CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2009
179.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

7-00149 Vannucci: Pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese creditrici

RISOLUZIONE APPROVATA

La V Commissione,
premesso che:
la Commissione europea, nel «Piano europeo di ripresa economica», ha insistito sull'importanza di accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche;
la pubblica amministrazione italiana risulta debitrice nei confronti delle imprese per circa 60 miliardi di euro;
i ritardi medi nei pagamenti superano i 200 giorni, in netta crescita rispetto ai 150 giorni di attesa, in media, stimati alla fine del 2007;
l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto una serie di misure volte ad agevolare il pagamento in tempi certi dei crediti vantati dalle imprese da parte della pubblica amministrazione;
in particolare, si è previsto, al comma 1, che le risorse disponibili rispetto ai pagamenti effettuati a valere sull'autorizzazione di spesa per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulla auto aziendali siano iscritte nel fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 50, della legge n. 266 del 2006 (legge finanziaria per il 2006), e quindi, destinate al rimborso dei creditori delle amministrazioni pubbliche;
il comma 3 della medesima disposizione dispone norme per accelerare, anche attraverso garanzie prestate da imprese di assicurazione e dalla SACE S.p.a., i pagamenti da parte della pubblica amministrazione e dispone la certificazione del credito per lo smobilizzo pro soluto, rimettendo la definizione delle modalità attuative della norma ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;
il comma 3-bis del medesimo articolo 9 prevede la possibilità - e non l'obbligo - da parte di regioni ed enti locali di certificare, ai creditori che presentino istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentirne la cessione pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente anche in deroga a diversa previsione contrattuale;
le misure sopra richiamate non stanno trovando concreta attuazione;
in particolare, il fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche, iscritto nel capitolo 3084 (u.p.b. 25.1.3) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per il quale la legge finanziaria per il 2006 aveva previsto una dotazione

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limitata agli anni 2006, 2007 e 2008, risulta, in base all'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria dello Stato in data 10 aprile 2009, privo di risorse in quanto non si è evidentemente provveduto a riversare nel fondo le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa relativa alla liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali;
non si è provveduto all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione delle modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie per le imprese creditrici di pubbliche amministrazioni;
la disposizione del comma 3-bis suscita dubbi interpretativi, facendo riferimento ad una facoltà e non ad un obbligo per gli enti locali nei confronti delle imprese debitrici;
con i commi 365-369 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) venne istituito un Fondo a copertura dei debiti di fornitura delle Amministrazioni statali, tramite il quale i creditori cedevano il proprio titolo alla Cassa depositi e prestiti, che li ristorava a valere su un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
la norma citata prevedeva, nei commi ricordati, che i crediti scaduti ed esigibili, per fornitura di beni e servizi, potessero essere ceduti da parte delle imprese, senza autorizzazione del soggetto debitore, alla Cassa depositi e prestiti, che provvedeva a pagare il creditore. Lo Stato poi restituiva in quindici anni alla Cassa le somme pagate, maggiorate degli interessi;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative idonee a garantire il finanziamento del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche provvedendo, una volta accertato l'ammontare dei crediti maturati nei confronti dei Ministeri, a destinare al predetto Fondo le somme necessarie e, contestualmente, a ripartirle tra le Amministrazioni interessate;
ad emanare il previsto decreto di attuazione dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 185 del 2008, al fine di favorire il finanziamento delle attività economiche, garantendo, in particolare, liquidità alle imprese che vantano crediti nei confronti di Amministrazioni pubbliche per la fornitura di beni e servizi, e del comma 3-bis per le parti ritenute utili;
a valutare l'opportunità di modificare la disposizione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008 in modo da rendere inequivoco che gli enti locali sono tenuti a rilasciare la certificazione alle imprese creditrici del carattere certo, liquido ed esigibile dei crediti vantati;
a valutare la possibilità di adottare le misure idonee ad assicurare che la certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, risulti idonea ad evitare per le imprese creditrici della pubblica amministrazione ingiuste discriminazioni, ad esempio prevedendo che in presenza della certificazione le medesime imprese non siano tenute all'obbligo di cui all'articolo 117, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di stipulare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata le cessioni di crediti, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche, ovvero estendendo a tutte le tipologie di crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 117 che prevede che le sole cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, siano efficaci ed opponibili alle amministrazioni pubbliche debitrici qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al

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cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;
a valutare l'opportunità di individuare modalità volte ad escludere, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dai saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i pagamenti a residui per spese di investimento effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 T.U degli enti locali.
(8-00043)
«Vannucci, Ceccuzzi, Baretta, Bitonci, Gioacchino Alfano, Toccafondi, Cambursano, Simonetti, Misiani, De Angelis, Aracu, Fallica».