CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 giugno 2009
194.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma. C. 2434 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: La Scuola fornisce inserire le seguenti:, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle scuole europee, come ratifica dalla legge 6 marzo 1996, n. 151.

Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: primaria con la seguente: elementare.
1. 1.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo con le seguenti: scuola materna, elementare e secondaria.
1. 2.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 6, lettera d), sostituire la parola: direttore con la parola: dirigente.

Conseguentemente, al comma 9, ultimo periodo, e al comma 11, sostituire la parola: direttore con la parola: dirigente.
1. 7.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 7, dopo la parole: appartenenti alle categorie di cui al comma 3, aggiungere le seguenti:, secondo periodo,.
1. 3.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: soltanto.
1. 4.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: I contratti, di durata annuale e, comunque, rinnovabili con le seguenti: I contratti di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva,.
1. 5.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: scolastico.
1. 8.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: con assegni a carico della Scuola con le seguenti: con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1.
1. 6.Il relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

5-01142 Capitanio Santolini: Sul caso dell'Istituto comprensivo «G. Sanarelli» di Stia (Arezzo).

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto in discussione viene fondamentalmente addebitato al dirigente scolastico dell'istituto comprensivo «Sanarelli» di Stia di aver tenuto un comportamento lesivo della competenza del consiglio di istituto in materia di adozione del regolamento d'istituto.
A tale riguardo, il direttore scolastico regionale per la Toscana ha richiesto i chiarimenti del caso al dirigente scolastico del predetto istituto che ha inviato una documentata nota di chiarimenti allegando copia del verbale del consiglio d'istituto relativo alla riunione a cui si fa riferimento. Da tale verbale risulta in particolare quanto di seguito si riporta: «Il Dirigente informa il Consiglio sull'incontro che i coordinatori della classe, della scuola secondaria di primo grado di Stia, hanno tenuto per stilare un decalogo, di comportamento degli alunni, che verrà consegnato ai genitori. Il decalogo prevede i doveri degli studenti e le sanzioni disciplinari da applicare in caso di mancanze. Ciò si è reso necessario in seguito a fatti spiacevoli, verificatisi all'interno della scuola.
Il Dirigente illustra il documento al consiglio.
Il Dirigente consegna poi a tutti i consiglieri una bozza del regolamento d'Istituto che verrà analizzata nel prossimo consiglio.»
Inoltre, il dirigente scolastico ha fatto presente che nei primi giorni di aprile 2008, preso atto delle obiezioni in seguito presentate a livello personale dal genitore interessato, presidente del consiglio di istituto all'epoca dei fatti oggetto dell'interrogazione, il «decalogo» non è stato mai attuato in attesa del nuovo consiglio di istituto che avrebbe stilato un altro regolamento nel quale, eventualmente, inserire il suddetto «decalogo» con le variazioni e le modifiche proposte dal personale della scuola e dai genitori.
In data 11 dicembre 2008 è stata approvata dal consiglio di istituto la bozza del regolamento con le integrazioni e le correzioni proposte dai componenti del nuovo consiglio oltre che da assemblee di genitori autoorganizzate che hanno proposto semplici modifiche relative ad alcuni punti e che, sostanzialmente, hanno condiviso quanto scritto nella bozza.
In data 12 febbraio 2009 è stato approvato definitivamente all'unanimità il regolamento di istituto con il «decalogo» che è rimasto, quasi integralmente, quello dell'aprile 2008 e che solo dal 12 febbraio 2009 è stato ritenuto attuabile.
Si può in definitiva ritenere che con l'attività oggetto dell'interrogazione non si sia inteso violare la competenza del consiglio di istituto, poiché l'attività stessa si è sostanziata nell'illustrazione di un decalogo di comportamento degli alunni, elaborato da un gruppo di docenti coordinatori dei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado; tant'è che soltanto con l'adozione del regolamento d'istituto, intervenuta successivamente alla presentazione del cosiddetto decalogo, è venuta ad esistenza la formalizzazione, all'interno del regolamento stesso, del sistema di sanzioni disciplinari.

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ALLEGATO 3

5-01215 De Pasquale: Sulle note ministeriali relative alle attività delle SSIS e questioni correlate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto all'onorevole interrogante la legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64, comma 4-ter, sospendendo le procedure per l'accesso alle SSIS (Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario) ha inteso impedire, di fatto, l'attivazione del primo anno di corso; di conseguenza coloro che, avendo superato l'esame di ammissione, avevano acquisito in precedenza il diritto di frequentarlo, hanno paventato di aver perso il diritto al conseguimento dell'abilitazione: ma questo non è sostenibile in quanto non risponde a verità.
Il Ministero, contemporaneamente all'inizio dei lavori per la predisposizione della nuova normativa per la formazione iniziale degli insegnanti di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 416, con propria circolare, ha invitato immediatamente le Università a trasmettere al competente ufficio un elenco completo degli studenti che, per giustificati motivi, avevano ottenuto la sospensione della frequenza al primo anno dei corsi SSIS.
Tale operazione era fondamentale per consentire agli interessati, previo eventuale riconoscimento di crediti, l'iscrizione, anche in soprannumero, al nuovo percorso per conseguire l'abilitazione.
In merito è doveroso precisare che lo studente SSIS, che aveva sospeso legittimamente i corsi, ha certamente il diritto di conseguire la abilitazione all'insegnamento ma non di conseguirla attraverso le stesse modalità e nelle stesse strutture esistenti al momento dell'iscrizione.
Infatti, i corsi in parola, strutture e modalità attraverso le quali l'università consente il conseguimento dell'abilitazione, possono mutare nel tempo purché si consenta il conseguimento dell'obiettivo finale e cioè il conseguimento del diploma di abilitazione agli aventi diritto.
In proposito, si sottolinea che corsi, attivati per un esiguo numero di studenti sarebbero stati e sarebbero costosi per l'Università che deve sempre rapportarsi, necessariamente, alle disponibilità finanziarie, al fine di non creare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'Amministrazione ha valutato con la massima attenzione quanto esposto, avendo cura di assicurare il rispetto dei diritti acquisiti, consentendo il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito della nuova procedura.
Inoltre, per quanto concerne la nota n. 1726 del 31 luglio 2008, la direzione generale dell'università, in risposta a una richiesta di riammissione al I anno delle SSIS, da parte di specializzandi sospesi dalla frequenza dei corsi in parola per conseguire il dottorato di ricerca, non ha accolto la richiesta medesima in quanto, come è noto, le SSIS erano state sospese per l'anno accademico 2008-2009, pur riconoscendo il diritto a conseguire il diploma di abilitazione all'insegnamento presso la SSIS legittimamente sospesa, precisando, comunque, che tale diritto potrà essere fatto valere in presenza della nuova procedura.
Gli interessati hanno, quindi, presentato al TAR del Lazio domanda di provvedimento cautelare ed il Tribunale, con ordinanza n. 703 del 2009, ha accolto la medesima ai fini del motivato riesame della questione da parte del Ministero.

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La vicenda si è definitivamente conclusa il 12 maggio 2009, quando il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dell'Amministrazione respingendo l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Riguardo le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (almeno di 400) ed il conseguimento di un'altra abilitazione, si fa presente che tali problematiche sono state sempre gestite autonomamente dalle singole università.
Con riferimento infine, alla richiesta di conoscere quale sia la reale consistenza numerica dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, distinti per classe di concorso e regione, il competente Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, ha elaborato un prospetto recante il numero delle posizioni presenti nelle graduatorie ad esaurimento per ciascuna regione ed il numero complessivo a livello nazionale.
Tale prospetto molto corposo in quanto composto da 57 pagine, è naturalmente a disposizione dell'onorevole interrogante qualora ne volesse prendere visione.
Pertanto, in questa sede si illustrano soltanto i dati regionali riferiti alla consistenza numerica delle graduatorie ad esaurimento ed il relativo totale nazionale.
Regione: Abruzzo - Totale Graduatorie: 14.277; Regione: Basilicata - Totale Graduatorie: 8.205; Regione: Calabria - Totale Graduatorie: 31.153; Regione: Campania - Totale Graduatorie: 84.095; Regione: Emilia Romagna - Totale Graduatorie: 32.927; Regione: Friuli - Totale Graduatorie: 7.583; Regione: Lazio - 50.649; Regione: Liguria - Totale Graduatorie: 8.918; Regione: Lombardia - Totale Graduatorie: 62.968; Regione: Marche - Totale Graduatorie: 14.633; Regione: Molise - Totale Graduatorie: 3.961; Regione: Piemonte - Totale Graduatorie: 23.280; Regione: Puglia - Totale Graduatorie: 44.816; Regione: Sardegna - Totale Graduatorie: 13.106; Regione: Sicilia - Totale Graduatorie: 86.086; Regione: Toscana - Totale Graduatorie: 27.321; Regione: Umbria - Totale Graduatorie: 8.220; Regione: Veneto - Totale Graduatorie: 31.771; Totale: 553.969.

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ALLEGATO 4

5-01237 Ghizzoni: Sulle attività didattiche per gli studenti che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come già riferito dall'Onorevole interrogante a seguito dell'accordo tra le Santa Sede e la Repubblica italiana in data 18 febbraio 1984 è data facoltà agli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche statali di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. All'atto delle iscrizioni le famiglie o gli studenti se maggiorenni esercitano tale diritto senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
Coloro che non intendono avvalersi di tale insegnamento hanno l'opportunità di scegliere tra le quattro opzioni indicate nella annuale circolare sulle iscrizioni e menzionate nell'atto di sindacato ispettivo in discussione.
Tale scelta viene effettuata all'atto delle iscrizioni al fine di consentire a ciascuna istituzione scolastica, sulla base delle richieste pervenute, di organizzare le attività della istituzione scolastica medesima.
Com'è noto è attraverso il piano dell'offerta formativa che si esprime l'autonomia delle istituzioni scolastiche; detto piano è la carta d'identità della scuola e in esso tra l'altro sono indicate le discipline e le attività liberamente scelte nell'ambito della quota di curricolo riservata alle istituzioni scolastiche medesime, le possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie, le attività aggiuntive, le azioni di orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli allievi ed anche l'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione educativa.
Ciascuna istituzione scolastica, pertanto, secondo le proprie specificità e la realtà in cui opera, come per il passato, saprà individuare le soluzioni che consentano di corrispondere adeguatamente alle richieste degli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.
Con riguardo poi alla richiesta di incrementare il fondo d'istituto al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di corrispondere eventuali ore aggiuntive ai docenti individuati a garantire lo svolgimento delle attività richieste, vorrei ricordare che il fondo d'istituto è stato costituito dal contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2002; l'articolo 26 di detto contratto precisa che il fondo è finalizzato a retribuire prestazioni rese dal personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario, individuate dal medesimo contratto, per sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del piano dell'offerta formativa nonché alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alle domande provenienti dal territorio. Le misure dei compensi sono stabilite dal contratto medesimo.
Nel contratto collettivo nazionale del comparto scuola, quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sono stati fissati nuovi criteri per la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del fondo d'istituto e quantificate dal contratto stesso. In particolare è stato previsto di destinare il 15 per cento delle risorse medesime in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio, il 68 per cento in funzione del

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numero di personale docente e amministrativo, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario facente parte dell'organico di diritto, ed infine, il 17 per cento in funzione del numero di personale docente facente parte dell'organico di diritto degli istituti secondari di secondo grado.
Le risorse assegnate a ciascuna istituzione scolastica sulla base di questi parametri - variati dal contratto relativo al biennio economico 2007-2009 esclusivamente per quanto concerne i punti di erogazione del servizio - sono oggetto di contrattazione d'istituto e possono essere utilizzate dalle istituzioni scolastiche anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica o all'assistenza all'attività di studio e/o di ricerca individuale ove richiesto.

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ALLEGATO 5

5-01395 Delfino: Sul caso del circolo didattico di Busca (Cuneo): iniziative a tutela dei diritti degli alunni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preciso preliminarmente che le istituzioni scolastiche, attraverso i propri organi collegiali, esercitano l'autonomia attribuita loro dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 21) in conformità di quanto previsto dall' apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999.
Il decreto suddetto, all'articolo 5, garantisce alle istituzioni scolastiche autonomia organizzativa anche per ciò che concerne l'articolazione dell'orario che le medesime possono articolare in modo flessibile; unico vincolo in non meno di 5 giorni settimanali.
Nel caso rappresentato dall'Onorevole interrogante gli organi collegiali del circolo didattico di Busca potevano scegliere l'articolazione dell'orario di funzionamento in 5 o 6 giorni settimanali. Il collegio docenti ha deliberato di eliminare dal piano dell'offerta formativa la cosiddetta settimana breve in quanto, tra l'altro, l'esperienza della settimana breve non è mai stata pienamente convincente per la comunità locale; infatti in 8 anni da quando è stata introdotta, non si è mai avuto un corso completo. Inoltre, l'edificio scolastico non dispone di spazi utili, neppure di un semplice giardino, ai fini di un momento ricreativo adeguato nel dopo mensa; ciò rende più difficili ed anche meno produttive le ore pomeridiane, tenuto conto che le ore di lezione sono 27 come per le altre sezioni e, quindi, nei pomeriggi l'attività dovrà essere comunque di insegnamento. Il collegio docenti ha valutato ovviamente l'aspetto educativo didattico che è alla base della scuola.
Tali motivazioni hanno indotto a rivedere l'organizzazione sin qui prevista ma, come già precisato, fruita in maniera discontinua dalle famiglie tant'è che manca un corso completo.
Il punto riguardante l'articolazione oraria, da inserire nel piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2009-2010 è stato oggetto di esame e di delibera del collegio docenti in data 4 febbraio 2009.
Secondo quanto relazionato dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico provinciale di Cuneo, la delibera è stata assunta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 2009 il quale prevede che il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di istituto.
Il piano dell'offerta formativa nel quale, tra l'altro, è prevista l'articolazione dell'orario settimanale su sei giorni, in data 10 febbraio 2009 è stato approvato a maggioranza dal consiglio di circolo che non ha apportato variazioni a quanto deliberato dal collegio dei docenti in data 10 febbraio 2009. Le deliberazioni assunte dagli organi collegiali sono antecedenti alla scadenza delle iscrizioni fissata dalla circolare n. 4/2009 al 28 febbraio 2009.
La scuola ha verificato, anche dopo le iscrizioni, la volontà degli organi collegiali in merito alla definizione dell'articolazione oraria settimanale. Gli stessi organi collegiali - consiglio di circolo e collegio dei

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docenti - hanno confermato la decisione di organizzare l'orario settimanale su sei giorni.
Le motivazioni che hanno indotto gli organi collegiali ad effettuare questa scelta sono state fatte presenti dal dirigente scolastico alle famiglie alle quali sono state prospettate ipotesi che potessero conciliare le loro aspettative con le decisioni assunte dagli organi collegiali finalizzate a rendere più efficace l'azione educativa.
Infatti è stata proposta l'organizzazione della settimana breve in un altro plesso scolastico sito nel comune di Busca, che dispone di un edificio molto più ampio, di un grande giardino ad uso esclusivo della scuola dove i bambini avrebbero potuto avere dei momenti di relax dopo il pasto tali da consentire loro di ritemprare le forze ed anche di scaricare la tensione per poter affrontare l'impegno delle ore pomeridiane con più energia ed attenzione. L'amministrazione comunale, sensibile ed aperta alle istanze della scuola, ha manifestato la disponibilità di realizzare il servizio trasporto per detto plesso. Tale proposta aveva anche il vantaggio di uniformare gli orari nei plessi (uno tutto a tempo normale, l'altro tutto a settimana breve). La proposta è stata respinta dalle famiglie.
La scuola ha anche proposto di attivare una serie di attività pomeridiane affidate alla gestione di una cooperativa che con una modesta partecipazione economica delle famiglie avrebbe potuto garantire la copertura di più pomeriggi con attività meno impegnative atteso che le 27 ore si sarebbero realizzate al mattino. Anche tale ipotesi è stata respinta.
Alle famiglie che hanno già un figlio iscritto in classi funzionanti con settimana breve ed uno che comincerà la scuola il prossimo anno senza settimana breve è stata data la possibilità di optare per lo spostamento di classe in modo che ambedue frequentino il tempo normale.
Al fine di garantire la migliore funzionalità della scuola sotto il profilo organizzativo e didattico gli organi collegiali hanno quindi ritenuto opportuno omogeneizzare il tempo scuola utilizzando la medesima scansione dell'orario settimanale per tutte le classi di ciascun plesso scolastico.
Alla luce di quanto su esposto si ritiene che non sussistono presupposti per eventuali interventi atteso che il diritto all'istruzione è assicurato dall'istituzione scolastica nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti.

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ALLEGATO 6

5-01397 Villecco Calipari: Sull'insegnamento di materie non militari presso gli Istituti di formazione della Marina di Taranto e a La Maddalena.

TESTO DELLA RISPOSTA

Alcuni Istituti di Formazione della Marina Militare, nell'ambito dei rispettivi programmi didattici, fruiscono da anni degli insegnamenti di materie non militari svolti dai docenti civili in forza di convenzioni regolamentate dalla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, dal decreto ministeriale 20 dicembre 1971 e successive modificazioni.
Fino al 2005 le convenzioni stipulate dai Comandi delle Scuole Sottufficiali di Taranto e La Maddalena con i docenti incaricati dello svolgimento di materie non militari, nell'ambito dei piani degli studi di rispettiva competenza, prevedevano lo svolgimento fino ad un massimo di 18 ore settimanali di insegnamento.
Negli ultimi anni, a motivo delle diminuite esigenze di ore totali di docenza determinate anche dai minori afflussi in termini di reclutamento, nonché della rimodulazione delle disponibilità finanziarie per i pertinenti capitoli di spesa, si è proceduto ad una riduzione del numero settimanale di ore di insegnamento a carico dei docenti in argomento. Sostanzialmente, in media, i due istituti predetti hanno sviluppato un carico settimanale pari a 12 ore.
La contrazione delle ore di insegnamento, prodottasi in un clima di preesistente insoddisfazione dei docenti dovuto all'annoso e infruttuoso contenzioso promosso dagli stessi con lo scopo di giungere alla modifica del rapporto di lavoro - da convenzione annuale a rapporto di tipo a tempo indeterminato - è stata motivo di uno stato agitazione che ha alzato nel recente passato i toni della controversia.
Il Dicastero non ha potuto avvalersi, della normativa prevista, in materia di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007 - articolo 1, commi da 417 a 420 e comma 519) e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008, articolo 3, comma 90). Ciò in quanto nessuna delle tipologie contrattuali utilizzate dal Ministero della Difesa, compresi i docenti civili rientra nella fattispecie prevista dalla normativa di cui sopra.
Infatti, da un lato, i rapporti instaurati non sono finalizzati a sanare situazioni improprie (verificatesi per coprire posti vacanti nell'organico dei dipendenti civili), dall'altro vi è l'impossibilità, per alcune categorie, tra cui i docenti in questione, di individuare il profilo professionale di inquadramento e quindi di accertare la sussistenza della vacanza organica nella relativa dotazione dell'amministrazione.
Per quanto riguarda i docenti civili, poi, vi è un'ulteriore difficoltà in quanto non è neanche previsto nell'organico della Difesa un apposito ruolo nel quale collocare detto personale.
Pertanto una stabilizzazione dei docenti richiederebbe la preliminare istituzione del ruolo in parola.
In tale contesto è utile segnalare anche il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (articolo 66, comma 5), che ha ulteriormente circoscritto per le

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amministrazioni la possibilità di stabilizzare, limitandola ad un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento rispetto alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
Si assicura, tuttavia, che il Governo, e la Difesa in particolare, porranno la massima attenzione nell'individuare quelle azioni che consentano di venire incontro alle esigenze del personale in argomento, compatibilmente con le risorse assegnate alla Difesa, con i prevedibili volumi di reclutamento e con il quadro normativo di riferimento.
In tale ottica il Dicastero si è già concretamente attivato. Infatti, è stato avviato un fattivo percorso di approfondimento mediante incontri con i competenti Organi tecnici al fine di verificare le possibili utili iniziative anche per quanto concerne una diversa tipologia di rapporto lavoro.

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ALLEGATO 7

5-01414 Schirru: Chiarimenti su come il Ministro intenda assicurare le attività culturali citate dal «decreto Gelmini».

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei precisare preliminarmente che la modulazione dell'orario scolastico nella scuola primaria prevista dall'attuale ordinamento consente differenti articolazioni dell'orario settimanale di insegnamento; le famiglie infatti possono optare per il modello a 24 ore, per il modello a 27 ore - che di fatto risulta il più richiesto - estensibile fino a 30 ore, nonché per il modello a 40 ore, corrispondente al tempo pieno.
Lo schema di regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, fissa la dotazione organica d'istituto in 27 ore settimanali al quale va aggiunto il fabbisogno di organico per l'integrazione degli allievi disabili e per il funzionamento delle classi a tempo pieno autorizzate nonché il fabbisogno di organico per assicurare l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica qualora il docente non sia in possesso dei relativi titoli o requisiti.
Rientrano nell'organico d'istituto anche le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno.
I modelli orari suddetti sono da considerare come definizioni del tempo scuola curriculare ma non costituiscono una limitazione ad altre forme di potenziamento e valorizzazione di interventi in grado di favorire negli allievi, attraverso la pratica e la fruizione dei vari linguaggi artistici, un corretto rapporto con l'ambiente circostante tramite un contatto diretto con il bene culturale, capace di generare e far maturare senso di rispetto, di appartenenza, di identificazione con il territorio e con il tessuto sociale.
Infatti il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, conferisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, da esercitare attraverso la predisposizione del piano dell'offerta formativa; questo piano viene elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o d'istituto, che tiene conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni (anche di fatto) dei genitori e degli studenti per le scuole secondarie di secondo grado.
L'autonomia progettuale delle scuole consente alle medesime di incentivare il piano dell'offerta formativa, sia utilizzando le disponibilità di bilancio, sia interagendo liberamente con gli enti locali, con qualificate associazioni culturali ed artistiche, nonché con altre entità in grado di promuovere e sostenere attività finalizzate alla crescita ed alla responsabilizzazione degli alunni nella gestione e nella fruizione dei beni artistici culturali e ambientali, nonché nella sensibilizzazione e nello sviluppo di attività creative.
La collaborazione con gli enti locali, a cominciare dalle regioni, e con gli tutti altri soggetti pubblici e privati del territorio, che svolgono attività educative in favore dei giovani è decisiva.
Le varie ed efficaci esperienze sperimentali, realizzate negli ultimi anni dal Ministero dell'istruzione, tra cui ricordiamo

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il progetto «Lauree Scientifiche» e le recenti «Linee guida per l'orientamento lungo tutto l'arco della vita», diramate con la circolare ministeriale n. 43 del 15 aprile 2009, propongono una nuova modalità organizzativa e metodologico-didattica, nonché relazionale, basata sul concetto di rete: «la rete quale struttura policentrica, ove soggetti, istituzionalmente diversi, si ritrovano e si confrontano per raggiungere obiettivi condivisi attraverso strategie e azioni condivise; la rete come struttura di servizio, che produce legami, condivisione, dialogo e comunicazione a tutto vantaggio delle nuove generazioni e del loro sviluppo».
La nuova scuola è, di conseguenza, il risultato della continua relazione e interazione tra la persona e la società, intesa in tutta la sua ampiezza.
Risulta chiaro da quanto premesso che la formazione di ogni studente nasce dall'interazione tra queste dimensioni, da una nuova alleanza tra la scuola stessa e il territorio, vissuto e interpretato in tutte le sue forme ed espressioni culturali e artistiche.
L'apprendimento e la fruizione della musica, dell'arte e dei diversi linguaggi sono, infatti, strettamente collegati e intrecciati con lo sviluppo dell'intercultura, dell'integrazione e della lotta alla dispersione scolastica.
Il Ministero dell'istruzione da parte sua dedica molto spazio alla promozione e alla diffusione dei linguaggi dell'arte e della musica e dell'importante ruolo formativo che essi svolgono. Basti citare a tal proposito il sostegno e la promozione delle attività inerenti la didattica museale, l'apprendimento della musica, lo sviluppo della scienza e della tecnologia, il sostegno all'anno europeo della creatività e dell'innovazione.
Le citate iniziative muovono nella direzione di promuovere, da un lato, la conoscenza del patrimonio culturale nazionale ad ogni età, dall'altro, rinnovare le metodologie di insegnamento dei vari saperi attraverso modalità di coinvolgimento «attivo» di ogni studente, al fine di promuovere un apprendimento efficace e significativo e non puramente nozionistico. Tale modello, attraverso vari interventi di formazione nonché di ricerca/intervento, si sta estendendo ed implementando in ogni disciplina.
Alla luce di quanto su esposto si ritiene che le nuove disposizioni normative introdotte dal decreto legge n. 137 del 2008 convertito dalla legge n. 169 del 2009 valorizzino il nuovo modello formativo della nostra scuola basato sul rapporto stretto e dialettico tra scuola e territorio come luogo esso stesso di cultura.

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ALLEGATO 8

5-01313 Zazzera: Sulle elezioni per il rinnovo degli organi sociali della SIAE.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Zazzera concernente la presunta violazione dello Statuto in occasione delle elezioni per il rinnovo degli Organi sociali della SIAE per il periodo 2007-2011, si rappresenta quanto segue anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Presidente della predetta Società.
La SIAE ha dato applicazione alle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale in materia di elezioni dei componenti dell'Assemblea, anche con riferimento alla normativa specificatamente diretta alla tutela della minoranza.
In particolare, l'articolo 4, comma 1, dello Statuto prevede che i 64 membri dell'Assemblea vengano eletti ogni quattro anni dagli associati, nel rispetto delle proporzioni individuate dalla citata disposizione statutaria con riferimento alla categoria (autori, editori/concessionari e concessionari/produttori) e alla sezione (musica, film e opere assimilate, dramma, rivista, commedia musicale e opere radiotelevisive, opere letterarie e delle arti plastiche e figurative). Ai fini della formazione delle liste elettorali è prevista, altresì, nell'ambito di ogni categoria e sezione, la suddivisione dell'elettorato in fasce reddituali indicate dall'articolo 1, comma 3 del Regolamento Elettorale.
L'attribuzione del numero di rappresentanti da eleggere in Assemblea per ogni singola fascia, nell'ambito dei seggi definiti dall'articolo 4 dello Statuto per ogni categoria e sezione, viene effettuata, come previsto dal successivo comma 4 del citato articolo 1 del Regolamento elettorale, sulla base di un calcolo che tiene conto, per ogni singola fascia, in rapporto al totale della categoria e sezione di appartenenza, del valore percentuale sia dei proventi liquidati agli associati nel quadriennio precedente l'anno di indizione delle elezioni, sia del numero di associati che deve essere rilevato alla fine dell'anno precedente quello di indizione delle elezioni.
Le liste elettorali presentate dagli associati, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del citato Regolamento, devono designare per la categoria, sezione e fascia reddituale cui la lista fa riferimento, tanti candidati quanti sono i membri dell'Assemblea spettanti alla stessa categoria, sezione e fascia.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento risultano eletti in Assemblea i candidati della lista che, per ogni singola categoria, sezione e fascia, hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Ciò fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento, dedicato alla «tutela della minoranza», in base al quale all'esito delle votazioni, limitatamente alle fasce reddituali cui risultino attribuiti almeno tre seggi, la lista risultata seconda quanto a numero di voti ottenuti (c.d. «lista di minoranza») - e sempreché abbia raccolto almeno un decimo del totale dei voti validamente espressi per quella stessa fascia - ha diritto a sostituire con il proprio candidato collocato in testa alla lista stessa il candidato che occupa l'ultima posizione nella lista vincente.
Sulla base delle richiamate disposizioni in materia di elezioni dei componenti dell'Assemblea SIAE, voglio pertanto evidenziare,

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con riferimento ai singoli quesiti formulati dall'Onorevole interrogante, che:
proprio la corretta applicazione della normativa in argomento ha determinato la riduzione, da tre a due rispetto alle precedenti elezioni dell'anno 2003, dei seggi della categoria autori della Sezione Musica destinati alla minoranza;
non è stata introdotta alcuna variazione dei criteri di calcolo necessari per la determinazione del numero dei seggi in Assemblea spettanti ad ognuna delle fasce previste per ogni singola categoria e sezione. Infatti, gli Uffici della SIAE, come disposto dall'articolo 1, comma 4, del Regolamento elettorale, hanno provveduto, per le elezioni dell'anno 2007, all'effettuazione dei calcoli con riferimento ai proventi liquidati agli associati «nel quadriennio precedente l'anno in cui vengono indette le elezioni» (quadriennio 2003-2006), e al numero di associati come «rilevato alla fine dell'anno precedente quello di indizione delle elezioni» (fine anno 2006);
in data 13 giugno 2007 l'Assemblea ha approvato il Regolamento Generale che disciplina, all'articolo 124, la composizione delle Commissioni di Sezione, organi consultivi del Consiglio di Amministrazione di natura non elettiva, i cui componenti sono nominati dalla stessa Assemblea;
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito di doglianze più volte ricevute sull'esatta applicazione delle norme e sul corretto comportamento della SIAE nello svolgimento delle elezioni dell'anno 2007, ha sempre ottenuto dalla predetta società i richiesti chiarimenti;
nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, cosi come regolati dal Decreto legislativo n. 419 del 1999 vigente all'epoca dello svolgimento delle elezioni in argomento, il Ministero ha svolto la propria azione attenendosi al dettato dell'articolo 13, comma 1, lettera c, del predetto decreto, con particolare riferimento all'articolo 4, relativo alla Commissione elettorale, ed all'articolo 20 riguardante la contestazione ed i ricorsi in materia elettorale;
alla riunione di insediamento dell'Assemblea eletta nel 2007, tenutasi in data 25 luglio 2007, il Maestro Gino Paoli, eletto componente dell'Assemblea quale primo candidato della lista risultata di minoranza per la categoria autori della Sezione Musica, fascia D, ha presentato le proprie dimissioni. Nella successiva riunione del 29 ottobre 2007 l'Assemblea ha nominato, in sua sostituzione, il Maestro Pinuccio Pirazzoli, candidato alle elezioni nella medesima lista di Gino Paoli, applicando la procedura di cooptazione prevista dall'articolo 120 del Regolamento Generale.

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ALLEGATO 9

5-01420 Giulietti: Sulla lista dei beni immateriali previsti dalla convenzione UNESCO.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco alla richiesta dell' Onorevole interrogante con la quale chiede informazioni circa l'operatività di uno specifico Ufficio con il compito di raccogliere le domande per la definizione della lista dei beni immateriali da tutelare.
A tal proposito faccio presente che in data 10 aprile 2008, con Decreto del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è stata istituita nell'ambito dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, la «Commissione di coordinamento per l'implementazione delle politiche di salvaguardia e promozione del Patrimonio culturale immateriale e delle Diversità culturali», con il compito di:
svolgere azione di coordinamento e indirizzo delle strategie e dei programmi di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale immateriale e delle espressioni delle diversità culturali;
vigilare sull'attuazione dei progetti volti all'implementazione delle due Convenzioni dell'UNESCO sviluppati da organi del Ministero, curando altresì il raccordo delle iniziative delle Direzioni Generali competenti;
curare, in stretta collaborazione con la Commissione italiana nazionale UNESCO, tutte le necessarie attività legate alla candidatura degli elementi da proporre per la Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Nell'ambito della predetta Commissione, inoltre, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico formato da esperti con il compito di esprimere valutazioni o pareri sulle proposte di candidatura, a richiesta della medesima Commissione, da inoltrare al Gruppo di lavoro interministeriale permanente, organo deputato alle decisioni finali.