CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° luglio 2009
196.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01567 Germanà e Gibiino: Trattamento tributario degli oneri di viaggio, vitto e alloggio dei componenti del Comitato nazionale dei delegati dell'Inarcassa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese di viaggio, vitto e alloggio, che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti (Inarcassa) sostiene per il funzionamento del Comitato nazionale dei delegati (Cnd), chiedendo alla scrivente di fornire i relativi elementi istruttori.
In particolare, gli interroganti fanno presente che l'Inarcassa, ente associativo di previdenza degli ingegneri ed architetti liberi professionisti, annovera tra i suoi organi gestionali oltre al Consiglio di amministrazione (Cda), anche il Comitato nazionale dei delegati (Cnd), composto da delegati eletti dagli iscritti e deputato ad esercitare funzioni fondamentali per il funzionamento dell'ente previdenziale.
Per quanto riguarda le spese per il funzionamento del Cnd, Inarcassa provvede al pagamento diretto delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei delegati chiamati a partecipare alle riunioni dello stesso Cnd.
Sotto il profilo del trattamento fiscale, Inarcassa intenderebbe applicare l'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del Tuir, il quale stabilisce che le spese di vitto e alloggio «sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura».
Tale disposizione implica che i servizi erogati ai componenti del Cnd configurino per questi soggetti elementi positivi di reddito (sotto forma di compensi in natura) e, contestualmente, elementi negativi di reddito (quali costi integralmente deducibili).
Gli interroganti rappresentano in proposito la complessità procedurale cui dà luogo l'applicazione di tale disposizione (contestazione delle fatture delle prestazioni alberghiere e di ristorazione e riaddebito delle stesse all'Ente) e, inoltre, sottolineano la disparità di trattamento fiscale che si viene a creare tra i delegati componenti del Cnd ed i membri del Cda.
Infatti, Inarcassa non applica il trattamento fiscale di cui al richiamato articolo 54, comma 5, del Tuir, alle spese di vitto e alloggio sostenute per i consiglieri del Cda. Ciò, nel presupposto che dette spese, e non anche quelle per i membri del Cnd, sono sostenute nell'esclusivo interesse dell'ente previdenziale e non concorrono, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro autonomo del professionista.
Tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano assumere al fine di chiarire che le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute da Inarcassa per la partecipazione dei delegati al Cnd, non concorrono alla formazione del reddito personale dei singoli delegati, atteso che anche dette spese sono affrontate nell'esclusivo interesse dell'ente previdenziale.
In relazione alla questione rappresentata, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - tra i quali rientrano i

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redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica, ovvero dalla partecipazione a collegi o commissioni - costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, del Tuir, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal collaboratore.
In sostanza, qualora vi sia una connessione tra l'ufficio di amministratore (o la partecipazione al collegio o alla commissione) e l'attività di lavoro autonomo, i compensi percepiti in relazione ai rapporti di cococo sono attratti nell'ambito del reddito professionale e, conseguentemente, sono assoggettati a tassazione sulla base delle regole di cui all'articolo 54 del Tuir, concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Con circolare 12 dicembre 2001, n. 105, è stato chiarito che l'attrazione al reddito di lavoro autonomo opera nelle ipotesi in cui l'ordinamento professionale ricomprenda espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata, la specifica attività di amministratore, nonché nelle ipotesi in cui il professionista svolga l'incarico di amministratore in una società o in un ente che esercita un'attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale.
Pertanto, atteso che, in virtù del principio di attrazione sopra richiamato, applicabile, oltre che agli amministratori, anche ai partecipanti a collegi o commissioni, i compensi percepiti dai delegati componenti del Cnd, analogamente a quelli percepiti dai membri del Cda, sembrano rientrare nell'ambito del reddito professionale degli architetti e ingegneri iscritti alla Cassa di previdenza, si deve ritenere che le spese sostenute da Inarcassa per consentire agli stessi di partecipare alle riunioni del Cnd, ovvero del Cda, devono essere assoggettati a tassazione secondo le regole di cui all'articolo 54 del Tuir.
Per quanto riguarda, in particolare, le spese di vitto e alloggio, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del Tuir, le stesse scontano il seguente trattamento fiscale:
1) le spese anticipate dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura sono integralmente deducibili per il professionista;
2) le spese sostenute direttamente dal professionista sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Stante il tenore letterale delle disposizioni sopra richiamate, l'Agenzia delle entrate ritiene che non sia possibile pervenire, in via interpretativa, ad una diversa soluzione che escluda la rilevanza fiscale, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, delle spese di vitto e alloggio anticipate dall'ente per conto dei componenti del Cnd o del Cda.

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ALLEGATO 2

5-01568 Forcolin ed altri: Effetti sulle imprese artigiane della revisione degli studi di settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti, nel premettere che la crisi economica finanziaria ha reso necessaria la revisione degli studi di settore per renderli maggiormente rappresentativi della mutata realtà economica, rilevano che dopo i primi giorni di applicazione dei nuovi parametri emerge, per alcune categorie, in particolare per gli artigiani, una situazione peggiorativa rispetto a quella precedente alla revisione, in quanto molti contribuenti si ritrovano «non congrui», mentre applicando con gli stessi dati contabili gli studi di settore non revisionati risultavano «congrui» e chiedono, pertanto, chiarimenti in proposito.
Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che la «revisione congiunturale straordinaria» degli studi di settore, effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), ha riguardato tutti gli studi di settore, anche quelli non evoluti nel 2008, per tener conto degli effetti della crisi sulle diverse attività economiche.
Si osserva che in tale fase di «revisione congiunturale straordinaria» degli studi di settore l'Amministrazione finanziaria ha inteso perseguire l'obiettivo fondamentale di comprendere profondamente il fenomeno «crisi» ed i riflessi che esso ha avuto sulla generalità degli operatori economici, al fine di individuare gli interventi idonei a garantire agli studi di settore stessi una adeguata rappresentatività, nell'interesse superiore di mantenere elevato il livello di equità nel prelievo fiscale.
Nel merito, l'Agenzia delle entrate, con il supporto delle analisi effettuate dalla SO.SE. in base ai diversi dati ed elementi reperiti, ha proceduto ad analizzare i diversi impatti della crisi sui risultati degli studi di settore e ha valutato i necessari interventi correttivi da apportare.
Le risultanze di tali attività sono state oggetto di verifica in sede di Commissione degli esperti, composta da rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali oltre che da esponenti della Amministrazione finanziaria e della SO.SE, riunitasi il 2 aprile 2009 in seduta straordinaria, per il prescritto parere.
Tanto premesso, alla luce di quanto indicato nella nota tecnica e metodologica approvata con decreto del 19 maggio 2009, la «revisione congiunturale straordinaria» ha potuto comportare esclusivamente una riduzione dei ricavi o dei compensi stimati dagli studi, così come approvati entro fine dicembre 2008.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato che la «revisione congiunturale straordinaria» ha interessato tutti i 206 studi di settore in vigore al periodo di imposta 2008 allo scopo, appunto, di verificare gli effetti della crisi in atto.
Di diversa natura è, invece, l'evoluzione che, sempre per il periodo di imposta 2008, ha interessato 69 studi di settore.
Tale evoluzione rappresenta una attività ordinaria e ricorrente posta in essere ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale gli studi di settore devono essere revisionati ogni tre anni dalla data di entrata in vigore degli stessi o dalla loro ultima revisione, al fine di mantenere, nel medio periodo, la loro rappresentatività della realtà economica cui si riferiscono.

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La citata evoluzione, effettuata con i decreti del 23 dicembre 2008, per alcuni studi si è tradotta in una variazione, rispetto alla precedente versione dello studio stesso, delle variabili economiche e strutturali che vengono prese in considerazione per la costruzione dello studio ovvero del peso che le stesse assumono nella stima dei ricavi o compensi.
La stessa Agenzia ha precisato che la base dati di riferimento per l'evoluzione è costituita dalle informazioni relative al periodo di imposta 2006, mentre i precedenti studi erano stati costruiti su dati 2002 e 2003.
È possibile, quindi, che i 69 studi approvati con i citati decreti del 23 dicembre 2008, al fine di essere maggiormente rappresentativi della realtà economica di riferimento, presentino risultati stimati in termini di ricavi o compensi diversi da quelli relativi agli studi in vigore sino all'annualità 2007.
Non sembra, pertanto, a parere dell'Agenzia delle entrate, possibile effettuare un paragone, per tali 69 studi evoluti, tra i risultati in termini di congruità emersi a seguito dell'applicazione di uno studio di settore nelle sue diverse versioni, anche tenendo conto della citata «revisione congiunturale straordinaria» effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 185 del 2008.