CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2009
188.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2008. C. 2320-bis-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2008 (C. C. 2320-bis/B Governo - approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato),
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006. C. 2450 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2450 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali, con Allegati, fatto a Ginevra il 27 gennaio 2006»;
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli, recante «Modifica dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari in ferma prefissata da destinare ai reparti delle truppe alpine»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «difesa e Forze armate» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», che le lettere d) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
richiamate le disposizioni del nuovo comma 2-bis dell'articolo 9 della legge n. 226 del 2004, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del testo unificato, nella parte in cui consentono alle regioni di riconoscere benefici fiscali e assistenziali ai volontari del Corpo degli alpini - in ferma prefissata e in rafferma - che risiedono nei relativi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi,
ricordato, altresì, che il comma 2-ter, riconosce come titoli preferenziali per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna o di altri brevetti, attestati e abilitazioni in campo alpino, già conseguiti all'atto dell'arruolamento, nonché l'adesione a organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali o delle province autonome previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
sottolineato come quest'ultima previsione sembra riconoscere come titolo di preferenza l'adesione ad organizzazioni di volontariato a prescindere dall'esperienza nel settore alpino e, in generale, nel campo della protezione civile,
evidenziata, inoltre, l'opportunità di specificare che il requisito dell'adesione ad organizzazioni di volontariato sia precedente al momento del bando del concorso,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-ter, è necessario che la Commissione di merito specifichi che il requisito dell'adesione a organizzazioni di volontariato come titolo preferenziale per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale sia riferito alle organizzazioni che operano in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine, quale quello della protezione civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, prevedendo altresì che il suddetto requisito debba essere posseduto in una data anteriore

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a quella di pubblicazione del bando del concorso;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-quater, appare opportuno specificare il comma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 in base al quale è prevista l'adozione del decreto che il Ministro della difesa è chiamato ad adottare per l'istituzione del brevetto militare alpino.

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ALLEGATO 4

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
Emendamenti C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminati gli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge C. 2468 Governo, approvato dal Senato (fascicolo n. 1), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 39 del 2009;
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Libè 1.23, Di Stanislao 1.1 e Libè 1.2, in quanto prevedono che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, le quali intervengono in materia di protezione civile, siano emanate «sentita» la regione Abruzzo, e non «d'intesa» con la medesima: la materia «protezione civile» è infatti attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni e la giurisprudenza della Corte costituzionale sottolinea come il «nucleo essenziale delle attribuzioni regionali» in materia viene salvaguardato attraverso la «previsione di adeguate forme di leale collaborazione e di concertazione nella fase di attuazione e organizzazione delle attività di protezione civile»;
l'emendamento De Micheli 4.16, nella parte in cui, dopo aver chiamato la regione Abruzzo a predisporre un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica, prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi e la sollecita riapertura delle scuole, le relative risorse aggiuntive siano assegnate direttamente ai comuni, anziché alla regione affinché questa li ripartisca tra i comuni sulla base del piano;
l'emendamento Mantini 8.8, in quanto interviene in una materia, quella dei servizi e dell'assistenza sociale, che deve ritenersi spettante alla potestà legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
l'articolo aggiuntivo Realacci 11.01, nella parte in cui prevede che, per garantire la costituzione di un'efficace rete tecnica di controllo ed assistenza per le costruzioni nelle zone di alta e media sismicità, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avvenga in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni: tale previsione si pone infatti in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione;
e
NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.