CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 maggio 2009
180.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01058 De Pasquale: Questioni relative all'inserimento degli specializzandi SISSI nelle graduatorie ad esaurimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante faccio presente che il decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2008 di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 prevede che possono presentare domanda di inserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sia coloro che sono già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano, sia alcune categorie di aspiranti non ancora in possesso dell'abilitazione, tra i quali coloro che frequentano i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario che conseguono detta abilitazione entro il 30 giugno 2009 e provvedono ad inviare la dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l'avvenuto conseguimento del titolo entro il medesimo termine del 30 giugno 2009.
Anche coloro che frequentano i corsi SSIS che si concluderanno nella sessione autunnale del 2009 ed hanno chiesto di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2011 saranno inseriti con riserva nelle graduatorie medesime.
Infatti l'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 prevede che «Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedono a inviare la citata dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva in graduatoria. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno l'abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all'anno scolastico 2010-2011».
Ciò in quanto non si rende possibile far partecipare a pieno titolo, alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato e determinato, per l'anno scolastico 2009-2010, coloro che conseguiranno il titolo abilitante solo nella sessione autunnale del 2009 e cioè dopo la conclusione delle operazioni di nomina che per legge devono avvenire entro il 31 agosto 2009 essendo preordinate al regolare avvio dell'anno scolastico.

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ALLEGATO 2

5-01088 Motta: Situazione finanziaria degli istituti scolastici, in particolare nella provincia di Parma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla questione riguardante l'insufficienza delle risorse finanziarie delle istituzioni scolastiche è stato più volte riferito in questa sede rispondendo ad interrogazioni parlamentari di analogo contenuto.
È stato già fatto presente che le misure di contenimento della spesa contenute nelle leggi finanziarie degli anni pregressi hanno comportato, come in altri settori pubblici, una riduzione delle risorse finanziarie destinate alle scuole, determinando le segnalate note difficoltà delle scuole stesse.
Di tale situazione era consapevole la precedente gestione che, al riguardo, aveva promosso alcune iniziative risultate, tuttavia, non risolutive. Alcuni provvedimenti della precedente legislatura al contrario non hanno affatto migliorato la situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche.
Ricordo, a titolo esemplificativo, l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 147 del 2007 che, nel porre a carico del bilancio del Ministero gli oneri relativi alle retribuzioni del personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per maternità, ha sì integrato gli stanziamenti dei relativi capitoli, riducendo però contestualmente, allo scopo, il tetto massimo di spesa per le supplenze brevi fissato dalla legge finanziaria del 2005.
Va pure ricordata l'accresciuta spesa per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, conseguente all'attuazione delle disposizioni dettate in materia dalla legge n. 1 del 2007.
In particolare, per l'anno 2008, la situazione finanziaria delle scuole ha registrato una forte sofferenza, determinata dall'applicazione della cosiddetta «norma di salvaguardia» contenuta nella legge finanziaria del 2007. In base a questa norma si sarebbe dovuto procedere ad una razionalizzazione del personale della scuola che non è avvenuta con il risultato di un taglio di 560 milioni di euro degli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento delle scuole statali con un impoverimento del servizio scolastico agli studenti.
Di questa situazione hanno risentito anche le scuole della provincia di Parma le quali hanno prioritariamente utilizzato le risorse finanziarie ricevute per pagare le supplenze temporanee.
Per il medesimo anno 2008 la suddetta riduzione di 560 milioni di euro è stata comunque in parte compensata mediante l'intervento di recupero di circa euro 153 milioni disponibili sulle contabilità speciali riferite all'amministrazione scolastica, disposto con il decreto ministeriale 26 marzo 2008, emanato in applicazione dell'articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.
Per dare una prima risposta alle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole, si è inoltre provveduto ad incrementare di 200 milioni di euro il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008. Contestualmente si è proceduto alla erogazione della prima rata dei

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fondi per il medesimo anno, relativa ai 4 dodicesimi, pari a 491 milioni e 519 mila euro.
A seguito del monitoraggio effettuato per le spese riferite alle supplenze brevi e saltuarie del periodo 1o settembre-31 dicembre 2008, nel marzo scorso è stata messa a disposizione delle scuole la relativa assegnazione finanziaria.
Con disponibilità 30 aprile si è provveduto all'assegnazione di un'ulteriore rata sul finanziamento dell'anno 2009.
Per quanto riguarda la TARSU si ricorda che a decorrere dall'anno 2008 il Ministero corrisponde direttamente ai comuni la somma concordata in sede di conferenza Stato-Città e autonomie locali quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
In data 20 marzo 2008 in quella stessa sede è stato stipulato l'accordo in base al quale, tra l'altro, viene stabilito che per quanto riguarda le situazioni debitorie pregresse, sino all'esercizio finanziario 2006 compreso, il Ministero, sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia, provvederà a contribuire alla definizione delle medesime sino alla concorrenza di euro 58.000.000 e che gli uffici scolastici provinciali del Ministero congiuntamente con l'ANCI regionale provvederanno al monitoraggio di attuazione dell'accordo. A seguito del monitoraggio, il Ministero e l'ANCI stabiliranno le modalità per definire le situazioni debitorie residuali sino al 2007. Il Ministero provvederà a quanto di competenza sino alla concorrenza di 58 milioni di euro.
Con riguardo alle visite fiscali ricordo che la Suprema Corte di Cassazione - sezione I, con sentenza del 28 maggio 2008, ha escluso la gratuità delle visite fiscali effettuate su richiesta del datore di lavoro. Si stanno ora intensificando da parte delle Aziende sanitarie locali le richieste di pagamento delle visite fiscali disposte dalle scuole anche in caso di assenza per un solo giorno così come previsto dall'articolo 71, comma 3, della legge n. 133 del 2008.
Questa situazione è stata già rappresentata alle altre amministrazioni competenti (Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, Ministero economia e finanze) al fine di individuare una soluzione condivisa che non gravi ulteriormente sulle istituzioni scolastiche.
Infine, in relazione alla carenza di fondi da utilizzare per l'avvio dei corsi di recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie di secondo grado preciso che, in base a quanto stabilito con circolare n. 12 del 2 febbraio 2009, per il corrente anno scolastico, le scuole potranno avvalersi di ulteriori risorse, pari a 55 milioni di euro.

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ALLEGATO 3

5-01123 Zazzera: Riduzione dell'insegnamento del diritto e dell'economia negli istituti tecnici e nei licei.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le preoccupazioni espresse dall'Onorevole interrogante circa la drastica riduzione dello studio del diritto e dell'economia negli istituti tecnici e la sua scomparsa nei licei non hanno ragion d'essere.
Lo schema di regolamento ed i relativi allegati concernenti il riordino degli istituti tecnici, la cui definizione procedurale è nella fase di avvio, prevedono per ciascuno degli undici indirizzi, nei rispettivi quadri orario, l'insegnamento della disciplina «diritto ed economia» al primo biennio. Nel primo biennio, pertanto, gli spazi relativi all'anzidetto insegnamento non si riducono rispetto a quelli già presenti negli indirizzi dell'istruzione tecnica.
Nel secondo biennio e nel quinto anno tale insegnamento è presente negli indirizzi nei quali esso risulta necessario per consentire l'acquisizione delle competenze specifiche proprie di tale indirizzo, secondo una impostazione richiesta sia dalle parti sociali che dagli ordini e collegi professionali.
Per quanto concerne i nuovi licei, è attualmente ancora in corso, per chiudersi in tempi brevi, la fase di definizione dei percorsi, per cui ogni risposta è, al momento, prematura.
Si ritiene comunque che verrà garantita, nel contesto della razionalizzazione degli indirizzi di studio secondo le direttrici del piano programmatico, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la complessiva tenuta degli organici relativi alla classe di concorso A019 - Discipline giuridiche ed economiche.
Sono peraltro in corso ulteriori approfondimenti finalizzati a verificare per ogni singolo indirizzo di studio l'impatto sugli organici delle ipotesi di aggregazione delle cattedre correlate ai piani degli studi dei nuovi licei e dei nuovi istituti tecnici e professionali. Non si esclude perciò la possibilità di introdurre elementi migliorativi con specifico riferimento alla utilizzazione nel settore liceale di personale proveniente dalla citata classe di concorso A019.
Per quanto riguarda l'insegnamento «Cittadinanza e Costituzione» previsto dall'articolo 1 della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, oltre ad una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sull'autonomia scolastica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle relative competenze, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Nel documento d'indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», recentemente presentato dal Ministro, si insiste sulla collaborazione fra docenti poiché l'ora settimanale dedicata a Cittadinanza e Costituzione non è certo sufficiente a produrre i risultati richiesti. In effetti, «essi vanno considerati come compito comune ai docenti e ai dirigenti scolastici, nel dialogo allargato con forze potenzialmente educative». In particolare si tratta di trovare

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nei consigli di classe intese sugli obiettivi di apprendimento relativi a questa area di concetti e di competenze, anche sulla scorta dei contributi forniti dal docente di questa disciplina, per giungere a valutare collegialmente i comportamenti dei bambini, degli adolescenti e dei giovani.
Benché il docente della disciplina non sia individuato espressamente dalla normativa fin qui emessa, è evidente, comunque, che il suddetto docente dovrà essere cercato tra i docenti provenienti dalle classi di concorso A019 (Discipline giuridiche ed economiche), A037 (Filosofia e storia), A043 (Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media) e A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado).
Non desta poi meraviglia che soprattutto i docenti afferenti alla menzionata classe A019 abbiano rivendicato e rivendichino titoli preferenziali per ricoprire l'incarico di docente della nuova disciplina. Al riguardo, corre però l'obbligo di far rilevare che i docenti di storia, quale che sia la classe di concorso di provenienza, possono a loro volta vantare titoli di merito, atteso che la nuova disciplina richiede il possesso di competenze strettamente congiunte con gli studi storico-geografico-sociali. Vale dunque la pena rammentare che la sperimentazione promossa dal Ministero ha anche lo scopo di chiarire, con il contributo determinante delle scuole, il quadro di riferimento per le scelte da compiere a livello istituzionale.
Comunque, le esigenze rappresentate dall'Onorevole interrogante saranno tenute nella debita considerazione.

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ALLEGATO 4

5-01136 Ciocchetti: Misure di sostegno per assicurare il diritto allo studio ad Asia Neumann, portatrice di handicap grave.

TESTO DELLA RISPOSTA

Tra le nostre specificità positive in ambito europeo c'è l'integrazione degli allievi con disabilità nella scuola; nessun altro sistema educativo ha a questo proposito norme d'avanguardia come le nostre.
Ricordo che il riconoscimento dell'alunno con disabilità e l'assegnazione allo stesso delle ore necessarie per la piena realizzazione del diritto allo studio ed all'integrazione, richiede una procedura articolata e complessa alla cui realizzazione concorrono numerosi livelli istituzionali, soggetti e organismi, gruppi operativi, ciascuno con compiti ben definiti e tra loro complementari. Il numero delle ore di sostegno attribuito ad ogni alunno è pertanto il risultato degli accertamenti tecnici, delle valutazioni e delle determinazioni assunte in maniera coordinata ed interagente da una pluralità di soggetti esperti, sulla base di un'approfondita conoscenza e consapevolezza delle sue effettive difficoltà e di un attento esame delle modalità più idonee a superarle.
Il sostegno viene assicurato da docenti forniti di apposita specializzazione.
Per le esigenze di sostegno degli allievi disabili è stato previsto un apposito organico di diritto e annualmente vengono assegnate apposite risorse.
Ricordo anche che nel tempo sono stati attivati numerosissimi corsi per far conseguire al maggior numero di docenti detta specializzazione e che proprio su questa specifica problematica, nell'ambito della revisione della formazione iniziale dei docenti, è stata attivata una consultazione con le Associazioni competenti per materia.
Aggiungo che il docente di sostegno non è una risorsa assegnata al singolo allievo con disabilità ma alla scuola, perché su tutta la scuola (sulla molteplicità delle sue componenti) ricade il dovere di apprestare, per l'alunno disabile, gli strumenti che ne favoriscano l'integrazione, l'educazione, l'apprendimento. Il compito di redigere il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) - che descrive gli interventi predisposti per l'alunno disabile - è infatti espressamente rimesso (dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994) al «personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola», vale a dire all'intero consiglio di classe, e non già al solo docente di sostegno che non può essere «sostitutivo» rispetto all'azione degli altri docenti.
Proprio in quanto risorsa assegnata alla scuola e non al singolo alunno con disabilità, il docente di sostegno fa parte a pieno titolo del consiglio di classe, ne assume la contitolarità e partecipa alla programmazione educativa e didattica, alla elaborazione e alla verifica delle attività di competenza del consiglio stesso con riferimento a tutti gli alunni della classe (come previsto dal Testo unico sull'istruzione approvato dal decreto legislativo n. 297 del 1994).
Con riguardo al caso al quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, l'ufficio scolastico regionale per la Toscana ha comunicato che la ragazza frequenta l'Istituto paritario S. Giuseppe di Firenze dove sta vivendo un'esperienza scolastica positiva. La dirigente della scuola ed i docenti riferiscono gli importanti traguardi educativi

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raggiunti dalla giovane nel corso del primo ciclo d'istruzione sia sul piano cognitivo (l'alunna ha imparato ad esprimersi correttamente anche per iscritto) che su quello affettivo-relazionale.
Tale positiva situazione è stata determinata dalla costruttiva collaborazione interistituzionale che si è realizzata nell'attuazione del piano educativo individualizzato.
La famiglia teme che nel passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, che l'alunna si accinge a compiere, non vengano mantenute le condizioni che hanno reso positiva l'esperienza scolastica finora effettuata.
Riguardo al caso in questione il direttore generale regionale ha fornito assicurazioni che interverrà presso l'ufficio scolastico provinciale di Firenze affinché venga seguito con la dovuta attenzione il passaggio dell'allieva presso il liceo pedagogico «G. Pascoli» di Firenze con il quale la famiglia ha già preso contatto ricevendo assicurazioni di massima collaborazione da parte del dirigente scolastico.
In particolare, per quanto riguarda l'assegnazione del docente di sostegno, il caso verrà valutato con la doverosa cura dagli operatori (Gruppo H regionale e referenti provinciali) che, come già riferito, esaminano le richieste presentate dalle scuole e che, soprattutto per le situazioni di gravità, in relazione alle risorse disponibili, salvaguardano la qualità dell'integrazione scolastica.

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ALLEGATO 5

5-01137 Capitanio Santolini: Sulle elezioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ricordo preliminarmente che in materia di organi collegiali della scuola a livello territoriale si sono succedute nel tempo diverse norme.
Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 233 del 1999, il quale, in applicazione dell'articolo 21, comma 15 della legge n. 59 del 1997, ha previsto la costituzione dei consigli scolastici locali, dei consigli scolastici regionali e del consiglio superiore della pubblica istruzione in sostituzione degli organismi attualmente esistenti, sono state approvate dapprima la legge 137 del 2002 e successivamente il decreto-legge n. 136 del 2004 convertito nella legge n. 186 del 2004, con le quali si delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15 della legge n. 59 del 1997 in materia di organi collegiali. Tali norme mostrano una volontà orientata verso la rivisitazione degli organismi introdotti con i decreti delegati del 1974.
Il decreto legislativo n. 233 del 1999 non ha trovato fino ad oggi attuazione soprattutto perché l'impianto organizzativo da esso previsto non appare più adeguato al nuovo assetto istituzionale conseguente alle modifiche del titolo V della parte II della Costituzione.
Poiché sono decorsi i termini fissati dalle precitate leggi nn. 137 del 2002 e 186 del 2004 per l'esercizio della delega legislativa al Governo ad apportare modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 233 del 1999, restano ancora in vigore gli organismi di cui al decreto delegato n. 416 del 1974 quali i consigli scolastici distrettuali, i consigli scolastici provinciali e il consiglio nazionale della pubblica istruzione, che continuano a svolgere i loro compiti in regime di proroga.
Ciò in attesa che il legislatore riveda il sistema di rappresentanza territoriale della scuola in quanto non più rispondente agli assetti istituzionali conseguenti all'autonomia scolastica e alle modifiche del titolo V della Costituzione.
Sulla materia si è espresso anche il TAR del Lazio respingendo con decisione pubblicata il 7 novembre 2008 la richiesta di sospensiva della nota protocollo n. 3681 del 7 aprile 2008 del Ministero con la quale, a seguito di una istanza di diffida, si chiarivano i motivi per i quali le elezioni di cui trattasi non venivano indette.

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ALLEGATO 6

5-01163 Siragusa: Sul percorso formativo e professionale dell'insegnante di italiano come lingua seconda.

TESTO DELLA RISPOSTA

Premetto, che il reclutamento del personale docente avviene sulla base di classi di concorso che individuano, al loro interno, le discipline omogenee caratteristiche delle varie tipologie e ordini di scuole, tenendo conto di programmi di insegnamento precedentemente stabiliti.
Su questa base, quindi, sono stati previsti i titoli di studio considerati idonei all'insegnamento delle discipline previste nelle singole classi di concorso (articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297). Conseguentemente, il reclutamento del personale docente a tempo determinato e indeterminato e l'accesso alle procedure abilitanti, siano esse concorsi a cattedre, sessioni riservate, scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.), sono stati regolamentati dai decreti ministeriali n. 39 del 30 gennaio 1998 e n. 22 del 9 febbraio 2005.
Un nuovo insegnamento deve, pertanto, o confluire in una classe già esistente e divenire, con altri insegnamenti, elemento di composizione di cattedra o divenire esso stesso classe di concorso ed oggetto di individuazione di organico specifico.
Nelle more di un complessivo riordino delle procedure di reclutamento, che disciplini i requisiti e le modalità della formazione iniziale e l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, l'amministrazione scolastica è impegnata nella predisposizione di un apposito Regolamento in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 416, della legge finanziaria per il 2008, n. 244 del 24 dicembre 2007.
L'articolo 64, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto, poi, che si provveda alla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti e alla revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi, rinviando, appunto, la formazione iniziale ed il reclutamento del personale docente alle disposizioni da emanare ai sensi della sopra citata legge n. 244 del 2007.
Allo stato attuale si sta lavorando sullo schema di Regolamento riguardante la formazione universitaria iniziale mentre, per quanto riguarda il reclutamento del personale docente, occorre un ulteriore provvedimento.
La problematica posta dall'Onorevole interrogante, comunque, è all'attenzione dell'amministrazione che sta valutando la possibilità di prevedere l'istituzione di una figura professionale da utilizzare in corsi intensivi di italiano L 2 nell'ambito delle attività aggiuntive per l'arricchimento dell'offerta formativa, che sia di ausilio ai docenti di ogni ordine e grado di scuole, per affrontare i problemi educativi connessi l'aumento costante di alunni di lingue e culture diverse.
Si sta valutando, inoltre, la possibilità di prevedere disposizioni specifiche nell'emanando provvedimento di riapertura delle graduatorie di istituto.

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ALLEGATO 7

5-01232 Cavallaro: Riduzione degli insegnanti nella Regione Marche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preliminarmente preciso che le disposizioni contenute nello schema di decreto interministeriale, recante le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010, diramato con circolare n. 38 del 2 aprile 2009, sono il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione di dati ed elementi che concorrono alla individuazione delle diverse esigenze gestionali ed operative, nonché alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione.
La consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale è stata definita in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto una serie organica di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell'arco di un triennio, il rapporto docenti-alunni, e sulla base delle istruzioni impartite dal piano programmatico elaborato ai sensi del medesimo articolo 64.
Gli interventi riguardano il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino dell'impianto e dell'articolazione del primo ciclo; quanto alla revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo essa è stata rinviata dalla legge n. 14 del 2009 all'anno scolastico 2010-2011.
Al fine di garantire una maggiore stabilità delle platee scolastiche e del personale docente interessato ed anche a tutela della continuità didattica e della qualità del servizio, la riduzione apportata in organico di diritto è stata di 37.100 unità, con un recupero di 5.000 posti rispetto all'obiettivo di riduzione previsto per l'a.s. 2009/10 di 42.100 posti.
La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata poi effettuata sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione nelle sue diverse articolazioni e si è tenuto conto anche delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché dei contesti con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.
Gli uffici scolastici regionali sono stati invitati, nella fase di assegnazione delle risorse alle singole province, a coinvolgere opportunamente le regioni e gli enti locali e a tener conto delle specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle innovazioni introdotte dagli atti applicativi dell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008.
Non vi è dubbio che un ruolo fondamentale rimane demandato alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Pertanto sarà compito delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa, valorizzando

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in tal modo le potenzialità derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.
Per quanto riguarda in particolare la regione Marche, l'ufficio scolastico regionale ha operato, secondo quanto disposto dallo schema di decreto interministeriale diramato con la suddetta circolare n. 38.
In particolare la ripartizione a livello provinciale della dotazione organica assegnata alla regione è stata operata sulla base di una valutazione prognostica delle classi che ha tenuto conto della dinamica delle iscrizioni - in decremento solo nella provincia di Ascoli Piceno - e dell'impatto delle modifiche ordinamentali introdotte nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado.
Sono state tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle famiglie tant'è che nella scuola primaria, per l'anno scolastico 2009-2010, sono state costituite n. 42 classi a tempo pieno in più rispetto a quelle funzionanti nel corrente anno scolastico.
Siano state tenute anche in debito conto le esigenze delle scuole di montagna attraverso la costituzione di pluriclassi il cui numero è stato incrementato di n. 25 unità; ciò in attesa che venga raggiunta in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 64, comma 4-quinquies della legge n. 133 del 2008, l'intesa per procedere al dimensionamento della rete scolastica, razionalizzando i punti di erogazione del servizio.
Infine, per rispondere alle esigenze avvertite nel territorio l'ufficio scolastico regionale ha incrementato di ben 12 posti a livello regionale la dotazione organica della scuola dell'infanzia.

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ALLEGATO 8

5-01249 Centemero: Sulla normativa relativa alla valutazione degli studenti della scuola secondaria di II grado.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante manifesta preoccupazioni per gli allievi frequentanti l'ultimo anno delle scuole secondarie superiori al fine dell'ammissione all'esame di Stato atteso che le disposizioni applicative in materia di valutazione del comportamento e degli apprendimenti, introdotte dalla legge n. 169 del 2009, sono intervenute ad anno scolastico inoltrato e ciò potrebbe condizionare l'orientamento dei docenti; chiede pertanto, essendo stato previsto un periodo più lungo di verifica dei regolamenti dei licei e degli istituti tecnici, che il tema della valutazione per l'ammissione all'esame di Stato sia affrontato coerentemente alle indicazioni di riforma contenute nei regolamenti che saranno emanati.
Al riguardo faccio presente che il regolamento concernente il «Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169» è in fase di definizione in quanto il relativo schema approvato dal Consiglio dei ministri in prima lettura è stato sottoposto al prescritto parere del Consiglio di Stato che in data 8 maggio 2009 ha espresso parere favorevole e necessita ancora dell'approvazione, in seconda lettura del Consiglio dei ministri per essere poi pubblicato.
Tenuto conto quindi che i tempi occorrenti per addivenire alla definitiva approvazione del Regolamento potrebbero rendere difficoltosa l'attuazione delle relative nuove disposizioni, in particolare quelle riguardanti l'esame di Stato, con l'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009 recante istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali è stato disposto che per il corrente anno scolastico 2008-2009 l'ammissione degli alunni agli esami resti regolata dalla vigente normativa in materia e, in particolare dal decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, articolo 1, comma 3, secondo cui ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono almeno la media del sei.
Per quanto concerne la valutazione del comportamento nella medesima ordinanza è stato precisato che a partire dall'anno scolastico 2008-2009 la valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente; pertanto, al fine dell'esame del corrente anno scolastico, il voto di comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all'ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello riferito al penultimo anno. Se il voto è inferiore ai sei decimi è prevista la non ammissione all'esame di Stato. In data 7 maggio 2009 con circolare n. 46 queste ultime disposizioni sono state confermate.

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ALLEGATO 9

5-01274 Pes: Chiarimenti sulla riorganizzazione del Liceo Scientifico Tecnologico.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'indirizzo scientifico tecnologico è un corso di origine sperimentale e dai primi anni novanta è diffuso sia nei licei che negli istituti tecnici. Il piano di studi è stato a suo tempo elaborato dalla commissione presieduta dall'Onorevole Brocca e prevede un orario settimanale di insegnamento di 34 ore settimanali.
Detto indirizzo si caratterizza rispetto al liceo scientifico di ordinamento per le seguenti peculiarità:
non è impartito l'insegnamento del latino e ciò spiega la diffusione presso gli istituti tecnici;
sono impartiti gli insegnamenti di diritto ed economia (1o e 2o anno), informatica e sistemi automatici (3o 4o e 5o anno), scienza della terra (1o 4o e 5o anno), biologia (2o anno), biologia e laboratorio (3o 4o e 5o anno). Laboratorio fisica e chimica (1o e 2o anno), fisica e laboratorio (3o 4o e 5o anno), tecnologia e disegno (1o e 2o anno) e disegno (3o e 4o anno).

L'indirizzo enfatizza quindi la dimensione scientifica degli apprendimenti e richiede l'applicazione di metodologie laboratoriali. Tuttavia il numero delle ore di insegnamento eccede il limite previsto dal piano programmatico elaborato dal Ministero ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Tale normativa prevede, infatti, che i piani di studio relativi al sistema dei licei, di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005, come modificato dalla legge n. 40 del 2007 saranno riesaminati con l'obiettivo di razionalizzarne l'impianto in termini di massima semplificazione; le discipline e i carichi orario delle singole tipologie andranno definite in misura non superiore alle 30 ore settimanali.
Lo schema di regolamento recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei», ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sarà a breve presentato al Consiglio dei ministri per l'esame preliminare. La prevista revisione potrà comportare modifiche dei percorsi liceali di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005.
Pertanto le esigenze rappresentate dagli Onorevoli interroganti saranno prese in considerazione nel corso dei lavori finalizzati al perfezionamento del suddetto schema di decreto, nel contesto di un eventuale potenziamento della flessibilità dei percorsi liceali.

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ALLEGATO 10

5-01174 Ceccuzzi: Realizzazione del nuovo tratto stradale alternativo alla strada provinciale n. 326 in Toscana e provvedimenti per evitare che siano posti vincoli su terreni interessati.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Ceccuzzi con la quale chiede informazioni circa la «situazione di stallo che caratterizza la corretta realizzazione del nuovo tratto stradale alternativo alla stradale provinciale n. 326», a causa del procedimento di tutela indiretta avviato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto sul terreno circostante il Podere Molinaccio sito nel Comune di Torrita di Siena.
A tal proposito evidenzio anzitutto che, come è peraltro noto all'Onorevole interrogante che ha correttamente ricostruito l'intera vicenda, l'immobile denominato «Podere Molinaccio I e II», esempio dell'architettura rurale della Valdichiana, con decreto del Direttore Regionale per il Beni culturali e Paesaggistici della Toscana datato 3 aprile 2006 è stato dichiarato bene di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del Codice dei Beni Culturali è sottoposto alle prescritte disposizioni di tutela.
Successivamente, la Soprintendenza ha avviato il procedimento di tutela indiretta ai sensi degli articoli 45 e 46 del citato Codice, mediante prescrizioni nei confronti dell'immobile distinto in Catasto al Foglio 2, particella 66 (restante parte) e particella 173.
In relazione al citato procedimento di tutela indiretta, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, in considerazione della complessità e delicatezza della vicenda nonché dei pareri resi dal locale Comitato Regionale di coordinamento, ha ritenuto necessario investire della problematica la competente Direzione Generale, per le valutazioni e le indicazioni sul caso, ed il Comitato Tecnico Scientifico per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero a cui è stato richiesto uno specifico parere di supporto all'adozione del provvedimento conclusivo.
La predetta articolazione periferica Regionale del Ministero, ha ritenuto ciò necessario in considerazione:
della sovrapposizione di altri procedimenti, di competenza comunale e provinciale, inerenti la realizzazione del nuovo asse viario che, se realizzato, determinerebbe la modifica dello stato dei luoghi interessati dal procedimento di tutela indiretta in argomento;
dello stato di avanzamento di tali procedure e tenuto conto dei rilevanti interessi pubblici coinvolti e del loro indispensabile bilanciamento, in relazione ai quali si è ritenuto opportuno procedere ad una completa e dettagliata disamina dal punto di vista tecnico-scientifico da parte dei competenti organi centrali del Ministero.

Il citato Comitato Tecnico scientifico, riunitosi in data 23 febbraio 2009, ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi di approfondimento sulla scorta dei quali emetterà il parere che verrà reso nella seduta che si terrà in data 21 maggio 2009 e sul tenore del quale si potrà definire il procedimento in atto.

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ALLEGATO 11

5-01272 Marco Carra: Valorizzazione delle collezioni civiche depositate nei sotterranei del Palazzo Ducale di Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Carra con la quale chiede informazioni in merito alle collezioni civiche di proprietà del Comune di Mantova depositate presso Palazzo Ducale.
A tal proposito, premetto anzitutto che la maggior parte dei beni di proprietà comunale presenti nel Palazzo Ducale è esposta nei normali circuiti di visita del monumento ed è pertanto adeguatamente utilizzata e valorizzata. Nei depositi del Palazzo sono invece conservati beni di interesse soprattutto storico ed erudito ed altri oggetti che per la particolare tipologia, come ad esempio stampe e monete, non sono direttamente esponibili.
La problematica concernente la gestione delle collezioni civiche in deposito presso il Palazzo Ducale di Mantova, è oggetto di discussione e confronto tra questo Ministero e il Comune di Mantova da diversi anni ma può trovare, in questo momento, l'occasione di una possibile soluzione condivisa.
Infatti, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, dal mese di novembre 2008, ha attivato i contatti con l'Amministrazione comunale di Mantova per affrontare, fra l'altro, la questione in argomento.
Si è conseguentemente instaurata una stretta e proficua collaborazione che ha già portato da un lato a riconsegnare parte dei beni della collezione al Comune, e, dall'altro, a curarne il restauro.
Per quanto concerne la richiesta dell'Onorevole interrogante riguardante la costituzione di un gruppo di lavoro per procedere all'inventariazione del patrimonio civico depositato presso il Palazzo Ducale, faccio presente che la citata Direzione Regionale, con nota del 2 aprile 2009, ha aderito alla specifica richiesta formulata in tal senso dal Comune di Mantova, indicando i propri referenti e sottolineando, altresì, l'opportunità di avvalersi di risorse esterne di supporto al fine di garantire la tempestività dell'azione e la conclusione dei lavori in tempi congrui.
Voglio pertanto assicurare la disponibilità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a condividere con la Città di Mantova una gestione delle Collezioni Civiche che ne garantisca la valorizzazione e ne consenta la piena e legittima disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione di mostre ed eventi, in accordo con la Soprintendenza interessata.
Rappresento, infine, l'interesse di questo Dicastero a stipulare un Protocollo d'Intesa con il Comune di Mantova, quale aggiornamento della Convenzione dell'11 marzo 1915, al fine di garantire il pieno perseguimento dei predetti obiettivi di gestione e valorizzazione.