CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2009
179.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 145

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01434 Catanoso: Modalità d'impiego dell'attrezzo da pesca denominato «ferrettara».

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, si ritiene opportuno precisare che l'attuale disciplina relativa all'attrezzo da pesca denominato «ferrettara», è stata adottata a seguito della comunicazione con cui la Commissione Europea ha richiamato il nostro paese al rispetto della normativa Comunitaria.
In particolare, in merito alle problematiche connesse all'utilizzo del sistema sopra indicato, si rappresenta che l'articolo 11-bis del Regolamento CE n. 1239, del Consiglio dell'8 giugno 1998, ha vietato, a partire dal 1o gennaio 2002, la cattura e lo sbarco delle specie indicate nell'allegato VIII (tonno bianco, tonno rosso, tonno obeso, tonnetto striato, palamita, tonno pinna gialla, tonno pinna nera, tonnetti, tonno del sud, tombarelli, pesca castagna, aguglie imperiali, pesci vela, pesce spada, costardelle, corifene, squali e cefalopodi).
A livello nazionale, in attuazione dei regolamenti comunitari n. 1626/94 e n. 1239/98, sono state fissate le modalità tecniche e le caratteristiche dell'attrezzo denominato «ferrettara», concordate con la Comunità europea, così come indicate nel decreto ministeriale 14 ottobre 1998, e successive modifiche.
Tale decreto, al fine di garantire il rispetto del divieto introdotto con la citata norma comunitaria, ha posto ulteriori modalità tecniche, concordate con la Comunità europea, per l'utilizzo dell'attrezzo in parola, tali da impedire materialmente la cattura delle specie di cui all'allegato VIII e ha consentito, al contempo, esclusivamente la cattura delle seguenti specie: ricciola, occhiata, sgombro, salpa, boga, alaccia, sardina e acciuga.
Per quanto attiene le attuali modalità di impiego dell'attrezzo «ferrettara», le stesse risultano disciplinate a livello nazionale dal decreto ministeriale 24 maggio 2006. Tale decreto ha consentito l'utilizzo del citato sistema, non oltre le 10 miglia dalla costa e stabilito una lunghezza massima di 2,5 chilometri nonché, una maglia non superiore a 180 mm di apertura.
Premesso quanto sopra, essendo tuttora vigenti le disposizioni comunitarie più volte richiamate, non si ritiene di poter provvedere al riguardo con disposizioni diverse ferma restando, naturalmente, la continua e attenta verifica da parte della Scrivente delle esigenze delle marinerie interessate, attraverso un'intensa attività a livello Comunitario.
In particolare, in merito ai singoli quesiti posti si precisa:
1) non si ritiene di poter autorizzare in via «accidentale», ovvero, in via «accessoria» la pesca delle specie ittiche di cui all'allegato VIII, in quanto la norma non consente alcuna deroga al generale divieto di pesca. Inoltre, quando è espressamente consentita, la cattura accessoria può considerarsi tale quando il quantitativo delle specie pescate, in via accessoria, non è prevalente rispetto alla cattura delle altre specie consentite. Tale norma, pertanto, limiterebbe di fatto la possibilità di verifica da parte degli organi preposti al controllo, favorendo di fatto condotte di pesca illegali;

Pag. 146

2) la norma proposta consentirebbe di detenere a bordo due pezze la cui lunghezza è superiore a quella consentita, in contrasto con le disposizioni comunitarie e limitando di fatto la possibilità degli organi preposti al controllo di procedere alle verifiche.

Per quanto sopra, si ritiene, considerato anche che numerose unità hanno aderito ai piani di dismissione delle reti da posta derivanti con la successiva erogazione dei relativi premi, non necessario e inopportuno procedere ad ulteriori modifiche della disciplina vigente. Quanto sopra, anche in considerazione che la stessa risulta essere conforme alla disciplina comunitaria ed ogni intervento genera una aspettativa da parte di alcuni pescatori di poter continuare a pescare, con tali sistemi, le specie di cui all'allegato VIII del predetto regolamento.
Con le ultime modifiche introdotte al sistema sanzionatorio e con un'attenta attività di vigilanza tesa a contenere il fenomeno della pesca illegale con reti derivanti, l'Amministrazione sta resistendo al ricorso, in merito a presunte carenze del sistema di controllo e sanzionatorio per la detenzione e impiego di tali reti, pendente innanzi alla Corte di Giustizia. Pertanto, l'eventuale accoglimento delle modifiche proposte finirebbe inevitabilmente per ridurre le capacità operative degli organi di controllo, incidendo, altresì, negativamente sull'esito di tale giudizio.
L'Amministrazione, in via di autotutela, adotterà un provvedimento con il quale farà cessare gli effetti di tutti i decreti che prevedevano deroghe alla normativa comunitaria, ad eccezione della normativa nazionale che istituisce la «ferrettara», il cui decreto viene sospeso solamente nella parte in cui si fa riferimento alla distanza dalla costa. Questo per evitare difficoltà di interpretazione e una disciplina difforme rispetto a quella comunitaria.

Pag. 147

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01435 Fiorio: Danni alle aziende agricole del Piemonte e della Lombardia provocati dagli eventi alluvionali del 27 e 28 aprile 2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le piogge alluvionali che hanno colpito le province di Alessandria, Asti e Cuneo nella regione Piemonte e la provincia di Pavia nella regione Lombardia nei giorni 27 e 28 aprile 2009, con gravi danni alle coltivazioni, alle strutture produttive agricole e alle infrastrutture rurali, si rappresenta quanto segue.
Al riguardo si fa presente che per il sostegno alle imprese agricole colpite potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale, qualora a conclusione dei rilevamenti da parte degli organi tecnici delle Regioni territorialmente competenti, verranno accertati danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile ordinaria.
Alla data odierna, ancora nessuna richiesta formale d'intervento è pervenuta a questa Amministrazione.
In relazione a ciò, questa amministrazione assicura che provvederà all'istruttoria di competenza per l'emissione dei decreti di declaratoria con i quali si dispone l'attivazione delle misure di aiuto, non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recentemente modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.
Conseguentemente, ai sensi della vigente normativa, a favore delle aziende agricole colpite, in relazione alla tipologia dei danni, potranno essere concessi i seguenti aiuti:
contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria;
prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;
proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;
contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Si fa presente, infine, che con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Pag. 148

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01267 Cenni: Situazione finanziaria dell'AGEA e degli organismi pagatori regionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, in ordine alla grave situazione finanziaria in cui si è venuta a trovare l'AGEA in conseguenza delle riduzioni di stanziamento progressivamente apportate al bilancio dell'Agenzia e da ultimo in misura assolutamente rilevante con la legge finanziaria 2009, si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che gli importi esposti dagli interroganti rappresentano con esattezza il disavanzo previsionale in cui l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) viene a trovarsi in considerazione dei tagli subiti, analoga condivisione meritano le considerazioni in ordine alle onerose conseguenze finanziarie per l'erario da paventare in relazione all'inevitabile degrado della qualità e quantità dei controlli obbligatori per normativa europea - che l'AGEA svolge nella sua qualità di organismo di coordinamento, responsabile di garantire nei confronti dell'Unione europea l'uniforme applicazione dei regolamenti in materia di erogazione e controllo dei pagamenti alle imprese agricole (7 miliardi di euro per anno ai produttori italiani).
L'interrogazione spinge a riconfermare un concetto basilare, connesso alla peculiarità dell'AGEA rispetto ad altre amministrazioni pubbliche; nel caso dell'Agenzia infatti le riduzioni di bilancio non comportano soltanto il rischio del peggioramento del livello dell'azione amministrativa - che comunque comprometterebbe gravemente la corretta e tempestiva erogazione di 7 miliardi l'anno di aiuti alle imprese agricole italiane - bensì concretizzano per lo Stato un «risparmio» che è soltanto apparente, mentre in realtà è causa di danni economici al bilancio nazionale esponenzialmente superiori al beneficio immediato a causa delle possibili correzioni finanziarie da parte della Commissione Europea per carenze negli adempimenti obbligatori.
Un intervento che aumenti le assegnazioni a favore dell'AGEA, già a partire dall'anno 2009, si rivela pertanto indispensabile, in relazione a due fondamentali obiettivi:
consentire l'azione trasversale dell'Agenzia, nella sua qualità di organismo di coordinamento, a supporto degli adempimenti in agricoltura delle regioni e degli organismi pagatori regionali;
consentire, nel breve-medio termine, l'erogazione dei corrispettivi per le attività di tenuta e controllo del fascicolo aziendale e di raccolta ed istruttoria delle domande di aiuto da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

Il primo obiettivo, da conseguire mediante l'operatività della SIN, consiste nell'esecuzione armonizzata, a favore di tutti gli organismi pagatori, delle attività di controllo propedeutiche all'erogazione degli aiuti e della tenuta e aggiornamento del sistema integrato di gestione e controllo previsto dalla normativa comunitaria.
Tali attività sono peraltro ricomprese all'interno del più ampio contenitore costituito dal sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), del quale l'AGEA è per legge il soggetto responsabile del coordinamento e della gestione.

Pag. 149

Al riguardo va confermata la preoccupazione che le rilevanti riduzioni delle assegnazioni al comparto agricolo pubblico possano risultare di ostacolo al percorso attuativo delle «Linee guida per lo sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Tale percorso attuativo appare viceversa irrinunciabile ai fini di una efficace azione in materia di agricoltura da parte delle regioni e delle province autonome.
Le esigenze in materia risultano a volte diverse negli specifici contenuti, ma comunque ugualmente irrinunciabili per tutte le regioni e province autonome, indipendentemente dal fatto che abbiano già istituito o meno il proprio organismo pagatore e dal livello di sviluppo e autonomia del proprio sistema informativo agricolo.
In questo senso appare preziosa l'azione della SIN la quale - oltre a garantire il pieno e tempestivo adempimento degli obblighi di controllo e di rendicontazione dello Stato membro nei confronti della Commissione europea - può mettere a punto strumenti utili alle funzionalità di interesse comune e consentire in tal modo alle regioni e province autonome ed agli organismi pagatori di indirizzare i propri impegni e le proprie risorse verso le specifiche esigenze, peculiari a livello di singola realtà regionale, connesse alle politiche agricole regionali definite in ciascun ambito locale.
Il secondo obiettivo è finalizzato a poter continuare a disporre dell'operato dei centri di assistenza agricola (CAA) in materia di tenuta e aggiornamento dei fascicoli aziendali da parte dei CAA, in attuazione del decreto legislativo n. 99 del 2004.
Tali centri rappresentano l'elemento base del sistema di controlli in agricoltura, ai fini, soprattutto, della raccolta e dell'istruttoria delle domande di aiuto.
Risulta infatti tuttora irrinunciabile considerata la realtà agricola italiana, fatta di una miriade di piccole e piccolissime aziende, tecnologicamente impreparate e non attrezzate l'esistenza di una «periferia» che mantenga il rapporto con il produttore sul territorio e lo assista negli adempimenti dichiarativi per l'accesso ai benefici comunitari.
In assenza di tale supporto si rischia infatti una drastica diminuzione delle domande di aiuto presentate e, di conseguenza, dell'importo complessivo degli aiuti comunitari erogabili, in un contesto dove già oggi lo Stato membro Italia «lascia» nelle casse comunitarie circa 250-300 milioni di euro ogni anno di plafond di spesa «domanda unica» che rimane inutilizzato.
La percentuale di non utilizzo rischia di crescere in misura molto più consistente, per cui il paese potrebbe di fatto «perdere» centinaia di milioni di fondi comunitari di cui beneficiano oggi le imprese agricole.
Per attenuare l'impatto di tale situazione l'AGEA ha già attuato, mediante la SIN, una soluzione basata sull'utilizzo ottimizzato delle risorse tecnologiche, in particolare promuovendo la semplificazione degli adempimenti dichiarativi per l'accesso agli aiuti comunitari (presentazione telematica e firma digitale) e sfruttando al massimo il collegamento telematico con le altre amministrazioni.
Gli effetti pratici di un «salto» organizzativo e tecnologico di tali dimensioni richiedono peraltro, per dispiegarsi con l'attesa efficacia, un periodo di «rodaggio» da valutare in almeno 2-3 anni, durante i quali appare oggettivamente impossibile rinunciare all'apporto dei CAA per la gestione del rapporto con i produttori agricoli e dei controlli istruttori obbligatori che richiedano tuttora l'esame, la registrazione a sistema e la custodia di documenti cartacei.
A coronamento delle considerazioni sin qui avanzate è doveroso segnalare che, tamponata l'emergenza, potrebbero essere ideate soluzioni strutturali, oltre a quelle fondate sull'utilizzo ottimizzato della tecnologia, che consentano di ridurre l'impatto complessivo dei costi degli adempimenti in agricoltura sulla finanza pubblica.

Pag. 150

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01429 Nola: Problematiche conseguenti alla rideterminazione dell'uso del suolo e al pagamento degli aiuti comunitari in provincia di Pavia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, relativa ai criteri di controllo utilizzati nelle aree interessate dalla coltura del riso, si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che questo Ministero e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono già intervenuti da tempo promuovendo un incontro il 9 febbraio 2009 con i rappresentanti della regione Piemonte, organismo pagatore, regionale piemontese, e l'Ente nazionale risi per discutere di tale problema.
In conseguenza di tale incontro è stato deciso di effettuare una revisione del lavoro di fotointerpretazione della copertura del suolo (refresh) al fine di verificare la corretta applicazione della normativa comunitaria.
Tale revisione del lavoro di fotointerpretazione è stata estesa anche alle altre zone interessate dalla risicoltura ed ubicate al di fuori del Piemonte.
A tal proposito si precisa altresì che gli «arginelli» citati nell'interrogazione non sono considerati tare improduttive, ma aree eleggibili a tutti gli effetti ai vari regimi d'aiuto relativi alla coltura del riso.
Inoltre la citata AGEA ha completato il lavoro d'indagine sottoponendo ai servizi tecnici della Commissione europea, una nota contenente alcune considerazioni ed elementi in base ai quali è possibile considerare eleggibili all'aiuto anche alcune aree tecniche quali argini principali, canali secondari, eccetera la larghezza superiore al limite previsto dalla regolamentazione comunitaria.
Il lavoro di revisione è stato completato ad inizio marzo e sono state avviate le procedure per consentire il pagamento degli aiuti anche rispetto alle succitate aree.

Pag. 151

ALLEGATO 5

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Atto n. 77).

PROPOSTA DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Atto n. 77), che risponde alle necessità di riorganizzazione del Ministero medesimo, conseguendo risparmi di spesa rispetto a quanto stabilito in relazione al vigente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, emanato a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 24 dicembre 2006, n. 296;
considerato, con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera a), e in conformità ai rilievi mossi dal Consiglio di Stato, che è necessario assicurare la coerenza del provvedimento con la legislazione vigente e, in particolare, con le norme relative alle competenze in materia di attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attribuite al Commissario ad acta, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; considerate altresì le ulteriori competenze in materia di progettazione di infrastrutture irrigue nelle aree sottoutilizzate, attribuite al medesimo Commissario dal decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento,
con i seguenti rilievi:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera a), si ritiene necessario, per i motivi esposti in premessa, sostituire le parole: «gestione delle attività di competenza relativa alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104» con le seguenti: «attività di competenza relativa alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ferma restando l'autonoma gestione delle stesse da parte del commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104»;
b) con riferimento all'articolo 8, comma 1, in conformità ai rilievi del Consiglio di Stato, si ritiene necessario precisare meglio l'espressione: «gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70», nel senso di richiamare gli articoli 1 e 3 di tale decreto, giacché l'articolo 2 del medesimo contempla il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, che è già disciplinato, autonomamente, dall'articolo 5 dello schema di regolamento in esame.

Pag. 152

ALLEGATO 6

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

Lo svolgimento dell'indagine.
La Commissione Agricoltura, tra le prime iniziative assunte dall'avvio della legislatura, nella seduta del 26 giugno 2008, ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare, al fine di acquisire un quadro informativo qualificato sulla situazione e sui suoi sviluppi, nonché sull'ampio ventaglio di analisi e di proposte avanzate, a livello istituzionale, sociale ed economico, nel corso del dibattito sviluppatosi nel Paese sull'argomento.
L'indagine si è sviluppata attraverso l'audizione dei rappresentanti degli enti e delle autorità chiamate istituzionalmente a compiti di vigilanza, controllo e verifica, degli istituti di ricerca e degli organi di governo nazionale e regionali. Sono state altresì sentite le organizzazioni rappresentative delle imprese agricole e dell'industria agroalimentare, le associazioni sindacali dei lavoratori del settore agroalimentare, le organizzazioni rappresentative delle imprese del commercio, comprese quelle della grande distribuzione, e le associazioni dei consumatori.
In dettaglio, sono state svolte le seguenti audizioni:
Garante per la sorveglianza dei prezzi (10 luglio 2008);
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (17 luglio 2008);
Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (17 luglio 2008);
Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (24 luglio 2008);
Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (31 luglio 2008);
organizzazioni professionali agricole Anpa, Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri, associazioni delle cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat, organizzazioni sindacali del settore agricolo FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL-Agroalimentare e associazione industriale Federalimentare (16 settembre 2008);
associazioni dei consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Ctcu-Bolzano, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori (24 settembre 2008);
organizzazioni del commercio Confcommercio e Confesercenti (7 ottobre 2008);
organizzazioni della grande distribuzione organizzata Federdistribuzione, Associazione nazionale cooperative consumatori-Coop (ANCC-Coop) e Associazione nazionale cooperative fra dettaglianti (ANCD-Conad) (7 ottobre 2008);
Conferenza delle regioni e delle province autonome (16 ottobre 2008);
Corpo della Guardia di finanza (29 ottobre 2008);

Pag. 153

Borsa Merci Telematica Italiana SCpA (BMTI SCpA) (13 novembre 2008);
Associazione nazionale liberi allevatori di conigli (ANLAC) (13 novembre 2008);
Ministro dello sviluppo economico (3 dicembre 2008).

Sui temi oggetto dell'indagine, nonché su altri argomenti, la Commissione ha inoltre proceduto all'audizione del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (30 ottobre 2008).

Le conclusioni della Commissione.
L'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Agricoltura nasce con l'esigenza di dare una spiegazione al paradosso implicito nell'aumento dei prezzi del settore agroalimentare, e il conseguente impatto negativo sul consumatore, e la lamentata perdita di valore della produzione primaria. L'incremento dei prezzi-vendita ha creato una ricchezza che si è dissipata nella filiera produttiva senza arrivare al primo anello della catena, ovvero al produttore; al contempo, a causa dell'aumento dei prezzi-acquisto sopportato delle aziende agricole, la redditività delle stesse si è ridotta drasticamente. Gli attori che hanno subito maggiormente gli effetti del rialzo dei prezzi sono stati quindi gli estremi della filiera produttiva.
In Italia, l'incremento dei prezzi nel settore agroalimentare è determinato oltre che da fattori strutturali (l'eccessiva lunghezza delle filiere produttive, la scarsa propensione all'associazionismo tra produttori, l'inadeguatezza e l'arretratezza delle infrastrutture logistiche e di trasporto, la scarsa informazione dei consumatori) anche dalla proliferazione di comportamenti speculativi e monopolistici messi in atto, come è stato in diverse occasioni rilevato dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, da alcuni operatori dell'intermediazione e della grande distribuzione commerciale.
Da sottolineare, in questo quadro, anche la carenza di efficaci meccanismi di monitoraggio e di controllo dei prezzi dei prodotti agroalimentari nonché la fragilità dell'apparato ispettivo e sanzionatorio, fattori che, in caso di incremento indiscriminato e ingiustificato dei prezzi dei prodotti, determinano, da parte delle autorità amministrative competenti, risposte intempestive e scarsamente incisive sul piano della deterrenza e del contrasto del fenomeno.
Inoltre, in determinate aree regionali e sub-regionali meridionali, caratterizzate da elevata densità mafiosa (ma ormai si registrano infiltrazioni criminali anche in alcuni importanti mercati del Centro-Nord), le organizzazioni criminali hanno assunto un ruolo centrale nel controllo dei mercati ortofrutticoli e florovivaistici, nella gestione delle fasi di intermediazione logistica e del trasporto, nella proprietà diretta di ipermercati e di diverse attività di ristorazione, con possibilità enormi di incidere nella fissazione dei prezzi dei prodotti e di promuovere condotte monopolistiche.
Obiettivo principale dell'indagine svolta dalla XIII Commissione e delle proposte che da essa emergono risulta essere proprio un sostegno agli agricoltori e ai destinatari finali dei prodotti, ovvero i consumatori. I primi devono poter vedere assicurata una redditività minima a fronte di un adeguato investimento, mentre ai secondi è doveroso garantire il diritto ad una trasparente informazione unitamente ad un prezzo equo.
Il libero mercato si inserisce in questo contesto delineandosi come il presupposto necessario alla base delle proposte avanzate, che vogliono creare le condizioni perché i prezzi possano rappresentare il punto di reale incontro tra domanda e offerta, perché il profitto sia allocato equamente tra i molteplici operatori della filiera e perché sia garantito un livello informativo adeguato al consumatore ultimo.
In ogni caso, occorre sottolineare che quello dei prodotti agroalimentari è un mercato sottoposto a tensioni inflazionistiche particolari, un mercato a se stante

Pag. 154

che, in caso di ingiustificato e indiscriminato incremento dei prezzi, richiede l'applicazione di specifiche e urgenti misure di regolazione e controllo dei prezzi, ai fini della immediata salvaguardia del potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto in ordine ai consumi alimentari delle fasce di popolazione più deboli sul piano sociale ed economico.
Al fine di ottenere i suddetti risultati si individuano cinque principali direttive da seguire:
1. infrastrutture e ricerca scientifica;
2. implementazione dell'efficienza del mercato;
3. sistema ispettivo e sanzionatorio;
4. lotta alla speculazione e contrasto dei comportamenti lesivi del mercato e della concorrenza;
5. sensibilizzazione sociale.

La scelta di investire ha un orizzonte di lungo periodo e, come risulta evidente, non è la soluzione al problema immediato del caro prezzi o del calo di redditività delle imprese agricole, ma raffigura un'importante base sulla quale è necessario intraprendere una politica pressante e incisiva allo scopo di trasmettere un messaggio di stabilità e fiducia per il futuro prossimo. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, fermi restando alcuni sgravi fiscali necessari per alimentare un processo di aggregazione, gli investimenti necessari per dare risposta al problema dovrebbero concentrarsi su due direzioni: la rete infrastrutturale e la ricerca scientifica.
Il potenziamento della rete infrastrutturale, logistica ed energetica rappresenta un nodo fondamentale non solo per il settore agroalimentare, ma anche per lo sviluppo dell'intera economia nazionale. Un idoneo sistema infrastrutturale porterebbe ad una riduzione dei costi di trasporto merci e di fornitura energetica, nonché un notevole risparmio in termini di tempo. La ricerca e sviluppo costituiscono l'altra direzione cui gli investimenti dovrebbero tendere. L'innovazione e la cooperazione tra settori anche lontani tra loro possono creare le condizioni per lo sviluppo di prodotti o processi in grado di permettere risparmi consistenti. Ad esempio, nuove tecniche derivanti dal settore sanificazione si potrebbero trasferire alla conservazione della frutta riducendo sensibilmente l'input energetico e l'utilizzo di prodotti chimici; un nuovo concetto di rifiuto potrebbe permettere all'agricoltura di diventare energicamente eccedentaria mediante il ritiro e il trattamento in piccoli impianti dello scarto organico derivante da lavorazioni o da prodotti alimentari scaduti e utilizzando il digestato come concime.
L'equilibrio economico generale, ovvero il perfetto incontro tra domanda e offerta, risiede nell'efficienza del mercato. Tuttavia, è stato empiricamente dimostrato che l'efficienza dei mercati è un concetto puramente teorico che non può trovare riscontro nella realtà in quanto dipende dalla presenza di una concorrenza perfetta e di un'informazione assolutamente simmetrica. Ovviamente, la dimensione che ha raggiunto il mercato globale non permette alla cosiddetta «mano invisibile» di Smith di svolgere la sua funzione in quanto ne vengono a mancare le ipotesi alla base. A tale scopo, l'azione politica dovrebbe operare nella direzione di ristabilire, per quanto più possibile, le condizioni nodali dell'efficienza, ovvero l'informazione e la concorrenza. Risulta necessario garantire che tutte le imprese, a qualsiasi livello della filiera, e quindi partendo dai produttori fino a giungere alla grande distribuzione, possano proporsi nel mercato in maniera liberamente concorrenziale e possano ottenere una redditività tale da permettergli di rimanere nel mercato. Una volta raggiunte le condizioni per l'efficienza, anche il prezzo pagato dal consumatore risulterà corretto, in quanto derivante dal naturale incontro di domanda e offerta.
Per questa ragione si vede con favore l'introduzione di nuovi strumenti aggregativi per il primo anello della filiera, oggi più frammentato e assoggettato alle dimensioni dell'associazionismo delle controparti

Pag. 155

intermediarie e distributive, al fine di conferire ai produttori maggiore capacità di coordinamento del mercato e quindi assicurare loro una redditività pur conservando la concorrenzialità del sistema. Allo stesso scopo è inoltre auspicabile che la parte agricola della filiera non si limiti alla produzione, ma includa le fasi principali della catena del valore che derivano dai servizi mediati dal prodotto diventando interlocutore diretto della grande distribuzione organizzata (GDO) piuttosto che dell'industria.
In un'ottica di riduzione dei passaggi di intermediazione distributiva dei prodotti, occorre promuovere la nascita di forme di vendita diretta, attraverso la creazione dei cosiddetti farmers market, i mercatini di campagna (un'eventualità resa possibile dall'entrata in vigore del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, che affida ai comuni il compito di istituire questi mercati in aree pubbliche o private, dove gli agricoltori possono vendere direttamente i prodotti alimentari).
Affinché i produttori della filiera agroalimentare possano diventare i protagonisti sia per il loro format culturale sia per capacità professionali sono indispensabili forum monotematici e stage formativi.
A livello locale, è indispensabile, inoltre, favorire la diffusione di accordi tra enti locali, associazioni dei commercianti, grande distribuzione e associazioni dei consumatori, per difendere il potere di acquisto delle famiglie e tutelare i consumi alimentari delle fasce a basso reddito, soprattutto in ordine alle principali categorie di prodotti di largo consumo.
Oltre ad un prezzo equo, la seconda condizione da garantire al consumatore è un'adeguata informazione tale da permettergli di compiere scelte consapevoli al momento dell'acquisto. La tracciabilità del prodotto risulta a questo proposito fondamentale nella sua funzione di garante della sicurezza alimentare e della qualificazione del prodotto stesso. La possibilità di identificare, documentare e comunicare tutti i percorsi che un prodotto segue, dal primo momento fino all'acquisto da parte del consumatore, può portare alla realizzazione di un chiaro ed inequivocabile elemento identificativo (etichetta) che accompagna il prodotto di qualità, ma deve anche saper giustificare le difformità tra i prezzi e lasciare la scelta finale ed informata all'utente. Nuovi strumenti sono oggi disponibili per arrivare ad un concetto esteso di trasparenza e di servizi aggiunti al consumatore, così come per colmare la distanza che separa i due estremi della filiera: un esempio sono gli smart tag o codici matrix.
Inoltre, per promuovere una informazione più trasparente e per determinare un prezzo equo dei prodotti agroalimentari, sarà opportuno incrementare il numero e la qualità degli accordi tra le associazioni dei produttori e quelle dei consumatori.
A garanzia dell'efficienza di un qualsiasi sistema occorre che la struttura dei controlli sia dotata di strumenti tali da poter operare correttamente e che l'apparato sanzionatorio appaia sufficientemente identificabile e fermo da reprimere ogni tentativo di aggirare le disposizioni a riguardo. A tale riguardo, l'audizione del capo del III reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza risulta particolarmente chiara nell'esprimere la necessità di ampliare gli strumenti investigativi e di inasprire i profili sanzionatori del reparto in oggetto. Dello stesso parere appare anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sottolinea l'importanza del ruolo di un soggetto controllore per verificare e assicurare che non ci siano anomalie derivanti da inefficienze o frodi.
Al fine di migliorare il sistema dei controlli e del monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli e agroalimentari, diventa necessario agire su due livelli, centrale e periferico.
A livello centrale, occorre rafforzare e rendere più incisivo il ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, attribuendogli la possibilità di attuare, in stretto coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, misure

Pag. 156

amministrative sanzionatorie, immediatamente cogenti, qualora si verifichino, nel mercato dei prodotti agricoli e agroalimentari, episodi di grave lesione dei meccanismi della concorrenza o si accertino comportamenti speculativi da parte degli operatori della distribuzione commerciale.
A livello periferico, diventa indispensabile imprimere uno speciale impulso ai controlli di polizia annonaria a livello comunale e promuovere efficaci azioni di monitoraggio da comuni attraverso una propria rete di rilevazione dei prezzi.
È opportuno concludere con una considerazione riguardo alle abitudini al consumo dell'intera popolazione che non vuole sembrare retorica e puramente astratta, ma mira ad una reale e tangibile politica di sensibilizzazione sociale poiché sono proprio i modelli di consumo a determinare la domanda. La società del consumo, in cui ognuno di noi è perfettamente inserito, ha storicamente inizio in un periodo di espansione senza precedenti dell'economia mondiale in cui si è registrato un vertiginoso aumento della produzione agricola e industriale e una spasmodica crescita della produttività. L'accresciuto benessere ha reso possibile un grande aumento dei consumi in tutti gli strati sociali dissociando l'atto dell'acquisto dall'effettiva necessità, e senza prendere in considerazione l'origine o le conseguenze ambientali della produzione e smaltimento. L'abbandono dell'individualismo a favore di una cultura attenta alla qualità, al contenuto, al rispetto dell'ambiente e alle reali necessità porterebbe inevitabilmente, oltre che ad una vita più sana e naturale, ad una riduzione della domanda e al conseguente calo dei prezzi di vendita. Quindi, una politica di favore per la diffusione e la vendita di prodotti sfusi o per la promozione della produzione locale e di qualità (v.»chilometro zero») è sicuramente un proposito accettato positivamente.
A tal fine, dovrà assumere una particolare rilevanza la promozione dei Gruppi di acquisto solidale (Gas), riconosciuti giuridicamente dalla legge finanziaria 2008, associazioni senza scopo di lucro costituite da persone o nuclei familiari, che acquistano beni all'ingrosso, prevalentemente prodotti alimentari o di uso comune per ridistribuirli all'interno del gruppo, ottenendo un rilevante risparmio economico.