CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2009
189.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione giustizia,
esaminato il disegno di legge n. 1441-ter-B,
osservato che l'articolo 49, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riforma la disciplina dell'azione risarcitoria collettiva, procedendo alla sostituzione integrale dell'articolo 140-bis del Codice del consumo, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1o luglio 2009;
rilevato che il 28 gennaio 2009 la Commissione giustizia della Camera ha adottato un testo unificato delle proposte di legge n. 410 ed abbinate aventi ad oggetto proprio la materia disciplinata dall'articolo 49, il cui esame era stato avviato il 2 ottobre 2008;
espresso disappunto per la scelta del Governo di presentare al Senato un emendamento avente ad oggetto una materia che si trovava nello stesso momento all'esame della Commissione giustizia della Camera, anche in considerazione della circostanza che già in altre occasioni, come ad esempio nel caso del disegno di legge n. 1441 volto in parte a modificare sostanzialmente il codice di procedura civile, il Governo ha presentato disegni di legge contenenti disposizioni rilevanti di competenza della Commissione giustizia che in ragione della loro eterogeneità di contenuto non sono stati esaminati in sede referente da tale Commissione;
rilevato che la nuova disciplina dell'azione risarcitoria collettiva prevista dall'articolo 49 consente la proponibilità di questa anche nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, circostanza già oggetto di disciplina ai sensi dell'articolo 4 della recente legge n. 15 del 2009 che - in materia di mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici - reca una delega, da esercitarsi nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore delle citata legge, in parte ispirata a principi divergenti, in particolare per quanto riguarda il criterio del giudice competente;
per quanto attiene al merito della nuova disciplina di cui all'articolo 49, rilevato che:
questa non risponde all'esigenza primaria di definire con assoluta precisione in tutti i suoi elementi il procedimento risarcitorio, lasciando dubbi interpretativi che si possono tradurre in disparità di trattamento a causa di interpretazioni disomogenee tra i diversi tribunali, per cui rispetto al testo approvato dal Senato occorrerebbe una più puntuale definizione delle posizioni soggettive tutelabili e della legittimazione ad agire in giudizio, nonché dei criteri che presiedono alla valutazione del giudice in ordine alla capacità del proponente dell'azione giudiziaria di «di curare adeguatamente l'interesse della classe»;
il predetto testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia risponde alla logica delle azioni collettive rimesse all'iniziativa

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di un ente esponenziale, così come nella tradizione europea, superando però, nel contempo, i rischi che l'azione sia esclusivo monopolio delle associazioni iscritte negli elenchi, e consentendo così la promozione della tutela degli interessi collettivi di azione affidandola a comitati qualificati, mentre il testo in esame sembra ispirato al sistema statunitense (e quindi dovrebbe garantire l'accesso a tutti i consumatori, con immaginabile caos e possibili effetti distorsivi dell'azione), salvo poi prevedere un sistema di adesione molto più rigoroso e dei limiti stringenti quanto alle posizioni giuridiche tutelate;
non vi è, tra l'altro, alcun limite numerico per l'ammissione all'azione, rimettendo così alla discrezionalità del giudice l'accesso a tale forma eccezionale di tutela, per cui dovrebbe inoltre chiarirsi quale sia la legittimazione processuale, dal momento che nel testo non si specifica quale sia il soggetto legittimato a stare in giudizio, ma solo che «consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore»;
per quanto riguarda l'adesione, si prevede che questa sia depositata in cancelleria in un termine circoscritto (non superiore a 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione dell'azione), restringendo così la possibilità per i singoli di aderire all'azione;
il termine di cui sopra è tanto più esiguo se rapportato ai lunghi tempi dei giudizi ordinari avanti ai Tribunali, per cui si rischia di precludere le adesioni molto tempo prima della prima udienza di comparizione, il che limita fortemente l'efficacia della tutela;
in relazione alle posizioni giuridiche tutelate l'azione fa riferimento alla tutela dei «diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti»;
la specificazione di cui sopra rischia di impedire qualsiasi legame tra l'azione risarcitoria (posta a tutela dei diritti individuali omogenei) e l'azione inibitoria (posta a tutela degli interessi collettivi), mentre le due forme di tutela dovrebbero essere coordinate, anche in considerazione del fatto che, la maggior parte delle azioni inibitorie già promosse richiedevano proprio una successiva fase «risarcitoria», preclusa in mancanza di uno strumento apposito;
al contrario, puntualizzare il carattere «diritti individuali omogenei», così come il riferimento ai diritti «identici» dei consumatori, rischia di rappresentare una restrizione eccessiva ed escludere dalla tutela quelle ipotesi di lesioni che presuppongono comunque la commissione di uno stesso illecito da parte dell'imprenditore;
sul predetto punto il testo in esame appare poco chiaro, in quanto, al comma 2, la lettera a), richiama i «diritti contrattuali di un pluralità di consumatori ed utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica», e le lettere b) e c) utilizzano invece l'espressione «diritti identici», che appare collegata con quanto statuito al comma 6 in merito alla ammissibilità della domanda, mentre sarebbe stato più corretto far riferimento, così come contenuto nel predetto testo unificato della Commissione Giustizia, agli «illeciti» posti nell'ambito dei rapporti giuridici contrattuali, extracontrattuali, pratiche commerciali comportamenti contrari alla libera concorrenza, piuttosto che ai «diritti», evitandosi infruttuosi dibattiti circa l'esistenza o meno di «diritti» in ciascuna delle ipotesi di illecito considerate;
appare del tutto incomprensibile la previsione secondo cui la sentenza che definisce l'intero procedimento diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione, trattandosi di una previsione decisamente distante dal sistema processuale italiano che rischia di essere uno strumento per l'imprenditore soccombente per sottrarsi, nelle more, all'esecuzione della sentenza;
non appare condivisibile neanche la scelta di escludere la retroattività della

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disciplina, disponendo che l'esercizio dell'azione sia ammesso solo per gli illeciti compiuti dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in quanto l'azione risarcitoria collettiva, costituendo uno strumento di natura processuale, dovrebbe operare dal momento della entrata in vigore della sua disciplina, a prescindere dal momento della commissione dell'illecito, stante il principio tempus regit actum;
ritenuto che per le ragioni sopra esposte la nuova disciplina dell'azione risarcitoria collettiva prevista dall'articolo 49 del testo in esame dovrebbe essere riformulata, rendendo pertanto necessario un ulteriore esame del testo medesimo da parte del Senato e che, pertanto, tale nuova disciplina rischierebbe di entrare in vigore dopo il 1o luglio 2009, data nella quale si prevede l'entrata in vigore dell'articolo 140-bis del codice del consumo e, quindi, nel caso in esame, nel testo attuale;
rilevato che al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni di diverse discipline sarebbe opportuno prevedere una ulteriore proroga del termine di entrata in vigore della disciplina dell'azione risarcitoria collettiva;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 49 in ragione dei rilievi espressi in premessa e contestualmente di prorogare ulteriormente il termine di sospensione dell'entrata in vigore dell'articolo 140-bis del codice del consumo.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,
esaminato il disegno di legge n. 1441-ter-B,
osservato che l'articolo 49, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riforma la disciplina dell'azione risarcitoria collettiva, procedendo alla sostituzione integrale dell'articolo 140-bis del Codice del consumo, la cui entrata in vigore è stata fissata al 1o luglio 2009;
rilevato che il 28 gennaio 2009 la Commissione giustizia della Camera ha adottato un testo unificato delle proposte di legge n. 410 ed abbinate aventi ad oggetto proprio la materia disciplinata dall'articolo 49, il cui esame era stato avviato il 2 ottobre 2008;
espresso disappunto per la scelta del Governo di presentare al Senato un emendamento avente ad oggetto una materia che si trovava nello stesso momento all'esame della Commissione giustizia della Camera, anche in considerazione della circostanza che già in altre occasioni, come ad esempio nel caso del disegno di legge n. 1441 volto in parte a modificare sostanzialmente il codice di procedura civile, il Governo ha presentato disegni di legge contenenti disposizioni rilevanti di competenza della Commissione giustizia che in ragione della loro eterogeneità di contenuto non sono stati esaminati in sede referente da tale Commissione;
rilevato che la nuova disciplina dell'azione risarcitoria collettiva prevista dall'articolo 49 consente la proponibilità di questa anche nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, circostanza già oggetto di disciplina ai sensi dell'articolo 4 della recente legge n. 15 del 2009 che - in materia di mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici - reca una delega, da esercitarsi nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore delle citata legge, in parte ispirata a principi divergenti, in particolare per quanto riguarda il criterio del giudice competente;
per quanto attiene al merito della nuova disciplina di cui all'articolo 49, rilevato che:
questa non risponde all'esigenza primaria di definire con assoluta precisione in tutti i suoi elementi il procedimento risarcitorio, lasciando dubbi interpretativi che si possono tradurre in disparità di trattamento a causa di interpretazioni disomogenee tra i diversi tribunali, per cui rispetto al testo approvato dal Senato occorrerebbe una più puntuale definizione delle posizioni soggettive tutelabili e della legittimazione ad agire in giudizio, nonché dei criteri che presiedono alla valutazione del giudice in ordine alla capacità del proponente dell'azione giudiziaria di «di curare adeguatamente l'interesse della classe»;
il predetto testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia risponde alla logica delle azioni collettive rimesse all'iniziativa

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di un ente esponenziale, così come nella tradizione europea, superando però, nel contempo, i rischi che l'azione sia esclusivo monopolio delle associazioni iscritte negli elenchi, e consentendo così la promozione della tutela degli interessi collettivi di azione affidandola a comitati qualificati, mentre il testo in esame sembra ispirato al sistema statunitense (e quindi dovrebbe garantire l'accesso a tutti i consumatori, con immaginabile caos e possibili effetti distorsivi dell'azione), salvo poi prevedere un sistema di adesione molto più rigoroso e dei limiti stringenti quanto alle posizioni giuridiche tutelate;
non vi è, tra l'altro, alcun limite numerico per l'ammissione all'azione, rimettendo così alla discrezionalità del giudice l'accesso a tale forma eccezionale di tutela, per cui dovrebbe inoltre chiarirsi quale sia la legittimazione processuale, dal momento che nel testo non si specifica quale sia il soggetto legittimato a stare in giudizio, ma solo che «consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore»;
per quanto riguarda l'adesione, si prevede che questa sia depositata in cancelleria in un termine circoscritto (non superiore a 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione dell'azione), restringendo così la possibilità per i singoli di aderire all'azione;
il termine di cui sopra è tanto più esiguo se rapportato ai lunghi tempi dei giudizi ordinari avanti ai Tribunali, per cui si rischia di precludere le adesioni molto tempo prima della prima udienza di comparizione, il che limita fortemente l'efficacia della tutela;
in relazione alle posizioni giuridiche tutelate l'azione fa riferimento alla tutela dei «diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti»;
la specificazione di cui sopra rischia di impedire qualsiasi legame tra l'azione risarcitoria (posta a tutela dei diritti individuali omogenei) e l'azione inibitoria (posta a tutela degli interessi collettivi), mentre le due forme di tutela dovrebbero essere coordinate, anche in considerazione del fatto che, la maggior parte delle azioni inibitorie già promosse richiedevano proprio una successiva fase «risarcitoria», preclusa in mancanza di uno strumento apposito;
al contrario, puntualizzare il carattere «diritti individuali omogenei», così come il riferimento ai diritti «identici» dei consumatori, rischia di rappresentare una restrizione eccessiva ed escludere dalla tutela quelle ipotesi di lesioni che presuppongono comunque la commissione di uno stesso illecito da parte dell'imprenditore;
sul predetto punto il testo in esame appare poco chiaro, in quanto, al comma 2, la lettera a), richiama i «diritti contrattuali di un pluralità di consumatori ed utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica», e le lettere b) e c) utilizzano invece l'espressione «diritti identici», che appare collegata con quanto statuito al comma 6 in merito alla ammissibilità della domanda, mentre sarebbe stato più corretto far riferimento, così come contenuto nel predetto testo unificato della Commissione Giustizia, agli «illeciti» posti nell'ambito dei rapporti giuridici contrattuali, extracontrattuali, pratiche commerciali comportamenti contrari alla libera concorrenza, piuttosto che ai «diritti», evitandosi infruttuosi dibattiti circa l'esistenza o meno di «diritti» in ciascuna delle ipotesi di illecito considerate;
appare del tutto incomprensibile la previsione secondo cui la sentenza che definisce l'intero procedimento diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione, trattandosi di una previsione decisamente distante dal sistema processuale italiano che rischia di essere uno strumento per l'imprenditore soccombente per sottrarsi, nelle more, all'esecuzione della sentenza;
non appare condivisibile neanche la scelta di escludere la retroattività della

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disciplina, disponendo che l'esercizio dell'azione sia ammesso solo per gli illeciti compiuti dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in quanto l'azione risarcitoria collettiva, costituendo uno strumento di natura processuale, dovrebbe operare dal momento della entrata in vigore della sua disciplina, a prescindere dal momento della commissione dell'illecito, stante il principio tempus regit actum;
ritenuto che per le ragioni sopra esposte la nuova disciplina dell'azione risarcitoria collettiva prevista dall'articolo 49 del testo in esame dovrebbe essere riformulata, rendendo pertanto necessario un ulteriore esame del testo medesimo da parte del Senato e che, pertanto, tale nuova disciplina rischierebbe di entrare in vigore dopo il 1o luglio 2009, data nella quale si prevede l'entrata in vigore dell'articolo 140-bis del codice del consumo e, quindi, nel caso in esame, nel testo attuale;
rilevato che al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni di diverse discipline sarebbe opportuno prevedere una ulteriore proroga del termine di entrata in vigore della disciplina dell'azione risarcitoria collettiva;
per quanto attiene alle disposizioni di propria competenza (articoli 15, 16, 17, 39, 41 e 49)
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 49 in ragione dei rilievi espressi in premessa e contestualmente di prorogare ulteriormente il termine di sospensione dell'entrata in vigore dell'articolo 140-bis del codice del consumo.