CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 maggio 2009
181.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 120

ALLEGATO 1

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Atto n. 76).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (atto n. 76);
visto il parere del Consiglio di Stato;
considerato che la Commissione Bilancio ha valutato lo schema favorevolmente;
visti i rilievi formulati dalla Commissione Ambiente;
rilevato che:
nel parere interlocutorio del 16 marzo 2009 il Consiglio di Stato ha osservato che nell'elencazione di talune funzioni occorrerebbe meglio definire le competenze del Ministero in relazione a quelle attribuite ad altre amministrazioni;
il Ministero ha chiarito che intende recepire integralmente, nel testo definitivo, le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato;
l'articolo 7, comma 1, lettera a), dispone che la Direzione generale per le valutazioni ambientali svolge adempimenti amministrativi a supporto delle commissioni del Ministero per la gestione e applicazione delle procedure VAS e VIA;
appare opportuno chiarire meglio l'ambito di esplicazione del supporto amministrativo alle commissioni tecniche del Ministero da parte della suddetta Direzione generale;
nell'ambito della definizione degli organismi di supporto per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, l'articolo 9 richiama gli organismi collegiali operanti presso il Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, senza entrare nel merito della loro organizzazione;
tenuto conto dell'importanza degli organismi collegiali per l'espletamento dei compiti del Ministero, sembra opportuna, nell'occasione della presente riforma dell'organizzazione del Ministero stesso, una riflessione in vista del riassetto della disciplina, della durata e dell'organizzazione degli organismi in questione, anche alla luce dell'articolo 12 del citato d.P.R.;
l'articolo 2, comma 1, nel precisare che dell'articolazione del Ministero fanno parte anche gli uffici di diretta collaborazione del ministro, rinvia, per la loro disciplina, ad altro «apposito regolamento»;
in relazione all'esigenza di garantire il rafforzamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, già nello schema di regolamento in esame, anche disposizioni di parziale riassetto di tali uffici, allo scopo di assicurare un maggiore apporto di professionalità e competenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche, nell'invarianza del numero complessivo delle unità formanti il relativo contingente di personale, nonché un adeguato riconoscimento per i compiti e le responsabilità attribuiti alle previste figure vicarie;

Pag. 121

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la lettera a) con la seguente: «adempimenti amministrativi volti a consentire, in collaborazione con le altre Direzioni generali, l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA e VAS), assicurando l'attività necessaria per il funzionamento della Commissione del Ministero, con esclusione delle valutazioni di merito e nel rispetto dell'autonomia tecnica della Commissione medesima»;
b) in merito all'articolo 9 valuti il Governo l'opportunità di prendere in considerazione nello schema di regolamento gli organismi collegiali operanti presso il Ministero di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007, anche in riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 12 di tale decreto;
c) in relazione all'esigenza di garantire il rafforzamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e nelle more della modifica del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, valuti il Governo l'opportunità di procedere ad un intervento di parziale riassetto dei predetti uffici in sede di adozione del presente regolamento, allo scopo di assicurare un maggiore apporto di professionalità e competenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche, nell'invarianza del numero complessivo delle unità formanti il relativo contingente di personale, nonché un adeguato riconoscimento per i compiti e le responsabilità attribuiti alle previste figure vicarie;

e con la seguente condizione:
1) il Governo definisca meglio le funzioni che presentano profili di potenziale sovrapposizione con competenze di altre amministrazioni, come richiesto dal Consiglio di Stato con il parere interlocutorio del 16 marzo 2009.

Pag. 122

ALLEGATO 2

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (atto n. 77)

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (A. n. 77),
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato;
visto che la V Commissione (Bilancio), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha valutato favorevolmente lo schema di regolamento con un'osservazione,
visti i rilievi formulati dalla XIII Commissione (Agricoltura),
richiamate le previsioni dell'articolo 3, che reca la nuova ripartizione delle competenze dei dipartimenti e delle relative Direzioni generali, da cui si evince come per talune fattispecie si sia provveduto ad accorpamenti e sinergie,
segnalato in proposito, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere espresso nell'adunanza del 6 aprile 2009, che l'attribuzione alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale della «gestione» delle attività in materia di acque irrigue e invasi strettamente finalizzati all'agricoltura potrebbe in parte sovrapporsi alle funzioni del Commissario ad acta, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, la cui perdurante operatività nella predetta gestione è stata prevista dall'articolo 3, comma 5-quater del decreto-legge n. 171 del 2008,
considerato che l'articolo 5 definisce struttura e funzioni del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, aumentando da due a tre il numero dei componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni rispetto alle previsioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18,
tenuto conto che l'articolo 8 precisa che presso il Ministero sono operativi gli organismi elencati nel decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70 e con i commi 2 e 3 reca, invariata, la disciplina dell'attività di due di detti organismi: il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura ed il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
evidenziata l'opportunità, con riferimento all'articolo 8, comma 1, di prevedere che il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2007 sia limitato ai soli articoli 1 e 3 dal momento che l'articolo 2 è relativo al Consiglio nazionale dell'agricoltura dell'alimentazione e della pesca, la cui attività è disciplinata dall'articolo 5 dello schema di regolamento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di mantenere l'attribuzione alla Direzione generale

Pag. 123

della competitività per lo sviluppo rurale delle competenze in materia di «gestione» delle attività in materia di acque irrigue e invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, considerato il rischio di una sovrapposizione con le funzioni del Commissario ad acta, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995, la cui perdurante operatività nella predetta gestione è stata prevista dall'articolo 3, comma 5-quater del decreto-legge n. 171 del 2008;
b) all'articolo 5, si valuti se prevedere un aumento del numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca designati dalla Conferenza Stato-regioni in mancanza di un fondamento normativo che giustifichi il predetto aumento.

Pag. 124

ALLEGATO 3

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia (C. 2072 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2072 Governo, recante «Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia»,
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 125

ALLEGATO 4

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (C. 2468 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2468 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono nel complesso riconducibili alla materia «protezione civile», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,
tenuto conto che l'attuazione di molte disposizioni del decreto-legge in titolo è rimessa ad ordinanze di necessità ed urgenza del Presidente del Consiglio dei ministri che sono emanate, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1998, d'intesa con le regioni interessate,
ricordato che la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia sottolinea come il «nucleo essenziale delle attribuzioni regionali» viene salvaguardato dalla legge n. 225 del 1992, che reca «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», attraverso la «previsione di adeguate forme di leale collaborazione e di concertazione nella fase di attuazione e organizzazione delle attività di protezione civile» nonché attraverso la configurazione di un potere di ordinanza, eccezionalmente autorizzato dal legislatore statale, ben definito nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio,
rilevato, al riguardo, che il decreto-legge n. 39 del 2009 rimette allo strumento dell'ordinanza di necessità ed urgenza una serie di interventi da adottare a seguito degli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, ivi compresa la disciplina di investimenti immobiliari, per il periodo 2009-2012, per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili localizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma (articolo 14, comma 3),
evidenziato, altresì, che in taluni casi (articolo 3; articolo 6, comma 1; articolo 8, commi 1 e 2) il decreto-legge non specifica il soggetto e il provvedimento cui è demandata l'attuazione,
sottolineato che agli articoli 11, 14, comma 4 e 17, comma 4, si prevede l'istituzione di fondi senza tuttavia determinarne le modalità di gestione o la specifica destinazione,
tenuto conto che l'articolo 17, comma 2, stabilisce che le ordinanze adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2007, recante «Dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 nell'anno 2009», continuino ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e

Pag. 126

programmate nella regione Sardegna, nonché di quelle «ivi da programmare», nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8,
rilevato inoltre che l'articolo 15, comma 3, introduce una disciplina penale applicabile nelle sole zone del territorio nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando in tale modo il trattamento penale applicabile a comportamenti di fatto del tutto identici sulla base del locus commissi delicti,
ricordato, peraltro, che la previsione di una specifica norma penale applicabile solo in alcune parti del territorio nazionale in connessione con la dichiarazione dello stato di emergenza è già contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania),
evidenziato che l'articolo 10, comma 5-bis, rimette ad un decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Commissario delegato, l'individuazione degli interventi cui destinare le risorse derivanti dalla riduzione della dotazione del Ministero della difesa per le celebrazioni della festa della Repubblica per il 2009, senza tuttavia specificare il contenuto e la tipologia di tali interventi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) agli articoli 3, 6, comma 1 e 8, commi 1 e 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il soggetto e il provvedimento cui è demandata l'attuazione dei relativi interventi;
b) all'articolo 10, comma 5-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il contenuto e la tipologia degli interventi ivi previsti, al fine di chiarire la competenza del Ministro della difesa nell'individuazione degli stessi, eventualmente prevedendo il concerto con gli altri Ministri interessati;
c) agli articoli 11, 14, comma 4 e 17, comma 4, si valuti l'opportunità di individuare le modalità di gestione e la specifica destinazione dei fondi di cui si prevede l'istituzione, anche al fine di consentire il rispetto del principio di leale collaborazione nelle materie di competenza concorrente e residuale;
d) all'articolo 14, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere uno strumento normativo più idoneo per la disciplina di investimenti immobiliari, per il periodo 2009-2012, per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili localizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma;
e) all'articolo 17, comma 2, in considerazione delle previsioni che disciplinano i presupposti per l'adozione delle ordinanze di necessità ed urgenza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere nel testo la previsione in base alla quale le ordinanze adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2007, recante «Dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 nell'anno 2009», continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere «da programmare» nella regione Sardegna, oltre che di quelle in corso di realizzazione e programmate nella medesima regione.