CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 luglio 2009
197.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01143 Capitanio Santolini: Chiarimenti sulla futura posizione professionale degli insegnanti diplomati e non abilitati per le scuole primaria e dell'infanzia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla richiesta dell'onorevole interrogante di esaminare la situazione degli insegnanti che hanno conseguito la maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002 ai fini del reclutamento del personale docente, si fa presente che l'amministrazione è impegnata nella predisposizione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, finanziaria per il 2008, in attesa del complessivo riordino delle procedure di reclutamento, che disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale e l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente.
Avendo, com'è noto, la legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64-ter, bloccato l'attivazione del X ciclo delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ha, di fatto, sospeso tutte le procedure e le attività ad esse connesse, rinviando la formazione iniziale ed il reclutamento del personale docente alle disposizioni da emanare ai sensi della sopra citata legge n. 244 del 2007.
Lo schema di regolamento che disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della suddetta legge n. 244 ha iniziato il suo iter con la richiesta di parere al Consiglio universitario nazionale, al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, al Consiglio nazionale degli studenti universitari, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il medesimo schema deve essere poi sottoposto alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Tale schema di regolamento, come precisato, va riferito alla sola formazione universitaria iniziale, mentre per quanto concerne il reclutamento del personale docente tutto è rinviato ad altro provvedimento.
Nella predisposizione delle norme transitorie attuative di tale provvedimento riguardante il reclutamento del personale docente, il Governo, consapevole della particolare posizione di tutti coloro che sono in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, valuterà l'individuazione di specifiche soluzioni.

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ALLEGATO 2

5-01217 De Pasquale: Salvaguardia dei corsi di programmatore negli istituti tecnici commerciali.

TESTO DELLA RISPOSTA

In data 28 maggio 2009, il Consiglio dei ministri ha approvato due regolamenti che riformano gli istituti tecnici e professionali potenziandoli; ciò a partire dall'anno scolastico 2010-2011.
Le disposizioni ivi contenute vanno in continuità con il già annunciato scopo di rilanciare e potenziare la formazione tecnica e professionale che già ha dato importanti risultati, quale l'aumento del numero degli iscritti già per il prossimo anno, soprattutto nelle regioni con maggiore presenza industriale.
Iscriversi ai nuovi tecnici e professionali consentirà ai giovani maggiori opportunità occupazionali e una riduzione dei tempi di transizione tra scuola, formazione e lavoro.
Per ciò che concerne gli istituti tecnici il nuovo regolamento ha come obiettivo la creazione di un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso la più ampia diffusione di tirocini, stage e alternanza scuola lavoro. Il medesimo regolamento prevede inoltre lo sviluppo di metodologie innovative basate sulla didattica laboratoriale, ovvero su una metodologia che considera il laboratorio un modo efficace di fare scuola in tutti gli ambiti disciplinari, compresi gli insegnamenti di cultura generale, quali ad esempio italiano e storia.
I nuovi istituti tecnici sono caratterizzati da un'area di istruzione generale comune a tutte e due i percorsi e in due distinte aree di indirizzo che possono essere articolate, sulla base di un elenco nazionale continuamente aggiornato nel confronto con le regioni e le parti sociali, in un numero definito di opzioni legate al mondo del lavoro, delle professioni e del territorio. Per questo gli istituti avranno a disposizione ampi spazi di flessibilità, 30 per cento nel secondo biennio e 35 per cento nel quinto anno, all'interno dell'orario annuale delle lezioni dell'area di indirizzo. Questi spazi si aggiungono alla quota del 20 per cento di autonomia rispetto al monte ore complessivo delle lezioni di cui già godono le scuole.
Ciò premesso, con riguardo alla richiesta dell'Onorevole interrogante di salvaguardare i corsi per programmatore negli istituti tecnici commerciali faccio presente che in relazione alle proposte formulate dagli istituti tecnici impegnati nella sperimentazione del progetto «Mercurio» gli allegati allo schema di regolamento sono stati emendati in modo da rafforzare l'insegnamento dell'informatica.
Le scuole interessate potranno valorizzare pertanto gli spazi di flessibilità previsti nell'ambito dell'orario annuale di lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, anche al fine di rendere più sostenibile per gli allievi il tempo scuola, nel rispetto dei criteri indicati nel piano programmatico di cui all'articolo 64 della legge n. 133 del 2008.
Gli schemi di regolamento suddetti proseguono ora il loro iter secondo quanto previsto dall'articolo 17, secondo comma, della legge n. 400 del 1988.

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ALLEGATO 3

5-01223 Siragusa: Tagli agli organici 2009-2010 nella scuola e richieste delle famiglie, in particolare in Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla questione riguardante la determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010 si è più volte riferito in questa sede.
È stato già precisato che da alcuni anni tutte le leggi finanziarie hanno previsto la riduzione delle dotazioni organiche del personale della scuola e da ultimo la legge n. 133 dell'agosto 2008.
In particolare, per l'anno scolastico 2009-2010, la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale e regionale è definita in attuazione della citata legge n. 133 del 2008 che all'articolo 64, comma 4, ha previsto una serie organica di interventi e di misure volti, tra l'altro, ad incrementare gradualmente di un punto il rapporto docenti-alunni nell'arco di un triennio, a partire dall'anno scolastico 2009-2010.
È stato anche chiarito che l'organico del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010 è stato determinato e ripartito a livello regionale, come nei decorsi anni scolastici, utilizzando una serie di indici e parametri resi noti e discussi ampiamente in sede tecnica nell'ambito della Conferenza unificata; in particolare detto organico è stato definito in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e della relativa serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap e degli alunni con cittadinanza non italiana e tiene conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e di disagio sociale delle diverse realtà.
Con riferimento all'istruzione secondaria le dotazioni organiche sono state determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.
Questi criteri sono stati seguiti per tutto il territorio nazionale.
L'organico di sostegno è stato totalmente confermato nella stessa consistenza del corrente anno scolastico.
Con riguardo alla scuola primaria il tempo pieno delle 40 ore settimanali resta confermato per il prossimo anno scolastico nel numero di posti attivati per l'a.s. 2008-2009, senza alcuna decurtazione percentuale dell'organico complessivo dedicato a tale modello, con due insegnanti che devono assicurare 22 ore di insegnamento ciascuno; ognuno dei due docenti ha quindi due ore del proprio orario da poter utilizzare nella scuola. Inoltre, quasi il 50 per cento degli insegnanti della scuola primaria non è ancora formato per insegnare l'inglese e sarà necessario prevedere quindi che 2-3 ore dell'orario scolastico saranno coperte dall'insegnante di inglese e da quello di religione. Questo significa che le scuole, in base alla loro autonomia, potranno chiedere ai docenti nominati su ciascuna classe di tempo pieno di utilizzare più di 2 ore del loro orario di lavoro anche per coprire il tempo pieno in altre classi.
Grazie a questi provvedimenti, quindi, saranno riconfermate le 34mila classi che lo scorso anno hanno usufruito del modello orario di 40 ore, e a queste si aggiungeranno 2500 classi prime in più.

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Le prime classi di scuola primaria che l'anno prossimo faranno il tempo pieno saranno quindi il 20 per cento in più di quest'anno.
La rilevanza educativa e sociale di detto modello è stata infatti riaffermata dal Governo anche con l'attivazione «di piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata», volti «al potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio».
Per quanto riguarda il tempo normale, le risorse di organico disponibili consentiranno di accogliere, la maggior parte delle richieste delle famiglie, ivi comprese quelle relative al modello sino a 30 ore. Per il tempo normale si è proceduto, infatti, a calcolare il fabbisogno dell'organico moltiplicando per 27 (ore settimanali) il numero complessivo delle classi prime e per 30 (ore settimanali) il numero complessivo delle classi seconde, terze, quarte e quinte senza tener conto della disponibilità di ore derivanti dalla presenza aggiuntiva di insegnanti di religione cattolica e/o di lingua inglese. L'applicazione di tale criterio comporta che il monte ore complessivamente determinato è superiore al fabbisogno reale scaturente dall'applicazione rigida degli orari previsti dal regolamento sul primo ciclo, cioè 24, 27 e 30 ore.
Le classi con orario normale successive alla prima continueranno a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla conclusione del ciclo quinquennale, secondo i modelli orario in atto.
Con riguardo in particolare alla regione Sicilia, il competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ha fatto presente che sono state accolte nuove richieste di tempo pieno, nel limite delle disponibilità di posti, per un totale di 278 classi.
Per quanto riguarda le 30 ore le risorse assegnate alle scuole consentono il quasi totale accoglimento delle richieste.
Per quanto riguarda il tempo prolungato in detta Regione si è avuta una flessione delle classi che seguono quel modello organizzativo (da 2.306 a 2.135) per vari fattori tra i quali la diminuzione degli alunni richiedenti tale modello e l'accertata mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Vorrei far presente, infine che è compito dell'istituzione scolastica, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa valorizzando in tal modo gli spazi di flessibilità che l'autonomia consente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

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ALLEGATO 4

5-01416 Ruvolo: Sul regolare svolgimento delle attività didattiche degli istituti delle isole minori come quella di Lampedusa e di Linosa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Governo è intervenuto tempestivamente per contrastare il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione, ivi compreso il settore scolastico, con l'inserimento nel decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) di specifiche misure elaborate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione quali visite fiscali obbligatorie fin dal primo giorno di assenza per malattia, contenimento dei permessi sindacali, limitazioni dei premi incentivanti il lavoro.
Subito dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Ministro competente ha emanato in data 17 luglio 2008 la circolare n. 7 immediatamente applicativa.
A seguito della conversione con modificazioni del decreto-legge n. 112, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 sono seguite la circolare n. 8 del 5 settembre 2008 e la circolare n. 10 del 21 ottobre 2008 del Ministro medesimo con le quali sono stati forniti ulteriori chiarimenti sull'applicazione delle nuove disposizioni in materia di assenze dal servizio per malattia e assenze dal servizio con riguardo all'applicazione della legge n. 104 del 1992 sull'handicap.
In particolare l'articolo 71 della legge 133, con riguardo alle essenze per malattia, prevede che: «Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita...».
Il medesimo articolo 71 al secondo comma definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell'assenza precisando che: «Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica».
Il successivo comma 3 definisce le modalità per i controlli che le amministrazioni debbono disporre: «L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi».
Il Ministero come tutte le altre amministrazioni pubbliche, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha svolto il monitoraggio

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mensile delle assenze del personale della scuola con contratto a tempo indeterminato ed ha confrontato i dati con quelli del corrispondente periodo del 2008. La rilevazione ha riguardato le assenze effettuate dai docenti e dal personale amministrativo tecnico a ausiliario in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado. Le informazioni raccolte, relative al 95 per cento delle istituzioni scolastiche, hanno riguardato le assenze per malattia, retribuite e non, e le assenze dovute ad altri motivi. Confrontando i periodi di assenza per malattia superiori a dieci giorni nei mesi di gennaio e febbraio relativi ai due anni, questi sono diminuiti, per i docenti, a gennaio del 18,5 per cento, a febbraio del 19,8 per cento e per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola rispettivamente del 34,8 per cento a gennaio e del 28 per cento a febbraio 2009.
Nel mese di febbraio, su base territoriale, la maggiore diminuzione si è registrata sia per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che per il personale docente nelle regioni dell'Italia centrale rispettivamente del 39,7 per cento e del 39,1 per cento ed a seguire le aree meridionali ed insulari del 36,6 per cento e del 37,3 per cento.
Anche nel mese di marzo, le assenze del personale scolastico sono diminuite rispetto al mese di marzo dell'anno scorso. In base ai dati rilevati, infatti, le assenze per malattia del personale docente sono diminuite del 13,3 per cento e quelle del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del 27,1 per cento.
Con particolare riferimento ai periodi di assenza per malattia superiori a dieci giorni si è registrato un calo del 7,4 per cento per i docenti e del 9,5 per cento per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
La maggiore diminuzione di assenze è stata registrata nelle regioni del Nord Est per il personale docente (-16,3 per cento) e nelle regioni del Mezzogiorno per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (-28 per cento).
Nel mese di aprile il calo rispetto allo stesso mese del 2008, considerando le festività pasquali e le consultazioni elettorali, è stato del 26,5 per cento per i docenti e del 34,8 per cento per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Il maggior calo si rileva nelle assenze per malattia dei docenti della scuola dell'infanzia (-42 per cento) e, per quanto riguarda l'area geografica è, ancora una volta, al centro e al meridione che si rileva la maggior diminuzione per gli insegnanti, pari, per le due aree, a: -27,5 per cento (docenti infanzia), circa -28 per cento (docenti centro e meridione) e -36,1 per cento (personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del centro e nord-ovest).
Notevole è stata anche la diminuzione dei periodi di assenza per malattia di un numero di giorni consecutivi superiore a dieci: -25 per cento per i docenti e -16,7 per cento per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, contro rispettivamente un -7,4 per cento e un -9,5 per cento nel mese di marzo.
Si può quindi affermare che è stato realizzato un risultato positivo grazie ai provvedimenti del Governo e si ritiene che questi provvedimenti possano incidere anche nel particolare contesto delle isole di Lampedusa e Linosa ove tuttavia, secondo quanto riferito dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo «Luigi Pirandello» di Lampedusa e Linosa, l'azienda sanitaria locale ha comunicato che a volte le visite fiscali pur richieste non vengono effettuate a causa dell'esiguo numero di medici in servizio.

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ALLEGATO 5

5-01418 Antonino Russo: Chiarimenti sulle graduatorie del personale docente precario in merito alla mobilità territoriale.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante torna su un argomento - l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - che è stato oggetto dell'interpellanza urgente n. 2-00293, presentata dal medesimo interrogante e discussa nella seduta dell'Assemblea della Camera n. 127 del 5 febbraio scorso.
In particolare, nell'atto in discussione si chiede che il Ministero adotti un provvedimento integrativo del decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, relativo all'integrazione ed aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle anzidette graduatorie, volto a consentire ai candidati interessati di spostare da una graduatoria ad altra i 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell'abilitazione presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS); si chiede inoltre di consentire il trasferimento dell'iscrizione dalla provincia scelta ad altra provincia con inserimento «a pettine», cioè con il punteggio spettante secondo l'apposita tabella di valutazione dei titoli, anziché in coda come è invece previsto nel citato decreto ministeriale n. 42.
Sulle due questioni sollevate il Ministero, confermando la linea seguita in sede di contenzioso, ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di proporre appello avverse le decisioni del TAR del Lazio citate nell'interrogazione.
Si ritiene infatti che le disposizioni introdotte dai commi 605 e 607 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 abbiano modificato la natura giuridica delle graduatorie, trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento, cristallizzando e salvaguardando, quindi, le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione.
Nello specifico, relativamente alla richiesta di spostamento dei 24 punti da una graduatoria ad un'altra, va osservato che l'eventuale superamento del principio secondo cui non è possibile modificare scelte già effettuate potrebbe estendersi a tutte le altre situazioni in cui i candidati hanno già avuto la possibilità di effettuare una scelta tra diverse opzioni. Ne deriverebbero effetti fortemente negativi sulla certezza e stabilità delle graduatorie con pregiudizio anche delle legittime aspettative dei docenti in esse inseriti.
Queste considerazioni valgono anche per la seconda richiesta, relativa al trasferimento «a pettine» in provincia diversa da quella inizialmente scelta, atteso che il suo eventuale accoglimento risulterebbe di pregiudizio per tutti i docenti che si sono attenuti alle disposizioni vigenti al momento della scelta. A tal proposito, ricordo che, nelle premesse del decreto ministeriale del 16 marzo 2007, è stato precisato che dall'anno scolastico 2009-2011 «è consentito solo l'aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce».
Di conseguenza, moltissimi docenti precari hanno effettuato scelte definitive, finalizzate ad opportunità occupazionali. Una eventuale, diversa determinazione, cioè l'inserimento «a pettine» di coloro che chiedono il cambio di provincia, metterebbe in discussione le scelte effettuate

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dagli interessati sulla base delle disposizioni vigenti al momento della scelta e le connesse possibilità di lavoro.
Va pure evidenziato che il decreto ministeriale n. 42 del 2009 ha per oggetto l'aggiornamento delle graduatorie provinciali, rese ad esaurimento dalla legge n. 296 del 2006, e che la scelta del legislatore di renderle ad esaurimento è stata finalizzata ad esaurire nel minore tempo possibile il problema del precariato in vista di un nuovo sistema di formazione e di reclutamento.
E ancora, la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 42 del 2009 è completamente diversa da quella disciplinata dal decreto ministeriale del 16 marzo 2007, che si muoveva nell'ottica del trasferimento della domanda da una provincia ad altra. Il decreto ministeriale 42 innova completamente la precedente procedura in quanto non contempla il trasferimento da una provincia all'altra - non prevista peraltro dalle norme che hanno trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento - ma offre una possibilità ulteriore a ciascun docente precario inserito nelle graduatorie, vale a dire l'opzione aggiuntiva di poter conseguire una nomina a tempo indeterminato o determinato in altra provincia oltre che in quella di appartenenza.
Trattandosi di una possibilità aggiuntiva, è da ritenere che essa non possa ledere il diritto di coloro che sono già inseriti a titolo originario nella stessa provincia ma possa essere invece utilizzata solo nel caso di esaurimento delle graduatoria originaria, cristallizzata dal legislatore con la trasformazione da «permanente» in graduatoria «ad esaurimento», per garantire il rispetto delle posizioni prioritarie già acquisite.
Non va d'altra parte sottaciuto che molti docenti precari si dichiarano contrari a cambiare le regole in corso di partita e sollecitano il rispetto di quanto il decreto ministeriale del 16 marzo 2007 aveva così stabilito: «Con la riapertura dei termini sarà consentito, per l'ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Nel successivo biennio scolastico 2009-2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra provincia, ma in "coda" a tutte le fasce».
Va infine considerato che l'adesione alle richieste contenute nell'atto di sindacato ispettivo potrebbe sconvolgere l'organizzazione del lavoro delle scuole e la possibile continuità di servizio rispetto all'anno precedente; d'altro canto, potrebbe prolungare ulteriormente le aspettative di stabilità del posto di lavoro dei precari delle graduatorie ad esaurimento ingenerando, inoltre, una falsa aspettativa nei tanti docenti precari del territorio nazionale che, pensando di spostarsi in una nuova provincia, che presenta disponibilità di posti, si ritroverebbero massicciamente a fare la stessa scelta, con l'effetto di intasare a dismisura le graduatorie della nuova provincia, senza alcuna garanzia dell'effettiva possibilità lavorativa.

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ALLEGATO 6

5-01422 Mecacci: Sul conferimento di una laurea honoris causa ad un Capo di Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come illustrato dall'onorevole interrogante la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Sassari ha proposto il conferimento della laurea honoris causa al presidente dell'Unione africana Muammar Gheddafi, formulata dal Consiglio di facoltà nell'adunanza dell'8 maggio 2009.
In merito al conferimento di lauree ad honorem l'articolo 159 del Testo unico, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, prevede che una documentata proposta da parte di un Consiglio di facoltà venga esaminata e fatta propria dal Senato accademico prima dell'inoltro al Ministero per la prevista approvazione.
Si precisa che ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta in proposito.
Si comunica, infine, che il Ministero degli esteri, da parte sua, ha riferito di non essere a conoscenza della proposta in parola.

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ALLEGATO 7

5-01469 Coscia: Situazione di sofferenza finanziaria degli istituti scolastici, in particolare nella regione Lazio.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alle varie tematiche sollevate nell'atto in discussione il Governo ha più volte riferito in questa stessa sede, anche di recente, rispondendo ad interrogazioni di contenuto essenzialmente analogo.
Nel confermare quanto già fatto al riguardo presente nelle precedenti occasioni, passo ad esporre la situazione del Lazio, alla quale fa specifico riferimento l'onorevole interrogante.
Premesso che l'evoluzione del sistema scolastico in un sistema complesso vede la scuola dell'autonomia, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali quali co-attori coinvolti in azioni sistemiche, intese a garantire l'unitarietà del servizio pubblico formativo, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, nella fase di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse del personale scolastico alle singole province, ha stabilito gli opportuni contatti con la Regione e gli enti locali, titolari di specifiche attribuzioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, di dimensionamento e distribuzione della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio.
Nell'ambito di queste interlocuzioni sono stati elaborati specifici parametri di contesto, partendo dai dati previsionali e dalla consistenza attuale della popolazione scolastica, registrata al sistema informativo del Ministero, con riguardo alle esigenze degli alunni diversamente abili, al grado di consistenza demografica delle varie province, alla distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, alle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.
Detto questo, per il Lazio, in base ai dati inseriti al sistema informativo alla data del 18 giugno 2009, risulta un lieve aumento, pari a 360 alunni, su un totale di 717.565 alunni distribuiti su 33.535 classi, rispetto ad un totale di 717.205 alunni del decorso anno scolastico distribuiti su 33.819 classi.
Il rapporto alunni/classi a livello regionale è di: 23,58 per la scuola dell'infanzia, 18,20 per la primaria, 20,87 per la scuola secondaria primo grado e, infine, di 21,70 per la scuola secondaria di secondo grado.
Appare, pertanto, infondato il timore che, allo stato attuale, vi siano troppi alunni per classe.
Per ciò che concerne poi il tempo-scuola nella scuola primaria, va evidenziato che non vi è stata alcuna riduzione; risulta, al contrario, implementato in maniera significativa il tempo pieno, con 81 classi prime in più rispetto al decorso anno scolastico: in particolare a Roma, le classi a tempo pieno risultano il 58,83 per cento del totale delle classi a fronte di una media regionale, sempre in aumento, pari al 43,42 per cento e a quella nazionale calcolata sul 50 per cento. L'aumento complessivo di classi a tempo pieno per il Lazio è pari a 225 classi.
Con riguardo al paventato depotenziamento dell'offerta formativa per effetto delle ore di compresenza non più previste dalla norma, preciso che tutte le ore residuate che ne derivano (nel Lazio 20.672 ore) rimangono disponibili nell'organico di istituto, implementandolo e potranno essere utilizzate non solo per l'ampliamento

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del tempo pieno ma anche per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa.
Quanto alle preoccupazioni circa il rispetto dei parametri di sicurezza nella formazione delle classi, gli uffici scolastici provinciali del Lazio hanno assunto agli atti tutte le dichiarazioni in merito fornite dai dirigenti scolastici e, nei casi di comprovata problematica di spazio, hanno proceduto ad una diversa composizione delle classi.
Infine, relativamente alle riduzioni di organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per il Lazio va ricordato che, già da anni, per normativa pregressa, si verifica un abbattimento del 25 per cento di organico in presenza di affidamento del servizio di pulizia delle scuole a ditte specifiche, «appalti storici» e ex-LSU transitati dagli enti locali allo Stato in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, che ha portato ad uno stanziamento finanziario nel triennio pari ad euro 92.699.884,80 per gli ex-LSU e euro 117.874.830,28 per i citati «appalti storici».

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ALLEGATO 8

5-01484 Codurelli: Mancato aggiornamento del software «Conchiglia» per la gestione dei dati relativi agli esami di Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come già noto all'Onorevole interrogante l'applicazione software denominata «Conchiglia» è stata realizzata dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione) a supporto delle segreterie delle istituzioni scolastiche e delle commissioni d'esame nella gestione dei dati e della documentazione degli esami di Stato.
Con comunicazione del 12 maggio 2009, pubblicata nella sezione «Osservatorio nazionale esami di Stato-Ones» del sito INVALSI, quest'ultimo ha ufficialmente dichiarato che non avrebbe più provveduto all'aggiornamento del software «Conchiglia».
A seguito delle numerose richieste da parte delle scuole e al fine di evitare eventuali difficoltà ai Presidenti di commissione degli esami di Stato, il Ministero ha ritenuto opportuno provvedere anche per quest'anno all'aggiornamento dell'applicazione «Conchiglia» che è stata regolarmente messa a disposizione delle commissioni e delle segreterie scolastiche in tempo utile per tutti gli adempimenti amministrativi relativi agli esami di Stato. Il costo dell'aggiornamento è rientrato nel contratto in essere con l'attuale gestore del sistema informativo.
Diversamente, il software denominato «Argo Conchiglia» risulta essere un'applicazione prodotta da una società specializzata in software per la scuola con la quale il Ministero non ha alcun rapporto.

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ALLEGATO 9

5-01489 Frassinetti: Riconoscimento giuridico della Scuola superiore post universitaria di medicina estetica (SMIEM) di Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Secondo la normativa vigente (decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, articolo 3, comma 7), in Italia possono essere istituite nuove Scuole di specializzazione esclusivamente in applicazione di norme di legge, di direttive comunitarie ovvero per specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto attiene l'ordinamento comunitario, non risulta che attualmente presso gli Stati membri siano state attivate scuole di specializzazione in medicina estetica.
Relativamente all'ordinamento nazionale, si fa presente che, ad oggi, le Regioni non hanno segnalato al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali esigenze obiettive e specifiche del Servizio Sanitario Nazionale in merito alla possibile individuazione di questa nuova tipologia di Scuola.
Nel nostro Paese la formazione medica specialistica è disciplinata nel dettaglio - conformemente alle direttive comunitarie di settore - dal Decreto Legislativo già citato nonché dal Decreto 1° agosto 2005, concernente il riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria; sulla base di tale normativa le Scuole di specializzazione di area medica, chirurgica e dei servizi clinici hanno sede presso le Università ed afferiscono alle Facoltà di medicina e chirurgia.
La formazione deve svolgersi, a tempo pieno, nelle strutture della rete formativa universitaria e secondo le modalità indicate nelle richiamate norme.
Inoltre, all'atto dell'iscrizione alla Scuola di specializzazione, il medico stipula uno specifico contratto di formazione specialistica, con l'obbligo dell'esclusività del rapporto per l'intera durata della formazione.
La formazione implica la partecipazione guidata del medico a tutte le attività dell'Unità operativa presso la quale è assegnato (compreso il servizio di guardia medica), nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi, anche se con un livello di autonomia vincolata.
Pertanto, il Ministero ritiene che, in conformità all'attuale quadro normativo di livello comunitario e nazionale e alle obiettive esigenze nel nostro Servizio Sanitario, non sussistano elementi per un riconoscimento giuridico della formazione svolta presso la Scuola Superiore Post-universitaria di Medicina ad indirizzo estetico di Milano.

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ALLEGATO 10

5-01398 Ghizzoni: Sull'approvazione della tabella triennale delle istituzioni culturali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Ghizzoni concernente l'approvazione della tabella triennale degli Istituti Culturali riferisco quanto segue. Lo stanziamento disponibile sul cap. 3671 del Bilancio dello Stato, destinato ai contributi di cui agli articoli 1, 7 e 8 della legge n. 534 del 1996, a favore degli Istituti culturali per l'anno finanziario 2009, è pari ad Euro 6 milioni 441 mila, suddivisa in:
euro 5 milioni 104 mila per i contributi destinati agli enti inseriti nella tabella triennale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996;
euro 1 milione 337 mila per i contributi annuali ex articolo 8 della citata legge, destinati agli enti non inseriti nella predetta tabella triennale.

Voglio evidenziare che per far fronte alle esigenze degli Istituti culturali di cui al citato articolo 1, sono state destinate alla emananda tabella risorse aggiuntive per euro 1 milione 423 mila utilizzando le disponibilità del cap. 1321 gestito dalla Direzione Generale per il Bilancio del Ministero. Pertanto, la somma complessiva a disposizione per la sola tabella triennale è pari ad euro 6 milioni 527 mila, a fronte dei 7 milioni di euro dell'anno 2008.
Per quanto riguarda il complesso procedimento di approvazione ed emanazione della predetta Tabella, da riferire anche alle istanze degli Istituti storici richiamati dall'Onorevole interrogante, rappresento che:
la competente Direzione Generale del Ministero ha preliminarmente verificato la completezza e l'idoneità della documentazione presentata da n. 269 Istituti culturali;
le istanze sono state sottoposte all'esame di una Commissione interna, appositamente istituita con decreto del Direttore Generale del 28 ottobre 2008 che ha completato i lavori;
successivamente è stato richiesto il parere del Comitato Tecnico scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;
Il provvedimento è stato trasmesso in data 30 giugno 2009, alle competenti Commissioni Parlamentari per il prescritto parere che, una volta espresso, permetterà l'emanazione definitiva della tabella di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

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ALLEGATO 11

5-01483 Motta: Sulla possibile soppressione della sede dirigenziale dell'Archivio di Stato di Parma.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, riguardante la possibile soppressione della sede dirigenziale dell'Archivio di Stato di Parma, si rappresenta quanto segue.
L'Archivio di Stato di Parma, la cui origine risale all'Archivio segreto farnesiano, con un primo insediamento nel Palazzo della Pilotta già alla fine del XVI secolo, è una delle strutture di conservazione del patrimonio archivistico statale tra le più importanti in Italia.
Da gennaio 2008 fino a marzo 2009, per una serie di difficoltà di carattere organizzativo dovute soprattutto alla carenza di personale dirigenziale, non è stato diretto da un dirigente titolare.
La difficile situazione è stata fronteggiata positivamente sia avvalendosi della collaborazione del funzionario archivista di Stato di grado più elevato in servizio presso il predetto Istituto, sia attraverso appositi incarichi ad interim conferiti ad altro dirigente archivista, garantendo comunque, in tal modo, l'operatività dell'Archivio di Stato di Parma.
Si rileva al riguardo che l'adempimento delle missioni istituzionali di un Istituto archivistico, nonché la sua autonomia scientifica, possono essere garantiti in maniera soddisfacente anche da un funzionario archivista di Stato, ove l'Istituto non sia sede dirigenziale, come dimostrato dall'esperienza di ben sei Archivi di Stato operanti nella regione Emilia Romagna (Ferrara, Forlì, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini), che da tempo non rivestono livello dirigenziale.
Premesso quanto sopra, la necessità di ridurre le sedi dirigenziali del Ministero in attuazione dell'articolo 74 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha comportato la riduzione di un ufficio dirigenziale del Ministero nella regione Emilia Romagna, con la conseguente trasformazione in sede non dirigenziale dell'Archivio di Stato di Parma che opererà sotto la direzione di un funzionario archivista di Stato.
Con decreto ministeriale in corso di adozione si procederà alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici tra cui anche quelli della regione Emilia Romagna.
Per quanto concerne le modalità con le quali si è provveduto alla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, si fa presente che l'Amministrazione ha dato attuazione ai criteri previsti dal disposto normativo sopra citato, procedendo, con regolamento di organizzazione in corso di emanazione, al ridimensionamento degli assetti organizzativi ed alla conseguente diminuzione del 15 per cento dei suddetti uffici dirigenziali, che tiene conto della riduzione già operata per effetto dell'attuazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007).

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La riduzione da ultimo praticata inciderà a livello centrale con una percentuale di circa il 17 per cento ed a livello periferico con la percentuale di circa l'8 per cento.
Ciò al fine di mantenere il più possibile la presenza sul territorio degli uffici con competenze tecniche, che svolgono le rilevanti funzioni di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.
Si fa presente, infine, che nel nuovo assetto organizzativo il numero dei dirigenti archivisti continuerà ad essere in assoluto il più alto nell'ambito della dotazione organica complessiva dei dirigenti di seconda fascia pari a 194 unità.