CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2009
201.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01600 Damiano: Salvaguardia dei livelli occupazionali per gli stabilimenti SCM di Rimini.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla interrogazione indicata in oggetto posso rappresentare quanto segue.
Questa Amministrazione ha provveduto ad acquisire informazioni dall'INPS e dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.
In particolare la competente Direzione del lavoro di Rimini ha comunicato, sulla base di notizie acquisite presso la locale sede Inps che, da un esame della documentazione della Commissione CIG, sarebbe emerso che dal 17 novembre 2008 fino al 30 maggio 2009, la SCM GROUP spa ha chiesto di usufruire della CIG per gli stabilimenti di Rimini, Verucchio e Pesaro. Agli atti dei fascicoli risulta che non tutte le suddette domande sono state corredate dal verbale di accordo sindacale.
In data 5 maggio 2009, è stata presentata, dalle OO.SS. di settore, alla sede INPS di Rimini, una richiesta di verifica ispettiva relativamente all'utilizzo della CIG da parte della SGM Group.
Ai fini dello svolgimento del citato accertamento ispettivo, sono in corso di acquisizione ulteriori elementi informativi, considerate le notevoli dimensioni dell'Azienda.
Non appena acquisiti detti elementi, l'intervento ispettivo in questione sarà quindi effettuato congiuntamente dalla competente Direzione del lavoro e dall'INPS.
Faccio presente, infine, che, alla data odierna non risulta pervenuta presso l'Amministrazione che rappresento alcuna richiesta di incontro delle Parti sociali per l'esame della situazione occupazionale né è pervenuta altra segnalazione al riguardo. Non risultano pervenute, inoltre, domande di CIGS.
Sono sicuramente in grado di garantire la massima attenzione da parte del Governo per la situazione aziendale prospettata nonché la disponibilità, qualora richiesto, di aprire un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte.
Mi impegno, infine, ad informare personalmente l'onorevole Damiano degli esiti della vicenda all'attenzione.

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ALLEGATO 2

5-01388 Brandolini: Agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla questione sottoposta dall'On.le interrogante questa Amministrazione ha provveduto ad interpellare INAIL e INPS.
In particolare l'INAIL ha comunicato di avere sempre applicato le riduzioni contributive, previste dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, alle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricolozootecnici, ubicate nelle zone svantaggiate e in quelle particolarmente svantaggiate.
Sul punto, il predetto Istituto ha comunicato di aver emanato specifiche circolari e di dettare, con cadenza annuale, le istruzioni operative, per l'applicazione delle agevolazioni in parola, in occasione dell'Autoliquidazione dei premi.
Con riguardo alla specifica questione sollecitata dall'Onorevole interrogante, concernente la possibilità di estendere le riduzioni contributive alle cooperative che non operano nelle zone svantaggiate, ma che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti zootecnici, conferiti da soci provenienti comunque dalle predette zone, l'Inail ha reso noto che tale estensione è risultata, finora, inapplicabile. Per applicare l'agevolazione in parola dovrebbe essere, infatti, individuata, nell'ambito della massa salariale, la quota parte di retribuzioni relative ai soci che conferiscono il prodotto proveniente dalle zone svantaggiate.
L'Istituto ha inoltre precisato, a seguito di apposito monitoraggio, che le aziende interessate all'eventuale rimborso dei premi versati sarebbero 15, per un totale di euro 699.790,25.
Con riferimento, invece, all'Inps, l'estensione soggettiva di che trattasi è stata ammessa dall'Istituto, con la circolare citata nell'atto ispettivo, con la quale è stabilito che «alle cooperative e loro consorzi di trasformazione, qualora le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione avvengano in territori diversi da quelli di provenienza del prodotto oggetto delle suddette attività, sono concessi i benefici che sarebbero spettati ai singoli soci, conferenti il prodotto in relazione ai territori di provenienza del prodotto stesso».
Il predetto Istituto ha, inoltre, comunicato che, alle cooperative agricole in questione è attribuita l'opportunità di ottenere, nell'ambito del periodo prescrizionale, il rimborso della maggiore contribuzione o, se richiesto, le compensazioni in sede di pagamento di contributi relativi a periodi successivi.
In conclusione sono in grado di informare che è stato costituito un apposito tavolo di confronto volto ad individuare le possibili soluzioni per rendere applicabile sul piano tecnico, anche per l'INAIL, quanto già operato dall'INPS. Sono in grado di garantire inoltre all'Onorevole Brandolini che sarà mia cura informarlo degli esiti del tavolo suddetto.

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ALLEGATO 3

5-01149 Tommaso Foti: Cessazione della trattenuta per il cosiddetto «contributo ex-ONPI».

TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla interrogazione indicata in oggetto, concernente il contributo ex-ONPI, posso rappresentare quanto segue.
Il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, ha disposto la soppressione e la liquidazione dell'ONPI - Opera Nazionale Pensionati Italiani - ma non anche la cessazione della relativa contribuzione.
L'articolo 1-sexies della citata legge 641/78 ha, infatti, stabilito, al comma 2, che le entrate dell'ONPI fossero ripartite tra le regioni in proporzione del numero dei pensionati INPS residenti, al 1977, nelle stesse e destinate ai comuni, singoli e associati. Il 3° comma del medesimo articolo ha, altresì, previsto che, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, tali entrate restassero destinate all'assistenza agli anziani.
L'articolo 1-duodecies della citata legge 641/1978 ha previsto che, a decorrere dal 1o aprile 1979, l'INPS e INAIL provvedessero a trasferire al Ministero del Tesoro, ai fini della ripartizione trimestrale tra le Regioni, i fondi riscossi e già destinati per legge all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL.
Con successiva legge 1o febbraio 1989, n. 40, articolo 1, il Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è stato rideterminato in misura tale da comprendere taluni fondi spettanti per legge alle Regioni a statuto ordinario, tra cui le predette somme già destinate all'ONPI.
Con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3 comma 1, sono cessati determinati finanziamenti a favore delle Regioni a statuto ordinario, tra cui anche il predetto fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1970, a seguito del trasferimento alla competenza regionale delle relative funzioni. Pertanto, è stata prevista l'istituzione di un fondo perequativo tale da garantire l'originario ammontare dei trasferimenti cessati.
Tale fondo, soppresso dall'articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP, è stato poi ripristinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e le relative spettanze sono erogate alle Regioni a valere sul gettito dell'IRAP.
Conseguentemente, l'attuale quadro normativo, come sopra descritto, non consente allo Stato di conoscere l'effettivo utilizzo dei contributi ex-ONPI da parte delle Regioni, dal momento che tali somme sono confluite nell'ambito delle entrate proprie regionali prive di vincoli di destinazione, perdendo quindi la loro originaria finalizzazione.
Si fa, infine, riserva di acquisire direttamente dalle regioni elementi di informazione in proposito, che appena possibile. saranno forniti all'Onorevole interrogante.

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ALLEGATO 4

7-00170 Scandroglio: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.
7-00188 Paladini: Problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO

In ordine alla problematica oggetto delle risoluzioni presentate rispettivamente dall'Onorevole Scandroglio e dall'Onorevole Paladini, sulla base delle informazioni assunte dalle competenti Amministrazioni ed Istituti, si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 873/1986 convertito in legge n. 26 del 1987, a decorrere dal 1o gennaio 1987, l'INPS è subentrato all'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova, oggi Autorità Portuale (ai sensi della legge n. 84 del 1994), nei compiti relativi all'erogazione dei trattamenti previdenziali, integrativi delle prestazioni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, previsti dal cosiddetto «libro bianco» a favore del personale dell'ex Consorzio (ex articolo 8, comma 6, del decreto-legge 457 del 1997, convertito in legge n. 30 del 1998).
A tal fine, lo stesso articolo ha istituito presso l'Inps, a decorrere dal 1o gennaio 1987, il Fondo di previdenza per il personale dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova, alimentato da un contributo dovuto dal datore di lavoro nella misura dell'8 per cento sulla retribuzione globale mensile e da un contributo annuale a carico dello Stato in relazione agli squilibri gestionali.
Fino a febbraio 1990 i trattamenti pensionistici in esame sono stati erogati dall'Ente portuale di Genova, con rimborso da parte dell'INPS delle somme anticipate.
A decorrere da marzo 1990 il pagamento delle prestazioni in questione, in attesa della realizzazione di una procedura automatizzata, è stato effettuato dall'Istituto sulla base dell'elaborazione degli importi che, in relazione agli accordi intercorsi tra l'Istituto e l'ex Consorzio, veniva eseguita mensilmente dall'Ente portuale di Genova, con trasmissione dei relativi dati su supporti magnetici.
In particolare, l'Ente portuale provvedeva ad elaborare mensilmente gli importi da porre in pagamento, tenendo presente che le somme da erogare da parte dell'INPS dovevano essere quelle nella misura determinata dallo stesso Ente nel mese di febbraio 1990 con l'aggiornamento riguardante soltanto:
il riassorbimento della pensione a carico Assicurazione Generale Obbligatoria (ove nel frattempo modificata);
la erogazione degli assegni per il nucleo familiare;
l'applicazione della perequazione automatica nei mesi di maggio e novembre.

L'Ente portuale, sempre in base agli accordi intercorsi, determinava, altresì, le pensioni afferenti al personale cessato dal servizio da maggio 1990, nonché le pensioni di reversibilità.
A decorrere da marzo 1999, le pensioni integrative in esame sono state meccanizzate con procedura manuale ed i dati dei pagamenti sono stati memorizzati sul data base pensioni, attribuendo l'importo del trattamento integrativo in pagamento alla data del 1° gennaio 1999.

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Successivamente, l'istituto ha provveduto ad informatizzare la gestione delle pensioni in questione alla luce della normativa di riferimento.
Le pensioni integrative a carico del Fondo sono state progressivamente inserite nella procedura automatizzata di calcolo e, contestualmente, è stato creato l'archivio storico a decorrere dal 1o gennaio 1991, ciò in quanto l'Autorità Portuale di Genova ha dichiarato di non essere più in possesso dei dati storici precedenti a tale data.
A seguito dell'inserimento delle pensioni nella procedura informatizzata sono emersi dubbi su difformi applicazioni della normativa di riferimento (libro bianco) da parte dell'ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova, oltre ad errori materiali di calcolo (in negativo e/o in positivo), specie per quanto riguarda la perequazione automatica e altre casistiche comuni alla generalità delle pensioni.
Al fine di una migliore comprensione del modus operandi dell'Autorità portuale che aveva fornito tutti i dati di calcolo, nel 2003 è stato costituito un primo tavolo tecnico per l'esame congiunto delle problematiche emerse, cui hanno attivamente partecipato i rappresentanti sia dell'Autorità portuale di Genova sia dell'Associazione pensionati dell'ex Consorzio di Genova, oltre ad una rappresentanza delle principali sigle sindacali.
All'esito degli incontri del tavolo si è convenuto, tra l'altro, che in caso di dubbi su difformi applicazioni della normativa di riferimento, l'Autorità portuale avrebbe rilasciato specifiche dichiarazioni di responsabilità a firma del legale rappresentante, a conferma dell'esattezza del proprio operato. La richiesta di dichiarazioni di responsabilità si è resa necessaria soprattutto in relazione a variazioni degli elementi di calcolo relative a pensioni già in essere, quali l'anzianità contributiva e/o la misura dell'indennità di contingenza.
L'Istituto, nel prendere atto delle dichiarazioni di responsabilità ricevute dall'Autorità Portuale, si è attenuta di volta in volta all'operato di quest'ultima.
Con riferimento, in particolare, alla vicenda di circa 200 pensionati tra il 1993 ed il 1998, nei cui confronti l'ex Consorzio Autonomo del porto di Genova aveva riconosciuto, per incentivarne l'esodo, l'indennità di contingenza in misura intera anziché ridotta (in rapporto all'anzianità complessiva, ovvero, in caso di titolarità di altra pensione o retribuzione) stante l'assunzione di responsabilità da parte dell'Autorità portuale, l'Istituto ha ritenuto opportuno, nel rispetto del principio dell'affidamento incolpevole ingenerato nei lavoratori/pensionati circa la legittimità degli impegni assunti dall'allora datore di lavoro - tenuto anche conto dell'intervenuto passaggio delle competenze all'Istituto stesso e della particolare complessità della normativa in materia - mantenere il calcolo dell'indennità così come operato dall'ex Consorzio.
In relazione a tale vicenda, peraltro, l'Autorità portuale ha reso noto che, a suo tempo, l'ex Consorzio Autonomo del porto di Genova, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, considerata l'urgente necessità di ridurre drasticamente gli organici e preso atto che il numero dei dipendenti che avrebbero potuto presentare domanda di prepensionamento - in quanto aventi diritto ai benefici previsti dalla legge - non sarebbe stato sufficiente a risolvere il problema degli esuberi, ha fatto ricorso ad una forma di incentivazione che consentisse comunque il ridimensionamento del personale.
Dal 2008 l'Autorità Portuale non ha più fornito le dichiarazioni di responsabilità richieste e più volte sollecitate dall'INPS, limitandosi ad esibire il prospetto relativo alle anzianità conteggiate nella pensione, senza fornire giustificazione delle anomalie riscontrate dall'Istituto.
In relazione ad ulteriori situazioni di apparente disallineamento dalle specifiche norme operative, su richiesta delle associazione di categoria, delle organizzazioni sindacali e su suggerimento ministeriale e dell'Assessorato regionale Ligure, nel 2008 è stato costituito un secondo tavolo tecnico con l'INPS.

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In tale sede, sono state esaminate le principali situazioni che hanno determinato indebiti sulle pensioni a carico del Fondo, sinteticamente riconducibili ai seguenti casi:
1. attribuzione dell'indennità integrativa di contingenza corrisposta in misura intera anziché ridotta per le pensioni aventi decorrenza ante 1993;
2. errata detrazione di quota di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per mancanza di dichiarazione di titolarità di altro trattamento pensionistico e/o del suo successivo adeguamento.

A conclusione del tavolo tecnico, per quanto concerne la questione evidenziata al punto 1), in parziale accoglimento delle istanze formulate dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria, ferme restando le ricostituzioni delle pensioni ai sensi di legge con il ripristino del corretto calcolo del trattamento, è stato disposto l'abbandono del recupero dei relativi indebiti, stante anche il prevalente orientamento giurisprudenziale in base al quale, in assenza di dolo dell'interessato, il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, una volta decorsi ampiamente i termini per l'emanazione del trattamento definitivo, non può più effettuarsi per il consolidarsi della situazione esistente, a tutela dell'affidamento posto nell'Amministrazione.
Dalla documentazione prodotta dall'Autorità portuale di Genova, tuttavia, non sono emersi elementi tali da consentire l'accoglimento della richiesta di equiparazione dei pensionati ante 1993 a quelli collocati a riposo tra il 1993 ed il 1998. Solo con riferimento a quest'ultimi l'Autorità portuale ha comunicato, con relativa assunzione di responsabilità, l'avvenuta attribuzione dell'indennità di contingenza in misura intera, anziché ridotta, al fine di incentivare l'esodo e attuare la ristrutturazione aziendale imposta per legge.
La documentazione fornita dall'Autorità nel corso del tavolo attestante la titolarità di pensioni di invalidità e di vecchiaia anticipata, ha invece permesso di mantenere, in 36 casi, l'attribuzione dell'indennità integrativa di contingenza in misura intera.
Per quanto attiene alla questione al punto 2), stante la natura degli indebiti derivanti dalla doppia percezione di trattamenti non debitamente comunicati agli uffici da parte dei titolari, non sono stati forniti, nel corso dei lavori del tavolo, argomentazioni utili all'accoglimento della richiesta di sanatoria avanzate dalle parti.
L'Istituto, infine, non ha potuto dare corso all'abbandono di indebiti riconducibili alla fase gestionale della pensione (ad esempio perequazione dei trattamenti pensionistici), in quanto non assoggettabili a sanatoria. In altri termini, gli indebiti derivanti sia dalla corretta perequazione di importi pensionistici erroneamente calcolati, sia dall'errata perequazione di importi pensionistici correttamente calcolati non rientrano, per loro natura, nell'ambito di applicazione di alcuna sanatoria legale.
Occorre infine rilevare che, dalle operazioni di ricostituzione informatizzata delle pensioni in esame, numerosi titolari di prestazioni hanno ricevuto un credito, ciò anche per effetto dell'aggiornamento delle retribuzioni (con applicazione dell'indice Istat) al momento della successiva maturazione del diritto alla pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, del calcolo dell'indennità di contingenza in misura intera anziché ridotta con riferimento alle pensioni di vecchiaia anticipata e di invalidità, della corretta perequazione e simili.

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ALLEGATO 5

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2561, recante «Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»;
considerato che il provvedimento d'urgenza adottato dal Governo intende contribuire a fronteggiare l'attuale fase di difficoltà economica e occupazionale, mirando anche ad un impatto positivo sul complessivo sistema del mondo delle imprese e del lavoro;
rilevato che le misure in esso contenute possono determinare conseguenze positive su tutto il sistema imprenditoriale e lavorativo, anche non direttamente connesso alla grande industria, ma ad esso collegato, sia in termini di filiera che di indotto;
preso atto, in tal senso, delle importanti disposizioni di cui all'articolo 1, che mirano al rafforzamento del sistema di ammortizzatori sociali, non soltanto prevedendo la facoltà dell'attivazione, da parte delle aziende, di programmi di formazione per i lavoratori, ma anche destinando nuove risorse per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività e aumentando sensibilmente l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi;
osservato che i commi 7 e 8 del medesimo articolo 1 dispongono l'erogazione su richiesta, anche al lavoratore destinatario delle misure di sostegno al reddito, di un incentivo commisurato al trattamento di cassa integrazione, al fine di intraprendere un'attività autonoma, avviare una micro-impresa o associarsi in cooperativa;
rilevato che le disposizioni richiamate traggono chiaramente spunto dalla innovativa proposta di legge n. 2424, di natura più organica ed omogenea, il cui esame in sede referente è stato avviato da tempo dalla XI Commissione e proseguirà tenendo conto di quanto anticipato dal decreto-legge in esame, la cui attuazione concreta potrà consentire una verifica dell'efficacia e della validità dell'iniziativa proposta, anche mediante l'introduzione - a regime - delle più opportune misure, già contenute nel citato progetto di legge n. 2424, di natura fiscale, finanziaria, ambientale, di sicurezza sul lavoro e di semplificazione degli adempimenti amministrativi (cosiddetta «legislazione leggera»);
auspicato, pertanto, che le disposizioni di cui ai citati commi 7 e 8 dell'articolo 1 siano da interpretare come positiva base di partenza sperimentale per l'avvio degli interventi di cui sopra, dovendosi necessariamente prevedere - nella fase di funzionamento a regime - anche l'approvazione delle misure incluse nella richiamata proposta di legge n. 2424, al fine di rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento per l'effettiva attuazione della norma;
segnalata, in proposito, anche l'opportunità di verificare le scadenze temporali

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previste dai diversi strumenti di ammortizzatori sociali, in modo da evitare che il limite di dodici mesi previsto dal comma 8 dell'articolo 1, riferito alla liquidazione del trattamento di mobilità, non rappresenti una potenziale riduzione dei termini di copertura previsti per determinate fasce di lavoratori, rispettivamente compresi tra i 40 e i 50 anni di età ovvero con età superiore ai 50 anni;
preso atto in termini positivi delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 10 a 19, che tendono a risolvere in misura equilibrata il problema dei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni;
rilevato, peraltro, che - con riferimento ai predetti commi e al comma 7 del citato articolo 17 - appare opportuno assicurare che le politiche di reclutamento del personale pubblico e di contenimento delle spese non pregiudichino, anche per ragioni di legittimo affidamento, l'assunzione di nuovo personale a seguito di procedure concorsuali già definitivamente chiuse;
osservato che i commi 23 e 24 dell'articolo 17 opportunamente modificano, in più parti, l'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti pubblici;
rilevato, infine, che è stata da più parti segnalata l'esigenza di individuare una soluzione equilibrata al problema dell'emersione del lavoro domestico, attraverso misure che - lungi dal configurare sanatorie di tipo generalizzato - sappiano favorire un processo in grado di delineare idonee forme di riconoscimento delle attività lavorative di assistenza e collaborazione familiare svolte dai lavoratori interessati, inclusi i lavoratori stranieri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 4, si rileva l'opportunità di indicare un termine per l'emanazione del decreto interministeriale al quale sono demandate le modalità di attuazione delle misure in tema di contratti di solidarietà difensivi; analoga indicazione del termine risulta, peraltro, opportuna al comma 7 del medesimo articolo 1, in relazione al decreto interministeriale di definizione delle modalità e delle condizioni per l'applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 8;
2) al citato articolo 1, commi 7 e 8, nel prendere atto dell'avvio di una fase sperimentale per l'utilizzo di risorse destinate agli ammortizzatori sociali al fine dell'avvio di progetti di «auto-imprenditorialità», si raccomanda di rafforzare la norma - eventualmente anche nella successiva fase di attuazione - con apposite misure finalizzate all'introduzione, quanto meno per i primi periodi di inizio delle attività imprenditoriali, di una legislazione di favore per i lavoratori interessati; a tale scopo, la XI Commissione conviene che, dopo l'approvazione del presente provvedimento, sia importante rendere rapidamente operative - a regime - anche le misure contenute nella più volte richiamata proposta di legge n. 2424, in modo da rendere più coerente ed organico il quadro normativo di riferimento;
3) al predetto articolo 1, andrebbe altresì inserita una apposita norma interpretativa, diretta a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 2116 del Codice civile (in materia di obblighi e di responsabilità previdenziale dell'imprenditore e del prestatore di lavoro) si applicano anche ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ovvero titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché incaricati della vendita a domicilio), purché in regime di monocommittenza, escludendo comunque i soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

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4) al medesimo articolo 1, considerata anche la difficile situazione di crisi occupazionale in atto, si verifichi l'eventualità di introdurre una apposita disposizione che autorizzi in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato - scaduti o che vengono in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e il 30 novembre 2010 - riferiti alle tipologie di lavoro flessibile non rinnovabili, a condizione che su tale proroga convengano le organizzazioni sindacali e vi sia l'assenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore);
5) all'articolo 17, comma 7, si segnala l'esigenza di disporre che il divieto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, ivi previsto, non valga per il reclutamento dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane, la cui procedura concorsuale è già stata completamente conclusa, nonché per la graduatoria del personale dei servizi ispettivi e di vigilanza del Ministero del lavoro e degli enti di previdenza obbligatoria, attesa anche la particolare rilevanza dei compiti da questi svolti per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza sui luoghi di lavoro;
6) all'articolo 17, comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, si segnala che il rinvio ivi previsto deve intendersi al comma 3 (che disciplina gli accertamenti medico-legali) dell'articolo 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, anziché al comma 1 del medesimo articolo, come erroneamente indicato nel testo;
7) all'articolo 17, comma 26, si suggerisce di inserire un'ulteriore integrazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consenta - al fine di evitare abusi nel ricorso al lavoro flessibile, incluso il lavoro autonomo avente natura coordinata e continuativa - di contemplare il principio per cui le amministrazioni pubbliche rispettano i principi di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle procedure di reclutamento di personale con contratto di lavoro flessibile e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo accordo contrattuale, applicando anche il divieto di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio;
8) all'articolo 17, comma 26, lettera d), si osserva, inoltre, che il rinvio normativo ivi contenuto non consente di identificare in termini certi le categorie di lavoratori a cui viene riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato da parte della pubblica amministrazione;
9) sempre all'articolo 17, comma 26, valutino le Commissioni di merito l'eventualità di dettare un ulteriore intervento normativo, che preveda che, nel rispetto dei principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici uffici, non è consentito alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni oltre i limiti percentuali previsti all'articolo 19 del medesimo decreto n. 165;
10) al medesimo articolo 17, anche al fine di evitare ingiustificati ed onerosi costi di ricongiungimento a carico dei lavoratori interessati, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di disporre che il personale delle autorità indipendenti, di cui alle leggi n. 287 del 1990, n. 481 del 1995 e n. 249 del 1997, per il quale la contribuzione a fini pensionistici sia stata versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, può optare - in luogo dell'iscrizione forzosa all'INPDAP - per il mantenimento della propria iscrizione all'INPS;
11) verificata, infine, la particolare situazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e successive modificazioni, impegnato in attività socialmente utili, riconducibili

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alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - anche al fine di ricercare con la gradualità necessaria strumenti volti alla stabilizzazione degli aventi diritto, sulla base del requisito oggettivi di anzianità lavorativa effettivamente maturata - e considerato altresì che l'articolo 34 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha prorogato a tutto il 2009 le attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra cui rientrano anche i soggetti sopra citati, si rimette alle Commissioni di merito una valutazione circa la possibile concessione di un'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2010, per il richiamato personale ex-LSU, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

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ALLEGATO 6

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DAMIANO ED ALTRI

La XI Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2561, recante «Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»;
premesso che:
dal punto di vista della qualità legislativa, è quantomeno singolare che il provvedimento in oggetto - annunciato dal Governo come atto di decretazione d'urgenza adottato con finalità anticrisi - rechi in realtà disposizioni del tutto eterogenee, che vanno ampiamente oltre l'ambito economico-finanziario (laddove, ad esempio, si prorogano i termini della partecipazione italiana a missioni internazionali) o che intervengono, in modo contrastante, su materie già più volte disciplinate da differenti provvedimenti adottati nei mesi scorsi, come la materia delle assenze per malattia nel pubblico impiego, inizialmente disciplinata dal decreto-legge n. 112 del 2008, successivamente modificata dalla legge n. 15 del 2009, di cui è attualmente all'esame delle Commissioni lo schema di decreto legislativo e, ora, nuovamente integrata e rettificata dal decreto-legge in esame;
dinanzi ad una crisi economica di dimensioni globali, il Governo risponde con l'ennesimo provvedimento estremamente contraddittorio circa l'indirizzo politico che si intende realmente seguire in chiave di rilancio economico;
le misure fin qui varate, infatti, appaiono del tutto inadeguate e decontestualizzate, come avvenne nel caso della detassazione degli straordinari, o poco più che simboliche, quale si sta rivelando il sussidio, previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, corrisposto ai collaboratori a progetto in caso di disoccupazione; nel caso di specie, l'ipotesi di corrispondere, in un'unica soluzione, al lavoratore le mensilità di cassa integrazione o di indennità di disoccupazione per l'avvio di una attività autonoma si configura come una misura del tutto irrealistica, in una fase in cui, peraltro, le piccole e medie imprese risultano essere le più colpite dalla crisi economica in atto;
ancora una volta l'Esecutivo ha scelto un intervento parziale e frammentato, in luogo di una manovra complessiva e, di fronte ad una crisi economica che sta mettendo a dura prova soprattutto le piccole e medie imprese, non affronta il problema principale, vale a dire il prolungamento della cassa integrazione ordinaria dalle attuali 52 a 104 settimane, per un periodo, dunque, tale da coprire il lasso di tempo giudicato critico da tutti i maggiori organismi internazionali;
il provvedimento in oggetto, inoltre, non prevede alcuna misura di supporto in favore dei lavoratori precari che, come autorevolmente richiamato dal Governatore della Banca d'Italia, rischiano di essere totalmente esclusi da ogni forma di sostegno del reddito in caso di licenziamento; dalle tabelle elaborate dalla Banca d'Italia su dati ISTAT, emerge che, in caso

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di perdita del lavoro tra coloro che rimarrebbero senza alcun tipo di sostengo al reddito, ci sarebbero 800 mila lavoratori autonomi parasubordinati (diversi dai collaboratori), la grande maggioranza dei quasi 400 mila collaboratori e quasi 700 mila lavoratori a tempo determinato e interinali;
il decreto-legge in esame si pone anche in controtendenza rispetto ai precedenti provvedimenti finanziari assunti dall'Esecutivo, dal momento che, come nel caso dell'articolo 1, si tende ad operare una sorta di valutazione a priori dello stato di salute delle imprese italiane, dando quasi per scontato che per talune di esse - giudicate ormai fuori dalla competizione del mercato - possa profilarsi solamente la cessazione delle attività o una profonda riorganizzazione, con conseguente fuoriuscita dei propri dipendenti, ai quali, pertanto, non resterebbe altra soluzione che intraprendere un lavoro autonomo;
seppur apprezzabili, come più volte sollecitato dall'opposizione, le misure previste all'articolo 17 - che dispongono la proroga dei termini per il processo di stabilizzazione del personale precario, avviato con le due leggi finanziarie del Governo Prodi e poi interrotto dai provvedimenti dell'attuale esecutivo - rimangono però ancora del tutto insufficienti alla luce, comunque, dei vincoli attualmente vigenti introdotti dal decreto legge 26 giungo 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove le limitazioni contenute in ordine al turn over, ed i vincoli finanziari ivi stabiliti, non consentono di procedere alla reale stabilizzazione della platea degli aventi diritto;
le previsioni contenute all'articolo 19, comma 1, infine, incidono negativamente sul processo di stabilizzazione di migliaia di lavoratori precari, già stabilito in sede di contrattazione;

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PARERE CONTRARIO

«Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru».