CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° luglio 2009
196.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00184 Amici: Interventi su immobili di proprietà dell'INPDAP presenti nel comune di Roma.
5-01356 Bellanova: Interventi su immobili di proprietà dell'INPDAP presenti nel comune di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla vicenda, piuttosto complessa e risalente nel tempo, di cui alle interrogazioni in questione, si ritiene opportuno fornire, in premessa, alcune necessarie precisazioni.
Innanzitutto, il complesso immobiliare sito in Roma in Via Montecassiano 78 è stato ultimato nel 1989 dalla società immobiliare Nersia s.p.a. e, successivamente, venduto all'ENPAS il 7 marzo 1990.
In seguito, con Decreto legislativo 479/1994, l'ENPAS veniva soppresso e il relativo patrimonio, unitamente a quello di altri enti (Inadel, Enpdep, Cpdl, Cps eccetera), è confluito nell'INPDAP.
I primi problemi di una certa gravità sullo stabile in parola risalgono non agli anni immediatamente successivi al 1989 ma al 2001, anno in cui si verificava una flessione di alcuni balconi della palazzina C1. In precedenza, si erano manifestati problemi di non grave entità, afferente l'ordinaria manutenzione degli stabili. Giova evidenziare come, a quel tempo, la gestione tecnica amministrativa e contabile di tutto il patrimonio immobiliare dell'Inpdap fosse appaltata ad operatori specializzati del settore immobiliare, secondo quanto previsto dall'articolo 1 decreto legislativo 104/96. In particolare, per la zona Roma est il lotto era gestito dalla società Romeo S.p.a., cui spettava intervenire.
La suddetta società Romeo, nel caso di specie, aveva incaricato propri tecnici interni di eseguire verifiche tecniche sullo stabile. Dette verifiche si concludevano con una relazione tecnica contenente la proposta di esecuzione di lavori in somma urgenza e senza gara d'appalto, per un elevato importo a carico dell'Istituto.
Detta soluzione non risultava convincente presentandosi, peraltro, eccessivamente onerosa, cosicché l'Inpdap incaricava un esperto esterno di effettuare una nuova verifica. Nel frattempo, a settembre 2002, il Comune di Roma, su sollecitazione di inquilini dello stabile, emetteva una ordinanza contingibile ed urgente in danno dell'Inpdap, ordinando all'Istituto di eseguire lavori per mettere in sicurezza lo stabile, ed inibendo l'uso del balcone sito al primo piano della palazzina C1.
Nel frattempo, il patrimonio immobiliare dell'Inpdap veniva «cartolarizzato», previo conferimento alla Società SCIP s.r.l., per essere successivamente dismesso agli inquilini titolari del diritto di opzione, secondo piani predeterminati.
In quel periodo ebbero luogo numerose riunioni tra l'Inpdap e gli inquilini dell'immobile, nel corso delle quali si discusse in merito alla possibilità di procedere ugualmente alla vendita, previo l'impegno da parte dell'Istituto ad eseguire i lavori che il tecnico incaricato avrebbe individuato come necessari nella perizia in corso di svolgimento.
La questione fu portata per un'informativa al C.d.A. dell'Inpdap, che non ha mai deliberato lo sgombero del palazzo non avendone comunque le competenze tecniche ed il potere di ordinarlo. Tali

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decisioni, infatti, possono essere assunte solo dal sindaco o dal prefetto per ragioni di tutela della pubblica incolumità.
Venivano, quindi, stipulati i contratti di vendita tra la SCIP e gli ex inquilini, con l'impegno contrattuale dell'Inpdap di eseguire i lavori indicati in perizia.
In data 14 ottobre 2002 (appena un mese dopo) il Comune di Roma, con nuova ordinanza contingibile ed urgente, diffidava l'INPDAP a mettere in sicurezza il complesso immobiliare di via Montecassiano.
Il tecnico esterno, dopo aver effettuato i dovuti sopralluoghi, nel dicembre 2002, concludeva nel senso che «gli elementi strutturali principali, travi pilastri e fondazioni sono generalmente in condizioni di sicurezza senz'altro accettabili, con riferimento alle prescrizioni della normativa vigente all'epoca della costruzione degli edifici»; venivano riscontrate limitate lesioni ai balconi per le quali si suggeriva di «Realizzare lungo tutto il perimetro dei balconi di ciascun edificio una serie di nuovi pilastri in acciaio di sezione abbastanza sottile (circa 12/15 cm) che riconducano direttamente sui muri delle autorimesse interrate i modesti carichi derivanti dal residuo incremento viscoso delle deformazioni degli sbalzi in questione».
Il Condominio di via Montecassiano n. 78, riteneva tuttavia tale soluzione tecnica prospettata insoddisfacente sul «piano estetico», nonché troppo onerosa in merito alla ritenuta necessità di provvedere alla manutenzione periodica dei nuovi pilastri. Si rammenta, tuttavia, che gli interventi di manutenzione ordinaria fanno parte del noverus degli oneri a carico di chiunque abbia la titolarità dei diritto di proprietà.
In ogni caso, sulla base delle predette osservazioni, gli attuali proprietari bloccavano i lavori appaltati dall'Istituto con procedura di pubblico incanto e consegnati in data 13 febbraio 2006.
Il Comune di Roma, nel frattempo, proprio su sollecitazione ed insistenza di alcuni inquilini, i quali in seguito si sono maggiormente adoperati proprio per l'interruzione di lavori, contestava all'INPDAP di non aver eseguito i lavori medesimi, così provocando l'apertura di un procedimento penale ai sensi dell'articolo 677 del codice penale che è stato però archiviato per la sua manifesta infondatezza,.
Ulteriore motivo di opposizione alla realizzazione delle opere sono le risultanze della relazione elaborata dalla Tarso Engineering S.r.l., sulla base delle quali gli ex inquilini hanno erroneamente ritenuto che gli stabili avessero vizi di carattere strutturale più gravi di quanto emerso dalla relazione dell'esperto incaricato dall'Istituto e che i lavori, così come appaltati dall'INPDAP, non avrebbero potuto risolvere i problemi riscontrati.
Sulla base di tale convinzione, gli ex inquilini dello stabile hanno impedito fisicamente alla ditta aggiudicataria di accedere ai luoghi di cantiere per iniziare l'esecuzione dei lavori, inscenando manifestazioni di protesta ed adducendo la mancanza di adeguate indagini statiche.
Pertanto, in data 5 giugno 2006 il Comune di Roma ordinava all'Inpdap di sospendere i lavori ed eseguire le indagini statiche, così come richiesto dalla Commissione stabili pericolanti con verbale n. 45 del 5 maggio 2006.
Successivamente, il Comune di Roma, con provvedimento n. CE/35091/06 del 25 luglio 2006, annullando le precedenti determinazioni, autorizzava la ripresa dei lavori evidenziando che «per quanto concerne la ripresa dei lavori inerenti all'immobile in oggetto, gli stessi possono essere ripresi in considerazione ed a seguito della documentazione prodotta dagli interessati, non risultando altresì alla data odierna altri elementi ostativi».
L'Inpdap non è stato però mai messo in condizioni di riprendere i lavori, stante l'opposizione di alcuni condomini, soprattutto di quelli che hanno insistito con comportamenti diretti solo a rallentare le iniziative dell'Inpdap, come risulta dai verbali dei Carabinieri chiamati ad intervenire al momento in cui dovevano essere ripresi i lavori in data 2 novembre 2006.
È da precisare che le vicende sopra rappresentate hanno fatto sì che, nello stesso mese di novembre 2006, la ditta

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aggiudicataria, constatata l'impossibilità di eseguire i lavori, ha notificato il recesso unilaterale dall'appalto; circostanza per cui l'Istituto ha corrisposto alla ditta, a seguito di accordo bonario, un risarcimento di euro 140.984,20.
In occasione delle riunioni con i rappresentanti del condominio, inizialmente questi hanno richiesto all'INPDAP di modificare l'appalto secondo un proprio progetto alternativo corredato da un computo metrico estimativo di - 3.000.000,00 circa. Tale soluzione è stata però scartata dall'Istituto non essendo ormai più possibile alcuna variante progettuale sull'appalto concluso e ritenendo impraticabile una nuova gara d'appalto dei lavori quando non vi è alcuna certezza che gli attuali proprietari ne avrebbero consentito la pacifica esecuzione.
Nel gennaio 2008, nonostante vari incontri con il condominio di Via Montecassiano n. 78, si è riscontrata da parte dell'Istituto l'impossibilità di definire la vicenda in via transattiva.
Nell'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria, l'Inpdap si è trovato costretto ad intraprendere azione civile di risarcimento danni per i lavori che non ha potuto portare a termine per il comportamento ostile dei condomini.
In ordine al problema della rivalsa, la garanzia decennale del costruttore non e più attivabile perché, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, è soggetta al termine di prescrizione di dieci anni dalla consegna dell'immobile (quindi entro il 1999), nonché, a quello di decadenza di un anno dalla scoperta del vizio. Sulla garanzia di rivalsa nei confronti del costruttore occorre dire che la mancata attivazione della stessa è imputabile alla società di gestione Romeo s.p.a., cui competeva all'epoca la gestione degli immobili in parola.
Si sottolinea al riguardo che su tali fatti è in corso un'indagine della Corte dei Conti su denuncia degli ex inquilini e che la garanzia in questione concerne i rapporti tra appaltatore e committente ed ha natura esclusivamente risarcitoria; perciò, l'eventuale attivazione tempestiva della garanzia non risolve affatto gli attuali problemi dello stabile, per i quali l'Inpdap si sta sforzando tutt'ora nel tentativo di trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti interessate.
Parallelamente, nel procedimento giurisdizionale in corso, il Giudice civile ha proceduto alla nomina del CTU per l'accertamento dello stato dei luoghi, verificare l'esistenza e la natura dei vizi, le cause, i rimedi e i costi per la loro eliminazione, nonché per valutare l'idoneità dei lavori a suo tempo appaltati dall'Istituto; il consulente del giudice è stato peraltro autorizzato ad effettuare un nuovo monitoraggio dello stato delle strutture. Pertanto è da ritenere che ove, come asserito, i recenti eventi sismici abbiano in qualche modo interessato le strutture del palazzo, ciò dovrebbe risultare dall'indagine strumentale e dalla relazione tecnica in corso di svolgimento, che dovrebbe essere depositata entro l'udienza dei 30 settembre 2009.
Allo stato questa Amministrazione sta provvedendo ad acquisire tutti gli ulteriori elementi di informazione sugli sviluppi della vicenda e sarà cura dello scrivente informare direttamente gli Onorevoli interroganti in merito.

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ALLEGATO 2

5-01437 Contento: Semplificazione dei moduli per i contributi dei collaboratori domestici.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla interrogazione presentata dall'onorevole Contento concernente le modalità di pagamento dei contributi alle collaboratrici domestiche, rappresento quanto segue.
Il calcolo e l'accredito dei contributi per le prestazioni di lavoro domestico - come per tutto il lavoro dipendente - è disposto con riferimento alle settimane lavorate nel periodo considerato.
In particolare, per il lavoro domestico la normativa (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403) prevede che i contributi previdenziali siano determinati con riferimento a fasce di retribuzione convenzionalmente individuate.
Il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 convertito in legge n. 243 del 19 luglio 1993, all'articolo 1 comma 1, ha introdotto la cosiddetta «quarta fascia»: un valore contributivo che, per il lavoro domestico prestato per più di 24 ore settimanali, prescinde dalla retribuzione effettiva e si attesta su di una misura esclusivamente convenzionale.
Stabilito il valore del contributo orario in relazione alla fascia applicabile, il computo trimestrale dei contributi dovuti è determinato in rapporto al numero delle ore di lavoro prestate dal lavoratore in «ciascuna settimana» (articolo 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403). Il numero delle settimane da considerare in ciascun trimestre è corrispondente ai sabati presenti nel periodo.
Lo stesso articolo 8 dispone, infine, che il pagamento sia effettuato a cadenze trimestrali solari, utilizzando il bollettino di c/c postale su cui sono inseriti tutti i dati utili a verificare la correttezza dell'importo pagato (ore lavorate e la retribuzione corrisposta) e la collocazione temporale della prestazione resa con riferimento alle settimane lavorate nel trimestre. Quest'ultima informazione consente di accreditare correttamente la contribuzione versata attribuendola al periodo in cui l'attività di lavoro è stata effettivamente prestata e retribuita.
Trattandosi di un sistema di calcolo complesso e al fine di agevolare, semplificando al massimo, le attività a carico dei datori di lavoro, l'INPS ha previsto, a beneficio soprattutto delle persone più anziane, modalità semplificate di pagamento.
L'Ente previdenziale ha, inoltre, inviato bollettini precompilati predisponendone anche uno il cui importo è stato calcolato sulla base dei dati derivati dall'ultimo pagamento effettuato (acquisito negli archivi INPS) ovvero dai dati dichiarati nella denuncia di assunzione del lavoratore.
Ciò in quanto nella maggior parte dei rapporti di lavoro, nel corso dei diversi trimestri, l'indicazione relativa alle ore lavorate viene confermata.
L'utilizzo di questi bollettini, se assenti modifiche delle variabili di calcolo (ore retribuite e importo del contributo orario), garantisce al datore di lavoro di adempiere correttamente in ordine all'individuazione del contributo dovuto, nonché all'inserimento di tutte le informazioni necessarie all'esatto accredito in favore del lavoratore.

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Al fine comunque di assicurare la piena corrispondenza del pagamento alla prestazione resa e quindi la corretta valorizzazione degli elementi di calcolo come sopra indicati, sono stati inviati anche bollettini in bianco da utilizzare in presenza di variazioni relative all'entità del contributo o alla collocazione dei periodi lavorati.
Nella stessa ottica di semplificazione, sono stati altresì ampliati i canali di pagamento della contribuzione prevedendo che il contributo possa essere versato oltre che presso uffici postali anche presso gli sportelli bancari e le tabaccherie del circuito «Reti Amiche».
È inoltre in corso di elaborazione un sistema che, nel rispetto delle norme vigenti, semplifichi ulteriormente l'accesso al calcolo e al pagamento dei contributi domestici.
Giova inoltre aggiungere che sul sito Internet dell'INPS da tempo è possibile effettuare il calcolo dei contributi dovuti, inserendo alcune semplici informazioni.
L'eventuale proposta di percentualizzare l'importo dei contributi, con l'adozione di un coefficiente unico da applicare alla paga oraria, avanzata dall'Onorevole interrogante, non può essere attuata in via amministrativa richiedendo, necessariamente, una modifica legislativa.
A tal proposito, si rappresenta che le simulazioni disposte su ipotesi di percentualizzazione del contributo hanno evidenziato un aggravio degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro che fruiscono del lavoro domestico per lunghi orari, situazioni oggi agevolate dalla previsione della quarta fascia di contribuzione che individua un contributo di minor importo rispetto a quello delle altre fasce e che non ha correlazione con la retribuzione, né effettiva né convenzionale.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di violenza sessuale (Testo unificato C. 611 Caparini e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 611 e abbinate;
considerato che il provvedimento mira sostanzialmente a rafforzare la tutela penale contro la violenza sessuale, con l'introduzione nell'ordinamento di aggravanti, di aumenti della pena e di meccanismi diretti ad accelerare i tempi di giudizio;
preso atto che il testo unificato è fortemente atteso, poiché i diritti delle donne costituiscono parte integrante ed inalienabile di quel patrimonio giuridico universale su cui si fondano le moderne società democratiche;
osservato, in particolare, che l'articolo 2, comma 1, al capoverso 7) prevede un aumento della pena se i fatti di cui all'articolo 609-bis del Codice penale sono commessi su persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica;
rilevato che, in questo caso, si è scelto di punire con maggiore severità le fattispecie che vedono la vittima in una situazione di particolare difficoltà - sia essa fisica, psichica, sensoriale o anche psicologica - nei confronti del soggetto che si macchia del reato, aggravando in tal modo la pena per coloro che abusano, in modo spregevole, della propria posizione di forza o di potenziale ricatto, anche nell'ambito lavorativo;
auspicato che - conformemente al dibattito già svoltosi presso la Commissione di merito - possa essere inserito nel testo, come aggravante ad effetto speciale, anche un riferimento più dettagliato al caso di violenza nei confronti di una persona legata all'autore del reato da un rapporto di lavoro subordinato o dipendente, qualora questi approfitti di una situazione di oggettiva prevaricazione dal punto di vista psicologico nell'ambito del lavoro;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di violenza sessuale (Testo unificato C. 611 Caparini e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 611 e abbinate;
considerato che il provvedimento mira sostanzialmente a rafforzare la tutela penale contro la violenza sessuale, con l'introduzione nell'ordinamento di aggravanti, di aumenti della pena e di meccanismi diretti ad accelerare i tempi di giudizio;
preso atto che il testo unificato è fortemente atteso, poiché i diritti delle donne costituiscono parte integrante ed inalienabile di quel patrimonio giuridico universale su cui si fondano le moderne società democratiche;
osservato, in particolare, che l'articolo 2, comma 1, al capoverso 7) prevede un aumento della pena se i fatti di cui all'articolo 609-bis del Codice penale sono commessi su persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica;
rilevato che, in questo caso, si è scelto di punire con maggiore severità le fattispecie che vedono la vittima in una situazione di particolare difficoltà - sia essa fisica, psichica, sensoriale o anche psicologica - nei confronti del soggetto che si macchia del reato, aggravando in tal modo la pena per coloro che abusano, in modo spregevole, della propria posizione di forza o di potenziale ricatto, anche nell'ambito lavorativo;
auspicato che - conformemente al dibattito già svoltosi presso la Commissione di merito - possa essere inserito nel testo, come aggravante ad effetto speciale, anche un riferimento più dettagliato al caso di violenza nei confronti di una persona legata all'autore del reato da un rapporto di lavoro economicamente dipendente, qualora questi approfitti di una situazione di oggettiva prevaricazione dal punto di vista psicologico nell'ambito del lavoro;
ritenuto opportuno che la Commissione di merito compia anche una valutazione sull'importanza di porre in essere iniziative in favore della prevenzione, anche attraverso misure di formazione scolastica oltre che degli operatori del settore, nonché sull'opportunità di modificare il titolo del provvedimento, esplicitando che si tratta di disposizioni in materia di contrasto alla violenza sessuale;
esprime

PARERE FAVOREVOLE