CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2009
192.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-C).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

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ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-C).

PARERE APPROVATO

La V Commissione,
esaminato il disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-C);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:
gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 5, gravano sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge n. 185 del 2008, nel quale è confluita quota delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, senza pregiudicare le risorse del medesimo Fondo già destinate agli interventi di ricostruzione nella Regione Abruzzo previsti dal decreto-legge n. 39 del 2009;
l'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 non costituisce un ente di nuova istituzione, ma sarà individuato tra soggetti già esistenti e l'attività del Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale di settore prevista dal medesimo articolo, sarà svolta dagli uffici che già attualmente esercitano le competenze in questione;
le risorse di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006, utilizzate con finalità di copertura dal comma 7 dell'articolo 18, sono inserite nel bilancio dell'AGEA e, pertanto, trattandosi di risorse esterne al bilancio dello Stato, pur essendo stanziate per l'anno 2009, possono essere utilizzate anche per interventi da realizzare negli anni 2010 e 2011, senza recare alcun pregiudizio agli interventi già programmati;
il Fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008 reca le necessarie disponibilità;
i contributi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera n) risulterebbero deducibili ai fini delle imposte sui redditi, con conseguenti minori entrate per la finanza pubblica; risulta pertanto opportuno, in assenza di una relazione tecnica che dimostri la possibilità di compensare tali minori entrate, ripristinare il testo approvato dalla Camera in prima lettura;
la proroga al 2010 del termine per la messa a disposizione delle aree e delle infrastrutture necessarie e per l'assegnazione della concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis, di cui all'articolo 38, comma 4, non determina effetti finanziari negativi in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11, comma 5 del decreto-legge n. 35 del 2005 che, disponendo una precedente proroga, non aveva ascritto alla stessa effetti finanziari negativi;
l'incremento, di cui all'articolo 56, di un punto percentuale dell'aliquota dell'addizionale IRES a carico delle imprese che operano nel settore energetico risulta idoneo a far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo medesimo, in considerazione degli attuali livelli di prezzo del petrolio che allo stato risultano adeguati,

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ferma restando l'opportunità di non incrementare ulteriormente in futuro il carico fiscale del settore;
il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, all'articolo 27, commi 11 e 36 e all'articolo 44, comma 1;
rilevato che:
risulta opportuno, alla luce della quantificazione degli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9 in termini di stima, di inserire nella disposizione una clausola di monitoraggio delle minori entrate;
l'attuale formulazione del comma 8 dell'articolo 27, in base alla quale il consiglio di amministrazione della Sogin Spa decade solo al momento della nomina dei commissari, appare suscettibile di prorogare il mandato dello stesso con possibili effetti finanziari negativi, e, conseguentemente, si pone in contrasto con la politica di contenimento di spesa delle società controllate dal Ministero dell'economia; per questi motivi deve considerarsi preferibile ripristinare il testo approvato in prima lettura dalla Camera;
la previsione di cui all'articolo 30, comma 26, facendo venire meno le competenze degli enti locali in ordine alla definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per la distribuzione del gas, potrebbe determinare diseconomie a livello locale con riflessi negativi per la finanza pubblica;
nel presupposto che gli interventi previsti dal comma 12 dell'articolo 2 vengano avviati solo dopo che il Ministero dell'economia e delle finanze abbia verificato la provenienza e l'adeguatezza delle risorse provenienti dalle revoche delle agevolazioni disposte ai sensi del decreto-legge n. 415 del 1992;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: Fondo per le aree sottoutilizzate aggiungere le seguenti: fermi restando gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
b) sostituire le parole: Fondo medesimo con le seguenti: Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

All'articolo 3, comma 6, al secondo periodo sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui con le seguenti: ai sensi del.

All'articolo 9, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

All'articolo 18, sostituire il comma 7 con i seguenti:
«7. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualità ed il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attività di controllo per la qualità e di monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA secondo le

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modalità di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
7-bis. Per l'attuazione dei commi 5 e 6 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.
7-ter. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 7-bis, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
7-quater. Le risorse di cui ai commi 7 e 7-bis possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.
7-quinquies. Per attività di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

All'articolo 25, comma 2, lettera n), sostituire le parole da: con contribuzione a carico dei medesimi produttori fino alla fine della lettera con le seguenti: di un fondo per il «decommissioning».

All'articolo 27, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: nomina dei commissari con le seguenti: entrata in vigore della presente legge.
nonché con le seguenti ulteriori condizioni:

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'attuazione del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera l), si provvede solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie»;

All'articolo 4, comma 4, sostituire la parola: oneri con la seguente: spese.

All'articolo 10, comma 10, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 27, comma 9-bis, sostituire la parola: oneri con la seguente: spese.

All'articolo 27, comma 26, lettera c) sopprimere le parole: senza oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica.

All'articolo 30, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
«26-bis. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono abrogati».

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 2.3, 2.6, 3.1, 6.3, 27.20, 27.43, 27.44, 29.3, 30.6, 38.1, 38.2, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4 e 49.5 e sugli articoli aggiuntivi 27.01, 27.04, 44.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».