CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2009
193.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2449, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009»;
tenuto conto che la nuova direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), contenuta nell'Allegato B del disegno di legge in esame, risulta già inserita nell'Allegato B del disegno di legge C. 2320-bis-B (legge comunitaria per il 2008), approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta di ieri, 23 giugno 2009;
verificata, inoltre, l'adozione in sede comunitaria di alcune direttive che non risultano inserite negli Allegati A e B del disegno di legge in esame, fra le quali quelle costituenti il cosiddetto «pacchetto clima-energia» (approvato dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo nel dicembre 2008) pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea solo dopo la presentazione al Parlamento del disegno di legge in esame,;
valutata, altresì, con particolare attenzione la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, contenuta nell'Allegato B al disegno di legge;
considerato che l'articolo 5 del disegno di legge delega il Governo ad adottare testi unici o codici di settore allo scopo di garantire che il recepimento delle direttive comunitarie avvenga in modo da garantire il coordinamento delle medesime con il complesso delle norme vigenti nelle singole materie;
ritenuto che l'emanazione di testi unici o di codici di settore e la novellazione di quelli già esistenti costituiscono gli strumenti e le procedure più idonee a garantire quell'azione periodica di coordinamento del sistema normativo nazionale da cui dipendono i «beni» fondamentali della chiarezza e dell'organicità delle fonti del diritto;
considerato che il codice di settore in materia ambientale è stato introdotto nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), il quale riveste un valore fondamentale proprio sotto il profilo della chiarezza e dell'organicità delle fonti del diritto in materia ambientale;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione l'opportunità di espungere dall'Allegato B la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, in quanto la stessa risulta già inserita nell'Allegato B del disegno di legge comunitaria per il 2008 (C. 2320-bis-B), già approvato in via definitiva;
valuti la Commissione l'opportunità di inserire nell'Allegato B le seguenti direttive:
direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività

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di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che il recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente avvenga inserendo le nuove disposizioni da questa recate all'interno del citato Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), mediante la tecnica della novella, allo scopo di mantenere la normativa ambientale in unico corpo normativo di carattere organico;
valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che in sede di recepimento della citata direttiva 2008/99/CE l'obiettivo prioritario della tutela dell'ambiente sia perseguito tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano e della connessa necessità di un'attenta analisi dell'impatto della nuova normativa e della sua sostenibilità, anche dal punto di vista economico e finanziario.

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ALLEGATO 2

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 1).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo ad una pronta attuazione della direttiva 2007/66/CE concernente il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello comunitario.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01106 Scilipoti: sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale in provincia di Modena.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto richiesto nell'interrogazione n. 5-01106 presentata dall'onorevole Scilipoti e riguardante il progetto per lo stoccaggio di gas naturale in sotterraneo in località Rivara, nel Comune di San Felice sul Panaro, in Provincia di Modena, si rappresenta quanto segue.
A seguito della domanda presentata dalla Indipendent Gas Management S.r.l., nel luglio del 2002, gli uffici del Ministero dello sviluppo economico hanno completato l'istruttoria relativa all'istanza «Rivara Stoccaggio», acquisendo il parere favorevole del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, organo consultivo del Ministero sulle problematiche attinenti la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in sotterraneo degli idrocarburi. Il Comitato tecnico, ora Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, opera con esperti del settore appartenenti al mondo accademico e con funzionari delle amministrazioni interessate, fra le quali il Ministero dell'ambiente e le regioni di volta in volta interessate.
Il Ministero dello sviluppo economico, nel luglio 2005, ha invitato la società IGM a chiedere al Ministero dell'ambiente l'avvio del procedimento di screening ambientale per verificare la necessità o meno di una Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 26 agosto 2005. La società IGM, su base volontaria, ha deciso di sottoporre direttamente il progetto a VIA e il 15 settembre 2006 ha pubblicato l'avviso sui quotidiani nazionali e locali per l'inizio del relativo procedimento.
In data 24 luglio 2007, l'Assemblea Plenaria della Commissione VIA ha esaminato e condiviso il contenuto di un documento predisposto dal Gruppo Istruttore sulla base del SIA e delle successive integrazioni, dove sono state evidenziate una serie di lacune che non permettevano di concludere la valutazione di impatto ambientale, ma che rendevano necessari ulteriori elementi informativi.
La Direzione competente del Ministero dell'ambiente, sulla base del documento appena citato, ha provveduto, in data 3 agosto 2007, con determinazione dirigenziale, a comunicare alla Indipendent Gas Management la pronuncia interlocutoria negativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988.
Va comunque segnalato che a seguito della predetta determinazione dirigenziale, ad oggi, non risulta ancora presentato dalla Indipendent Gas Management apposita documentazione progettuale per il riavvio del procedimento di VIA Qualora la Società proponente intenda predisporre e presentare la documentazione integrativa, sarà dato immediato annuncio a mezzo stampa del deposito della stessa presso i competenti uffici e del conseguente riavvio del procedimento di VIA, ed in fase procedimentale sarà garantito anche il coinvolgimento delle istituzioni locali con le modalità previste dalla normativa in materia.
Nel ribadire che il Governo ravvisa la necessità di aumentare in modo significativo la capacità dei giacimenti di stoccaggio italiani, al fine di accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti e la flessibilità del sistema nazionale del gas, posto che i depositi di gas sono strutture indispensabili

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allo sviluppo economico del Paese ed al contenimento dei prezzi dell'energia per le famiglie ed imprese, tutti i progetti di stoccaggio che possano rivelarsi di elevato interesse per il sistema italiano, incluso quello di Rivara, appaiono meritevoli di attenzione, fermo restando che, solo in caso di esito positivo della VIA, subordinatamente al riavvio della relativa procedura da parte della Indipendent Gas Management, il Ministero dello sviluppo economico darà inizio al procedimento per il conferimento della concessione, con approvazione del relativo programma lavori.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01146 Foti: sugli esiti di un esposto indirizzato al Ministero dell'ambiente da un privato cittadino.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione richiamata nell'atto di sindacato ispettivo n. 5-01146, presentata dall'onorevole Foti, riguarda lavori di ristrutturazione di un immobile denominato «il Cantinone», sito in località Capo d'Orso nel Comune di Rio Marina (Livorno) nell'Arcipelago Toscano dell'isola d'Elba. Si tratta di un edificio di remota costruzione adibito ad uso residenziale per il quale risultano rilasciati titoli autorizzatori (Permesso di costruire n. 10 del 23 gennaio 2007 emesso dal Comune di Rio Marina e autorizzazioni dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano n. 9033 del 18 ottobre 2006 e 5121 del 22 luglio 2008).
Posto che sull'immobile risultano pendenti ricorsi amministrativi per presunti vizi di legittimità, estesi agli strumenti urbanistici di Rio Marina (Piano Particolareggiato d'iniziativa pubblica nel comprensorio di Capo D'Arco approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 1o agosto 2008; nuovo Piano Strutturale approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 19 dicembre 2005), su tali argomenti il Ministero dell'ambiente aveva già raccolto elementi informativi dalla Direzione Generale Protezione della Natura, competente per materia, proprio a seguito di una segnalazione pervenuta da parte di un cittadino, e l'Ente Parco ha fornito le dovute informazioni sulla vicenda.
Per ricostruire il quadro della questione, occorre premettere che l'iter amministrativo inerente gli interventi edilizi sul fabbricato di cui trattasi risale al 1994/95, periodo in cui non era ancora stato istituito il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, cosa avvenuta successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1996.
Tutto ha inizio con concessione edilizia n. 32, rilasciata dal Comune di Rio Marina in data 22 marzo 1995 e scaduta nel 1998, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione, per uso civile, del fabbricato denominato «il Cantinone», il cui progetto prevedeva la realizzazione di n. 12 unità abitative.
Scaduta la concessione, si rese necessario richiederne la proroga. Fu così inoltrata richiesta di nulla osta all'Ente Parco in data 4 settembre 2000 e dopo un iter durato circa cinque mesi, la cui istruttoria si era conclusa con parere favorevole del capo dell'ufficio tecnico e apposita seduta del Consiglio Direttivo in data 8 febbraio 2001, il nulla osta fu rilasciato con prescrizioni in data 15 febbraio 2001 a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri degli Enti competenti (Commissione edilizia ed integrata comunale; Autorizzazione paesaggistica; nulla osta della Soprintendenza dei beni Architettonici; Autorizzazione provinciale vincolo idrogeologico; U.S.L., nonché con istruttoria favorevole da parte del Corpo Forestale dello Stato).
La proroga fu riconosciuta con nuova concessione edilizia n. 10/2001 da parte del Comune.
Successivamente, in fase di attività di vigilanza, furono riscontrate alcune irregolarità perché alcuni lavori interni e di facciata erano iniziati in assenza di parere dell'Ente Parco e di provvedimento autorizzatorio comunale, e fu emessa dal Comune

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l'Ordinanza dirigenziale n. 07 del 19 febbraio 2005 di demolizione delle opere realizzate abusivamente.
Fu a tal fine presentata apposita Variante ai lavori, di cui la richiesta di nulla osta all'Ente Parco porta la data del 7 novembre 2005 e riguardava una serie di interventi edilizi di ristrutturazione, assimilabile alla categoria D3, come previsto dalla Variante Agricola del Comune di Rio Marina, proprio insistente sul fabbricato denominato «il Cantinone» ed altri di sistemazione esterna nella pertinenza del fabbricato stesso, compresa la realizzazione del nuovo impianto di smaltimento reflui.
Tale pratica si era trasformata automaticamente in un intervento in parte in sanatoria (ex articolo 13 Legge n. 47/85) ed in parte ex novo, conformemente alla Variante già presentata in Comune e all'Ente Parco. Su di essa l'Ente Parco ha rilasciato la propria Autorizzazione con Delibera Commissariale n. 34 del 17 ottobre 2006.
Riepilogando, la pratica era nata come variante in corso d'opera alla concessione edilizia n. 32/95 e successiva proroga di cui alla concessione edilizia n. 10/2001, rilasciata a seguito di nulla osta dall'Ente Parco, e a seguito dell'emissione dell'Ordinanza dirigenziale n. 07 del 19 febbraio 2005 di demolizione delle opere realizzate abusivamente (alcuni lavori interni e di facciata erano iniziati in assenza di parere dell'Ente e di provvedimento autorizzativo comunale) si era trasformata automaticamente in un intervento in parte in sanatoria (ex articolo 13 Legge n. 47/85) ed in parte ex novo, conformemente alla Variante già presentata in Comune e all'Ente Parco.
Nel dettaglio le opere oggetto di parere da parte dell'Ente Parco per Sanatoria (accertamento di conformità ex articolo 13 Legge n. 47/85) sono state le seguenti:
1. Lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati alla nuova distribuzione interna delle unità immobiliari. Le unità immobiliari da un numero di 12, autorizzate con concessione edilizia n. 10/2001, sono diventate 19, senza comportare aumento di volume, di superfici esistenti, di altezze e profili vari del fabbricato con modifiche prospettiche.
Come attestato dal Direttore dei Lavori, erano già stati realizzati tutti i lavori previsti dal progetto di Variante in corso d'opera, ad eccezione di quelli relativi ai locali retrostanti il grande porticato a mare, che sono risultati, al momento del Sequestro del Cantiere da parte del Corpo Forestale dello Stato, del tutto incompleti.
2. Realizzazione di intonaco strutturale su tutti i muri portanti in pietra del fabbricato e successiva tinteggiatura degli stessi. Tali lavori sono stati realizzati, oltre che in assenza di autorizzazione comunale e nulla osta da parte dell'Ente Parco, in violazione della prescrizione impartite da quest'ultimo nel parere di competenza del 15 febbraio 2001, che visto il valore storico ed ambientale del fabbricato, disponeva che le facciate del corpo principale dell'immobile dovessero rimanere in pietra faccia vista. In merito a questo aspetto, a corredo del progetto di Variante in corso d'opera, è stata depositata una perizia, nella quale è stato messo in evidenza che, alla data del luglio 2003, il fabbricato non era in condizioni di sicurezza dal punto di vista statico ed indicava come lavori indispensabili alla messa in sicurezza del fabbricato la formazione di micropali al piede del portico verso mare e l'intonaco strutturale su tutti i muri portanti in pietra. Quindi, i lavori di intonacatura erano stati considerati prioritari e sarebbero stati realizzati non per trasgredire alla prescrizione dell'Ente Parco, ma bensì per eliminare gli evidenti fattori di rischio alle persone.

Per la sanatoria, le opere abusive di cui ai punti 1 e 2 sono state dichiarate, sia dal Tecnico progettista che dal Responsabile del Servizio 3 del Comune di Rio Marina, completamente corrispondenti a quelle oggetto di Variante in corso d'opera già depositata presso l'Ente Parco, pertanto, verificato che le opere erano da qualificarsi abusive in quanto realizzate in anticipo, ma, comunque, conformi al progetto

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di Variante in itinere, la pratica ha ottenuto tutti i pareri dagli enti competenti (Commissione Edilizia ed integrata comunale, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione Soprintendenza ai beni Architettonici di Pisa, autorizzazione provinciale vincolo idrogeologico, USL) ed ha acquisito anche l'istruttoria favorevole da parte del Corpo Forestale. L'iter, pertanto, si è concluso con il rilascio del nulla osta con Delibera Commissariale n. 34 del 17 ottobre 2006 e relativa autorizzazione n. prot. 9033 del 18 ottobre 2006.
La prosecuzione dei lavori ha riguardato poi la realizzazione di opere di sistemazione esterna e lievi modifiche prospettiche al fabbricato (il cantinone), in sostituzione al progetto approvato (di cui alla pratica edilizia n. 5762/V, permesso a costruire n. 10/07). Anche in questo caso la pratica ha ottenuto tutti i pareri dagli enti competenti (Collegio dei membri in materia paesaggistica, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione Soprintendenza ai beni Architettonici di Pisa, autorizzazione comunale vincolo idrogeologico), l'Ente Parco ha acquisito l'istruttoria favorevole da parte del Corpo Forestale e l'iter si è concluso con il rilascio dell'autorizzazione prot. n. 5121 del 22 luglio 2008, pratica parco n. 38/08.
La vicenda ha poi investito la regolarità degli strumenti urbanistici del Comune di Rio Marina, ed in particolare il Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19 dicembre 2005.
A tal proposito la Provincia di Livorno, dovendo procedere a verificare la conformità del nuovo Piano Strutturale del Comune di Rio Marina alle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento, per quanto concerne le problematiche legate alla ricettività turistica delle coste interessate dalle previsioni dell'Unità Territoriale Organica Elementare (U.T.O.E.). Capo d'Arco, con nota del 23 marzo 2005, prot. n. 14827 aveva presentato delle osservazioni in merito a quanto riportato negli studi preliminari del Piano Strutturale con richiesta di chiarimenti circa il soddisfacimento dei requisiti previsti nella Delibera di G.R.T. n. 47/90.
Il Comune di Rio Marina, a sua volta, con nota prot. n. 5073 del 14 giugno 2005, aveva risposto positivamente alla Provincia di Livorno producendo la documentazione integrativa richiesta, ed a seguito di ciò l'amministrazione provinciale, con Delibera di Consiglio n. 204 del 29 luglio 2005, espresse il proprio parere favorevole al Piano Strutturale del Comune di Rio Marina.
In questo contesto l'Ente Parco, chiamato in causa per verificare il rispetto delle disposizioni regionali contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 47 del 20 gennaio 1990, in ottemperanza al combinato disposto legge n. 394/91 - decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1996, solo ed esclusivamente per le aree ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale, ha provveduto ad esprimere il proprio parere favorevole al Piano Strutturale del Comune di Rio Marina, redatto ai sensi dell'articolo 25 della Legge Regione Toscana n. 5 del 1995, con Delibera Commissariale n. 221 del 13 agosto 2005.
Il Comune di Rio Marina ha infine approvato il Piano strutturale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19 dicembre 2005, e nel suddetto piano all'interno dell'Unità Territoriale Organica Elementare di Capo d'Arco risulta prevista l'edificazione di un complesso alberghiero, così come appurato anche dal Corpo Forestale dello Stato.
L'attuazione complessiva delle previsioni del Piano Strutturale può essere effettuata tramite la redazione e l'approvazione di un Piano Attuativo Convenzionato, aderente ai dettami del Regolamento Urbanistico. Attualmente sull'area in questione, nel comprensorio di Capo D'Arco, opera apposito Piano Particolareggiato d'iniziativa pubblica, approvato dal Comune di Rio Marina con deliberazione C.C. n. 30 del 1o agosto 2008.
Come citato in premessa, sugli strumenti urbanistici indicati, sono stati presentati, da parte di privati cittadini, alcuni ricorsi amministrativi al Tribunale Amministrativo

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Regionale per la Toscana contro il Comune di Rio Marina, nei confronti dei proprietari interessati, nonché verso la Regione Toscana e la Provincia di Livorno.
Tali ricorsi, attualmente ancora pendenti, individuano diverse presunte illegittimità, dovute al mancato rispetto:
della legge forestale regionale n. 39 del 21 marzo 2000, e successive modifiche ed integrazioni;
del D.P.G.R. dell'8 agosto 2003, n. 48;
della normativa comunitaria regionale in materia di tutela ambientale relativa alla V.I.A. e V.A.S.

Occorrerà attendere gli esiti dell'esame giurisdizionale.
Fermo restando tale assunto, con riferimento alle attività di controllo in materia, va posto in evidenza che il Corpo Forestale dello Stato svolge una intensa attività di prevenzione e repressione dei reati in materia urbanistica ed ambientale, sulla base delle relative competenze di polizia giudiziaria come Forza di polizia specializzata nella difesa del patrimonio agro-forestale, e nella tutela dell'ambiente e del territorio.
Le indagini svolte dal Corpo hanno consentito spesso l'avvio di numerosi procedimenti penali, alcuni dei quali attualmente in corso di esecuzione, di notevole rilevanza sia a livello locale che in un ambito più ampio, comportando, di conseguenza, un notevole effetto di deterrenza nei confronti delle violazioni commesse in materia. Inoltre, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 1996, il Corpo forestale dello Stato è tenuto a collaborare con l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano per l'espletamento di alcune attività, tra cui l'effettuazione di sopralluoghi istruttori ed il rilascio dei relativi pareri tecnici rispetto ad alcune pratiche in materia urbanistico-edilizia trasmesse in seguito all'Ente stesso per le relative determinazioni in merito.
Nel corso dell'anno 2008 il Corpo forestale dello Stato-Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di Portoferraio (Livorno) ha svolto l'attività di controllo su ben 32 pratiche edilizie. Anche in merito alle problematiche oggetto dei ricorsi al T.A.R. sopra citati, che risultano attualmente in fase di esame, il Corpo Forestale dello Stato ha provveduto a svolgere i relativi accertamenti sulle presunte illegittimità ed a relazionare in merito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01247 Fugatti: sulle iniziative utili a dirimere la questione della definizione normativa e della gestione di taluni materiali derivanti dall'attività agricola.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01247 presentata dall'onorevole Fugatti, dove si segnala che le autorità provinciali e comunali, nel dubbio di dare una specifica classificazione alla «pollina» e ai materiali derivanti da interventi di potatura in agricoltura, si orientano a considerarle sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure «rifiuti speciali», mettendo in difficoltà gli operatori agricoli interessati, si rappresenta quanto segue.
Le due tipologie di prodotti citati, per le loro caratteristiche, necessitano di essere affrontate separatamente.
La pollina fresca, a differenza dei liquami degli allevamenti zootecnici, per i quali il citato decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 185, comma 1, lettera e), prevede l'esclusione, è un materiale con umidità molto più bassa (30-40 per cento contro il 90 per cento dei liquami bovini e suini) e con una ridotta percentuale di azoto organico. L'elevato tenore in azoto di tipo minerale (ureico e ammoniacale), per contro, fa si che la gestione tecnica di tale sostanza rientri nel campo di applicazione della Direttiva 91/676/CEE sui nitrati, recepita con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e il decreto ministeriale 7 aprile 2006.
In applicazione di tale Direttiva, le Regioni hanno delimitato le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN) ed hanno redatto «Il Piano di Azione Obbligatorio» che è l'insieme di regole che le aziende, zootecniche e non, devono rispettare. In conclusione quindi, allo stato attuale, l'impiego agricolo della pollina quale fertilizzante è legato al rispetto dei parametri normativi quanto al contenuto di sostanze chimiche come i nitrati, ed il relativo ambito rimane in capo alle competenze regionali.
L'utilizzo della pollina quale biomassa, ovvero quale sostanza organica da cui è possibile ottenere energia attraverso processi di tipo termochimico o biochimico, riveste un moderato interesse in termini di rendimento; in ragione del limitato tenore in azoto organico: tale utilizzo può tuttavia consentire l'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dal decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, ove si applichi la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del decreto medesimo: «biomasse da filiera sono le biomasse e il biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, di cui all'articolo 382 della legge finanziaria 2007».
Relativamente alle sostanze disponibili come prodotti diretti o residui del settore agricolo-forestale, per una prima definizione normativa occorre far riferimento al decreto legislativo n. 387 del 2003 che ha dato attuazione alla Direttiva 2001/77/CE,

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relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 che ha previsto l'introduzione delle biomasse, e tra queste degli scarti legnosi non trattati, tra i combustibili ammessi per usi civili ed industriali, classificati in precedenza dal decreto ministeriale n. 72 del 5 febbraio 1998 come rifiuti non pericolosi, per i quali era possibile avviare il recupero energetico solo seguendo le rigide procedure previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
L'utilizzo di detti residui colturali quali fonti di energia rinnovabile consente ugualmente l'accesso ai meccanismi incentivanti del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2008, alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.
Una maggiore chiarezza sull'uso dei prodotti derivanti da produzioni agricolo-forestali e zootecniche per fini energetici potrà trovare opportuna collocazione nell'atto di recepimento della nuova Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, attualmente in corso di definizione.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01233 Zamparutti: sulle misure indispensabili per ridurre i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-01233 presentata dall'onorevole Zamparutti ed altri e riguardante la problematica sull'esposizione ai materiali contenenti amianto, sì rappresenta quanto segue.
Occorre premettere che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, tenuto conto dell'elevato rischio ambientale e sanitario correlato alla presenza di amianto sul territorio nazionale, è intervenuto sollecitando e finanziando le attività di messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione e bonifica a partire dai siti con maggiore contaminazione da amianto, i cosiddetti «siti da bonificare di interesse nazionale».
In particolare, con la Legge 426/98 ed il decreto ministeriale 468/01 e sue successive integrazioni, sono stati individuati numerosi siti in cui l'amianto è presente, sia come fonte di contaminazione principale che come fonte secondaria.
Dette normative hanno permesso di assicurare una copertura finanziaria, per alcune decide di milioni di euro, agli interventi pubblici di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica necessari per le situazioni di inquinamento ritenute più pericolose ed acute.
Oltre ai siti di interesse nazionale in cui le tali attività sono attualmente quasi ovunque in via di chiusura o, comunque, in fase avanzata, sì è rilevato che sono presenti sul territorio nazionale molte altre aree contaminate da amianto, sebbene non in maniera così massiccia.
Pertanto, attraverso la Legge 93/2001 ed il relativo decreto ministeriale 101/2003, questo Ministero ha previsto un ulteriore finanziamento oltre quello del Programma Nazionale Bonifiche, di importo complessivo pari a circa 9 milioni di euro, per la realizzazione di ulteriori interventi di bonifica urgente e di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale.
Di conseguenza, il Ministero, con la collaborazione scientifica dell'ISPESL Ente di riferimento in materia, ha provveduto, di concerto con le Regioni, ad individuare i primi interventi di bonifica di particolare urgenza e finanziato le attività di mappatura dell'amianto sul territorio nazionale.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono tenute, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente n. 101/2003, ad effettuare la mappatura dell'amianto sul proprio territorio individuando, in una prima fase, i siti con amianto (tenendo conto di quattro categorie di ricerca: impianti industriali attivi o dimessi; edifici pubblici e privati; presenza naturale; altra presenza di amianto da attività antropica) e, in una seconda fase, selezionando quelli maggiormente a rischio.
I siti interessati dalla presenza di amianto finora censiti sono circa 23.000. Si prevede di completare tale attività entro la fine del corrente anno.
La Direzione Generale Qualità della Vita, pur avendo avviato un dialogo costante con le Regioni e le Province Autonome,

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ha ad oggi acquisito solo i dati relativi a 17 di esse. Non risulta, infatti, ancora pervenuto alcun elemento relativo alle Regioni Calabria e Sicilia e alla Provincia Autonoma di Trento. La Regione Lazio ha trasmesso, invece, unicamente i dati sulla fase I della mappatura relativi agli edifici di interesse pubblico. Tutti i dati finora acquisiti dalle altre Regioni sono stati raccolti in un database e integrato con il Sistema Informativo Territoriale (SIT). La predetta Direzione Generale fornisce ai soggetti interessati indicazioni puntuali affinché le informazioni relative alla presenza di amianto siano strutturate in maniera omogenea per consentire l'implementazione del database.
Il Ministero dell'ambiente ha, inoltre, ritenuto di fondamentale importanza la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle conseguenze ambientali e sanitarie della presenza di amianto e il trasferimento delle conoscenze dei temi correlati al suo impiego. In particolare, è ritenuto fondamentale assicurare alla parte pubblica il possesso di competenze scientifiche, tecniche e amministrative adeguate a fronteggiare le situazioni più gravi, prevedendo i potenziali rischi.
Pertanto, negli anni 2006 e 2007 è stata istituita, con grande successo, la Scuola di formazione permanente per la lotta all'Amianto, rivolta a tutti i responsabili e funzionari pubblici afferenti a Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, ARPA, AUSL, ed anche a rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei Sindacati e delle Associazioni ex-esposti amianto. Le attività della Scuola permanente sono gestite dai massimi esperti italiani della materia e sono state corredate, in modo da fornire assistenza 365 giorni all'anno, dalla creazione di un sito del Ministero dove è stato realizzato già da più di un anno il Forum Amianto, in cui tutti i funzionari pubblici possono scrivere e richiedere informazioni relativamente alle quali viene data risposta in tempo reale dai citati esperti.
Da parte sua, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha rappresentato che la Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, ex articolo 4 della legge 257/92, non è stata rinnovata alla scadenza del mandato, prevista per il 31 dicembre 2006. Questa decisione è stata assunta considerando, da una parte, l'esaurimento sostanziale dei compiti affidati alla stessa Commissione, dall'altra il fatto che, in seguito alla modifica del titolo V della Costituzione, il mancato accoglimento della richiesta formulata dalle Regioni per ottenere una rappresentanza formale e paritaria all'interno della Commissione, non prevista dalla normativa esistente, avrebbe potuto rappresentare un ostacolo alla riconosciuta autorità della Commissione.
Con decreto ministeriale 8 aprile 2008, su iniziativa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è stato istituito un Gruppo di studio per la verifica dello stato di attuazione, della rispondenza delle norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e per l'implementazione di azioni atte al loro completamento, del quale fanno parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante del coordinamento delle Regioni, i due rappresentanti del Ministero della salute nominati nella vecchia Commissione Amianto.
In relazione, allo studio condotto dall'Ospedale Monaldi di Napoli, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha segnalato che è istituito presso l'ISPESL, il Registro Nazionale Mesoteliomi che raccoglie tutti i dati dei Centri Operativi Regionali (COR).
È stato rilevato, in particolare, che il Registro della Campania ha avviato indagini epidemiologiche analitiche in aree nelle quali sono stati evidenziati eccessi di rischio di mortalità per tumore della pleura per i quali è ragionevole escludere l'esistenza di una esposizione professionale e che i dati rilevativi non corrispondono alle conclusioni riportate nello studio condotto presso il Monadi.
Per ciò che concerne l'ammontare delle risorse stanziate, si conferma che i 5 milioni di euro previsti dalla legge finanziaria

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2008 per facilitare l'attuazione di un programma di bonifica degli edifici pubblici, sono stati oggetto di stralcio nella successiva legge finanziaria 2009.
Tuttavia, si informa che la mappatura e gli interventi urgenti in materia di amianto sono annoverate tra le iniziative funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici individuati dal signor Ministro, da finanziare in sede di ripartizione delle risorse nel prossimo Documento di programmazione economica e finanziaria.