CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2009
201.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 LUGLIO 2009

Pag. 30

ALLEGATO 1

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 3.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Prima del comma 1, aggiungere i seguenti:
01. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010 la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.
02. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 01, nei limiti di 300 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009 e successiva intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
1. 14.Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
1. 15.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori dipendenti delle aziende che in seguito a crisi aziendale o di mercato riducano l'orario di lavoro settimanale, fino al massimo di due quinti dello stesso, senza ricorrere a licenziamenti, cassa integrazione o messa in mobilità dei propri dipendenti, possono beneficiare di un'integrazione salariale corrispondente alla riduzione dell'orario settimanale erogata dall'Inps a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, entro i limiti complessivi di cui al comma 2. A valere sulle medesime risorse saranno versato agli enti previdenziali i corrispondenti oneri contributivi. Le aziende interessate devono inoltrare la richiesta sottoscritta dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative all'Ufficio provinciale del lavoro che rilascia l'autorizzazione.
1. 51.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Pag. 31

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente:
1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle aziende, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dal datore di lavoro di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.
1. 45.Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: in costanza di rapporto di lavoro inserire le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 16.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo le parole: o riqualificazione inserire le seguenti:, approvati dalle Regioni nei territori delle quali sono ubicate le sedi produttive dell'impresa stessa, e, dopo le parole: agli ammortizzatori, aggiungere le seguenti: e dalle Regioni che hanno approvato i progetti di formazione o riqualificazione.
1. 50.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.
1. 19.Gatti, Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Tale facoltà è riconosciuta per i lavoratori che risultino percettori di trattamenti di sostegno al reddito entro il 1o ottobre 2009.
1. 20.Gatti, Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente alle aziende che beneficiano della cassa integrazione straordinaria.
1. 17.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il lavoratore medesimo non può prestare la propria opera per un tempo superiore al 20 per cento dell'orario di lavoro concordato anteriormente alla cassa integrazione.
1. 18.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, nei servizi di pubblica utilità, gli enti locali e territoriali possono richiedere, sulla base di qualifiche e profili professionali, l'utilizzo di lavoratori ivi residenti, iscritti

Pag. 32

nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione, per attività socialmente utili, come previsto dal citato decreto legislativo, con la previsione di prestazione di un ammontare definito di ore settimanali.
1-ter. I lavoratori di cui al comma 1, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, possono essere utilizzati dagli enti locali e territoriali in progetti di formazione e riqualificazione professionale che consentono l'apprendimento di competenze e abilità al fine di includere l'espletamento di mansioni nei servizi pubblici locali, imprenditoriali e sociali, sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte degli enti utilizzatori la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. A tal fine tale differenza è esclusa dal computo del saldo utile ai fini del patto di stabilità interno per gli armi 2009 e 2010 e non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 76, commi 5 e 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1-quater. La disponibilità del lavoratore a svolgere le attività di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter costituisce titolo preferenziale alla riassunzione al termine del periodo di cassa integrazione.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-ter pari a 50 milioni di euro per ciascuno egli anni 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 39.De Micheli, Rubinato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Qualora le risorse utilizzate dal presente comma, ovvero una quota di esse, derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo «Convergenza» e le relative competenze regionali.
1. 4.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di fronteggiare la grave fase di crisi occupazionale in atto, è autorizzata in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato, scaduti o che vengono in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 novembre 2010 e non rinnovabili, riferiti alle tipologie di lavoro flessibile di cui agli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 47, comma 1, 54, comma 1 e 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. La proroga di cui al periodo precedente è comunque autorizzata solo qualora su di essa si registri il consenso delle parti e, in particolare, sia formalmente acquisito l'assenso del lavoratore interessato.
4-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

Pag. 33

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 790 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato con le seguenti: Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 4-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
1. 1.Contento, Moffa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di fronteggiare la grave fase di crisi occupazionale in atto, è autorizzata in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato, scaduti o che vengono in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 novembre 2010 e non rinnovabili, riferiti alle tipologie di lavoro flessibile di cui agli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 54, comma 1, e 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. La proroga di cui al periodo precedente è comunque autorizzata solo qualora su di essa si registri il consenso delle parti e, in particolare, sia formalmente acquisito l'assenso del lavoratore interessato.
1. 2.Contento, Moffa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, così come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51.
1. 21.Bobba.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Qualora le risorse utilizzate dal presente comma, ovvero una quota di esse, derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo «Convergenza» e le relative competenze regionali.
1. 5.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 6, sostituire i primi due periodi, con i seguenti:
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge

Pag. 34

30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del quaranta per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del quaranta per cento dei trattamenti, è posto per 40 milioni di euro per l'anno 2009 e per 80 milioni di euro per l'anno 2010 a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, e per 60 milioni di euro per l'anno 2009 nonché per 120 milioni di euro per l'anno 2010 con quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis del presente decreto. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero).

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
1. 53.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6 sostituire i primi due periodi con i seguenti:
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento l'integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del quaranta per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per

Pag. 35

l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del quaranta per cento dei trattamenti, è posto per 40 milioni di euro per l'anno 2009 e per 80 milioni di euro per l'anno 2010 a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, e per 60 milioni di euro per l'anno 2009 nonché per 120 milioni di euro per l'anno 2010 con quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 14 del presente decreto. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009.

e di conseguenza, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 7 per cento, e al comma 2, sostituire le parole: per il 50 per cento con le seguenti: per il 47,5 per cento.
1. 52. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire i primi due periodi con i seguenti:
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del quaranta per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento del quaranta per cento dei trattamenti, è posto per 40 milioni di euro per l'anno 2009 e per 80 milioni di euro per l'anno 2010 a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, e per 60 milioni di euro per l'anno 2009 nonché per 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009.
1. 54. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, dopo le parole: legge 19 dicembre 1984, n. 863, aggiungere le seguenti: e all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2009 e sostituire le parole: 80 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: 160 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80

Pag. 36

milioni per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 35. Quartiani.

Al comma 6, dopo le parole: legge 19 dicembre 1984, n. 863, aggiungere le seguenti: all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2009 sono sostituite dalle seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2009 e le parole: 80 milioni di euro per l'anno 2010 sono sostituite dalle seguenti: 160 milioni di euro per l'anno 2010.
1. 46. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Delfino.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le risorse utilizzate dal presente comma derivino dalla quota di risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate, restano fermi i criteri di ripartizione territoriale dell'85 per cento per le Regioni i cui territori sono individuati nell'Obiettivo «Convergenza» e le relative competenze regionali.
1. 6. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. In considerazione della crisi economica ed occupazionale il Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere integrato nel corso degli anni 2009-2011 con i decreti di cui al comma 1-ter.
1-ter. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti al Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le risorse necessarie per finanziare il Fondo. Le predette risorse sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti

Pag. 37

con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto Fondo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
1-quater. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1-ter, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
1-quinquies. I decreti di cui al comma 1-ter e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
2) al comma 2:
g) le parole: «nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e» sono soppresse;
h) le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento»;
i) dopo le parole: «del reddito percepito l'anno precedente» aggiungere le seguenti: «ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376, ed»
j) la lettera a) è soppressa;
k) la lettera c) è soppressa;
l) la lettera e) è soppressa.

3) il comma 2-bis è sostituito con i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2-ter. Le richieste delle prestazioni di cui al comma 2 per l'anno 2009 possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge. Entro la stessa data i soggetti che hanno presentata domanda per l'indennità di cui alla precedente formulazione del comma 2-bis possono richiedere un'integrazione della suddetta indennità in riferimento alla nuova formulazione della disposizione recata dal comma 2»;
4) al comma 3, sopprimere le parole: «e del comma 2»;
1. 58. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2:
a) le parole: «nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e» sono soppresse;

Pag. 38

b) le parole: «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento»;
c) dopo le parole: «del reddito percepito l'anno precedente» aggiungere: «ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed».
d) la lettera a) è soppressa;
e) la lettera c) è soppressa;
f) la lettera e) è soppressa.

2) il comma 2-bis è sostituito con i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2-ter. Le richieste delle prestazioni di cui al comma 2 per l'anno 2009 possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge. Entro la stessa data i soggetti che hanno presentata domanda per l'indennità di cui alla precedente formulazione del comma 2-bis possono richiedere un' integrazione della suddetta indennità in riferimento alla nuova formulazione della disposizione recata dal comma 2»;
3) al comma 3, sopprimere le parole: «e del comma 2»;
1. 57. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 30 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 200 milioni di euro di cui 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n, 203, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.
2-ter. Le richieste delle prestazioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche, possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge. Entro la stessa data i soggetti che hanno presentata domanda per L'indennità di cui alla precedente formulazione del comma 2-bis possono richiedere un'integrazione della suddetta indennità in

Pag. 39

riferimento alla nuova formulazione della disposizione recata dal comma 2-bis
1. 56. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Le richieste delle prestazioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche, possono essere inoltrate all'Inps fino alla data del 31 ottobre 2009 da parte dei soggetti interessati che presentino i requisiti di legge.
1. 55. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, a tutti gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non sono titolari di trattamenti pensionistici, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, nonché ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavora a tempo parziale verticale i quali soddisfino le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al doppio del minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre.

2-bis. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2, nel limiti di 600 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 gennaio 2009, n. 2 come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009 e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
1. 61. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, al comma 2 sopprimere la lettera a).
1. 62.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti,

Pag. 40

Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 7.
1. 22. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampa, Santagata, Schirru.

Al comma 7, primo periodo, capoverso, dopo le parole: al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito aggiungere le seguenti: ad esclusione della cassa integrazione.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
1. 23. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampa, Santagata, Schirru.

All'articolo 1, introdurre le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: «In caso di cassa integrazione in deroga,», aggiungere le seguenti: «o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2,»;
b) sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a dodici. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.».
1. 63. I Relatori.

Sopprimere il comma 8.
1. 24. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampa, Santagata, Schirru.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: massimo pari a 12, con le seguenti: pari a quelli spettanti.
1. 25. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampa, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto

Pag. 41

30 ottobre 2007, può denunciare, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
8-ter. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
8-quater. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
8-quinquies. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce dichiarazione con produzione del documento attestante l'ingresso regolare sul territorio nazionale;
b) i dati identificativi del datore di lavoro, dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
e) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro;
f) indicazione di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;
g) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.
8-sexies. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 8-bis, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori stranieri ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio.
8-septies. La Questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
8-octies. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui sopra, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 8-bis. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento.
8-nonies. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
8-decies. I soggetti di cui sopra, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri indicati nella dichiarazione di emersione presentata.
8-undecies. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di

Pag. 42

emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.».
1. 40. Bressa, Calvisi, Viola, Turco, Bobba.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. I cittadini italiani o stranieri dotati di carta soggiorno che abbiano occupato, alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno con mansioni di lavoro domestico, di cura o di assistenza alla persona da almeno sei mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto o dipendenti di una impresa, sia individuale che societaria, da almeno un anno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano mai riportato condanne penali in via definitiva, né siano stati mai oggetto di provvedimenti di espulsione, potranno denunciare entro trenta giorni dalla medesima data, congiuntamente al datore di lavoro, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.
8-ter. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata del legale rappresentante.
8-quater. I datori di lavoro potranno avere nazionalità italiana o possono essere stranieri in possesso di carta di soggiorno in corso di validità.
8-quinquies. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
8-sexies. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
8-septies. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione con produzione del documento attestante l'ingresso regolare sul territorio nazionale;
b) i dati identificativi del datore di lavoro, dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
e) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;
f) indicazione di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa.
g) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.
8-octies. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori stranieri ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio.
8-nonies. La Questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
8-decies. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui sopra la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di

Pag. 43

soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di sopra. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
8-undecies. I soggetti di cui sopra, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
1. 42. Calvisi, Turco, Viola, Bobba.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. I lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno impiegati con mansioni di lavoro domestico, di cura o di assistenza alla persona da almeno sei mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto o nell'esercizio di una attività di impresa sia in forma individuale che societaria occupati da almeno un anno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano mai riportato condanne penali in via definitiva, né siano stati mai oggetto di provvedimenti di espulsione, potranno denunciare entro trenta giorni dalla medesima data, congiuntamente al datore di lavoro, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale dei Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata del legale rappresentante.
8-ter. I datori di lavoro potranno avere nazionalità italiana o possono essere stranieri in possesso di carta di soggiorno in corso di validità.
8-quater. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
8-quinquies. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
8-sexies. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione con produzione del documento attestante l'ingresso regolare sul Territorio nazionale;
b) i dati identificativi dei datore di lavoro, dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
e) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui sopra, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis dei testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro;
f) indicazione di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa.
g) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 100 euro per ciascun lavoratore.

Pag. 44

8-septies. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 8-bis la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori stranieri ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio.
8-octies. La Questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
8-nonies. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui sopra, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui sopra. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento, il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi per gli impiegati con mansioni di lavoro domestico, di cura i assistenza alla persona o ad un anno per gli impiegati nell'esercizio di una attività di impresa sia in forma individuale che societaria, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
8-decies. I soggetti di cui al comma 8-bis che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
1. 43. Calvisi, Turco, Bressa, Bobba.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. I cittadini italiani o stranieri dotati di carta soggiorno che abbiano occupato, alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno con mansioni di lavoro domestico, di cura o di assistenza alla persona da almeno sei mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione con produzione del documento attestante l'ingresso regolare sul Territorio nazionale;
b) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
e) indicazione di disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa.
f) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 8-quater, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo

Pag. 45

5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;
g) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.
8-ter. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 8-bis, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori stranieri ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La Questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
8-quater. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 8-ter, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.
8-quinquies. I soggetti di cui al comma 8-bis, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.»
1. 41. Calvisi, Turco, Viola, Bobba.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Il lavoratore extracomunitario che non sia in regola con la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia ma che svolga da almeno sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un attività continuativa di cura ed assistenza presso una famiglia e lo stesso datore di lavoro ne testimoni la veridicità ha la possibilità di denunciare entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza dei rapporto di lavoro mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali regolarizzando così la propria posizione lavorativa e di soggiorno in Italia.
8-ter. la dichiarazione di cui al comma 8-bis deve contenere a pena di inammissibilità:
a) dichiarazione del datore di lavoro da cui si evince che il lavoratore è impiegato presso la famiglia da almeno sei mesi;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione del contratto di lavoro e della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
8-quater. «I soggetti di cui al comma 8-bis, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 8-bis a 8-quater, non sono

Pag. 46

punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predetto cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.»
8-quinquies. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario pari ad almeno 1000 euro per ciascuno richiesta sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, ai fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali.
8-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 dei codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
8-septies. Le regolarizzazioni di cui al comma 8-bis, qualora poste in essere vengono defalcate dalle quote annuali relative alla determinazione dei flussi di ingresso, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 luglio 1998, n. 286.
1. 37. Murer, Livia Turco, Mosella, Binetti, Bossa, Lenzi, Pedoto, Grassi, D'Incecco, Sbrollini, Burtone, Bucchino, Miotto.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. I lavoratori stranieri che usufruiscono, da parte degli enti di previdenza obbligatoria, di un trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione e di mobilità possono chiedere ai competenti uffici la proroga del permesso di soggiorno fino alla conclusione del periodo di assistenza loro riconosciuto. La relativa richiesta, corredata di ogni utile documentazione, deve essere inviata, con lettera raccomandata AR, alla Questura del luogo di residenza dell'interessato entro trenta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno. Il soggetto interessato può farsi assistere da un Ente di patronato al quale conferisca mandato.
1. 30.Cazzola, Lorenzin, Bobba, Lo Presti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Per le attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, si applica, fino al 31 dicembre 2010, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento del reddito determinato ai sensi del secondo periodo. Ai fini del presente comma, il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa. Gli eventuali contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori

Pag. 47

dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, sui quali il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. I titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. I titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i titolari delle attività di impresa di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I medesimi soggetti sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette e di certificazione dei corrispettivi. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente comma è attribuito un credito di imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 8. Il predetto credito di imposta è riconosciuto per un importo non superiore a 400 euro e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso, il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza dell'importo di 400 euro. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
8-ter. Le imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, per il periodo di diciotto mesi possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle medesime imprese. La garanzia è prestata indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996.
8-quater. Alle minori entrate derivanti dal comma 8-bis e 8-ter, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 750 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato» con le seguenti: «Alla copertura di quota

Pag. 48

parte degli oneri di cui all'articolo 1, commi 8-bis e 8-ter, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».
1. 47. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Sono ammessi a sanatoria tutti i cittadini extracomunitari i cui datori di lavoro hanno presentato richiesta di concessione di nullaosta al lavoro subordinato non stagionale entro il termine del 31 maggio 2008 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2008. Qualora il numero delle richieste risulti inferiore a quello delle richieste presentate entro la suddetta data, si prenderanno in esame le ulteriori richieste che pervengano agli sportelli unici per l'immigrazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di precedenza per chi era già stato inserito in un processo di regolarizzazione o dichiari di assistere persone che abbiano compiuto il 70o anno di età oppure siano affette da gravi patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, e fino al completamento delle 418.000 unità comunque stimate a giugno 2008. Sono esclusi dalla sanatoria i soggetti nei cui confronti siano state comminate sanzioni penali o per i quali sia stata decretata l'espulsione dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza.
1. 59. Granata, Laboccetta, Perina, Mussolini, Raisi, Tremaglia, Pittelli, Emerenzio Barbieri.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
8-bis. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione dei capitale umano nelle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale, autolinee di competenza statale e di servizi di noleggio autobus con conducente, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, per le medesime imprese i costi relativi al personale dipendente ed assimilato sono interamente ammessi in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8-ter. La disposizione di cui al comma 8-bis si applica a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2009 e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea alla preventiva autorizzazione comunitaria.
8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo, in misura corrispondente, delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 22.
8-quinquies. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 8-bis al fine dei rispetto degli oneri di cui al comma 8-quater.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 450 milioni di euro per l'anno 2010, in 600 milioni di euro per l'anno 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 8-quater, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».
1. 28. Soglia.

Dopo il comma 8, aggiungere, i seguenti:
8-bis. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in

Pag. 49

periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;
b) un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni e un requisito anagrafico indicato nelle Tabelle A e B della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, computata secondo il criterio di cui alla lettera a) della presente legge.
8-ter. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 9, lettere a) e b), del presente articolo, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.»

Conseguentemente:

All'onere di cui ai commi 8-bis e 8-ter valutato in 6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti assegnati al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
1. 32. Fedriga, Caparini.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. In via sperimentale i lavoratori percettori di trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, assunti a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 continuano a beneficiare del trattamento medesimo. Al datore di lavoro fa carico, dal momento dell'assunzione del lavoratore e per il periodo cui allo stesso compete il trattamento di cassa integrazione, ma non oltre il 31 dicembre 2010, la differenza tra quest'ultimo e la retribuzione dovuta. L'assunzione del lavoratore avviene sulla base di accordi stipulati, in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tra le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
8-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 8-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 750 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato con le seguenti: Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1 comma 8-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
1. 49.Contento.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. I soggetti che entro il 30 giugno 2009 abbiano cessato l'attività imprenditoriale, nonché i lavoratori svantaggiati di cui al Regolamento CE n. 800/08, qualora, entro il 31 dicembre 2009, abbiano avviato una nuova micro-impresa, non sono tenuti all'adempimento degli oneri contributivi, fino a 5.000 euro, per il triennio successivo.
8-ter. I benefici di cui ai precedenti commi possono essere cumulati con ulteriori incentivi all'imprenditoria, di carattere anche regionale, qualora, mediante l'attività di tutoraggio e supporto tecnico-gestionale delle associazioni imprenditoriali, le nuove micro-imprese decidano di

Pag. 50

aderire ad accordi per il miglioramento dei distretti produttivi e per lo sviluppo dell'occupazione.

Conseguentemente, all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 600 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
b) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 8-bis, limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
1. 38.Marchignoli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, fino al 31 dicembre 2010, sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni. A tali soggetti che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8 della presente legge è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Considerata la scarsa rilevanza dell'inquinamento che può derivare dall'attività delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8 del presente decreto, le medesime imprese sono esonerate, in via transitoria, dagli obblighi di cui agli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
1. 48.Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi di ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento in entrata al bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 60.Bernardo.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2010, l'aliquota dei contributo per la cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è ridotta di 3 punti percentuali e, pertanto, con la medesima decorrenza è fissata nella misura dei 2,20 per cento. La quota pari al 50 per cento del risparmio conseguito da tale riduzione è accantonata dai datori di lavoro edili in un apposito fonda costituito presso la cassa edile competente territorialmente, al fine di destinare tali risorse ad integrazione degli ammortizzatori sociali di settore.
* 1. 7.Stradella, Armosino, Lupi.

Pag. 51

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2010, l'aliquota del contributo per la cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è ridotta di 3 punti percentuali e, pertanto, con la medesima decorrenza è fissata nella misura del 2,20 per cento. La quota pari al 50 per cento del risparmio conseguito da tale riduzione è accantonata dai datori di lavoro edili in un apposito fondo costituito presso la cassa edile competente territorialmente, al fine di destinare tali risorse ad integrazione degli ammortizzatori sociali di settore.
* 1. 9.Mariani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I lavoratori di cui ai commi 7 e 8 possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni e associazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle imprese costituite. In deroga a quanto previsto dal citato articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996, la garanzia è prestata indipendentemente dal rifiuto di una domanda di finanziamento assistita da garanzia.
1. 44.Graziano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.
1. 27.Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1o settembre 2009, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e le aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di settore, sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
1. 33.Bitonci.

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.
1. 34.Bitonci.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 dei codice civile si interpretano come applicabili ai soggetti iscritti alla gestione

Pag. 52

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 purché n regime di monocommittenza. Sono comunque esclusi i soggetti individuati all'articolo l, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. 29. Cazzola, Lorenzin.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Il comma 11 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, è iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a dodici mesi. 11 regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari».
1. 36. Bossa, Binetti, Mosella, Pedoto, Grassi, Murer, Livia Turco, Lenzi, Burtone, Bucchino, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Calgaro.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Ai fini di contrastare gli effetti della grave crisi economica in atto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni, i tassi premio INAIL, per le imprese artigiane, sono ridotti dell'importo di 600 milioni di euro annui, per gli anni 2010, 2011 e 2012.
1. 31. Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Forcolin.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 55, lettera b), del regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: 31 giorni.
1. 26. Codurelli, Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Per il biennio 2009-2010 l'articolo 20, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 276 del 2003 non trova applicazione.
1. 8. Lorenzin, Sisto, De Nichilo Rizzoli, Costa.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 13.
(Emersione del lavoro domestico irregolare).

1. I cittadini italiani che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare di collaborazione domestica o di assistenza familiare ad opera di lavoratori stranieri, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, previdenziale e di immigrazione, possano farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 settembre 2009, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.

Pag. 53

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per i cittadini che effettuano la dichiarazione di emersione di cui al comma 1, la stessa dichiarazione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale per gli obblighi pregressi, previo pagamento di un'imposta sostitutiva dei predetti obblighi, dovuta in ragione del 7 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Le modalità di dichiarazione del costo del lavoro irregolare utilizzato sono definite con il decreta di cui al comma 2.
4. I lavoratori di cui al comma 1, che aderiscono alla dichiarazione di emersione, possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che si intende regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di 200 euro per ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Le modalità per la determinazione della contribuzione sostitutiva e per il relativo pagamento sono definite con il decreto di cui al comma 2.
5. Ai lavoratori di cui al comma 1, che aderiscono alla dichiarazione di emersione, è rilasciato, secondo le procedure previste dalla legislazione vigente, un permesso di soggiorno valido per un periodo pari alla rimanente durata del rapporto contrattuale instaurato con i cittadini di cui al medesimo comma 1.
6. Le disposizioni di cui al presento articolo non si applicano si lavoratori stranieri che siano stati condannati, con sentenza definitiva, per un delitto punibile con pena superiore a un anno.
1. 020.Moffa, Antonino Foti, Saltamartini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).

1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro;
b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

Pag. 54

ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura-ufficio del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale dei Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. 11 permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.
8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 noli sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, ai lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione, nonché per le violazioni della normativa vigente, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio dei permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi ai rilascio del permesso di soggiorno.

Pag. 55

9. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dal presente decreto.
1. 04. Mantini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Formisano, Compagnon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di emersione di lavoro irregolare).

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale dei Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la

Pag. 56

denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
1. 05. Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Tabacci, Romano, Rao, Compagnon, Volontè, Mantini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i medesimi decreti sono assegnate quote riservate ai lavoratori stranieri che, avendo presentato da almeno tre anni la domanda di nulla osta e di autorizzazione al lavoro, provvista della documentazione necessaria ai

Pag. 57

sensi delle disposizioni vigenti, non ne abbiano ottenuto il rilascio perché eccedenti rispetto ai limiti numerici determinati dai decreti emanati a norma dell'articolo 3, comma 4, per i medesimi anni».
1. 013. Formisano, Sbai.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo di garanzia per l'accesso al credito).

1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di nuove attività imprenditoriali nelle Regioni Obiettivo 1, a partire dalla data di entrata della presente legge è istituito presso il Ministero delle sviluppo economico un apposito Fondo rotativo, la cui gestione è demandata alla cassa depositi e prestiti, denominato: «Fondo per l'accesso al credito nelle Regioni Obiettivo 1».
2. Al Fondo di cui al comma 1 possono accedere coloro che avviano una nuova attività imprenditoriale purché disoccupati da almeno 12 mesi, neolaureati o diplomati, inoccupati.
3. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 la cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2009 provvede alla stipula di apposite convenzioni con Istituti di credito, Poste italiane S.p.A. e intermediari finanziari al fine di attivare e rendere accessibili le procedure di erogazione del credito.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanano un decreto di natura non regolamentare nel quale sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento dei Fondo di cui al comma 1.
5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 1 si provvede, in via provvisoria, con uno stanziamento di 100 milioni di euro, per l'anno 2009 e 200 milioni di euro per l'anno 2010.
6. L'onere derivante dal comma 5 è valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2009 e in 200 milioni di euro per l'anno 2010 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dei Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
1. 01. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Destinazione per il finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego).

1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è destinata una quota pari a 200 milioni di euro in ragione annua a partire dalla entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
1. 02. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed

Pag. 58

emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.
2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:
a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;
b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;
c) gli apprendisti;
d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:
a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;
d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al sessanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
6. Con effetto dal 1o gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione

Pag. 59

di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.
9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.
10. Con decreto del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:
a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;
c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti dì cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di curo, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
13. All'onere derivante dall'applicazione dei presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009, 700 milioni di curo per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazione nella legge 2 gennaio 2009, n. 2 come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009 e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
14. Qualora, a fronte dei protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni

Pag. 60

contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo.
1. 08. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Maida, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro).

1. È istituito, per il triennio 2009-2011, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro. La dotazione del Fondo è determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 15 dicembre per l'anno 2009 ed entro il 30 settembre per gli altri anni, previo parere delle commissioni parlamentari, utilizzando quota parte dell'incremento del gettito erariale derivante dalle misure di contrasto all'evasione fiscale di cui agli articoli dal 15-bis al 15-septies. A decorrere dall'anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, in attesa di una riforma degli ammortizzatori sociali, all'estensione ed al potenziamento degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori con contratti a tempo determinato, ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati

Pag. 61

dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o con altre forme di lavoro precario, quando siano stati superati i 36 mesi di lavoro, comunque realizzati, nell'arco degli ultimi 5 anni, salvo condizioni di maggior favore preesistenti.
3. Con decreto del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1 e 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero).

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena dei venir meno dell'efficacia dei condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 dei 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
3. Ai fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.
4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per ciascun anno del triennio 2009-2011, per una somma pari ad 5 milioni di euro, mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 15-ter.
(Tracciabilità dei pagamenti ed obbligo della tenuta dell'elenco clienti e fornitori).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti

Pag. 62

bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro».

2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1o luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1o aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione dei presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.
3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) aggiungere il seguente comma:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.»;

b) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
b) alla fine del comma 10 aggiungere: «Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante».

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

Pag. 63

Art. 15-quater.
(Soppressione di norme tributarie in materia i sanzioni, studi di settore e di contrasto all'elusione).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.
2. I commi da 18 a 18-quater dell'articolo 83, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.
3. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.
4. I commi da 1 a 4-ter dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.

Art. 15-quinquies.
(Distretti produttivi).

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sui valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri».

Art. 15-sexies.
(Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute fiscali).

1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

Art. 15-septies.
(Accelerazione dei tempi di realizzazione dell'anagrafe tributaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza dell'anagrafe tributaria e della piena integrazione nell'anagrafe stessa dei dati relativi ai tributi locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) creazione di un completo data base delle entrate erariali e delle entrate proprie degli enti territoriali anche come premessa per l'attuazione dei federalismo fiscale;
b) obbligo alle società di riscossione delle imposte e dei tributi locali ed agli enti territoriali di trasmettere tutti i dati in loro possesso;
c) ampliare la condivisione dei dati sugli immobili con i comuni, in particolare per quanto concerne le aree edificabili, anche con le informazioni relative:
alla categoria catastale;

Pag. 64

agli immobili di proprietà di soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi;
agli immobili strumentali di società di capitali;
all'utilizzo, alle quote di proprietà ed al periodo di possesso dell'immobile;
al livello ed alla composizione del reddito, nonché alla ricchezza od alle caratteristiche individuali e familiari dei possessori degli immobili;
d) previsione di adeguate sanzioni amministrative in caso di parziale o totale inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera a) inclusa la rescissione del relativo contratto;
e) regolazione dei flussi di trasferimento dei dati da e verso l'anagrafe tributarie e delle procedure per disciplinare le modalità di accesso;
f) messa in sicurezza della banca dati sia con riguardo alla tutela della privacy che all'integrità nel tempo dei dati stessi.

2. Il decreto legislativo viene adottato dal governo, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 018.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro).

1. È istituito, per il triennio 2009-2011, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro. La dotazione del Fondo è determinata in 500 milioni di euro per l'anno 2009 ed in un miliardo di euro annui per gli anni 2010 e 2011. Per gli anni 2010 e 2011 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, in attesa di una riforma degli ammortizzatori sociali, all'estensione ed al potenziamento degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori con contratti a tempo determinato, ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o con altre forme di lavoro precario, quando siano stati superati i 36 mesi di lavoro, comunque realizzati, nell'arco degli ultimi 5 anni, salvo condizioni di maggior favore preesistenti.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede con quota parte del gettito derivante dalle norme di cui all'articolo 15-bis del presente decreto.

Pag. 65

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero).

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena dei venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 dei 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e ali interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
1. 016.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro).

1. È istituito, per il triennio 2009-2011, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un Fondo per il potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro. La dotazione del Fondo è determinata in 500 milioni di euro per l'anno 2009 ed in un miliardo di euro annui per gli anni 2010 e 2011. Per gli anni 2010 e 2011 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, in attesa di una riforma degli ammortizzatori sociali, all'estensione ed al potenziamento degli strumenti di tutela del reddito in caso di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori con contratti a tempo determinato, ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo l, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o con altre forme di lavoro precario, quando siano stati superati i 36 mesi di lavoro, comunque realizzati, nell'arco degli ultimi 5 anni, salvo condizioni di maggior favore preesistenti.

Pag. 66

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1 e 2.
1. 017.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è aggiunto il seguente periodo: «fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».
*1. 03.Ventucci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è aggiunto il seguente periodo: «fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».
*1. 06.Marsilio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è aggiunto il seguente periodo: «fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».
*1. 07.Germanà.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è aggiunto il seguente periodo: «fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».
*1. 09.Duilio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è

Pag. 67

aggiunto il seguente periodo: «fatte salve eventuali norme in deroga a singole disposizioni dei suddetti regolamenti attuativi, le quali possono essere eccezionalmente emanate con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».
*1. 011.Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al governo per la revisione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche secondo i principi del quoziente familiare).

1. Il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per la famiglia, sentite la Conferenza delle Regioni, le Autonomie locali e le Parti sociali, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la modifica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo i principi del quoziente familiare».
1. 014.Di Biagio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione).

1. «Entro il 30 marzo 2010, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, predispongono, in accordo con le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2010, 2011 e 2012, provvedimenti che consentano la progressiva stabilizzazione dei personale in servizio con contratto a tempo determinato, qualora abbia maturato tre anni di attività presso la medesima struttura, e del personale già impiegato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora abbia espletato attività lavorativa per almeno tre anni».
1. 015.Di Biagio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1o settembre 2009, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e le aziende pubbliche di servizi alla persona che derivino dalla loro trasformazione a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dalle norme regionali di settore, sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
1. 012.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

1. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione degli accordi previsti dalla presente disposizione sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111».
1. 019.Pugliese.

Pag. 68

ART. 2.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. A decorrere dal 1o novembre 2009, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori ed al fine del contenimento dei costi delle commissioni bancarie, la data di valuta e di disponibilità per il beneficiario, per tutti i bonifici, gli assegni circolari, e quelli bancari, non possono mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento non può precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
2. 17.Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre giorni lavorativi con le seguenti: due giorni lavorativi; al secondo periodo, sostituire le parole: quattro, quattro e cinque giorni lavorativi con le seguenti: due, due e tre giorni lavorativi.
2. 26.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, primo periodo sopprimere la parola: lavorativi.
2. 2.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: titoli con le seguenti: mezzi di pagamento.
2. 5.Duilio.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quattro, quattro e cinque con le seguenti: due, due e tre.
2. 3.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli con le seguenti: non può mai superare i due giorni per tutti i titoli.
2. 4.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, terzo periodo, inserire, in fine, le parole:; detto termine è ridotto ad un giorno per i titoli emessi e diretti da e verso Istituti di credito facenti capo allo stesso Gruppo.
2. 30.Di Biagio.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Sostituire l'articolo 2-bis del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il seguente:
«Art. 2-bis. - (Nullità della clausola di massimo scoperto). - 1. Sono nulle le

Pag. 69

clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionali all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».
2. 35.Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «alla durata» sono inserite le seguenti: «dell'effettivo utilizzo delle somme nell'ambito»;
b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,25 per cento, per trimestre, dell'importo delle somme effettivamente utilizzate nell'ambito dell'affidamento e con riferimento al periodo dell'utilizzo, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo».
2. 9.Simonetti, D'Amico, Polledri, Bitonci, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. L'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: 1. Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente».
2. 23.Fluvi, Baretta, Lulli, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi,

Pag. 70

Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole da «, salvo che il corrispettivo» fino a «in ogni momento» sono soppresse.
*2. 14.Froner.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole da «, salvo che il corrispettivo» a «in ogni momento».
*2. 28.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,1 per cento.
2. 29.Di Biagio.

Al comma 2, sostituire le parole: superare lo 0,5 per cento con le seguenti: superare lo 0,2 per cento.
* 2. 1. Pizzolante.

Al comma 2, sostituire le parole: superare lo 0,5 per cento con le seguenti: superare lo 0,2 per cento
* 2. 8. Simonetti, D'Amico, Polledri, Bitonci, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Al comma 2, sostituire le parole: superare lo 0,5 per cento con le seguenti: superare lo 0,2 per cento.
* 2. 15. Froner.

Al comma 2, sostituire le parole: superare lo 0,5 per cento con le seguenti: superare lo 0,2 per cento.
* 2. 18. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, sostituire le parole: superare lo 0,5 per cento con le seguenti: superare lo 0,2 per cento.
* 2. 27. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire le parole: superare lo 0,5 per cento con le seguenti superare lo 0,2 per cento.
* 2. 33. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sostituire le parole: non può comunque superare lo 0,5 per cento con le seguenti: non può comunque superare lo 0,25 per cento.
** 2. 10. Bitonci.

Al comma 2, sostituire le parole: superare lo 0,5 per cento con le seguenti: superare lo 0,25 per cento.
** 2. 21. Soglia.

Al comma 2 sostituire le parole: 0,5 per cento, per trimestre con le seguenti: 1 per cento, annuale.
2. 34. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Pag. 71

Al comma 2, sostituire le parole: non può comunque superare lo 0,5 per cento con le seguenti: non può comunque superare lo 0,3 per cento.
2. 19. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, sostituire le parole: non può comunque superare lo 0,5 per cento con le seguenti: non può comunque superare lo 0,4 per cento.
2. 20. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: Il Ministro dell'economia e delle finanze fino alla fine del periodo.
2. 22. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità».
2. 32. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito dal seguente: «si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o da un avvocato».
3-ter. Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito dal seguente: «l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive».
3-quater. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma primo e al comma secondo del presente articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero di Grazia e Giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono essere predisposte disposizioni attuative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.
2. 6. Pagano, Pugliese, Marinello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo la parola: «allegando» è aggiunto il seguente periodo: «copia semplice di atto di surrogazione autenticato nelle sottoscrizioni da un avvocato applicando i minimi tariffari di onorario, o»
2. 7. Pagano, Pugliese, Marinello.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

Pag. 72

presente decreto, sono nulle le commissioni applicate dalle banche ai prelevamenti di denaro contante dai conti correnti presso gli sportelli.
4-ter. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono tali commissioni sono adeguati alle disposizioni del comma precedente entro novanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, dei testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. 13. Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per favorire l'uso della moneta elettronica, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove una convenzione tra Banca d'Italia, ABI, le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e le aziende rappresentanti i maggiori circuiti di pagamento per ridurre progressivamente le commissioni sulle transazioni commerciali a carico sia dei consumatori sia degli esercenti. Il Ministro riferirà alle Commissioni parlamentari competenti gli esiti della convenzione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 12.Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, si applicano solamente a condizione che la richiesta di iscrizione al pubblico registro automobilistico delle ipoteche per residuo prezzo sia contestuale a quella per l'iscrizione del veicolo interessato o di trascrizione del relativo passaggio di proprietà, e si interpretano nel senso che il trattamento di favore si applica alle ipoteche con richiesta di iscrizione dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 gennaio 2009, n. 2, indipendentemente dalla data del relativo atto costitutivo, mentre solo alla cancellazione di queste ultime ipoteche si applica l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione. Sono inoltre esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, gli atti di costituzione e cancellazione delle ipoteche citate, nonché le connesse formalità del pubblico registro automobilistico. Sono vietate le procure per iscrivere tali ipoteche.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
Contenimento del costo delle commissioni bancarie e delle operazioni di finanziamento automobilistico.
2. 24.Corsaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, si applicano solamente a condizione che la richiesta di iscrizione al pubblico registro automobilistico delle ipoteche per residuo prezzo sia contestuale a quella per l'iscrizione del veicolo interessato o di trascrizione del relativo passaggio di proprietà, e si interpretano nel senso che il trattamento di favore si applica alle ipoteche con richiesta di iscrizione dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 gennaio 2009, n. 2, indipendentemente dalla data del relativo atto costitutivo, mentre solo alla cancellazione di queste ultime ipoteche si applica l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione. Sono vietate le procure per iscrivere tali ipoteche.

Pag. 73

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
Contenimento del costo delle commissioni bancarie e delle operazioni di finanziamento automobilistico.
2. 25.Corsaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione ed il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e per favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 2, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro da destinare al suo funzionamento. Al relativo onere si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 36.Savino.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Consolidamento prestiti delle imprese).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all'innovazione tecnologica e all'applicazione di ricerca scientifica.
2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito denominato Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti di seguito denominata Sezione (SERIPRE) con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010 e 100 milioni di euro per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi dì garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Pag. 74

4. La rinegoziazione è concessa dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo della Sezione, competente a deliberare in materia nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese industriali, artigiane, commerciali, agricole e del turismo nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.
5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.
9. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse. Gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge del 22 dicembre 2008, n. 203.
2. 015.Cesare Marini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo di garanzia interbancario).

1. Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo meridionale, ed in particolare delle piccole e medie imprese, per facilitarne l'accesso al credito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 500 milioni di euro per l'anno

Pag. 75

2009, ed in 1.000 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi da 354 a 366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle piccole e medie imprese operanti nelle regioni Campania, Puglia, Molise, Abruzzo, Calabria, Sardegna e Sicilia.
3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.
4. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
5. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 6 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.
6. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre 2010 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 3, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo e dell'operatività della garanzia statale di ultima istanza sui finanziamenti erogati da banche a imprese. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine delle passività a breve e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.
8. Entro il 31 gennaio 2011 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.
2. 010.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Uniformità delle condizioni praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari sul territorio nazionale).

1. Ciascun soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 115 del testo unico delle leggi

Pag. 76

in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, deve praticare, in tutte le sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti. È esclusa, in ogni caso, la rilevanza della località di insediamento o della sfera di operatività territoriale dei clienti per giustificare disparità di condizioni contrattuali. In ogni caso il divario territoriale nelle condizioni del credito tra il centro-nord e le aree sottoutilizzate non può essere superiore ad uno spread dello 0,5 per cento.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia provvede ad emanare un regolamento attuativo delle disposizioni di cui al comma 1, che dovranno essere applicate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del regolamento medesimo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in allegato allo stato di previsione della spesa ai fini del bilancio triennale, presenta una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente articolo.
2. 016.Cesare Marini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni a garanzia degli utenti degli istituti di credito).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 117 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:
4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio (CICR) stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma a utilizzo discrezionale da parte del cliente, il saggio di interesse annuo effettivo globale dovrà essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.
4-quater. Salvo diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione nell'estratto conto inviato alla clientela del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio stabilisce la modalità di calcolo del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo.
2. 08.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizione in materia di Centrale rischi).

1. Al fine di riabilitare le persone fisiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate

Pag. 77

mensili o una rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.
2. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.
3. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.
2. 05.Simonetti, Bragantini, Bitonci, Comaroli, Forcolin, D'Amico, Polledri.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizione in materia di segnalazione alla Centrale rischi).

1. In considerazione della straordinaria crisi economica e finanziaria, allo scopo di riabilitare sia le persone fisiche che le persone giuridiche che risultano non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), in deroga agli articoli 53, comma 1, lettera b), 67, comma 1, e 107, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è autorizzato ad adottare una delibera una tantum, che preveda la cancellazione delle segnalazioni inserite nella Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, dal mese di aprile 2008 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino ad un limite di rischio non superiore a euro 300.000.
2. 04.Simonetti, Bragantini, Bitonci, Comaroli, Forcolin, D'Amico, Polledri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al fine di sostenere i contribuenti e le famiglie intestatarie di mutui per l'acquisto della prima casa ovvero per la ristrutturazione della medesima in difficoltà temporanea, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria Italiana definiscono con apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un protocollo di intenti finalizzato a non procedere fino al 31 dicembre 2009 all'escussione delle garanzie ipotecarie nei confronti dei mutuatari.
2. 06.Bragantini, Bitonci, Comaroli, Forcolin, D'Amico, Polledri.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni a favore di intestatari di mutui prima casa).

1. Al fine di garantire il sostegno alle famiglie, all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 23 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti

Pag. 78

non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;
2. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2009.
2. 013.Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni a favore di intestatari di mutui prima casa).

1. Al fine di garantire il sostegno alle famiglie, all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti

Pag. 79

non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato ai locatario fatto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che t'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 5.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliare di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.
2. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 34 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2009.
3. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2009.
2. 014.Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Spese notarili per mutui).

1. Dopo il comma 5-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente:
5-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le spese notarili correlate alla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa o per

Pag. 80

la ristrutturazione della medesima, sono poste a carico dell'istituto di credito mutuante.
2. 011.D'Amico, Bitonci, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

All'articolo 11 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «conferite le risorse», sono soppresse le parole «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266», e conseguentemente le parole «che vengono soppressi» sono sostituite con le seguenti «che viene soppresso»;
c) al comma 3, prima delle parole «il 30 per cento» è aggiunta la parola «Almeno».
*2. 07.Corsaro.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

All'articolo 11 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole «Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «conferite le risorse» sono soppresse le parole «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266», e conseguentemente le parole «che vengono soppressi» sono sostituite con le seguenti «che viene soppresso»;
c) al comma 3, prima delle parole «il 30 per cento» è aggiunta la parola «Almeno».
*2. 012.Del Tenno.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 è sostituito dal seguente: «Fino alla completa attuazione delle procedure di cui al presente comma, per l'anno 2009 la conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta dall'Autorità nell'ambito di un elenco di società individuate dall'operatore interessato tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata dall'operatore interessato che si accolla i costi relativi alle verifiche». Il quarto periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 è soppresso.
2. 03.Abrignani.

Pag. 81

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», in materia di riduzione delle soglie di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per la progettualità).

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», è aggiunto il seguente:
56-bis. I limiti di importo per l'accesso non devono comunque essere inferiori a 100.000 euro per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e a 500.000 euro per tutti gli altri beneficiari.
2. 01.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modificazioni all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di limiti della capacità di indebitamento da parte degli enti locali).

1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, le parole 5 per cento» sono sostituite dalle parole «25 per cento». All'articolo 14, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole «non superiore al 15 per cento» sono sostituite dalle parole «non superiore al 25 per cento».
2. 02.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: anno termico 2009-2010 con le seguenti: anni termici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.
*3. 21. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 1, sostituire le parole: anno termico 2009-2010 con le seguenti: anni termici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.
*3. 8. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 8 miliardi nell'anno termico 2009-2010, 10 miliardi nell'anno termico 2010-2011, 12 miliardi nell'anno termico 2011-2012.
**3. 22. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 8 miliardi nell'anno termico 2009-2010, 10 miliardi nell'anno termico 2010-2011, 12 miliardi nell'anno termico 2011-2012.
**3. 9. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 8 miliardi.
3. 10. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Polledri, Bitonci, D'amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Pag. 82

Al comma 1, sostituire le parole: volume di gas pari a 5 miliardi di standard di metri cubi, con le seguenti: un volume di gas pari a 7 miliardi di standard di metri cubi.
*3. 36. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1 sostituire le parole: un volume di gas pari a 5 miliardi di standard di metri cubi con le seguenti: un volume di gas pari a 7 miliardi di standard di metri cubi.
*3. 28. Quartiani.

Al comma 2, dopo le parole: sostenuti dal cedente aggiungere le seguenti: verificati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza.
**3. 16. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Al comma 2, dopo le parole: sostenuti dal cedente aggiungere le seguenti: verificati dall'Autorità per l'energia elettrica sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza.
**3. 23. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 2, sostituire le parole: è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali con le seguenti: almeno per il 40 per cento è riservato ai clienti domestici e ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 standard metri cubi annui e, in misura non inferiore al 40 per cento, ai clienti finali industriali.
3. 24. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 2, dopo le parole: è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali aggiungere le seguenti: ed almeno per il 40 per cento alle imprese che operano all'interno dei distretti produttivi, di cui all'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. 11. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: a vantaggio dei clienti finali industriali con le seguenti: a vantaggio dei clienti finali, anche industriali.
3. 2. Ventucci.

Al coma 2, secondo periodo, dopo le parole: a vantaggio dei clienti finali industriali aggiungere le seguenti: che non hanno proceduto a riduzioni di personale nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto.
3. 40. Di Biagio.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: che, sulla base del profilo medio fino alla fine del periodo con le seguenti: individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) al comma 3, lettera a) dopo la parola: introduce aggiungere la seguente: modifiche e sostituire le parole da: fino a con le seguenti: considerando la.
*3. 4. Pugliese.

Pag. 83

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: sulla base del profilo medio fino alla fine con le seguenti: individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) al comma 3, lettera a) dopo la parola: introduce aggiungere la seguente: modifiche e sostituire le parole da: misure fino a: della con le seguenti: considerando la.
*3. 6. Pugliese.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: che, sulla base del profilo medio fino alla fine con le seguenti: individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) al comma 3, lettera a) dopo la parola: introduce aggiungere la seguente: modifiche e sostituire le parole da: misure fino a: della con le seguenti: considerando la.
*3. 33. Bernardo, Corsaro.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: che, sulla base del profilo medio fino alla fine del periodo con le seguenti: individuati ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, sulla base di criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità.
**3. 37. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: che, sulla base del profilo medio fino alla fine del periodo con le seguenti: individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, sulla base di criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità.
**3. 29. Quartiani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: che, sulla base del profilo medio fino alla fine del periodo con le seguenti: individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
3. 35. Vignali, Bernardo, Raisi, Polidori, Versace.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*3. 25. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*3. 38. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: introduce aggiungere la seguente: modifiche e sostituire le parole da: misure fino a: della con le seguenti: considerando la.
**3. 34. Vignali, Bernardo, Raisi, Polidori, Versace.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: introduce a della struttura con le seguenti: introduce modifiche nelle tariffe di trasporto del gas naturale considerando la struttura.
**3. 39. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: sentito il Ministero dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: lo sfruttamento ottimale e lo sviluppo delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale,

Pag. 84

anche con riferimento all'incremento dell'offerta dei servizi di punta.
3. 27. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 nessun soggetto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, può detenere una quota superiore all'80 per cento delle capacità di stoccaggio di gas naturale nel territorio nazionale. La suddetta percentuale è ridotta di 5 punti percentuali per ciascun anno successivo fino a raggiungere il 50 per cento. A tali fini è considerata valida anche la cessione di quote di contitolarità a soggetti terzi in concessioni di stoccaggio esistenti.
3. 26. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino, Calvisi.

Al comma 4, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
3. 3. Duilio.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) le spese matrimoniali, in relazione al matrimonio civile o concordatario effettivamente contratto, sostenute dagli sposi nel limite complessivo di 2.500 euro; per spese matrimoniali devono intendersi le spese relative alla predisposizione dei documenti per il matrimonio e le spese direttamente connesse alla celebrazione e ai festeggiamenti d'uso, ivi compresi i doni offerti dagli sposi medesimi»;
2) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
«e) le spese di iscrizione e di frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, nonché le spese per i servizi di mensa se incorporati negli istituti medesimi, in misura non superiore a 500 euro per ciascun componente del nucleo familiare che sia iscritto ai corsi scolastici;
e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido, ivi compresi i servizi di mensa, in misura non superiore a 800 euro per ciascun componente del nucleo familiare;
e-ter) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di 500 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi scolastici superiori o universitari, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;
e-quater) le rette o i canoni di locazione per la permanenza in convitti, case d'accoglienza o abitazioni private destinate agli studenti universitari nel limite di 1.250 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi universitari, a condizione che la struttura di accoglienza disti non più di 30 chilometri dalla sede universitaria;
e-quinquies) le spese per le riparazioni dell'impiantistica dell'abitazione principale, nonché i piccoli interventi di riparazione muraria, diversi dalla ristrutturazione edilizia, nel limite di 250 euro;
e-sexies) le spese per la riparazione dei mezzi di trasporto appartenenti ai componenti del nucleo familiare nel limite di 250 euro».

Pag. 85

4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis, valutato in 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante:
riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 e per gli anni successivi con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, tali da assicurare minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di bilancio destinate alle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato tali da assicurare minori spese a decorrere dal 2009 pari a 750 milioni di euro.

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 31. Pagano, Toccafondi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di favorire l'espansione dell'offerta formativa, per la piena soddisfazione della domanda di istruzione, nel rispetto delle scelte delle famiglie e degli studenti, la dotazione dell'unità previsionale di bilancio 1.9.2 dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;
b) al comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2010 quota parte delle economie di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro, alimentano la maggiore spesa prevista dal comma 4-bis dell'articolo 3».
3. 30. Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di favorire l'espansione dell'offerta formativa e la piena soddisfazione della domanda di istruzione nel rispetto delle scelte operate dalle famiglie e dagli studenti, la dotazione dell'unità previsionale di base 1.9.2 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica è incrementata, per l'anno 2010, di 200 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 4-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».
3. 1. Toccafondi, Lupi, Di Biagio, Pagano, De Luca, Gioacchino Alfano, Palmieri, Tortoli, Stradella, Armosino, Ceroni, Vincenzo Antonio Fontana, Berardi, Foti, Girlanda, Franzoso, Polledri, Renato Farina, Marinello, Marsilio, Soglia, Goisis, Luciano Rossi, Versace, Angeli, Germanà, Vignali.

Pag. 86

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella 1, parte prima, lettera a) dopo le parole: «dichiarazione presentata», aggiungere le seguenti: «con esclusione del reddito dell'abitazione principale»;
b) alla tabella 2, dopo le parole: «Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente», aggiungere le seguenti: «o dello 0,50 per ciascun figlio successivo al terzo»;
c) alla tabella 2, dopo le parole: «Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico» aggiungere con le seguenti: «e maggiorazione di 1 per ogni componente con handicap psico-fisico conclamato al 100 per cento di invalidità.

4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis, valutato in 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti delle seguenti disposizioni legislative:
a) riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 e per gli anni successivi con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, tali da assicurare minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
b) riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di bilancio destinate alle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato tali da assicurare minori spese a decorrere dal 2010 pari a 250 milioni di euro.
c) gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono proporzionalmente ridotti in modo da assicurare minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 32. Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'Acquirente Unico S.p.a. dispone, per il tramite dell'esercente la vendita con cui sussiste un rapporto contrattuale in essere, la sospensione della fornitura di energia elettrica o di gas naturale ai clienti finali che risultano morosi nei confronti degli esercenti la vendita con i quali il rapporto contrattuale sia cessato. L'azione dell'Acquirente Unico S.p.a. avviene dietro richiesta e sulla base delle informazioni trasmesse dall'esercente la vendita cessato che risponde in tutti i casi di dette informazioni. L'Acquirente Unico S.p.a. ha diritto di acquisire informazioni circa i rapporti contrattuali di vendita dei clienti finali presso gli esercenti la vendita ed è altresì responsabile dell'archiviazione dei codici identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale dei clienti finali con l'indicazione delle eventuali morosità dei medesimi nei confronti di esercenti la vendita. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce criteri e modalità per la sospensione della fornitura e per la messa a disposizione ad altri esercenti la vendita dei dati relativi alla morosità dei medesimi clienti finali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto attiene ai clienti domestici.
*3. 44. Della Vedova.

Pag. 87

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'Acquirente Unico S.p.a. dispone, per il tramite dell'esercente la vendita con cui sussiste un rapporto contrattuale in essere, la sospensione della fornitura di energia elettrica o di gas naturale ai clienti finali che risultano morosi nei confronti degli esercenti la vendita con i quali il rapporto contrattuale sia cessato. L'azione dell'Acquirente unico avviene dietro richiesta e sulla base delle informazioni trasmesse dall'esercente la vendita cessato che risponde in tutti i casi di dette informazioni. L'Acquirente Unico S.p.a. ha diritto di acquisire informazioni circa i rapporti contrattuali di vendita dei clienti finali presso gli esercenti la vendita ed è altresì responsabile dell'archiviazione dei codici identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale dei clienti finali con l'indicazione delle eventuali morosità dei medesimi nei confronti di esercenti la vendita. L'Autorità definisce criteri e modalità per la sospensione della fornitura e per la messa a disposizione ad altri esercenti la vendita dei dati relativi alla morosità dei medesimi clienti finali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto attiene ai clienti domestici.
*3. 7. Franzoso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis.
L'Acquirente Unico S.p.a. dispone, per il tramite dell'esercente la vendita con cui sussiste un rapporto contrattuale in essere, la sospensione della fornitura di energia elettrica o di gas naturale ai clienti finali che risultano morosi nei confronti degli esercenti la vendita con i quali il rapporto contrattuale sia cessato. L'azione dell'Acquirente unico avviene dietro richiesta e sulla base delle informazioni trasmesse dall'esercente la vendita cessato che risponde in tutti i casi di dette informazioni. L'Acquirente Unico S.p.a. ha diritto di acquisire informazioni circa i rapporti contrattuali di vendita dei clienti finali presso gli esercenti la vendita ed è altresì responsabile dell'archiviazione dei codici identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale dei clienti finali con l'indicazione delle eventuali morosità dei medesimi nei confronti di esercenti la vendita. L'Autorità definisce criteri e modalità per la sospensione della fornitura e per la messa a disposizione ad altri esercenti la vendita dei dati relativi alla morosità dei medesimi clienti finali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto attiene ai clienti domestici.
*3. 5. Abrignani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte ad introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post-contatore.
3. 15. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 9, dell'articolo 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e per la realizzazione di una effettiva riduzione dei costi energetici a carico degli utenti finali, gli interventi previsti devono tener conto della necessità di tutelare, in primo luogo, le persone anziane con più di 65 anni di età e le persone affette da patologie invalidanti.
3. 14. Negro, Polledri, Bitonci, D'amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Pag. 88

All'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 9, dell'articolo 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e per la realizzazione di una effettiva riduzione dei costi energetici a carico degli utenti finali, gli interventi previsti devono tener conto della necessità di tutelare, in primo luogo, i cittadini italiani, residenti in Italia da almeno 10 anni.
3. 13. Negro, Polledri, Bitonci, D'amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 10.000 punti di prelievo, si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3, dell'articolo 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. A tal fine l'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottarsi nei confronti dei Servizi di Distribuzione gestiti dagli Enti Locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e qualità dei servizio, e per l'organizzazione di servizi comuni in forma associata tra gli stessi soggetti. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
3. 12. Bragantini, Polledri, Bitonci, D'amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I Consorzi tra comuni, che deliberino lo scioglimento in sede di subentro del gestore del servizio pubblico locale, trasferiscono pro indiviso la proprietà dei beni mobili ed immobili ai singoli comuni, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. I trasferimenti sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali, dall'IVA e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti corrispondenti ai trasferimenti sono ridotti alla metà.
3. 17. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione, è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con lo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, conformi alle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, riguardanti limitatamente gli edifici pubblici e con esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, che usufruiscono del conto energia ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il pagamento dei servizi forniti da parte delle ESCO si basa, totalmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso l'addebito al beneficiario di un canone pari al risparmio energetico conseguito, garantito mediante polizza fideiussoria dalla ESCO medesima. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico. La dotazione del Fondo è pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2010. All'onere derivante dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 si fa fronte, per gli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corrispondente

Pag. 89

riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. 18. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante».
4-ter. Al comma 10, lettera e), dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «, per i settori diversi da quelli idrico,» sono soppresse.
3. 19. Polledri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2009, da assegnare al medesimo Dipartimento della protezione civile, per essere trasferita alla Regione Piemonte allo scopo di concorrere al risarcimento dei danni alle strutture pubbliche e private causati dalle eccezionali precipitazioni nevose, che risultano stimati in circa 400 milioni di euro»;
b) al comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
3. 20. Togni, Alessandri, Bitonci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il decreto in esame prevede incentivi fiscali del 55 per cento per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato.
3. 45. Angeli, Di Biagio.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alle famiglie).

All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) le spese matrimoniali, in relazione al matrimonio civile o concordatario effettivamente contratto, sostenute dagli sposi nel limite complessivo di 2.500 euro; per spese matrimoniali devono intendersi le spese relative alla predisposizione dei documenti per il matrimonio e le spese direttamente connesse alla celebrazione e ai festeggiamenti d'uso»;

Pag. 90

2) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
«e) le spese di iscrizione e di frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, nonché le spese per i servizi di mensa se incorporati negli istituti medesimi, in misura non superiore a 500 euro per ciascun componente del nucleo familiare che sia iscritto ai corsi scolastici;
e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido, ivi compresi i servizi di mensa, in misura non superiore a 800 euro per ciascun componente del nucleo familiare;
e-ter) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di 500 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi scolastici superiori o universitari, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;
e-quater) le rette o i canoni di locazione per la permanenza in convitti, case d'accoglienza o abitazioni private destinate agli studenti universitari nel limite di 1.250 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi universitari, a condizione che la struttura di accoglienza disti non più di 30 chilometri dalla sede universitaria;
e-quinquies) le spese per le riparazioni dell'impiantistica dell'abitazione principale, nonché i piccoli interventi di riparazione muraria, diversi dalla ristrutturazione edilizia, nel limite di 250 euro;
e-sexies) le spese per la riparazione dei mezzi di trasporto appartenenti ai componenti del nucleo familiare nel limite di 250 euro»;

2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella 1, parte prima, lettera a) dopo le parole: «dichiarazione presentata», aggiungere le seguenti: «con esclusione del reddito dell'abitazione principale»;
b) alla tabella 2, dopo le parole: «Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente», aggiungere le seguenti: «o dello 0,50 per ciascun figlio successivo al terzo»;
e) alla tabella 2, dopo le parole: «Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico» aggiungere con le seguenti: «e maggiorazione di i per ogni componente con handicap psico-fisico conclamato al 100 per cento di invalidità».

3. Al fine di favorire l'espansione dell'offerta formativa, per la piena soddisfazione della domanda di istruzione, nel rispetto delle scelte delle famiglie e degli studenti, la dotazione dell'unità previsionale di bilancio 1.9.2 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 2, valutato in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti delle seguenti disposizioni legislative:
a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «7,5»;
b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;
2) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;

Pag. 91

3) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2009.

Conseguentemente all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) al comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Per l'anno 2010 quota parte delle economie di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro, alimentano la maggiore spesa prevista dal comma 3 dell'articolo 3-bis.
3. 01. Pagano, Toccafondi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sostegno alle famiglie).

All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
d-bis) le spese matrimoniali, in relazione al matrimonio civile o concordatario effettivamente contratto, sostenute dagli sposi nel limite complessivo di 2.500 euro; per spese matrimoniali devono intendersi le spese relative alla predisposizione dei documenti per il matrimonio e le spese direttamente connesse alla celebrazione e ai festeggiamenti d'uso»;
2) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
«e) le spese di iscrizione e di frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, nonché le spese per i servizi di mensa se incorporati negli istituti medesimi, in misura non superiore a 500 euro per ciascun componente del nucleo familiare che sia iscritto ai corsi scolastici;
e-bis) le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido, ivi compresi i servizi di mensa, in misura non superiore a 800 euro per ciascun componente del nucleo familiare;
e-ter) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di 500 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi scolastici superiori o universitari, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;
e-quater) le rette o i canoni di locazione per la permanenza in convitti, case d'accoglienza o abitazioni private destinate agli studenti universitari nel limite di 1.250 euro per ciascun familiare a carico iscritto a corsi universitari, a condizione che la struttura di accoglienza disti non più di 30 chilometri dalla sede universitaria;
e-quinquies) le spese per le riparazioni dell'impiantistica dell'abitazione principale, nonché i piccoli interventi di riparazione muraria, diversi dalla ristrutturazione edilizia, nel limite di 250 euro;
e-sexies) le spese per la riparazione dei mezzi di trasporto appartenenti ai componenti del nucleo familiare nel limite di 250 euro.

2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella 1, parte prima, lettera a) dopo le parole: «dichiarazione presentata»,

Pag. 92

aggiungere le seguenti: «con esclusione del reddito dell'abitazione principale»;
b) alla tabella 2, dopo le parole: «Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente», aggiungere le seguenti: «o dello 0,50 per ciascun figlio successivo al terzo»;
c) alla tabella 2, dopo le parole: «Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico» aggiungere con le seguenti: «e maggiorazione di 1 per ogni componente con handicap psico-fisico conclamato al 100 per cento di invalidità».

3. Al fine di favorire l'espansione dell'offerta formativa, per la piena soddisfazione della domanda di istruzione, nel rispetto delle scelte delle famiglie e degli studenti, la dotazione dell'unità previsionale di bilancio 1.9.2 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro.
4. All'onere di cui ai commi 1 e 2, valutato in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti delle seguenti disposizioni legislative:
a) riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 e per gli anni successivi con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, tali da assicurare minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
b) Riduzione delle dotazioni delle Unità previsionali di bilancio destinate alle spese per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato tali da assicurare minori spese a decorrere dal 2010 pari a 1.000 milioni di euro;
c) Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono proporzionalmente ridotti in modo da assicurare minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
c) al comma 2 sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;
d) al comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2010 quota parte delle economie di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro, alimentano la maggiore spesa prevista dal comma 3 dell'articolo 3-bis».
3. 09.Pagano, Toccafondi, Pugliese.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Finanziamento dei sistemi digestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Per adempiere agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per consentire l'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15, del medesimo decreto, entro il 30 settembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con le modalità

Pag. 93

di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.
2. Per adempiere agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 entro il 30 settembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.
3. 02.Fallica, Bragantini, Alessandri, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 dei decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 30 settembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.
2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 settembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005. n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali».
3. 07.Pugliese.

Pag. 94

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo all'attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/1 08/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti).

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle norme comunitarie sulla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sullo smaltimento dei relativi rifiuti, al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) la lettera o), è sostituita dalla seguente:
o) RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE derivanti da AEE destinate ai nuclei domestici;
2) la lettera t), è sostituita dalla seguente:
t) Centro di raccolta di RAEE: area di cui all'articolo 183, comma 1, lett. cc), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3) dopo la lettera u), sono aggiunte le seguenti:
u-bis) AEE destinate ai nuclei domestici: anche ai fini della comunicazione al Registro di cui agli articoli 13 e 14, si intendono tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esclusione di quelle ideate e progettate per essere utilizzate esclusivamente da un'utenza professionale. Il Comitato di Vigilanza e Controllo di cui all'articolo 15, sentito il Centro di Coordinamento di cui all'articolo 13, definisce le linee guida e valuta, delibera e dirime eventuali dubbi interpretativi o situazioni particolari;
u-ter) AEE Professionali: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientrano nella definizione di cui alla lettera v);
u-quater) Punto di raccolta di RAEE domestici: punto destinato esclusivamente alla raccolta di RAEE provenienti da nuclei domestici, organizzato presso il punto vendita del distributore o presso le strutture funzionalmente collegate al processo distributivo, per lo scopo indicato nell'articolo 6, comma 1, lettera b), non soggetto ai requisiti in materia di obblighi documentali di trasporto, di denuncia periodica, di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti, assicurando in ogni caso condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria, nonché la rimozione con periodicità non superiore a tre mesi oppure, alternativamente e a scelta del distributore, quando vengano superati i 20 metri cubi e, comunque, entro un anno.
b) All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
b-bis) Il distributore che trasporta con propri mezzi i RAEE in giacenza presso il proprio punto di raccolta fino ad un centro di raccolta o ritirati presso il domicilio del consumatore fino al proprio punto di raccolta o fino al centro di raccolta, oppure il soggetto a tali fini incaricato dal distributore, deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali con la procedura di cui all'articolo 212, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 2006, a prescindere dai limiti quantitativi e temporali ivi previsti. Il trasporto deve riguardare esclusivamente i RAEE ritirati ai sensi della lettera b) del presente comma e gli stessi RAEE sono considerati rifiuti urbani. A tale trasporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il distributore ed il trasportatore adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulano proprie del produttore e del trasportatore, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di microraccolta di RAEE appartenenti alla medesima tipologia di rifiuto da parte del distributore o del soggetto da costui incaricato presso il domicilio di più consumatori, può essere

Pag. 95

utilizzato un unico formulano di identificazione dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 193, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. L'articolo 30, comma 1 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere da 30 giorni dalla medesima data entra in vigore l'obbligo di ritiro di cui all'articolo 6 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni.
3. 03.Togni, Fava.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Al fine di dare attuazione ad interventi diretti alla costruzione di abitazioni residenziali e al recupero del patrimonio edilizio esistente, assicurando comunque la necessaria neutralità fiscale del leasing rispetto all'acquisizione in proprietà, sono apportate talune modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale.
2. All'articolo 35, comma 10-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole «strumentali di cui all'articolo 10, n. 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono soppresse;
b) le parole «, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo,» sono soppresse.

3. All'articolo 35, comma 10 sexies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «strumentali di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986" sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente «Non si da luogo a rimborso dell'imposta di registro eventualmente versata in eccesso».

4. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente:
10-septies. Nel caso di esercizio da parte dell'utilizzatore dell'opzione di acquisto finale dell'immobile ad uso abitativo concesso in locazione finanziaria, le imposte di registro sono corrisposte in misura fissa».

5. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-ter. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni finanziarie di immobili, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «Locazioni finanziarie di beni immobili: 1 per cento».

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di locazione finanziaria in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 04.Abrignani.

Pag. 96

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Recupero delle abitazioni private nelle aree dichiarate in Stato di emergenza).

1. Nelle aree dichiarate in stato di emergenza ed in relazione ai lavori materialmente avviati durante tutto il periodo emergenziale, per le spese documentate dai soggetti privati, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, per i danni direttamente connessi all'evento che ha prodotto la dichiarazione di emergenza, spetta una detrazione d'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi a carico del contribuente fino ad un valore massimo di 30.000 euro. Per usufruire delle detrazioni, i contribuenti interessati devono espletare le formalità di cui al comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Le detrazioni sono applicabili a condizione che gli interventi siano eseguiti sulla abitazione principale e si sommano agli eventuali finanziamenti o alle agevolazioni previste dallo stato emergenziale. Gli interventi sono eseguiti nel pieno rispetto dei regolamenti edilizi locali e delle disposizioni in materia di tutela paesaggistica ed ambientale, nonché in materia di tutela paesaggistica ed ambientale, nonché in materia di adeguamento antisismico e di efficienza energetica degli edifici.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».
3. 05.Zorzato.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Recupero delle abitazioni private nelle aree dichiarate in stata di emergenza).

1. Nelle aree dichiarate in stato di emergenza ed in relazione ai lavori materialmente avviati durante tutto il periodo emergenziale, per le spese documentate dai soggetti privati, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, per i danni direttamente connessi all'evento che ha prodotto la dichiarazione d'emergenza, spetta una detrazione d'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi a carico del contribuente fino ad un valore massimo di 30.000 euro. Per usufruire della detrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificati dall'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
2. Le detrazioni sono applicabili a condizione che gli interventi siano eseguiti sulla abitazione principale e si sommano agli eventuali finanziamenti o alle agevolazioni previste dallo stato emergenziale. Gli interventi sono eseguiti nel pieno rispetto dei regolamenti edilizi locali e delle disposizioni in materia di tutela paesaggistica ed ambientale, nonché in materia di adeguamento antisismico e di efficienza energetica degli edifici.
3. All'onere del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento da 5,5 per cento a 6,5 per cento percentuale dell'imposta di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 08.Zorzato.

Pag. 97

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il privilegio di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 si applica anche ai crediti vantati, nei confronti dei cessionari dei prodotti, dai titolari dì licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, limitatamente ad un importo pari all'ammontare dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione».
3. 06.Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Eccezionali eventi meteorologici del mese di giugno 2009).

1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2009, n. 153, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2009, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla ripartizione delle risorse si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, anche ad integrazione delle risorse messe a disposizione da parte degli enti competenti, per il finanziamento di interventi alle opere pubbliche, ai beni mobili e immobili, alle attività produttive e alle aziende, industriali, agricole e commerciali danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici, fino alla totale copertura dei danni subiti.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 011.Luciano Dussin, Lanzarin, Bitonci, Guido Dussin.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 110 milioni per l'anno 2009.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. 012.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Pag. 98

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante le risorse all'articolo 22 del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 570 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis, comma 1, limitatamente agli anni 2010 e 2011 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».
3. 013.Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 220 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a euro 220 milioni per l'anno 2009, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 220 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante le risorse di cui all'articolo 22 del presente decreto.

Conseguentemente all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a

Pag. 99

580 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis, comma 1, limitatamente agli anni 2010 e 2011 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».
3. 014.Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 21.Strizzolo.

Al comma 1, dopo le parole: sentito il Ministro per la semplificazione normativa sopprimere le seguenti: e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate.
4. 27.Corsaro.

Al comma l, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i comuni interessati.
* 4. 3.Pugliese.

Al comma 1, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i comuni interessati.
* 4. 4.Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: Province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i Comuni interessati.
* 4. 17.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, dopo le parole: Province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i Comuni interessati.
* 4. 19.Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 1, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i Comuni interessati.
* 4. 24.Marchi, Misiani, Vannucci, De Micheli, Graziano, Fontanelli, Causi.

Al comma 1, dopo le parole: Province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i Comuni interessati.
* 4. 26.Soglia.

Al comma 1, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i Comuni interessati.
* 4. 29.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: province autonome interessate aggiungere le seguenti: nonché i Comuni interessati.
* 4. 31.Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano, Monai, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla produzione.
4. 8.Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Al comma l, sostituire le parole: e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari con le seguenti: e che dovranno essere effettuati in via prioritaria.
* 4. 1.Pugliese.

Pag. 100

Al comma 1, sostituire le parole: e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari con le seguenti: e che dovranno essere effettuati in via prioritaria.
* 4. 2.Osvaldo Napoli.

Al comma 1, sostituire le parole: e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari con le seguenti: e che dovranno essere effettuati in via prioritaria.
* 4. 16.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, sostituire le parole: e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinarie con le seguenti: e che dovranno essere effettuati in via prioritaria.
* 4. 18.Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma l, sostituire le parole: e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari con le seguenti: e che dovranno essere effettuati in via prioritaria.
* 4. 23.Fontanelli, Causi, Marchi, Misiani, Vannucci, De Micheli, Graziano.

Al comma 1, sostituire le parole: e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari con le seguenti: e che dovranno essere effettuati in via prioritaria.
* 4. 25.Soglia.

Al comma 1, sostituire le parole: e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari con le seguenti: e che dovranno essere effettuati in via prioritaria.
* 4. 30.Barbato, Borghesi, Messina, Cambursano, Monai, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: devono essere effettuati, aggiungere le seguenti:, previa intesa con le regioni, le province autonome e i comuni interessati.
4. 32.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Monai, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: e in via prioritaria.
4. 28.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le seguenti: in deroga alle modalità di nomina di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. 6.Duilio.

Al comma 3, dopo le parole: ciascun commissario inserire le seguenti:, sentite le regioni interessate.
4. 9.Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: Ciascun commissario inserire le seguenti: sentiti gli enti locali interessati.
4. 10.Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: nel rispetto delle disposizioni comunitarie con le seguenti: nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.
4. 33.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari, Monai, Cimadoro, Scilipoti.

Pag. 101

Al comma 3, sopprimere dalle parole: avvalendosi ove necessario fino alla fine del comma.
4. 34.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Piffari, Monai, Cimadoro, Scilipoti.

Sopprimere il comma 4.
4. 7. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. I provvedimenti di cui al comma 3 sono emanati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica.
4. 11. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma l, dopo le parole: «nonché dell'amministrazione della giustizia» sono aggiunte le seguenti: «nonché dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità».
4. 13. Berardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Fermi restando gli effetti delta revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto, al valore del momento della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.
4. 14. Del Tenno.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2008, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. L'amministratore delegato della Stretto di Messina Spa in carica al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale

Pag. 102

e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico finanziario.
4-ter. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. 15. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere svolti dallo stesso Ministero avvalendosi dell'attività dell'ISPRA».
4. 20. Viola, Baretta.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con le regioni e le province autonome e i comuni interessati, sono individuate, e entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le opere con rilevanti implicazioni occupazionali e riflessi sociali la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso infruttuosamente tale termine il commissario provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari avvalendosi delle relative strutture.
4-ter. Per gli interventi di cui al comma 4-bis il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la nomina di uno o più commissari cui spetta l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari sono vincolanti per le amministrazioni competenti e sono tempestivamente comunicate all'ente competente il quale entro quindici giorni può disporne la sospensione con motivato provvedimento, trascorso tale termine e in assenza di sospensione i provvedimenti del commissario sono esecutivi. Per l'attuazione degli interventi i commissari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e comunque nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico artistico e monumentale, nonché dei principi generati dell'ordinamento. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
*4. 5. Stradella, Armosino, Lupi.

Pag. 103

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con le regioni e le province autonome e i comuni interessati, sono individuate, e entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le opere con rilevanti implicazioni occupazionali e riflessi sociali la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso infruttuosamente tale termine il commissario provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari avvalendosi delle relative strutture.
4-ter. Per gli interventi di cui al comma 4-bis il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la nomina di uno o più commissari cui spetta l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari sono vincolanti per le amministrazioni competenti e sono tempestivamente comunicate all'ente competente il quale entro quindici giorni può disporne la sospensione con motivato provvedimento, trascorso tale termine e in assenza di sospensione i provvedimenti del commissario sono esecutivi. Per l'attuazione degli interventi i commissari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e comunque nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico artistico e monumentale, nonché dei principi generati dell'ordinamento. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi.
*4. 12. Mariani.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al comma 9 dell'articolo 153 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «un piano economico-finanziario asseverato da una banca» sono aggiunte le seguenti: «o da loro società di servizi o da una società di revisione di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni,».
4. 22. Duilio.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici).

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), dopo le parole: «a presentare offerte» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo è soppresso;
b) all'articolo 86, il comma 5 è soppresso;
c) all'articolo 87, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede

Pag. 104

all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.»;
d) all'articolo 87, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1» sono soppresse;
e) all'articolo 88, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»;
f) all'articolo 88, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.»;
g) all'articolo 88, comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» è sostituita dalla seguente: «precisazioni»;
h) all'articolo 88, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove costituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.»;
i) all'articolo 88, comma 4, le parole "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "tre giorni";
l) all'articolo 88, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.» e al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;
m) all'articolo 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
n) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
o) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e al quarto periodo le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
p) all'articolo 166, comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
q) all'articolo 166, comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
4. 08. Ceroni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. Allo scopo di incentivare la realizzazione delle opere pubbliche, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo

Pag. 105

12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 122, comma 7-bis, le parole: «500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro»;
b) all'articolo 123, comma 1, le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».
4. 012. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Bitonci.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure volte a favorire l'efficienza della gestione dei rifiuti e per incrementare le percentuali di recupero di materiali).

1. Al fine di favorire l'attuazione dei piani regionali e provinciali finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materiali nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui all'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è stabilita al 65 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi, nel caso si tratti di rifiuti impiegati da parte di impianti che rientrino in strumenti di programmazione regionale o provinciale della gestione dei rifiuti e che nell'ambito di riferimento siano stati adottati piani finalizzati ad incrementare le percentuali di recupero di materiali, in coerenza con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. 01. Fava, Togni, Alessandri.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, è definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto è conforme ad una delle seguenti condizioni:
a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;
d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.
4. 02. Di Biagio, Angeli, Picchi, Berardi.

Pag. 106

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Produzione di energia da fonti rinnovabili).

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 1 MW»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 1 MW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività».
4. 04. Bratti, Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori).

1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, la società Terna Spa provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord dell'Italia.
2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, Terna Spa organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, specificando nel bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo interconnector, le condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento è subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a venti anni, dall'accesso

Pag. 107

a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005.
4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al comma 3 deve entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell'esenzione stessa; in difetto, è riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato di cui al comma 3.
5. In considerazione dell'impatto che il significativo incremento della capacità complessiva di interconnessione indotto dalle disposizioni del presente articolo può avere sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo può partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarità di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati. A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione della media dei prezzi dell'energia elettrica così come quotati sulle principali borse elettriche europee (Powernext, EEX, Omel, Apx, North Pool).
7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il diritto di rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui al comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del diritto di rinuncia.
8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al presente articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna Spa nella misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a seguito delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una rivalutazione delle necessità di sistema, a soggetti

Pag. 108

diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con le medesime modalità attualmente in vigore, da clienti finali diversi da duelli selezionati.
9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui al comma 8.
10. Anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 8, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
11. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza sono esentati a far data dal 1o gennaio 2008, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.
4. 06. Bernardo.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Adeguamento e miglioramento antisismico di edifici privati).

1. Per gli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità, è concessa una detrazione di imposta lorda per una quota del 55 per cento delle spese documentate, fino ad un valore massimo di detrazione di 48.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al presente articolo, l'entità del beneficio in funzione della pericolosità dell'area e della vulnerabilità dell'edificio, nonché le modalità di attivazione degli interventi.
3. Per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per le funzioni di cui al presente articolo.
4. 03. Realacci, Mariani, Lolli, Tenaglia, Ginoble, Livia Turco, D'Incecco, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola.

Pag. 109

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano dette previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il controllo analogo. Alle società, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, secondo paragrafo del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
* 4. 05.Laboccetta.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quello su cui esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, secondo paragrafo del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
* 4. 09.Pugliese.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV).

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 1-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 12,2 milioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 250 del 1997, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008 n. 203.
4. 07.Ventucci.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone).

1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies, della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Pag. 110

2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.
4. 010.Marsilio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi urgenti per le imprese editoriali).

1. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da» sono sostituite dalle seguenti: «i soci ordinari delle cooperative editrici devono essere esclusivamente».
2. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è soppressa.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 457, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cambio di periodicità deve essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da periodico a quotidiano.
4. 013.Girlanda.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo strategico per gli investimenti).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire il Fondo strategico per gli investimenti, di seguito denominato FSI.
2. Le modalità di costituzione del FSI, la sua forma societaria e i criteri del suo funzionamento sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a verificare la fattibilità affinché altri soggetti esistenti a prevalente o totale partecipazione pubblica possano partecipare alla costituzione del FSI e in particolare la Cassa depositi e prestiti Spa.
4. Al FSI è assegnata la missione di intervenire con proprie risorse a sostegno di progetti industriali strategici per l'economia della nazione. Gli interventi del FSI prendono la forma di partecipazione azionaria di minoranza ovvero di altri strumenti finanziari di medio termine finalizzati al progetto selezionato. Almeno il 50 per cento delle risorse del FSI vanno distribuite ai progetti industriali promossi da piccole e medie imprese o loro consorzi e aggregazioni.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sul conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione

Pag. 111

di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

6. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 5 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
4. 011.Causi, Lulli, Vico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Interventi in favore della filiera agroalimentare).

1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito con i seguenti: «A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, si provvede mediate corrispondente riduzione delle assegnazioni disposte dal CIPE in favore del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 130 milioni di euro per l'anno 2010.».
4. 014.I Relatori.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Credito d'imposta per i nuovi investimenti).

1. Ai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, effettuata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e il 30 giugno 2010, dei beni nuovi indicati al comma 3, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.
2. Nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, la percentuale di cui al comma 1 è aumentata al 30 per cento.
3. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
4. Ai fini del presente articolo, si considerano agevolabili le acquisizioni di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale

Pag. 112

di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;
d) pannelli fotovoltaici di cui alla classificazione ATECO 27.11.00.

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti effettuati e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal terzo mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
6. Se entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa l'agevolazione è revocata.
5. 72. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo).

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
2. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
3. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti a media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di

Pag. 113

entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospeso, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
5. 30. Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.
2. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo.
3. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria, con l'esclusione degli investimenti immobiliari e dell'acquisto di autovetture.
4. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
5. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del

Pag. 114

secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
5. 102. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento degli utili trasferiti a capitale sociale, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2009.
1-bis. La società che nei primi cinque periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione di cui al comma 1 riduce il proprio capitale sociale, per ragioni diverse dalle perdite di esercizio, e fino a concorrenza degli incrementi di cui al comma 1, decade dall'agevolazione. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza di cui al presente comma, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1.
5. 95. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sino ad un importo massimo agevolabile di 400 mila euro, effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2009.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nuovi.

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 , valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 mediante l'aumento, a decorrere dal 10 gennaio 2010, del 10 per cento la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 504/1995.
5. 64. Quartiani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sino ad un importo massimo agevolabile di 400 mila euro, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2009.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nuovi.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 , valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e quanto a 50 milioni di euro

Pag. 115

per gli anni 2010 e 2011 mediante l'aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2010, del 10 per cento la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 504/1995.
5. 48. Froner.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del valore degli investimenti in beni, macchinari ed apparecchiature compresi nelle divisioni 28 e 29 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010.

Conseguentemente, sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
5. 84. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
*5. 92. Del Tenno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
*5. 76. Corsaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
*5. 44. Polledri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi, sino ad un importo massimo complessivamente agevolabile di 800 mila euro, fatti a decorrere dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010. Tra i beni oggetto dell'agevolazione sono esclusi gli autoveicoli di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica

Pag. 116

22 dicembre 1986, n. 917. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
5. 9. Pizzolante.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 e nei settori individuati con codice: 23.11.00, 23.12.00, 23.13.00, 23.19.20, 23.19.90, della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
5. 62. Ceccuzzi, Fluvi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Velo, Nannicini, Mattesini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 e nei settori individuati con codice: 16.10.00, 16.21.00, 16.29.19, della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
5. 61. Ceccuzzi, Cenni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 e nei settori individuati con codice: 15.11.00, 15.12.09, 15.20.20, della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
5. 58. Ceccuzzi, Fluvi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Velo, Sposetti, Nannicini, Mattesini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 30 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 e nei settori individuati con codice: 30.91.11, 29.20.00, 29.32.09, 29.32.01, della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
5. 59. Ceccuzzi, Fluvi, Cenni, Gatti, Fontanelli, Velo, Nannicini, Mattesini.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, nonché degli investimenti in macchinari, impianti o manufatti che consentano una significativa riduzione del consumo energetico o che permettano il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.
5. 69. Lulli, Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti. Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Pag. 117

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 40 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, nonché degli investimenti in programmi e attrezzature informatiche.
5. 65. Vannucci, Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Ventura.

Al comma 1, dopo le parole: È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, aggiungere le seguenti:, arti e professioni.
5. 54. Bitonci.

Al comma 1, dopo le parole: dall'imposizione sul reddito di impresa aggiungere le seguenti: nonché sul reddito da lavoro autonomo.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: articolo 5 con le seguenti: articolo 5, commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole:
pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
b) al comma 3, sostituire le parole: il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 5, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
5. 20.Ria.

Al comma 1, dopo le parole: sul reddito di impresa, inserire le seguenti: o sul reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, con le seguenti: beni mobili strumentali nonché in immobili strumentali per natura,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: l'imprenditore, inserire le seguenti: o l'esercente arti e professioni e, dopo le parole: estranee all'esercizio di impresa, inserire le seguenti: o dell'arte o della professione.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: aliquota del 6 per cento con le seguenti: aliquota del 12 per cento.

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, lettera a), sostituire le parole: maggiori entrate in misura non inferiore a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e 100 milioni di euro nell'anno 2010, con le seguenti: maggiori entrate in misura non inferiore a 700 milioni di euro nell'anno 2009 e 300 milioni di euro nell'anno 2010 e a 200 milioni di euro nell'anno 2011.
5. 21.Cassinelli.

Al comma 1, dopo le parole: sul reddito di impresa inserire le seguenti: o sul reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del

Pag. 118

Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 con le seguenti: beni strumentali eccezion fatta per gli immobili,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: l'imprenditore inserire le seguenti: o l'esercente arti e professioni e dopo le parole: estranee all'esercizio di impresa inserire le seguenti: o dell'arte o della professione.

Conseguentemente all'articolo 14 comma 1 sostituire le parole: aliquota del 6 per cento.
5. 109.Cassinelli.

Al comma 1, dopo le parole: reddito di impresa, inserire le seguenti: e di lavoro autonomo e dopo le parole: divisione 28, inserire le seguenti: e 29.

Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: imprenditore inserire le seguenti: o il lavoratore autonomo e sostituire le parole: di impresa con le seguenti: dell'attività.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
5. 89.Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, dopo le parole: 50 per cento del valore, inserire le seguenti: di acquisto di capannoni industriali già edificati e.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
5. 35.Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, dopo le parole: del valore degli investimenti, inserire le seguenti: in computer, apparecchiature elettroniche,.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
5. 36.Polledri, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, dopo le parole: del valore degli investimenti, inserire le seguenti: in automezzi ad uso aziendale immatricolati come autocarri,.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
5. 38.D'Amico, Bitonci, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, dopo le parole: del valore degli investimenti, aggiungere i seguenti: in arredi, macchinari elettronici, attrezzature e.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro sono sostituite cori le seguenti: 400 milioni di euro.
5. 37.Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Al comma 1 sostituire le parole: in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO con le seguenti: in beni compresi nella divisione 28, nei gruppi 26.2, 29.1 e 62.2 della tabella ATECO.

Pag. 119

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.
5. 66.Baretta, De Micheli.

Al comma 1, sostituire le parole: in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO con le seguenti: in beni compresi nella divisione 28, nei gruppi 26.2, 29.1 e 62.2 della tabella ATECO.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine: il seguente periodo: Sono esclusi dall'agevolazione gli v'investimenti in autoveicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. 50.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO con le seguenti: in beni compresi nella divisione 28, nei gruppi 26.2, 29.1 e 62.2 della tabella ATECO.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole 800 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
5. 88.Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in macchinari ed apparecchiature con le seguenti: in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature.
5. 83.Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 1, dopo le parole: investimenti in macchinari ed apparecchiature aggiungere le seguenti: nonché beni strumentali all'esercizio delle imprese alberghiere e termali.

Conseguentemente, dopo la parola: divisione, sostituire il numero 28, con i seguenti: 26.60.02, 28, 31 e 32.30.00.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
e) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
f) al comma 3, sostituire le parole: «è alimentato dalle», con le seguenti: «è alimentato con quota parte delle».
5. 52.Vannucci.

Al comma 1, dopo le parole: in macchinari ed apparecchiature inserire le seguenti: anche informatiche, e dopo le parole: nella divisione inserire le seguenti: 26 e.
5. 81.Vignali, Gava, Bernardo, Raisi, Polidori, Versace.

Al comma 1, dopo le parole: macchinari ed apparecchiature, inserire le seguenti: prodotti in Italia.
5. 32.Polledri, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, dopo la parola: macchinari aggiungere la seguente: mobili e dopo le parole: compresi nella divisione 28, aggiungere le seguenti: e 31 (esclusivamente per i codici 31.01.10, 31.01.21, 31.01.22).

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
5. 55.Bitonci.

Pag. 120

Al comma 1, dopo le parole: macchinari ed apparecchiature, inserire le seguenti: nuovi o autoprodotti.
5. 33.Simonetti, D'Amico, Polledri, Bitonci, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, dopo le parole: apparecchiature, aggiungere le seguenti: avanzate in termini di innovazione tecnologica e di risparmio energetico, nonché.
5. 94.Piffari, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: compresi nella divisione 28 della tabella ATECO con le seguenti: compresi nelle divisioni 26, 28 e 62 della tabella ATECO.

Conseguentemente, all'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire le parole 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per l'anno 2012» con le seguenti: 1414,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2689 milioni di euro per l'anno 2011 e a 556 milioni di euro per l'anno 2012;
b) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) mediante incremento dell'accisa sui prodotti alcolici al fine di garantire maggiori entrate per 80 milioni di euro per il 2009, 100 milioni per il 2010 e 120 milioni di euro per 2011.
5. 105.Corsaro.

Al comma 1 sostituire le parole: compresi nella divisione 28, con le seguenti: compresi nelle divisioni 26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, 26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) e 28.
5. 11.Savino, Ravetto.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: compresi nella divisione 28 della tabella ATECO con le seguenti: compresi nelle divisioni 26.1, 26.2 e 28 della tabella ATECO.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) mediante incremento dell'accisa sui prodotti alcolici al fine di garantire maggiori entrate per 80 milioni di euro per il 2009, 100 milioni per il 2010 e 120 milioni di euro per 2011;

Conseguentemente, all'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire le parole: 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per l'anno 2012» con le seguenti: 1.414,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2689 milioni di euro per l'anno 2011 e a 556 milioni di euro per l'anno 2012;
b) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: d) mediante incremento dell'accisa sui prodotti alcolici al fine di garantire maggiori entrate perso milioni di euro per il 2009, 100 milioni per il 2010 e 120 milioni di euro per 2011.
5. 106.Corsaro.

Al comma 1, sostituire le parole: compresi nella divisione 28 con le seguenti: compresi nelle divisioni 26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni e 28.
5. 10.Savino, Ravetto.

Pag. 121

Al comma 1, sostituire le parole: compresi nella divisione 28 con le seguenti: compresi nelle divisioni 26 e 28.
5. 34.Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: compresi nella divisione 28 della tabella ATECO con le seguenti: compresi nel gruppo 27.1 e nella divisione 28 della tabella ATECO.
5. 103.Galati.

Al comma 1, dopo la parola: compresi aggiungere le seguenti: nella divisione 26 e.
5. 93.Di Biagio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: compresi nella inserire le seguenti: divisione 26, gruppi 26.3, 26.4, nella divisione 27 e nella.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo di 1.057 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2010.
5. 13.Pugliese.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: compresi nella: 28 inserire le seguenti: nella divisione 26, gruppi 26.5, 26.6, 26.7, 26.8 e nella.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo di 305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
*5. 12.Pugliese.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: compresi nella: 28 inserire le seguenti: nella divisione 26, gruppi 26.5, 26.6, 26.7, 26.8 e nella.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo di 305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
*5. 8.Ventucci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: compresi nella: 28 inserire le seguenti: nella divisione 26, gruppi 26.1, 26.2 e nella.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo di 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
5. 15.Pugliese.

Al comma 1, sostituire le parole: divisione 28 con le seguenti: nelle divisioni 26, 27, 28 e 31
5. 98.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Pag. 122

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: divisione 28 aggiungere le seguenti:, nonché in beni strumentali compresi nelle divisioni 26 e 29.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
5. 85.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: divisione 28 inserire le seguenti: e nella divisione 29.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
5. 87.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1 dopo le parole: divisione 28 aggiungere le seguenti:, nonché 29.2, limitatamente ai rimorchi ed alla carrozzerie per veicoli industriali.

Conseguentemente: all'articolo 16 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per il biennio 2010 e 2011 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 30 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2009 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.
5. 78.Aracu.

Al comma 1, dopo le parole: divisione 28 aggiungere le seguenti: e 29.2.
5. 90.Girlanda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: divisione 28 inserire le seguenti: e nella divisione 30.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 430 milioni di euro.
5. 86.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: divisione 28 inserire le seguenti: e, nella divisione 31, classe 31.01.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo di 132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
5. 14.Pugliese.

Pag. 123

Al comma 1 dopo le parole: ATECO, aggiungere le seguenti: e nell'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO limitatamente ai veicoli di categoria N1 di cui all'articolo 54 comma 1 lettere d), f) e g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, ai veicoli di categoria M2, M3, N2 e N3 di cui all'articolo 47, comma 2 lettere b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e ai veicoli di categoria O4 di cui all'articolo 47, comma 2 lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima superiore a 10 t.
5. 110.Ceroni.

Al comma 1 dopo la parola: ATECO aggiungere le seguenti: e nell'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica compresi nella divisione 29 della tabella ATECO, limitatamente ai veicoli della categoria N di cui all'articolo 54 comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le quote parte degli oneri di cui al comma 1 si provvede a carico degli stanziamenti assegnati al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 43.Montagnoli, Comaroli.

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: 16 novembre 2007 inserire le seguenti: nonché in arredi per uffici, esercizi commerciali, alberghi ed aziende turistiche.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
c) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010»;
d) al comma 3, sostituire le parole: «è alimentato dalle», con le seguenti: «è alimentato con quota parte delle»
5. 49.Vannucci, Vico.

Al comma 1, dopo le parole: novembre 2007, inserire le seguenti: nonché in stampi per la lavorazione della vetroresina per scafi di imbarcazioni o parti di essi.
5. 28.Soglia.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2010 con le seguenti: dal 1o gennaio 2009 e fino al 31
dicembre 2010.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: aliquota del 6 per cento con le seguenti: aliquota del 9 per cento.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla bella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
5. 17.Gava, Mistrello Destro, Milanato, Zorzato.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010 con le seguenti: dal 1o gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2010.
5. 56.Strizzolo.

Al comma 1 sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2010 con le

Pag. 124

seguenti: dal 1o gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, le parole: aliquota del 6 per cento sono sostituite dalle seguenti: aliquota del 9 per cento.
5. 18.Gava, Mistrello Destro, Milanato, Zorzato.

Al comma 1 sostituire le parole: e fino al 30 giugno 2010 con le seguenti: e fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
5. 19.Gava, Mistrello Destro, Milanato, Zorzato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
* 5. 82.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
* 5. 63.Vannucci.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere 11 seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora l'esclusione determini una perdita ovvero una maggior perdita fiscale, il beneficio potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo in cui viene effettuato l'investimento. In tal caso, non si da luogo alla deduzione dal reddito di impresa. Ai fini del presente comma, per le persone fisiche titolari di reddito di impresa e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio è pari alla misura del 13,75 per cento del valore degli investimenti agevolati.
* 5. 77.Corsaro.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo: L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010 con il seguente: L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 qualora l'esclusione determini una perdita ovvero una maggior perdita fiscale, il beneficio potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo in cui viene effettuato l'investimento. In tal caso, non si da luogo alla deduzione dal reddito di impresa. Ai fini del presente comma, per le persone fisiche titolari di reddito di impresa e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

Pag. 125

1986, n. 917, il beneficio è pari alla misura del 13,75 per cento del valore degli investimenti agevolati.
* 5. 53.Forcolin, Bitonci, Comaroli, Poliedri, Bragantini, Simonetti.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Si intendono fatti nel periodo anche gli investimenti ordinati entro il 30 giugno 2010 la cui data certa è riferibile al fatto che nello stesso termine sia stato versato un acconto di almeno il 15 per cento a condizione che la consegna del bene sia effettuata entro il 31 dicembre 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.
5. 80.Vignali, Pianeta, Gava, Bernardo, Raisi, Polidori, Versace.

Al comma 1, sostituire le parole: periodo di imposta 201 con le seguenti: periodo di imposta 2009.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «è alimentato dalle», con le seguenti: «è alimentato con quota parte delle».
5. 51.Vannucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: periodo d'imposta 2010 con il seguente: periodo d'imposta 2009.
5. 99.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, aggiungere il fine il seguente periodo: Qualora l'imposta sul reddito d'impresa dovuta per l'anno 2010 sia incapiente rispetto alla detassazione relativa al 50 per cento del valore degli investimenti, tale esclusione, totale o parziale, si può compensare con una detrazione relativa ai cinque anni fiscali successivi.
5. 100.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: Per le nuove imprese avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, il 75 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui al presente comma.
5. 7.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le imprese ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, il 66 per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature di cui al presente comma.
5. 6.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, ai sensi del comma 1, con riferimento agli investimenti nei macchinari e nelle apparecchiature, richiamati dal medesimo comma 1, realizzati nelle aree sottoutilizzate, le modalità per l'innalzamento della percentuale dell'esclusione

Pag. 126

fino al 100 per cento del valore degli investimenti, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016. Il decreto definisce anche le modalità attraverso le quali è assicurato il rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente, anche mediante applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
1-ter. L'efficacia del comma 1-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, alinea, sostituire le parole: articolo 5 con le seguenti: articolo 5, commi 1, 2 e 3;.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 5, comma 1-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
5. 3.Franzoso.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ai fini dell'applicazione dell'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, ai sensi del comma 1, con riferimento agli investimenti nei macchinari e nelle apparecchiature, richiamati dal medesimo comma 1, realizzati nelle aree sottoutilizzate, le modalità per l'innalzamento della percentuale dell'esclusione fino al 100 per cento del valore degli investimenti, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016. Il decreto definisce anche le modalità attraverso le quali è assicurato il rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente, anche mediante applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, alinea, sostituire le parole: articolo 5 con le seguenti: articolo 5, commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2016 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 5, comma 1-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».
5. 4.Franzoso, De Angelis, Ria.

Pag. 127

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. In alternativa all'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa di cui al comma 1 il contribuente può optare in favore di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è determinato in misura corrispondente al 10 per cento dell'ammontare degli investimenti indicati nel comma 1 e può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene effettuato l'investimento, ma non oltre il sesto. Il credito d'imposta non dà diritto a rimborso, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: incentivi di cui al comma 1 inserire le seguenti: o, in alternativa, degli incentivi di cui al comma 1-bis.
5. 41.Bragantini, Comaroli, Forcolin, Bitonci.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1 fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.

Conseguentemente all'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire la cifra: «2.141,5», con: «2.641,5», la cifra: «2.469» con: «3.369» e la cifra: «336» con: «436»;
b) dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 60.Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la sicurezza dei luoghi di lavoro certificate secondo le modalità che stabiliranno entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto interministeriale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2009. Qualora l'imposta sul reddito d'impresa dovuta per l'anno 2009 sia incapiente, in maniera totale o parziale rispetto al tale detassazione, l'esclusione dall'imposta sul reddito d'impresa del 50 per cento delle spese di cui al presente comma, si può compensare con una detrazione relativa agli anni fiscali successivi.
5. 101.Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza

Pag. 128

di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, la percentuale di cui al comma 1 è pari al 100 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n, 2.
* 5. 74.Cesare Marini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, la percentuale di cui al comma 1 è aumentata all'80 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
* 5. 68.D'Antoni, Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Ruminato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nella misura del 50 per cento del reddito così determinato a condizione che sia investito ai sensi del primo comma.
5. 97.Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito di imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 17 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1.
5. 42.Bragantini, Comaroli, Forcolin, Bitonci.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1.
* 5. 40.Comaroli, Forcolin, Bragantini, Bitonci.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1.
* 5. 16.Beccalossi.

Pag. 129

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 si estende anche alle strutture edilizie realizzate per allocare i macchinari e le apparecchiature, entro un tetto massimo di spesa non superiore al valore dell'investimento mobiliare.
5. 107.Germanà.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'esenzione dall'imposizione del reddito d'imposta per acquisti di macchinari e apparecchiature sale al 75 per cento per le aziende localizzate nelle aree dell'obiettivo convergenza, e per acquisti di macchinari e apparecchiature prodotte da aziende localizzate nelle stesse aree.
5. 5.Savino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Sono escluse dall'imposizione sul reddito di impresa anche le manutenzioni straordinarie capitalizzate nei beni di cui al comma 1, qualora ammontino ad almeno il 50 per cento del valore originario di iscrizione del cespite oggetto di manutenzione.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.
5. 46.D'Amico, Bitonci, Poliedri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

All'articolo 5, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «effettuate nell'anno 2009», «il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali» e «5 milioni di euro» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «effettuate nel triennio 2009-2011», «il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali» e «15 milioni di euro»;
b) al comma 2, le parole: «nell'anno 2009» e «5 milioni di euro» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «nel triennio 2009-2011» e «15 milioni di euro».
5. 96.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Monai, Cimadoro.

Al comma 3, sostituire la parola: secondo con la seguente: quarto.
5. 71.Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Ruminato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. L'agevolazione del presente articolo si applica anche agli immobili strumentali per natura, di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di nuova costruzione o sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2001, n. 380, acquisiti nel periodo temporale di cui al precedente comma 1.
3-ter. La medesima agevolazione si applica altresì con riferimento ai suddetti immobili in corso di costruzione, per i quali, entro la data del 30 giugno 2010, sia stipulato un preliminare di compravendita, a condizione che l'ultimazione dei lavori avvenga entro il 31 dicembre 2010.
3-quater. L'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutato in 240,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 5. 2.Stradella, Armosino, Lupi.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. L'agevolazione del presente articolo si applica anche agli immobili strumentali per natura, di cui all'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di nuova costruzione o sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2001, n. 380, acquisiti nel periodo temporale di cui al precedente comma 1.

Pag. 130

3-ter. La medesima agevolazione si applica altresì con riferimento ai suddetti immobili in corso di costruzione, per i quali, entro la data del 30 giugno 2010, sia stipulato un preliminare di compravendita, a condizione che l'ultimazione dei lavori avvenga entro il 31 dicembre 2010.
3-ter. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutato in 240,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 5. 22.Mariani.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici,» sono soppresse.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n, 203.
5. 57.Federico Testa, Fluvi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i soggetti titolari di imprese artigianali e commerciali l'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta in misura pari al 100 per cento degli investimenti in sistemi, apparati e attrezzature per la sicurezza e la prevenzione della criminalità, compresi nella divisione 26 della tabella ATECO, richiamata al comma 1, conformi alle specifiche tecniche individuate da un apposito decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale entro il 90o giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nonché nei connessi programmi informatici e servizi necessari al fine di installare, riqualificare o potenziare detti sistemi, apparati e attrezzature.

Conseguentemente al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.

Conseguentemente all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:
c) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 400 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 2012 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013»;
d) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 5, comma 3-bis, limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».
5. 67.Marchignoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I benefici di cui al comma 1 sono estesi ai soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, per il finanziamento delle attività previste all'articolo 14 del medesimo decreto, concernenti l'assunzione di personale qualificato di ricerca, la realizzazione di commesse e terne di ricerca, la stipula di contratti di ricerca, nonché la concessione di borse di studio e dottorati di ricerca connessi allo sviluppo di nuovi investimenti.
5. 27.Pugliese.

Pag. 131

Aggiungere in fine il seguente comma:
3-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante l'imposta regionale sulle attività produttive, dopo le parole: «formazione del valore della produzione» è inserito il seguente periodo: «Non concorrono alla formazione del valore della produzione le plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di prestazione sportiva dei calciatori».
5. 29.Pugliese.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Per le imprese minori, il cui reddito è disciplinato dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il 27,5 per cento della deduzione di cui al comma 1, se eccedente il reddito prodotto nell'esercizio in cui è stato realizzato l'investimento agevolato, costituisce in capo all'impresa un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal 1o gennaio successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento, per un importo che, annualmente, non può eccedere il 25 per cento del credito stesso.
5. 47.Bragantini, D'Amico, Poliedri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o ERE, possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari al cinquanta per cento dei benefici di cui al comma 1, secondo le modalità dettate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. 45.Fogliato.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al settore avicolo per l'acquisto di attrezzature destinate all'ammodernamento dei siti e dei metodi di produzione del settore.
5. 39.Negro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 107 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente:
Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, degli aeromobili e dei carri ferroviari sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile o carro ferroviario quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.
5. 75.Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2010, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali e della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai medesimi fabbricati, il costo degli stessi si assume comprendendovi anche il costo delle aree occupate dal fabbricato e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
5. 108.Germanà.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 107 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, primo periodo è sostituito dal seguente:
Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, degli aeromobili e dei carri ferroviari sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave

Pag. 132

o aeromobile o carro ferroviario quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.
5. 91.Ventucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore delocalizza gli impianti produttivi al di fuori del territorio nazionale nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 31.Forcolin, D'Amico, Poliedri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È escluso dall'imposizione il 50 per cento degli investimenti per attività economiche comprese nella divisione 95.12 della tabella ATECO alle aziende in possesso da almeno tre anni di certificazione ISO 14001 o EMAS di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007.
5. 1.Laboccetta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. il beneficio di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento nelle aree cosidette franche.
5. 79.Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per accelerare la fruizione dei crediti d'imposta).

1. Al fine di consentire la fruizione già a decorrere dall'anno 2010 del credito d'imposta per i progetti di investimento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per i quali la fruizione del credito di imposta sia stata rinviata ad esercizi successivi, in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili, il limite di spesa di cui alla medesima disposizione è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015.
2. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei disegno di legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa incrementato ai sensi del comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole; «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 500 milioni di euro dall'anno 2010 all'anno 2015 e a 800 milioni a decorrere dall'anno 2016»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 5-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».
5. 010.Franzoso.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per favorire l'investimento nella formazione post-universitaria).

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è riconosciuto, a valere sull'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta nella misura del 45 per cento delle spese, sostenute a decorrere dall'anno 2009 ed effettivamente rimaste a carico, relative a tasse e a contributi universitari per la

Pag. 133

frequenza di corsi per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca o di un altro titolo di istruzione post-universitaria, di seguito denominati «corsi di formazione post-universitaria». Il credito d'imposta compete fino a un importo massimo di 10.000 euro ed è ripartito in cinque quote costanti di pari importo decorrenti dall'anno di conseguimento del titolo o entro i tre anni successivi, a scelta del beneficiano.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto allo studente ovvero, in alternativa, ai genitori o a coloro che ai sensi di legge hanno in carico lo studente. Hanno diritto al credito d'imposta i nuclei familiari il cui reddito non supera i 50.000 euro lordi annui.
3. Il credito d'imposta è riconosciuto in caso di conseguimento del diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione post-universitaria con una votazione almeno pari a 105/1100 equivalente.
4. Il credito d'imposta è riconosciuto per i corsi di formazione post-universitaria svolti presso università, consorzi interuniversitari, centri interuniversitari, fondazioni riconosciute e costituite nel territorio dello Stato, il cui patrimonio è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca.
5. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in caso di corsi di formazione post-universitaria svolti all'estero qualora il beneficiano, al termine del corso, rientri e svolga in Italia la sua attività lavorativa per un periodo almeno pari a tre anni.
6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese per le quali è stato concesso.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge.
5. 017.Viola, Baretta.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per i costi della ricerca industriale e di sviluppo competitivo).

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 2 a 5. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive,

Pag. 134

non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2009, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 1.
5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
5. 029.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Monai, Cimadoro.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Credito di imposta macchinari agricoli).

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, in tutto il territorio nazionale attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento, il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i comma 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 16 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire la cifra: «2.141,5», con la seguente: «2.641,5», la cifra: «2.469» con la seguente: «2.369» e la cifra: «336» con la seguente: «436»;
b) dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 016. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Pag. 135

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura).

1. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».
2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
5. 015. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, in tutto il territorio nazionale attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento.
3. Il comma 274, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate attiva le procedure per l'attuazione del presente articolo.
5. 027. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Ripristino dell'automatismo del credito d'imposta per la ricerca).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";
b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 267 milioni di euro per l'anno 2009, 327 milioni di euro per l'anno 2010 e 33 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
5. 018. Marchi.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. La rivalutazione dei beni di impresa di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008,

Pag. 136

n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche, può essere eseguita anche per le aree fabbricabili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2008.
2. Per i beni di cui al comma precedente la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 15 per cento, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. Per il versamento della suddetta imposta sostitutiva si applicano le modalità di cui al comma 22 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*5. 03. Stradella, Armosino, Lupi.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. La rivalutazione dei beni di impresa di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche, può essere eseguita anche per le aree fabbricabili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2008.
2. Per i beni di cui al comma precedente la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 15 per cento, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. Per il versamento della suddetta imposta sostitutiva si applicano le modalità di cui al comma 22 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*5. 06. Mariani.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Programmi operativi per la meccanizzazione innovativa).

1. In applicazione del Regolamento (CE) n. 1080/2006 e in coerenza con gli indirizzi contenuti nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, una quota delle risorse dei Fondi strutturali comunitari per l'attuazione degli obiettivi e dei principi della politica regionale e di coesione dell'Unione europea è specificamente destinata al finanziamento delle piccole e medie imprese dei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza, di cui al citato regolamento (CE) n. 1083/2006, che investono in meccanizzazione innovativa, strumentale ai fini dell'attività economica svolta.
2. A tal fine, lo Stato destina annualmente risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009 per la concessione di incentivi finanziari alle piccole e medie

Pag. 137

imprese localizzate nelle aree di cui al comma 1. Tali incentivi sono concessi alle imprese che presentino progetti di investimento in macchinari innovativi e tecnologicamente avanzati, afferenti a programmi di interesse nazionale e comunitario, e che siano ritenuti strumentali al perseguimento delle finalità di sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese. A decorrere dall'anno 2010 l'entità di tali risorse aggiuntive sarà determinata dalla legge finanziaria.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono specificati i criteri di concessione e le forme delle provvidenze finanziarie, la struttura organizzativa, i termini della disciplina procedurale. Quest'ultima dovrà prevedere momenti di raccordo con le amministrazioni regionali che, in particolare, saranno competenti all'attività di promozione dello specifico strumento di ausilio presso le imprese localizzate nel loro territorio, nonché dell'attività di presentazione delle domande di finanziamento al Ministero dello sviluppo economico.
4. Con il medesimo decreto sono anche stabilite le modalità di raccordo organizzativo e funzionale tra livello regionale e livello statale, con particolare riguardo alle modalità di individuazione dei settori di intervento sui quali gli incentivi saranno, eventualmente, concentrati.
5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. 09. Marini.

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.

All'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. Per l'acquisto di veicoli di categoria M2, M3, N2 ed N3 di cui all'articolo 47, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "euro 5" è concesso un contributo pari ad euro 4.000, Tale disposizione è valida per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, purché immatricolati non oltre il 31 dicembre 2009. Lo stesso contributo è destinato all'acquisto di veicoli di cui all'articolo 47 comma 2 lettere b) e 2«c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di massa massima superiore ai 3.500 chilogrammi e di categoria "EEV" per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal i ottobre e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
6-ter. Per le finalità di cui al precedente comma il "Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto" di cui all'articolo 1, comma 918 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato per l'anno 2009 per un importo pari a 75 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. All'onere derivante dal presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».
5. 025. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Pag. 138

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuito un ulteriore contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è attribuito un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009, 35 milioni di euro per l'anno 2010 e 20 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
5. 012. Marchignoli.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Canoni ANAS).

1. Con riferimento alle strade statali esterne ai centri abitati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dal 1o gennaio 2009, i canoni e corrispettivi dovuti all'ANAS S.p.A. per concessioni ed autorizzazioni diverse, come definiti ai sensi del comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono ridotti al 10 per cento rispetto all'ultimo adeguamento vigente alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. I canoni e corrispettivi di cui al comma 1, dovuti e non versati per gli anni dal 1998 al 2008, al netto dei versamenti già eseguiti, sono ridotti al 10 per cento.
3. In attuazione del presente articolo l'ANAS S.p.A. effettua le occorrenti rimodulazioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario».
5. 013. Davide Caparini, Guido Dussin, Gidoni, Bitonci.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per favorire la patrimonializzazione delle imprese, i maggiori utili conseguiti nel triennio 2010-2012 rispetto alla media del triennio 2007-2009, qualora non siano distribuiti o reinvestiti, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito d'impresa del 12,5 per cento.
2. Le risorse di cui al comma precedente vanno accantonate in un apposito fondo di riserva e sono utilizzabili o distribuibili non prima del terzo esercizio successivo all'accantonamento».
5. 08. Della Vedova.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 2001, n. 400, dopo le parole: «prestazione di controgaranzie» aggiungere le seguenti: «e cogaranzie» e sostituire le parole: «con i limiti ed» con le seguenti: «che abbiano come riferimento di base».
5. 014. Marchignoli.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Deducibilità degli accantonamenti per le spese di manutenzione e di revisione dei carri ferroviari).

All'articolo 107, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al

Pag. 139

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, degli aeromobili e dei carri ferroviari sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile o carro ferroviario quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili».
5. 011. Marsilio.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
*5. 07. Mariani.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008 sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
*5. 02. Stradella, Armosino, Lupi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo in materia previdenziale per il settore del turismo nelle Regioni «Obiettivo Convergenza»).

1. Al fine di rilanciare l'industria turistica delle aree svantaggiate e tutelare i livelli occupazionali nel settore del turismo, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per stabilire, nelle Regioni destinatarie delle disposizioni per l'«Obiettivo Convergenza» di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, la temporanea riduzione dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali da parte delle piccole-medie imprese turistiche per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato.
5. 05. Cosenza.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Consolidato fiscale).

1. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, l'esercizio della prima opzione di rinnovo triennale può essere comunicata entro il sedicesimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del

Pag. 140

secondo periodo d'imposta del triennio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129».
5. 01. Berardi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Deducibilità interessi passivi).

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 60 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: «800 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «400 milioni di euro».
5. 019. Polledri, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Mutuo per l'acquisto di veicoli ad ala rotante).

1. Al fine di consentire al Corpo forestale dello Stato il pagamento del mutuo contratto per l'acquisizione di velivoli ad ala rotante, ai sensi dell'articolo 23-quinquies del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, la Missione "soccorso civile (8)" - Programma "interventi per soccorsi (8.1)", afferente il Centro di Responsabilità "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è incrementata di euro 4.112.645,00, euro 4.350.610,00 ed euro 7.528.066,00 rispettivamente per gli anni 2009, 2010 ed a decorrere dall'anno 2011».
5. 020. Fogliato.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

Al fine di supportare il Distretto Mobile classico pianura veneta, il Ministro per lo sviluppo economico, con proprio decreto prevede la predisposizione di incentivi per Il sostegno e lo sviluppo del settore. A tal fine la dotazione del fondo è di 10 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1 sostituire la parola: «6» con la seguente: «6,2».
5. 021. Montagnoli.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Agevolazioni fiscali per le imprese nei comuni montani).

1. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro, che svolgono l'attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici e che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito di impresa, fino a concorrenza dello stesso, 1' importo di 3.000 euro.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro nell'anno 2009.
5. 022. Caparini, Bragantini, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Pag. 141

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'acquisto di beni e servizi ai fini della didattica e della ricerca, effettuato dai centri di spesa delle università, è sottoposto al regime IVA del 4 per cento.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 300 mila euro per l'anno 2010 e 300 mila euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».
5. 023. Goisis, Bragantini.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel bilancio dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, a 854 milioni di euro per l'anno 2010 e a 265,4 milioni di euro per l'anno 2011».
b) i commi 3, 4 e 5 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 600 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
5. 026. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

All'articolo 5 del decreto-legge del 1o luglio 2009, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2010 per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nella misura del 17 per cento del valore degli investimenti di cui al primo comma.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
5. 028. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Al fine di favorire l'adeguamento alle norme comunitarie in materia di benessere animale, è autorizzata la spesa di euro dieci milioni per l'anno 2009. Entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse tra le regioni interessate ed alla definizione delle modalità di attuazione degli interventi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"

Pag. 142

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».
5. 73. Dozzo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, la base imponibile IRAP alle Università statali è assoggettata all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 14 comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: 6 con la seguente: 6,5.
5. 024. Goisis, Bragantini, Simonetti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Detassazione degli investimenti in macchinari.
5. 70. Baretta, Fluvi Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: che producono risparmio energetico aggiungere le seguenti: ovvero che rispondono al principio di salvaguardia ambientale.
6. 1.Galletti, Occhiuto, Ciccanti, Libè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Nella revisione dei coefficienti di ammortamento di cui al comma precedente, è individuato un insieme di beni d'investimento per i quali, per il triennio 2010-2012, è abolito il piano di ammortamento, con l'inclusione degli investimenti tra i costi dell'anno in cui tali investimenti sono effettuati».
6. 2.Della Vedova.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

«1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nei rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, recante «Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria», nonché dalla Decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1".

Pag. 143

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
6. 01.Savino.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Assegnazione agevolata ai soci di immobili e partecipazioni).

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 31 dicembre 2009, assegnano ai soci, ovvero ai titolari di diritti reali di godimento sulle partecipazioni al capitale delle anzidette società, beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o partecipazioni al capitale di società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle società a responsabilità limitata, a condizione che i soci risultino dal registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso possono beneficiare dell'assegnazione di cui al presente comma quei soggetti la cui qualità di socio, o di titolare di diritti reali di godimento sulle partecipazioni al capitale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti da un titolo di trasferimento avente data certa.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui al precedente comma 1 e che entro il 31 dicembre 2009 si trasformano in società semplici.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 16 per cento. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.
Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto degli eventuali debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Le disposizioni dei periodi precedenti, ove compatibili, si applicano anche ai titolari dei diritti reali di godimento sulle partecipazioni al capitale della società di cui al comma 1.
Le assegnazioni ai soci ed ai titolari di diritti reali di godimento sulle partecipazioni al capitale sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento,

Pag. 144

nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.
Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare le imposte sostitutive di cui al precedente comma 3 entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale l'assegnazione o trasformazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali nella misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci ed ai titolari di diritti reali di godimento su partecipazioni al capitale di società aventi i requisiti di cui al precedente comma 1. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, determinato ai sensi del precedente comma 4, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
Per le assegnazioni e le cessioni di partecipazioni il valore normale delle partecipazioni stesse è determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 dei codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
6. 02.Leo.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. In via eccezionale, considerate le particolari difficoltà causate dalla crisi economica, le imprese artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, operanti nei settori del manifatturiero e della sub fornitura, che hanno subito forti riduzioni di fatturato e che per diversi periodi lavorativi hanno usufruito degli ammortizzatori sociali per la salvaguardia occupazionale dei propri dipendenti, non sono soggetti all'applicazione dei parametri di redditività stabiliti dagli studi di settore.
2. Le imprese artigiane iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge n. 443 del 1985, articolo 5, possono effettuare i versamenti in acconto dovuti per le imposte sul reddito e per l'i.v.a. nonché i versamenti relativi ai contributi assistenziali e previdenziali, aventi scadenza nel mese di dicembre, ripartendoli in tre rate di uguale importo con scadenza mensile e decorrenza dal mese di gennaio, senza l'applicazioni di maggiorazioni per interessi.
3. Con effetto dal 1o gennaio 2010, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita, con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma l, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi

Pag. 145

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite complessivo dell'avanzo di gestione conseguito nell'anno precedente. 4. All'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
«9-ter. I soggetti che hanno svolto attività di restauro dei beni suddetti direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, in rapporto di subappalto, ai sensi dell'articolo 118, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di conseguire, sulla base di atti di data certa, il rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità competenti».
6. 03.Corsaro.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione dei contratti di filiera e di distretto).

1. Il comma 1 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura».
6. 04.Fogliato.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Deduzione integrale spese di acquisizione).

1. Al comma 5 dell'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: «non è superiore a 516,46 euro» sono sostituite con le seguenti: «non è superiore a 1000 euro».

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.
6. 05.Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la detrazione IRPEF del 55 per cento delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, prevista dall'articolo 1 comma 344 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è estesa anche agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5

Pag. 146

agosto 1978, n. 457, eseguiti entro il 31 dicembre 2010 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa alle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 55 per cento del valore degli interventi eseguiti risultanti nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.

Conseguentemente, all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6-bis, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante l'aumento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, del 10 per cento la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
6. 06.Froner.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

Ai contributi di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004 n. 47, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005 n. 58 e dall'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si applica il medesimo trattamento fiscale previsto per le somme di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18.
La disposizione di cui al precedente periodo ha valore di interpretazione autentica.
6. 07.Marsilio.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Svalutazione dei crediti in sofferenza).

1. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento»;
b) le parole «nei diciotto esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei nove esercizi successivi».

2. Le disposizioni di cui al commi 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1.
7. 3. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli,

Pag. 147

Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma si applica a condizione che l'ammontare dei nuovi crediti erogati dagli enti creditizi e finanziari in favore delle piccole e medie imprese non sia inferiore ad una percentuale fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa stipula di un Accordo quadro con l'Associazione bancaria italiana.
7. 1. Contento.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. La disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante moratoria sui prestiti.
1-ter. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione alle imprese affidatarie, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:
a) rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;
b) possibilità per le imprese di beneficiare, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un «periodo di grazia» in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;
c) offerta, alle imprese affidatarie, di nuovi finanziamenti, per la realizzazione di investimenti produttivi a medio-lungo termine, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;
d) per le imprese in crisi - in particolare quando la crisi investe l'intero settore - offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio condizionati all'adozione di programmi di aggiustamento a medio termine, con una forte componente strutturale, da concordare anche con il contributo delle singole Associazioni imprenditoriali.

1-quater. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (decreto MAP del

Pag. 148

18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005), ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003).
1-quinquies. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Testo unico delle leggi in materia bancaria a creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
1-sexies. La rinegoziazione è concessa dalle banche, a seguito di positiva valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, nonché di un distinto organo della Sezione, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati oltre ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese industriali, artigiane, commerciali, agricole e del turismo nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.
1-septies. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
1-octies. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
1-nonies. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
1-decies. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.
1-undecies. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.
1-duodecies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100

Pag. 149

milioni l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.
7. 2. Vannucci.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Limitatamente ai periodi di imposta 2009 e 2010 le percentuali di cui al comma 1, dell'articolo 106 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono rispettivamente elevate dallo 0,50 per cento allo 0,60 per cento e dal 5 per cento al 6 per cento. Per i medesimi periodi di imposta di cui al precedente periodo per le microimprese e le piccole imprese con meno di 50 dipendenti l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ammesso in deduzione ai sensi del comma 1, secondo periodo dell'articolo 106 del citato Testo unico delle imposte sui redditi, è elevata dal 5 per cento al 10 per cento.

Conseguentemente all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011, 600 milioni di euro per l'anno 2012 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
b) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7, comma 1-bis, limitatamente agli anni 2010, 2011 e 2012 e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
7. 4. De Micheli.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Perenzione amministrativa).

1. All'articolo 36, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Limitatamente alle iniziative di incentivazione in favore delle imprese, i predetti residui si intendono perenti se non sono pagati entro il quinto esercizio successivo.
2. A favore delle iniziative agevolate agli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, i cui residui delle spese in conto capitale risultino perenti alla data di conversione del presente decreto-legge, è disposta la immediata riassegnazione delle economie liberate per effetto di revoche, totali o parziali, relative alle agevolazioni predette.
7. 01. Del Tenno.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Rinegoziazione prestiti delle imprese).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni imprenditoriali definiscono con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ad imprese anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche mediante accordi negoziati tra imprese, singole banche creditrici o sindacati di banche, nell'ipotesi di pluriaffidamento. La rinegoziazione è accordata, con priorità, alle imprese che possano dimostrare di aver impiegato tali finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi, in particolare se orientati all'innovazione tecnologica

Pag. 150

e all'applicazione di ricerca scientifica.
2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione Speciale per la Rinegoziazione dei Prestiti, di seguito denominata Sezione (SERIPRE), con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2009, euro 100.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati a imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, anche di dimensione superiore ai parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, come definita dal decreto del ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
3. La Sezione è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
4. La rinegoziazione è concessa dalle banche.
5. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione.
6. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 dei codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
7. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive.
8. La garanzia di cui al presente articolo resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese te spese di istruttoria dell'operazione. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per

Pag. 151

un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, sono a carico della Sezione Speciale.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 200 milioni per l'anno 2009, 100 milioni l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
7. 02. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Semplificazione trasferimento e affitto azienda).

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:
«I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura del notaio rogante o autenticante.
7. 03. Bitonci.

ART. 8.

Al comma 1 dopo le parole: per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese aggiungere le seguenti: in particolare di quelle ubicate nelle Regioni i cui territori ricadono tra quelli individuati nell'Obiettivo Convergenza.
8. 2. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: le operazioni e le attività di interesse pubblico di cui al presente articolo, svolte sia dalla Sace che dalle imprese assicurate, e attivate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., devono essere oggetto di opportune forme di trasparenza, verifica e controllo indipendente. Con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, individua i criteri e le modalità di attuazione delle suddette verifiche.
8. 5. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di ampliare le operazioni di assicurazione del credito da parte della SACE SpA delle esportazioni, anche per limitati importi, delle piccole e medie imprese nazionali.
8. 3. Vannucci.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
1-bis.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa Depositi e Prestiti rientrano anche i programmi, promossi da amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiori a 15.000

Pag. 152

abitanti, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta da fonti rinnovabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro novanta giorni autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma.
8. 1. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La SACE Spa è autorizzata a rilasciare alle piccole imprese fideiussioni relative a rimborsi IVA e rateizzazioni di imposte per importi superiori a 50.000 euro.
8. 4. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure urgenti per garantire la continuità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

1. All'articolo 1, comma 847, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse le parole: «del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266» e le parole: «che vengono soppressi» sono sostituite dalle parole: «che viene soppresso».
8. 01. Ventucci.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura).

1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti».
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L. 379».
c) al comma 1090, all'ultimo periodo, le parole «e 41 milioni di euro per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti «, 41 milioni di curo per l'anno 2009 e per ciascuno degli anni successivi sino al 2012.»

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c) pari a 41

Pag. 153

milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
8. 02. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo di garanzia interbancario).

1. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per le finalità di cui al comma 4-bis, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia Interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 4 miliardi di curo per gli anni 2009 e 2010, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4-ter. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.
4-quater. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un Comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.
4-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del Comitato di cui al comma 4-quater, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.
4-sexies. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le gomme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
4-septies. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco

Pag. 154

speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma 4-bis.4 finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.
4-octies. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2009 e 2010 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; dei fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.

4-novies. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4-bis.7, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. II Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma 4-octies e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
4-decies. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. II debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e il 31 dicembre 2009 per non più di tre mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso

Pag. 155

patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma 4-bis.8 sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.
4-undecies. Entro il 31 gennaio 2010 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso.»
8. 03. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari» con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.
3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.
5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 600 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente agli anni 2010 e 2011 e alla dotazione dei fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».
8. 04. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Pag. 156

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. Al fine di recepire le indicazioni del «Piano europeo di ripresa economica» di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008)800), in attuazione delta direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e della proposta di direttiva della Commissione dell'8 aprile 2009, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo e delle politiche comunitarie, sono emanate disposizioni per accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, e per ridurre, entro l'anno 2009, gli oneri amministrativi delle imprese e promuovere l'imprenditorialità, in conformità alle seguenti norme generali:
1. per alleviare i problemi di liquidità, previsione di pagamento delle fatture alle piccole e medie imprese per le forniture e i servizi entro un mese;
2. definizione di un piano per il rimborso dei crediti arretrati dovuti da enti pubblici, in particolare verso le piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2011, con indicazione delle risorse necessarie;
3. individuazione delle modalità organizzative e dei criteri per l'adeguamento dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, per l'accettazione di fatture elettroniche come equivalenti a quelle su supporto cartaceo;
4. introduzione di disposizioni per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese al credito e sviluppo di un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
2. Agli oneri di cui al comma 1, punto 2, per l'anno 2009 si provvede, secondo il piano di rimborso ivi previsto, mediante utilizzo delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011, la legge finanziaria dispone le risorse necessarie, per ciascun anno, al rimborso dei crediti arretrati dovuti dalle amministrazioni pubbliche, in particolare verso le piccole e medie imprese, quale nuova finalizzazione netta da iscrivere, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa.
9. 25.Rubinato, Fogliardi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Pagamento delle pubbliche amministrazioni).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro

Pag. 157

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I crediti di cui al comma 1 sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.
9. 28.Rubinato, Fogliardi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Pagamento delle pubbliche amministrazioni).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**9. 54.Corsaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Pagamento delle pubbliche amministrazioni).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico, un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**9. 41.Baretta, De Micheli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**9. 57.Ciccanti, Poli, Galletti, Occhiuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Pagamento delle pubbliche amministrazioni).

1. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile,
nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**9. 63.Del Tenno.

Pag. 158

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: incluse nell'elenco ISTAT aggiungere le seguenti: ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.
*9. 2.Pugliese.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: incluse nell'elenco ISTAT aggiungere le seguenti: ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.
*9. 7.Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: incluse nell'elenco ISTAT aggiungere le seguenti: ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.
*9. 15.Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: incluse nell'elenco ISTAT aggiungere le seguenti: ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.
*9. 32.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: incluse nell'elenco ISTAT aggiungere le seguenti: ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.
*9. 40.Soglia.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: incluse nell'elenco ISTAT inserire le seguenti: ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.
*9. 45. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: incluse nell'elenco ISTAT aggiungere le seguenti: ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.
*9. 64.Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: 31 dicembre 2009 aggiungere le seguenti: ad eccezione degli enti soggetti al Patto di stabilità interno.
9. 58.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti: né per le pubbliche amministrazioni né per i creditori.
9. 23.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: forniture ed appalti inserire le seguenti: ed a tal fine è consentita la deroga agli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno.
9. 13.Gava, Mistrello Destro, Milanato, Zorzato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.
*9. 18.Vannucci.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.
*9. 19.Bitonci.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2.
*9. 24.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire il primo periodo con il seguente: in

Pag. 159

via sperimentale, fino all'anno 2011, nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; l'adempimento di tale obbligo fa parte degli obiettivi assegnati al dirigente, il raggiungimento dei quali costituisce elemento di valutazione e di determinazione della parte variabile della retribuzione ai sensi della normativa vigente.
9. 44. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, lettera a), numero 2, primo periodo, sostituire le parole: ha l'obbligo di accertare con le seguenti: accerta e sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
9. 20.Forcolin.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa e dopo le parole: Le disposizioni del presente punto non si applicano aggiungere le seguenti: agli enti locali,.
**9. 59.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa e dopo le parole: Le disposizioni del presente punto non si applicano inserire le seguenti: agli enti locali,.
**9. 46. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa e dopo le parole: Le disposizioni del presente punto non si applicano inserire le seguenti: agli enti locali,.
**9. 3.Pugliese.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa e dopo le parole: Le disposizioni del presente punto non si applicano inserire le seguenti: agli enti locali,.
**9. 8.Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa e dopo le parole: Le disposizioni del presente punto non si applicano inserire le seguenti: agli enti locali,.
**9. 31.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa e dopo le parole: Le disposizioni del presente punto non si applicano inserire le seguenti: agli enti locali,.
**9. 39.Soglia.

Pag. 160

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa e dopo le parole: Le disposizioni del presente punto non si applicano inserire le seguenti: agli enti locali,.
**9. 65.Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere l'ultimo periodo.
*9. 35.Nannicini.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere l'ultimo periodo.
*9. 60.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano anche.
9. 70.Messina, Borghesi, Barbato, Cambursano.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: Le disposizioni del presente punto non si applicano aggiungere le seguenti: agli enti locali,
9. 16. Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), terzo periodo, dopo le parole: Le disposizioni del presente punto non si applicano inserire le seguenti: alle regioni e alle province autonome, ai loro enti ed organismi strumentali, nonché agli enti ad ordinamento regionale o provinciale,
9. 11. Froner.

Al comma 1, lettera a), numero 3, sostituire la parola: escluse con le seguenti: esclusi gli enti locali e.
9. 47. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: escluse le Regioni aggiungere le seguenti:, gli enti locali.
*9. 4. Pugliese.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: escluse le Regioni aggiungere le seguenti:, gli enti locali.
*9. 9. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: escluse le Regioni aggiungere le seguenti:, gli enti locali.
*9. 21. Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: escluse le Regioni aggiungere le seguenti:, gli enti locali.
*9. 30. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: escluse le Regioni aggiungere le seguenti:, gli enti locali.
*9. 38. Soglia.

Pag. 161

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: escluse le Regioni aggiungere le seguenti:, gli enti locali.
*9. 61. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), numero 3, dopo le parole: escluse le Regioni aggiungere le seguenti:, gli enti locali.
*9. 66. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera a), numero 4, terzo periodo, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: numero 3.
9. 12. Duilio.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In ottemperanza alle indicazioni del «Piano europeo di ripresa economica» di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008)800), gli enti locali, che abbiano disponibilità di Tesoreria in cassa, possono provvedere al pagamento di fatture per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese.
4-ter. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2011 per pagamenti effettuati da enti locali, nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture per opere pubbliche eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quanto a 8 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, e quanto a 10 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti degli enti locali.
9. 26. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «somministrazioni, forniture e appalti,» sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche,»;
2) sono soppresse le parole: «nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,»;
3) le parole: «possono certificare» sono sostituite dalla seguente: «certificano»;

4-ter. L'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri e degli enti locali alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato e degli enti locali per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, quanto a 8 miliardi di curo per i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, e quanto a 10 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti degli enti locali.
9. 27. Rubinato, Fogliardi.

Pag. 162

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) per il passato:
1. L'ammontare dei crediti esigibili nei confronti delle amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, iscritti nel conto dei residui passivi dei rispettivi bilanci per il 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tale fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'utilizzare le risorse stanziate ed i nuovi flussi di cassa collegati, dovrà, particolarmente per i flussi di cassa, rendere le somme liquidabili di cui al punto 1 proporzionali alle uscite 2008, sia delle amministrazioni centrali che delle amministrazioni locali.
9. 36. Nannicini.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali e dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: e dell'ente locale.
9. 29. Rubinato, Fogliardi.

Al comma l, lettera b) numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e delle regioni e degli enti locali, in misura non inferiore al 40 per cento dell'ammontare complessivo,
9. 49. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali.
**9. 5. Pugliese.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali.
**9. 10. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali.
**9. 37. Soglia.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali.
**9. 62. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali.
**9. 67. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: nei confronti dei Ministeri aggiungere le seguenti: e degli enti locali.
**9. 22. Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 giugno 2009.
9. 42. Baretta.

Pag. 163

Al comma 1, lettera b), numero 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere i seguenti periodi: L'ammontare dei crediti esigibili nei confronti degli enti locali alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto residui passivi del bilancio per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, accertato ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è liquidabile per gli enti che nel triennio 2005, 2006 e 2007 abbiano rispettato il Patto di stabilità. L'importo liquidato non concorre, per 1'anno 2009 e 2010, alla determinazione del saldo di competenza mista previsto dall'articolo 71-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'ente locale che non ha rispettato il Patto nel 2008 potrà procedere alla liquidazione degli impegni assunti non oltre il 31 dicembre 2009. Gli importi non liquidati entro tale data concorrono alla determinazione del saldo di competenza mista previsto dal citato articolo 71-bis per gli anni 2010 e 2011;
2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: quanto a 8 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, e quanto a 10 miliardi di euro per i crediti esigibili nei confronti degli enti locali, secondo i criteri e i limiti di cui al secondo periodo.
9. 33. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: sono resi liquidabili, aggiungere le seguenti: , con priorità per le aziende localizzate nell'area interessata dal sisma del 6 aprile 2009 e nei comuni limitrofi.
9. 1. De Angelis.

Al comma 1, lettera b) numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Si provvede comunque alla liquidazione dei crediti il cui ammontare superasse i limiti di tali risorse tramite le disposizioni di cui all'articolo 9-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 362 le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e le parole «alle Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alle amministrazioni pubbliche»;
2) il comma 363 seguente è sostituito dal seguente:
363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 62, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad

Pag. 164

effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3) al comma 364 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico 2 del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.
4) al comma 365 le parole «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti «sono stabilite o integrate» ed è aggiunto in fine il seguente capoverso: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.
5) il comma 366 è sostituito dal seguente:
366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2010.
9. 69.Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Al comma 1, lettera b), numero 1, inserire il seguente:
1-bis. In deroga al patto di stabilità interno per il 2009, le regioni e gli enti locali possono provvedere al pagamento del 30 per cento dell'ammontare dei propri debiti, esigibili alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi dei rispettivi bilanci per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti. Il relativo ammontare, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è comunicato alla Ragioneria generale dello Stato secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, pari a 5 miliardi di curo per l'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le disposizioni di cui al presente numero 1-bis) trovano applicazione a far data dall'approvazione della legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009.
9. 48. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) le disposizioni di cui alle precedenti lettere si applicano anche agli appalti di lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*9. 6.Stradella, Armosino, Lupi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) le disposizioni di cui alle precedenti lettere si applicano anche agli

Pag. 165

appalti di lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
*9. 14.Mariani.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.
1-ter. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.
1-quater. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP Spa, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra Abi, CDP Spa e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP Spa.
1-quinquies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 1-quater è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP Spa. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli anni 2009 e 2010, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.
9. 50. Causi, Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «qualora lo stesso non sia stato già acquisito e trasmesso dall'operatore economico soggetto alla verifica di regolarità contributiva».
1-ter. All'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: 1-ter. La certificazione di regolarità contributiva non è richiesta per affidamenti e pagamenti d'importo non superiore a diecimila euro. Tale importo è ridotto a cinque euro decorsi tre mesi dalla piena attivazione, attestata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di modalità telematiche che garantiscano in tempo reale e mediante l'accesso ad un sistema informativo integrato tra tutti gli enti previdenziali, il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. 34.Boccia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle

Pag. 166

province autonome e degli enti locali nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per uno dei due anni, 2009 e 2010, superiore rispetto a quella registrata nell'anno precedente, per interventi finalizzati alla messa in sicurezza antisismica di edifici scolastici e pubblici, all'ammodernamento del parco automezzi destinato ai servizi pubblici locali ed agli investimenti per la sicurezza urbana.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, parte della minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico che si realizzasse nel 2009 e nel 2010 rispetto alle previsioni, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'ampliamento dell'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo del patto di stabilità interno 2009 e 2010.
9. 68.Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 36, terzo comma, primo periodo, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo le parole: «effetti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi ad agevolazioni per la realizzazione di investimenti che si intendono perenti agli effetti amministrativi se non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.
9. 17.Fogliato.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2010, chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito di fornitura liquido, certo ed esigibile, nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione con debiti e versamenti di carattere fiscale e per la contribuzione obbligatoria dovuti nei confronti del medesimo di cui è creditore, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale beneficio è riconosciuto alle imprese in regola con il rispetto dei CCNL, della citata contribuzione obbligatoria e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
9. 43.Baretta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
5-bis. Al fine di contribuire al contenimento degli effetti sulle imprese dell'eccezionale crisi economica, gli enti di cui al precedente comma 3, lettera b), escludono dal calcolo del saldo di cui al precedente comma 5, fino a concorrenza del saldo finanziario 2007, i pagamenti effettuati negli anni 2009 se relativi ad impegni di spesa finanziati senza ricorrere all'indebitamento.
9. 51.Corsaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
5-bis. Al fine di contribuire al contenimento degli effetti sulle imprese dell'eccezionale crisi economica, gli enti di cui al

Pag. 167

precedente comma 3, lettera b), escludono dal calcolo del saldo di cui al precedente comma 5, fino a concorrenza del saldo finanziario 2007, i pagamenti effettuati negli anni 2009, 2010, 2011 se relativi ad impegni di spesa finanziati senza ricorrere all'indebitamento.
9. 52.Corsaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), nel calcolo del saldo finanziario 2007 non si computano le risorse derivanti dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali».
9. 53.Corsaro.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Rinegoziazione mutui degli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da emanarsi entro il 30 settembre 2009, autorizza le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolane, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i consorzi tra enti territoriali e le regioni, alla rinegoziazione dei mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti Spa.
2. Le condizioni di ammortamento e le modalità di rinegoziazione da parte della Cassa depositi e prestiti sono stabilite nei decreti di cui al precedente comma.
9. 01.Bitonci.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 28 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le parole «secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni» sono soppresse.
*9. 02.Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 28 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le parole «secondo princìpi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni» sono soppresse.
*9. 06.Misiani, Vannucci, De Micheli, Graziano, Fontanelli, Causi, Marchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali).

1. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

Pag. 168

6-bis. L'articolo 195, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così sostituito dal seguente: «Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni, con la facoltà di fare ricorso ad anticipazioni nel limite del 60 per cento del presunto valore di vendita da attivare direttamente con il tesoriere comunale, ovvero con istituti bancari o società autorizzate all'attività d'intermediazione del credito.
6-ter. Gli importi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare devono essere prioritariamente destinati all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6-quater. Gli interventi di spesa di cui al comma 6-ter non rientrano nei limiti posti dalla normativa in materia di patto di stabilità.
9. 03.Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione dall'Ici in caso di eventi calamitosi).

1. Con riguardo a immobili ubicati in territori per i quali si sono verificati eventi calamitosi nel corso del 2008 o del 2009, il consiglio comunale può, con una deliberazione da adottare entro il 31 ottobre 2009, disporre l'esenzione dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'esenzione spetta con riguardo a tutto il periodo d'imposta 2010.
2. La disposizione di cui al comma 1 può applicarsi, anche con riguardo all'anno 2009, previa approvazione da parte del consiglio comunale, di una apposita deliberazione da adottarsi entro il 30 settembre 2009, nella quale verranno fissati criteri e modalità di spettanza della esenzione.
9. 04.Leo.

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo per il riordino del sistema di incentivi e per la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei professionisti).

1. Nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per:
a) riordinare la normativa che istituisce fondi e dispone finanziamenti, agevolazioni, garanzie, indennizzi o incentivi, di qualunque natura, per le piccole e medie imprese ai fine di estenderla, per quanto compatibile, ai professionisti, studi professionali associati e società tra professionisti;
b) disciplinare la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei professionisti sulla base dei seguenti principi e criteri:
1. per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte, anche di carattere personale, e il patrimonio disponibile per farvi fronte;
2. la composizione si realizza per il tramite di un accordo con i creditori di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei;

Pag. 169

3. la proposta di accordo è ammissibile quando il debitore è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, e non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi;
4. la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri o l'intervento di terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo;
5. sulla proposta di accordo è competente il Tribunale del luogo dell'Ordine o Collegio presso il cui albo il professionista è iscritto;
6. verificata da parte del Tribunale la regolarità e fattibilità della proposta, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore sino alla mancata approvazione della proposta o alla risoluzione dell'accordo o al mancato pagamento dei creditori estranei;
7. per l'approvazione della proposta è necessario che il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60 per conto dei crediti;
8. al procedimento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile;
9. il Tribunale nomina un curatore che dà attuazione all'accordo;
10. l'accordo può essere annullato dal Tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, se il debitore non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore;
11. il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultima adempimento previsto dall'accordo;
12. salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo; ai fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nei piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei; dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata delta procedura, aggrava la sua posizione debitoria; intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.
2. I decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

Pag. 170

Art. 9-ter.
(Crediti dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione e finanziamenti bancari).

1. L'articolo 9, comma 3-bis, e l'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche a favore dei professionisti, studi professionali associati e società tra professionisti nonché delle prestazioni, anche di opera intellettuale, loro effettuate.
9. 05.Lo Presti.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Perenzione amministrativa).

1. All'articolo 36, terzo comma, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Limitatamente alle iniziative di incentivazione in favore delle imprese, i predetti residui si intendono perenti se non sono pagati entro il quinto esercizio successivo».
2. A favore delle iniziative agevolate agli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, i cui residui delle spese in conto capitale risultino perenti alla data di conversione del presente decreto legge, è disposta la immediata riassegnazione delle economie liberate per effetto di revoche, totali o parziali, relative alle agevolazioni predette.
9. 07.Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole liquidità delle imprese aggiungere le seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2010.
10. 8. Duilio.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:
1. All'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 100.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»
b) Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando concorrono le condizioni indicate nell'articolo 38-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; non si applica ai contribuenti che possiedono crediti per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, agli organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle società a partecipazione pubblica, scaduti da oltre 90 giorni e per importi superiori a 10.000 euro».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».
10. 12. Zeller, Brugger.

Al comma 1 lettera a), numero 1, sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 50.000 euro al numero 6, sostituire le parole 10.000 euro con le seguenti

Pag. 171

50.000 euro al numero 7, sostituire le parole 10.000 euro con le seguenti 50.000 euro.
10. 33. Vignali, Bernardo, Raisi, Polidori, Versace.

Al comma 1 lettera a), numero 1, 6 e 7, sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 20.000 euro annui.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2 sostituire le parole 800 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
10. 37. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando concorrono le condizioni indicate nell'articolo 38-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; non si applica ai contribuenti che possiedono crediti per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, agli organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle società a partecipazione pubblica, scaduti da oltre 90 giorni e per importi superiori a 10.000 euro».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».
10. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), numero 3, lettera a) dopo le parole dal presente articolo inserire le seguenti che comunque, dovranno avvenire entro 75 giorni dalla presentazione della dichiarazione.»
10. 18. Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Forcolin.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 6 con il seguente:
«6. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole «modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «modello approvato entro il 1o dicembre dell'anno precedente»;

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».
10. 10. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7.
*10. 16. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7.
*10. 40. Del Tenno.

Pag. 172

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 7 con il seguente:
«7. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 100.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, con il quale si attesta la conformità dei dati di dette dichiarazioni alle risultanze delle scritture contabili e ai modelli di pagamento F24 attestanti i versamenti e le compensazioni effettuate. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui al periodo precedente. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera a), del comma 1, del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».
10. 13. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole: i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui con le seguenti: i contribuenti che ritengono di utilizzare in compensazione per ciascun anno, crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 70.000 euro.
10. 26. Quartiani.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 50.000 euro annui.
*10. 7. Pizzolante.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 50.000 euro annui.
*10. 20. Bitonci.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 50.000 euro annui.
*10. 25. Strizzolo.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 50.000 euro annui.
*10. 30. Corsaro.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 50.000 euro annui.
*10. 39. Del Tenno.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 20.000 euro annui.
**10. 14. Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole: 10.000 euro annui con le seguenti: 20.000 euro annui.
**10. 27. Baretta, De Micheli.

Pag. 173

Al comma 1, lettera a), numero 7, sopprimere le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
*10. 17. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sopprimere le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
*10. 32. Corsaro.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sopprimere le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
*10. 41. Del Tenno.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. con le seguenti: da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1999, n. 322.
10. 21. Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo, sostituire le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), con le seguenti: da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.
**10. 6. Pizzolante.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo, sostituire le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), con le seguenti: da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.
**10. 28. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliari, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, lettera a), numero 7, primo periodo, sostituire le parole:, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), con le seguenti: da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.
**10. 35. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole: dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le seguenti: dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché dei revisori contabili e delle società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
10. 34. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), numero 7, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, inserire le seguenti: ovvero da parte dei soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*10. 5. Ventucci.

Al comma 1, lettera a), numero 7, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, inserire le seguenti: ovvero da parte dei soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*10. 9. Pugliese.

Pag. 174

Al comma 1, lettera a), numero 7, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, inserire le seguenti: ovvero da parte dei soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*10. 31. Bernardo, Pugliese.

Al comma 1, lettera a) numero 7, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, inserire le seguenti: ovvero da parte dei soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
*10. 36. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 8, inserire il seguente:
8-bis
. A decorrere dall'anno 2010 le disposizioni di cui ai nn. 21, 24 e 29 della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai collegi e alle residenze destinati ad ospitare studenti durante il periodo del corso legale di studi.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
c) al comma 2 sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 797 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010»;
d) al comma 3, sostituire le parole: «II fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, lettera a), numero 8-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
*10. 4. Vignali, Moroni, Bernardo, Raisi, Polidori, Versace.

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 8, inserire il seguente:
8-bis
. A decorrere dall'anno 2010 le disposizioni di cui ai nn. 21, 24 e 29 della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai collegi e alle residenze destinati ad ospitare studenti durante il periodo del corso legale di studi.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
c) al comma 2 sostituire le parole: «pari a 800 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 797 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010»;
d) al comma 3, sostituire le parole: «II fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, lettera a), numero 8-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
*10. 29. Vignali, Toccafondi, Casero.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8, inserire il seguente:
8-bis. Le norme dei precedenti numeri 6, 7 e 8 non si applicano alle piccole e medie imprese.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 700 milioni di euro.
10. 19. Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8 inserire il seguente:
8-bis. Il limite del 30 per cento stabilito dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 1, comma 33, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato al 100 per

Pag. 175

cento per le imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, nonché per le imprese che esercitano prevalentemente attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti alimentari che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad IVA con aliquote mediamente inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni. Il presente articolo si applica dal 1o settembre 2009.
10. 23. Fogliato.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modifiche in legge 33/09, dopo le parole «legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte le seguenti parole: «; ai fini dell'applicazione del comma 231 il credito d'imposta può essere fruito anche dalle società appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa costruttrice che producono parti del veicolo in base a criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. 45. Del Tenno.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8, inserire il seguente:
8-bis. La facoltà prevista dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 si intende riferita anche all'aliquota prevista dall'articolo 45 comma 1 del medesimo decreto legislativo.
10. 22. Fava, Bragantini.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8, inserire il seguente:
8-bis. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), legge 17 agosto 2005, n. 173, che esercitano l'attività in maniera abituale come individuata dall'articolo 3, comma 3, della medesima legge, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 30.000 euro l'imposta sul valore aggiunto è determinata forfettariamente sul 78 per cento del volume d'affari. Tale regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene superato il limite di 30.000 euro di volume d'affari.
10. 44. Leo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) incremento delle compensazioni fiscali:
«1. Il comma 1 dell'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dai seguente "A decorrere dal 1o gennaio 2010 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro un milione per ciascun anno solare"».
10. 24. Bragantini, Forcolin, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con i seguenti:
1. Il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009.
1-bis. Il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 è elevato a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2009.
10. 42. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Pag. 176

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: Tenendo conto delle esigenze di bilancio, e, sostituire le parole: può essere elevato, dal 1o gennaio 2010 e fino a 700.000 euro rispettivamente con le seguenti: è elevato, dal 1o gennaio 2009 e fino a un milione di euro.
10. 43. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 26), dopo le parole: «anche in godimento» aggiungere le seguenti: «o locazione».
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
e) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
f) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
10. 1. Toccafondi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 10, primo comma, n. 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere le parole: «entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento».
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
g) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
h) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
10. 2. Toccafondi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dall'anno 2010, al pagamento agevolato e rateizzato dei contributi oggetto dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come previsto dall'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ammessi anche i soggetti nei confronti dei quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di giudizi di merito iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;
b) al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 10, comma 1-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.
10. 3. Toccafondi.

Pag. 177

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo non si applicano ai crediti d'imposta maturati ai sensi e per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: 795 milioni di euro per l'anno 2010 e 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
10. 38. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Gestione dei rischi agricoli).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 120 milioni per l'anno 2009, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. Le disponibilità del capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10. 01. Negro, Rainieri, Callegari, Lanzarin.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies, della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19, decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.
10. 02. Bernardo, Corsaro.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239, di riordino del settore energetico).

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 38 è sostituito dal seguente:
«38. Le operazioni effettuate sui mercati gestiti dal soggetto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e in deroga a quanto disposto al comma 4 del citato articolo 6, all'atto dell'emissione della fattura, ancorché i pagamenti siano intervenuti in data antecedente.

Pag. 178

In tal caso l'emissione della fattura deve comunque avvenire entro i quaranta giorni successivi alla data di effettuazione del primo pagamento cui la fattura si riferisce».
10. 03. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Sospensione al limite di deducibilità degli interessi passivi).

1. Limitatamente ai periodi di imposta 2009 e 2010 il limite di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è innalzato al 50 per cento.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma l, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10. 04. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

ART. 11.

Sopprimerlo.
* 11. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sopprimerlo.
* 11. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il Titolo I, inserire il seguente titolo:

Titolo I-bis.
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 8 e 9 sono soppressi.

Art. 11-ter.
(Norme in materia di procedura espropriativa).

1. Al fine di rivitalizzare il mercato edile e di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevante interesse, il decreto di occupazione anticipata di cui all'articolo 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, oltre che nelle ipotesi ivi previste, 8 emesso dall'ente anche quando:
a) il procedimento di esproprio si inserisca nell'ambito dell'esecuzione di una concessione di lavori pubblici;
b) a seguito della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera di valore superiore alla soglia comunitaria individuata nell'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 163 del 2006, l'ente, al fine di garantire la maggiore tempestività di realizzazione dell'opera, abbia determinato di avviare contestualmente la procedura di esproprio e la procedura di ara di appalto e sia già intervenuta l'aggiudicazione di quest'ultima.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: aliquota del

Pag. 179

6 per cento con le seguenti: aliquote del 9 per cento.
11. 2. Marsilio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'Istituto nazionale di statistica è l'ente che coordina i sistemi informativi di cui al comma 1 al fine di realizzare la base unitaria di dati della pubblica amministrazione.
11. 4. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 01. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito, Vitale, Faenzi, Renato Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Taddei.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 90,1 milioni di curo, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 19,9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di

Pag. 180

90,1 milioni di curo per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 09. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, a valere sulle risorse derivanti dall'articolo 22, comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 690 milioni di curo per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 11-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».
11. 010. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. La dotazione del Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata della somma di 65 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa e determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 65 milioni di euro per anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.
11. 048. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura).

1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree

Pag. 181

del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e lei prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrati in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai lini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 02. Russo Paolo, Faenzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Tassa di concessione governativa TV per unità da pesca).

I. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto dal Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. II Ministro dell'economia e delle finanza e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 03. Faenzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime fiscale delle aziende e dei lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS).

1. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.
2. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Pag. 182

Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 04. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2009, agli enti concedenti la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
2. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a quindici anni.
11. 05. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo a nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 70 milioni di curo per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
11. 037. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per garantire la prosecuzione delle opere previste dall'articolo 1, commi 1059 e 1060, della medesima legge è stanziata per l'anno 2009 l'ulteriore somma di 80 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.
11. 041. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Accelerazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture irrigue nelle aree sottoutilizzate).

1. Il commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, assume la denominazione di commissario ad acta per le opere irrigue nelle aree sottoutilizzate».
2. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario ad acta di cui al comma 1, per i fondi ad

Pag. 183

esso assegnati, per i quali continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazione, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reiscrizione avviene a semplice richiesta del commissario ad acta e le somme reiscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e finanze.
3. Per la più celere approvazione dei progetti di infrastrutture irrigue da parte del commissario ad acta di cui al comma 1, il parere preventivo attualmente espresso dagli organi periferici del ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sostituito da analogo parere reso dagli esperti utilizzati dal commissario stesso.
4. Per la prosecuzione dei compiti di assistenza tecnica e supporto ai fini della progettazione, della coerenza programmatica e dell'accelerazione delle opere, conformemente a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 e dalle successive n. 17 del 9 maggio 2003, n. 20 del 29 settembre 2004, n. 35 del 27 maggio 2005, e per il completamento della definizione di pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere in gestione al commissario ad acta di cui al comma 1, come disposto dall'articolo 13, comma 4;decies, della legge 8 agosto 2002, n. 178, il CIPE provvederà a destinare le necessario risorse finanziarie in sede di ripartizione degli stanziamenti destinati alle aree sottoutilizzate.
5. I soggetti deputati alla realizzazione e gestione di impianti irrigui possono richiedere, per il tramite delle rispettive regioni, al commissario ad acta di cui al comma 1, al fine di un contenimento degli oneri energetici connessi al funzionamento delle opere, il finanziamento di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili entro il limite complessivo del 30 per cento delle economie realizzate sulle risorse assegnate.
6. Per le attività previste da presente articolo, oltre alle risorse già assegnate al CIPE per attività di assistenza tecnica e di supporto nelle aree sottoutilizzate, sarà utilizzabile con provvedimenti commissariali ogni risorsa derivante dalle economie di spesa realizzate sui programmi di finanziamenti infrastrutturali irrigui, anche per la copertura degli oneri relativi all'adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale.
11. 043. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reiscrizione avviene a semplice richiesta del commissario ad acta e le somme reiscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai Ministeri delle politiche agricole alimentari forestali e dell'economia e finanze.
11. 044. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Ai fini del loro razionale utilizzo, le complessive risorse assegnate al ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie attribuite alla competenza del suddetto commissario, possono

Pag. 184

confluire in apposito fondo da istituire nello stato di previsione dello stesso ministero, per essere versate sull'esistente contabilità speciale intestata al medesimo commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. Per i fondi attribuiti al medesimo commissario continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazione dalla legge 22 luglio 1994. n. 460.
11. 045. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Estensione a tutto il territorio nazionale dei contratti di filiera nel settore agroalimentare).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27, maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura.
11. 042. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Esenzione dell'imposta di bollo).

1. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le prole: «al settore agricolo» sono aggiunte le seguenti: «e al settore della pesca e dell'acquacoltura».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «fondo speciale» di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.
11. 046. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca).

1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre

Pag. 185

2008, n. 203, fino ad un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
11. 047. Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a), la lettera b) del comma 2 è soppressa;
b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:
a) le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) le norme sul reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:
a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;
b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;
c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-quater. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) decorrere dall'anno 2010, mediante utilizzo, nella misura di 150 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 22.

3. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
11. 06. Barani.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93, convertito,

Pag. 186

con modificazioni, dalla legge n. 24 luglio 2008, n. 126, le parole: «secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del atto di stabilità interno, per esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni» sono soppresse.
*11. 07. Pugliese.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge n. 24 luglio 2008, n. 126, le parole: «secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del atto di stabilità interno, per esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni» sono soppresse.
*11. 08. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica alla legge 27 settembre 2007, n. 165).

1. All'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «uno dal Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «, uno dal ministro dello sviluppo economico».
11. 011. Abrignani.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere le imprese, e di permettere loro di far fronte agli oneri finanziari più urgenti fino al superamento della fase più acuta della crisi economica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stipula un'apposita convenzione con il sistema creditizio, volta ad introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre 2009, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale di tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle predette imprese, prevedendo fino alla predetta data il pagamento della sola quota relativa alla restituzione degli interessi.
11. 012. Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente», sono soppresse.
11. 013. Torazzi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Deduzioni a sostegno della famiglia).

1. All'articolo 10 dei testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale

Pag. 187

nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.
11. 014. Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure fiscali a sostegno del settore automobilistico).

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituita dalla seguente:
b) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui a e citate lettere dell'articolo 54 dei citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto, anche per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio: della parte dei costo di acquisizione che eccede euro 40 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 5 mila per i motocicli, euro 3 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro seicento per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, dei commercio e dell'artigianato.
2. All'articolo 102 del Testo unico dalle imposte sui redditi approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura massima indicata al comma 2 può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.
3. Dopo la lettera 1-quater) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:
7-quinquies) il cinque per cento delle spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura o di un motociclo o di un ciclomotore ad uso privato di nuova immatricolazione,

Pag. 188

fino ad un massimo di euro duemila;

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.
11. 015. Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(IVA su impianti fotovoltaici).

1. Il trasferimento del contributo incentivante per la produzione di energia fotovoltaica, previsto decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico, dal Comune utilizzatore dell'impianto al consorzio di appartenenza realizzatore dell'impianto stesso, non è soggetto ad imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 600 milioni di euro.
11. 016. D'Amico, Bitonci, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Esenzione imposta di bollo per i partiti politici).

1. Il numero 27-ter della tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi e per l'attività dei movimenti o partiti politici.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 750 milioni di euro.
11. 017. D'Amico, Bitonci, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Detrazione fiscale per l'utilizzo dei cani guida per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti).

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al quinto periodo, dopo le parole: «con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono» sono aggiunte le seguenti: «i cani guida».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 700 milioni di euro.
11. 018. Polledri, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzia per apertura nuova partita IVA).

1. I cittadini stranieri, all'atto della domanda di attribuzione dei numero di partita IVA, devono rilasciare apposita dichiarazione di conoscere la lingua italiana o, in alternativa, indicare una persona con buona conoscenza della lingua italiana che lo rappresenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. Devono altresì presentare idonea garanzia banca

Pag. 189

ria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 10.000.
11. 019. Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Indicatore ISEE).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: «della situazione economica di coloro che» sono sostituite con le seguenti: «della situazione economica dei cittadini italiani e comunitari che».
11. 020. Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla luce della crisi economica in atto, per garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese, gli incentivi di cui all'articolo 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, sono estesi alle coppie che hanno contratto matrimonio nei due anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che contraggono matrimonio entro un anno da tale data, composte da persone di età non superiore a 36 anni, che intendano acquistare o abbiano acquistato mobili destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. Non si applica il vincolo della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere, valutato in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
11. 021. Bragantini, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
1-bis. Con l'acutizzarsi della crisi economica in atto, al fine di garantire la sopravvivenza delle piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale, il protocollo di intenti firmato dal Ministro dello sviluppo economico e dai produttori di beni per i quali sono previsti gli incentivi, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, deve contenere anche specifiche garanzie affinché le istituzioni statali e territoriali, per l'esercizio delle proprie attività, provvedano all'acquisto di beni prodotti in Italia, qualora disponibili, a parità di efficienza, efficacia ed economicità.
11. 022. Comaroli, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Bragantini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:
14-bis. Le regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali non italiani o comunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a tali corsi, che si svolgono a cadenza triennale, è obbligatoria.
11. 023. Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Forcolin.

Pag. 190

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Contribuenti minimi).

1. All'articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: non superiori a 30.000 euro sono sostituite con le seguenti: «non superiori a 40.000 euro».
2. All'articolo 1, comma 105, della legge 244, dicembre 2007, n. 244 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento se i ricavi o compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 30.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 30.001 e 40.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.
11. 024. Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ricorso in commissione tributaria).

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: 5.000.000 di lire sono sostituite con le seguenti: «5.000 euro».
11. 025. Forcolin, D'amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Deducibilità interessi passivi per le PMI).

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del Testo unico sulle imposte sui redditi approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica» sono aggiunte le seguenti: «Tale limite è innalzato ai 60 per cento per le piccole e medie imprese».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.
11. 026. Polledri, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Intrattenimenti musicali).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per i soggetti che effettuano trattenimenti danzanti e musicali congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande in numero non superiore a 50 intrattenimenti nel corso dell'anno solare.
11. 027. Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Bitonci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: «30 per cento» e le parole: «a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».
2. Al comma 4 dell'articolo 96 citato Testo unico delle imposte sui redditi le parole: «30 per cento del» sono soppresse.

Pag. 191

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 300 milioni di euro.
11. 028. Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Plusvalenze da partecipazioni di enti locali).

In caso di liquidazione di enti o società interamente posseduti da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole:« 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 600 milioni di euro.
11. 029. Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

A decorrere dall'anno 2010 è concesso all'Ente italiano montagna (EIM) un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 797 milioni di euro.
11. 030. Caparini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
11-bis. Per l'anno 2010 è concesso all'Ente italiano montagna (EIM) un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 797 milioni di euro.
11. 031. Caparini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzia per apertura nuova partita IVA).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248. II decreto dovrà prevedere, in particolare, il rilascio di un idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo commisurato alla natura dell'attività svolta, con particolare riferimento

Pag. 192

alle richieste di apertura di partite Iva presentate da soggetti non comunitari e da stabili organizzazioni ad essi riferibili. La garanzia fidejussoria è finalizzata ad assicurare gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività e sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto medesimo.
11. 032. Bitonci.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riclassificazione degli impianti di risalita).

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286, il censimento degli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva e delle relative pertinenze strumentali e accessorie è effettuato nelle categorie catastali del gruppo E in coerenza con la disciplina legislativa dei settore come attività di pubblico servizio di trasporto di persone. La presente disposizione costituisce norma di interpretazione autentica. Non si fa comunque luogo al recupero di quanto eventualmente versato

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.
11. 033. Stucchi, Caparini, Crosio, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati.
2. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: «all'importo non documentato» sono aggiunte le seguenti: «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 dei decreto legislativo 19 dicembre 1992 n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato».
11. 034. Bitonci, D'amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di imposizione indiretta nel settore edile).

1. All'articolo 10 del 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, ai numeri 8-bis e 8-ter, lettera a), le parole: «entro quattro anni dalla data di ultimazione» sono sostituite con le seguenti: «entro sei anni dalla data di ultimazione».
11. 035. Del Tenno.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di imposizione indiretta nei settore edile).

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, ai numeri 8-bis e 8-ter, lettera a), le parole: «entro quattro anni dalla data di ultimazione» sono sostituite con le seguenti: «entro sei anni dalla data di ultimazione».
* 11. 039. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Pag. 193

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di imposizione indiretta nel settore edile).

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, ai numeri 8-bis, e 8-ter, lettera a)
le parole: entro quattro anni dalla data di ultimazione sono sostituite con e seguenti: entro sei anni dalla data di ultimazione.
* 11. 058. Quartiani.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Assoggettamento dei redditi da locazione ad imposta sostitutiva).

1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito dai fabbricati, è sostituito dai seguenti:
4-bis. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4-bis.1. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
4-bis.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-bis.1.

2. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008.n. 203, fino ad un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, le seguenti: 100 milioni di euro all'articolo
le parole:
800 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
11. 036. Mantini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 650 milioni di euro.
11. 050. Ciocchetti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Pag. 194

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. A decorrere dall'anno 2010 la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, è incrementata di 150 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 650 milioni di euro.
11. 038. Ciocchetti, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al fine di definire con maggiore chiarezza il quadro normativo applicabile al settore turistico nell'attuale fase di crisi economica, e di ridurre il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, assicurando il gettito erariale derivante dai rapporti concessori in essere, il Governo, entro il 30 settembre 2009, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta le disposizioni di attuazione di quanto previsto dall'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo l, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedendo in particolare:
a) a tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validità;
b) ad evitare disparità di trattamento in danno di quanti gestiscono attività balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attività in strutture amovibili;
c) a precisare, in conformità alla normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del citato decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993.
d) ad assicurare uniformità di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993;
e) a realizzare una diversa e più ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie;
f) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio e ad invarianza del gettito complessivo derivante dal settore specifico, misure dei canoni di concessione più contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonché a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari e del tempo di utilizzo dei beni;
g) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni a fronte di una rideterminazione del canone in misura non inferiore al 5 per cento;
h) a definire in maniera univoca il criterio dell'amovibilità delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa.

2. Nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, nonché della normativa di coordinamento e di attuazione di cui al comma 1, e comunque fino al 30 settembre 2009, è sospesa la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo l, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Pag. 195

I contributi sospesi ai sensi del precedente periodo sono versati senza aggravio di spesa per interessi, in un'unica soluzione alla data del primo termine di versamento successivo al 30 settembre 2009. Agli oneri per interessi derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 040. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Delega al governo per il riordino del sistema di incentivi e per la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei professionisti).

1. Nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per:
1) riordinare la normativa che istituisce fondi e dispone finanziamenti, agevolazioni, garanzie, indennizzi e incentivi, di qualunque natura, per le piccole e medie imprese al fine di estenderla, per quanto compatibile, ai professionisti, studi professionali associati e società tra professionisti;
2) disciplinare la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei professionisti sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte, anche di carattere personale, e il patrimonio disponibile per farvi fronte;
b) la composizione si realizza per il tramite di un accordo con i creditori di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei;
c) la proposta di accordo è ammissibile quando il debitore è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, e non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi;
d) la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri o l'intervento di terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per (attuabilità dell'accordo; sulla proposta di accordo è competente il Tribunale del luogo dell'Ordine o Collegio presso il cui albo il professionista è iscritto;
f) verificata da parte del Tribunale la regolarità e fattibilità della proposta, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore sino alla mancata approvazione della proposta o alla risoluzione dell'accordo o al mancato pagamento dei creditori estranei;
g) per l'approvazione della proposta è necessario che il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti;
h) al procedimento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile;
i) il Tribunale nomina un curatore che dà attuazione all'accordo;
m) l'accordo può essere annullato dal Tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, se il debitore non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o

Pag. 196

se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore;
m) il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo;
n) salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo; al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei; dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

Art. 11-ter.
(Crediti dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione e finanziamenti bancari).

1. L'articolo 9, comma, 3-bis, e l'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche a favore dei professionisti, studi professionali associati e società tra professionisti nonché delle prestazioni, anche di opera intellettuale, loro effettuate.
11. 049. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. Al fine di garantire l'informazione e la libertà di scelta die consumatori, l'utilizzo della denominazione «Made in Italy» è concesso, su richiesta, unicamente alle imprese che ne facciano richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 2, 3 e 4, hanno avuto prevalentemente luogo nel territorio italiano.
3-ter. Nel settore tessile per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibra naturale, artificiale o sintetica di importazione.
3-quater. Nel settore pelletteria per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

Pag. 197

3-quinquies. Nel settore calzaturiero per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione tomaia, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
3-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i tre mesi successivi all'approvazione da parte della Commissione europea, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo.
11. 051. Simonetti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Polledri, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

Al fine di consentire alle aziende produttrici di cosmetici di provvedere agli interventi di riorganizzazione e ristrutturazione funzionali all'adeguamento alle normativa dell'Unione europea sulla sicurezza dei cosmetici, sulla responsabilità dei produttori e controlli, è riconosciuto un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per far fronte agli obblighi loro richiesti. I contributi concessi rientrano nel regime «de minimis» di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001. Alla copertura dell'onere, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
11. 052. Laura Molteni, Polledri, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(IVA agevolata per interventi di ricostruzione).

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 dei decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sulle opere di ricostruzione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, effettuate su tutti i fabbricati colpiti dal sisma e fatturati entro il 31 dicembre 2009, si applica l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento.

Art. 11-bis.
(Rideterminazione dei valori di acquisto).

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1o gennaio 2009. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data dei 31 ottobre 2009; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2009.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 300 milioni di euro.
11. 053. Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Pag. 198

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è inserito il seguente:
1-bis. In attesa della piena attuazione del federalismo fiscale, le regioni a statuto speciale hanno la facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale.
11. 054. Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Deducibilità contributi alle forme di previdenza complementare).

1. Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: euro 5.164,57, ove ricorrano, sono sostituite con le seguenti: euro 10.000.

Conseguentemente, all'articolo 22 comma 2 le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 600 milioni di euro.
11. 055. Montagnoli, Polledri, D'Amico, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP).

1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta di 5 punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto hanno già provveduto per intero ai pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. L'importo non corrisposto in applicazione dei comma 1, andrà versato contestualmente al versamento del saldo dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 100 milioni di euro.
11. 056. Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Redditi da locazione).

1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 20 per cento.

Pag. 199

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 400 milioni di euro.
11. 057. Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 107, comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 il primo periodo è sostituito dal seguente:
Gli accantonamenti e fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, degli aeromobili e del carri ferroviari sono deducibili nei limiti dei 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile o carro ferroviario quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro del beni ammortizzabili.
11. 059. Pagano, Pugliese.

ART. 12.

Al comma 2, dopo le parole: ivi previste aggiungere le seguenti: dalle società di capitale, dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice ed.
12. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti.
3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgersi all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando Generale della Guardia di finanza.
3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, riservata al personale del Corpo della Guardia, di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, può essere aumentata con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
12. 2. Bernardo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Disposizioni antielusive e di contrasto dell'abuso di diritto».
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere, riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti. Costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato ad ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria».

Pag. 200

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportino l'applicazione del regime di imposizione più favorevole».
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui a1 comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione».
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto disposto nei precedenti commi, sono fatti salvi gli effetti delle operazioni richiamate all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, poste in essere prima dell'entrata in vigore di tale norma, e delle operazioni che antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge non rappresentavano fattispecie elusiva».
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuenti; le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2».
12. 01. Strizzolo.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in partecipazioni, titoli, crediti o altre attività finanziarie, con esclusione delle partecipazioni, titoli, crediti o altre attività finanziarie che se detenuti da un soggetto residente in Italia rileverebbero ai fini dei comma 1 dell'articolo 87, o dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica.»;
b) all'articolo 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati ad un regime di tassazione effettiva sui redditi inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento

Pag. 201

in titoli, crediti o altre attività finanziarie, con esclusione delle partecipazioni che rilevano ai fini dei comma 1 dell'articolo 87, o dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
c) l'insediamento all'estero del soggetto controllato rappresenta una costruzione artificiosa destinata ad eludere l'imposta normalmente dovuta in Italia.».
13. 5.Leo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine, nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica, qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, crediti o altre attività finanziarie, con esclusione delle partecipazioni che rilevano ai fini del comma 1 dell'articolo 87, o dalla cessione o dalla concessione in uso dì diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica.»;
b) all'articolo 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva sui redditi inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, crediti o altre attività finanziarie, con esclusione delle partecipazioni che rilevano ai fini del comma 1 dell'articolo 87, o dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
c) l'insediamento all'estero del soggetto controllato rappresenta una costruzione artificiosa destinata ad eludere l'imposta nazionale normalmente dovuta.».
13. 2.Ravetto.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: nel mercato dello stato o territorio di insediamento con le seguenti: nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;.
* 13. 1.Savino.

Al comma l, lettera a), sostituire le parole: nel mercato dello stato o territorio di insediamento con le seguenti: nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;.
* 13. 4.Della Vedova.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo esercizio che inizia successivamente al 1o luglio 2009. Relativamente alle imprese, società ed altri enti di cui al comma 1 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986,

Pag. 202

n. 971, controllate direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, alla data del 1o luglio 2009, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal secondo esercizio che inizia successivamente alla predetta data.
** 13. 3.Ravetto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo esercizio che inizia successivamente al 1o luglio 2009. Relativamente alle imprese, società ed altri enti di cui al comma 1 dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, controllate direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, alla data del 1o luglio 2009, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal secondo esercizio che inizia successivamente alla predetta data.
** 13. 6.Leo.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Consolidato mondiale).

1. Le disposizioni di cui alla Sezione III del Capo II del Titolo II del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano obbligatoriamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del medesimo testo unico, assoggettabili alle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127. Per tali soggetti, limitatamente ai redditi prodotti all'estero, per gli anni 2009 e 2010 l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 77 del citato testo unico è del 23 per cento.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a definire modalità e criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.
13. 01.Rubinato, Fogliardi.

ART. 14.

Sopprimerlo.
14. 1. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 17:
a)
al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
b) al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
14. 5. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'ammontare dell'imponibile dell'imposta di cui al comma 1 è pari alla

Pag. 203

rivalutazione complessiva relativa del valore dei metalli preziosi dal 10 gennaio 1999 al 3 dicembre 2008.
14. 2. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La validità delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al parere positivo della Banca Centrale Europea.
14. 4. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis.
Il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo è destinato alla riduzione del debito pubblico.
14. 3. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con i predetti decreti è altresì istituito un Comitato per il monitoraggio del sistema, presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale partecipano due esperti rappresentanti delle principali categorie dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori e smaltitori di rifiuti, senza che ai componenti del Comitato sia corrisposto alcun compenso né rimborso spese.
2. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) all'articolo 188, al comma 3, lettera b), sono soppresse le parole da: «a condizione che», sino alla fine del comma, e il comma 4 è soppresso;

Pag. 204

b) all'articolo 189, al comma 1, le parole: «l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)», e sono soppresse le parole da: «e, ove tali agenzie» sino alla fine del comma; dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'ISPRA organizza il catasto dei rifiuti per via informatica attraverso la costituzione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale ed articolato in banche dati di cui: a) una banca dati anagrafica; b) una banca dati contenente le informazioni trasmesse dal sistema informatico di controllo e tracciabilità dei rifiuti di cui al comma 3-bis attraverso l'interconnessione telematica diretta secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi così come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA); c) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni, alle iscrizioni ed alle procedure semplificate di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni»; il comma 2 è così sostituito: «2. Il catasto, interconnesso ed aggiornato per via telematica, assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti»; il comma 3 è così sostituito: «3. Chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività attraverso il sistema di cui al comma 3-bis»; al comma 3-bis, le parole: «del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D.», sono sostituite dalle seguenti: «del documento di identificazione per il trasporto, del registro cronologico e dei dati del M.U.D.»; il comma 4 è soppresso; il comma 6 è così sostituito: «6. L'ISPRA elabora i dati di cui ai commi 2 e 5, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità attraverso la pubblicazione di un Rapporto annuale»;
c) all'articolo 190, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il registro cronologico di cui all'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE è realizzato attraverso il sistema di cui all'articolo 189, comma 3-bis», e sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8;
d) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il documento di identificazione per il trasporto di cui all'articolo 19, comma 2 della direttiva 2008/98/CE è realizzato attraverso il sistema di cui all'articolo 189, comma 3-bis», e i commi 2, 5, 6 e 8 sono soppressi; al comma 7, le parole: «Il formulario» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento di identificazione per il trasporto»; al comma 10, le parole: «, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulano di identificazione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sostituisce a tutti gli effetti il documento di identificazione per il trasporto»; al comma 11, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e le parole: «Il formulario di identificazione dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento di identificazione per il trasporto»;
e) all'articolo 195, al comma 2, le lettere l) ed n) sono soppresse;

Pag. 205

f) all'articolo 212, il comma 23 è soppresso;
g) l'articolo 258 è sostituito dal seguente:
«Art. 258. - (Violazione degli obblighi di comunicazione). - 1. I soggetti di cui all'articolo 789, comma 3, che non forniscano i dati prescritti in base ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo, ovvero li forniscano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro.
2. Se la violazione di cui al comma 1 riguarda informazioni concernenti rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte rispettivamente da 7.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza aver fornito i dati prescritti in base ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 189 nonché all'articolo 193, ovvero avendo fornito dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un falso documento di identificazione per il trasporto».

3. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come definita dai decreti di cui al comma 1, inoltre, sono abrogate le sezioni 1, 2 e 4 della comunicazione rifiuti e le comunicazioni relative ai veicoli fuori uso e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 278 della Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2008, il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 è sostituito dal seguente: «3. I dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni»; il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è sostituito dal seguente: «4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i dati relativi ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le informazioni specificano la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE»; la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Regolamento (CE) 18 gennaio 2006,

Pag. 206

n. 166, è fornita attraverso il sistema informatico stesso.
14. 01. Fallica, Bragantini, Alessandri, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. In attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti, adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I predetti decreti individuano, altresì, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta.
2. Con i decreti di cui al comma 1 è altresì istituito un Comitato per il monitoraggio del sistema, presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale partecipano due esperti rappresentanti delle principali categorie dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori e smaltitori di rifiuti. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso né rimborso spese.
3. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) all'articolo 188, al comma 3, lettera b), sono soppresse le parole da: «a condizione che», sino alla fine del comma, e il comma 4 è soppresso;
b) all'articolo 189, al comma 1, le parole: «l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)», e sono soppresse le parole da: «e, ove tali agenzie» sino alla fine del comma; dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'ISPRA organizza il catasto dei rifiuti per via informatica attraverso la costituzione dei Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale ed articolato in banche dati di cui: a) una banca dati anagrafica; b) una banca dati contenente le informazioni trasmesse dal sistema informatico di controllo e tracciabilità dei rifiuti di cui al comma 3-bis attraverso l'interconnessione telematica diretta secondo le modalità di interoperabilità

Pag. 207

fra i sistemi informativi così come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA); c) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni, alle iscrizioni ed alle procedure semplificate di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni; il comma 2 è così sostituito: «2. Il catasto, interconnesso ed aggiornato per via telematica, assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti», il comma 3 è così sostituito: «3. Chiunque effettua attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività attraverso il sistema di cui al comma 3-bis»; al comma 3-bis, le parole: «del formulano di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D.», sono sostituite dalle seguenti: «del documento di identificazione per il trasporto, del registro cronologico e dei dati del M.U.D.»; il comma 4 è soppresso; il comma 6 è così sostituito: «6. L'ISPRA elabora i dati di cui ai commi 2 e 5, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità attraverso la pubblicazione di un Rapporto annuale»;
c) all'articolo 190, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il registro cronologico di cui all'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE è realizzato attraverso il sistema di cui all'articolo 189, comma 3-bis», e sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8;
d) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il documento di identificazione per il trasporto di cui all'articolo 19, comma 2 della direttiva 2008/98/CE è realizzato attraverso il sistema di cui all'articolo 189, comma 3-bis», e i commi 2, 5, 6 e 8 sono soppressi; al comma 7, le parole: «Il formulario» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento di identificazione per il trasporto»; al comma 10, le parole: «, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sostituisce a tutti gli effetti il documento di identificazione per il trasporto»; al comma 11, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e le parole: «Il formulario di identificazione dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento di identificazione per il trasporto»;
e) all'articolo 195, al comma 2, le lettere l) ed n) sono soppresse;
f) all'articolo 212, il comma 23 è soppresso;
g) l'articolo 258 è sostituito dal seguente:
«Art. 258. - (Violazione degli obblighi di comunicazione). - 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non forniscano i dati prescritti in base ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo, ovvero li forniscano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniarie, da 2.600 euro a 15.500 euro.
2. Se la violazione di cui al comma 1 riguarda informazioni concernenti rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un aiuto dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Pag. 208

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un aiuto, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza aver fornito i dati prescritti in base ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 189 nonché all'articolo 193, ovvero avendo fornito dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un falso documento di identificazione per il trasporto».
4. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al comma 1, sono abrogate le sezioni 1, 2 e 4 della comunicazione rifiuti e le comunicazioni relative ai veicoli fuori uso e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 278 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008.
5. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come definita dai decreti di cui al comma 1, il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è sostituito dal seguente:
«3. I dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono forniti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni».

6. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come definita dai decreti di cui al comma 1, il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è sostituito dal seguente:
«4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i dati relativi ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le informazioni specificano la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE».

7. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, come definita dai decreti di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Regolamento (CE) 18 gennaio 2006, n. 166, è fornita attraverso il sistema informatico stesso.
14. 02. De Angelis.

Pag. 209

ART. 15.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: all'INPS aggiungere le seguenti: e agli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;
b) aggiungere, infine, il seguente periodo:
A decorrere dalla medesima data i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, sono abrogati.
15. 17. Franzoso.

Al comma 2, dopo la parola: ritenuta inserire la seguente: d'acconto.
15. 21. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 33, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero delle partite IVA totali da verificare sul totale degli abitanti di ciascuna regione; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali».
15. 4. Zeller, Brugger.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: monopoli di Stato inserire le seguenti: nonché sugli atti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria;
b) al comma 8, dopo le parole: monopoli di Stato inserire le seguenti: e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
*15. 22. Baretta.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: monopoli di Stato aggiungere le seguenti: nonché sugli atti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
b) al comma 8, dopo le parole: monopoli di Stato aggiungere il seguente periodo: e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
*15. 5. Antonio Pepe.

Al comma 7, dopo le parole: monopoli di Stato aggiungere le seguenti: nonché sugli atti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
15. 3. Lo Presti.

Al comma 8, dopo le parole: monopoli di Stato aggiungere il seguente periodo: e, per le rispettive competenze, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
15. 2. Lo Presti.

Pag. 210

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo l, comma l, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato al 31 dicembre.
15. 27. I Relatori.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1o gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, hanno effetto ai fini previdenziali dalla data della comunicazione alle commissioni provinciali dell'artigianato. Restano ferme le potestà delle commissioni provinciali dell'artigianato e degli altri organi o enti competenti ad ogni altro fine.
8-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la modifica e la cessazione delle attività dei soggetti obbligati alla iscrizione alla gestione di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni hanno effetto, ai fini previdenziali, dalla data di presentazione della relativa comunicazione al Registro delle imprese.
*15. 1. Lo Presti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1o gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, hanno effetto ai fini previdenziali dalla data della comunicazione alle commissioni provinciali dell'artigianato. Restano ferme le potestà delle commissioni provinciali dell'artigianato e degli altri organi o enti competenti ad ogni altro fine.
8-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la modifica e la cessazione delle attività dei soggetti obbligati alla iscrizione alla gestione di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni hanno effetto, ai fini previdenziali, dalla data di presentazione della relativa comunicazione al Registro delle imprese».
*15. 26. Baretta.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1o gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, hanno effetto ai fini previdenziali dalla data della comunicazione alle commissioni provinciali dell'artigianato. Restano ferme le potestà delle commissioni provinciali dell'artigianato e degli altri organi o enti competenti ad ogni altro fine.
8-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la modifica e la cessazione delle attività dei soggetti obbligati alla iscrizione alla gestione di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni hanno effetto, ai fini previdenziali, dalla data di presentazione della relativa comunicazione al Registro delle imprese.
8-quater. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3, del presente decreto.
15. 6. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,

Pag. 211

dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.
8-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.
8-quater. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma», sono soppresse.
15. 7. Savino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente».
15. 8. Toccafondi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito ed agli investimenti, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
15. 9. Ventucci.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
15. 10. Bernardo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di assicurare i principi di trasparenza, imparzialità e garanzia ed in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative all'uopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per

Pag. 212

l'esercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.
15. 11. Soglia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera e) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari».
15. 12. Bernardo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove applicabili.
15. 13. Del Tenno.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il numero 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis) richiedere, previa autorizzazione del Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o dei Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, dei Comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolta dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».

8-ter. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, dopo il numero 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis) richiedere, previa autorizzazione del Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o dei Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del Comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolta dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».
15. 14. Pagano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La convenzione di cui al comma 1 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'I.N.P.S. a seguito delle attività ispettive».
15. 15. Ventucci.

Pag. 213

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
15. 16. Ceroni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «installazione» sono aggiunte le seguenti parole: «o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni»;
b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercente a qualsiasi titolo i»;
c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a: «nulla osta» sono soppresse;
d) al comma 2, quinto periodo, la parola: «Sono» è sostituita dalle seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono»;
e) al comma 2, quinto periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «il possessore o detentore, a qualunque titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualunque titolo i locali»;
f) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento ed i controlli in materia di prelievo erariale unico alla Società italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui al precedente periodo, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1».
15. 19. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei

Pag. 214

comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti in ruoli per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada di cui ai decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
b) delle spese di procedimento e notifica dei verbale;
c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per diritti di notifica della cartella.

8-ter. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-bis, gli agenti della riscossione informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-bis, mediante l'invio di apposita comunicazione.
8-quater. Con il provvedimento di cui al comma 8-bis è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-ter e sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.
8-quinquies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo non comporta li diritto al rimborso.
15. 20. Leo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 110, comma 8-bis, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
a) le parole: «da 500 a 3000 euro» sono sostituite con: «da 1000 a 5000 euro»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le contestazioni delle violazioni del divieto posto dal comma 8 sono comunicate dagli organi di controllo procedenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sulla base di tali comunicazioni e previa verifica presso gli organi preposti all'irrogazione delle conseguenti sanzioni, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato segnala alla Procura della Repubblica ed alla Procura regionale della Corte dei Conti, territorialmente competenti, l'eventuale mancata applicazione delle medesime sanzioni.
15. 18. Traversa.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è aggiunto il seguente comma: «2. Gli interessi di mora, le sanzioni civili per i crediti degli enti pubblici previdenziali, gli aggi di riscossione, per la parte a carico del debitore, vengono rateizzati alla stregua dei tributi iscritti a ruolo. Le spese per le procedure di riscossione coattiva, calcolate tenendo conto delle spese di cancellazione dell'ipoteca e dei fermo amministrativo iscritti anteriormente alla concessione della rateazione, i diritti di notifica e le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca da iscrivere a garanzia della rateazione vengono corrisposti contestualmente alla prima rata».
15. 23. Simonetti, D'Amico, Polledri, Bitonci, Bragantini, Comaroli, Forcolin.

Pag. 215

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
15. 25. Causi, Fontanelli, De Micheli, Vannucci, Misiani, Marchi.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 199 , n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata risposta da parte della direzione generale entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente, equivale a silenzio-assenso»;
b) il comma 10 è soppresso.

8-ter. Il decimo periodo del comma 34 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 244, è soppresso, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
15. 24. Bitonci.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ravvedimento operoso).

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dei decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 e a quello relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dei decreto legge 7 giugno 2006, n. 206, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.
2. Restano validi i provvedimenti in materia di riduzione delle sanzioni di cui al precedente comma 1 per i versamenti degli acconti o dei saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativi al periodo di imposta 2005 e 2006, effettuati tardivamente ma entro il termine del 2 ottobre 2006.
15. 01.Berardi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a 60 giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Pag. 216

2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole «da 1000 a 2000 euro», sono sostituite con «di 4.000 euro».
3. L'eventuale esclusione da responsabilità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione ad AAMS e/o agli Organi di polizia delle illiceità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.
4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.
5. I poteri di accesso ed ispezione tecnica ed amministrativa attribuiti ai concessionari di rete a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4.
15. 02.Toccafondi.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, promuove un piano straordinario di contrasto al gioco illegale.
2. A tali fini opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il Comitato, che può avvalersi dell'ausilio di So.ge.i. s.p.a., di altri Organi della Pubblica Amministrazione, di Enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie ed indirizzi, alla pianificazione ed al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal Comitato all'attività di prevenzione e repressione dei giochi on line illegali.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti dalla ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dalla attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per le rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al comma 2.
15. 03.Bernardo.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici per autoveicoli e motoveicoli opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare

Pag. 217

le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, a quanto previsto dal comma 11-bis del presente articolo. Per prevenire la formazione di rifiuti agli esercenti di attività di trasporto merci, agli enti ed imprese pubbliche di trasporto ed agli esercenti autoservizi e trasporti a fune, che acquistano pneumatici ricostruiti ai sensi dei Regolamenti ECE ONU 108 e 109 e certificati dal ricostruttore secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto entro il limite di uno stanziamento di 30 milioni di euro all'anno, un credito di imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, recuperabile mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il certificato del ricostruttore, di cui al comma precedente, rilasciato al momento dell'acquisto di ogni pneumatico ricostruito ed allegato alla fattura di vendita, deve contenere i seguenti elementi: i dati del ricostruttore, i dati del cliente, il numero progressivo del certificato apposto dal ricostruttore, i riferimenti della fattura di vendita, la matricola e la marca del pneumatico, la data e la firma di chi rilascia il certificato.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti commi è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
15. 04.Tommaso Foti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 15, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i pubblici ufficiali, per gli atti soggetti ad imposta da essi rogati o autenticati, nonché gli altri soggetti assimilati, per le scritture private soggette ad imposta con sottoscrizione da questi ultimi autenticata in quanto a ciò autorizzati o abilitati, facendone apposita richiesta corrispondono in maniera virtuale, in luogo degli interessati, l'imposta di bollo di tali atti, che, nel limite delle 4 pagine e delle 100 cento linee, è comprensiva dell'autentica anche se quest'ultima è redatta su foglio a parte.»;
b) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di mancata o irregolare corresponsione concernente atti privati presentati a un pubblico registro, unico responsabile per la violazione è il soggetto emittente, ovvero il soggetto autenticatore se trattasi di scrittura privata con sottoscrizione autenticata, e alla relativa sanzione non si applicano riduzioni di nessun genere.».
15. 05.Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 28 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le parole «secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni» sono soppresse.
15. 06.Rubinato, Fogliardi.

Pag. 218

Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero).

1. Al fine di recuperare all'entrata dei bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte dei concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.
4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede per ciascun anno del triennio 2009-2011, per una somma pari ad 5 milioni di euro, mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 15-ter.
(Tracciabilità dei pagamenti ed obbligo della tenuta dell'elenco clienti e fornitori).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.
2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1o luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

Pag. 219

decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1o aprile 2009 ai 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.
3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sui valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere».
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «12.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
b) alla fine del comma 10 aggiungere: «Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante».

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

Art. 15-quater.
(Soppressione di norme tributarie in materia di sanzioni, studi di settore e di contrasto all'elusione).

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.
2. I commi da 18 a 18-quater dell'articolo 83, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.
3. I commi da 1 a 5 dell'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.
4. I commi da 1 a 4-ter dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono soppressi.

Pag. 220

Art. 15-quinquies.
(Distretti produttivi).

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:
«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri».

Art. 15-sexies.
(Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute, fiscali).

1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

Art. 15-septies.
(Accelerazione dei tempi di realizzazione dell'anagrafe tributaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza dell'anagrafe tributaria e della piena integrazione nell'anagrafe stessa dei dati relativi ai tributi locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) creazione di un completo data base delle entrate erariali e delle entrate proprie degli enti territoriali anche come premessa per l'attuazione del federalismo fiscale;
b) obbligo alle società di riscossione delle imposte e dei tributi locali ed agli enti territoriali di trasmettere tutti i dati in loro possesso;
c) ampliare la condivisione dei dati sugli immobili con i comuni, in particolare per quanto concerne le aree edificabili, anche con le informazioni relative:
alla categoria catastale;
agli immobili di proprietà di soggetti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi;
agli immobili strumentali di società di capitali;
all'utilizzo, alle quote di proprietà ed al periodo di possesso dell'immobile;
al livello ed alla composizione del reddito, nonché alla ricchezza od alle caratteristiche individuali e familiari dei possessori degli immobili;
d) previsione di adeguate sanzioni amministrative in caso di parziale o totale inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera a) inclusa la rescissione del relativo contratto;
e) regolazione dei flussi di trasferimento dei dati da e verso l'anagrafe tributarie e delle procedure per disciplinare le modalità di accesso;
f) messa in sicurezza della banca dati sia con riguardo alla tutela della privacy che all'integrità nel tempo dei dati stessi.

Pag. 221

2. Il decreto legislativo viene adottato dal governo, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
15. 07.Di Pietro, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

ART. 16.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015 a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20, e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097, 1 milioni di euro per l'anno 2011;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1.
16. 11. I Relatori.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 24, commi 74 e 75 con le seguenti: dall'articolo 24, commi 74, 75 e 76.

Conseguentemente all'articolo 24, sostituire il comma 76 con il seguente:
a) 76. Per le finalità di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 74 e 75, per l'anno 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 510 milioni di euro così ripartita tra le voci di spesa indicate nei commi precedenti:
a) comma 1, euro 28.000.000 e euro 1.000.000;
b) comma 11, euro 500.000
c) comma 12, euro 1.300.000
d) comma 13. euro 597.820;
e) comma 14, euro 5.148.311;

Pag. 222

f) comma 15, euro 125.885;
g) comma 16, euro 889.181;
h) comma 17, euro 139.220;
i) comma 18, euro 2.200.000
j) comma 20, euro 99.320;
k) comma 21, euro 6.130.972;
l) comma 22, euro 50.000;
m) comma 23, euro 133.168;
n) comma 32, euro 223.264.121, di cui euro 10 milioni, per l'anno 2009, da assegnare al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE);
o) comma 33, euro 101.078.918;
p) comma 34, euro 12.219.154;
q)« comma 35, euro 65.422.832;
r)
comma 36, 11.030.043;
s) comma 37, euro 341.973;
t) comma 38, euro 264.918;
u) comma 39, euro 75.413;
v) comma 40, euro 179.514;
w) comma 41, euro 83.373;
x) comma 42, euro 669.991;
y) comma 43, euro 442.817;
z) comma 44, euro 28.756.292;
aa) comma 45, euro 10.462.401;
bb) comma 46, euro 1.160.000;
cc) comma 47, euro 2.098.229;
dd) comma 48, euro 542.960;
ee) comma 49, euro 13.770;
ff) comma 50, euro 22.630;
gg) comma 51, euro 492.409;
hh) comma 52, euro 2.696.923;
ii) comma 53, euro 1.299.333;
jj) comma 54, euro 421.323;
kk) comma 55, euro 36.084;
ll) comma 56, euro 146.336;
mm) comma 57, euro 193.564;
nn) comma 58, euro 267.268»;
b) al comma 19 sopprimere le parole: «spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la copertura degli oneri derivanti dalla»;
c) al comma 26 sopprimere il primo periodo;
d) al comma 26, secondo periodo, dopo le parole: «degli interventi» aggiungere le seguenti: «di cui ai commi da 24 a 31»;
e) ai commi 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 sopprimere, ovunque presenti, le parole «stabilita con il decreto».
16. 5. Villecco Calipari, Maran, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Narducci, Barbi, Corsini, Tempestini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 74 e 75 con le seguenti: 74 e 76.
16. 2. Duilio.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) mediante incremento dell'accisa sui prodotti alcolici al fine di garantire maggiori entrate per 30 milioni di euro per il 2009, 40 milioni a decorrere dal 2010.

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Nell'ambito delle previsioni normative di cui al n. 21, 24 e 39 della Tabella A, parte II allegata al decreto del

Pag. 223

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, devono intendersi ricompresi anche i collegi e le residenze destinate ad ospitare studenti durante il periodo di corso legale degli studi».
16. 9. Vignali.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «2,4 milioni di euro» con le seguenti: «1,4 milioni di euro per l'anno 2009»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Alla copertura degli oneri, per l'anno 2009, derivanti dall'articolo 23, comma 21-bis, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura ai sensi dei commi 1 e 2».

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 759 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri derivanti, a decorrere dall'anno 2010, dall'articolo 23, comma 21-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».

Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 1 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La detrazione di cui al primo periodo si applica anche per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino ad un importo massimo degli stessi di 10.000 euro annui, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali danneggiate a seguito di calamità naturali o suscettibili di futuri danneggiamenti in ragione della loro ubicazione in zone soggette a rischio di calamità naturali, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui al secondo periodo è istituto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
16. 1. Zorzato, Gava.

Al comma 2 sostituire le parole: 2,4 milioni con le seguenti: 1,280 milioni, le parole: 3,4 milioni con le seguenti: 2,280 milioni e le parole: 3,9 milioni con le seguenti: 2,780 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 6, aggiungere il seguente;
6-bis. All'articolo 14, comma 7-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92 il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa è prorogato per l'importo di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno è prorogato per l'importo di euro 2.620.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».
16. 4. Sereni, Mogherini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per le medesime finalità perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis,

Pag. 224

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilito in 1,5 milioni di euro, per l'anno 2009.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. 7. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.
3-ter. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 90,1 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 19,9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3-quinquies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 90,1 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
16. 8. Fogliato.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi - iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
4-ter. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi - di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni è stabilita nella somma di euro 300 milioni per l'anno 2009 per soddisfare rispettivamente ai sensi del precedente comma il fabbisogno dell'anno 2008 pari a euro 100 milioni ed il fabbisogno dell'anno 2009 pari a euro 200 milioni, e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dell'articolo 21 sostituire le parole: 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro per l'anno 2010 con le seguenti: 800 milioni di euro nell'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010 e a 100 milioni di euro per l'anno 2011.
16. 3. Marinello.

Pag. 225

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo unico per lo spettacolo, come determinato per il 2009 dalla legislazione vigente, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente al comma 1, lettera a), dell'articolo 21 sostituire le parole: 500 milioni di euro nell'anno 2009 con le seguenti: 600 milioni di euro nell'anno 2009.
16. 6. Carlucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo, per l'esercizio finanziario 2009, di 60 milioni di euro, finalizzato a favore di interventi di sostegno dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
16. 10. Savino.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riassegnazione dei Fondi per infrastrutture irrigue).

1. A valere sulle economie realizzate sui fondi comunque assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 14, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui da approvarsi dal CIPE; la definizione amministrative delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della Delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999; le attività di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate. Ai fini del loro razionale utilizzo, le complessive risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie attribuite alla competenza dello stesso commissario, confluiscono in un fondo unico da istituire nello stato di previsione del Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. Per il suddetto fondo continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.
16. 01. Marinello.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

All'articolo 1, comma 4, del decreto legge del 28 maggio 2008 n. 93, come convertito con modifiche in legge del 24 luglio 2008, n. 126, le parole «secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni» sono soppresse.
16. 02. Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Pag. 226

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di Patto di stabilità).

1. All'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese in conto capitale per nuovi investimenti sostenute dai comuni, che hanno chiuso il bilancio per l'anno finanziario 2008 in avanzo».
16. 03. Bitonci, Bragantini, Simonetti, Comaroli, Pastore, Forcolin.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di Patto di stabilità).

2. All'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la realizzazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici».
16. 04. Bitonci, Bragantini, Simonetti, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di Patto di stabilità).

3. All'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni le spese correlate ai servizi scolastici di competenza comunale».
16. 05. Bitonci, Bragantini, Simonetti, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di Patto di stabilità).

4. All'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale assetto alla sicurezza».
16. 06. Bitonci, Bragantini, Simonetti, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di Patto di stabilità).

5. All'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province ed ai comuni

Pag. 227

che presentano il bilancio per l'anno finanziario 2008 in avanzo».
16. 07. Bitonci, Bragantini, Simonetti, Comaroli, Forcolin.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di Patto di stabilità).

6. All'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, al comma 2 la lettera a) è soppressa.
16. 08. Bitonci, Bragantini, Simonetti, Comaroli, Forcolin.

ART. 17.

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione ditali oneri per una quota complessiva del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei successivi accordi attuativi, in particolare in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo a 281 del 1997, con la finalità di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale;
b) al comma 2 è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per il coordinamento della misurazione relativa alle materie di competenza regionale e delle successive attività di riduzione e uniformazione degli oneri, è costituito senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato di quattro membri nominati dai Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della semplificazione normativa, dello sviluppo economico, di quattro membri nominati dalla Conferenza Unificata rispettivamente due tra i rappresentanti delle Regioni, uno tra i rappresentanti delle Province e uno tra quelli dei Comuni».
c) al comma 3, dopo le parole «piano di riduzione degli oneri amministrativi» sono inserite le parole: «relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni, le Province ed i comuni adottano nell'ambito della propria competenza programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo, organizzativo tesi alla riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi»;
d) al comma 5, dopo le parole: «oneri amministrativi gravanti sulle imprese» sono inserite le seguenti: «e sui cittadini».

02. Il programma di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, a 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 è approvato entro sessanta dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
03. Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede comunitaria le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Consob, Isvap, Banca d'Italia, Commissione di vigilanza

Pag. 228

sui fondi pensione, Garante per la protezione dei dati personali) effettuano la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese che scaturiscono da obblighi informativi derivanti dai propri provvedimenti con l'obiettivo di ridurre tali oneri del 25 per cento entro il 31 dicembre 2012.
04. I risultati della misurazione di cui al comma 03 sono comunicati al Parlamento e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.
17. 71. Ceroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le assunzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nei limiti consentiti dalla normativa vigente». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
17. 130. Ceccuzzi.

All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dell'istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni,» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole: «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) sono soppresse».

1-ter. L'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

Art. 7.
(Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica).

1. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, approva, con proprio decreto, Io statuto e definisce la pianta organica dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province, e del partenariato economico e sociale.
3. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.
4. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi

Pag. 229

attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
17. 125. Fogliato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
17. 11. Duilio.

Sopprimere il comma 5.
17. 17. Marsilio.

Al comma 5, in fine, aggiungere le parole: a partire dal 2010.
17. 18. Marsilio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La gestione finanziaria degli Ordini professionali e dei relativi Federazioni e Consigli nazionali è esclusa dal patto di stabilità interno.
17. 25. Marinello.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Per la realizzazione o l'acquisto di immobili ad uso strumentale per l'allocazione dei Poli logistici integrati territoriali «Case del Welfare», gli enti previdenziali e assicurativi pubblici sono autorizzati ad effettuare investimenti immobiliari in via diretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprietà.
6-ter. Nell'ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali non più funzionali alle proprie esigenze, gli enti previdenziali e assicurativi pubblici sono autorizzati a destinarne il corrispettivo all'acquisizione di immobili per la creazione dei Poli logistici integrati, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le somme residue sono riversate alla gestione competente della Tesoreria dello Stato.
6-quater. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di definizione degli oneri di locazione e del riparto degli oneri di funzionamento inerenti agli immobili dei Poli logistici integrati sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
17. 139. Germanà.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. L'articolo 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, si interpreta nel senso che la composizione dei consigli di amministrazione, nel numero massimo di cinque componenti, ricomprende il Presidente ed un numero massimo di quattro componenti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i rimanenti scelti dal Ministro medesimo. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto stabilito dal primo periodo.
6-ter. Nelle more dell'approvazione definitiva degli statuti degli enti e delle società di cui all'articolo 4-sexiesdecies, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, si procede all'avvio del procedimento di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione nonché degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
17. 119. Fogliato.

Pag. 230

Sopprimere il comma 7.
17. 31. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, prima periodo sostituire le parole: ivi comprese, con le seguenti: ad esclusione di.
17. 32. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'articolo 17, comma 7, sopprimere le parole: quelle già autorizzate e.

Conseguentemente al medesimo comma, dopo le parole: Sono fatte salve le assunzioni, aggiungere le seguenti: già autorizzate con graduatoria già formata, nonché quelle.
17. 109. Abrignani.

Al comma 7, dopo le parole: delle università, aggiungere le seguenti: degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Conseguentemente dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro».
35-ter. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione della puntuale offerta del servizio scolastico, il personale LSU, attualmente impegnato da non meno di nove anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole pubbliche statali con compiti di carattere amministrativo o tecnico, è stabilizzato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2009/2010, a domanda e nella provincia nella quale presta servizio, su posto part time dei corrispondenti ruoli organici. Alla relativa spesa, stimata in 19 milioni di euro annui, si fa fronte con una corrispondente quota di risorse tratta dai finanziamenti destinati alla prosecuzione delle attività previste dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
17. 43. Savino.

Al comma 7, dopo le parole: degli enti di ricerca, aggiungere le seguenti: del personale dell'Agenzia delle dogane, le cui procedure concorsuali di reclutamento risultano concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché.

Conseguentemente: a) all'articolo 7, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma pari a 7 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 22, comma 3.
b) all 'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 790 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011»;
2) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato» con le seguenti: «Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 17,

Pag. 231

comma 7, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».
17. 7. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 7, dopo le parole: degli enti di ricerca, aggiungere le seguenti: del personale dell'Agenzia delle dogane, le cui procedure concorsuali di reclutamento risultano concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché.
17. 8. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 7, dopo le parole: degli enti di ricerca, aggiungere le seguenti: del personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli enti di previdenza obbligatoria, da impiegarsi nei servizi ispettivi e di vigilanza, le cui procedure concorsuali di reclutamento risultano concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché.
17. 78. Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola, Lorenzin, Di Biagio.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: degli enti di ricerca, aggiungere: delle agenzie fiscali.
* 17. 83. Di Pietro, Borghesi, Cambursano, Paladini, Porcino.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: degli enti di ricerca, aggiungere: delle agenzie fiscali.
* 17. 142. Del Tenno.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: degli enti di ricerca, aggiungere le seguenti: della Croce Rossa Italiana,.
17. 146. De Angelis, Marsilio.

Al comma 7, dopo le parole: del comparto scuola, aggiungere le seguenti:, nonché quelle dell'Agenzia delle entrate,.
17. 68. Bernardo.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: nonché di quegli enti che, espresse disposizione di legge, devono fare fronte a nuove competenze.
17. 19. Marsilio.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4, dell'articolo 34-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
17. 145. Corsaro.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il comma 4 è soppresso.
17. 33. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Alla luce delle gravi carenze di personale manifestatasi nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed in virtù delle disposizioni del precedente comma, spetta all'Amministrazione competente l'espletamento, nei tempi più brevi, delle prove selettive per la stabilizzazione del personale precario identificato dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3

Pag. 232

milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegato alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
17. 131. Ceccuzzi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di assicurare il necessario supporto istituzionale agli interventi di soccorso e di emergenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio nazionale, nonché alle attività necessarie al superamento dell'emergenza recata dall'intervento sismico in Abruzzo, la Croce Rossa è autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui al comma 7, ad avviare le assunzioni di personale programmate ed autorizzate nel corso dell'anno 2009, ai sensi dell'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17. 108. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «860.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «1,45 milioni di euro»;
b) dopo le parole: «si provvede,» sono aggiunte le seguenti: «quanto a 590,000 euro mediante corrispondente riduzione, nella misura di 590,000 euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
17. 114. Fogliato.

All'articolo 17, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 74, alinea del comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole: «ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri,». Al comma 4, del medesimo articolo 74, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti ad una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale ed al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'emanazione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.» Al conseguente onere, quantificato in euro 2 milioni si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
17. 149. Il Governo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, nell'anno 2010, gli ufficiali inferma prefissati appartenenti all'undicesimo e ultimo corso attivato dall'Arma dei carabinieri per il reclutamento di tale categoria di ufficiali, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo

Pag. 233

3, comma 102, ella legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l'Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.
17. 67. Ventucci.

Al comma 10, sostituire le parole: Nel triennio 2010-2012, con le seguenti: partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione.

Conseguentemente, ai commi 11, 12 e 13, sostituire le parole: Nel triennio 2010-2012, con le seguenti: A partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazioni.
17. 34. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, sostituire le parole: 40 per cento, con le seguenti: 60 per cento.
17. 107. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni che allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, ti. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.

Conseguentemente al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni che allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.
17. 90. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
* 17. 5. Pugliese.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
* 17. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei

Pag. 234

posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
* 17. 97. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
* 17. 126. Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 11, aggiungere, in fine il seguente periodo: Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
* 17. 132. Vannucci, Marchi, Misiani, De Micheli, Graziano, Fontanelli, Causi.

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 76, comma 6 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità la riserva ivi contenuta è pari al 100 per cento.
17. 38. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, verificando la possibilità di procedere ad una complessiva stabilizzazione del personale con contratto di lavoro flessibile, con particolare riferimento a quello che svolge rilevanti funzioni nell'ambito della pubblica amministrazione.
17. 98. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli enti entro il 31 dicembre 2009 devono completare tutte le operazioni di stabilizzazione del personale su a mezzo procedure di selezione pubblica, tenuto conto dei limiti delle dotazioni organiche alla data del 1o gennaio 2009 ed essere in regola con il rispetto delle norme dettate in materia di patto di stabilità interno.
17. 110. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 12 sostituire le parole: Per il triennio 2010-2012, con le seguenti: A partire dal triennio 2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione.

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: Per il triennio 2010-2012, con le seguenti: A partire dal triennio

Pag. 235

2010-2012, fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione.
17. 35. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 12, sopprimere le parole:, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e le parole: nelle medesime qualifiche e.
17. 101. Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'articolo 17 sostituire i commi da 15 a 18 con i seguenti:
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 ottobre 2009.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009.
17. 93. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni il comma 5 è abrogato.

Conseguentemente al comma 17 sostituire le parole: di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14, con le seguenti: di cui all'articolo 66, commi 3 e 14.
17. 36. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è differito sino al completamento dei concorsi di cui al comma i del medesimo articolo, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.
*17. 9. Fallica, Minardo, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Terranova.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è differito sino al completamento

Pag. 236

dei concorsi di cui al comma i del medesimo articolo, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.
*17. 128. Baretta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Al personale di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è possibile per le medesime finalità e alle medesime condizioni riattivare il proprio contratto di collaborazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sino al completamento dei concorsi di cui al comma 1 del medesimo articolo, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.
17. 10. Fallica, Minardo, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Terranova.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Per assolvere ai propri compiti istituzionali e di ricerca, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è autorizzato a rinnovare su fondi non ordinari a ricerca e convenzioni, i contratti di natura flessibile, a tempo determinato collaborazione coordinata e continuativa, agli assegni di ricerca, in essere al 31 dicembre 2008 fino all'applicazione del piano triennale di assunzioni 2010-2012 anche ai sensi del comma 6 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14.
17. 28. Margiotta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
17. 63. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Le università statali esercitano la facoltà di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, di trattenere in servizio i professori ordinari e associati per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo in base alle proprie esigenze organizzative, funzionali, finanziarie e in coerenza con la programmazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
17. 61. Traversa.

Al comma 19, sostituire le parole: successivamente al 10 gennaio 2004, con le seguenti: successivamente al 1o gennaio 2001.
17. 111. Fallica, Terranova.

Pag. 237

Al comma 19, sostituire le parole: 1o gennaio 2004, con le seguenti: 30 settembre 2003.
*17. 87. Orlando, Cambursano, Messina, Barbato. Borghesi.

Al comma 19, sostituire le parole: 1o gennaio 2004, con le seguenti: 30 settembre 2003.
*17. 106. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. L'Agenzia delle entrate per quanto concerne le assunzioni riguardanti la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria, darà la priorità ai candidati dichiarati idonei anche se non vincitori del concorso di cui alla Gazzetta ufficiale IV serie speciale del 15 febbraio 2008.
17. 89. Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 72, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: «Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo».
17. 99. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 30-bis, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, alla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e della finanze», inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».
17. 73. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad avvalersi del personale nelle more del processo di stabilizzazione.
17. 27. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
7-bis. Per l'aliquota di posti per i candidati di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, si prescinde da quanto disposto dal presente articolo.
17. 23. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Le restrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano ai geometri dipendenti degli enti locali.
17. 116. Vanalli, Comaroli.

Pag. 238

Dopo il comma 19-bis, aggiungere il seguente:
19-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dei finanziamenti statali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 64, comma 4-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, a decorrere dall'anno 2010, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo così denominato: «Contributo per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni». A tal fine è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 80 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2011, di 120 milioni di euro.
17. 62. Girlanda.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblicai nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
17. 120. Bragantini, Comaroli, Forcolin, Simonetti, Bigonci.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.
17. 121. Bragantini, Comaroli, Forcolin, Simonetti, Bigonci.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. A decorrere dall'anno 2010, in sede di contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate anche al costo medio della vita nelle Province in cui i dipendenti svolgono la loro attività lavorativa. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Istat elabora e fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'indice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale. La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, per tener conto del costo medio della vita, è calcolata il primo di gennaio di ogni anno con la seguente modalità: adeguamento proporzionale ove l'indice del costo medio della vita in quella provincia sia differente rispetto a quello medio nazionale.
17. 123. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino, Comaroli, Bitonci.

Pag. 239

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Il personale svolgente mansioni impiegatizie assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1o gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con il decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 2 ottobre 1998, con conservazione dei trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate assegno ad personam vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
17. 122. Caparini, Fava, Torazzi, Allasia, Reguzzoni, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. Il 20 per cento dei posti non coperti nel Ministero dell'economia e delle finanze, - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate e nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assegnati direttamente a soggetti appartenenti alla categoria degli operatori doganali, come di seguito definita:
a) spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni;
b) spedizionieri doganali di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», iscritti nell'elenco di cui all'articolo 44 del medesimo testo unico;
c) personale ausiliario degli spedizionieri doganali di cui all'articolo 45 del testo unico e iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del medesimo testo unico;
d) personale che risulta operante in dogana ai sensi dell'articolo 5 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e che risulta essere stato accreditato con le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane;
e) personale dipendente dalle case di spedizioni nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
f) personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni di cui alla lettera e).

19-ter. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma, l'anzianità di servizio nelle attività di cui al medesimo comma deve essere pari almeno a due anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
17. 124. Fedriga.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, gli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono sospesi anche per le imprese cui è stato concesso il trattamento di integrazione salariale ordinario di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, limitatamente alla durata del trattamento stesso e allo specifico ambito provinciale interessato.
17. 148. Mistrello Destro, Gava.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Sono esonerati dal rispetto delle norme fissate all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli

Pag. 240

enti locali nei quali, negli anni 2006-2007, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Tale deroga, si applica a condizione che detti enti abbiano rispettato le norme fissate in materia di patto di stabilità interno per l'anno 2008 e che, per gli stessi, il volume complessivo della spesa per il personale in servizio, non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.
17. 29. Pelino.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:
22-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Per gli enti per i quali negli anni 2006-2007, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo l'8 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.
22-ter. Al relativo onere, di cui al comma 22-bis, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».
17. 58. Traversa.

All'articolo 17, dopo il comma 22 inserire i seguenti:
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società interamente partecipate dagli enti locali, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi delta giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
17. 70. Leo.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il Collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero, e i rimanenti due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale

Pag. 241

generale dello stesso Ministero, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
*17. 4. Fallica, Bragantini, Alessandri, Guido Dussin.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il Collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero, e i rimanenti due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
*17. 60. Franzoso.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 23 lettera a) sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 2009», con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) sostituire il comma 24 con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera a), pari a 141 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 53. Marsilio.

Al comma 23, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 3, aggiungere, in fine, il presente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di assenza dal lavoro per malattia, certificata da strutture sanitarie pubbliche, di natura oncologica e per malattie renali croniche che necessitano del trattamento della dialisi».
17. 136. Calgaro, Murer, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Livia Turco, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino, Miotto.

Al comma 23, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione

Pag. 242

della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-bis se protratta per oltre tre mesi, determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla comunicazione di cui al citato comma 3-bis, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista, per la durata della violazione.
17. 74. Franzoso.

Al comma 23, lettera d) sopprimere il secondo periodo.
17. 37. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 23, lettera d), sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: del 1o gennaio 2009.
17. 92. Minniti.

Al comma 23, sopprimere la lettera e).
17. 94. Di Biagio.

Al comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, sostituire le parole: di cui al comma 1, con le seguenti: di cui al comma 3.
17. 12. Duilio.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. La persistente violazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al comma I determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla pubblicazione, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista, per la durata della violazione.
17. 75. Traversa.

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
24-bis. Nelle more del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, al personale delle IPAB che si trasformano o si sono trasformate in persone giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione.
17. 117. Comaroli.

Sopprimere il comma 25.
17. 41. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Sarubbi, Picierno, Levi, De Biasi, Mozzarella, Lolli.

Sostituire il comma 25 con il seguente:
25. All'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 4-sexies, è aggiunto il seguente:
4-septies. Il termine di cui al comma 4 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti.
17. 13. Duilio.

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:
25-bis. Dal primo settembre 2009, al personale della scuola che nell'anno scolastico

Pag. 243

2008-2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l'indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall'articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L'indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
25-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 25-bis del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per l'anno 2009 e 2010.
17. 40. Fioroni, Ghizzoni, Coscia, Lolli, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Russo, Pes, Sarubbi, Picierno, Levi, De Biasi, Mazzarella.

Al comma 26 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le amministrazioni rispettano principi di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle relative procedure comparative e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle Agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo contratto. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, è fatto divieto alle amministrazioni di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, anche con la stessa tipologia contrattuale, per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. Il predetto divieto si applica anche ai contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 7, comma 6, del presente decreto».
b) alla lettera d) sostituire le parole: «all'articolo 36», con le seguenti: «all'articolo 35».
*17. 95. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 26 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le amministrazioni rispettano principi di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle relative procedure comparative e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle Agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo contratto. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, è fatto divieto alle amministrazioni di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, anche con la stessa tipologia contrattuale, per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. Il predetto divieto si applica anche ai contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 7, comma 6, del presente decreto».
b) alla lettera d) sostituire le parole: «all'articolo 36», con le seguenti: «all'articolo 35».
*17. 20. Germanà.

Al comma 26 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le amministrazioni

Pag. 244

rispettano principi di imparzialità e trasparenza nell'ambito delle relative procedure comparative e verificano il rispetto dei medesimi principi da parte delle Agenzie di somministrazione di lavoro con cui stipulano il relativo contratto. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, è fatto divieto alle amministrazioni di ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, anche con la stessa tipologia contrattuale, per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. Il predetto divieto si applica anche ai contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 7, comma 6, del presente decreto».
b) alla lettera d) sostituire le parole: «all'articolo 36», con le seguenti: «all'articolo 35».
*17. 138. Cazzola, Di Biagio, Golfo.

Al comma 26, lettera d), sostituire le parole: all'articolo 36, comma 1, lettera b), con le seguenti: all'articolo 35, comma 1.
17. 30. Gatti, Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 26, lettera d), sostituire le parole: di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), con le seguenti: di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).
17. 14. Duilio.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:
26-bis. All'articolo 70, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «e da giovani di cui alla lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «e da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria».
26-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 26-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
17. 24. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
27-bis. Per la proroga sino al 31 dicembre 2010 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche statali, in attività riconducibili alle funzioni di assistente amministrativo o tecnico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2010.
27-ter. Agli oneri derivanti dal comma 27-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
17. 112. Giammanco.

Sopprimere il comma 28.
*17. 96. Girlanda.

Sopprimere il comma 28.
*17. 137. Lo Presti.

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 2-bis è abrogato.
28-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

Pag. 245

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, primo periodo, le parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali», sono soppresse;
b) al comma 7, le parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6», sono soppresse;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7 Il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione stabilisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, norme tecniche integrative per specifici settori di impiego».
d) al comma 8, le parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6», sono soppresse;
e) al comma 9, le parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6», sono soppresse;

28-quater. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, primo periodo, in fine, le parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica certificata basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali», sono soppresse;
b) al comma 6:
1) dopo la parola: «utilizza» è inserita la seguente: «unicamente»;
2) le parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali», sono soppresse.
17. 76. Pagano.

Sopprimere il comma 30.
17. 22. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali.
*17. 2. Pugliese.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali.
*17. 3. Osvaldo Napoli.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1,

Pag. 246

comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali.
*17. 84. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali.
*17. 88. Barbato, Cambursano, Messina, Borghesi.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali.
*17. 100. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali;.
* 17. 127. Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) e f-ter) con le seguenti:
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali;.
* 17. 133. De Micheli, Vannucci, Marchi, Misiani, Graziano, Fontanelli, Causi.

Al comma 30, sostituire le lettere f-bis) ed f-ter) con le seguenti:
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 affidati dalle amministrazioni statali;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, affidati dalle amministrazioni statali;.
* 17. 134. Soglia.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis. Restano ferme le modalità di controllo stabilite per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano con le norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia speciale.
17. 21. Zeller, Brugger, Nicco.

Pag. 247

All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
30-bis) dopo il comma 1 dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è inserito il seguente:
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la Sezione centrale del controllo di legittimità.
b) dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, da chiunque illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
17. 52.Bernardo.

Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:
30-bis. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
13-bis. L'esecuzione di provvedimenti ammessi al visto senza riserva e conseguente registrazione da parte della Corte dei conti non può dare luogo a responsabilità amministrativa o penale con riferimento al profilo della legittimità dell'atto.
17. 1. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
30-bis. All'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni» e le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».
17. 140.Pugliese.

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:
31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme, la Corte dei conti a Sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1914, n. 1214, giudica anche, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avversa le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.
31-ter. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti.
31-quater. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.

Pag. 248

31-quinquies. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'Istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo. I Presidenti delle Camere, congiuntamente, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni riunite competenti per gli affari costituzionali, per il bilancio e per le entrate, in sessione bicamerale. In relazione ai all'autonomia contabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994 , n. 20, non si applicano alla Corte dei conti i vincoli di qualsiasi genere relativi agi i impegni o ai pagamenti. I relativi bilanci preventivi e conti consuntivi sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento via esclusiva.
* 17. 86.Bruno.

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:
31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme, la Corte dei conti a Sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica anche, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.
31-ter. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti.
31-quater. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei Conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo Stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.
31-quinquies. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo. I Presidenti delle Camere, congiuntamente, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni riunite competenti per gli affari costituzionali, per il bilancio e per le entrate, in sessione bicamerale. In relazione all'autonomia contabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non si applicano alla Corte dei conti i vincoli di qualsiasi genere relativi agli impegni o ai pagamenti. I relativi bilanci preventivi e conti consuntivi sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.
* 17. 103. Vannucci, Lusetti.

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme, la Corte dei conti a Sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica

Pag. 249

anche, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.
31-ter. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti.
31-quater. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.
31-quinquies. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'Istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo. I Presidenti delle Camere, congiuntamente, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni riunite competenti per gli affari costituzionali, per il bilancio e per le entrate, in sessione bicamerale. In relazione all'autonomia contabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non si applicano alla Corte dei conti i vincoli di qualsiasi genere relativi agli impegni o ai pagamenti. I relativi bilanci preventivi e conti consuntivi sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito Internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.
* 17. 105. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
31-bis. I procuratori regionali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti non possono permanere nelle loro funzioni oltre cinque anni decorrenti dalla data di rispettivo insediamento. Il Procuratore regionale competente per territorio è titolare esclusivo dell'azione di responsabilità per danno erariale, che esercita direttamente o a mezzo di uno o più magistrati del suo ufficio da lui delegati, assicurando in ogni caso il corretto esercizio della stessa ed il rispetto dei principi del giusto processo. Il procuratore regionale può revocare in ogni momento la delega concessa.
31-ter. Il magistrato delegato di cui al comma precedente acquisisce preventivamente, a pena di nullità, il visto del procuratore regionale su ogni atto di invito a dedurre e su ogni atto di citazione in giudizio. L'atto di citazione in giudizio ovvero l'atto di archiviazione della vertenza deve essere adottato, a pena di nullità, entro il termine perentorio e non prorogabile di mesi sei a decorrere dalla data di emissione dell'atto di invito a dedurre. Lo stesso magistrato delegato acquisisce il previo assenso del procuratore regionale per ogni atto d'ufficio che incida o richieda di incidere su diritti reali o personali.
31-quater. Il procuratore regionale segnala al Procuratore generale presso la Corte dei conti ed al Presidente della Corte medesima i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio contrastanti con norme o con la deontologia professionale. Il Procuratore generale indirizza direttive ai procuratori regionali per assicurare uniformità di indirizzo nelle istruttorie e per disciplinare l'uso delle risorse strumentali e umane, anche estranee agli uffici della Corte.
17. 45.Franzoso.

Pag. 250

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme, la Corte dei conti a Sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica anche, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.
17. 48.Savino.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti. Ove consti che siano in corso attività istruttorie di controllo concernenti, anche in parte, gli stessi fatti oggetto di procedimento giurisdizionale davanti alla Corte dei conti, il Presidente della competente Sezione giurisdizionale ed il Procuratore regionale, ciascuno nell'ambito della propria competenza, su istanza della parte interessata, adottano provvedimento di sospensione del giudizio o dell'azione, nonché di ogni altra attività istruttoria o procedimentale; il giudice competente provvede altresì, su istanza dell'interessato e sentito il pubblico ministero, a confermare, modificare o revocare le eventuali misure cautelari già adottate. Gli atti istruttori o procedimentali compiuti in violazione del provvedimento di sospensione sono nulli. La sospensione perdura fino alla decisione conclusiva del controllo, comunque per non più di tre anni, e rimane sospeso il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale.
17. 46.Soglia.

Dopo il comma 31 inserire il seguente:
31-bis. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo Stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati o dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.
17. 49.Pagano.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'Istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo, I Presidenti delle Camere, congiuntamente, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni riunite competenti per gli affari costituzionali, per il bilancio e per le entrate, in sessione bicamerale. In relazione all'autonomia contabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non si applicano alla Corte dei conti i vincoli di qualsiasi genere relativi agli impegni o ai pagamenti. I relativi bilanci preventivi e conti consuntivi sono trasmessi al Parlamento

Pag. 251

e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.
17. 44.Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità».
17. 42.Traversa.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. Per l'esercizio di tali funzioni, le Sezioni Riunite sono composte in prevalenza da magistrati assegnati alle Sezioni regionali di controllo e scelti secondo criteri prefissati a cadenza triennale; ad esse in ogni caso partecipano i Presidenti delle tre Sezioni regionali nel cui territorio sono presenti il maggior numero di Comuni e Province. In sede di relazione al Parlamento, con apposito referto, le Sezioni Riunite riferiscono sulle più rilevanti questioni emerse nell'attività delle Sezioni Regionali di controllo, rappresentando difficoltà e problematiche degli enti locali e della Regione soprattutto ai fini del rispetto del Patto di stabilità e del raggiungimento degli equilibri di bilancio.
17. 16. Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. Ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, per garantire la continuità dell'azione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e l'esercizio del controllo collaborativo, finalizzato anche a realizzare una maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile delle Amministrazioni pubbliche locali, in conformità all'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 4 maggio 2009, n. 42, il personale di magistratura di cui all'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogato, per una sola volta, alla rispettiva scadenza, per un periodo pari a quello iniziale.
17. 15. Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 31, è inserito il seguente:
31-bis. In relazione all'autonomia e all'indipendenza della Corte dei conti prevista dall'articolo 100 della Costituzione, nonché alla specificità del proprio ordinamento, al personale dirigenziale ed amministrativo della Corte medesima si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Nelle more della definizione della normativa sui comparti di contrattazione collettiva, al suddetto personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale dirigenziale ed amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
17. 59. Vannucci, Lusetti.

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
31-bis. All'articolo 3, comma 12, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I magistrati non possono essere addetti al controllo preventivo per un periodo continuativo superiore a due anni; possono essere nuovamente addetti alle predette funzioni dopo due anni dalla data di cessazione della precedente assegnazione a funzioni di controllo preventivo.».

31-ter. In sede di prima applicazione del comma 3-bis si tiene conto anche del

Pag. 252

periodo di svolgimento di funzioni di controllo preventivo prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento; entro tre mesi dalla predetta data i magistrati che abbiano completato il biennio di svolgimento di funzioni di controllo preventivo sono assegnati ad altro incarico.
17. 50. Laboccetta.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. Le Procure regionali della Corte dei conti esercitano razione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
17. 141.Savino.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:
31-bis. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,», sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».
17. 47.Pugliese.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, primo periodo sono soppresse le parole: «quotate in mercati regolamentati» e le parole: «inferiore al 50 per cento».
17. 51. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 32 dopo le parole: in essere, aggiungere le seguenti: che riguardano anche i debiti non sanitari.
17. 91. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 32, capoverso 46-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le altre Regioni e gli enti locali sono autorizzati ad effettuare le medesime operazioni di cui al presente comma, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
17. 135. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:
34-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole: «interventi e misure sul mercato agricolo» sono aggiunte le seguenti: «nonché per altre finalità istituzionali dell'Agenzia medesima».
17. 113.Fogliato.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente: 34-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Comiso, Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villa Franca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro

Pag. 253

per l'anno 2009, e di 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nonché l'ulteriore spesa di 27 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, quale integrazione delle risorse destinate al rinnovo per il medesimo triennio dei contratti di programma e di servizio tra lo Stato e l'ENAV.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, lettera a), le parole: 500 milioni di euro nell'anno 2009 e 100 milioni di euro per l'anno 2010 sono sostituite dalle seguenti: 519 milioni di euro nell'anno 2009, 197 milioni per l'anno 2010, 97 milioni per l'anno 2011 e 97 milioni per l'anno 2012.
17. 144.Minardo.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente: 34-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sull'aeroporto di Comiso per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nonché l'ulteriore spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, quale integrazione delle risorse destinate al rinnovo per il medesimo triennio dei contratti di programma e di servizio tra lo Stato e l'ENAV.
17. 143.Minardo.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente Nazionale Aviazione Civile è autorizzato alla stipulazione di contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei siano orientati: ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento validi per l'intera durata dell'apporto; in tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e potrà graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del Piano economico-finanziario della società di gestione.
* 17. 69.Del Tenno.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale aviazione civile è autorizzato alla stipulazione di contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento validi per l'intera durata del rapporti; in tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e potrà graduare le modifiche tariffarie , proponendo il rapporto in essere, per gli anni necessari ed un riequilibrio del Piano economico-finanziario della società di gestione.
* 17. 102. Sposetti, Orlando.

Pag. 254

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione ed al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-ter.
35-ter. Per le finalità di cui al comma 35-bis, è autorizzata la spesa di euro 4 milioni per il 2009 ed euro 15 milioni a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1 comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-quater. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione detta dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
35-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 35-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1 comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
17. 54.Toccafondi.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblica prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei compatti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblica unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2009, euro 15,000.000,00 da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletata all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
35-ter. Agli oneri derivanti dal comma 35-bis si provvede a valore sulle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
* 17. 79. Bitonci, Comaroli.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui al comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2009, euro 15.000.000,00 da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno,

Pag. 255

di cui al comma 3-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
35-ter. Agli oneri derivanti dal comma 35-bis si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
* 17. 55.Zorzato.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse due o più università possono fondersi, ovvero aggregarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività, in strutture federative sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi e l'indicazione della procedura da seguire per l'adozione dello statuto della struttura federativa e le modifiche da apportare ai rispettivi statuti in conformità a principi di semplificazione, trasparenza ed efficienza. Il progetto dà conto altresì della compatibilità finanziaria della fusione ovvero dell'aggregazione. Il medesimo progetto, approvato, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione di ognuno degli atenei interessati, sentito il rispettivo senato accademico, è sottoposto all'esame del Ministero, il quale emana il decreto di fusione ovvero di aggregazione federativa, che dispone altresì in merito ai trasferimenti finanziari e di personale.
17. 65.Pugliese.

Dopo il comma 35, è aggiunto il seguente:
35-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), sono definiti i principi contabili, gli schemi di bilancio, le modalità e i termini per consentire alle università di introdurre un nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e di monitoraggio dei Russi finanziari, previa modifica dei propri regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità.
17. 64.Traversa.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'espressione «fisso e continuativo» deve intendersi comprensiva della parte fissa e di quella variabile della retribuzione di posizione.
17. 56.Leo.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010, i sindacati e le oro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
35-ter. Il bilancio di esercizio di cui ai precedente comma, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante

Pag. 256

legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
17. 115. Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Forcolin.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
17. 104. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Al comma 1, dell'articolo 25, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il primo periodo è sostituito il seguente: «Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 1060 milioni di euro per l'anno 2009, di cui una quota pari 100 milioni di euro è destinata all'avvio di un programma di interventi volti alla realizzazione di opere di prevenzione e messa in sicurezza delle stazioni e di abitazioni o di edifici ricadenti in aree limitrofe al sedime ferroviario».
35-ter. All'attuazione del comma 35-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito legge, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
17. 129. Lovelli, Baretta.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Al fine di aumentare a sicurezza nei trasporti, è incentivato il trasporto fluviale di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) - con le modalità stabilite dalla Direttiva 2008/68/CE e dall'accordo ADN 2007 - attraverso un contributo, ai soggetti che effettuano questo trasporto, di euro 30 per tonnellata al netto del natante. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e trasporti stabilisce gli aspetti tecnici della materia, nonché le modalità per la formazione e la certificazione professionale di addetti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose per vie navigabili. All'onere valutato in 6 milioni di euro per l'anno 2009 e in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 si provvede a carico degli stanziamenti assegnati al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
17. 118. Bitonci, Bragantini, Simonetti, Comaroli, Forcolin.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:
« 11. Per gli anni 2009, 2010, e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

Pag. 257

30 marzo 2001, n. 165 possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva, di 40 anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei compatti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

35-ter. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15 e della modifica apportata dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.
17. 57.Ceroni.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Al fine di semplificare le procedure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 872 è sostituito dal seguente:
«872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell'università e della ricerca emana apposite direttive per la ripartizione del fondo di cui al comma 870 con gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle Comunità disciplinari internazionali interessate».
b) il comma 873 è sostituito dal seguente:
«873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto di natura non regolamentare definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870».
17. 66.Berardi.

Pag. 258

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.
35-ter. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 19 comma 13-bis, ed il Corpo della Guardia di finanza, possono consentire l'uso anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 1 mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
35-quater. Si applicano le disposizioni Contenute negli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni.
35-quinquies. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trame profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con la multa da 1000 a 5000 euro.
35-sexies. Le disposizioni contenute di cui al comma 35-bis non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.
35-septies. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 35-bis, nonché le relative modalità, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
35-octies. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 1 e le relative modalità attuative, con riferimento al Corpo della Guardia di finanza.
17. 147. Cicu, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Il personale delle Autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249 per il quale, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la contribuzione a fini pensionistici sia stata versata ai Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS può optare per il mantenimento della propria iscrizione presso questo Istituto. L'opzione deve essere esercitata entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante comunicazione scritta all'Autorità di appartenenza ed ha effetto fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
17. 77. Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola, Di Biagio.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legata all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione ed al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso

Pag. 259

pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-bis.
35-ter. Per le finalità di cui al comma 35-bis, è autorizzata la spesa di euro 4 milioni per il 2009 ed euro 15 milioni a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1 comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-quater. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di messi e la relativa gestione, in particolare per la colonna mobili regionali. In ragione della dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
35-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 35-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1 comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286.
17. 80. Bitonci, Comaroli.

Dopo il comma 35 aggiungere i seguenti:
35-bis. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di messi pesanti di ultima generazione, apri a complessivi 70 milioni di euro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contribuire diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.
35-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
17. 72. Ventucci.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure in materia di reclutamento).

All'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
1-bis. Nel rispetto dei principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici uffici non è consentito alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto, conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni oltre i limiti percentuali previsti all'articolo 19.
*17. 08. Cazzola, Di Biagio, Golfo.

Dopo l'articolo 17 inserire, l'articolo 17-bis con il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure in materia di reclutamento).

All'articolo 27 del decreto legislativo dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
1-bis. Nel rispetto dei principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici

Pag. 260

uffici non è possibile, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto, conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni oltre i limiti percentuali previsti all'articolo 19.
*17. 011. Lo Monte, Commercio, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: alle spese relative sono inserite le seguenti: agli investimenti infrastrutturali approvati dall'organo competente prima del 31 agosto 2008 e.
17. 012. Comaroli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bragantini, Bitonci, Forcolin.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente, riguardanti sia l'edilizia abitativa che quella industriale-commerciale.
b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
12-bis. Le spese finanziate con il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui al punto precedente, attraverso il ricorso alle anticipazioni, senza interessi, sono esclusi dai limiti imposti dalla normativa dettata in materia di patto di stabilità.
c) il comma 32 è sostituito con seguente:
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'obiezione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla, documentazione di cui al comma 35, diversamente per la definizione degli illeciti edilizi a carattere diverso da quelli residenziali la domanda dovrà pervenne entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
d) dopo il comma 40 è inserito il seguente:
40-bis. l'attività di rilascio delle concessioni in sanatoria deve completarsi entro il 31 dicembre 2009, l'interessato in caso di prolungato inadempimento potrà attivare i poteri sostitutivi a mezzo ricorso al tribunale amministrativo, senza inoltrare atto di diffida.
17. 09. Milo, Commercio, Lo Monte, Belcastro, Jannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

1. Al fine di consentire il miglior utilizzo del personale, inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, per

Pag. 261

l'anno scolastico 2008-2009 e in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124 e nei regolamenti attuativi per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale ATA, è costituita, limitatamente all'anno scolastico 2009-2010, una dotazione di personale per sopperire alle esigenze di copertura di posti per assenze temporanee dei titolari. La suddetta dotazione di personale è costituita esclusivamente da personale destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o tino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 e che nell'anno scolastico 2009-2010 non abbia potuto stipulare la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili e non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. Al personale che confluisce in detta dotazione è conferito un contratto a tempo determinato per un numero di ore non superiore a quelle del contratto di cui era titolare nell'anno scolastico 2008-2009, e comunque, non oltre, il termine delle attività didattiche; detto contratto è conferito in part-time per il personale ATA.
2. La dotazione di personale di cui al comma 1 è amministrata da reti di scuole appositamente costituite dagli uffici territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Detto personale è obbligato ad accettare tutti gli incarichi di supplenza che si rendano disponibili nell'ambito territoriale assegnato. Le istituzioni scolastiche statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie a personale non ricompreso nella suddetta dotazione solo dopo l'esaurimento della disponibilità di personale all'interno della dotazione medesima, con riferimento all'ambito territoriale di appartenenza. Con decreto del Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono fissate le modalità operative con le quali i dirigenti scolastici delle scuole in rete garantiscono la copertura di tutti i posti disponibili e delle supplenze, fino al completo utilizzo del personale della dotazione, privilegiando, altresì, la copertura con il suddetto personale delle supplenze di maggiore durata, nonché gli aspetti di stato giuridico della dotazione di personale di cui al comma 1. Al personale appartenente alla dotazione di cui al comma 1 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. Al personale di cui al comma 1 spetta, per i periodi in cui è utilizzato quale supplente, il trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 107 milioni di euro per l'anno 2009 e in 214 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa, relativa alle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. La dotazione di personale di cui al comma 1 a disposizione per la copertura delle supplenze, potrà altresì essere finanziata con specifici fondi provenienti dalle regioni, qualora siano stipulati accordi per la salvaguardia e tutela del lavoro precario nella scuola.
17. 01. Ceroni.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Lavoratrici alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e istituzione del Fondo per la qualificazione del lavoro delle dipendenti della pubblica amministrazione).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, l'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è così sostituito:
21. A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive

Pag. 262

dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il requisito di età per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono incrementati di un anno. Tale età è ulteriormente incrementata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto, il medesimo trattamento è riservato alle lavoratrici di cui al presente articolo le quali, entro il 31 dicembre 2009, abbiano applicato un regime di prosecuzione volontaria o siano comunque cessate dal servizio prima di avere maturato il diritto a pensione. A far data dal 1o gennaio 2010, i risparmi conseguiti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma sono destinate al finanziamento del Fondo per la qualificazione del lavoro delle dipendenti della pubblica amministrazione, istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle pari opportunità, sentita la Consigliera nazionale di parità, entro tre mesi dall'approvazione delle presente legge, il Fondo dall'approvazione della presente lettera è rivolto al finanziamento di progetti per la valorizzazione del lavoro delle donne, a promuovere la conciliazione tra attività professionale e lavoro di cura, anche attraverso la concessione di permessi retribuiti, a sviluppare esperienze volontarie e di lavoro a part-time e di telelavoro e a realizzare interventi formativi e di qualificazione e ispirati al principio delle pari opportunità.
17. 07. Cazzola, Della Vedova, Golfo, Lorenzin.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Pagella elettronica).

1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni scuola-famiglia le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in formato elettronico,
2. Il documento redatto ai sensi del comma 1 sostituisce il documento cartaceo ed è reso disponibile alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitate; a decorrere dal 1° gennaio 2012 è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di redigere le pagelle in modalità non elettronica.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in coerenza con le regole tecniche inerenti il sistema pubblico di connettività, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.
17. 02. Toccafondi.

Pag. 263

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Università digitale).

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le Università statali e non statali legalmente riconosciute adottano procedure telematiche che consentono di effettuare on line l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché la relativa verbalizzazione e conservazione dei documenti in modalità digitale.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2012 per le Università è obbligatorio adottare le procedure telematiche di cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e dì Bolzano, sono adottate, in coerenza con le regole tecniche inerenti il sistema pubblico di connettività, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.
17. 06. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Pubblicazione informatica dell'albo pretorio).

1. Il Governo, le regioni e gli enti locali promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di prevedere che la pubblicazione degli atti nell'albo pretorio, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia eseguita anche in via informatica.
17. 03. Franzoso.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento di operazioni telematiche).

1. All'articolo 2209 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando il potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa è conferito al procuratore con deliberazione di un organo collegiale, la pubblicità è attuata mediante deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese».

2. Il conferimento da parte di un imprenditore a un determinato soggetto del potere di rappresentanza, per il compimento di specifici atti nei confronti della pubblica amministrazione, comprese le operazioni telematiche, può essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato sottoscritta dal medesimo.
3. Qualora venga esibita la documentazione di cui al comma 2, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di richiedere la produzione della procura in forme diverse.

Pag. 264

4. Per le imprese il rilascio della procura per il compimento di operazioni telematiche verso la pubblica amministrazione può avvenire, previa richiesta sottoscritta congiuntamente dall'imprenditore e dal procuratore, mediante rilascio e trasmissione al registro delle imprese di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato. La modifica e la revoca dei poteri conferiti sono disciplinate dall'articolo 2207 del codice civile.
17. 04. Savino.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure a favore della concorrenza nel mercato delle connessioni alla rete internet).

1. Al fine di garantire l'effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni Internet a larga banda anche con tecnologia ADSL e derivate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adotta ogni iniziativa affinché l'organismo di telecomunicazioni notificato quale soggetto avente significativo potere di mercato assicuri una paritaria fornitura dei servizi di vendita all'ingrosso delle connessioni per dati, volta a garantire agli utenti finali il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità.
17. 05. Pugliese.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Criteri e modalità per l'erogazione del rimborso ai Comuni per l'ICI prima casa).

All'articolo 1, comma 4, del decreto legge del 28 maggio 2008 n. 93, come convertito con modifiche in legge del 24 luglio 2008, n. 126, le parole: secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni sono soppresse.
17. 010. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 19.

Sopprimere il comma 1.
* 19. 50.Di Biagio.

Sopprimere il comma 1.
* 19. 42. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.
* 19. 31.Marchi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, inserite nel conto

Pag. 265

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuale dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.».
19. 16.Ceroni.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di 'natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»;
b) al primo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la relativa modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».
19. 64.Del Tenno.

Al comma 1, dopo le parole: società a partecipazione pubblica totale o di controllo inserire le seguenti:, fatta eccezione per quelle costituite da non più di tre anni,.
19. 20.Bernardo.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: società a partecipazione pubblica totale o di controllo, inserire le seguenti:, con esclusione delle società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica,.
19. 34.Ceccuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: a partecipazione pubblica totale o di controllo aggiungere le parole: inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,.
19. 9.Marsilio.

Al comma 1, sopprimere le parole: o di controllo.
19. 8.Marsilio.

Al comma 1, dopo le parole: ovvero che svolgono attività aggiungere le seguenti: prevalente.
19. 26. Bragantini, Bitonci.

Pag. 266

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: Le predette società, inserire le seguenti:, compatibilmente con l'osservanza delle previsioni dei contratti collettivi di lavoro applicati,.
19. 36.Ceccuzzi.

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle società che hanno tra le loro finalità istituzionali le attività di ricerca e formazione.
19. 10.Caldoro.

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società i cui bilanci nel corso dell'anno precedente sono stati chiusi in pareggio o in utile.
19. 24.Bragantini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 10, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l'applicazione alle stesse delle disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale a carico delle amministrazioni controllanti».
19. 35.Ceccuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: su mercati regolamentati aggiungere le seguenti: ovvero emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.
19. 14.Cassinelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per assolvere ai propri compiti istituzionali e di ricerca l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) è autorizzato a rinnovare su fondi non ordinari (ricerca e convenzioni) i contratti di natura flessibile, a tempo determinato, a collaborazione coordinata e continuativa, assegni di ricerca, in essere al 31 dicembre 2008, fino all'applicazione del Piano triennale di assunzioni 2010-2012, anche ai sensi del comma 6 dell'articolo 34-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
19. 53. Paladini, Porcino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, ed alla graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, è differito al 31 dicembre 2010.
1-ter. Entro i limiti dettati dalla disciplina in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale, per tutto il triennio 2010-2012 le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro una quota pari fino al cinquanta per cento del contingente di assunzioni effettivamente reso disponibile in ciascun anno, avvengono attingendo dagli idonei di cui al comma precedente.
19. 52. Borghesi, Cambursano, Paladini, Messina, Barbato.

Pag. 267

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 19. 4.Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 19. 54. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 19. 41.Soglia.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 19. 39. Rubinato, Fogliardi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 19. 38. Graziano, Vannucci, Marchi, Misiani, De Micheli, Fontanelli, Causi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 19. 29. Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
* 19. 48. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
19. 1.Pugliese.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: primo periodo a: Entro il 30 settembre 2009;.
* 19. 37.Ceccuzzi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: primo periodo a: Entro il 30 settembre 2009.
* 19. 12.Nicco.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: Entro il 30 settembre 2009 con le seguenti: Entro il 31 dicembre 2010 e sopprimere le parole da:; in fine fino alle parole: responsabilità erariale.
* 19. 40.Soglia.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Entro il 30 settembre 2009 con le seguenti: Entro il 31 dicembre 2010 e sopprimere le parole da:; in fine fino alle parole: responsabilità erariale.
* 19. 28. Bitonci, Simonetti, Comaroli, Pastore.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Entro il 30 settembre 2009 con le seguenti parole: Entro il 31 dicembre 2010 e sopprimere le parole da:; in fine fino alle parole: responsabilità erariale.
* 19. 2.Pugliese.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Entro il 30 settembre 2009 con le seguenti parole: Entro il 31 dicembre 2010 e sopprimere le parole da:; in fine fino alle parole: responsabilità erariale.
* 19. 5.Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Entro il 30 settembre 2009, con le seguenti: Entro il 30 settembre 2010.
19. 6.Froner.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole. Entro il 30 settembre 2009 con le seguenti: Entro il 31 dicembre 2009.
19. 45. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando,

Pag. 268

Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il comma 29 è sostituito con il seguente: «29. Entro il 30 settembre 2009, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27; per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La lettera e) dell'articolo 71, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogata.
19. 7.Duilio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».

2-ter. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
19. 11. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 3, lettera a), le parole: «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente al 100 per cento del valore nominale».
19. 55. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a)
sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al comma 3, lettera a), le parole: «ridotto del 50 per cento e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b)» sono soppresse;
b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) al comma 3, lettera b), le parole: «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera a-bis) non potranno risultare superiori a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole: «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti: «e delle azioni».
19. 43. Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per ogni singola azione con le

Pag. 269

seguenti: ridotto del 25 per cento, pari a 0,4083 euro per ogni singola azione.
19. 57. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Al comma 3, sopprimere le lettere f) e n).
19. 56. Borghesi, Barbato, Messina, Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il comma 290 è sostituito dal seguente:
290. Ai fini della attuazione del precedente comma, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore, attualmente, attribuiti all'ANAS, riguardanti il raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 tronco Venezia-Trieste, le opere a questo complementari, nonché la tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS stessa e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. Tale attribuzione non limita comunque la possibilità per la suddetta società di assumere la qualifica di concedente ed aggiudicatore anche per altre tratte stradali di interesse per la regione Veneto.
19. 3.Formichella.

Sopprimere il comma 5.
19. 46. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Al fine della conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, è data facoltà alle Regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, di costituire strumenti finanziari ovvero società finalizzate a realizzare in via temporanea e comunque non oltre il 2012:
a) rilevazione di aziende o di rami di esse;
b) tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

5-ter. Le iniziative di cui al comma 5-bis possono prevedere la partecipazione di capitali privati nel rispetto delle normative comunitarie e mediante procedure ad evidenza pubblica e sono svolte a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa comunitaria e con modalità di gestione separata di bilancio.
19. 33. Lulli, Vico.

Al comma 6, sopprimere le parole: diversi dallo Stato,.
19. 58. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere i commi 7 e 8.
* 19. 25. Simonetti, Bragantini, Bitonci.

Pag. 270

Sopprimere i commi 7 e 8.
* 19. 47. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Sopprimere il comma 9.
** 19. 51.Contento.

Sopprimere il comma 9.
** 19. 60. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 9.
** 19. 30. Vannucci, Tempestini.

Sopprimere il comma 9.
** 19. 32. Lulli, Federico Testa, Vico, Froner, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

Sopprimere il comma 9.
** 19. 13.Abrignani.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. In deroga all'obbligo di riversamento integrale previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2008 dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non vengono riversati, nella misura del 50 per cento, e vengono utilizzati dalla società per coprire gli oneri occorrenti per il potenziamento della infrastruttura tecnologica con particolare riferimento alle esigenze di sicurezza e riservatezza.
19. 18.Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppresso l'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A., ai sensi, dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS S.p.A. provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico finanziario dell'integrazione del canone di cui al precedente periodo e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i piani economico finanziari dei concessionari autostradali sono corrispondentemente modificati, anche sotto il profilo tariffario. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.
19. 21.Del Tenno.

Sopprimere il comma 11.
19. 61. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Pag. 271

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, dopo le parole. «e delle finanze» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti»;
b) sopprimere il comma 12.
19. 44. Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, sostituire le parole: «della Società», con le seguenti: «delle Società», ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,»;
b) al comma 12, sostituire le parole: «della Società», con le seguenti: «delle Società».
19. 17.Ceroni.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: fermo restando che tutte le attività e i servizi dell'istituto Poligrafico dello Stato non vengano trasferite in altre sedi da quelle attuali.
19. 63. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
19. 62. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero comunicati ai sensi del comma 345-octies, o corrisposti ai beneficiari entro il 1o gennaio 2009, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano agli importi che si rendono dovuti successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. 15.Savino.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di sostenere gli attuali assets strategici delle aziende nazionali e garantirne il mantenimento dei relativi livelli occupazionali, le società partecipate dallo Stato operanti nei settori di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 1994, n. 474, sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze gli eventuali piani societari da sottoporre agli organi di amministrazione che comportino la chiusura di impianti produttivi e di trasformazione localizzati nel territorio della Repubblica italiana. Sui suddetti piani, da corredare con le informazioni necessarie a valutarne la congruità con le finalità di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, esprime, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dei piani medesimi, un parere motivato non vincolante.
19. 23. Polledri, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Bragantini.

Pag. 272

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. È stabilito il tetto massimo di euro 500 mila annui per il compenso lordo annuale onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile per le società pubbliche o a partecipazione pubblica. È altresì imposto il limite massimo di i milione di euro, per il trattamento di fine rapporto degli stessi soggetti previo controllo e verifica dei risultati effettivamente raggiunti.
19. 59. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari ad euro 50.000.000,00, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari ad euro 14.510.000,00, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per euro 49.000.000,00 per garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo con le isole maggiori e minori effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009, per euro 9.500,000,00 per incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e per euro 6.010.000,00 per la gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000,00 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7620 della stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000,00 a valere sui residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7255 della stato di previsione del medesimo Ministero.
19. 22.Soglia.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Il contributo annuale dello Stato relativo al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, di cui al precedente comma 1 lettera e), limitatamente alla quota capitale, costituisce a tutti gli effetti di legge versamento in conto futuro aumento di capitale del socio, fin dal momento del trasferimento di cui al precedente comma 1».
19. 27.Fogliato.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Al fine di assoggettare al regime di fatturazione le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi rese dal Ministero della difesa in favore di terzi, è Costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.», con sede in Roma. Alla citata società sono, altresì, affidate le attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti, la

Pag. 273

stipula dei contratti di sponsorizzazione, l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le attività di all'articolo 7, della legge 24 dicembre 1985, n. 808.
13-ter. Il capitale sociale è stabilito in un milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
13-quater. La società di cui al comma 13-bis, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La medesima società di cui al comma 13-bis ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni interessate. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
13-quinquies. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
13-sexies. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della Società. Lo statuto della Società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere tratti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
13-septies. Ai fini di cui al comma 13-quater, lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

Pag. 274

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

13-octies. Gli utili netti della società, su determinazione dell'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante, sono destinati a riserva, all'acquisizione dei beni mobili e dei servizi di cui al comma 1, ovvero versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione a due fondi appositamente istituiti, uno in conto capitale e uno di parte corrente, nello stato di previsione della Difesa, alla cui ripartizione, assegnando priorità alle esigenze della Forza armata che ha svolto le operazioni di cui al comma 13-bis, si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze. La società non può sciogliersi se non per legge.
13-nonies. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
13-decies. Le operazioni di cui al comma 13-bis svolte in favore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
13-undecies. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
13-duodecies. Al fine di garantire il proprio funzionamento, la società, in deroga a quanto previsto dal comma 9, dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
13-terdecies. All'onere derivante dalla costituzione della società, pari a un milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 65. Cicu, Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese

Pag. 275

tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
19. 01. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
19. 02. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 20.

Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'assegno mensile di invalidità e la pensione di inabilità di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, sono aumentati nella misura del 20 per cento. All'onere, valutato in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti assegnati al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
20. 4.Bitonci, Polledri, Caparini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
20. 5.Murer, Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino, Schirru, Miotto.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: disabilità aggiungere le seguenti: con esclusione dei soggetti portatori di menomazioni di natura irreversibile o di patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2007, n. 225.
20. 6.Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino, Murer, Schirru, Miotto.

Sopprimere il comma 3.
20. 7.Livia Turco, Argentin, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino, Murer, Schirru, Miotto.

Sopprimere il comma 4.
20. 8.Murer, Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Bucchino.

Sopprimere il comma 5.
20. 9.Murer, Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Bucchino.

Pag. 276

Sopprimere il comma 6.
**20. 10.Murer, Argentin, Livia Turco, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino.

Sopprimere il comma 6.
**20. 13.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Palagiano, Mura.

Al comma 6, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
*20. 2.Schirru.

Al comma 6, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
*20. 11.Livia Turco, Argentin, Binetti, Burtone, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Bucchino, Murer, Miotto.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il decreto attuativo delle eventuali modifiche alle tabelle di cui al presente comma viene preventivamente trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
20. 14.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Palagiano, Mura.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per far fronte alle spese correnti relative al rafforzamento delle attività di controllo nel settore agroalimentare per l'anno 2009 svolte dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, dal Comando carabinieri politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato, il Fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato, per l'anno 2009, della somma di 3,2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di 3,2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: invalidità civile aggiungere le seguenti: nonché in materia di commercializzazione di prodotti agroalimentari ed ittici.
20. 3.Fogliato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti, in caso di accertato comportamento fraudolento al fine di ottenere i benefici in materia di invalidità civile, può richiedere alla Sezione giurisdizionale competente per territorio l'applicazione di una sanzione, a carico del beneficiario e, in solido, di coloro che a qualunque titolo vi abbiano concorso, da dieci a trenta volte il valore del danno arrecato all'erario. Sull'istanza del pubblico ministero provvede uno dei magistrati assegnati alla Sezione, individuati ad inizio d'anno dal Presidente della Sezione secondo criteri predeterminati, in funzione di giudice monocratico secondo il procedimento previsto per giudizi ad istanza di parte, con sentenza appellabile, con la quale può disporre, anche d'ufficio, opportune misure cautelari patrimoniali a garanzia del credito erariale.
20. 1.Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini del requisito reddituale previsto per il diritto alla pensione spettante agli invalidi civili totali e parziali si considera il reddito personale dell'invalido,

Pag. 277

con esclusione del reddito degli altri componenti del nucleo familiare di cui fa parte.
20. 12.Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Dichiarazione dei redditi per i cittadini italiani residenti all'estero).

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Testo unico delle imposte dei redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
20. 01.Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Università).

All'articolo 39 del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il visto di cui all'articolo 4, comma 4, rilasciato per le motivazioni consentite, è comunque valido per l'iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e Siena».
20. 03.Girlanda, Laffranco.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).

1. Il termine «contenziosi» di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.
20. 04.Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).

1. Il termine «contenziosi» di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 506,

Pag. 278

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
20. 05.Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).

1. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.
20. 06.Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Riqualificazione dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali).

1. A decorrere dall'anno 2008 è concesso all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con vincolo di destinazione all'Istituto per la riabilitazione e la formazione (I.R.F.A.), un contributo annuo pari al 2,5 per cento del gettito complessivo dell'addizionale istituita a norma dell'articolo 181 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante riduzione della quota dell'addizionale istituita a norma dell'articolo 181 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, attribuita a l'INAIL ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, emanato in applicazione dell'articolo 1-decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
20. 07.Stucchi, Caparini, Bitonci.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: «I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro

Pag. 279

presso gli ispettorati del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «I dipendenti del Ministero del lavoro e sociale dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dell'ex Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), che abbiano prestato servizio, almeno per dieci anni, con mansioni di ispettori di vigilanza presso le amministrazioni competenti, gli ispettori tributari e i responsabili dei nuclei operativi dell'Arma dei carabinieri presso gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con tale mansione»;
b) all'articolo 9:
1) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale dell'ente competente per territorio;»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS, dell'ex INPDAI, gli ispettori tributari e i responsabili dei nuclei operativi dell'Arma dei carabinieri presso gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non e' richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'albo professionale, devono presentare, in luogo del certificato indicato alla lettera b) del primo comma del presente articolo, l'attestazione rilasciata dagli enti di appartenenza comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori di vigilanza presso gli ispettorati dei propri enti di appartenenza.
20. 08.Vanalli, Stucchi, Caparini, Bragantini, Bitonci.

ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 12.Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati, in numero comunque non superiore a quattro, mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:
a) aggiudicazione in base esclusivamente al criterio dell'offerta economicamente

Pag. 280

più vantaggiosa, mediante rialzo delle offerte rispetto alla base predefinita, che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di curo nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari. Con la previsione che il soggetto aggiudicatario risultato primo nella graduatoria di aggiudicazione avrà diritto esclusivo a gestire in concessione le lotterie ad estrazione differita;
b) previsione di un aggio, omnicomprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita, pari all'11,90 per cento della raccolta;
c) capillarità della distribuzione, attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010;
d) offerta di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite;
e) previsione che ciascun concessionario aggiudicatario assicuri valori medi di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento;
f) requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

2. Le concessioni di cui al comma l, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il 1o semestre del quinto anno di concessione.
3. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale le lotterie ad estrazione istantanea indette in vigenza dell'attuale concessione continuano ad essere distribuite in esclusiva dalla rete di vendita gestita dall'attuale concessionario, secondo le regole vigenti, almeno fino al 31 maggio 2011, a condizione che lo stesso sia risultato aggiudicatario della concessione di cui al presente articolo.
21. 10.Ceroni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta, attraverso le reti distributive fisiche e le reti distributive a distanza, delle latterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione basata sull'accertamento dei requisiti richiesti, tra i quali priorità è attribuita:
a) alla capillarità della distribuzione, attraverso una rete costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita e da una piattaforma per la distribuzione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Pag. 281

b) alla dimostrata disponibilità di standard qualitativi che garantiscano la sicurezza dei biglietti venduti e l'affidabilità del sistema di pagamento delle vincite.

2. I concessionari selezionati, che distribuiranno lotterie nazionali ad estrazione Istantanea e differita con un valore medio di restituzione della raccolta in vincite non superiore al 75 per cento per le lotterie distribuite attraverso il canale fisico e non superiore all'85 per cento per le lotterie distribuite esclusivamente attraverso canali diversi da quello fisico:
a) assicureranno in ogni caso il versamento di una tantum in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro per l'anno 2010; al termine del secondo anno di esercizio della concessione, il 70 per cento della suddetta una tantum è rideterminato, per ciascuno dei concessionari, sulla base della percentuale della raccolta realizzata da ognuno di essi nel corso dei primi due anni di esercizio della concessione, dall'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato che provvede, altresì, alla definizione degli importi per la compensazione monetaria tra i diversi concessionari;
b) avranno diritto di un aggio dell'11,8 per cento della raccolta, comunque comprensivo del compenso dovuto ai punti vendita.

3. Le concessioni attribuite ai sensi del comma 1, eventualmente rinnovabili più di una volta, hanno una durata di nove anni.
21. 14.Girlanda.

Al comma l, lettera c), sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 10.000.
21. 13.Fluvi, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 Novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità ;
b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Anche tali operatori, al pari di quelli di cui alla precedente lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui alla lettera a) dell'articolo 110 comma 6 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;
c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste

Pag. 282

dall'articolo 12, comma 1, lettera i), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino a1 termine delle concessioni di cui alle precedenti lettere a) e b). La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.
1-ter. L'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 5), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:
«5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al punto 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione».

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera l) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come convertito con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 dopo le parole: «costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali» è aggiunta l'espressione «su cui possono essere installati software di gioco, da collocare in ambienti dedicati,» e dopo le parole: «dalla generazione remota e casuale delle combinazioni vincenti, anche numeriche,» è aggiunta l'espressione «che avviene presso il sistema di elaborazione ovvero nel software del terminale,».

Conseguentemente, all'articolo 21, nel comma 2, dopo le parole: ai sensi del comma 1 inserire le seguenti: e del comma 1-bis.
21. 7.Soglia.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'omesso o ritardato versamento del prelievo erariale unico nei termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 aprile 2004 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è punibile e dà luogo all'applicazione di sanzioni su base annuale se e nella in cui il versamento risulti omesso alla data del 1o gennaio dell'anno successivo.
2-ter. Gli atti di constatazione, gli atti ed i provvedimenti di contestazione, ivi incluse le comunicazioni previste dall'articolo 9-bis, comma 2, e dall'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quelli di irrogazione sono privi di effetto per la parte relativa alle sanzioni per omesso o ritardato versamento del prelievo erariale unico nei termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 aprile 2004.
21. 15.Germanà.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720,721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione Sicilia di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel Comune di Taormina, la cui autorizzazione è concessa su richiesta del Sindaco del comune stessa previa deliberazione del consiglio comunale. La Regione Sicilia adotta il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco.
2-ter. Al fine di garantire l'omogenea distribuzione di case da gioco sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720,721 e 722 del codice penale, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare i decreti per l'apertura ed il funzionamento di una

Pag. 283

casa da gioco in ciascuna delle Regioni Calabria, Campania e Puglia. Le suddette Regioni, previa individuazione della sede tra i comuni a vocazione turistica, adottano il regolamento relativo al loro funzionamento.
21. 2.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla Regione Sicilia di autorizzare la riapertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa su richiesta del Sindaco del comune di Taormina, previa deliberazione del consiglio comunale. La Regione siciliana adotta il regolamento relativo al funzionamento della casa da gioco.
21. 1.Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio e utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cura dell'istituzione di cui al presente articolo, ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo l, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito con legge n. 286 del 2006; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5, è destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura dell'istituzione di cui al presente articolo.».
21. 6.Del Tenno.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 12 comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il punto 5 è aggiunto il seguente:
«6. Per le violazioni relative ai versamenti PREU per gli anni 2004-2005-2006-2007 si applica la misura prevista dall'articolo 13 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 dicembre 1997 numero 472 ed il concessionario provvede alla relativa regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 numero 472, anche in presenza in presenza di avvisi e/o atti di liquidazione già

Pag. 284

notificati, nonché di provvedimenti adottati in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 30-bis comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008 numero 185, come convertito con la legge 28 gennaio 2009 numero 2».
21. 4.Ventucci.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n. 240 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Gli scontrini vincenti comunque validati, gli annullati, i rimborsati, quelli giocati presso rivendite speciali e non pagati dalle stesse e quelli relativi a vincite prenotate, sono affidati in custodia al raccoglitore che ne cura la conservazione, in appositi plichi suddivisi per settimane contabili di riferimento, presso la ricevitoria per un anno dall'emissione provvedendo poi alla relativa distruzione. Nei medesimi plichi saranno conservati una copia dell'estratto conto settimanale e, fatta eccezione per chi effettua il versamento mediante ritenuta diretta in conto corrente postale o bancario, l'attestato di versamento al concessionario del saldo a debito dell'importo pagato.
4. I competenti Uffici Regionali dei Monopoli di Stato esercitano l'attività di controllo sulla corretta custodia degli scontrini in questione mediante verifiche presso le ricevitorie anche con criteri di campionatura.
5. Il concessionario trasmette settimanalmente al competente Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato, ai fini dei necessari controlli amministrativi, un tabulato contenente gli estratti conto di ciascun, raccoglitore, i relativi versamenti effettuati nonché la segnalazione di casi di ritardato, parziale o omesso versamento per le determinazioni che dovranno essere assunte dallo stesso Ufficio Regionale».
21. 5.Del Tenno.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti:
«q) disporre la ripartizione della posta di gioco delle scommesse ippiche, prevedendo che per quelle a quota fissa ed assimilabili fino al 4 per cento sia assegnata sotto forma di imposta unica, che per le scommesse "vincente" e "piazzato" sia assegnato fino all'8 per cento ad Unire, il 10 per cento al concessionario ed il 3 per cento ad imposta unica e prevedere che, per le altre tipologie di scommessa, sia assegnato il 12 per cento ad Unire, il 12 per cento al concessionario ed il 6 per cento ad imposta unica. Per quelle di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso della scommessa "vincente" il 77 per cento sia assegnato a montepremi ed il 3,5 per cento ad imposta e, in tutti gli altri casi, il 74 per cento sia assegnato a montepremi ed il 5 per cento ad imposta;
r) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco; prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, fermo restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.».
21. 9.Traversa.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), decreto-legge 28

Pag. 285

aprile 2009, n. 39, nonché dall'articolo 21 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, qualora il nuovo aggiudicatario è già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà ad AAMS, di tutti i beni materiali ed immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere è differito alla scadenza della convenzione di concessione, sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.
21. 8.Berardi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Relativamente al gioco di cui al decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.
21. 11.Franzoso.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni interpretative in materia di concorsi e operazioni a premio).

1. Nelle more della revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, la disposizione recata dall'articolo 6, comma l, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, come sostituita dal comma 9 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112, si interpreta nel senso che non si considerano concorsi ed operazioni a premio le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei partecipanti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese. Per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche le persone che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza.
2. Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori relativamente alle manifestazioni a premio, nell'ambito di spettacoli televisivi e radiofonici, escluse dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi della lettera b) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, a decorrere dal centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino all'eventuale revisione organica della disciplina regolamentare in materia, per lo svolgimento delle stesse deve essere comunque redatto dall'emittente, prima di ciascuna manifestazione, un apposito regolamento, nell'ambito del quale dovranno essere indicati i criteri generali che saranno utilizzati per la preselezione dei partecipanti, tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alla manifestazione. Il predetto regolamento contiene altresì l'indicazione sommaria delle modalità di svolgimento della manifestazione, eventualmente modificabili in funzione delle esigenze artistico produttive, che garantiscano la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti selezionati, del soggetto o dei soggetti promotori, della durata indicativa, dell'ambito territoriale, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio. Tale regolamento sottoscritto da un rappresentante autorizzato dell'emittente è conservato presso la sede dell'emittente per tutta la durata della manifestazione e

Pag. 286

per i dodici mesi successivi alla sua conclusione ed è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione.
* 21. 01.Abrignani.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni interpretative in materia di concorsi e operazioni a premio).

1. Nelle more della revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, la disposizione recata dall'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, come sostituita dal comma 9 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004. n. 112, si interpreta nel senso che non si considerano concorsi ed operazioni a premio le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei partecipanti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese. Per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche le persone che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza.
2. Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori relativamente alle manifestazioni a premio, nell'ambito di spettacoli televisivi e radiofonici, escluse dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi della lettera b) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, a decorrere dal centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino all'eventuale revisione organica della disciplina regolamentare in materia, per lo svolgimento delle stesse deve essere comunque redatto dall'emittente, prima di ciascuna manifestazione, un apposito regolamento, nell'ambito del quale dovranno essere indicati i criteri generali che saranno utilizzati per la preselezione dei partecipanti, tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alla manifestazione. Il predetto regolamento contiene altresì l'indicazione sommaria delle modalità di svolgimento della manifestazione, eventualmente modificabili in funzione delle esigenze artistico produttive, che garantiscano la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti selezionati, del soggetto o dei soggetti promotori, della durata indicativa, dell'ambito territoriale, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio. Tale regolamento sottoscritto da un rappresentante autorizzato dell'emittente è conservato presso la sede dell'emittente per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione ed è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione.
* 21. 02.Girlanda.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Adozione misure di salvaguardia per i concessionari autorizzati alla raccolta del gioco per le scommesse ippiche, e su eventi sportivi e non sportivi).

1. In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 287, lettera l) della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successive modifiche, e del disposto dell'articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge 4 luglio 2008, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato adotta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi

Pag. 287

dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133:
a) provvedimenti con i quali integrare le convenzioni di concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1o marzo 2006 n. 111 al fine di omogeneizzare l'oggetto rispetto alle convenzioni di giochi pubblici di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modifiche;
b) provvedimenti con i quali integrare le convenzioni di concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore sulle corse dei cavalli, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 al fine di omogeneizzare l'oggetto e gli oneri rispetto alle convenzioni di giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 223 del 2008 convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248.
21. 03.Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1 All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti:
«q) disporre la ripartizione della posta di gioco delle scommesse ippiche, prevedendo che per quelle a quota fissa ed assimilabili fino al 4 per cento sia assegnata sotto forma di imposta unica, che per le scommesse "vincente" e "piazzato" sia assegnato fino all'8 per cento ad Unire, il 10 per cento al concessionario ad il 3 per cento ad imposta unica e prevedere che, per le altre tipologie di scommessa, sia assegnato il 12 per cento ad Unire, il 12 per cento al concessionario ed il 6 per cento ad imposta unica. Per quelle di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso della scommessa "vincente" il 77 per cento sia assegnata a montepremi ed il 3,5 per cento ad imposta e, in tutti gli altri casi, il 74 per canto sia assegnato a montepremi ed il 5 per cento ad imposta;
r) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dall'affidatario del controllo centralizzato del gioco; prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro dalle stesse, fermo restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.».
21. 04.Germanà.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

All'articolo 12, comma 1, lettera l), alinea, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «, dalla generazione remota e casuale delle combinazioni vincenti,» sono inserite le seguenti: «, che avviene anche presso il sistema di elaborazione ovvero nel software del terminale» e le parole: «anche numeriche» sono soppresse.
21. 05.Pugliese.

Pag. 288

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).

1. Ai fini di dare attuazione all'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si dispone quanto segue:
a) viene indetta entro il 30 giugno 2009 una procedura di selezione aperta mirata alla verifica in capo agli aspiranti nuovi concessionari dei requisiti morali, economici e tecnici di partecipazione che verranno fissati dal Ministero delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; gli attuali concessionari che si sono resi aggiudicatari dei diritti previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), e che sono in possesso dei requisiti di partecipazione sono direttamente ammessi alla nuova concessione;
b) i soggetti ritenuti idonei all'esito della procedura di cui alla superiore lettera a), acquisiranno anch'essi lo status di concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; per una durata di anni 9, con decorrenza iniziale della concessione dal 1o novembre 2010 e con scadenza il 31 ottobre 2019;
c) resta fermo anche per i nuovi soggetti di cui al superiore punto b) il limite del quattordici per cento in relazione al numero di nulla osta di esercizio per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
21. 06.Soglia.

ART. 22.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma i, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è soppressa la lettera b);
b) la lettera d) è così sostituita: «d) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci classificati H-OSP1 dall'AIFA. Per i farmaci classificati H-OSP2 la distribuzione diretta è limitata al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione del ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.
22. 21. Bocchino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 la lettera b) è soppressa.
22. 20. Corsaro.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:
2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alle finalità del presente decreto e sono destinate, sulla base di apposito accordo bilaterale di ciascuna Regione e Provincia autonoma con i competenti organi dello Stato, agli interventi di cui al comma 3, lettera a).

Pag. 289

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il quarto periodo.
22. 1. Froner.

Sopprimere i commi 2 e 3.
22. 27. Binetti, Murer, Livia Turco, Bossa, Pedoto, Grassi, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Sbrollini, Miotto.

Al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 500 milioni di euro per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

Al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 25-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Assoggettamento dei redditi da locazione ad imposta sostitutiva).

1. In via sperimentale, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'assoggettamento del canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, ad imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento, stabilendo altresì che il predetto canone non concorra alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
2. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma può anche prevedere, anche in via transitoria, l'applicazione dell'aliquota sostitutiva solo con riferimento a particolari tipologie di contratto di locazione, come definite ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, anche in considerazione dell'esigenza di riduzione del disagio abitativo.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
22. 9. Lupi, Vella, Mantini, Versace, Ravetto, Formichella, Toccafondi.

Al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 555 milioni di euro per l'anno 2010, a 415 milioni di euro per l'anno 2011 e a 520 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 25-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

Conseguentemente, dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Tassazione sostitutiva dei redditi da locazione).

1. Il canone di locazione risultante dai contratti di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, nonché dell'imposta sul reddito delle società, in misura pari al 25 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 245 milioni di euro per l'anno 2010, 385 milioni di euro per l'anno 2011 e 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede

Pag. 290

mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 22.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
22. 38. Marsilio, Ravetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro; sopprimere l'ultimo periodo.
22. 13. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro.

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 750 milioni di euro; sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
A decorrere dall'anno 2010 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali il costo del servizio sanitario è a carico diretto dei propri bilanci, utilizzano le economie conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per la realizzazione di interventi relativi al settore sanitario sul territorio di competenza, tenuto conto delle priorità e delle indicazioni contenute nel decreto di cui al comma 2.
22. 12. Nicco, Brugger, Zeller.

Al comma 2, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 770 milioni di euro.

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 770 milioni di euro; all'ultimo periodo, sostituire le parole: le quote che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano riversano con le seguenti: la quota che la Regione Sicilia riversa.
22. 14. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 790 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011;

Al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 23, comma 21-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. L'articolo 36, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica a partire dal 4 luglio 2006. Non si fa luogo al rimborso dei pagamenti, nel frattempo effettuati, relativi ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data del 4 luglio 2006. Al relativo onere pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 10 milioni di euro ai sensi dell'articolo 22, comma 3.
22. 16. Brugger, Zeller.

Pag. 291

Al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 795 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Al comma 3, sostituire le parole: Il fondo di cui al comma 2 è alimentato, con le seguenti: Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 25, comma 6-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti.

Conseguentemente, all'articolo 25, inserire, in fine, il seguente comma:
6-bis. A decorrere dall'anno 2010 e fino all'entrata in vigore del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al Comune di Carini è riconosciuta una maggiorazione del contributo ordinario annuo di 5 milioni di euro, per fronteggiare le eccezionali esigenze di gestione dell'ente derivanti dall'incremento demografico registrato negli ultimi dieci anni.
22. 10. Lo Presti.

Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dal mese di gennaio 2010 con le seguenti: a decorrere dal mese di luglio 2010.

Al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dal mese di gennaio 2010 con le seguenti: a decorrere dal mese di luglio 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 670 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011; al comma 3, sostituire le parole: è alimentato dalle, con le seguenti: è alimentato con quota parte delle.
22. 7. De Angelis, Marsilio.

Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dal mese di gennaio 2010 con le seguenti: a decorrere dal mese di luglio 2010.

Conseguentemente, all'articolo 22, al comma 2, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: pari a 730 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011; al comma 3, sostituire le parole: è alimentato dalle, con le seguenti: è alimentato con quota parte delle.
22. 6. De Angelis.

Al comma 2, sostituire: sentita la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: previa intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
22. 11. Nicco, Brugger, Zeller.

Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza Stato-regioni, con le parole: d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
22. 39. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato, Palagiano, Mura.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Con intesa da stipularsi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti gli importi autorizzati a valere sulle risorse del predetto fondo, da destinarsi ad interventi di potenziamento della rete delle strutture residenziali, di realizzazione degli interventi territoriali e degli altri programmi assistenziali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.
22. 24. Polledri, Bernardo.

Pag. 292

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Una quota del fondo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, è destinata, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favorire, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
22. 2. Duilio.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Una quota del fondo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, è destinata, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favorire, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
22. 3. Duilio.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Una quota del fondo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, è destinata, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favorire, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
22. 4. Duilio.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Per la creazione di una rete delle cure palliative e di una rete per la terapia del dolore uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze del malato in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e comunque garantendo i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, stipulano un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2-ter. Per la realizzazione dell'intesa di cui al comma 2-bis, a decorrere dal 2010, è autorizzata, con le modalità previste dal comma 2, la spesa di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2.
22. 32. Livia Turco, Binetti, Bossa, Murer, Pedoto, Grassi, Miotto, Mosella, Lenzi, Sbrollini, Bucchino, Burtone, Argentin, Calgaro.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente gli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotti in maniera lineare di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
22. 28. Bressa, Gnecchi, Froner, Rosato, Schirru.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
In sede di accordo per il Patto di stabilità per il 2010 è determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

Pag. 293

riversano in entrata al bilancio dello Stato per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.
22. 15. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
In sede di riparto del finanziamento del servizio sanitario nazionale la quota che le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano devono riversare in entrata al bilancio dello Stato è determinata in sede di accordo in Conferenza Stato-Regioni e province autonome.
22. 30. Bressa, Gnecchi, Froner, Rosato, Schirru.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: ordinarie e a statuto speciale che partecipano al riparto dei finanziamenti del Fondo sanitario nazionale.
22. 29. Bressa, Gnecchi, Froner, Rosato, Schirru.

Al comma 3 inserire, in fine, le parole: nel rispetto per ciò che attiene alla Regione Sardegna, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 834 e 836 della legge n. 296 del 2006.
22. 31. Schirru, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Pes, Parisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «escludendo da tale nomina i membri degli organi di Governo della Regione in carica nel medesimo periodo o in quello della legislatura regionale in cui si è verificato il disavanzo;
b) al secondo periodo le parole: «di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «da individuare tra i magistrati della Corte dei conti».
22. 37. Occhiuto, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera b), secondo periodo del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con legge 24 giugno 2009, n. 77 le parole: «dell'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al massimo all'8 per cento».
22. 41. Castellani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» a: «spesa complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati dalle ASL direttamente dalle aziende farmaceutiche, che è posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse in proporzione dei rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche».
22. 36. Bocchino.

Sopprimere il comma 4.
22. 34. Cesare Marini.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Per la realizzazione di una rete delle cure palliative e di una rete per la terapia del dolore uniforme su tutto il territorio nazionale, su proposta del Ministro

Pag. 294

del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Governo e le regioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale, stipulano una intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7-ter. L'intesa di cui al comma precedente prevede la destinazione dì una quota delle risorse vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pari a 100 milioni di euro per le iniziative di cui alla presente legge, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, nell'ambito delle disponibilità finanziarie complessive per il Servizio Sanitario nazionale.
22. 33. Livia Turco, Binetti, Bossa, Murer, Pedoto, Grassi, Miotto, Lenzi, Sbrollini, Bucchino, Burtone, Argentin, Calgaro.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Fermo restando il disposto dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'importo di tale quota è fissato per il 2010 in 132 milioni di euro, che corrispondono agli oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale previsti per il 2009. Questo importo è incrementato, in ciascuno degli anni successivi, di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.
* 22. 5. Stradella, Lupi.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Fermo restando il disposto dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'importo di tale quota è fissato per il 2010 in 132 milioni di euro, che corrispondono agli oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale previsti per il 2009. Questo importo è incrementato, in ciascuno degli anni successivi, di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.
* 22. 23. Bitonci.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Fermo restando il disposto dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'importo di tale quota è fissato per il 2010 in 132 milioni di euro, che corrispondono agli oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale previsti per il 2009. Questo importo è incrementato, in ciascuno degli anni successivi, di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.
* 22. 25. Vannucci, Ceccuzzi, Motta, Ghizzoni, Mariani, Cenni, Lovelli.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'importo di tale quota è fissato in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Tale importo è, in ogni caso, annualmente incrementato di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.
** 22. 26. Vannucci, Ceccuzzi, Motta, Ghizzoni, Mariani, Cenni, Lovelli.

Pag. 295

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'importo di tale quota è fissato in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Tale importo è, in ogni caso, annualmente incrementato di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.
** 22. 22. Bitonci.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'importo di tale quota è fissato in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Tale importo è, in ogni caso, annualmente incrementato di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.
** 22. 8. Stradella, Lupi.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2010, una quota del Fondo Sanitario Nazionale è espressamente riservata al finanziamento delle cure termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L'importo di tale quota è fissato in misura pari a quella della previsione di spesa di volta in volta definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, negli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Tale importo è, in ogni caso, annualmente incrementato di una percentuale pari al tasso di crescita del Fondo Sanitario Nazionale.
** 22. 40. Messina.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1o gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione o al datore di lavoro privato interessati.
8-ter. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 8-bis con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-quater. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 8-bis costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali,

Pag. 296

della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
22. 19. Toccafondi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
11-bis. Per le finalità individuate dal comma 1 e al fine di ridurre i costi, assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché migliorare i servizi per cittadini e operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni ad effettuare prescrizioni, sono sostituite ad ogni effetto di legge dal corrispondente documento elettronico.
11-ter. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1o gennaio 2010 in ragione del 40 per cento delle prescrizioni al 31 dicembre 2010, del 80 per cento al 31 dicembre 2011 e del 100 per cento al 31 dicembre 2012. A far tempo dal 1o gennaio 2013 è fatto divieto di effettuare prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche in forma non elettronica.
11-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il programma degli interventi per l'attuazione di quanto disposto dai commi 11-bis e 11-ter del presente articolo. Tale programma, che prevede anche interventi per assicurare la messa in rete delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, dei medici di base e delle farmacie, è articolato in progetti operativi a livello nazionale e regionale ed assicura la coerenza con le politiche nazionali e regionali per la sanità elettronica e con le regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'attività di predisposizione, indirizzo e coordinamento del programma è svolta dalla Cabina di Regia del nuovo sistema informativo sanitario, istituita presso il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali con decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002.
22. 18. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In favore delle regioni sulle quali insistono Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 è disposto, a titolo di ulteriore concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, a valere sulle maggiori entrate previste dal presente decreto il finanziamento di 100 milioni a decorrere dall'anno 2010.
22. 17. Pagano.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure in favore delle professioni sanitarie).

1. Al fine di riequilibrare la carenza di personale del settore delle professioni sanitarie con particolare riferimento a quelle infermieristiche, con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

Pag. 297

stabilite misure ed indirizzi diretti a fare in modo che il sistema universitario italiano provveda in maniera equilibrata e nel rispetto al fabbisogno delle rispettive regioni a bandire posti per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie commisurati alla effettiva esigenza ditali professionisti in ambito nazionale.
22. 01. Negro, Rainieri, Bragantini, Montagnoli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 22-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia autonoma.
2. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle Finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
22. 02. Nicco, Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è autorizzato, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della Sanità, ad effettuare, se necessario anche in più anni, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione sul territorio nazionale della tassa automobilistica a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Le compensazioni relative alle Autonomie speciali vengono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.
2. La procedura di cui al comma I viene applicata nelle more della definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna Regione e Provincia autonoma in base alla legislazione vigente.
22. 03. Bernardo, Corsaro.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Fascicolo sanitario elettronico).

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.
3. Il Fascicolo Sanitario Elettronico istituito dalle regioni e province autonome ai fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

Pag. 298

nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 3 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel Fascicolo Sanitario Elettronico di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 3, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal regolamento di cui al successivo comma 7. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.
6. Le finalità di cui alle lettere b) ed e) dei comma 3 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui ai successivo comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sentiti il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CNIPA, sono stabiliti: i contenuti del Fascicolo, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al Fascicolo da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. 04. Marsilio.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Istituzione del Sistema Informativo per la Sicurezza Alimentare Nazionale).

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di profilassi internazionale, indirizzo, coordinamento, gestione e controllo del settore della sanità pubblica veterinaria, della nutrizione e della sicurezza alimentare, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato a realizzare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti dei bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un autonomo sistema informativo denominato Sistema Informativo per la Sicurezza Alimentare Nazionale (S.I.S.A.N.), con sede operativa in L'Aquila. Il S.I.S.A.N. assicura la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici e privati a qualsiasi titolo operanti nel settore veterinario, alimentare e della nutrizione. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce le modalità tecnico-operative e funzionali del sistema, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede alla riorganizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale», per assicurarne la massima efficienza

Pag. 299

operativa e razionalità gestionale, tenendo conto dei contenuti dell'accordo di programma del 9 luglio 2003, e dell'Intesa intercorsa fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Abruzzo e Molise per la gestione dello stesso Istituto. Nelle more del riordino, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Ente. L'istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale» è riconosciuto quale Ente strumentale d'eccellenza di rilievo nazionale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le azioni di cooperazione, ricerca e formazione in materia veterinaria e sicurezza degli alimenti, a livello comunitario ed internazionale. Fermi restando i compiti istituzionali e le funzioni già svolti ai sensi della legislazione vigente, l'Istituto opera quale strumento operativo dello stesso Ministero per la realizzazione e la gestione del sistema informativo per la sicurezza alimentare nazionale.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza ulteriori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
* 22. 05. Toccafondi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Istituzione del Sistema Informativo per la Sicurezza Alimentare Nazionale).

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di profilassi internazionale, indirizzo, coordinamento, gestione e controllo del settore della sanità pubblica veterinaria, della nutrizione e della sicurezza alimentare, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato a realizzare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti dei bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un autonomo sistema informativo denominato Sistema Informativo per la Sicurezza Alimentare Nazionale (S.I.S.A.N.), con sede operativa in L'Aquila. il S.I.S.A.N. assicura la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra tutti i soggetti pubblici e privati a qualsiasi titolo operanti nel settore veterinario, alimentare e della nutrizione. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce le modalità tecnico-operative e funzionali del sistema, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede alla riorganizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale», per assicurarne la massima efficienza operativa e razionalità gestionale, tenendo conto dei contenuti dell'accordo di programma del 9 luglio 2003, e dell'Intesa intercorsa fra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Abruzzo e Molise per la gestione dello stesso Istituto. Nelle more del riordino, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Ente. L'istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale» è riconosciuto quale Ente strumentale d'eccellenza di rilievo nazionale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le azioni di cooperazione, ricerca e formazione in materia veterinaria e sicurezza degli alimenti, a livello comunitario ed internazionale. Fermi restando i compiti istituzionali e le funzioni già svolti ai sensi della legislazione vigente, l'Istituto opera quale strumento operativo dello stesso Ministero per la realizzazione e la gestione del sistema informativo per la sicurezza alimentare nazionale.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza ulteriori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.
* 22. 08. Castellani, De Angelis.

Pag. 300

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono sostituiti dai seguenti:
2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei designati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative degli iscritti al medesimo Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.
3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta, con proprio decreto, il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dal presente articolo.
22. 06. Soglia.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga contratti a tempo determinato del personale tecnico sanitario del Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali, per far fronte all'emergenza dell'influenza umana da virus A/H1N1).

1. Per assicurare l'efficacia delle misure di sorveglianza e controllo delle patologie infettive e diffusive per la prevenzione dell'influenza umana da virus A/H1N1, il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è prorogato fino al 31 dicembre 2011.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 471.386 euro per l'anno 2009 e di 1.414.157 euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede quanto a 394.716 euro per l'anno 2009 e a 1.337.487 euro per gli anni 2010 e 2011 a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; quanto a 76.670 euro per l'anno 2009 e per gli anni 2010 e 2011 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
22. 07. Gioacchino Alfano.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Limiti alla tutela dei dati personali nei rapporti tra imprese).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. Il trattamento di dati personali effettuato da persone giuridiche, enti o associazioni è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati si riferiscono a persone fisiche. Nei rapporti tra persone giuridiche, enti o associazioni si applicano in ogni caso le "Disposizioni relative a specifici settori" di cui alla Parte II del presente codice».
22. 09. Pugliese.

Pag. 301

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche alla definizione di dati sensibili).

1. In conformità alla Direttiva 95/46/CE, la lettera d), comma 1, articolo 4, Definizioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è sostituita dalla seguente: «d) "dati sensibili", i dati personali che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali che rivelano lo stato di salute e la vita sessuale;».
22. 010. Pugliese.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche in materia di documento programmatico sulla sicurezza).

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è modificato come segue:
al comma 1-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: «1-bis. Per i soggetti che trattano dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli necessari per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o dalla contrattazione collettiva per le gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, la tenuta di un aggiornato documento pro grammatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza prescritte,»;
dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma: «2. La tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è in ogni caso dovuta nei soli casi previsti dall'articolo 37 del presente codice.».
22. 011. Pugliese.

ART. 23.

All'articolo 21, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2010», con le seguenti: 140 milioni euro per l'anno 2010.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010». Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalle maggiori entrate di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a).
23. 115.Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Ferme restando le competenze degli ufficiali giudiziari in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei comuni di cui alla presente legge, al fine di razionalizzare l'attività delle Forze dell'ordine e di evitare tensioni sociali, il prefetto può stabilire con proprio decreto i criteri per la concessione della assistenza della forza pubblica nelle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo, definendo i tempi, le

Pag. 302

modalità di comunicazione e, se necessario, specifiche priorità di concessione, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) numero complessivo delle esecuzioni presenti sul territorio comunale;
b) numero complessivo delle richieste di concessione della forza pubblica presentate quotidianamente dagli ufficiali giudiziari per l'esecuzione degli sfratti anche in relazione alle necessità di impiego delle Forze dell'ordine per attività diverse di controllo del territorio e garanzia dell'ordine pubblico ovvero per altre attività prioritarie contingenti;
c) situazione di emergenza abitativa e possibilità di sistemazione dei nuclei familiari sfrattati anche in relazione alla disponibilità di offerta di alloggi pubblici.

3-ter. Nell'individuazione dei criteri di cui al comma 3-bis, il prefetto consulta preventivamente i comuni interessati, il questore e le associazioni di rappresentanza dei locatori e dei conduttori.
23. 34.Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 350 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpretano nel senso che la detrazione si applica anche alle spese sostenute, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati.
1-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 350 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a quanto disposto dal comma 1-bis.

Conseguentemente,
agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 67,8 milioni di euro per l'anno 2010 e in 163 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante le seguenti modificazioni all'articolo 14:
al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2009, del 7 per cento per l'anno 2010 e dell'8 per cento per l'anno 2011.».
23. 64.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati.».

Conseguentemente,
agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 75 milioni per l'anno 2010, e a euro

Pag. 303

150 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le seguenti modificazioni al primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della citata legge 449/1997: dopo le parole «di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,» sono aggiunte le seguenti: «purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,».

E conseguentemente,
all'articolo 14, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2009, dell'8 per cento per l'anno 2010 e dell'8 per cento per l'anno 2011.».
23. 65.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008 dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
1-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, le parole: «reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro».
23. 33.Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del citato decreto-legge n. 158 del 2008 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1.1. All'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comma 2 è abrogato.
23. 32.Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1.1. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole: «è ulteriormente ridotto del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «è ulteriormente ridotto del 50 per cento».
23. 31.Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dei provvedimenti di rilascio per finita locazione», sono aggiunte le seguenti «e morosità»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1.1. Alle categorie sociali di cui al comma 1, che versano in situazione di difficoltà nella regolare corresponsione del canone di locazione abitativa ovvero con provvedimento di rilascio per morosità, è concesso un contributo finalizzato a sanare la condizione debitoria anche prevedendo l'erogazione diretta del contributo al locatore creditore.
1.2. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato Fondo di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà nel sostenimento delle spese alloggiative primarie, utilizzando, nella misura del 50 per cento la dotazione di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'ulteriore dotazione del Fondo concorrono le regioni ed i comuni con risorse proprie. All'attuazione del presente comma si provvede mediante regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma

Pag. 304

480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.3. Il termine di cui all'articolo 55, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a centottanta giorni, al fine di consentire al conduttore di cui al comma 1.1. la procedura di accesso al Fondo di solidarietà di cui al comma 1.2.
23. 30.Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge 18 giugno 2009, n.69, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010,» sono soppresse.
23. 48.Bernardo, Corsaro.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare l'omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 ottobre 2009, previo monitoraggio delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, rilasciate sull'intero territorio nazionale, sono definiti gli indirizzi generali ai quali le Regioni devono attenersi nell'attività di programmazione e di pianificazione del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi di cui al presente articolo.
23. 53.Traversa.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al comma 539 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;
b) le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010», sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio successivo a quello dell'incremento occupazionale».

3-quater. Al comma 540 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno solare antecedente a quello dell'incremento occupazionale».
3-quinquies. Al comma 541 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;
b) tra le parole: «assunto» e «costituisce», inserire le parole: «nell'anno di acquisizione di tale qualifica».

3-sexies. Al comma 543, lettera d), dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «nel periodo tra il 1o novembre 2007 e il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle parole «nell'ultimo bimestre dell'anno solare antecedente a quello dell'incremento occupazionale».
3-septies. Al comma 545 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007» sono

Pag. 305

sostituite dalle seguenti: «nell'anno solare antecedente a quello dell'incremento occupazionale».
3-octies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 3-bis a 3-septies si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
23. 118.D'Antoni, Cesare Marini.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
23. 76.Vannucci, Tempestini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Al fine di favorirne il trasferimento alle regioni, INVITALIA mantiene in equilibrio economico e finanziario le Società regionali delegando loro le attività e le funzioni realizzabili sul territorio in attesa del trasferimento degli strumenti (Titolo I e Titolo II del decreto legislativo 185/2000 e incubatori di Impresa) alle regioni da realizzarsi entro il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
23. 77.Calvisi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. 1. La durata delle concessioni demaniali marittime indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata sino al 31 dicembre 2015.
2. La base imponibile dell'imposta di registro del titolo è rideterminata in ragione della proroga di cui al comma 1 e del canone adeguato con gli indici Istat maturati sino all'anno 2009.
3. È fatta salva la maggiore durata delle concessioni eventualmente risultante dai titoli in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
23. 98.Tommaso Foti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis.1. La durata delle concessioni demaniali marittime indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, rilasciate o rinnovate ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, è prorogata sino al 31 dicembre 2020.
2. La base imponibile dell'imposta di registro del titolo è rideterminata in ragione della proroga di cui al comma 1 e del canone adeguato con gli indici Istat maturati sino all'anno 2009.
3. È fatta salva la maggiore durata delle concessioni eventualmente risultante dai titoli in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
23. 14.Lorenzin, Landolfi, Pili, Lo Presti, Iapicca.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
10-bis. Le somme di cui all'articolo 2, comma 133, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, inerenti le attività di progettazione delle opere del Piano irriguo nazionale, sono utilizzate per far fronte agli impegni assunti per la realizzazione delle opere di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 74.
10-ter. All'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le

Pag. 306

parole: «a decorrere dall'anno 2011», sono aggiunte le seguenti: «ed impegnabile dall'anno 2010,».
10-quater. Ai componenti delle Commissioni liquidatrici preposte all'accertamento della spesa delle opere infrastrutturali di bonifica e irrigazione, nominati dopo il 31 dicembre 2009, spetta un compenso a carico del concessionario, da distribuirsi in quote eguali, complessivamente determinato, nella misura dell'uno per mille sulla spesa accertata.
10-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze designa, tra i funzionari dell'Ufficio Centrale del Bilancio, un proprio rappresentate chiamato a far obbligatoriamente parte delle Commissioni di cui al comma 10-quater del presente articolo.
23. 69.Fogliato.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole «di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2010, fatta salva la trasformazione dell'Ente, ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rispetto alla quale il termine previsto dal comma 1 del medesimo articolo 2 è prorogato al 31 marzo 2010.».
23. 68.Fogliato.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia.
Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
23. 19.Nicco, Zeller, Brugger.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le prescrizioni e i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono applicabili anche agli apparati idonei a consentire la ricezione di segnali televisivi diversi dagli apparecchi televisivi. A tale fine le scadenze sono fissate, rispettivamente, fino al 3 febbraio 2010 per quelle riferite al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e fino al 3 aprile 2010 per quelle riferite al comma 3 del medesimo articolo.
*23. 27.Abrignani.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Le prescrizioni e i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono applicabili anche agli apparati idonei a consentire la ricezione

Pag. 307

di segnali televisivi diversi dagli apparecchi televisivi. A tale fine le scadenze sono fissate, rispettivamente, fino al 3 febbraio 2010 per quelle riferite al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e fino al 3 aprile 2010 per quelle riferite al comma 3 del medesimo articolo.
*23. 51.Traversa.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, il comma 4-ter è sostituito con il seguente:
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza, il Programma non risulta completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella Regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario Straordinario, sentito il Comitato di Sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella Regione Abruzzo fino a tutto il 30 giugno 2010.
23. 13.Pelino.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, il comma 4-ter è sostituito con il seguente:
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza, il Programma non risulta completato, in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella Regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario Straordinario, sentito il Comitato di Sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con unità locali nella Regione Abruzzo fino a tutto il 30 giugno 2010.».
23. 82.Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici è prevista:
a) la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over;
c) la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

15-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-bis del presente articolo, si provvede quanto a euro 100 milioni per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, per l'anno 2009.
23. 47.Coscia, Ghizzoni, Lolli, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Paolo Antonino Russo, Pes, Sarubbi, Picierno, Levi, De Biasi, Mazzarella.

Pag. 308

Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell'Accademia di Belle Arti de L'Aquila e del Conservatorio A. Casella de L'Aquila è prorogato al 30 aprile 2013 con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio stessi.
23. 41.Lolli, Ghizzoni, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: «45 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2009, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2010, 2011 e 2012»; al comma 1-ter, dopo le parole 1-bis, inserire: e a valere sulle medesime risorse.
23. 80.Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:
15-bis. Al fine di garantire la massima attenzione e la concentrazione degli sforzi sull'assistenza alla popolazione e per il ripristino pieno dei servizi pubblici primari e secondari nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legge 28 aprile n. 39, sono prorogate accorpandole con il turno elettorale amministrativo generale previsto per la primavera del 2010.
23. 81.Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Sopprimere il comma 16.
*23. 78.Vannucci.

Sopprimere il comma 16.
*23. 40.Ferranti, Capano, Tenaglia, Lulli, Vannucci.

Sopprimere i commi 17 e 19.
23. 38.Ferranti, Tenaglia, Samperi.

Al comma 18, sopprimere la lettera b).
23. 28.Villecco Calipari, Ferranti.

Al comma 18, sopprimere la lettera c).
23. 39.Ferranti, Tenaglia, Samperi.

Al comma 18, lettera f), le parole: Presidente della Repubblica, su proposta del sono soppresse.
23. 52.De Angelis.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. Il termine di cui al decreto n. 42 del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca dell'8 aprile 2009, è differito di 90 giorni.
23. 63.Del Tenno.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Ai fini del completamento delle operazioni di rimborso da parte dei gestori dei servizi di comunicazione mobili per le spese sostenute dal Ministero della difesa durante la vigenza dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio 1997, n. 189, il termine per la riassegnazione integrale allo stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate dai citati gestori è differito al 30 giugno 2010.
23. 61.Soglia.

Pag. 309

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «dal 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2017».
23. 62.Ceroni.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 36, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012».
23. 60.Del Tenno.

Sopprimere il comma 20.
23. 99.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 20, dopo le parole: senza oneri per la finanza pubblica sono inserite le seguenti: e fermo restando quanto previsto al secondo periodo dello stesso comma.
23. 59.Soglia.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. - All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».
23. 16.Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Il termine previsto dal comma 36 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è prorogato da tre a sette anni per i residui afferenti gli stanziamenti destinati agli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
23. 57. Ceroni.

Sopprimere il comma 21.
* 23. 35. Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 21.
* 23. 86. Soglia.

Sopprimere il comma 21.
* 23. 74. Bitonci.

Sopprimere il comma 21.
* 23. 72. Bitonci, Simonetti, Comaroli, Pastore.

Sopprimere il comma 21.
* 23. 6. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 21.
* 23. 84. Fontanelli, Vannucci, Marchi, Misiani, De Micheli, Graziano, Causi.

Sopprimere il comma 21.
* 23. 3. Pugliese.

Pag. 310

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008».
23. 79. Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:
21-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
* 23. 83. Soglia.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:
21-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
* 23. 7. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:
21-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
* 23. 4. Pugliese.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente comma:
21-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
* 23. 75. Bitonci, Simonetti, Comaroli, Pastore.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di sostenere le attività di enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, Il Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato dall'anno 2009 di 200 milioni di euro.
21-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 21-bis del presente articolo, si provvede quanto a curo 200 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
23. 46. De Biasi, Ghizzoni, Levi, Sarubbi, Coscia, Lolli, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, Pes, Picierno, Mazzarella.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009»;

Pag. 311

b) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009»;
c) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «alla data del 1o maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009».
* 23. 67. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009»;
b) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009»;
c) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «alla data del 1o maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009».
* 23. 106. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009»;
b) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009»;
c) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «alla data del 1o maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009».
* 23. 95. Corsaro.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009»;
b) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009»;
c) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «alla data del 1o maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2009».
* 23. 91. Baretta, De Micheli.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è riaperto per i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge per le rivendite già

Pag. 312

istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purché entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge siano intestate a persone fisiche.
21-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le modalità per la semplificazione delle modalità di rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai soggetti che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gestione del lotto , lotterie, servizi di incasso tasse automobilistiche, tasse di concessione governative ed attività analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
21-quater. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, le parole da: «1. Apposita carta bollata...» a: «...dieci marche del taglio massimo.» sono sostituite dalle parole: «1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettera a) aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta».
23. 50. Bernardo.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato da ultimo dal comma 9-quater dell'articolo 4 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
23. 49. Pugliese.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di concedere più tempo agli operatori nella realizzazione di studi di settore per renderli più aderenti alle realtà economica attuale, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato al 28 febbraio 2010.
23. 104. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. Al fine di concedere più tempo agli operatori nella elaborazione di studi di settore per renderli più aderenti alla attuale situazione economica come riconosciuto e disposto dall'articolo 8 del decreto legge 29 novembre 2008 numero 185, convertito, con modificazioni, della legge numero 28 gennaio 2009 numero 2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 28 febbraio 2010.
23. 87. Ceccuzzi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. Al fine di rendere più aderenti gli studi di settore alla realtà economica attuale, concedendo un tempo più congruo all'amministrazione per l'eventuale revisione degli studi medesimi, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore

Pag. 313

devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato al 28 febbraio 2010.
23. 93. Quartiani.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.
* 23. 88. Ceccuzzi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.
* 23. 103. Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.
* 23. 92. Quartiani.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.
* 23. 112. Del Tenno.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.
* 23. 96. Corsaro.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.
* 23. 66. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.
* 23. 10. Pizzolante.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.
* 23. 70. Polledri.

Pag. 314

Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, numero 195, i termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di Settore per l'anno 2009, è fissato al 31 gennaio 2010.
* 23. 90. Baretta, De Micheli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, sino all'espletamento delle procedure di costituzione dell'organico dell'Agenzia di cui all'articolo 1 comma 610 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è garantita la continuazione del rapporto di lavoro del personale con contratto di collaborazione. Altresì il regolamento di cui all'articolo 1 comma 611 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è approvato entro il 31 dicembre 2009.
23. 45. De Pasquale.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'idoneità all'insegnamento e per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 9 febbraio 2005 n. 21 ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.
23. 44. Siragusa, De Pasquale.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per l'anno 2009, 265 milioni del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, della legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono destinati alla proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
23. 43. Siragusa.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
23. 89. Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 21 inserire il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2009, recante disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».
23. 94. Quartiani.

Pag. 315

Aggiungere in fine il seguente comma:
14-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunti infine, i seguenti commi:
1. La data di presa di servizio dei professori - associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, nei limiti di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
23. 71. Laura Molteni, Simonetti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
Alla legge 27 luglio 2005, n. 154 sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 1 comma 1 è soppressa la frase: «ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso» e all'articolo 4 comma 1 è soppressa la frase: «ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico» e al comma 2 viene soppressa la frase: «fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1»;
l'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 produce ancora gli effetti conseguenti alle modifiche sopra apportate.
23. 42. Catanoso, Marsilio.

Aggiungere in fine il seguente comma:
21-bis. A decorrere dall'anno 2010 è concesso all'Ente italiano montagna (EIM) un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 1.Quartiani, Froner.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il Presidente della Giunta Regionale ha facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il Sindaco dei Comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione sottoscrivendo un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, da ratificare entro il 31 dicembre 2011.
* 23. 8.Bianconi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative

Pag. 316

dovute a complessi processi locali di governo dei territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il Presidente della Giunta Regionale ha facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il Sindaco dei Comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione sottoscrivendo un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, da ratificare entro il 31 dicembre 2011.
* 23. 5.Stradella, Armosino, Lupi.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007 e per i quali siano sorte difficoltà attuative dovute a complessi processi locali di governo del territorio, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il Presidente della Giunta Regionale ha facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il Sindaco dei Comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione sottoscrivendo un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, da ratificare entro il 31 dicembre 2011.
* 23. 29.Mariani.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
b) al comma 2, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009, 2010 e 2011»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 si provvede rispettivamente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
23. 9.De Girolamo.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. Allo scopo di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici, il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è differito al 1o gennaio 2011. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dal presente comma, valutate in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23. 73.Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Vanalli, Bitonci.

Pag. 317

Dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:
21-bis. 1. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Ai relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede monitoraggio degli oneri del presente comma, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
23. 55.Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2010».
23. 56.Del Tenno.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 25 giugno 2008; convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.
21-ter. Nei commi 3 e 5 dell'articolo 60 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole, rispettivamente: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» e «limitatamente all'esercizio finanziario 2009» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».
23. 116.I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente coma:
21-bis. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».
23. 117.I Relatori.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato da ultimo dal comma 9-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
* 23. 18.Pugliese.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato da ultimo dal comma 9-quater dell'articolo 4 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.129 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
* 23. 97.Bernardo, Pugliese.

Pag. 318

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. In deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini professionali che, in applicazione del predetto articolo 3 comma 1 e dell'articolo 2 comma 4, dovrebbero essere indette nel mese di agosto e tenersi nel successivo mese di settembre, devono tenersi, in prima votazione, il 5 ottobre e l'indizione delle stesse deve avvenire quindici giorni prima, ovvero il giorno 21 settembre.
L'insediamento dei consigli eletti deve avvenire il giorno 9 novembre 2009.
23. 11.Paolo Russo, Cassinelli.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. 1. All'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. All'onere di cui al comma 21-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 12.Paolo Russo, Cicu, Pili.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1 comma 1130 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle parole: «1o gennaio 2011».
* 23. 17.Pugliese.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 1130 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011».
* 23. 54.Pugliese.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1 della legge 24 luglio 2008, n. 126 al secondo comma dopo le parole: «considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni» aggiungere la seguente frase: «nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - AIRE -».
23. 15.Di Biagio, Picchi, Angeli, Berardi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Le risorse di cui all'articolo 145, comma 86 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative all'attuazione dei 20 Programmi Nazionali Urban Italia, assegnate presso il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, numero di conto 33209 - finanziamento nazionale - del Ministero dell'economia e delle finanze e residuate alla data del 30 giugno 2009, sono spese dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre 2009 per azioni di capitalizzazione delle esperienze, diffusione dei risultati raggiunti

Pag. 319

e studi di fattibilità a favore dei 20 comuni Urban Italia - legge 23 dicembre 2000, n. 388. Analogamente, le somme residue a valere sull'articolo 145, comma 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dall'attuazione dei 20 Programmi Nazionali Urban Italia, giacenti al 30 giugno 2009 nelle contabilità speciali dei 20 comuni Urban Italia, sono versate, a cura del funzionario delegato, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Fondo di rotazione di cui ai primo periodo e spese dal medesimo Ministero entro il 31 dicembre 2009 per le finalità indicate nel predetto primo periodo.
23. 58.Zorzato.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n 205, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010». All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n 203.
23. 23.Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo.

21-ter. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
23. 20.Nicco, Brugger, Zeller.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato per l'anno 2009, con una dotazione di 30 milioni di euro annui. Le risorse di cui al precedente periodo sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
21-ter. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
23. 21.Nicco, Brugger, Zeller.

Pag. 320

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. L'articolo 36, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica a partire dal 4 luglio 2006. Non si fa luogo al rimborso dei pagamenti, nel frattempo effettuati, relativi ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data del 4 luglio 2006. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
23. 22.Brugger, Zeller.

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:
21-bis. A decorrere dall'anno accademico 2009/2010, i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente l'entrata in vigore del decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un secondo od ulteriore corso di laurea.
21-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 21-bis, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
23. 24.Leo.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2010»;
b) al secondo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010»;
c) al terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2010».
23. 114.Zeller, Brugger.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
23. 100.Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre

Pag. 321

2007, n. 244, le parole: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti:
«9 mutui accesi entro il 31 dicembre 2008».
23. 25.Beccalossi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2011»; al secondo periodo, la parola: «2009» è sostituita dalla seguente: «2010».
23. 37.Realacci, Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».
23. 26.Beccalossi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
23. 85.De Micheli, Vannucci, Marchi, Misiani, Graziano, Fontanelli, Causi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
23. 36.Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
23. 101.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito al 31 dicembre 2009 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000 con un'autorizzazione di spesa di 36,2 milioni di curo per l'anno 2009.

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad

Pag. 322

un importo pari a 36,2 milioni di euro per l'anno 2009.
23. 102.Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato da ultimo dal comma 9-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
23. 107.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2009, recante disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».
23. 105.Poli, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011.
23. 108.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo l'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modici azioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 per l'anno 2006, è differita all'anno 2010, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

Conseguentemente ai sotto indicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole: a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura»; b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento. La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 e 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 100 per cento».
23. 109.Ruvolo, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
Il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, è prorogato al 30 novembre 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 150.000,00 euro per l'anno 2009 e 1.500.000,00 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23. 110.Gioacchino Alfano.

Pag. 323

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Alla legge 27 luglio 2005, n. 154, apportare le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, è soppressa la frase: «ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso»; b) all'articolo 4, comma 1, è soppressa la frase: «ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico»; c) all'articolo 4, comma 2, è soppressa la frase: «fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1». L'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, produce ancora gli effetti conseguenti alle modifiche sopra apportate.
23. 111.Catanoso, Marsilio.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: «i mutui accessi entro il 31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «i mutui accesi entro il 2008».
23. 113.Del Tenno.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziare già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
23. 02.Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto).

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto unitamente al miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, al comma 2, sono soppresse le lettere a-bis e a-ter;
b) all' articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono sostituite da: «avvio»;
c) all'articolo 11, al comma 1, le parole: «del PNA», sono sostituite dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima»;
d) all'articolo 13, al comma 2, in fine, sono aggiunte le parole: «e successivi aggiornamenti e/o modifiche»;
e) all'articolo 15, al comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare precedente», sono aggiunte le seguenti: «e annota sul registro il valore complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione medesima»;

Pag. 324

f) all'articolo 20, al comma 8, la parola: «assegnate» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;
g) all'articolo 20, al comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza di», sono aggiunte le seguenti: «aggiornamento della».

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni svolge il ruolo di autorità competente.
*23. 01.Fallica, Bragantini, Alessandri, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il raggiungimento d egli obiettivi del Protocollo di Kyoto).

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto unitamente al miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, al comma 2, sono soppresse le lettere a-bis e a-ter;
b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono sostituite da: «avvio»;
c) all'articolo 11, al comma 1, le parole: «del PNA», sono sostituite dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima»;
d) all'articolo 13, al comma 2, in fine, sono aggiunte le parole: «e successivi aggiornamenti e/o modifiche»;
e) all'articolo 15, al comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare precedente», sono aggiunte le seguenti: «e annota sul registro il valore complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione medesima»;
f) all'articolo 20, al comma 8, la parola: «assegnate» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;
g) all'articolo 20, al comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza di», sono aggiunte le seguenti: «aggiornamento della».

2. Ai fini dei recepimento della Direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni svolge il ruolo di autorità competente.
* 23. 03.Savino.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 è riferito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze

Pag. 325

previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziare già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
23. 04.Vannucci.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Riapertura termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni).

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2010»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
23. 05.Bitonci, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bragantini, Ceroni.

ART. 24

Sopprimerlo.
24. 13.Bossa.

Al comma 1, ultimo periodo, premettere le parole: Entro il termine di cui al primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: nel periodo di vigenza del presente decreto.
24. 2.Duilio.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Per le finalità e nei limiti temporali di cui ai commi 1, 13, 14 e 17, il Ministero degli affari esteri, nei limiti delle risorse di cui al comma 76, può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
24. 11.Berardi.

Sopprimere il comma 17.
24. 3.Duilio.

Al comma 17, le parole da: la partecipazione fino a: UE sono sostituite dalle seguenti: la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
24. 12.Soglia.

Sopprimere i commi 27 e 31, e sostituire il comma 26 con il seguente:
Per l'organizzazione e il finanziamento della missione di cui ai commi 24 e 25 sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché le risorse di cui ai commi da 1 a 10.
24. 5.Maran, Barbi, Corsini, Mogherini.

Pag. 326

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. Con cadenza trimestrale il Governo rende comunicazioni alle Camere in ordine alle attività svolte e ai risultati ottenuti nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 24 commi 32 e 33.
24. 10.Mogherini Rebesani, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.

Al comma 39, sopprimere il secondo periodo.
24. 4.Duilio.

Ai commi 63, 65, 66, 67, dopo le parole: missioni internazionali inserire le seguenti: di cui al presente articolo.
24. 8.Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.

Al comma 64, dopo le parole: Forze di polizia inserire le seguenti: di cui al presente articolo.
24. 7.Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci.

Al comma 64, inserire, in fine il seguente:
Al fine di assicurare il potenziamento dell'azione di controllo e di contrasto alla criminalità da parte delle Forze di polizia impegnate nel territorio e istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per la sicurezza la cui dotazione è di euro 5 milioni per l'anno 2009 e di euro 10 milioni per l'anno 2010. Con proprio decreto il Ministro dell'interno provvede a ripartire le risorse del Fondo tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Conseguentemente,
al comma 74 sopprimere le parole da:
per un contingente a Forze di polizia;
all'ultimo periodo, sostituire le parole: 27,7 milioni con le seguenti: 22,5 milioni e le parole: 39,5 milioni con le seguenti: 29,5 milioni.
24. 15.Minniti.

Sopprimere il comma 68.
24. 6.Nannicini.

Dopo il comma 72 inserire il seguente:
72-bis. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di due milioni di euro per l'anno 2009, da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza ed in particolare all'assunzione di nuovo personale, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
24. 14.Polledri, Alessandri, Ranieri, Foti.

Sostituire il comma 74 con il seguente:
74. Al fine di assicurare il potenziamento dell'azione di controllo e di contrasto alla criminalità da parte delle Forze di polizia impegnate nel territorio è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per la sicurezza la cui dotazione è di curo 27,7 milioni per l'anno 2009 e di euro 39,5 milioni per l'anno 2010. Con proprio decreto il Ministro dell'interno provvede a ripartire le risorse del Fondo tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
24. 16.Minniti.

Pag. 327

Sostituire i commi 74 e 75, con il seguente:
74. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono autorizzati interventi per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tal fine è autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.
24. 17.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Paladini.

Dopo il comma 74, inserire il seguente:
74-bis. Al fine di garantire continuità all'intervento dei gruppi del Genio Campale nell'attività per la protezione civile e la difesa nazionale con particolare riguardo a quelle finalizzate a sostenere l'esigenze delle missioni militari all'estero, i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio Campale, in corso nell'anno 2009, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2009.
24. 9.Villecco Calipari, Vico, Rugghia.

Aggiungere, in fine il seguente comma:
76-bis. I magistrati di ogni ordine e grado che abbiano prestato servizio militare quali ufficiali di complemento, sono, a domanda da presentarsi presso il competente Distretto Militare, trasferiti nel ruolo ordinario-categoria magistrati, del corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare, istituito dal regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni, con il grado corrispondente alla qualifica rivestita nella magistratura di appartenenza.
24. 1.Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).

1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio del Governo competente per territorio mediante presentazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro;
b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della richiesta del nulla osta, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

Pag. 328

ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura-ufficio del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al successivo comma 4, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura- ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.
8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le

Pag. 329

disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14 e 16 della legge ... 2009, n. .... (è quella appena approvata e in attesa di promulgazione, ndr) fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
9. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Il gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge.
24. 01.Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze).

1. A decorrere dall'anno 2009 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di Euro 10,00 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel seguente modo:
a) 50 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica;
b) 2 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali dei Comitato Tecnico faunistico venatorio nazionale;
c) 0,5 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
d) 47,5 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259».

1-quinquies. All'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) è destinata una percentuale pari al 2,5 per cento della dotazione finanziaria assegnata a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore dell'ISPRA (Cap. 3621)».
24. 02.Fogliato.

ART. 25.

Sopprimere i commi 2 e 3.
25. 12. Di Biagio.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli

Pag. 330

importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2019. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2019. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma l, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2019.
3-bis. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede mediante l'aumento di 20 euro ogni mille litri delle aliquote di accisa, previste dall'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai seguenti prodotti:
1) benzina;
2) olio da gas o gasolio usato come carburante;
3) gas di petroli o liquefatti usati come carburante.
25. 8. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata al 1o giugno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, pari a 256,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
25. 7. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per ciascun tributo ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2010.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, , per ciascun contributo ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010.
25. 13. Di Stanislao, Piffari, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, dopo la parola: avviene, inserire le seguenti: in misura ridotta al cinquanta per cento e.

Pag. 331

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, fino ad un importo pari a 140 milioni di euro per l'anno 2009 a 70 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
25. 10. Mantini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, al primo periodo sostituire le parole: gennaio 2010 con le seguenti: gennaio 2012, al secondo periodo sostituire le parole: marzo 2010 con le seguenti: marzo 2012; al comma 3, sostituire le parole: gennaio 2010 con le seguenti: gennaio 2012.
* 25. 1. Pugliese.

Al comma 2, al primo periodo sostituire le parole: gennaio 2010 con le seguenti: gennaio 2012, al secondo periodo sostituire le parole: marzo 2010 con le seguenti: marzo 2012; al comma 3, sostituire le parole: gennaio 2010 con le seguenti: gennaio 2012.
* 25. 11. Mantini, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, sostituire le parole: gennaio 2010 e: marzo 2010 rispettivamente con le seguenti: gennaio 2011 e: marzo 2011.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: gennaio 2010 con le seguenti: gennaio 2011.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Agli oneri del presente articolo valutati in 513 milioni per l'anno 2010 si provvede con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
25. 14. Di Stanislao, Piffari, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, che, alla data del 6 aprile 2009, risultavano proprietari di immobili nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 31 dicembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
25. 3. Narducci, Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Garavini, Porta.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza alcuna maggiorazione, sanzione e interessi.
25. 5. Ceroni.

Pag. 332

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 92» e dopo le parole: «dal Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «e dal Ministro dell'interno».
25. 2. Sereni, Mogherini.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Il termine di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 è prorogato al 30 novembre 2009.
25. 6. Lolli, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Assoggettamento dei redditi da locazione ad imposta sostitutiva).

1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito dai fabbricati, è sostituito dai seguenti:
4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4-bis.1. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
4-bis.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-bis.1.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 1,5 miliardi a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
25. 04. Lupi, Vella, Mantini, Formichella, Toccafondi, Versace, Ravetto.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Assoggettamento dei redditi da locazione ad imposta sostitutiva).

1. In via sperimentale, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'assoggettamento del canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliare adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, ad imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento, stabilendo, altresì, che il predetto canone non concorra alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone

Pag. 333

fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
2. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma può prevedere, anche in via transitoria, l'applicazione dell'aliquota sostitutiva solo con riferimento a particolari tipologie di contratto di locazione, come definite ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, anche in considerazione dell'esigenza di riduzione del disagio abitativo.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 300 milioni di curo per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
25. 07. Lupi, Vella, Mantini, Formichella, Toccafondi, Versace, Ravetto.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifica all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono, inoltre, considerate le somme versate dallo Stato a titolo di corrispettivo a fronte dell'acquisto di beni immobili già di proprietà di Comuni e Province.
25. 05. Lupi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Modificazioni all'articolo 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», in fondo al primo periodo, dopo le parole: «in modo da rispecchiarne la proporzione» inserire le seguenti: «prevedendo comunque la nomina di almeno un membro appartenente ad ogni gruppo parlamentare presente in entrambi i due rami del Parlamento».
25. 01. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera b) del comma 2 è soppressa;
2) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:
a) le disposizioni di cui all'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) le norme sul reddito d'impresa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:
a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;

Pag. 334

b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;
c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-quater. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate.
25. 06. Lupi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
25. 08. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 25-bis.

1. La facoltà prevista dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si intende riferita anche all'aliquota prevista dall'articolo 45, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
25. 09. Forcolin, Comaroli, Bragantini, Bitonci, Simonetti.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada).

1 Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio, n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
* 25. 02. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada).

1 Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio, n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza,

Pag. 335

ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
* 25. 03. Pugliese.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada).

1 Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio, n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
* 25. 010. Bitonci, Comaroli, Pastore, Simonetti.

Pag. 336

ALLEGATO 2

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO

Dal resoconto trasmesso risulta che nel corso della seduta del 7 luglio l'onorevole Vannucci ha chiesto al rappresentante del Governo di fornire elementi esplicativi circa il contenuto della divisione 28 della tabella ATECO cui fa riferimento l'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 «rubricato detassazione degli utili reinvestiti in macchinari» per definire la platea degli investimenti interessati dall'agevolazione prevista dal predetto articolo 5.
In particolare, è stato rilevato come l'ultimo codice di attività della divisione 28 della tabella abbia carattere residuale e come risulti difficile, pertanto, individuare a quale tipologia di macchinari si possa applicare la detassazione prevista dal citato articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009. In proposito è stato evidenziato che, da una prima lettura della norma, non si comprende se la stessa si applichi anche alle macchine utensili impiegate nella lavorazione del marmo.
Al riguardo, si fa presente che la classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 - da utilizzare negli atti e dichiarazioni in genere da presentare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1o gennaio 2008 (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 16 novembre 2007, prot. n. 2007/175509) - è stata curata dall'Istituto nazionale di Statistica che ha pubblicato i relativi dati, dopo essersi avvalso di un apposito Comitato. Ai lavori del predetto comitato hanno partecipato rappresentanti della Pubblica Amministrazione ed Associazioni di categoria, mentre l'estensione alla VI cifra è frutto della collaborazione tra ISTAT, Agenzia delle entrate ed UnionCamere.
La tabella ATECO 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea (Regolamento n. 1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006).
Tanto premesso stante la difficoltà di fornire diretto riscontro alla richiesta in esame, si reputa necessario acquisire al riguardo il parere dell'Istat e, se ancora attivo, del menzionato Comitato.
Si fa riserva, pertanto, di corrispondere alla richiesta di codesto ufficio, non appena sarà stata ultimata la ricognizione di cui sopra.

ATECO 2007

Con riferimento agli elementi esplicativi richiesti circa il contenuto della divisione 28 della tabella ATECO cui fa riferimento l'articolo 5 del decreto-legge in esame si fa presente quanto segue.
La classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2007 - da utilizzare negli atti e dichiarazioni in genere da presentare all'Agenzia delle entrate a partire dal 1o gennaio 2008 (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 16 novembre 2007) - è stata curata dall'ISTAT che ha pubblicato i relativi dati, dopo essersi avvalso di un apposito Comitato.
La tabella ATECO 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea della classificazione delle attività

Pag. 337

economiche (Regolamento 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006).
Dal dibattito parlamentare, in particolare, è stato rilevato che l'ultimo codice attività della divisione 28 della tabella [28.99.99] ha carattere residuale e risulta quindi difficile individuare a quale tipologia di macchinari si possa applicare la detassazione prevista dall'articolo 5.
Al riguardo si fa presente che il codice 28.99.99 [Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)], proprio in quanto voce residuale, contiene una sua specificazione nelle note esplicative alla tabella ATECO 2007 (si allega la pagina esplicativa relativa a tale codice attività) dove sono elencate tipologie di macchine che rientrano in tale voce ed anche alcune tipologie di macchine che sono espressamente escluse.
A questo si aggiunge che l'Agenzia delle entrate sta istituendo un canale di comunicazione con l'ISTAT per poter acquisire in tempi brevi informazioni su eventuali casi dubbi che si dovessero presentare.
Pertanto ove all'impresa dovessero permanere dubbi sull'applicabilità o meno delle disposizioni agevolative dell'articolo 5 per un determinato macchinario, questa potrà interpellare l'Agenzia delle entrate la quale, avvalendosi del predetto canale di comunicazione con l'ISTAT, potrà fornire in tempi brevi il chiarimento richiesto.

Pag. 338