CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2009
179.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01432 Fugatti: Riclassificazione catastale degli immobili adibiti ad impianti di risalita.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti fanno presente che la circolare n. 4 del 13 aprile 2007 dell'Agenzia del territorio avente per oggetto: «Articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262» concernente l'accertamento in catasto delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali del «Gruppo E», contraddice la ratio della normativa, in particolare, con le citazioni riportate nel documento ad essa allegato contenenti «Linee guida per il classamento».
In particolare, il documento di sindacato ispettivo evidenzia che: «l'assoggettabilità alla revisione catastale degli impianti di risalita che stando alla normativa comunitaria nazionale e regionale sono a tutti gli effetti impianti di trasporto» non sembrerebbe specificatamente prevista nell'ambito di applicabilità dalla citata norma.
Gli interroganti ritengono, pertanto, che i medesimi impianti debbano essere inclusi nella categoria E/1, come avveniva nella pregressa prassi, evidenziando l'opinabilità dei motivi posti alla base delle determinazioni dell'Agenzia del territorio con la suddetta circolare.
In tema di accertamento catastale, l'Agenzia del territorio ha osservato che il Regolamento per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1949, n. 1142, definisce, all'articolo 61, l'attività di classamento e ne prevede le modalità esecutive, stabilendo che «il classamento consiste nel riscontrare sopralluogo per ogni unità ammobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite [...] che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.».
Lo stesso regolamento, all'articolo 8, stabilisce che «non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili», e, all'articolo 30, che «... la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie [speciale e particolare] si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità».
Dalle citate disposizioni, secondo l'Agenzia, emerge con chiarezza che qualunque unità immobiliare deve essere accertata nell'ambito della appropriata categoria, in coerenza alla destinazione che è possibile riconoscere in base alle caratteristiche dell'unità immobiliare oggetto di accertamento e del contesto in cui quest'ultima risulta inserita; tale riscontro, di natura evidentemente oggettiva, avviene prescindendo da disposizioni normative che non siano incluse nell'ambito specifico della disciplina catastale.
In linea generale, la stessa Agenzia ha osservato che l'articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), ha dettato disposizioni in materia di classificazione degli immobili, ed in particolare

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delle unità immobiliari polifunzionali censite nelle categorie catastali del «Gruppo E», con l'esclusione delle categorie E/7 ed E/8.
In ottemperanza al citato decreto, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio del 2 gennaio 2007, sono state precisate le modalità tecniche attuative nonché le procedure relative agli adempimenti di parte e, per i casi di inadempienza, le attività di competenza dell'Ufficio.
In particolare, il comma 40 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, dispone che «Nelle unità immobiliari censite nelle, categorie catastali E/1, E/2 E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».
Il comma 41 del medesimo articolo 2 stabilisce che «Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, in tale caso si applica la sanzione...».
In considerazione delle importanti conseguenze di carattere operativo e fiscale che le nuove norme implicano - anche per l'elevato numero di compendi ed unità immobiliari che rientrano nel campo di applicabilità delle norme stesse - l'Agenzia del territorio ha emanato la menzionata circolare n. 4 del 13 aprile 2007, allo scopo di garantire la corretta interpretazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 262 del 2006 e l'omogeneità delle procedure da adottare sull'intero territorio nazionale.
Con la stessa circolare n. 4 del 2007, l'Agenzia del territorio ha inteso garantire l'uniformità dei criteri e una sostanziale uguaglianza nei censimenti catastali nel gruppo «D» ed «E», di interesse sia per la caratterizzazione funzionale, sia per la rilevanza degli aspetti fiscali.
Riguardo alla questione in argomento, è opportuno specificare che la circolare n. 4 del 2007, nell'ambito degli immobili afferenti alle categorie catastali del gruppo «E», fa espressa distinzione tra i compendi immobiliari di tipo complesso - intendendo per essi quelli comprendenti diverse attività (fiere, stazioni di trasporto terrestri dove sono normalmente presenti, oltre al servizio di trasporto, zone destinate ad attività commerciali, ad uffici, eccetera) - e quelli di tipo semplice (ad esempio, chioschi, per la vendita di prodotti artigianali o alimentari tipici del luogo, edicole per la vendita di giornali e riviste, eccetera).
La citata circolare evidenzia che le disposizioni dell'articolo 2, commi da 40 a 44, del decreto-legge n. 262 del 2006 si applicano, con specifico riferimento all'obbligo dello stralcio dal compendio immobiliare già classificato in una delle categorie del gruppo «E», soltanto alle unità immobiliari di tipo complesso.
Riguardo a quelle di tipo semplice, quali anche gli immobili ospitanti gli impianti in esame in cui non siano presenti porzioni immobiliari con destinazione commerciale, ad uso uffici privati, industriale ed altri usi, nei casi in cui non possa essere attribuita la categoria E/1, nessun adempimento, ai sensi del citato comma 40 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 ricade sui titolari del bene, in quanto sarà compito degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedere alla revisione del classamento delle unità immobiliari interessate, anche in attuazione dei processi di iniziativa degli enti locali (ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004).
Ciò premesso, l'Agenzia ritiene opportuno precisare che l'allegato alla circolare n. 4 del 2007 non riporta soltanto disposizioni o criteri concernenti l'applicazione dell'articolo 2, commi da 40 a 44, del decreto-legge n. 262 del 2006, ma è finalizzato

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a dare istruzioni generali in merito al classamento delle unità immobiliari del gruppo «E».
Tale assunto, secondo l'Agenzia, appare evidente, e conseguenza non contestabile, nella parte introduttiva dell'allegato, laddove si afferma che «Anche in relazione agli indirizzi procedurali previsti dall'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 262/06, convertito con modificazioni nella legge n. 286/06, si riepilogano le destinazioni del quadro di qualificazione nazionale delle categorie del GRUPPO E, evidenziando che per l'attribuzione di una della categorie particolari, occorre fare riferimento oltre alla "singolarità" delle destinazioni e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli immobili, anche alla destinazione d'uso dell'intera unità immobiliare o delle singole porzioni a medesima utilizzazione, la quale deve essere diversa da commerciale, industriale, uffici privati ed usi diversi da quelli di un pubblico servizio».
Peraltro, appare utile riportare integralmente la parte di testo dell'allegato alla circolare n. 4 del 2007 inerente la questione di cui trattasi, in merito alla quale l'Agenzia del territorio ne sottolinea la coerenza con la disciplina catastale delineata dalla normativa vigente: «... Si censiscono separatamente nella categoria più consona, quando autonome, le unità che individuano immobili o loro porzioni destinate ad altre attività di tipo commerciale, industriale, uffici. Altresì, non sono da censire nella categoria E/1, gli impianti di risalita quali: funivie, sciovie, seggiovie e simili, quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale in quanto non assimilabile a servizio di trasporto, ma al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici. In tale ultima ipotesi, di norma, le stesse vanno censite nella categoria D/8».
Da quanto sopra riportato si evince, in maniera chiara, che non tutte le unità immobiliari correlate al sistema di trasporto possono essere classificabili nella categoria catastale «E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei».
Infatti, tale categoria catastale trova la sua specifica ragion d'essere, come tutte le destinazioni particolari ricomprese nel gruppo «E» e specificate nel già citato secondo periodo dell'articolo 8 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.
Le destinazioni enucleate del citato articolo 8 sono riconducibili ad un'attività avente finalità di servizio pubblico. Tale affermazione, secondo l'Agenzia del territorio, appare indiscutibile soprattutto in considerazione della circostanza che, all'epoca della emanazione, del provvedimento citato (1949), le unità immobiliari in esame, censibili in una delle categorie del gruppo E, avevano il fine di ospitare particolari funzioni di natura pubblica, (ad esempio destinate alla difesa e alle onoranze dei defunti, nonché al trasporto collettivo).
A titolo esemplificativo, se le unità in esame sono finalizzate al trasporto collettivo, come nel caso di un porto marittimo ovvero una stazione ferroviaria, e consentono lo spostamento di passeggeri e cose, ne consegue che appare corretta l'attribuzione di una delle categorie del gruppo E. Di contro, non sembra possibile riscontrare la medesima finalità «particolare» ad un porto destinato ad ospitare le imbarcazioni di privati, che è da qualificarsi, al pari di un'autorimessa di ampia consistenza, nella categoria catastale D/8, in quanto destinato allo stazionamento dei natanti il primo e dei veicoli la seconda.
Dalle argomentazioni fin qui esposte, quindi, l'Agenzia del territorio fa presente che una funivia può essere accertata nella categoria E/1, purché l'impianto nel suo complesso sia assimilabile alla tipologia «stazione», così come da ultimo specificato. E il caso delle funivie utilizzate per raggiungere, ad esempio, piccoli centri montani, ovvero destinate al trasporto non esclusivamente o prevalentemente dedicato alle attività turistiche. Ad esempio, agli immobili ospitanti gli impianti terminali della funicolare che collega il porto principale dell'isola di Capri con l'omonima cittadina, sarà attribuita la categoria E/1, ancorché sia ipotizzabile un uso promiscuo

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della stessa. Altro esempio è la funivia in comune di Chamois (Aosta), che costituisce l'unico mezzo di trasporto per collegare il capoluogo con altra località del fondo valle.
Sulla base di tale chiarimento, è da escludere, invece, l'attribuzione della medesima categoria E/1 a seggiovie o mezzi similari, qualificabili, esclusivamente, come impianti di risalita al servizio degli sciatori. La sostanziale finalità di tale ultima tipologia di impianti di risalita ha natura «commerciale» e i riscontri da effettuare ai fini della corretta attribuzione della categoria sono di natura tecnica, hanno carattere oggettivo e possono senz'altro dedursi dallo stato dei luoghi. Ad esempio, in sede di accertamento, il tecnico catastale può verificare, in base ai periodi di chiusura, della funivia, se la stessa serva solo impianti sciistici, ovvero se nei pressi della stazione sita a quota maggiore siano presenti esclusivamente rifugi alpini al servizio dei turisti. Nel caso risultino verificate tali circostanze, deve attribuirsi all'unità, immobiliare la categoria D/8, come stabilito dall'allegato alla circolare n. 4 del 2007, in quanto l'immobile ospitante gli impianti non è qualificabile con «stazione», nell'accezione delineata dal menzionato articolo 8, secondo comma, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949.
L'Agenzia del territorio ha osservato, inoltre, che il trasporto pubblico su funivie/funicolari avente fini ricreativi non è comparabile col più generale ambito del servizio pubblico di trasporto.
Quest'ultimo, infatti, deve intendersi, in linea generale, un'offerta di servizi di qualità, estesa a tutti ed a prezzi accessibili a chiunque, anche con carattere di universalità, con il rispetto di criteri di sana gestione, trasparenza nelle fonti di finanziamento e nella fissazione di tariffe e con l'attribuzione di funzioni di regolamentazione e sorveglianza, ad organismi indipendenti, a prescindere dallo status di diritto pubblico o di diritto privato delle imprese e dei loro dipendenti.
Tali caratteristiche non si riscontrano nel trasporto realizzato esclusivamente per fini ludici/sportivi da soggetti che perseguono un profitto di natura imprenditoriale, non qualificabile come esigenza di natura pubblica volta al soddisfacimento di un bisogno di interesse generale. Ne è una prova il prezzo per l'utilizzo degli impianti di risalita sportivi, non commisurato al giusto prezzo di un servizio di trasporto pubblico essenziale, ma a quello di un servizio di impresa.
In considerazione di quanto sopra, quindi, l'Agenzia del territorio ritiene i criteri sopra evidenziati, posti alla base dell'accertamento degli immobili in questione, chiaramente oggettivi.
L'Agenzia rileva, infine, che ai fini del censimento catastale non possono essere applicate norme estranee a quelle sopra citate, altre fattispecie.

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ALLEGATO 2

5-01433 Fluvi: Andamento delle compensazioni di imposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti, nel far presente che con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, è stato abrogato l'obbligo per i titolari di partita Iva di comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle compensazioni che si intendono effettuare, chiedono di conoscere i dati relativi all'andamento storico delle compensazioni d'imposta.
Al riguardo, è opportuno far presente che la scelta di abrogare l'obbligo di comunicazione (previsto dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 30 a 32), origina dalle difficoltà riscontrate nella fase applicativa del controllo preventivo, costituite dalla mancanza, al momento della ricezione delle comunicazioni, di dati esaustivi utili per il riscontro in tempo reale dei crediti da compensare e dal ristretto termine concesso per l'esecuzione dei controlli, nonché per la notifica dell'eventuale provvedimento di diniego, da eseguire esclusivamente per via telematica. L'adempimento eliminato avrebbe comportato un effettivo aggravio per il contribuente, costretto ad eseguire la comunicazione per ogni operazione di compensazione, per importi superiori al limite di 10.000 euro.
Per quanto attiene ai dati relativi alle compensazioni d'imposta esercitate tramite l'utilizzo dei modelli F24 per il periodo 2004-2008, si acclude una tabella elaborata dall'Agenzia delle Entrate.

ANDAMENTO STORICO DELLE COMPENSAZIONI D'IMPOSTA ESERCITATE TRAMITE MODELLI F24 (PERIODO 2004-2008; IMPORTI IN MILIONI DI EURO)

TRIBUTO COMPENSAZIONI F24 (importi in Euro/milioni)
2004 2005 2006 2007 2008
IRE (già IRPEF)3.763,083.528,843.920,413.689,934.086,29
IRES (già IRPEG)3.970,282.830,362.633,332.357,743.186,20
altre imposte dirette279,95744,651.007,071.202,211.078,97
IVA13.219,3014.721,6215.835,7517.611,7519.046,11
TOTALE21,232,6121.825,4723.396,5624.861,6327.397,57