CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2009
173.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. (Atto n. 71).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2009, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 71);
preso atto che vi è un ulteriore decremento dei fondi;
ribadita la necessità di porre in essere misure capaci di premiare gli Enti parco che dimostrano un progressivo miglioramento della propria capacità di autofinanziamento e una maggiore efficacia della spesa pubblica, nonché quelli maggiormente impegnati in una politica di programmazione territoriale tendente a raggiungere un equilibrio ottimale tra economia e ambiente valorizzando le opportunità di sviluppo dei territori ricompresi all'interno del perimetro delle aree protette;
rilevata la necessità di un attento monitoraggio sui bilanci degli Enti parco, in particolare sulla spesa corrente per oneri di personale, al fine di garantire un'uniformità nelle spese di gestione ed evitare squilibri del sistema;
rilevata l'opportunità di promuovere le iniziative necessarie affinché, con la riforma del «federalismo fiscale» e con l'assegnazione di risorse proprie alle regioni, sia possibile assicurare nei prossimi anni una maggiore disponibilità finanziaria a favore della salvaguardia e dello sviluppo dei parchi nazionali, anche e soprattutto attraverso un maggior coinvolgimento delle comunità locali nella gestione di tali aree e un più stretto rapporto fra i parchi e gli enti territoriali che sono i principali attori chiamati a contribuire al governo del territorio e alla vita stessa delle relative comunità;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 44 e abbinate, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»;
visti, in particolare, gli articoli 23 e 29 del testo unificato predisposto dalla IX Commissione, i quali dettano norme, rispettivamente, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e in materia di obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade;
preso atto che alcune delle modifiche introdotte a tali articoli traducono sul piano legislativo l'indirizzo politico formulato dalla VIII Commissione con l'approvazione, all'unanimità, nella seduta del 19 marzo scorso, della risoluzione 8/00037 in materia di lotta agli incidenti stradali e messa in sicurezza della rete stradale nazionale, la quale impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché, da un lato, gli enti proprietari delle strade - ai quali la legge assimila i soggetti privati concessionari - assicurino la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza della rete stradale, dall'altro, si addivenga alla costituzione di appositi fondi, destinati - nel rispetto dell'autonomia di bilancio delle regioni, delle province e dei comuni, nonché delle disposizioni in materia di assegnazione dei proventi delle multe per violazioni del codice della strada -, a realizzare le citate azioni per la messa a norma e la manutenzione programmata della rete stradale del Paese;
rilevato, peraltro, che l'articolo 29 incide in modo unilaterale sulle convenzioni in atto con le concessionarie di strade e autostrade e che la Commissione europea ha chiarito che l'intervento dello Stato italiano sui contratti in corso di validità, mediante modifiche legislative unilaterali, crea incertezza ed è percepito dagli investitori come un comportamento arbitrario e discriminatorio e, perciò, contrario ai principi comunitari sulla libera circolazione dei capitali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, ai fini di non incorrere in una nuova procedura di infrazione comunitaria in materia di concessioni autostradali, l'opportunità di modificare l'articolo 29, nel senso di rimandare alle convenzioni con le concessionarie medesime la definizione delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento degli obblighi introdotti dall'articolo.

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ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2320 (Legge comunitaria 2008),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli articoli aggiuntivi 39.03 e 39.04 del Governo

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Formisano 10.4, 10.5 e 10.6 e Fallica 10.7