CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2009
202.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione dalla produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 82).

DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO

Si rappresenta quanto segue.

Articoli da 2 a 11

In relazione alla prevista neutralità finanziaria delle disposizioni in esame la Commissione richiede al Governo di fornire indicazioni in ordine all'impatto organizzativo delle norme relative al sistema di misurazione e di valutazione della performance, al fine di chiarire se le amministrazioni dispongano delle risorse finanziarie e umane necessarie all'applicazione del nuovo sistema.
Al riguardo, occorre rilevare che il rispetto della prevista neutralità finanziaria del nuovo sistema di valutazione passa necessariamente attraverso l'adozione da parte delle amministrazioni di apposite misure di riorganizzazione delle strutture nonché di riallocazione e di razionalizzazione delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questa sede vanno, comunque, richiamate le criticità rilevate sul punto dallo scrivente con la precorsa corrispondenza. In ogni caso, per gli elementi di chiarimento richiesti, con particolare riferimento a quelli relativi all'articolo 11 del provvedimento, si rinvia al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articoli 13 e 14

La Commissione richiede elementi di valutazione al fine di verificare la tenuta della prevista clausola di invarianza che presidia l'istituzione dei nuovi Organismi di valutazione della performance e delle relative strutture tecniche.
Anche su tali aspetti si richiamano, in generale, i rilievi relativi all'istituzione di tali Organismi, nonché alle possibili ripercussioni negative sulla funzionalità delle amministrazioni, già comunicati con le note precorse. In particolare, si concorda sulla necessità, già manifestata dallo scrivente, di acquisire opportune garanzie di invarianza degli oneri derivanti dall'istituzione degli Organismi in ordine al fatto che gli stessi sono compensati dai risparmi di spesa conseguenti alla soppressione dei SeCIN. In proposito si ritiene necessario prevedere, in relazione tecnica, come già indicato nella nota RGS n. 56094 del 19 maggio 2009, che i nuovi oneri connessi alla costituzione di tali organismi siano compresi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio degli organismi soppressi. Resta fermo che le dimensioni della struttura e la retribuzione dei componenti dovranno essere determinate in funzione del rispetto del suddetto vincolo.
Inoltre, si chiede conferma della circostanza che la funzionalità dell'ARAN non risulti pregiudicata dall'avvalimento da parte della Commissione per la valutazione di cui all'articolo 13 del personale e delle strutture dell'agenzia stessa, previo accordo con il Presidente di quest'ultima. Al riguardo, può rilevarsi che la norma in esame consente all'Agenzia, tramite lo strumento pattizio di individuare le modalità di utilizzo del proprio personale e delle proprie strutture più idonee a tutela

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delle esigenze di funzionalità. Per ulteriori elementi si fa rinvio al Dipartimento della Funzione Pubblica.
In relazione ai profili di copertura finanziaria della disposizione di cui all'articolo 13 la Commissione fa rilevare come il comma 12 secondo periodo utilizzi l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge delega per la realizzazione di una soltanto delle quattro diverse finalità, relative a progetti sperimentali e innovativi, previste da quest'ultima disposizione.
In particolare, la Commissione chiede se l'intero ammontare delle somme previste sia destinato integralmente all'attuazione da parte della Commissione del portale della trasparenza in collaborazione con il CNIPA. Inoltre, chiede chiarimenti sugli eventuali profili di copertura qualora si intendesse dare seguito anche alle altre finalità previste dal citato articolo 4, comma 3, al momento non attuate.
Al riguardo, nel premettere che lo scrivente con la precorsa corrispondenza ha manifestato le medesime perplessità, occorre rilevare che la norma in esame appare destinare integralmente le somme relative all'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 4 alla realizzazione del portale della trasparenza, vanificando di fatto il conseguimento delle restanti finalità previste dal medesimo articolo della legge delega. Sul punto si condividono le richieste di chiarimento del Servizio, tenuto conto che la scelta effettuata in tal senso dal Governo va ricondotta nell'ambito delle politiche perseguite in materia di innovazione e riforme nella pubblica amministrazione. Pertanto, atteso che alle finalità indicate nell'articolo 13 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 15/2009, e che, pertanto, l'opzione esercitata dal Governo non è suscettibile di determinare aggravi di spesa, si fa rinvio al Dipartimento della Funzione Pubblica per i chiarimenti necessari.
Infine, la Commissione chiede di esplicitare anche formalmente nella clausola di copertura finanziaria l'esatto ammontare degli oneri derivanti, rispettivamente, dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione per la valutazione di cui all'articolo 13, da un lato, e dalla realizzazione e gestione del portale della trasparenza, dall'altro. Al riguardo, si rileva che tale esplicitazione risulterebbe superflua tenuto conto che l'ammontare degli oneri risulta comunque individuato puntualmente nell'articolo 4 della legge delega.

Articoli da 16 a 29

Con riferimento ai chiarimenti richiesti in ordine alle eventuali implicazioni finanziarie correlate al «bonus annuale delle eccellenze» (articolo 21) e al «premio annuale per l'innovazione» (articolo 22), si fa presente che le amministrazioni provvedono all'istituzione di tali meccanismi premiali nell'ambito delle risorse destinate dalla contrattazione collettiva nazionale alla contrattazione di II livello. Pertanto, l'ammontare del premio è determinato in relazione alla disponibilità di tali risorse.

Articoli da 36 a 46

La Commissione chiede chiarimenti in ordine agli eventuali profili di natura finanziaria derivanti dagli articoli 39, concernente il parametro da adottare per la determinazione del numero degli incarichi conferibili ad esterni e dall'articolo 46, relativo ai concorsi pubblici ed ai contratti di diritto privato, introdotti per l'accesso alla dirigenza di I fascia.
Al riguardo, si escludono implicazioni di ordine finanziario in quanto il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili è comunque contenuto nel limite dei posti della dotazione organica dei dirigenti di I fascia. Inoltre, trattandosi di posti di funzione di rilevanza strategica per le p.a., le amministrazioni dispongono comunque delle risorse necessarie per la corresponsione dei trattamenti economici dei dirigenti apicali, anche in caso di vacanza temporanea dell'ufficio.

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Articolo 41

Al fine di assicurare l'effettiva invarianza finanziaria, la Commissione rileva la necessità di integrare la norma in esame con la previsione che ai componenti Comitato dei Garanti non vengano corrisposti emolumenti o rimborsi spese. Al riguardo si concorda con il Servizio, tenuto anche conto dell'elevazione da 3 a 5 del numero dei componenti.
Infine, per quanto concerne gli elementi richiesti in ordine allo svolgimento di un periodo di formazione all'estero di sei mesi da parte dei vincitori di concorsi, nel precisare che le amministrazioni dovranno provvedere nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si fa rinvio per le ulteriori valutazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 44, comma 1, lettera b), capoverso 1-ter

Si concorda con la proposta di riformulazione della clausola di invarianza finanziaria prevista dalla disposizione in esame e si conferma che tale clausola appare idonea ad evitare che l'attuazione della disposizione debba comportare in sede applicativa un aumento complessivo delle risorse da destinare agli incrementi contrattuali.

Articolo 47

Per quanto attiene a tale disposizione, concernente la mobilità intercompartimentale, si conferma che la tabella di equiparazione dei trattamenti economici dovrà tener conto anche dei trattamenti economici accessori corrisposti al personale in mobilità, con rispetto dell'invarianza dei diversi saldi di finanza pubblica. Inoltre, si concorda con la riformulazione dalla clausola di invarianza finanziaria proposta dal Servizio bilancio.

Articoli da 51 a 64

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 2 e 51, comma 1, capoverso articolo 40, comma 3-ter, relative alla possibilità di erogazione provvisoria di somme anche in assenza di rinnovo dei contratti collettivi nazionali e integrativi si chiedono chiarimenti circa la possibilità che tali disposizioni possano accelerare la spesa o determinare revisione dei tendenziali della spesa per redditi da lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione.
In proposito si precisa che l'articolo 57, comma 2, conferma una possibilità già prevista dalla normativa vigente (articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 legge finanziaria per l'anno 2009) mentre l'articolo 51, comma 1, la estende anche alla contrattazione integrativa. Si precisa che ambedue le disposizioni, che mirano ad evitare ritardi nella corresponsione di benefici contrattuali, favoriscono il riallineamento delle fasi contrattuali alle scadenze giuridiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro agevolando le stime degli andamenti tendenziali dei redditi della p.a.
Con riferimento all'articolo 52, comma 1, capoverso articolo 40, comma 2, che prevede l'istituzione di due comparti di contrattazione in luogo dei 12 esistenti si chiedono chiarimenti circa l'eventuale onerosità derivante dall'armonizzazione della disciplina contrattuale relativa a personale che fruisce di trattamenti economici diversificati nel senso di un livellamento verso l'alto.
Al riguardo, nel precisare che la riduzione dei comparti risponde alla precisa esigenza di semplificare la contrattazione nazionale, con conseguenti benefici a livello di riduzione dei procedimenti e di snellimento della tempistica dei rinnovi, si ritiene che la riconduzione di tutto il personale a due soli comparti e due aree dirigenziali possa essere rivista per riconoscere la specificità di taluni comparti (come ad esempio quello della Scuola o della Sanità) che per numerosità e peculiarità

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di classificazione del personale non possono essere assimilati ad altre categorie di dipendenti.
Con riferimento all'articolo 53 in materia di monitoraggio della contrattazione integrativa si chiede di conoscere se la complessa attività prevista possa essere assicurata con le risorse attuali a disposizione degli organi coinvolti (Dipartimento Funzione pubblica, Ragioneria generale dello Stato ed ARAN).
Al riguardo si precisa che l'articolo 53 è una conferma della normativa vigente (articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed articolo 67, commi 8 e successivi del decreto-legge n. 112/08 convertito con modificazioni nella legge n. 133/08) e pertanto non è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento all'articolo 53, comma 1, capoverso articolo 40-bis comma 6, che prevede la possibilità da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei Conti di avvalersi per le predette funzioni di monitoraggio di personale comandato o fuori ruolo senza fissazione di un limite si precisa che a tutela delle esigenze di funzionalità delle amministrazioni, dovranno essere individuati criteri e modalità per l'individuazione di tale personale anche con riferimento alle attività e ai carichi di lavoro delle strutture di provenienza.
Relativamente a quanto rappresentato dal Servizio bilancio in ordine ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 56, comma 7, lettera d), si conferma che le modifiche introdotte sono finalizzate ad aggiornare il riferimento allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio con quello più corretto allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economa e delle finanze, in quanto le risorse a favore della Presidenza sono iscritte su quest'ultimo stato di previsione per il successivo trasferimento al bilancio della suddetta Presidenza. Si conferma, altresì che il riferimento alla legge di approvazione del bilancio preventivo è da intendersi relativo alla legge annuale di bilancio.

Articoli da 65 a 69

L'articolo 67 introduce, tra le altre disposizioni, l'articolo 55-quinquies al decreto legislativo, n. 165/2001, che disciplina le ipotesi di false attestazioni o certificazioni nonché sanzioni a carico dei medici che rilasciano certificazioni attestanti dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. Al riguardo si fa rinvio ai chiarimenti che il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali vorranno fornire sul punto.
In ordine ai profili finanziari si concorda con il Servizio bilancio circa l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 67, comma 1, capoverso articolo 55-septies, comma 3 in conformità alla prassi consolidata, sostituendo l'inciso «senza maggiori oneri» con le seguenti parole «senza nuovi o maggiori oneri».