CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2009
189.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01192 Calderisi e Contento: Sul reclutamento di 907 nuovi allievi agenti della Polizia di Stato.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati,
per rispondere compiutamente al quesito posto dagli Onorevoli interroganti, ritengo doveroso soffermarmi sulla peculiarità del quadro normativo che regola le assunzioni nelle Forze di Polizia. Infatti, l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 - che riguarda il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di Polizia, ad ordinamento civile e militare, e del Corpo Militare della Croce Rossa - prevede che annualmente e fino al 2020 vengano banditi nuovi concorsi per l'assunzione del predetto personale;
tali concorsi sono riservati ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole, predisposta annualmente da ciascuna delle Amministrazioni interessate e comunicata al Ministero della Difesa;
tali procedure concorsuali sono bandite anche nell'eventualità che non sia stata ancora conseguita l'autorizzazione o non sia ancora stato adottato il decreto di autorizzazione all'assunzione di vincitori di concorsi già espletati, rendendo ancora più remota l'ipotesi di ricorrere alle graduatorie ancora valide, attingendo ad idonei non vincitori;
al quadro normativo descritto - che è diverso da quello vigente per le altre amministrazioni dello Stato - si aggiungono anche le disposizioni che prevedono il divieto di nuove assunzioni e che consentono la deroga a tale divieto solo in base alle risorse finanziarie disponibili di anno in anno. Da ciò consegue che spesso non risulta possibile procedere al reclutamento di idonei non vincitori di concorsi già espletati in quanto, di anno in anno, le risorse finanziarie non consentono nemmeno il reclutamento dei vincitori (Nel 2008 non è stato possibile procedere all'assunzione dei circa 300 vincitori del concorso bandito per 1.507 posti di allievo agente della Polizia di Stato);
le considerazioni degli onorevoli interroganti non hanno trovato conferma neanche in sede giurisdizionale. Infatti il TAR Lazio, in due recenti ordinanze (n. 5201 del 6 novembre 2008 e n. 6.025 del 18 dicembre 2008), ha rigettato le istanze di sospensiva avanzate in casi analoghi a quelli posti dagli interroganti, proprio sulla base del quadro normativo che ho richiamato in precedenza;
la situazione è ulteriormente confermata dalla previsione dell'articolo 25, comma 5, della stessa legge 226 del 2004, in base alla quale è previsto che, per l'anno 2010, vengano indetti concorsi per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato, «ai quali partecipino i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale»;
la previsione di un'ulteriore procedura concorsuale per l'immissione dei volontari in ferma breve utilmente collocati nelle rispettive graduatorie conferma la non automaticità del loro passaggio nella Polizia di Stato e, quindi, l'insussistenza di un interesse giuridicamente qualificato allo scorrimento delle graduatorie come nel caso segnalato dagli onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01519 Luciano Dussin, Stefani e Vanalli: Sui presupposti previsti per l'assegnazione dei servizi di scorta.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi,
la concessione delle misure di sicurezza delle persone esposte a particolari situazioni di rischio è disciplinata in maniera dettagliata dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito nella legge 2 luglio 2002, n. 133, istitutiva dell'Ufficio Centrale lnterforze per la sicurezza personale (UCIS);
a tale ufficio spetta assicurare le suddette misure in via esclusiva e in forma coordinata, in conformità alle direttive del Capo della Polizia, avvalendosi di un'apposita Commissione centrale consultiva e basandosi sulle informazioni raccolte e le analisi effettuate in via preliminare dagli Uffici per la sicurezza personale istituiti in ogni Prefettura;
in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 28 maggio 2003 e dalle direttive impartite dal Ministero dell'interno con le circolari dell'11 giugno 2003 e del 18 dicembre 2006, le misure di protezione personale adottate dall'UCIS sono soggette a periodiche revisioni, sulla base dei dati informativi relativi all'attualità delle situazioni di rischio, desunta anche dal contesto ambientale e dall'analisi e credibilità della minaccia;
a tal fine i Prefetti delle province interessate procedono al riesame semestrale delle singole posizioni e dei correlati livelli di rischio, valutati in sede di riunione di coordinamento delle Forze di polizia, comunicando ogni utile elemento informativo che renda opportuna la modifica o la revoca delle misure già adottate;
in modo analogo, sia in sede locale che a livello centrale, si procede a un'aggiornata valutazione dell'esposizione a rischio personale, ogni qualvolta emergano nuove circostanze che rendano necessario un adeguamento dei dispositivi tutori in atto;
non posso che confermare che tutte le misure di protezione personale tuttora in atto in Veneto sono frutto di attenta valutazione della sussistenza dell'esposizione a rischi o minacce, previsti dal citato decreto ministeriale del 28 maggio 2003, e sono attuate in relazione alla valutazione del livello di rischio di cui all'articolo 8 di tale decreto;
a tal proposito, proprio recentemente, a Venezia, in sede di Riunione Tecnica di coordinamento Interforze, è stata proposta la revoca di un dispositivo di protezione di livello 4o di rischio (tutela su auto non protetta) - accolta e ratificata dall'UCIS - in considerazione del venir meno dell'incarico precedentemente rivestito dal destinatario, e la sua sostituzione con la vigilanza generica radiocollegata;
anche per le personalità che al momento dell'assegnazione ricoprivano importanti e delicati incarichi del mondo dell'associazionismo industriale e che tuttora ne beneficiano, nonostante siano passati ad altre attività, sono state effettuate verifiche periodiche della permanenza dell'esigenza di protezione personale, secondo le procedure che ho richiamato. Laddove le misure sono state mantenute, ciò è avvenuto in base all'accertamento della persistenza o addirittura dell'aggravamento dell'esposizione al rischio.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01520 Amici, Corsini e Ferrari: Sugli interventi svolti in occasione delle celebrazioni della festività del 2 giugno nella città di Brescia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
nel corso degli anni si è registrata una differenziazione delle modalità di svolgimento delle celebrazioni dell'«Anniversario della Repubblica», con il coinvolgimento, in alcuni casi, anche dei rappresentanti delle regioni, delle amministrazioni locali, del mondo della cultura, dell'università e dell'istruzione;
ciò è avvenuto in piena aderenza al dettato costituzionale dell'articolo 114, che afferma che la Repubblica è costituita, oltre che dallo Stato, dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dalle Regioni;
inoltre, in occasione del sessantesimo anniversario della ricorrenza, per la prima volta, il Ministero dell'interno indirizzò una circolare ai Prefetti affinché venissero promosse iniziative di più ampio coinvolgimento delle istituzioni locali, del mondo accademico, della cultura e della scuola;
nel caso specifico di Brescia, citato dagli onorevoli interroganti, nel corso della manifestazione sono intervenuti nella loro veste istituzionale, dopo il viceprefetto vicario, il Sindaco della città e il Presidente della Provincia;
la cerimonia è stata chiusa dal professor Sandro Fontana, docente di storia contemporanea presso la locale Università, individuato dal viceprefetto vicario, quale figura di particolare rilievo nel panorama culturale del capoluogo, per svolgere un intervento dottrinale sui valori della Costituzione. A conclusione, il professor Fontana ha toccato alcuni aspetti della seconda parte della Costituzione da tempo oggetto del dibattito parlamentare, sin dalla Commissione bicamerale per la riforma della Costituzione;
per quanto riguarda la permanenza a Brescia dell'attuale viceprefetto vicario in sede vacante, faccio presente che l'ordinamento della carriera prefettizia - più specificamente l'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 - prevede che l'incarico di viceprefetto vicario è conferito dal Prefetto all'atto del suo insediamento, in ragione del carattere fiduciario delle funzioni vicariali;
pertanto, in ragione della normativa secondaria che ho citato, riguardo all'organizzazione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, e della normativa primaria concernente il conferimento dell'incarico di viceprefetto vicario, il Ministro dell'interno non ha alcun potere d'intervento nella situazione rappresentata dagli interroganti.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato, per le parti modificate dal Senato, il testo del disegno di legge C. 1441-ter-B Governo, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;
considerato che:
le modifiche introdotte dal Senato possono essere ricondotte, tendenzialmente, a due filoni: sostegno degli apparati produttivi, attraverso interventi volti a favorire lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, e regolamentazione del settore energetico;
il contenuto del provvedimento è pertanto riconducibile, nel complesso, alle materie «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che singole disposizioni sono riconducibili a numerose altre materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato o di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
per quanto riguarda le disposizioni relative al sostegno degli apparati produttivi, la costante giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della materia «tutela della concorrenza», pur non attribuendo in toto alla competenza dello Stato gli interventi in materia di sviluppo economico, implica però l'unificazione in capo allo Stato degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;
per quanto riguarda invece le disposizioni relative alla regolamentazione del settore energetico, va ricordato che la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la normazione di dettaglio, da parte dello Stato, in tale settore (che, come detto, è di legislazione concorrente) quando ciò avvenga in applicazione del principio di «attrazione in sussidiarietà»: ossia del principio secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale (sentenza n. 303 del 2003);
la Corte ha peraltro precisato che la valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale (cui tendenzialmente spetterebbero in base all'articolo 118, primo comma) spetta al legislatore statale, fermo restando che questo deve procedere, in tale valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenza n. 6 del 2004);

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PARERE FAVOREVOLE.