CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 luglio 2009
198.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00985 Cazzola: Retribuzioni convenzionali per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con decreto ministeriale 29 dicembre 2003, recante «Determinazione delle retribuzioni convenzionali dovute all'Enpals per la categoria dei cantanti», attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1420/71, sono state individuate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi che le case discografiche devono versare all'ENPALS, a decorrere dall'anno 2004, per l'attività artistica svolta dai cantanti in sala di incisione.
Le retribuzioni sono state ripartite in cinque fasce, modulate ex ante in relazione al numero di copie di supporti fonografici venduti: ad ognuna di dette fasce corrisponde un importo contributivo proporzionalmente incrementato quanto maggiore è il numero di copie vendute e più elevato, di conseguenza, il ricavo della casa discografica.
L'Enpals aveva già fornito, con una circolare del febbraio 2008, istruzioni operative per la specifica categoria artistica dei cantanti impegnati in sala di incisione, volte a chiarire le modalità di assolvimento degli obblighi nei confronti dell'ente medesimo, precisando, con riferimento alla vendita dei supporti, che sarebbero stati presi in considerazione tutti i possibili canali di vendita, compreso quello via internet, e che la data della prestazione dalla quale deriva l'obbligo contributivo sarebbe stata fatta, convenzionalmente, coincidere con la masterizzazione del supporto fonografico.
In conclusione sono in grado di rassicurare l'onorevole Cazzola relativamente alle perplessità manifestate nel presente atto parlamentare.
È, infatti, in fase avanzata il confronto tra le diverse parti istituzionalmente coinvolte in ordine alla revisione del decreto ministeriale in parola.
In particolare è allo studio:
l'introduzione di una fascia di esenzione in relazione ai supporti fonografici prodotti per finalità esclusivamente promozionali;
una maggiore articolazione di talune delle fasce, previste dal decreto ministeriale, di copie prodotte, proprio per valorizzare le peculiarità del settore.

Non appena concluso il predetto iter sarà mia cura informare personalmente delle risultanze l'onorevole interrogante.

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ALLEGATO 2

5-01548 Fedriga: Problemi connessi all'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Fedriga, nell'atto che passo a discutere, richiama le modalità applicative della normativa concernente il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, evidenziando le difficoltà operative, fin qui emerse, per i lavoratori del settore marittimo.
Numerose domande volte ad ottenere il riconoscimento dei benefici medesimi non hanno, infatti, finora, avuto esito; ciò in quanto il decreto 27 ottobre 2004 dei Ministri del lavoro e dell'economia, attuativo dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, prevede che l'avvio del procedimento di accertamento sia subordinato alla presentazione di documentazione, risultata alla prova dei fatti, non facilmente reperibile, quale il curriculum lavorativo del marittimo che attesti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad un'attività lavorativa comportante l'esposizione all'amianto, in conformità alle previsioni del citato articolo 47.
Il procedimento di accertamento e il conseguente rilascio della certificazione, competenza prima dell'INAIL ed oggi dell'IPSEMA (articolo 1, comma 567, legge n. 266/2005), presenta, quindi, effettivamente, notevoli difficoltà per i marittimi dovute, in primo luogo, alla circostanza che tale categoria di lavoratori è spesso legata a diversi armatori che si succedono anche per brevi periodi di lavoro; che la sede di residenza della società armatrice spesso non corrisponde alla zona di residenza del lavoratore; che numerose società di navigazione hanno cessato la propria attività.
I marittimi spesso, quindi, non hanno la possibilità di ottenere tale certificazione, con la conseguenza che le istanze presentate vengono considerate improcedibili.
Il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, dà, comunque, una prima risposta alle difficoltà applicative evidenziate prevedendo, all'articolo 3, comma 5, che «Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini».
Mi sembra opportuno, a questo punto, fare presente che la possibilità, auspicata dall'onorevole interrogante, di utilizzare - nei soli casi relativi a compagnie di navigazione cessate o fallite - l'estratto matricolare o la fotocopia del libretto di lavoro come documento probante dell'esposizione all'amianto va, comunque, subordinata ad un'istruttoria tecnica che consenta di ricavare, dai predetti documenti, la certezza del possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso ai benefici previdenziali di che trattasi.
Ciò premesso, il Ministero che rappresento ha fornito, al fine di individuare possibili soluzioni alle difficoltà evidenziate, con nota del 20 aprile scorso, indicazioni operative alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro per la ricostruzione del curriculum lavorativo, attraverso l'estratto matricolare, quando non sia possibile effettuarla sulla base di elementi

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derivanti da accertamenti ispettivi, mancando riscontri oggettivi sia di natura documentale che testimoniale.
Sono, inoltre, allo studio ulteriori misure, sulla base della vigente normativa, volte a consentire la prosecuzione dell'iter di accertamento all'esposizione da parte dell'IPSEMA, competente, come già ricordato, relativamente ai periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'accertamento dell'esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, secondo le modalità previste nel citato decreto 27 ottobre 2004, in particolare avvalendosi dei dati di cui all'articolo 3, comma 7, nonché di criteri tecnico-scientifici elaborati sulla base dei predetti dati.
In conclusione mi sembra di poter affermare che, attraverso il percorso intrapreso potranno, concretamente, essere, finalmente, risolte le difficoltà applicative della normativa in parola per il settore marittimo.

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ALLEGATO 3

5-01321 Miglioli: Problematiche relative alla funzionalità dell'ISPESL.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla interrogazione indicata in oggetto, concernente l'organizzazione e l'attività funzionale dell'istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), passo a rappresentare quanto segue.
Alfine di assicurare la continuità di gestione dell'istituto, il professor Antonio Moccaldi e il dottor Umberto Sacerdote, presidente e direttore generale dell'ISPESL con scadenza dai rispettivi incarichi al 1o aprile 2008 e al 16 maggio 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2008, venivano nominati rispettivamente commissario straordinario e subcommissario.
Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevedeva che i predetti sarebbero rimasti in carica fino al momento dell'insediamento degli organi di ordinaria amministrazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, con scadenza 28 ottobre 2008.
Successivamente, in data 27 ottobre 2008, sempre al fine di assicurare la continuità della gestione dell'istituto, è stato adottato un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha prorogato di ulteriori 6 mesi, con scadenza al 28 aprile 2009, le funzioni dei succitati organi straordinari di amministrazione e gestione, nei rispetto della normativa vigente stabilita dall'articolo 13, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 419/1999, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 59/97» e dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 303/2002 recante: «Regolamento di organizzazione dell'ISPESL, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 419/99».
Recentemente, in considerazione del ruolo di controllo e garanzia assolto dall'ISPELS nel settore della sicurezza del lavoro e in coincidenza dell'avvio dei cantieri per la ricostruzione dei territori nella regione Abruzzo, con ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3758 del 28 aprile 2009, adottata in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera l) del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», il periodo di scadenza del Commissariamento dell'ISPESL, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2008, è stato prorogato senza termine fino alla nomina dei nuovi organi dell'istituto.
In proposito, debbo altresì ricordare che attraverso il disegno di legge di delega in materia di lavori usuranti, il Governo intende procedere alla riorganizzazione dell'istituto in parola. Il predetto disegno di legge, attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1167), reca infatti all'articolo 2 la delega al Governo per il riordino dell'ISPESL. Detta riorganizzazione, destinata a consentire il definitivo superamento della attuale fase di commissariamento, è ispirata al criterio della semplificazione e dello snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa.
Con riguardo, invece, alla dotazione organica dell'istituto, va tenuto presente che la predetta è stata ridotta negli ultimi 10 anni, per effetto di specifiche disposizioni

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legislative in materia, da 1.500 alle attuali 1.383 unità. Il personale attualmente in servizio ammonta tuttavia a sole 840 unità, in ragione del blocco delle assunzioni reiterato nel corso degli anni. La grave situazione di carenza di organico si è riverberata soprattutto nei dipartimenti territoriali e in particolare in quelli del Nord Italia.
L'istituto, per ovviare a tale situazione di disagio dei dipartimenti centrali e territoriali, ha messo in atto, con gli strumenti posti a disposizione dalla legge, le iniziative necessarie per fare fronte alle esigenze istituzionali e a quelle dell'utenza, conferendo incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. I suddetti incarichi, in scadenza al 30 giugno 2009, sono stati rinnovati fino al 31 dicembre 2009 nel rispetto del quadro normativo in vigore. Tale iniziativa ha prodotto risultati positivi con l'incremento dei servizi resi a terzi e delle entrate proprie, che rappresentano circa la metà del fondo di dotazione dell'istituto.
Da ultimo, sono in grado di informare che l'ISPESL abbia recentemente emanato un piano organico di reclutamento, presentando al Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 11 giugno 2009, la richiesta di autorizzazione ad assumere n. 75 unità di personale, al fine di dare una risposta concreta alle esigenze di funzionamento.