CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 maggio 2009
182.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 41

ALLEGATO 1

5-01455 Barbato: Mancato abbinamento della manifestazione «I Gigli di Nola» alle lotterie nazionali del 2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere i motivi del mancato inserimento della manifestazione folkloristica «I Gigli di Nola» tra le manifestazioni abbinate alle lotterie nazionali del corrente anno.
Al riguardo l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha fatto presente che l'istanza di inserimento della manifestazione «I Gigli di Nola» tra le manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali è stata presentata dal Museo Etnomusicale di Nola nello scorso mese di ottobre, Presentando i requisiti richiesti dalla normativa del settore, detta istanza è stata inserita nell'elenco delle domande pervenute per ottenere l'abbinamento di eventi o manifestazioni alle lotterie del 2009.
I segni di crisi che il settore delle lotterie tradizionali sta mostrando ormai da più anni hanno, però, indotto il Governo a proporre la riduzione del numero delle stesse e a porre una maggiore attenzione su eventi e progetti solidaristici rispetto alle manifestazioni folkloristiche o storiche fin'ora collegate alle lotterie.

Pag. 42

ALLEGATO 2

5-01456 Fluvi: Chiarimenti in merito al trattamento tributario delle riserve sollevate da imprese appaltatrici nei confronti della stazione appaltante.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, si chiede di sapere se le riserve rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 93, comma 2 del TUIR «considerandole» maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali. A parere dell'istante le riserve «altro non sono che pretese che vengono avanzate sulla scorta di aspettative non tutelate né dalla legge né dal contratto» e quindi alle stesse non si rende applicabile il criterio forfetario previsto dal citato articolo 93, comma 2, del TUIR, bensì le regole generali di certezza e obiettiva determinabilità, di cui all'articolo 109 del TUIR.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le riserve iscritte nella contabilità di cantiere e collegabili a richieste di maggiorazione di prezzo rientrano nel disposto dell'articolo 93, comma 2 del TUIR, qualora dette maggiorazioni trovino causa in disposizioni di legge o clausole contrattuali.
L'articolo 93, comma 2 del TUIR, al fine di calcolare il valore delle rimanenze. finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, stabilisce che «delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento».
Tale disposizione si preoccupa di far concorrere nel calcolo della valutazione delle rimanenze talune maggiorazioni di prezzo previste e consentite dalla legge o dalle clausole contrattuali, in quanto le relative richieste si presume che abbiano fondamento concreto in fatti e circostanze all'uopo contemplati dalla legge o dalla volontà contrattuale (risoluzione del 23 ottobre 1975, n. 50032).
In altri termini, la norma in esame deroga al principio della competenza disciplinata dall'articolo 109 del TUIR poiché, di fronte a una componente (maggiorazione dei corrispettivi originari) certa nell'esistenza - proprio perché «pattuita» - ma ancora incerta nel quantum, individua forfetariamente la misura minima che l'impresa deve provvisoriamente assumere nella valutazione delle rimanenze e in attesa della definitiva fissazione dell'importo.
Coerente con tale impostazione è la recente sentenza n. 4607 del 22 febbraio 2008 della Corte di Cassazione, secondo la quale «nella ratio della norma (...) è insita la previsione normativa di sottoporre a tassazione un valore che non risulta certo nella sua effettiva determinazione, in deroga al principio generale della competenza, facendo salva la possibilità negli esercizi successivi dell'iscrizione della sopravvenienza attiva o passiva verificando l'esito del raffronto con l'effettivo importo che risulterà e quanto è stato già effettivamente tassato».
Alla stregua di quanto sopra, secondo l'Agenzia, rientrano nell'ambito applicativo del comma 2, dell'articolo 93 del TUIR, ad esempio, le richieste di maggiorazione previste dall'articolo 1664 del codice civile al verificarsi «di circostanze imprevedibili» o di «difficoltà di esecuzione derivanti da

Pag. 43

cause geologiche, idriche e simili che rendano notevolmente più onerosa la prestazione».
Come precisato dalla stessa Corte di Cassazione, infatti, «la norma, al fine di determinare nei lavori ultrannuali il relativo reddito di competenza, quando l'impresa richiede maggiorazioni di prezzo per revisione prezzi in applicazione di disposizioni di legge articoli 1467 e 1664 del codice civile, o di clausole contrattuali, di esse si tiene conto in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo richiesto lo fa chiedendolo nella prospettiva del dichiarato annuo, mentre nel caso che tali maggiorazioni vengono accettate senza riserva dal committente esse vengono assunte per l'intero importo accordato» ( Cassazione Civile, sentenza n. 4607 del 22 febbraio 2008).
Assumono, altresì, rilevanza nella valutazione delle rimanenze prevista nel citato articolo 93, comma 2, del TUIR le richieste di maggiori compensi previste dall'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 (sostituito dall'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in vigore dal 1o luglio 2006) per le varianti in corso d'opera nell'ambito dei lavori pubblici.
Allo stesso modo, le varianti in corso d'opera, non riconducibili al disposto della legge n. 109 del 1994, ma contemplate in contratto, rilevano anch'esse ai fini della valutazione prevista dall'articolo 93, comma 2, del TUIR nella misura minima del 50 per cento.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, infatti, «nella normalità dei casi le varianti si inseriscono nell'ambito contrattuale e dunque danno luogo ad una pretesa non ancora definita ma pur sempre dotata di un minimo di concretezza e che quindi - cautelativamente - il legislatore computa al 50 per cento» (Cassazione Civile, sentenza n. 4607 del 22 febbraio 2008).
Resta inteso, secondo l'Agenzia, che le maggiorazioni non richieste in applicazione delle previsioni stabilite nel contratto originario o nella legge assumono rilevanza fiscale solo se certe nell'esistenza e determinabili in modo obiettivo nell'ammontare, coerentemente con il principio generale di competenza previsto nel comma 1 dell'articolo 109 del TUIR. In tal caso è applicabile il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui le «richieste di maggiori compensi fondate su varianti in corso d'opera, esulano dall'ambito di applicazione della norma in esame, sostanziandosi in proposte di modifica del contratto che, in quanto tali, non assumono rilevanza fino a quando non siano accettate dalla controparte» (Cassazione Civile, sentenza n. 13582 del 2 novembre 2001).
L'Agenzia precisa, infine, che esulano dall'ambito applicativo del comma 2 dell'articolo 93 del TUIR - e, quindi, non concorrono alla formazione delle rimanenze nella misura del 50 per cento - le pretese di carattere risarcitorio che «non possono essere ricomprese in una nozione sia pure lata di prezzo perché prive di collegamento con le prestazioni dedotte in contratto e dirette unicamente alla reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore» (Cassazione Civile, sentenza n. 13582 del 2 novembre 2001).
Per quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il corretto trattamento fiscale delle «riserve di cantiere» menzionate nella interrogazione in esame, non possa prescindere dalla valutazione in concreto della singola fattispecie cui essa fa riferimento.