CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 maggio 2009
177.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00951 Centemero: Inserimento di indicatori per la valutazione della condotta degli studenti nel regolamento di cui all'articolo 5 del DM n. 5 del 16 gennaio 2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le scuole italiane procedono alla valutazione del comportamento degli allievi nel rispetto della legge n. 169 del 2008, che detta norme al riguardo, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti.
Per gli studenti delle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado è prevista la valutazione del comportamento con voto in decimi; per gli alunni della scuola primaria è confermata, sulla base della normativa vigente, la valutazione del comportamento con giudizio sintetico o analitico secondo l'autonoma scelta delle scuole.
La valutazione del comportamento degli alunni, sia in sede di scrutinio periodico e finale che in sede di attribuzione del credito scolastico, sarà disciplinata compiutamente, per effetto della delega legislativa contenuta nella legge n. 169, dal regolamento concernente il «Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169».
Sullo schema di regolamento approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, è stato acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato che in data 8 maggio 2009 si è espresso in senso favorevole.
Nel testo vengono precisate, tra l'altro, le finalità del voto di condotta soprattutto nella sua valenza educativa, quale indice della crescita e della maturazione degli studenti che si fonda anche nel rispetto delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Tali regole si ispirano ai principi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998.
Il documento conferma che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
Al collegio dei docenti, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento, compete la definizione delle modalità e dei criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza di valutazione che devono fare parte integrante del piano dell'offerta formativa.
Per prendere una insufficienza in condotta, comunque, deve essere stata già irrogata una sanzione disciplinare; se il comportamento indisciplinato si ripete il consiglio di classe può decidere per l'attribuzione del 5. Una prima sanzione sarà quindi come un cartellino giallo al quale seguirà il cartellino rosso ove il comportamento dovesse ripetersi.
Per quanto attiene alla competenza delle scuole circa le nuove forme di valutazione, lo schema di regolamento evidenzia come, in ragione dell'autonomia scolastica,

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appartiene alle scuole e ai docenti la scelta delle modalità per la valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione.
In attesa della definizione dell'iter procedurale del provvedimento, in vista dell'ormai imminente scadenza degli scrutini e degli esami, saranno a breve diramate apposite indicazioni per facilitare il compito dei dirigenti e dei docenti e per chiarire le modalità operative della valutazione agli alunni e alle loro famiglie. In tale contesto viene demandata ai Regolamenti delle istituzioni scolastiche l'individuazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e delle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le conseguenti sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e il relativo procedimento.

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ALLEGATO 2

5-00967 De Pasquale: Chiarimenti in merito alla legge n. 169 del 2008, con particolare riferimento alla valutazione degli studenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle questioni sollevate dall'Onorevole interrogante in ordine all'applicazione nell'anno scolastico in corso delle disposizioni contenute nella legge n. 169 del 30 ottobre 2008, di conversione del decreto-legge n. 137, in materia di valutazione degli alunni, rappresento quanto segue.
Relativamente alla osservazione inerente il contenuto della circolare n. 100 del 1o dicembre 2008, ricordo che la stessa esplicava con chiarezza come si trattasse di un documento di «prima informazione» alle scuole rispetto ai contenuti della citata legge n. 169 che nello specifico ha previsto l'emanazione di un apposito regolamento di coordinamento delle norme vigenti sulla materia della valutazione. Il Ministero ha elaborato il relativo schema approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri; sullo stesso è stato acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato che in data 8 maggio 2009 si è espresso in senso favorevole. Nelle more dell'iter di approvazione di tale regolamento l'intervento attuato con la circolare n. 100 si rendeva necessario per fornire alle scuole le prime essenziali informazioni sugli adempimenti di immediata attuazione in occasione della prima valutazione periodica (scrutinio del 1o trimestre e/o quadrimestre).
Successivamente, con la circolare n. 10 del 23 gennaio 2009, sono state fornite ulteriori indicazioni per consentire ai consigli di classe di procedere nel rispetto delle nuove disposizioni.
Con riguardo alla prospettata necessità di chiarimenti in ordine alla dizione «Gruppi di discipline», cui fa riferimento la legge più volte richiamata, faccio presente che questa dizione è ben nota ai dirigenti scolastici: si tratta, infatti, di «gruppi» costituiti da due o più discipline che, insegnate da un unico docente, comportano tuttavia l'attribuzione di un solo voto di profitto in sede di valutazione periodica e finale: è il caso, ad esempio, di «Gruppi di discipline», oggi presenti nei piani di studio di corsi ordinamentali e sperimentali, quali matematica e informatica, diritto ed economia, disegno e storia dell'arte, elementi di psicologia, sociologia, statistica, economia e organizzazione aziendale, scienze della terra eccetera.
Relativamente a quanto segnalato dall'Onorevole interrogante circa il problema delle pagelle nelle scuole secondarie di primo grado le quali «in virtù della sopra richiamata normativa saranno prive del giudizio globale del consiglio di classe che giustificava le promozioni e spiegava le eventuali bocciature» premetto che il comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 169/2008 già prevede con chiarezza che «l'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno». La circolare n. 100 ha comunque precisato che nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, spetta in tal senso alle scuole adattare in modo opportuno la scheda per la valutazione individuale dell'alunno.
In ogni caso, posto che la questione sollevata si porrà in sede di effettuazione degli scrutini finali delle prime due classi della scuola secondaria di I grado e dello

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scrutinio dell'esame di Stato al termine del primo ciclo, considerato altresì che non essendo ancora giunto a conclusione l'iter procedurale del regolamento previsto dalla legge n. 169 che detterà in termini più articolati i criteri in materia di valutazione, in vista dell'ormai imminente scadenza degli scrutini e degli esami, il Ministero diramerà a breve apposite indicazioni per chiarire le modalità operative della valutazione degli alunni.
In merito poi ai rischi paventati dall'Onorevole interrogante circa una possibile trasformazione di voti negativi in voti positivi suscettibile di provocare sconcerto nelle famiglie degli alunni nonché la perdita di credibilità della scuola, ovvero di conferma generalizzata da voti negativi, ritengo di osservare che la trasformazione dei precedenti giudizi sintetici sulle diverse discipline del curricolo della secondaria di I grado (tra i quali era ovviamente previsto anche quello di «insufficiente») in voti numerici espressi in decimi non determina una modifica davvero sostanziale della qualità della valutazione, né tanto meno viene a ledere la sua fondamentale valenza formativa. Al tempo stesso ricordo che, oltre alla funzione che in merito esercitano gli Organi collegiali di istituto in cui è prevista la presenza di genitori eletti è cura dei Dirigenti scolastici e degli insegnanti attivare varie modalità - formali e informali - per informare le famiglie sull'andamento didattico-disciplinare dei loro ragazzi.
Con riguardo infine a quanto osservato circa l'ulteriore rischio di una selettività maggiore nella scuola secondaria di I grado rispetto alla secondaria di II grado per la quale sono previsti corsi di recupero delle carenze formative e un successivo scrutinio suppletivo, ricordo come l'azione di recupero nelle scuole di ogni ordine e grado costituisce una dimensione ordinaria della didattica quotidiana. Pertanto, nella programmazione annuale di ogni consiglio di classe, sulla base degli indirizzi generali forniti dal Collegio dei docenti, vengono di norma previste - in forma esplicita - tutte le iniziative promosse per sostenere e potenziare l'apprendimento degli alunni. Attività di recupero pomeridiano possono peraltro essere attivate anche nella secondaria di I grado sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili presso le singole istituzioni scolastiche.

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ALLEGATO 3

5-01009 Picierno: Questioni relative alla valutazione del comportamento degli studenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come già noto all'Onorevole interrogante, dal corrente anno scolastico le istituzioni scolastiche procedono alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 169 del 2008, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 137 del 2008; ciò fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti.
La valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a partire dal corrente anno scolastico è disciplinata, in particolare dall'articolo 2 della suddetta legge, norma questa che ha la finalità di rafforzare nella comunità scolastica l'importanza del rispetto delle regole e, dunque, la capacità dello studente di saper stare con gli altri, di esercitare correttamente i propri diritti, di adempiere ai propri doveri e di rispettare le regole poste a fondamento della comunità di cui fa parte.
Con circolare n. 100 dell'11 dicembre 2008 sono state fornite le prime informazioni sugli interventi di attuazione della legge, in data 16 gennaio 2009 è stato emanato il decreto ministeriale n. 5, al quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, e, successivamente, con circolare n. 10 del 23 gennaio 2009 sono state impartite ulteriori istruzioni.
Ciò in attesa dell'emanazione del regolamento di coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione previsto dalla suddetta legge.
Sullo schema di regolamento predisposto approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato che in data 8 maggio 2009 si è espresso in senso favorevole.
Il documento conferma che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
Al collegio dei docenti, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento, compete la definizione delle modalità e dei criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza di valutazione che devono fare parte integrante del piano dell'offerta formativa.
Per quanto riguarda in particolare la valutazione del comportamento degli allievi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, disposizioni al riguardo sono contenute nell'emanando provvedimento che, tra l'altro, individua i criteri per l'attribuzione di voto inferiore a sei decimi.
In attesa della definizione dell'iter procedurale del provvedimento, in vista dell'ormai imminente scadenza degli scrutini e degli esami, saranno a breve diramate apposite indicazioni per facilitare il compito dei dirigenti e dei docenti e per chiarire le modalità operative della valutazione agli alunni e alle loro famiglie. In tale contesto viene demandata ai Regolamenti delle istituzioni scolastiche l'individuazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e delle situazioni specifiche di ogni singola

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scuola, le conseguenti sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e il relativo procedimento.
In merito ai casi segnalati dall'onorevole interrogante, che fanno riferimento ad istituzioni scolastiche nelle quali, in sede di valutazione intermedia, dai collegi dei docenti sono stati attribuiti a numerosi allievi voti di comportamento insufficienti, oppure sono state adottate misure «punitive» nei confronti di studenti con voto inferiore a 7/10, da notizie assunte presso gli uffici scolastici regionali interessati è emerso quanto segue.
I competenti organi dell'istituto scolastico «Einstein» di Piove di Sacco hanno previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF), ai fini della valutazione degli allievi, che gli scrutini dovessero essere due all'anno: il primo tenendo conto del rendimento dall'inizio delle lezioni al 23 dicembre e il secondo dal 7 gennaio alla conclusione delle lezioni. Ciò al fine di avviare tempestivamente gli interventi di recupero nei confronti degli allievi con livelli di apprendimento insufficiente. Gli scrutini, pertanto si sono svolti dal 7 al 15 gennaio 2009 per tutte le classi dell'istituto.
In adempimento alla normativa in atto è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare e proporre una griglia per l'assegnazione del voto di condotta e, in sede di deliberazione della stessa in collegio dei docenti, è stata definita e approvata la procedura per l'attribuzione del voto in sede di scrutinio.
Successivamente è stata inviata alle famiglie, agli studenti e ai docenti coordinatori dei consigli di classe copia della griglia per l'attribuzione del voto di condotta.
Gli studenti destinatari del 5 in condotta e frequentanti la sezione dell'istituto tecnico industriale sono due; i medesimi hanno adottato reiterati comportamenti in contrasto con il regolamento d'istituto, pur non assumendo l'esatta connotazione prevista dal decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009 che è intervenuto successivamente allo svolgimento dello scrutinio. Infatti gli studenti sono stati sanzionati con ripetuti richiami e ammonizioni scritte e allontanamento dalle lezioni per periodi inferiori ai quindici giorni. Comunque, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale, l'istituto scolastico ha avviato le procedure per sottoporre al collegio dei docenti le modifiche necessarie all'adeguamento della griglia di valutazione ai contenuti dell'intervenuto provvedimento ministeriale.
In merito ai licei «Pilo Alberelli» e «Augusto» di Roma, l'Ufficio scolastico regionale competente ha riferito che anche in questi istituti gli scrutini intermedi sono antecedenti all'emanazione del decreto ministeriale 16 gennaio 2009 n. 5. Nel liceo «Alberelli» il voto più basso attribuito in condotta risulta 7/10, mentre il predetto decreto dispone prevalentemente in merito all'attribuzione dell'insufficienza («5»). Peraltro, tutti gli alunni a cui era stato attribuito il voto di 7/10 hanno riportato una o più note disciplinari. Quanto all'esclusione dalla partecipazione di viaggi d'istruzione, questa appare riferirsi solo a coloro i quali hanno riportato la valutazione di 7/10 in condotta. Comunque, trattasi di norma prevista dal Regolamento d'istituto (a suo tempo debitamente pubblicizzato e nota a tutte le componenti scolastiche), con il fine di tutelare l'istituzione scolastica da comportamenti personali irresponsabili e imprevedibili, tali da porre in pericolo gli interessati e la collettività. Detta esclusione non è comunque «automatica», ma, al contrario, è rimessa al motivato giudizio dei competenti consigli di classe.
Con riguardo al liceo ginnasio «Augusto» di Roma è stato precisato che, anche in questo caso gli scrutini intermedi si sono svolti dall'8 al 14 gennaio 2009, cioè in data antecedente al decreto ministeriale n. 5 e le valutazioni della condotta non sono comunque inferiori a 6/10. Il Collegio dei docenti, in data 11 novembre 2008, ha espresso la volontà di dare un messaggio educativo agli studenti tale da renderli responsabili di fronte ai loro comportamenti e di sprone all'acquisizione di un corretto senso civico. Per questo motivo, ogni decisione ha inteso configurarsi come

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strumento di recupero e non come mezzo di punizione. In questa ottica il collegio ha ritenuto di dover considerare il comportamento tenuto in occasione dell'occupazione della scuola, come un fattore di cui tener conto ai fini dell'attribuzione del voto di condotta, deliberando il criterio, da indicare ai consigli di classe, di attribuire il voto di 7/10 agli studenti che avevano votato a favore dell'occupazione il giorno 3 novembre (non per punire la libera espressione di opinioni, ma perché, di fatto, con il loro voto gli studenti avevano reso possibile l'effettuazione di un atto illegale), e di attribuire 6/10 a coloro che avevano deciso di protrarre tale occupazione oltre il giorno 4 novembre (poiché costoro avevano determinato il perdurare di un fatto illecito, venendo anche meno all'impegno dichiarato rispetto al giorno della riconsegna dei locali).
Con riguardo all'istituto superiore «Alessandro Volta» di Pavia il dirigente scolastico ha fatto presente che lo scrutinio della 2a DL si è svolto il giorno 19 gennaio 2009, quindi in data successiva all'emanazione del decreto ministeriale del 16 gennaio (che individua, come in precedenza detto, i criteri di valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza). Il consiglio della classe 2a DL, nella seduta dello scrutinio, presieduto dal dirigente scolastico, ha ritenuto all'unanimità di attribuire la valutazione di cinque a tutti gli alunni della classe, in quanto ritenuti tutti responsabili, nella stessa misura, di un episodio accaduto il 9 ottobre 2008.
L'episodio si riferiva al comportamento scorretto di un alunno (nascosto dietro un armadio dell'aula scolastica) il quale era stato supportato dall'intera classe nel corso della ricerca dello stesso da parte di numerosi insegnanti e del vice-preside.
Il fatto aveva creato grande allarme ed apprensione nella scuola. La condotta tenuta dagli studenti è stata giudicata gravemente irresponsabile e irrispettosa nei confronti sia dei singoli insegnanti, sia dell'istituzione scolastica ed è stata la causa, secondo quanto dichiarato dal dirigente scolastico, della valutazione negativa pari a cinque decimi.
Tale valutazione risulta essere stata ampiamente motivata sia agli alunni che ai genitori. Ovviamente, si tratta di una valutazione intermedia, quindi senza effetti automatici sugli esiti finali, che ha inteso indurre la classe a riflettere sul proprio comportamento ed a modificarlo significativamente.
Con riguardo all'istituto tecnico «Luigi Casale» di Vigevano è stato comunicato che gli scrutini del primo quadrimestre hanno avuto inizio il 14 gennaio 2009 (quindi prima dall'emanazione del decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5). Pertanto non sono stati applicati i criteri e le modalità previsti dal decreto stesso.
Lo stesso dirigente ha sottolineato innanzi tutto che, diversamente da quanto apparso sulla stampa, il quattro in condotta è stato attribuito a due alunni (e di classi diverse) e non a tre.
Il medesimo ha precisato inoltre, riguardo alla presunta violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, articolo 1 («la responsabilità disciplinare è personale»), che è stato valutato singolarmente ogni alunno e che per ognuno si è effettuata una votazione, non essendo stata la delibera presa all'unanimità, e che le decisioni assunte in sede di scrutinio non sono state revocate dopo l'emanazione del decreto ministeriale in quanto, dalla lettura del testo del decreto, non si è ritenuto emergesse la retroattività della norma.
L'attribuzione del voto, deliberata a maggioranza e con il voto contrario del dirigente scolastico è motivata in un caso da «atteggiamento arrogante e irrispettoso nei confronti dei docenti e ad una scarsa partecipazione ed impegno durante le lezioni»; nell'altro caso da «numerosissime assenze "strategiche" che hanno determinato la mancanza di valutazione in numerose discipline, con l'aggravante della recidiva in tale comportamento, già tenuto l'anno scorso dal medesimo alunno».
Infine, riguardo all'istituto «P. Gobetti» di Genova il dirigente scolastico,

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interpellato in merito, ha chiarito che, diversamente da quanto riportato nella stampa, i voti di condotta non sono legati al profitto scolastico, come dimostra il Regolamento educativo di istituto, il Patto educativo di corresponsabilità e la tabella «La valutazione della condotta», inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa (POF), deliberato all'unanimità dal Consiglio di Istituto e pubblicizzato in varie maniere. I criteri definiti per l'attribuzione del voto di condotta sono conformi a quanto contenuto nel decreto ministeriale n. 5/09 che all'articolo 1 cita le finalità sulla valutazione del comportamento degli studenti.
Come già precisato in premessa le finalità della legge sono quelle di favorire l'acquisizione di comportamenti responsabili e di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile, in particolare nella scuola.
Le istituzioni scolastiche sapranno determinare iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione di atteggiamenti positivi e alla prevenzione di atteggiamenti negativi.

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ALLEGATO 4

5-01041 Antonino Russo: Inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici della scuola dell'obbligo.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante circa alcune discipline di studio per la scuola secondaria di primo e secondo grado, faccio presente quanto segue.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, comunico che è stato definitivamente approvato il Regolamento concernente la «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 33». Detto regolamento è stato firmato il 20 marzo 2009 dal Capo dello Stato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Lo stesso regolamento definisce, tra l'altro, il quadro orario settimanale delle discipline per le classi di scuola secondaria di primo grado. In particolare, per quel che concerne la tecnologia, alla quale si fa riferimento nell'atto in discussione, il regolamento assegna a tale insegnamento, due ore alla settimana. Quanto alla relativa classe di concorso, ricordo che si dovrà procedere alla rivisitazione delle classi di concorso in base al citato articolo 64 della legge di conversione n. 133 del 2008 che, come è noto, demanda la definizione delle classi di concorso e di abilitazione ad apposito decreto ministeriale. In tale sede, quindi, troverà definizione il problema prospettato.
Circa l'insegnamento dell'educazione fisica, informo che lo schema di regolamento di «Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169», prevede l'abrogazione dell'articolo 304 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Pertanto, il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva degli alunni. Sull'anzidetto schema di regolamento, già approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, è stato acquisito il prescritto parere del Consiglio di Stato in data in data 8 maggio 2009.
Con riferimento, poi, all'insegnamento del cosiddetto «inglese potenziato» nella scuola secondaria di primo grado, già previsto dal decreto legislativo n. 226 del 2005 e confermato nel regolamento sopraindicato, ricordo che tale insegnamento è attivato a richiesta delle famiglie, compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria.
Passo, quindi, alla richiesta dell'onorevole interrogante «di rivalutare l'insegnamento del diritto e dell'economia non soltanto nei licei di scienze umane ma anche negli istituti professionali al fianco dell'educazione civica».
A tal proposito, lo schema di regolamento ed i relativi allegati concernenti il riordino degli istituti tecnici, la cui definizione procedurale è in fase di avvio, prevede per ciascuno degli indirizzi previsti, nei rispettivi quadri orari, l'insegnamento della disciplina «diritto ed economia» al primo biennio. Nel primo biennio, pertanto, gli spazi relativi a tale insegnamento

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non si riducono rispetto a quelli già presenti negli indirizzi dell'istruzione tecnica.
Nel secondo biennio e nel quinto anno lo stesso insegnamento è previsto negli indirizzi nei quali esso risulta necessario per consentire l'acquisizione delle competenze specifiche proprie di tale indirizzo, secondo una impostazione richiesta sia dalle parti sociali che dagli ordini e collegi professionali.
Infine, per quanto riguarda l'insegnamento «Cittadinanza e Costituzione», di cui all'articolo 1 della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, negli anzidetti quadri orari se ne prevede l'insegnamento insieme alla Storia per tutto il quinquennio degli istituti tecnici.
In relazione alla proposta di affidare tale insegnamento solo ai docenti di diritto ed economia, ricordo che nel citato articolo 1 della legge n. 169 del 2008 esso viene collocato nell'ambito delle aree storico-geografico e sociale, dando così preminenza all'area storica.

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ALLEGATO 5

5-01052 Tommaso Foti: Sulle domande di iscrizione alla scuola primaria per l'anno scolastico 2009-2010 nella provincia di Piacenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante vorrei ricordare che la scelta del Governo, compiuta attraverso i decreti-legge n. 112 e n. 137 del 2008 è stata non già, come più volte contestato, di cancellare i quadri orari preesistenti, bensì di aggiungere la possibilità per le famiglie di avere una ulteriore possibilità di opzione a 24 ore.
Pertanto, all'atto delle iscrizioni per l'anno scolastico 2009/2010 alla prima classe della scuola primaria, sono state offerte, come noto, alle famiglie che hanno richiesto il tempo scuola normale, opzioni relative ai seguenti modelli orario settimanali: 24, 27, sino a 30 (nei limiti dell'organico disponibile). Quanto al tempo pieno è rimasto confermato, nei limiti dell'organico disponibile, il modello di 40 ore settimanali.
A tale proposito ritengo di rilevare che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, concluse il 28 febbraio 2009, hanno evidenziato un incremento della richiesta di tempo pieno, rispetto all'anno scolastico 2008-2009, quasi pari a quello riscontrato complessivamente nel corso degli ultimi sette anni; dal che è del tutto ragionevole ritenere che le richieste delle famiglie siano state in effetti notevolmente influenzate e orientate da informazioni strumentali e condizionate da posizioni ideologiche. Ciò è confermato dal fatto che consistenti richieste di tempo pieno sono pervenute anche da parte di realtà territoriali del Centro-Sud che hanno tradizionalmente privilegiato il tempo normale e hanno riguardato altresì classi diverse dalle prime, nonostante sia ben nota la possibilità di attivazione del tempo pieno all'inizio del ciclo di studi e non anche durante il corso dello stesso.
Passando al caso specifico segnalato dall'Onorevole interrogante relativo ad alcune scuole primarie della provincia di Piacenza e, segnatamente nella scuola di Rivergaro, ove nel corso degli incontri avvenuti con le famiglie in occasione delle iscrizioni per l'anno scolastico 2009/2010, da parte del dirigente scolastico e delle insegnanti presenti alle riunioni sarebbe stata omessa l'offerta della opzione delle 24 e delle 27 ore settimanali, il direttore dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha trasmesso gli elementi informativi forniti al riguardo dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Piacenza.
Per quanto riguarda in particolare l'istituto Comprensivo di Rivergaro viene riferito che nel corso degli incontri con i genitori interessati alle iscrizioni per il prossimo armo scolastico alle prime classi delle scuole primarie di Rivergaro, di Niviano, di Gossolengo e di Quarto, avvenuti nello scorso mese di febbraio, il dirigente scolastico, unitamente con una rappresentanza degli insegnanti dei plessi, dopo aver preventivamente curato la consegna dei modelli di domanda di iscrizione corredati del materiale informativo cartaceo trasmesso dal Ministero, ha illustrato puntualmente i contenuti della circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009 relativa alle iscrizioni per l'anno scolastico 2009/2010, rinvenibile peraltro sul sito Web della scuola ed esposta altresì in copia all'albo dei plessi dipendenti.

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Previo esame delle articolazioni orarie settimanali di funzionamento della scuola primaria previste per il prossimo anno scolastico - 24, 27, 30 e 40 ore - i genitori sono stati invitati ad esprimere, al momento della compilazione delle domande, le preferenze verso tutti e quattro i moduli in ordine di priorità, in conformità alle indicazioni della ricordata circolare n. 4 del 2009. Il modello orario settimanale delle 24 ore è stato presentato ai genitori ipotizzandone una articolazione per discipline. Relativamente ai modelli di 27 ore settimanali (senza attività opzionali facoltative) e di 30 ore settimanali (con attività opzionali facoltative) è stata presentata l'articolazione oraria per discipline attualmente in vigore nelle scuole primarie dell'Istituto comprensivo.
Successivamente agli incontri di cui sopra, il dirigente scolastico, a richiesta, ha effettuato colloqui con alcuni genitori che necessitavano di ulteriori chiarimenti e/o precisazioni in ordine alle domande di iscrizione.
Per quanto sopra, alla luce degli atti acquisiti, il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Piacenza reputa che il dirigente dell'Istituto comprensivo di Rivergaro non abbia omesso la possibilità di consentire ai genitori interessati di fruire dei modelli di funzionamento delle 24 e 27 ore settimanali previsti dalla vigente normativa e di aver perseguito nell'esercizio delle funzioni dirigenziali la tutela del diritto di apprendimento degli alunni e della libertà di scelta educativa delle famiglie.

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ALLEGATO 6

5-01065 Ghizzoni: Emanazione dei decreti delegati relativi ai concorsi da ricercatore nelle università, di cui alla legge 1/2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto all'Onorevole interrogante la Legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, disciplina, all'articolo 1, nuove modalità per la formazione delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori universitari, finalizzate ad introdurre procedure a garanzia che la nomina dei membri degli organi giudicanti avvenga nel rispetto del principio dell'imparzialità, sancito dall'articolo 97 della Costituzione.
Per il perseguimento di tali fini, è previsto il doppio sistema delle elezioni e del sorteggio dei docenti da nominare.
L'articolo 1, comma 6, della citata legge, prevede l'adozione di un apposito decreto ministeriale che stabilisce le modalità di svolgimento delle elezioni e del sorteggio, ivi comprese, qualora fosse necessario, le suppletive.
In considerazione della complessità e del carattere innovativo della norma, per la, predisposizione del citato decreto, la cui adozione, peraltro, non è prevista dalla legge in termini perentori, è stata nominata una apposita commissione tecnico-consultiva.
Lo schema di decreto, inoltrato all'Avvocatura Generale dello Stato allo scopo di dirimere alcuni rilevanti problemi interpretativi riguardanti l'applicazione della legge in parola, adottato lo scorso 27 marzo, inviato, per via telematica, a tutti gli Atenei è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 84 del 10 aprile 2009.
Si riferisce, inoltre, che sono in corso i necessari contatti con il Consorzio Interuniversitario CINECA, che gestisce il sistema informativo per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori e, in particolare, per le procedure relative alla formazione delle commissioni giudicatrici, anche al fine di superare i problemi tecnici derivanti dalla portata innovativa della norma.
Al momento, è alla firma del Ministro lo schema di decreto ministeriale, come indicato all'articolo 1, comma 7, della legge 1 del 2009, riguardante i parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati a posti di ricercatore universitario, acquisendo, a tal fine, il prescritto parere del Consiglio Universitario Nazionale.
Si ritiene di dover precisare, infine, che il suddetto decreto non è applicabile ai bandi afferenti la I sessione 2008, per i quali è in corso l'iter relativo alla formazione delle commissioni giudicatrici, in quanto la norma prevede che sarà applicabile nelle procedure di valutazione comparative, bandite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 180/2008.

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ALLEGATO 7

5-01066 Siragusa: Sui corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto in discussione, l'onorevole interrogante rappresenta la situazione dei docenti non di ruolo che hanno partecipato ai corsi speciali abilitanti attivati con decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005 e lamenta che la legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008, non prevede una norma di sanatoria analoga a quella prevista, invece, per i docenti precari ammessi con riserva ai corsi speciali abilitanti attivati con decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005.
In effetti, il comma 1-bis dell'articolo 36 del sopra citato decreto-legge, introdotto dalla legge di conversione n. 14 del 2009, prende in considerazione soltanto i docenti ammessi con riserva ai corsi abilitanti speciali indetti con il decreto ministeriale n. 85 del 2005.
Il menzionato comma 1-bis stabilisce infatti che «Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato».
L'individuazione dei destinatari della sopra riportata disposizione è tassativa; pertanto, pur comprendendo le ragioni addotte a sostegno della richiesta, non sono possibili in via amministrativa estensioni a categorie diverse da quelle espressamente previste dalla legge.
Faccio presente infine che il Ministero segue con la massima attenzione il problema segnalato che, comunque, come già detto, non può essere risolto con un provvedimento di carattere amministrativo.

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ALLEGATO 8

5-01092 Mariani: Sulla scelta della sede del Vertice della «Scienza e tecnologia» in programma nell'ambito del G8.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'anno 2009, l'Italia è subentrata al Giappone nella Presidenza di turno del G8, assumendosi conseguentemente la responsabilità di ospitare ed organizzare il vertice annuale ed i connessi incontri preparatori.
Nel quadro della Presidenza italiana del G8 nel 2009, sono stati evidenziati una serie di temi (ambiente, sviluppo, lavoro, agricoltura...) che formano oggetto di altrettanti incontri ministeriali preparatori del vertice vero e proprio che si terrà nel prossimo mese di luglio. Tra questi temi è stato individuato quello relativo a «Scienza e Tecnologia» che costituirà la materia di un incontro organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con i competenti Ministri della ricerca e della tecnologia dei vari Paesi membri.
In un primo momento, come sottolineato dagli onorevoli interroganti, il vertice è stato programmato per i giorni 11-14 giugno presso la città di Lucca, anche in considerazione del fatto che Lucca ha già ospitato, nell'anno 2006, il vertice italo-francese che ha rafforzato la cooperazione tra i due Paesi nel settore della ricerca aerospaziale e innovazione tecnologica.
Tuttavia, dopo un attenta riflessione si è deciso di spostare l'incontro ad altra sede, così come scaturito da un incontro tenutosi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto tale sede consente, tra l'altro, di realizzare positive sinergie con gli eventi preparatori di Expò 2015 che già vedono coinvolti i Ministri europei competenti per ricerca e tecnologia.
Per quanto riguarda poi l'affermazione degli onorevoli interroganti circa la presunta mancanza di comunicazione ufficiale del trasferimento della sede alle istituzioni locali interessate, si fa presente che già in data 23 febbraio scorso il sottoscritto ha provveduto ad informare il sindaco di Lucca, il prefetto, il presidente della provincia e il presidente della Camera di commercio della volontà del Governo di spostare la sede del vertice.
Per quanto concerne infine la eventuale possibilità di ricondurre nuovamente la sede del vertice nella città di Lucca, essa appare alquanto improbabile anche in relazione all'approssimarsi della data prevista per il vertice e all'avanzato stato di organizzazione dell'evento stesso.

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ALLEGATO 9

5-01094 Ciocchetti: Diritto della società cooperativa «I Romanisti» a percepire sin dal 2007 i contributi ex legge 250/1990.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla SV. On. Le, si fa presente quanto segue.
La testata quotidiana Il Romanista è pubblicata a decorrere dal 10 settembre 2004 dalla società I Romanisti srl, costituita in data 29 luglio 2004 e detenuta al 51 per cento dalla società cooperativa «Giornalisti Romanisti».
Tale assetto societario è stato scelto dall'impresa al fine di accedere ai contributi statali all'editoria in conformità alla normativa all'epoca vigente (articolo 3, comma 2-bis, della legge n. 250 del 7 agosto 1990), che permetteva l'accesso ai contributi «alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali», dopo aver maturato almeno tre anni di edizione della testata.
Il 1o gennaio 2006 è entrata in vigore la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006) che, al comma 459 dell'articolo 1, ha stabilito che le imprese che alla data del 31 dicembre non avessero maturato il diritto ai contributi, di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, non avrebbero più potuto accedervi e, inoltre, al comma 457 dello stesso articolo 1, ha prescritto che per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004, come cooperative di giornalisti, il requisito temporale per maturare tale diritto veniva elevato da tre a cinque anni.
Alla luce del nuovo quadro normativo, la società cooperativa «Giornalisti Romanisti» si è trasformata, in data 29 dicembre 2005, in «I Romanisti Soc. Coop».
La società editrice, rappresentando di aver avuto sempre, nel tempo, la forma giuridica prevista dalla normativa di volta in volta vigente ed evidenziando al contempo la sostanziale continuità aziendale a decorrere dal 10 settembre 2004, ai sensi del codice civile e della concorde dottrina e giurisprudenza, ha chiesto che dal 10 settembre 2007 le venga riconosciuto, come maturato, il diritto ai contributi all'editoria.
La Commissione Tecnica Consultiva per l'editoria prevista dagli articoli numero 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - numero 10, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 - numero 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e numero 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, e composta, peraltro, da rappresentanti delle stesse imprese editrici, nella seduta del 27 ottobre 2008 ha espresso il proprio parere, obbligatoriamente richiesto dalla normativa, in senso sostanzialmente favorevole all'ammissione dell'impresa ai contributi richiesti, subordinatamente, tuttavia, al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Il predetto Organo di patrocinio con articolato ed inequivocabile parere, formulato in data 12 gennaio 2009, ha ritenuto maturarsi il diritto ai contributi dell'impresa in questione, in relazione alle previsioni del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, soltanto nel dicembre 2008, e cioè al compimento del triennio delta trasformazione dell'impresa in società cooperativa, sottolineando, al riguardo, la distinzione fra i concetti di «costituzione di impresa editrice» e di

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costituzione «come cooperative giornalistiche» utilizzati nelle norme richiamate.
In applicazione sia del parere espresso dalla citata Commissione Tecnica Consultiva, sia di quello formulato dall'Avvocatura Generale dello Stato, il competente Ufficio del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha conseguentemente effettuato, con nota del 19 gennaio 2009, idonea comunicazione di preavviso dell'adottando provvedimento all'impresa, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, riconoscendo la sussistenza del diritto al contributo in capo alla società editrice istante, a partire, però, dal 29 dicembre 2008 e non anche per l'anno 2007, come invece richiesto dall'impresa stessa.
Da ultimo, si segnala che il provvedimento in questione è attualmente oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale amministrativa, pendendo ricorso avverso il medesimo dinanzi al TAR del Lazio.

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ALLEGATO 10

5-01095 Goisis: Sui criteri di iscrizione degli studenti stranieri nelle «categorie speciali» aventi diritto all'esonero dalle tasse.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante, nel far presente che l'articolo 200, comma 10, del decreto legislativo n. 297 del 1994 prevede che «gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizione di reciprocità», chiede di verificare che le istituzioni scolastiche si attengano a dette disposizioni al fine di evitare che l'esonero del pagamento delle tasse scolastiche si estenda a tutti gli studenti stranieri.
Premetto al riguardo che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Analogamente, l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i cittadini italiani.
L'esonero dalle tasse scolastiche risulta previsto a favore di tutti gli studenti soggetti all'obbligo scolastico frequentanti scuole statali, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, fino al terzo anno della scuola secondaria di secondo grado. Il pagamento delle tasse erariali per gli anni di corso successivi al terzo è richiesto solo agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito eccede i limiti previsti dall'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato. Questi limiti di reddito per l'esonero dalle tasse scolastiche sono resi noti annualmente con apposita circolare.
Non risulta l'esistenza di condizioni di reciprocità stabilite in proposito con Paesi stranieri.
Ad ogni buon conto in data 2 aprile 2009 sono stati forniti chiarimenti a tutte le istituzioni scolastiche nel senso che, limitatamente alla frequenza alle classi di corso successive alla terza, gli studenti stranieri sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche, indipendentemente dal reddito familiare, solo in presenza di condizioni di reciprocità.

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ALLEGATO 11

5-01122 Zazzera: Sulla gestione del Circolo didattico «don L. Milani» di Villa Castelli (Brindisi).

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, il competente direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia ha relazionato puntualizzando la rappresentazione dei fatti.
Risulta in atti che, subito dopo l'assunzione del servizio, il dirigente scolastico, venuto a conoscenza del parere non favorevole espresso dai revisori dei conti sui bilanci consuntivi degli esercizi finanziari 2005 e 2006, si poneva in posizione di aperto contrasto con il direttore dei servizi generali ed amministrativi al quale veniva addebitata la circostanza di non aver predisposto le prescritte relazioni tecnico-finanziarie.
Il conflitto coinvolgeva ben presto anche il personale docente e non docente, specie per il rifiuto opposto dal dirigente scolastico in ordine alla liquidazione dei compensi accessori previsti dal contratto integrativo d'istituto dell'a.s. 2006/07, regolarmente sottoscritto dal dirigente scolastico pro-tempore e dalla rappresentanza sindacale, sfociando poi nella proclamazione di uno stato di agitazione da parte del personale (aprile 2008).
La situazione di conflittualità si estendeva anche ai rapporti tra le varie componenti scolastiche ed in particolare:
con il Consiglio di Circolo, i cui componenti cominciavano a disertare le riunioni convocate;
con i docenti incaricati nell'a.s. 2007/08 delle funzioni strumentali al POF, che rinunciavano all'incarico;
con il docente collaboratore con funzioni vicarie, che rassegnava le dimissioni;
con i componenti della RSU e RSA, con i quali si interrompeva qualsiasi relazione sindacale, tanto da impedire anche la sottoscrizione del contratto integrativo d'istituto riferito all'a.s. 2007/08.

Nell'aprile 2008, le difficili dinamiche relazionali esistenti all'interno dell'istituzione scolastica inducevano il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Brindisi a sollecitare un accertamento ispettivo presso il circolo didattico di Villa Castelli.
Il direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia, disponeva un duplice incarico ispettivo: uno mirato a verificare il «regolare esercizio della funzione dirigenziale sia sotto il profilo dello stile relazionale che sotto l'aspetto della coerenza delle funzioni alle norme»; l'altro, mirato ad «una indagine riferita alla sfera dell'organizzazione della segreteria e alla gestione amministrativa e amministrativa-contabile della stessa».
Gli esiti di quest'ultimo incarico hanno dato luogo al trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale ad altra scuola del direttore dei servizi generali ed amministrativi, disposto dall'ufficio scolastico provinciale di Brindisi con provvedimento del 26 agosto 2008.
La relazione finale redatta dall'ispettore tecnico incaricato della prima indagine ha delineato uno scenario di vita scolastica caratterizzato da un clima di disagio tra le varie componenti della comunità scolastica, situazione che induceva il medesimo a prospettare la possibilità di un mutamento d'incarico nei confronti del dirigente scolastico «anche per assicurarle

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tranquillità operativa e nel contempo cercare di salvaguardare... il funzionamento della scuola...».
La situazione di criticità, già tratteggiata nella relazione ispettiva, è venuta successivamente aggravandosi, a causa di ulteriori accadimenti, tra i quali meritano di essere segnalati:
l'accertamento, da parte del tribunale civile di Brindisi, di specifica responsabilità del dirigente scolastico per condotta antisindacale ex articolo 28 legge 300/1970, per mancata informativa alla RSU sulle classi e sull'organico del personale docente per l'a.s. 2008/09;
lo scioglimento del consiglio di circolo disposto dall'ufficio scolastico regionale per la Puglia con decreto dirigenziale prot. n. 7017 del 30 luglio 2008, per accertata impossibilità del suo funzionamento - giusta anche la relazione redatta dal dirigente tecnico in data 16 luglio 2008, a seguito di conferimento di apposito incarico ispettivo - e conseguente nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'istituzione scolastica.

In data 6 agosto 2008, a seguito di apposita richiesta presentata congiuntamente dalle OO.SS. provinciali di Brindisi ammesse alla contrattazione per il comparto scuola presso la sede dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia, è stata espletata una procedura sperimentale di raffreddamento della situazione conflittuale venutasi a determinare tra il dirigente e le rappresentanze sindacali del personale scolastico, riferita in particolare alla mancata remunerazione di tutte le attività aggiuntive dell'a.s. 2006/07, pur in presenza di un contratto integrativo di istituto regolarmente sottoscritto, e alla mancata definizione del contratto integrativo d'istituto per l'a.s. 2007/08.
Nonostante la posizione sostenuta dai rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia circa l'accoglibilità delle richieste di parte sindacale, l'atteggiamento dilatorio assunto dal dirigente scolastico, motivato dalla presunta necessità di un approfondimento delle questioni, ha determinato il fallimento del tentativo di raffreddamento; né successivamente al 6 agosto 2008 i comportamenti del dirigente scolastico sono stati coerenti con la dichiarata disponibilità al dialogo con la parte sindacale, non essendosi proceduto con la dovuta sollecitudine alla liquidazione dei compensi accessori dovuti al personale per le attività svolte nell'a.s. 2006/07, né tanto meno alla definizione del contratto integrativo d'istituto per l'a.s. 2007/08.
La persistenza della situazione di forte tensione in tutte le componenti della comunità scolastica, nonostante la costituzione di un nuovo consiglio di circolo, ed in particolare la situazione di sostanziale blocco delle attività didattiche in data 13 novembre 2008, per astensione dalle lezioni di un gran numero di alunni per espressa scelta delle rispettive famiglie, inducevano la direzione generale regionale ad effettuare ulteriori approfondimenti conferendo un apposito incarico ispettivo ad un dirigente tecnico dell'amministrazione centrale.
Secondo le valutazioni conclusive dell'ispettore ministeriale, «l'insieme di difficoltà da cui risulta affetto il circolo didattico di Villa Castelli risulta oggi ulteriormente aggravato rispetto a quanto evidenziato nelle note e nelle carte relative alla situazione pregressa e, in prospettiva, appare tendenzialmente suscettibile, se possibile, di nuovo aggravamento. Contrariamente, infatti, da quanto ritenuto dal dirigente scolastico..., che afferma che da quando il precedente direttore dei servizi generali ed amministrativi è stato trasferito d'ufficio la situazione scolastica è in via di miglioramento, esistono invece numerosi indizi di segno contrario», valutazioni che, in ultima analisi, lo stesso ispettore tecnico sintetizza nella «difficoltà del dirigente scolastico ad assicurare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 25, comma 2, del precitato decreto legislativo n. 165 del 2001».
Le suddette valutazioni trovano adeguata giustificazione in molteplici criticità che attengono non solo all'interazione tra

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dirigente scolastico ed organi collegiali, ma anche alla difficoltà a contemperare da parte dello stesso dirigente scolastico i poteri dirigenziali con gli snodi dell'amministrazione scolastica, specie dal punto di vista della valorizzazione delle risorse umane, quali:
gravi patologie di funzionamento del collegio dei docenti. Risulta in atti che il dirigente scolastico in qualità di presidente ha reiteratamente impedito di discutere;
contravvenendo al regolamento interno di funzionamento dell'organo - la mozione preliminare formalmente presentata da alcuni docenti, determinando in tal modo il sistematico abbandono della seduta da parte di un cospicuo numero degli stessi e il conseguente venir meno del quorum strutturale previsto per legittime deliberazioni, che perciò si appalesano viziate da nullità. E, ciò nonostante, osserva l'ispettore, il presidente (dirigente scolastico) ritiene comunque validamente costituita l'assemblea e pone in votazione una serie di delibere, in genere approvate dai presenti e producenti effetti sul piano didattico ed amministrativo;
abitudine di farsi assistere dal proprio avvocato in occasione di attività inerenti le proprie funzioni,
presenza di relazioni parentali con numerose persone (cui vengono affidati incarichi all'interno della scuola);
gravi disfunzioni nel consiglio di circolo che, dopo aver portato alla paralisi dell'organo e alla successiva nomina del commissario straordinario, continuano nella nuova composizione a far registrare un irregolare funzionamento;
permanente conflittualità nei confronti delle rappresentanze sindacali, la cui attività di difesa di legittimi interessi dei lavoratori viene vissuta dalla dirigente come estorsiva;
rapporto conflittuale con l'ufficio scolastico regionale quando la dirigente ha disatteso gli orientamenti forniti per la corresponsione degli emolumenti dovuti a docenti del circolo;
eccessiva direttività nei confronti del personale amministrativo.

La permanente difficoltà del dirigente scolastico ad assicurare la gestione unitaria dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha finito per generare gravi tensioni non solo all'interno del circolo didattico ma anche con la comunità cittadina ed il comune, tanto da provocare massicci fenomeni di astensione dalle lezioni e reiterati interventi dell'amministrazione comunale come dimostrato dalla vasta eco che tutta la vicenda ha suscitato anche da parte della stampa locale.
Alla luce degli eventi succintamente esposti ed in conformità alle concordi proposte conclusive delle ispezioni disposte il direttore dell'ufficio scolastico regionale è giunto alla determinazione che nei confronti del dirigente scolastico si era creata una situazione d'incompatibilità ambientale con le varie componenti della comunità scolastica del circolo didattico «Don Milani» di Villa Castelli, di guisa che il superamento di tale situazione era possibile solamente con un mutamento d'incarico della stessa, già in corso d'anno in quanto non ulteriormente differibile. E tale determinazione è stata formalizzata nel provvedimento del 9 marzo 2009, oggi oggetto di discussione.
Il direttore dell'ufficio scolastico regionale ha anche precisato che non si ha alcuna notizia di atti intimidatori o «sottili minacce personali e materiali» a carico degli ispettori, che non ne hanno fatto la benché minima menzione, né verbalmente, né per iscritto nelle relazioni finali, consegnate in copia integrale anche alla dirigente a seguito di formale richiesta ai sensi della legge n. 241 del 1990.

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ALLEGATO 12

5-01139 Capitanio Santolini: Sui criteri di nomina delle commissioni degli esami di Stato nella scuola secondaria superiore.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante nella interrogazione parlamentare in discussione lamenta un contrasto tra le disposizioni contenute nella legge n. 62 del 2000, che istituendo il sistema nazionale d'istruzione ha collocato sullo stesso piano le scuole paritarie e le scuole statali, e le disposizioni contenute nella legge n. 1 del 2007 in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore la quale stabilisce che, ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado, i commissari esterni sono nominati tra i docenti d'istituti statali d'istruzione secondaria superiore.
La legge n. l del 2007 ha affidato tale valutazione finale ai docenti appartenenti all'area dell'istruzione statale trattandosi di sottoporre gli alunni, al termine del percorso di studio della scuola secondaria di secondo grado, ad una valutazione conclusiva finalizzata al rilascio del titolo legale di studio.
Pertanto la parità delle scuole non statali con le scuole statali di cui alla legge n. 62 del 2000 deve intendersi riferita alle attività di istruzione e non anche a quella inerente la funzione di commissario esterno, riservata ai docenti dello Stato.