di cui al presente comma, per l'anno 2009 la conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta dall'Autorità nell'ambito di un elenco di società individuate dall'operatore interessato tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata dall'operatore

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interessato che si accolla i costi relativi alle verifiche». Il quarto periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 è soppresso.
0. 23. 116. 1. Abrignani.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 21-ter.
0. 23. 116. 2. Borghesi, Cambursano, Mes- sina, Barbato.

ART. 23.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112; convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.
21-ter. Nei commi 3 e 5 dell'articolo 60 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole, rispettivamente: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» e «limitatamente all'esercizio finanziario 2009» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».
23. 116.I Relatori.

Sostituire le parole: provvedimenti adottati con le seguenti: procedimenti avviati.
0. 23. 117. 1.Bitonci, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
21-bis. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».
23. 117.I Relatori.

ART. 24.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi da 1 a 72;
b) sostituire il comma 76, con il seguente:
«76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro»;.

Conseguentemente:
a) al titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: «e della partecipazione italiana a missioni internazionali»;
b) al disegno di legge di conversione, all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78».
24. 18.I Relatori.