CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2009
188.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468-A Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

ART. 1
(Modalità di attuazione).

Al riguardo, si ribadisce quanto già affermato precedentemente ovvero, in buona sostanza, che l'individuazione dell'ambito territoriale di applicazione è da considerarsi ormai già conclusa, in quanto individuata sulla base di elementi oggettivi, ormai di carattere «storico». Ciò appare anche confermato dalla circostanza che nel periodo intercorrente dall'adozione del decreto-legge a tutt'oggi, non sono stati adottati provvedimenti di ampliamento del predetto ambito di applicazione.

ART. 2.
(Apprestamento urgente di abitazioni).

1. Si fa presente che l'onere complessivo di 700 milioni di euro comprende, oltre alle spese strettamente connesse a progettazione e realizzazione dei moduli abitativi, stimate complessivamente in 600 milioni di euro sulla base degli elementi forniti dal medesimo Dipartimento, anche un margine di approssimazione della previsione economica nonché le eventuali indennità di occupazione e di esproprio;
2. Si conferma la coerenza della ripartizione temporale delle risorse rispetto alla fornitura, entro il 2009, dei moduli abitativi, tenendo anche conto che l'assunzione da parte del competente Dipartimento della protezione civile delle connesse obbligazioni giuridico-finanziarie sarà modulata in senso conforme alla disponibilità finanziaria, come peraltro è prassi costante nelle transazioni commerciali aventi ad oggetto la fornitura di beni;
3. Si conferma che gli oneri connessi all'erogazione di contributi per danni di lieve entità nonché alla riparazione di parti condominiali sono a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, come peraltro tutti i contributi diretti di cui all'articolo 3.
La disposizione regola un meccanismo semplificato che, in ragione della lieve entità, si configura come un'accelerazione dell'erogazione dei contributi comunque spettanti al sensi di quanto previsto dal citato articolo 3, comma 1 lettera a), trattandosi, infatti, di case già adibite ad abitazioni principale. Tale intervento immediato comporta, contestualmente, una minore spesa per la Protezione civile per mantenere la popolazione interessata al rientro immediato in sistemazioni alloggiative provvisorie;
4. Con riferimento ai commi 10 e 12 si rappresenta che, le risorse individuate al citato articolo 7, comma 1, costituiscono un tetto di spesa.
5. Si rappresenta che il limite massimo di cui all'articolo 2, comma 11-bis, si riferisce all'importo che sarà determinato con successiva delibera del CIPE, in sede di riparto del FAS, per un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro e destinato a tutti gli interventi previsti a carico della citata disposizione del decreto-legge. Conseguentemente, il riferimento al limite massimo

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delle risorse va letto con riferimento a tutte le disposizioni che rimandano a tale forma di copertura, compatibilmente con la necessaria priorità per la sistemazione degli immobili adibiti ad abitazione principale. Sulla base di quanto detto risulta di tutta evidenza che il limite massimo non si riferisce unicamente a tale forma di erogazione, ma in generali a quanto previsto dal decreto-legge. Non si ravvisa, comunque, la necessità di provvedere alla modifica del comma in esame.
6. Per quanto concerne l'esclusione, dall'autorizzazione di spesa ivi prevista, non solo dei commi 10 e 12 ma anche del comma 11-bis del presente articolo, in quanto dotato di apposita copertura. Si rappresenta che sotto il profilo sostanziale la disposizione è idoneamente coperta.

ART. 3, comma 1.
(Contributi per la ricostruzione ed indennizzi per le imprese).

In ordine alle richieste di chiarimenti sui meccanismi di erogazione del contributi e sulla loro coerenza, anche dal punto di vista temporale, con le risorse finanziarie messe a disposizione, si rappresenta quanto segue.
Le disposizioni concernenti i contributi, anche sotto forma di credito di imposta e finanziamenti agevolati, sia pure nella varietà delle coperture finanziarie apprestate, vanno lette nel complesso, in quanto volte a delineare meccanismi di erogazione di benefici coerenti con le esigenze di ricostruzione e compatibili con gli equilibri di finanza pubblica.
Il decreto-legge consente, su base volontaria, al soggetto la cui abitazione principale risulti danneggiata dal sisma, una gamma di soluzioni che permettono di scegliere la soluzione più appropriata rispetto alla gravità del danno subito, alla necessità di immediato rientro nella casa di abitazione e anche rispetto alla propria situazione economica.
In altri termini, con la disposizione relativa ai danni di lieve entità (si tratta di abitazioni danneggiate in modo superficiale) il soggetto danneggiato può ricevere direttamente dal Sindaco, attraverso modalità semplificate, un immediato contributo da erogarsi al termine del lavori il cui valore non deve essere superiore a 10.000 euro. Si tratta di una possibilità comunque alternativa all'utilizzo del contributo delineato dall'articolo 3. Ciò in quanto tale erogazione, contrariamente a quanto disposto dalla lettera a) dell'articolo 3, comma 1, non configura un diritto soggettivo ed è soggetta ad un letto di spesa che tiene conto delle disponibilità finanziarie che possono essere utilizzate sia mediante le prime assegnazioni del CIPE, sia utilizzando la quota parte di risorse già stanziate e disponibili destinate alla sistemazione alloggiativa temporanea dei soggetti che invece possono rientrare immediatamente nelle proprie abitazioni.
Per quanto riguarda le abitazioni principali con danni di rilevante entità, fermo restando il diritto all'integrale ristoro, il soggetto potrà richiedere il contributo diretto o utilizzare il credito di imposta ovvero accedere al finanziamento agevolato, con una procedura che verrà stabilita in modo omogeneo per tutte le tipologie di richieste, anche al fine di garantire la trasparenza nelle richieste e nelle erogazioni.

ART. 3, comma 1, lettera i)

Si conferma che la concessione degli indennizzi rientra entro un tetto massimo di spesa, per cui l'inclusione delle strutture adibite ad attività culturali non determina effetti apprezzabili ai fini della copertura.

ART. 3, comma 1-bis.

La deroga al patto di stabilità è prevista, per gli anni 2009 e 2010, per le spese sostenute da Regione ed enti locali per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, senza alcuna compensazione in quanto trattasi di spese cui certamente tali Enti

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fanno fronte utilizzando le risorse messe a disposizione dal decreto-legge.
L'ipotesi del riacquisto è comunque una mera facoltà per i comuni, da esercitarsi nel triennio.

ART. 3, comma 3.

L'entità dell'onere derivante dall'escussione della garanzia non è allo stato determinabile, in considerazione del fatto che tale escussione è soltanto eventuale. Nell'ambito del quadro delle modalità di erogazione dei contributi, che, come detto sopra, nell'offrire diverse alternative di erogazione, tengono anche conto della situazione economica dei soggetti danneggiati, il meccanismo disegnato dal decreto-legge consente, peraltro, di compensare gli eventuali oneri con i minori oneri per lo Stato in termini di crediti di imposta e di contributi da concedere. In ogni caso, come è previsto in tali casi dalla legge n. 468 del 1978, lo stesso comma 3 prevede il ricorso al prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie e d'ordine.

ART. 4, comma 1, lettera a).
(Trasferimenti di immobili alla regione Abruzzo)

Si fa presente che gli interventi di cui alla lettera b) riguardano il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal sisma. Pertanto, laddove gli immobili trasferiti ai sensi della lettera a) abbiano subito danni a causa degli eventi sismici e rientrino nei territori di cui all'articolo 1, comma 2, gli interventi necessari al ripristino degli stessi devono considerarsi ricompresi nella disposizione di cui alla citata lettera b). Nei restanti casi, va invece considerato che il trasferimento, esente da imposte e tasse, costituisce un vantaggio per l'Ente beneficiario, che dovrà farsi carico degli oneri ordinariamente connessi alla gestione del proprio patrimonio.

ART. 4, comma 1, lettera b) e comma 9.
(Disposizioni per il ripristino degli edifici pubblici danneggiati).

Si conferma che il fabbisogno indicato nella relazione tecnica include tutte le necessità finanziarie evidenziate al momento della stesura del provvedimento. Peraltro, nel periodo intercorrente dall'adozione del decreto-legge a tutt'oggi, non sono state manifestate allo scrivente ulteriori esigenze finanziarie per tale finalità.

ART. 4, commi 4 e 5.
(Edilizia e attività scolastiche).

Al riguardo, si confermano le considerazioni espresse in ordine agli analoghi chiarimenti richiesti dalla Commissione bilancio del Senato.
Si ribadisce, in ogni caso che, in sede di esame dei provvedimenti da adottare, di concerto con il MEF ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento di che trattasi, si procederà alla puntuale verifica dei riflessi onerosi degli interventi indicati nella relazione tecnica, che non dovranno comunque superare il limite di spesa previsto dalla norma.

ART. 4, comma 6.
(Disposizioni in materia di edilizia sanitaria).

Nel ribadire che la norma in questione non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la disposizione riconosce alla Regione Abruzzo, a valere su risorse già previste nel bilancio statale, una mera priorità nell'utilizzo delle risorse, per la ricostruzione ed il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate dal sisma, nonché per la rimodulazione di interventi già previsti in accordi di programma già

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sottoscritti, non appare possibile valutare eventuali effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, rispetto alla programmazione preesistente.

ART. 4, comma 7.
(Riprogrammazione di interventi finanziari con contributi statali).

Il profilo temporale di erogazioni relative, agli interventi riprogrammati non potrà discostarsi dall'articolazione annuale dei relativi finanziamenti nel bilancio dello Stato e con il mantenimento delle risorse impegnate ai sensi della vigente normativa contabile.

ART. 4, comma 8.
(Rinegoziazione prestiti).

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine alla disposizione - che prevede che la regione Abruzzo, la provincia de L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, siano autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti in essere alla data di entrata in vigore del decreto e che la durata di ogni singolo prestito può essere estesa ad un periodo non superiore a 50 anni dalla data di rinegoziazione - si conferma l'assenza di maggiori oneri annui.

ART. 6, commi 1, lettere da a) ad n), 3-bis e 4.
(Sospensione e proroga di termini).

Al riguardo, si conferma che la norma non è onerosa e non è stata considerata tale dalla relazione tecnica in quanto si tratta, in ogni caso, di una situazione di sopravvenuta impossibilità della prestazione, destinata a perdurare fino al termine della situazione ostativa.

Comma 1, lettera g).

Al riguardo, si fa presente che, come evidenziato nella relazione tecnica, l'onere derivante dalla disposizione attiene alla maggior spesa per interessi di provvista delle minori entrate conseguenti alla sospensione dei versamenti. Per quanto attiene ai contributi previdenziali, l'ammontare del sospeso, riferito al periodo 6 aprile 2009 - 30 novembre 2009, è stimabile, sulla base dei dati amministrativi forniti dall'INPS, in circa 240 milioni di euro e pertanto, considerando anche gli attuali livelli dei tassi di interesse, l'autorizzazione di spesa in esame, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2009, risulta congrua relativamente all'onere di approvvigionamento riferito all'intero sospeso tributario e contributivo.

ART. 6, comma 1, lettere o) e p).
(Disposizioni riguardanti il patto di stabilità interno nei territori colpiti dal sisma).

Al riguardo non può che ribadirsi quanto precedentemente osservato. In tal senso non appare verosimile che gli enti interessati dal sisma ricorrano all'utilizzo di risorse proprie in presenza di adeguati finanziamenti previsti dal decreto.

ART. 6, comma 1, lettera q).
(Differimento di adempimenti attuativi del piano di rientro dei disavanzi sanitari).

Al riguardo, nel premettere che non sono previste deroghe all'attuazione degli interventi di contenimento della spesa strutturali previsti dal piano di rientro, che pertanto continua ad essere pienamente efficace e la cui esecuzione è rimessa al Commissario ad acta nominato dal Governo, l'importo di 40 milioni previsto è diretto a colmare la maggiore assistenza sanitaria conseguente agli eventi sismici.

ART. 6, comma 1, lettera r)-bis.
(Sospensione di procedimenti istitutivi di strutture del SSN).

Si ribadisce che lo slittamento del procedimento istitutivo delle aziende ospedaliero

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universitarie risulta neutrale sotto il profilo economico-finanziario.

ART. 7, comma 1.
(Finanziamento degli interventi della Protezione civile in favore dei terremotati).

Si fa presente che l'autorizzazione di spesa è, comunque, un tetto massimo ed è stata quantificata dalla Protezione civile tenendo conto delle esigenze immediate di organizzazione delle attività in loco e mantenimento della popolazione in situazioni alloggiative provvisorie fino al rientro nelle abitazioni ovvero nei moduli abitativi, previsto entro la conclusione dell'anno.

ART. 7, commi 2, 3, 4 e 4-bis.
(Interventi del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia).

In ordine agli ulteriori elementi richiesti sull'articolo 7, si Confermano le quantificazioni fornite in relazione tecnica.

ART. 8, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 3.
(Misure di carattere assistenziale e previdenziale).

Al riguardo, si fa presente che l'autorizzazione di spesa di 52 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010, prevista con riferimento agli interventi in esame, risulta congrua rispetto agli oneri degli interventi medesimi, la cui quantificazione, esposta in relazione tecnica, è stata effettuata sulla base dei dati amministrativi forniti dall'INPS, considerando la platea massima di soggetti potenzialmente beneficiari.

ART. 8, comma 1, lettera e).
(Erogazioni in agricoltura).

Al riguardo, per quanto concerne gli aspetti di bilancio, si premette che con la norma vengono attivate procedure volte a facilitare la spesa in materia di politica agricola comune e di programmi di sviluppo rurale, attraverso meccanismi di anticipazione a carico del bilancio dell'AGEA, da regolare successivamente con le risorse provenienti dalla Comunità europea.
Ciò premesso, i conseguenti effetti sul fabbisogno di tesoreria dell'Agenzia al momento non sono valutabili con certezza in quanto dipenderanno dalla tempistica e dal volume delle anticipazioni che potranno essere concesse.

ART. 8, comma 1, lettera f) e comma 3.
(Esenzione dal pedaggio autostradale per i residenti).

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1, lettera f), nella misura di 8,5 milioni di euro, si conferma che tali risorse sono quelle che il CIPE assegnerà, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, nell'ambito dell'importo di 408,5 milioni a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture, che, nel 2009, presenta disponibilità, anche in termini di spendibilità a tale scopo.
In ogni caso, i complessivi 10 milioni destinati a tale finalità sono quantificati in modo prudenziale in base ai dati relativi al traffico sulle tratte interessate e costituiscono un tetto massimo di spesa.

ART. 9-bis, commi 6-7
(Emergenze idrogeologiche e gestione delle risorse idriche).

Al riguardo, si precisa che il Programma nazionale verrà disposto a valere sugli stanziamenti a legislazione vigente; in ogni casa, per questo aspetto, si rinvia al competente Ministero dell'ambiente. Inoltre, nel confermare i risparmi derivanti

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dalla suddetta riduzione, si ribadisce che l'ISPRA svolgerà le previste attività nell'ambito delle competenze istituzionali, nei termini previsti dalla norma al riguardo, si allega la nota del competente Ministero dell'ambiente del 9 giugno 2009, n. 13396.

ART. 10, commi da 1-bis a 1-quinquies.
(Agevolazioni fiscali).

In ordine ai profili di copertura finanziaria, si premette che, le quote annuali delle risorse del FAS da destinare agli scopi previsti dal decreto-legge - ivi compresa l'istituzione di zone franche urbane - verranno determinate dal CIPE, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, anche in considerazione dell'andamento degli interventi previsti dal comma 1-bis e quindi alla luce degli elementi aggiornati che verranno forniti circa la realizzazione degli stessi.
Peraltro, si ritiene che la disposizione in esame - rientrando nell'ambito dei complessivi interventi gestiti nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013 e non risultando di un ordine di grandezza particolarmente significativo rispetto al complesso delle attività previste - non determini rilevanti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 10, commi 3-5.
(Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale).

Al riguardo, si conferma che agli oneri derivanti dall'attuazione dei previsti interventi, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14 e che la norma prevede, comunque, la possibilità che il CIPE attivi gli interventi previsti.

ART. 10, comma 5-bis.
(Destinazione di risorse finalizzate alla festa della Repubblica).

Si fa presente che le risorse di pertinenza del Ministero della difesa di cui si prevede la riduzione pari a 1 milione di euro e la successiva destinazione ad appositi interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, sono appostate sui capitoli n. 1265/1 per 400.000 - e n. 1282/12 per 600.000 euro.

ART. 13, commi 1-3 e 5.
(Misure in materia sanitaria).

Al riguardo, si rappresenta che la somma di 380 milioni prevista dalla disposizione in oggetto e destinata alla tipologia di interventi disciplinata dall'OPCM, ivi incluse eventuali prosecuzioni, costituisce quota parte delle risorse attribuite dal comma 1 dell'articolo 7 al fondo della protezione civile per la prosecuzione degli interventi disciplinati con le OPCM citate dal medesimo articolo. Ne consegue che appare corretto l'indicazione della somma indicata tra i mezzi di copertura di cui all'articolo 18.

ART. 14, comma 1.
(Destinazione di risorse del FAS agli interventi di ricostruzione).

Al riguardo, si rappresenta che in relazione al profilo temporale del fabbisogno, che sarà evidenziato a seguito delle comunicazioni concernenti le richieste di contributi secondo le diverse modalità previste dal decreto, il CIPE provvederà ad assegnare le risorse, dando priorità a questi interventi a valere sulle risorse disponibili.
Si conferma che l'importo di 408,5 milioni a valere sul Fondo infrastrutture deve considerarsi aggiuntivo rispetto alle predette risorse, comprese tra 2 e 4 miliardi e che lo stanziamento di 45 milioni

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rinvenuto a carico del FAS e posto a copertura degli oneri recati dall'istituzione di zone franche, è compreso nell'ambito dell'articolo 14, comma 1.
Infine, si ribadisce la compatibilità dell'utilizzo delle risorse indicate dalla norma in esame con gli impieghi già previsti a legislazione vigente, in quanto gli altri interventi a valere sul FAS saranno scadenzati compatibilmente con le disponibilità.

ART. 14, commi 1-bis e 5.
(Ulteriori risorse per la ricostruzione e per incrementare la spendibilità del FAS).

Al riguardo, si rappresenta che nel quadro complessivo degli interventi l'immediata disponibilità di cassa che la norma è volta ad assicurare, tiene conto della tempistica sia di erogazione delle risorse complessivamente stanziate per gli interventi dal decreto-legge sia tenuto conto degli importi autorizzati dalla disposizione degli impegni di spesa.

ART. 15.
(Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica).

Al riguardo, si conferma che si fa riferimento alle risorsa già disponibili a legislazione vigente.

ART. 16, commi da 1 a 5 e 7.
(Prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata).

Si fa presente che l'invarianza degli oneri è assicurata non solo dalla clausola di invarianza finanziaria prevista a chiusura dell'articolo ma anche dall'esplicita previsione, sia per le attività relative al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza che per il GICER, che si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 17.
(Svolgimento del G8 in Abruzzo).

Al riguardo, si rappresenta, sotto il profilo contabile, che le risorse statali in questione, destinate a legislazione vigente alla realizzazione degli interventi per il G8 in Sardegna se si eccettuano i fondi assegnati ai Ministeri interessati per la sicurezza, vengono complessivamente gestite dal Dipartimento della Protezione civile, nell'ambito del bilancio autonomo PCM, tenuto conto delle competenze in materia di grandi eventi previste dalla legge 326 del 2003 e successive modifiche.

Elementi di risposta relativi all'articolo 9-bis, commi 4, 5, 6 e 7 forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) per quanto attiene agli elementi posti alla base della quantificazione dell'importo di 2 milioni indicato al comma 4, si fa riferimento al costo probabile dei lavori per l'impianto di depurazione Aquila in località Ponte Rosarolo, come quantificato dal Commissario delegato per la crisi socio-economico-ambientale nell'area fluviale del bacino del fiume Aterno, nella corrispondenza intercorsa con lo scrivente Ministero in data 30 aprile 2009, in euro 2.000.000,00;
b) l'utilizzo delle somme a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), non compromette la realizzazione di programmi eventualmente già avviati e per i quali siano stati assunti impegni;
c) in merito alla congruità degli oneri relativi alla predisposizione del Programma nazionale rispetto ai risparmi attesi dalla riduzione dei membri del COVIRI, la Predisposizione del Programma sarà realizzata dalla Commissione di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, in quanto interventi analoghi a quelli già rientranti nelle competenze dell'ISPRA, in ragione dei requisiti tecnico-scientifici ad esse riferite, nonché nei limiti delle risorse

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umano, strumentali o finanziarie disponibili a legislazione vigente e per la parte non realizzata da ISPRA attraverso l'utilizzo delle economie e dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione da sette a cinque membri del COVIRI.

Con riferimento all'articolo 12 si forniscono gli elementi predisposti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Per quanto più dettagliatamente attiene alle specifiche richieste relative alla maggiore quantità di raccolta che ci si aspetta dal provvedimento, si riferisce che gli effetti finanziari ad esso relativi assumono carattere aggiuntivo rispetto a quelli già programmati per il 2009 (circa 7,1 miliardi di euro di entrata erariale, a cui dovrebbe corrispondere una raccolta complessiva di circa 49/50 miliardi di euro).
Pertanto, fermo restando che AAMS sta già realizzando il livello di entrate illo tempore preventivato, occorre precisare ed evidenziare che la norma in commento opera comunque l'introduzione di nuove tipologie di gioco; è il caso delle nuove modalità di gioco per il Lotto o per il Superenalotto, della scommessa ippica denominata V7 (sostituiva di un gioco, il Totip ma non più esercitato da AAMS dal luglio 2007), della raccolta a distanza dei giochi di sorta a quota fissa e di giochi di carte, organizzati in forme diversi dal torneo, nonché del gioco realizzato attraverso videoterminali.
Tali fattispecie non hanno carattere sostitutive delle formule di gioco presenti ante «d.l. Abruzzo» e potranno verosimilmente garantire un incremento delle entrate erariali nel senso richiesto dalla norma in commento, anche in considerazione del complesso degli interventi di riordino e razionalizzazione del settore dei giochi, pure previsti dall'articolo 12, volti ad un miglior efficientamento del «sistema gioco» e del «sistema dei controlli».
A mero titolo esemplificativo è sufficiente ricordare che alcune iniziative, come quelle di cui alle lettere o), f), g), h), m), n), costituiscono un insieme di interventi diversificati e settoriali sulle scommesse, tali da rendere tale settore «più forte», rispetto al gioco illegale; con conseguenti maggiori introiti, rispetto al già maggiore incremento cifrato con la legge di Bilancio, stimabili nell'ordine di grandezza di circa 40 milioni di euro; valore stimato in forza della conoscenza del mercato e dell'esperienza maturata con altre similari operazioni di legalizzazione ed efficientamento del mercato dei giochi pubblici.
Parimenti, le nuove formule del gioco del Lotto e del Superenalotto, nonostante i tempi, per quanto veloci, di attuazione, saranno in grado di assicurare nel corso del corrente anno maggiori entrate per circa 180 milioni di euro, derivanti dall'ampliamento dell'offerta delle formule di gioco già previste per tali settori; in particolare, da valutazioni di mercato eseguite sulla base delle pregresse esperienze, nonché di simulazioni effettuate dai concessionari è emersa la possibilità di conseguire risultati complessivamente migliorativi per la raccolta e per le connesse entrate erariali (la cui stima è rispettivamente di 60 milioni di euro per il Superenalotto e di 120 milioni di euro per il Lotto), operando principalmente attraverso l'innalzamento del monte premi e la variazione dei meccanismi del gioco e di vincita.
Inoltre, dal disposto di cui alla lettera l), possono derivare maggiori entrate quantificabili, in via prudenziale, in circa 350 milioni di euro; ovvero 50 milioni di euro in più rispetto alla previsione formulata sulla base del testo vigente della lettera l) (300 milioni). Ciò per effetto di alcune modifiche del testo originario, già approvato in sede emendativa, come quella inerente la rateizzazione dell'importo richiesto per acquisire il diritto di installazione dei nuovi videoterminali. Tale «impegno frazionato», infatti, incentiverà verosimilmente gli operatori a sfruttare sino in fondo l'opportunità offerta dalla norma, così da acquisire tutti i diritti di installazione loro riservati (il 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti), potendosi, in tal modo, attendere solo da questa operazione, maggiori entrate nell'ordine

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di circa 350 milioni di euro per il 2009 ed ulteriori 350 milioni per il 2010.
Per quanto riguarda il 2010, poi, dalla nuova procedura di gara per l'individuazione dei nuovi concessionari di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è previsto possano derivare circa 100 milioni di euro di entrate aggiuntive, nella considerazione della probabile partecipazione alla gara di soggetti nuovi e diversi dagli attuali concessionari, dai quali è verosimile attendersi richieste di diritti per circa 10.000 nuovi apparecchi.
Per quanto infine attiene alla tempestività degli interventi, gli stessi verranno realizzati dall'Amministrazione con la massima celerità; sono infatti già stati adottati i provvedimenti direttoriali relativi alla indizione di una apposita lotteria per le popolazioni abruzzesi (decreto direttoriale n. 16530/Giochi/LTT del 18 maggio 2009) ed alla scommessa ippica denominata V7 (decreto direttoriale n. 19345/Giochi/SCO del 20 maggio 2009). Per quanto riguarda la realizzazione delle restanti lettere e, in particolare della lettera l) e della lettera b), le stesse saranno definitivamente rese operative nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2009, garantendo le previste entrate entro la fine dell'anno in corso.
Si forniscono gli elementi predisposti dal dipartimento delle finanze: Art. 3, comma 1, lettere a) ed e). Si evidenzia che la Relazione Tecnica relativa al testo originario del provvedimento appare improntata ad un buon grado di prudenzialità, ove si consideri che l'importo di 150.000 euro utilizzato nella stima per gli interventi sull'abitazione principale è da intendersi come valore medio di spesa rappresentativo di interventi più costosi, come la ricostruzione o l'acquisto dell'abitazione principale, e di interventi meno costosi, come gli interventi di recupero, anche di entità non rilevante. Considerando tale prudenzialità ed il fatto che dalle nuove stime basate sulle verifiche condotte dalla Protezione Civile risulta un numero inferiore di abitazioni principali da ricostruire, e quindi un numero inferiore di interventi più costosi, rispetto a quanto originariamente stimato, si ritiene che la stima originaria possa pienamente considerarsi comprensiva del costo relativo alle modifiche introdotte al Senato, sia per quanto riguarda l'onere complessivo, sia per quanto riguarda la modulazione temporale dell'onere stimato, dato che anche in questo caso è stata effettuata una scelta di prudenzialità nel considerare una spesa più concentrata nei primi anni ed in particolare pari al 30 per cento del totale già nel 2009.
Si precisa inoltre che i dati relativi al patrimonio immobiliare interessato e alla percentuale di inagibilità sono ricavati dalle verifiche condotte sul campo dalla Protezione Civile.

ART. 10, commi da 1-bis a 1-quinquies.

In via generale si evidenzia come la Finanziaria 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, disponga - all'articolo 1, commi 340, 343 - una serie di agevolazioni tributarie e fiscali a favore delle micro e piccole imprese che iniziano nel 2008 una nuova attività nelle ZFU, la dimensione «agevolata» è così definita:
nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale da bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Tali agevolazioni riguardano:
una esenzione temporanea, totale o parziale, dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza di 100 mila euro di reddito, per i primi (cinque+quattro) periodi di imposta;
esenzione temporanea IRAP fino a concorrenza di 300 mila euro di valore della produzione netta per i primi cinque periodi di imposta;

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esenzione ICI fino al 2012;
esonero contributivo nei limiti del massimale definito dal Ministero del lavoro per i primi cinque anni di attività.

A tale scopo peraltro il comma 340 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Il comma 341 inoltre stabilisce che le piccole e micro imprese che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle suddette agevolazioni, nei limiti delle risorse nel Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate. Da ultimo il comma 342 prevede che il CIPE «.....» provveda alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340.
La normativa di cui all'articolo 10, commi da 1-bis a 1-quinquies, d'altro canto, estende le agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007 ai soggetti i quali intraprendono nuove iniziative produttive nei comuni interessati, anche se gli stessi non costituiscono ZFU o derogano ai requisiti demografici previsti dall'articolo 1, commi 340 su legge n. 396 del 2006.
In considerazione sia dello stanziamento originario della Finanziaria 2007, che delle fattispecie reddituali e dimensionali (micro e piccole imprese, limiti di reddito e di valore della produzione) e dell'ambito circoscritto di valenza della disposizione in parola, in via prudenziale si ritiene che il limite di stanziamento di 45 milioni possa essere considerato congruo e capiente, ai fini della copertura degli oneri derivanti.