CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2009
189.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01003 Ghizzoni: Accertamenti ispettivi sulle «fabbriche di diplomi» presso istituti scolastici privati e paritari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'interrogazione dell'Onorevole Ghizzoni, concernente il funzionamento di alcuni istituti paritari in relazione a quanto denunciato nel corso della trasmissione televisiva di RAI 3 «Presa diretta», andata in onda in data 8 febbraio 2009.
In primo luogo, in merito all'affermazione secondo cui «un gran numero di docenti precari che, pur di accumulare il punteggio necessario a mantenere un buon posto in graduatoria, accetta il compromesso di insegnare presso istituti privati senza percepire nessuna retribuzione...», va precisato che il decreto ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007, con il quale è stato adottato il Regolamento recante la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, prevede che il gestore della scuola paritaria si impegni a «stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore».
Il suddetto Regolamento dispone poi, all'articolo 3, comma 6, che «L'ufficio scolastico regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti ... mediante apposite verifiche ispettive che potranno essere disposte in qualsiasi momento».
La vigilanza sulle istituzioni scolastiche paritarie è esercitata dagli Uffici scolastici regionali, che ogni anno predispongono un piano di interventi atti ad accertare il permanere delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento della parità scolastica.
Fatta questa preliminare precisazione, informo che per un approfondimento di tutte le questioni che interessano questo delicato settore è stato di recente costituito un gruppo di lavoro tecnico di supporto alla parità, nel quale sono rappresentate le associazioni di gestori delle scuole paritarie maggiormente rappresentative.
Il coinvolgimento delle predette associazioni consentirà al Ministero di definire congiuntamente strategie di intervento per una valorizzazione della funzione svolta dalla scuole paritarie e per l'eliminazione delle cause che determinano discredito nell'opinione pubblica nei confronti delle stesse scuole.
Per quanto riguarda in particolare le scuole paritarie della Campania, e segnatamente le scuole paritarie della provincia di Salerno, cui è stato fatto riferimento nel corso della suddetta trasmissione televisiva, il competente direttore scolastico regionale ha fatto presente che in quella regione funzionano oltre mille istituzioni scolastiche paritarie, di cui circa duecento sono istituti di secondo grado mentre la restante parte è costituita da scuole dell'infanzia e da scuole primarie.
Le predette scuole sono visitate ciclicamente in modo programmatico e sono inoltre visitate, ovviamente, in relazione alle molteplici circostanze che postulano l'affidamento di incarico ispettivo a vario titolo; vi è poi, per gli istituti di secondo grado, l'occasione degli esami di stato che consente un'osservazione più approfondita.
In occasione delle varie visite ispettive vengono esaminati gli atti relativi sia agli alunni che ai docenti; per questi ultimi si

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verifica il possesso del titolo professionale e la presenza del contratto di lavoro. Si controllano, altresì, i registri di presenza e quelli dei docenti. Appare invece problematico, come è evidente, verificare con i mezzi a disposizione dell'amministrazione scolastica, l'esistenza della grave circostanza, come illustrata nella trasmissione televisiva, che vede il docente acquiescente a prestare servizio senza il corrispondente riconoscimento economico.
Ciò premesso, il direttore scolastico regionale per la Campania ha tuttavia disposto un'ulteriore visita ispettiva a tappeto per tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Campania, e non per la sola provincia di Salerno, per verificare la frequenza degli alunni, la presenza del contratto di lavoro, i registri e quant'altro il dirigente tecnico incaricato ritenga di verificare.
Il medesimo direttore, con nota del 1o aprile 2009, ha comunicato al Ministero che, a seguito delle visite ispettive effettuate, è stata decretata la revoca della parità scolastica, con decorrenza dall'anno scolastico 2009-2010, ad alcune istituzioni scolastiche paritarie delle province di Salerno e di Napoli. Inoltre, con successiva comunicazione del 29 maggio scorso, ha fatto presente, che via via che vengono presentate le relazioni da parte dei dirigenti tecnici incaricati di effettuare visite ispettive presso le istituzioni scolastiche paritarie di secondo grado, nei casi in cui è stata riscontrata la perdita di parte dei requisiti necessari per il mantenimento della parità, l'Ufficio scolastico regionale ha avviato le rituali contestazioni finalizzate alla revoca dello status di scuola paritaria.
Il suddetto direttore scolastico regionale, infine, ha riferito di avere interessato la Direzione generale del lavoro della Campania e che risultano essere state avviate ispezioni da parte dell'Ispettorato del lavoro, le cui eventuali osservazioni si è in attesa di conoscere.

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ALLEGATO 2

5-01115 Siragusa: Istituzionalizzazione dell'autonomia della Scuola superiore di Catania.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si fa presente che già in data 30 settembre 2008, presso questa Commissione è stato risposto alla interrogazione n. 5-00318 sempre dell'On. Siragusa.
Al momento la situazione della Scuola superiore di Catania non è stata oggetto di alcuna modifica e, pertanto, si conferma quanto riferito precedentemente.
La Scuola superiore funzionante presso l'Università di Catania è stata avviata in via sperimentale nel 1997 con specifico Accordo di Programma sottoscritto dal Ministero e l'Università medesima, e istituita nel 2005 come struttura didattica speciale dell'Università secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 262/2004, articolo 22, sulla Programmazione Universitaria.
Il suddetto Decreto, al comma 2 dell'articolo 22, recita «A termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine ai risultati dei processi formativi, può essere disposto l'accreditamento..., il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti».
Il Decreto non prevede l'istituzione di una struttura universitaria autonoma (ma non la esclude), piuttosto fa riferimento, articolo 25, al processo di accreditamento delle Università che di fatto non è stato avviato.
Il Comitato ha già valutato l'attività della Scuola al termine della prima fase (Doc. 11/02), esprimendo un giudizio complessivamente positivo dello sforzo fatto, ma evidenziando alcuni punti critici soprattutto relativamente alla ristretta area di reclutamento degli studenti, al momento provenienti prevalentemente dalla Sicilia, alla difficoltà nel coinvolgimento degli studenti stranieri provenienti dall'area mediterranea, alla disomogeneità qualitativa delle iniziative di master post laurea.
Per quanto esposto, non si raccomandava l'istituzione di un ateneo autonomo, ma si consigliava di continuare la sperimentazione.
Successivamente, in relazione alle iniziative di sperimentazione avviate mediante la stipulazione di accordi di programma e in attuazione dell'articolo 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001 sulla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003 e, in seguito, dall'articolo 22 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, sulla programmazione 2004-2006, è stata previsto il consolidamento della Scuola Superiore, nell'ambito dell'Università di Catania.
Da ultimo, il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362, registrato alla Corte del conti il 2 agosto 2007, Registro n. 6 - Foglio n. 78, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2007-2009, ha disposto, all'Allegato A, che «considerata l'entità delle risorse complessivamente disponibili per il sistema universitario e l'opportunità che le stesse siano interamente impegnate per il sostegno delle attività delle università attualmente esistenti, ... nel corso degli anni 2007-2009 non si darà luogo alla istituzione di nuove università statali», intendendo per tali, come precisato dall'articolo 4, comma 6,

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del medesimo decreto, sia le università che gli istituti ad ordinamento speciale, quali sono le Scuole superiori.
In relazione poi alla richiesta di autonomia della predetta Scuola, presentata dall'Università di Catania, il Ministero, con nota n. 137 del 17 aprile 2009, ha chiesto al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di esprimere il proprio parere; il medesimo, con nota n. 242 del 26 maggio 2009, ha espresso il proprio parere.
L'analisi della documentazione trasmessa al Ministero da parte del Direttore della Scuola Prof. Rizzarelli, ha consentito al suddetto Comitato di formulare un parere positivo, sia sulla metodologia adottata per reclutare studenti qualificati sia sui progressi nell'offerta formativa e residenziale ed in particolare:
è stata rilevata un'aumentata partecipazione di studenti provenienti da altre regioni italiane a dimostrazione di come la Scuola avesse promosso la propria offerta formativa, mantenendo un livello di qualità elevato nella selezione;
sono stati osservati criteri di merito per ciò che riguarda il mantenimento del posto nella Scuola da parte degli studenti selezionati;
le iniziative avviate nell'area mediterranea hanno fatto crescere la partecipazione di studenti e dottorandi stranieri alle attività di formazione;
il programma di residenzialità è risultato essere in fase di completamento per ciò che riguarda la sede definitiva della Scuola mentre è programmata la realizzazione di nuovi laboratori a disposizione degli alunni;
numerose e qualificate sono state le iniziative rivolte alla internazionalizzazione della Scuola, sia per ciò che riguarda la partecipazione di studenti e docenti ai corsi organizzati, sia per quanto concerne le attività di ricerca;
le altre Università siciliane e gli Atenei di Cosenza, Napoli II e Sassari, nonché la Fondazione Banco di Sicilia e la ST-Microelectromics hanno espresso il loro sostegno alla Scuola.

Pertanto, il Comitato ha ritenuto che i processi formativi avviati fossero da valutare positivamente e che la Scuola dovesse essere posta in condizione di continuare la propria attività con le risorse appropriate.
Per quanto riguarda la richiesta di autonomia, coerentemente con i pareri espressi in passato su analoghe iniziative, il Comitato in parola ha convenuto che le attività della Scuola potessero e dovessero essere svolte con il medesimo assetto istituzionale, e che si dovesse privilegiare il riconoscimento di percorsi di eccellenza vigenti negli Atenei già costituiti (in particolare quelli con una consolidata attività di formazione e ricerca) piuttosto che dare vita a nuovi Atenei.
Infatti, non è aumentando il numero di istituzioni universitarie, già oggi numerose rispetto alle risorse disponibili, che si può supplire alla carenza di percorsi formativi di eccellenza, ma piuttosto sostenendo quelle iniziative di alta qualità che si manifestano dentro i migliori atenei.
Si deve altresì tenere presente che la situazione finanziaria che ha indotto, al momento dell'adozione del decreto ministeriale n. 362/2007, ad escludere la possibilità di prevedere la costituzione di nuove istituzioni universitarie statali non è, nel frattempo, affatto migliorata, ma è divenuta ancora più critica.
Pertanto, non è possibile accogliere la richiesta di trasformazione della Scuola superiore di Catania in Istituzione universitaria autonoma.
Con riferimento, infine, alla richiesta di un trasferimento di risorse aggiuntivo a favore dell'Università di Catania per il sostegno della predetta Scuola superiore, si deve fare presente che la criticità nella attuale situazione finanziaria complessiva del sistema universitario, cui è stato fatto sopra riferimento, allo stato, non consente di potere provvedere al riguardo.

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ALLEGATO 3

5-01125 Zazzera: Riduzione delle ore di insegnamento della storia dell'arte nei licei classici ed artistici.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Zazzera manifesta l'esigenza che venga assicurato un adeguato insegnamento della storia dell'arte affinché possa essere garantita agli studenti una giusta formazione disciplinare e culturale.
Al riguardo faccio presente che l'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n 112, convertito dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 ha previsto un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili per conferire una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
La medesima norma, al comma 4, prevede che per l'attuazione del piano si provvede tra l'altro alla ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari.
La definizione dei percorsi dei nuovi licei è finalizzata ad armonizzare e a ricondurre in un quadro coerente i diversi interventi di riforma ordinamentale succedutisi negli ultimi anni ed a riformulare gli assetti orari.
Al fine di accompagnare e sostenere le innovazioni riguardanti il riordino dei licei, in costante dialogo con le istituzioni scolastiche interessate, è stato costituito un apposito gruppo tecnico al quale sono state sottoposte le istanze provenienti dalle scuole, dal mondo della cultura e dalle istituzioni.
Ciò premesso nello schema di regolamento e relativi allegati riguardante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, che è stato esaminato dal Consiglio dei ministri in via preliminare venerdì scorso per l'avvio della fase consultiva, è previsto l'insegnamento della storia dell'arte obbligatorio per tutti gli studenti oltre che nel liceo artistico per 99 ore annuali e nel liceo classico per 66 ore annuali, anche nel liceo linguistico per 66 ore annuali, nel liceo musicale e coreutico per 66 ore annuali e nel liceo delle scienze umane per 66 ore annuali. Inoltre, è prevista la possibilità da parte delle istituzioni scolastiche di potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio: tra gli insegnamenti attivabili è compresa la storia dell'arte.
Nel corso della fase consultiva potranno scaturire proposte e suggerimenti utili per eventuali miglioramenti del provvedimento in questione.

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ALLEGATO 4

5-01141 Capitanio Santolini: Sulla riduzione dell'aliquota di cattedre disponibili per i trasferimenti interprovinciali.

TESTO DELLA RISPOSTA

La disciplina delle operazioni di mobilità del personale scolastico è di natura contrattuale.
Ogni anno l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali provvedono alla stesura di un Contratto Collettivo Nazionale Integrativo contenente le disposizioni necessarie per l'effettuazione dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per l'anno scolastico 2009-2010 la mobilità territoriale e professionale è stata disciplinata dal CCNI sottoscritto il 12 febbraio 2009 che all'articolo 6, comma 4 dispone: «Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, realizzano l'equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale attraverso l'attribuzione di aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali operazione è effettuata sulla metà del 50 per cento delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posti (comune/sostegno)».
Le preoccupazioni espresse dall'Onorevole interrogante, pertanto, si ritiene che non abbiano ragion d'essere.

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ALLEGATO 5

5-01259 De Pasquale: Questioni relative all'equiparazione tra il diploma Isef e la laurea triennale in Scienze motorie.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione oggetto dell'interrogazione parlamentare in discussione è ben nota all'Onorevole interrogante.
In merito al validità del diploma ISEF ai fini della partecipazione ai corsi concorsi per dirigente scolastico sono intervenute sentenze - quali quelle richiamate dall'Onorevole interrogante - con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto priva di fondamento l'equipollenza del diploma ISEF al diploma di laurea ed ha anche affermato che per effetto della legge n. 132 del 2002 tale diploma equivale a laurea triennale e non già a laurea quadriennale, mentre l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 richiede per il reclutamento dei dirigenti scolastici: «servizio effettivamente prestato per almeno sette anni con il possesso della laurea nei rispettivi settori formativi», «vale a dire con la vecchia laurea quadriennale, alla quale non può certo essere equiparata la laurea breve, ma quella specialistica del nuovo ordinamento».
Al fine di salvaguardare la posizione dei docenti che hanno superato i concorsi già espletati, sono allo studio iniziative.
Per quanto riguarda la partecipazione dei docenti di cui trattasi ai futuri concorsi per dirigente scolastico, si ritiene che gli stessi dopo aver conseguito il diploma di laurea in scienze motorie e sportive debbano conseguire un'apposita laurea specialistica oggi denominata laurea magistrale.

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ALLEGATO 6

5-01291 Maran: Situazione finanziaria del sistema scolastico regionale in Friuli Venezia Giulia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il problema segnalato nell'atto in discussione, riguardante la situazione finanziaria delle scuole del Friuli Venezia Giulia, è analogo a quello delle istituzioni scolastiche di altre regioni del territorio nazionale. Sull'argomento si è già avuto occasione di riferire in questa stessa sede, pertanto confermo quanto già comunicato in risposta ad interrogazioni di analogo contenuto.
Come già fatto presente nelle precedenti occasioni, le misure di contenimento della spesa introdotte dalle leggi finanziarie degli anni pregressi hanno comportato, analogamente a quanto avvenuto anche in altri settori pubblici, una riduzione delle risorse finanziarie destinate alle scuole determinando le note difficoltà finanziarie.
Di questa situazione era consapevole il precedente Governo il quale ha peraltro assunto provvedimenti che non hanno affatto migliorato il quadro finanziario delle istituzioni scolastiche.
Ricordo, a titolo esemplificativo, la misura introdotta dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 147 del 2007, che ha sì posto a carico del bilancio del Ministero gli oneri relativi alle retribuzioni del personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per maternità ma, a tal fine, ha contestualmente ridotto il tetto massimo di spesa per le supplenze brevi precedentemente fissato dalla legge finanziaria del 2005.
Ricordo anche il consistente aumento di spesa verificatosi per l'attuazione delle nuove norme introdotte dalla legge n. 1 del 2007 per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Aggiungo poi che, per l'anno 2008, la situazione finanziaria delle scuole ha registrato una forte sofferenza per l'applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia contenuta nella legge finanziaria del 2007. Come è noto, la stessa legge aveva previsto misure di razionalizzazione del personale della scuola la cui mancata attuazione ha comportato il taglio di 560 milioni di euro degli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento delle scuole statali, determinando così un impoverimento del servizio scolastico.
Per l'anno 2008, la suddetta riduzione di 560 milioni di euro è stata solo in parte compensata mediante l'intervento di recupero di circa 153 milioni di euro, disponibili sulle contabilità speciali riferite all'amministrazione scolastica, effettuato con il decreto ministeriale 26 marzo 2008 emanato in applicazione della legge n. 31 del 28 febbraio 2008.
Questa è la situazione che abbiamo trovato.
Per dare una prima risposta alle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole, con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, si è incrementato di 200 milioni di euro il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» e si è contestualmente provveduto alla erogazione della prima rata dei fondi per il medesimo anno, relativa ai 4 dodicesimi, pari a 491 milioni e 519 mila euro.
A seguito del monitoraggio effettuato per le spese riferite alle supplenze brevi e saltuarie del periodo 1o settembre-31 dicembre 2008, nel marzo scorso è stata messa a disposizione delle scuole la relativa assegnazione finanziaria.

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Con disponibilità 30 aprile si è poi provveduto all'assegnazione di un'ulteriore rata sul finanziamento dell'anno 2009.
Come comunicato dalla Direzione scolastica regionale per il Friuli Venezia Giulia con nota del 6 maggio scorso, nel corso del 2009 le scuole stanno ricevendo alcuni finanziamenti relativamente ai crediti 2007/2008.
Poiché sono pervenute dalle istituzioni scolastiche richieste circa alcune voci di spesa che incidono in misura rilevante sulla gestione finanziaria delle scuole, il Ministero, con lettera circolare protocollo n. 3545 del 29 aprile scorso, ha fornito chiarimenti in proposito.
In particolare, per quel che concerne le supplenze, alle quali si fa specifico riferimento nell'atto in discussione, è stato ribadito che, ferma restando l'esigenza di contenere le supplenze stesse nella misura possibile, va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito.
Chiarimenti sono stati pure forniti in merito alla tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e al contributo per la fruizione della mensa gratuita da parte del personale scolastico avente titolo.
Inoltre, chiarimenti sono stati forniti in merito all'onere per le visite fiscali connesso sia all'applicazione della sentenza del 28 maggio 2008 della prima sezione della Corte di Cassazione, che ha escluso la gratuità delle visite fiscali effettuate su richiesta del datore di lavoro, sia all'attuazione di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 71 della legge n. 133 del 2008 circa l'obbligo di disporre visita fiscale anche in caso di assenza per un solo giorno. A tal proposito, nella suddetta circolare del 29 aprile 2009 si è fatto presente che la situazione delle scuole è stata rappresentata alle altre amministrazioni interessate e si è fatta riserva di ulteriori indicazioni.
Va infine sottolineato che, a seguito delle misure introdotte dalla citata legge n. 133 del 2008, sono notevolmente diminuite le assenze per malattia del personale della scuola. Il trend in diminuzione prosegue, come risulta dalla recente elaborazione dei dati effettuata dal Servizio Statistico del Ministero, che ha riguardato il 97,5 per cento delle istituzioni scolastiche statali chiamate a rispondere alla rilevazione. Ciò potrà avere riflessi positivi sia sulla continuità didattica che sulla situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche.

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ALLEGATO 7

5-01292 Madia: Erogazione di risorse aggiuntive per il recupero delle carenze formative negli istituti di istruzione secondaria di II grado per l'anno 2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante richiama la circolare ministeriale del 2 febbraio scorso, relativa alle attività di recupero delle carenze formative per l'anno scolastico 2008-2009, e chiede di conoscere se sia stato effettivamente acquisito al bilancio del MIUR lo stanziamento di 55 milioni di euro indicato nella citata circolare tra le fonti di finanziamento delle stesse attività e - in caso positivo - se sia intenzione del Ministero erogare detta somma alle istituzioni scolastiche.
Va in primo luogo precisato che, con decreto n. 22941 del 17 marzo 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze ha assegnato in conto competenza la somma di 55 milioni di euro sul capitolo 1520 del bilancio del Ministero dell'istruzione.
Circa la possibilità di impegnare detta somma, è necessario tenere conto della disposizione del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge n. 65 del 2 marzo 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 1989, in base alla quale nel primo semestre di ciascun esercizio possono essere assunti impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto.
Ciò chiarito, faccio presente che l'attuale disponibilità sul capitolo 1520, in termini di cassa, è di 27 milioni e cinquecentomila euro, corrispondente al 50 per cento dello stanziamento di competenza, ed è in corso la relativa erogazione agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado che ne hanno diritto.
Sarà cura del Ministero provvedere alla ripartizione ed erogazione del restante 50 per cento alle istituzioni scolastiche interessate, appena sarà disponibile sull'apposito capitolo.

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ALLEGATO 8

5-01300 Coscia: Misure a favore di studenti e personale scolastico della regione Abruzzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Governo segue quotidianamente con la massima attenzione la situazione delle zone colpite dal terremoto e si è adoperato e continuerà ad adoperarsi con il massimo impegno per porre in essere tutti gli interventi che via via si sono resi, si rendono e si renderanno necessari al fine di consentire il ritorno alla normalità dell'attività delle istituzioni scolastiche interessate.
Priorità assoluta è il sollecito ripristino degli edifici scolastici parzialmente inagibili.
Con decreti del 15 aprile e del 17 aprile 2009 sono state impartite disposizioni per disciplinare lo svolgimento delle lezioni per gli alunni dimoranti nelle zone colpite dall'evento.
In particolare è stato previsto che gli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche interessate dal sisma potessero iscriversi nelle scuole funzionanti presso le sedi di dimora anche in assenza di documenti di rito ed è stata data la possibilità ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di accoglienza di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ogni iniziativa per favorire, nei confronti degli alunni provvisoriamente frequentanti, la ripresa dell'attività scolastica.
Sono stati altresì previsti interventi personalizzati per il più efficace inserimento degli allievi, avendo particolare attenzione agli allievi disabili.
È stato disposto inoltre che per le istituzioni scolastiche interessate dagli eventi sismici l'anno scolastico 2008-2009 sia valido indipendentemente dal raggiungimento dei duecento giorni di lezione prescritti.
Per quanto riguarda il personale scolastico è stata data la possibilità a coloro che a causa del sisma si sono trasferiti in altra provincia della regione Abruzzo o in altra regione di prendere servizio presso l'istituzione scolastica più vicina, e nel contempo i dirigenti scolastici sono stati autorizzati a nominare supplenti in sostituzione del personale docente interessato.
Successivamente, in occasione della emanazione delle disposizioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini ed esami relativi al corrente anno scolastico, si è provveduto, con ordinanza del 7 maggio 2009, ad impartire apposite disposizioni per i comuni della provincia di l'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma.
In particolare è stato previsto per gli allievi interessati che l'ammissione alla classe successiva avvenga in deroga al raggiungimento dei livelli di frequenza previsti dalla normativa vigente ed anche in deroga alle valutazioni di sufficienza previste dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dall'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sempre che il consiglio di classe ritenga che l'alunno possa recuperare nell'anno scolastico successivo, ed inoltre, che il consiglio di classe possa operare anche se incompleto ed eventualmente essere sostituito dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
Analoghe deroghe sono state previste per l'ammissione all'esame di Stato dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado.
È stato anche disposto che nelle scuole secondarie di primo grado interessate le commissioni giudicatrici vengano costituite

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dai docenti della classe anche in assenza, per motivi strettamente connessi al sisma, di uno o più componenti e per le scuole secondarie di secondo grado che le commissioni operino di norma nella composizione del consiglio di classe; soltanto il presidente è nominato dal direttore dell'ufficio scolastico regionale.
È stato altresì disposto che gli alunni sostengano soltanto il colloquio previsto dalla normativa vigente e che il calendario delle prove d'esame sia flessibile.
Agli allievi iscritti nelle scuole ove dimorano attualmente è stata data la possibilità di essere scrutinati dalla scuola di provenienza.
Analoghe disposizioni sono state impartite per gli esami di qualifica professionale e di maestro d'arte, per gli esami di idoneità e per gli esami preliminari riguardanti i candidati esterni agli esami di Stato.
Ed ancora, in occasione dell'aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti, per coloro che frequentano la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario in Abruzzo, il termine del 30 giugno fissato dal decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 per il conseguimento del diploma abilitante e di sostegno e per la relativa comunicazione dell'avvenuto conseguimento di detti titoli, è stato prorogato al 25 luglio 2009, ai fini della partecipazione, senza riserva alcuna, alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato e determinato per l'anno scolastico 2009-2010.
Inoltre per coloro che conseguiranno detti titoli entro il 30 settembre 2009 ed effettueranno la prescritta comunicazione entro la medesima data è stato previsto che gli stessi possano partecipare alle operazioni di assunzione a tempo determinato sulle disponibilità esistenti al momento della comunicazione.
Quanto alla richiesta dell'Onorevole interrogante di sospendere l'applicazione dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 con riguardo agli organici, la questione è stata oggetto di attento esame da parte del governo che ha ritenuto di applicare anche alla regione Abruzzo le riduzioni di posti, in attuazione della su indicata norma, in quanto derivanti dal processo di revisione e organizzazione degli ordinamenti dei vari gradi di istruzione.
Al tempo stesso, per assicurare alla regione una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici nonché consentire la regolare prosecuzione di tutte le attività, è stata assegnata la somma di 36 milioni di euro (19,4 milioni di euro per l'anno 2009, 14,3 milioni di euro per l'anno 2010 e 2,3 milioni di euro per l'anno 2011) somma che è quasi pari alle economie che derivano dall'applicazione delle riduzioni per l'anno 2009-2010.
L'utilizzazione di tale somma permetterà di attivare in organico di fatto tutti gli accorgimenti e le soluzioni necessarie per assicurare la regolare conclusione del corrente anno scolastico e nel contempo porre le basi per iniziare correttamente il prossimo anno.
Tanto riferito si assicura che la situazione delle zone colpite dagli eventi tellurici è costantemente monitorata al fine di porre in essere tutti gli interventi che via via si dovessero rendere necessari.

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ALLEGATO 9

5-01333 Braga: Riequilibrio nelle attribuzioni di organico agli istituti scolastici della provincia di Como.
5-01335 Rivolta: Revisione dei criteri di quantificazione dell'organico nelle scuole primarie della provincia di Como.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni parlamentari n. 5-01333 dell'Onorevole Braga e n. 5-01335 dell'Onorevole Rivolta in quanto riguardano ambedue l'assegnazione degli organici del personale docente alle scuole primarie della provincia di Como per l'anno scolastico 2009-2010.
La questione riguardante gli organici del personale docente è stata più volte oggetto di discussione in sede di risposta ad interrogazioni parlamentari di analogo contenuto.
Per ciò che concerne le dotazioni organiche a livello nazionale, come è stato fatto presente nelle suddette occasioni, lo schema di decreto interministeriale sulle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010 tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esso è il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione di dati ed elementi per l'individuazione delle diverse esigenze gestionali ed operative e la quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione.
Al fine di garantire una maggiore stabilità delle platee scolastiche e del personale docente interessato ed anche a tutela della continuità didattica e della qualità del servizio, la riduzione apportata in organico di diritto è stata di 37.100 unità, con un recupero di 5.000 posti rispetto all'obiettivo di riduzione di 42.100 posti che era stato previsto per l'anno scolastico 2009-2010.
La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata effettuata sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione nelle sue diverse articolazioni, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché dei contesti con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.
Gli uffici scolastici regionali sono stati invitati, nella fase di assegnazione delle risorse alle singole province, a coinvolgere opportunamente le regioni e gli enti locali e a tener conto delle specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle innovazioni introdotte dagli atti applicativi dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
A livello delle singole istituzioni scolastiche, un ruolo fondamentale spetta alle stesse istituzioni scolastiche, per la piena valorizzazione degli spazi di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 sull'autonomia scolastica. È quindi compito delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo

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criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa, valorizzando in tal modo le potenzialità derivanti dall'autonomia stessa.
Con riguardo in particolare agli organici delle scuole primarie della provincia di Como, il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto presente che la dotazione organica riguardante l'anno scolastico 2009-2010 assegnata alla regione per la scuola primaria è stata ripartita avendo come obiettivo di assicurare l'offerta formativa richiesta dalle famiglie.
Coerentemente con quanto previsto dal nuovo regolamento del primo ciclo, in via di pubblicazione, il direttore regionale si è preoccupato di confermare tutta la domanda di tempo pieno richiesta dalle famiglie oltre ad assicurare il tempo mensa nell'offerta formativa di trenta ore, anche se non prevista dal medesimo regolamento.
Nel ripartire l'organico assegnato alla regione tra le varie province, il direttore dell'ufficio scolastico regionale ha privilegiato le province con alta offerta formativa di tempo normale, rispetto a quelle con alta percentuale di tempo pieno, quali Varese e Milano, al fine di assicurare i diversi modelli orario del tempo scuola, e nel contempo il tempo mensa.
Per quanto concerne in particolare la provincia di Como il medesimo direttore regionale ha fatto presente che negli anni pregressi in alcuni casi l'organico elaborato è risultato non proporzionato ai reali fabbisogni in quanto erano state attribuite alle scuole risorse non sempre necessarie.
Il dirigente responsabile del settore ritiene comunque che i n. 2.023 posti assegnati alla provincia di Como possano essere considerati adeguati ad assicurare tutta l'offerta formativa richiesta dalle famiglie e, conseguentemente, non ha ravvisato la necessità di una revisione dei criteri di assegnazione dei posti alla provincia di Como.
Con riguardo, infine alla ipotesi di soppressione dell'ufficio scolastico provinciale di Como di cui è cenno nella interrogazione n. 5-01333 dell'Onorevole Braga, ricordo che con decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 20 gennaio 2009 è stato emanato il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Questo regolamento prevede a livello territoriale il funzionamento di uffici scolastici regionali aventi sede in ciascun capoluogo di regione organizzati in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio.
Il medesimo regolamento prevede che l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in 21 uffici dirigenziali non generali e n. 29 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico ispettive.

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ALLEGATO 10

5-01474 Di Centa: Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti abilitati.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante nell'atto di sindacato ispettivo in discussione chiede che venga concessa la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a quei docenti che pur provvisti di abilitazione all'insegnamento non sono riusciti a produrre nei tempi prescritti la relativa domanda per cause del tutto accidentali; in particolare sembra far riferimento a coloro che pur avendo titolo all'accesso ai sensi dell'articolo 5-bis della legge n. 169 del 2008 non hanno presentato la domanda in tempo utile.
Ricordo che detta norma, recante disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento, consente ai docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo della scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, attivati nell'anno accademico 2007-2008, ed hanno conseguito il titolo abilitante di essere iscritti a domanda nelle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009-2100 e di essere collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
Com'è noto con decreto n. 42 dell'8 aprile 2008 è stata attivata la procedura per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento a valere per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011, che si configura come una «classica» procedura concorsuale nel cui ambito i termini per la presentazione delle domande sono perentori come peraltro precisato nell'articolo 11, comma 1 del medesimo decreto.
Si ritiene pertanto che per accogliere la richiesta dell'Onorevole interrogante occorra un provvedimento legislativo.

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ALLEGATO 11

Proposta di legge C. 867 Vannucci: Istituzione del premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte».

NUOVO TESTO RISULTANTE DALL'ESAME IN SEDE REFERENTE ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Istituzione del premio Arca dell'arte).

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, il premio annuale «Arca dell'arte - Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte», di seguito denominato «Arca dell'arte», intitolato all'opera dello scomparso soprintendente ai beni artistici e storici delle Marche Pasquale Rotondi, protagonista nell'attività di salvataggio di opere d'arte, organizzata a livello internazionale, europeo e nazionale. Nell'ambito dell'Arca dell'arte è altresì prevista la consegna di premi speciali.
2. L'Arca dell'arte ha le seguenti finalità:
a) segnalare le figure che si sono contraddistinte nell'attività di salvataggio di opere d'arte a livello internazionale, europeo e nazionale»;
b) segnalare le figure che in campi particolari, quali la comunicazione e il mecenatismo, si sono distinte per particolari attività in favore dell'arte o della promozione dell'arte;
c) segnalare le figure che nell'esercizio di attività di protezione civile si sono contraddistinte per interventi di salvataggio di opere d'arte;

3. Per l'organizzazione dell'Arca dell'arte è individuato quale ente responsabile il comune di Sassocorvaro, che agisce di concerto con la regione Marche, i comuni di Carpegna e di Urbino e con la comunità montana del Montefeltro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione Civile, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
4. I vincitori dell'Arca dell'arte sono selezionati dalla giuria di cui all'articolo 2 e sono premiati nella sede della Rocca ubaldinesca, situata nel comune di Sassocorvaro, con la consegna di una scultura appositamente ideata e realizzata.
5. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, sono promosse iniziative per la diffusione delle finalità dell'Arca dell'arte nei comuni di Urbino e di Carpegna.

Art. 2.
(Composizione della giuria).

1. I vincitori dell'Arca dell'arte sono individuati e nominati da un'apposita giuria costituita da:
a) un rappresentante della famiglia Rotondi;
b) un rappresentante del comune di Sassocorvaro;
c) un rappresentante del comune di Carpegna;
d) un rappresentante del comune di Urbino;
e) un rappresentante della comunità montana del Montefeltro;
f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino;

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g) un rappresentante della regione Marche;
h) il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche del Ministero per i beni e le attività culturali;
i) i competenti soprintendenti delle città di Urbino, Venezia, Ancona e Roma;
l) il rettore dell'università degli studi di Urbino;
m) un rappresentante dell'accademia Raffaello di Urbino;
n) due personalità individuate tra gli studiosi d'arte e gli esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e le attività culturali;
o) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione Civile;

2. I componenti della giuria di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
3. La presidenza della giuria spetta al rappresentante della famiglia Rotondi di cui al comma 1, lettera a). In caso di espressa rinuncia o d'impossibilità dei familiari, il presidente è eletto dalla giuria medesima fra i propri membri nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui al comma 5.
4. Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte è conferito annualmente, mediante incarico, a un professionista individuato dalle amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 1, comma 3.
5. La giuria, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, adotta un regolamento, che prevede i termini per la selezione, la designazione e la cerimonia di assegnazione dell'Arca dell'arte, i modi e i tempi di presentazione delle candidature e delle autocandidature e di ogni altro elemento utile ai fini dell'organizzazione del medesimo premio. Il regolamento è sottoposto, ai fini dell'approvazione, al parere vincolante del Ministro per i beni e le attività culturali, da rendere entro tre mesi dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende comunque favorevole.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

1. A decorrere dall'anno 2009, è autorizzata una spesa annua di 160.000 euro da corrispondere al Comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del Premio annuale «Arca dell'arte». L'attribuzione delle predette risorse ha luogo subordinatamente all'approvazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano finanziario predisposto dal comune di Sassocorvaro con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 160.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.