CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2009
179.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01219 Bratti: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.

5-01362 Cazzola: Ricongiunzione contributiva da INPDAP a INPGI per giornalisti in attività nella PA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo a discutere congiuntamente, per identità di materia, le interrogazioni presentate dall'onorevole Bratti e dall'onorevole Cazzola.
La problematica sollecitata concerne la valutazione del trattamento pensionistico dei giornalisti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, assicurati presso l'Inpgi a decorrere dal 1o gennaio 2001 e precedentemente assicurati presso l'Inpdap, i quali - alla data di variazione del regime previdenziale - potevano far valere almeno 18 anni (al 31 dicembre 1995) di contribuzione presso l'Inpdap. Tale condizione assicurativa avrebbe consentito loro il mantenimento all'Inpdap del sistema del calcolo retributivo.
In proposito l'Inpdap ha comunicato che è ammissibile l'erogazione di un trattamento pensionistico a carico dell'istituto medesimo, per i giornalisti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, iscritti all'Inpgi dal 1o gennaio 2001, che possano far valere, alla data del 31 dicembre 2000, i requisiti contributivi per il diritto a pensione e che abbiano raggiunto i requisiti anagrafici in costanza di iscrizione all'Inpgi.
In tale ipotesi il trattamento di quiescenza spettante verrà liquidato con il sistema del calcolo retributivo o misto, a seconda che gli interessati vantino o meno, alla data del 31 dicembre 1995, 18 anni di contribuzione e sarà determinato in ragione della sola parte del servizio reso con l'iscrizione all'Inpdap. La restante quota di pensione verrà calcolata dall'Inpgi secondo le norme del proprio ordinamento.
Qualora invece non siano stati maturati presso l'Inpdap i requisiti contributivi minimi per il diritto a pensione, i giornalisti di cui trattasi possono ottenere, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006 recante «disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi», un trattamento pensionistico pro-rata Inpdap-Inpgi, con applicazione del sistema del calcolo contributivo.
Nel caso, invece, in cui, come detto, non siano stati maturati presso l'INPDAP i requisiti contributivi minimi per il diritto a pensione, può essere attivato, peraltro, un percorso per ottenere l'applicazione del calcolo retributivo della pensione diverso da quello rappresentato dalla ricongiunzione onerosa presso l'INPDAP - ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/79 - dei periodi assicurativi posseduti con iscrizione all'INPGI.
Si tratta della possibilità offerta dall'ordinamento di trasferire, in un primo tempo, la propria posizione assicurativa dall'INPDAP all'INPS (in base alla legge n. 322 del 1958), e poi di ottenere, al sensi dell'articolo 3 della legge 1122 del 1955, la liquidazione della pensione pro-rata INPS-INPGI.
Le due quote di pensione saranno in questo caso calcolate con il sistema retributivo in quanto ognuno degli istituti riconosce, ai fini del conseguimento del

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diritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'altro ente.
In conclusione, faccio presente che è stata recentemente ratificata l'ipotesi di accordo di rinnovo del contratto collettivo di lavoro giornalistico; in quella sede il Governo si è dichiarato disponibile ad avviare un tavolo tecnico che affronterà, in via prioritaria, il tema degli ammortizzatori sociali nonché, ove richiesto, altre questioni di rilievo per il settore.

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ALLEGATO 2

5-01124 Codurelli: Situazione di crisi aziendale e occupazionale nel territorio della Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il 17 febbraio scorso, in applicazione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stato sottoscritto un accordo tra Stato e Regioni che ha consentito di mobilitare risorse al fine di estendere l'integrazione salariale ai settori, alle categorie e ai lavoratori che ne sono privi.
In particolare, con delibera CIPE del 6 marzo sono stati stanziati, per il biennio 2009-2010, 4 miliardi di euro con la seguente ripartizione:
2,950 miliardi dì euro al Centro-Nord;
1,050 miliardi di euro al Mezzogiorno.

Inoltre con decreto ministeriale n. 45080 del 19 febbraio 2009, ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del sopra citato decreto-legge, sono stati assegnati provvisoriamente alle regioni e alle Province Autonome complessivi 151,5 milioni per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.
Sono state distribuite, inoltre, con accordi stipulati con le Regioni e le Province Autonome, risorse per complessivi euro 674 milioni, ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.
Alla Regione Lombardia, specificamente menzionata nell'atto parlamentare, con il citato decreto ministeriale, sono stati assegnati 10 milioni di euro, per l'anno 2009.
Con tali risorse, nel mese di aprile, si è provveduto, attraverso la Direzione Regionale del Lavoro e le Direzioni Provinciali del Lavoro della Lombardia, ad emettere i provvedimenti autorizzativi a copertura di richieste di C.I.G.S. in deroga per un importo pari a circa 9.812.000,00 di euro; la rimanente parte costituirà riserva per coprire le richieste di indennità di mobilità in deroga.
Nello scorso mese di marzo è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero che rappresento e le Regioni Lombardia e Piemonte, relativo alla «crisi Malpensa», che prevede l'assegnazione alle Regioni Lombardia e Piemonte di risorse finanziarie per 40 milioni di euro (36.000.000,000 di euro alla Lombardia e 4.000.000 di euro al Piemonte) per l'anno 2009, destinate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori delle suddette regioni coinvolti nelle situazioni di crisi derivanti dai processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale di Malpensa.
Inoltre il 16 aprile 2009 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero che rappresento e la Regione Lombardia, che prevede, nell'ambito della prima ripartizione delle risorse, che vengano destinati 70 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con l'inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.
Entrambi gli accordi governativi prevedono che i criteri per l'accesso agli ammortizzatori vengano definiti e modulati con appositi accordi quadro sottoscritti dalla Regione d'intesa con le Parti Sociali.
La Regione Lombardia ha già provveduto a sottoscrivere tali accordi con le Parti Sociali; in particolare il 4 maggio è

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stato sottoscritto l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga valido per il biennio 2009-2010, e il 12 maggio è stato sottoscritto l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga per la «crisi Malpensa» anno 2009.
Inoltre la citata Regione, con delibera del 14 gennaio 2009, ha stanziato 137 milioni di euro per la programmazione di interventi con il modello Dote (Dote Lavoro e Dote Formazione).
In conclusione, ritengo di poter tranquillizzare l'onorevole Codurelli relativamente agli interventi posti in essere per fronteggiare la situazione di crisi descritta nel presente atto parlamentare.

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ALLEGATO 3

5-01229 Schirru: Modalità di rilascio del DURC.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Schirru concernente le problematiche relative alla procedura di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), mi sembra opportuno evidenziare che l'articolo 6 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, recante le «modalità di rilascio, i contenuti analitici del DURC, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del documento medesimo», precisa che il termine per la verifica degli adempimenti contributivi è pari a 30 giorni, sia per quanto concerne il controllo da parte degli Istituti che da parte delle Casse edili e degli Enti bilaterali.
Gli Istituti hanno anche la possibilità di avvalersi del cosiddetto silenzio assenso.
Il termine di 30 giorni decorre dalla ricezione delta richiesta, ma rimane sospeso nell'ipotesi prevista dall'articolo 7, comma 3, del Decreto citato: in assenza dei requisiti per il rilascio del Documento «gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni».
In altri termini tale previsione, ricalcando quanto già previsto in via generale dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, introduce una sospensione del termine di 30 giorni per l'emissione del DURC, sino ad un massimo di 15 giorni, durante i quali l'interessato ha la possibilità di sanare la propria posizione.
Con riferimento ai termine di 15 giorni, la circolare n. 34/2008 del Ministero che rappresento ha chiarito che tale termine decorre necessariamente dalla effettiva notifica dell'inadempienza contributiva accertata, «ciò a prescindere da eventuali comunicazioni che gli Istituti possono aver effettuato preventivamente (...) alle quali non è possibile attribuire alcun valore legale di notifica sia per i mezzi adoperati, sia perché destinatario della comunicazione della inadempienza contributiva accertata è lo stesso datore di lavoro».
Una volta trascorsi i 15 giorni dalla notifica, l'istituto potrà ritenere irregolare l'azienda ed effettuare il recupero delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione oltre il citato termine.
Tutto ciò premesso, mi sembra di poter concludere che il rilascio del DURC, così come attualmente disciplinato, tiene in debito conto le diverse situazioni che possono concretamente presentarsi contemperando le necessarie esigenze di certezza temporale.

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ALLEGATO 4

5-01279 Schirru: Esonero dal lavoro notturno da parte della compagnia CAI.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo che passo a discutere, relativo all'esonero dal lavoro notturno del personale navigante, settore trasporto aereo, sulla base di quanto già espresso in merito dall'Amministrazione che rappresento, con l'interpellanza n. 1/2009, citata anche dall'onorevole Schirru, faccio presente quanto segue.
Il personale navigante è escluso dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 66/2003 (vedi articolo 2, decreto legislativo n. 66/2003) in quanto già a livello comunitario (Direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000) si è inteso disciplinare separatamente «l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile» in considerazione delle peculiarità del settore.
Tale disciplina, a livello nazionale, ha trovato attuazione nel decreto legislativo n. 185/2005, alle cui disposizioni occorre riferirsi per verificare la sussistenza di eventuali limitazioni alla prestazione lavorativa resa dal personale navigante sotto il profilo dell'orario di lavoro.
In particolare, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 185/2005, tenuto conto delle specificità del settore e della circostanza che il relativo personale, non di rado, è tenuto a pernottare per periodi più o meno lunghi lontano dal luogo di residenza per poter svolgere la propria attività lavorativa, prevede, da un lato, che il «personale di volo che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno viene assegnato ad un lavoro diurno in volo o a terra per cui è idoneo (...)» e dall'altro garantisce allo stesso personale «un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura della sua attività».
Anche tali previsioni di carattere generico sottolineano dunque la necessità di specifiche discipline di tutela per il personale navigante, connesse allo svolgimento di una prestazione di lavoro notturno, rimettendo alla contrattazione collettiva la concreta individuazione delle misure da adottare.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel riconsiderare l'impostazione interpretativa già a suo tempo fornita e nel prendere atto degli orientamenti espressi in ambito comunitario, l'Amministrazione che rappresento, con l'interpellanza n. 1/2009, citato nell'atto parlamentare in esame, ha ritenuto maggiormente aderente al complessivo quadro normativo in materia l'orientamento secondo cui non possano applicarsi al lavoro notturno del personale in esame né le restrizioni previste dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 151/2001 né quelle di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 66/2003, dovendosi far riferimento esclusivo - in tale ambito - alla specifica disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 185/2005.
Tale disciplina potrà comunque essere integrata e meglio declinata dalla contrattazione collettiva, con riferimento alle concrete situazioni che non consentono l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa durante il periodo notturno.