CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 aprile 2009
171.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00895 Ghizzoni: Situazione finanziaria di alcuni istituti scolastici della provincia di Modena.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come già riferito in questa sede in occasione della discussione di analoghe interrogazioni, le misure di contenimento della spesa contenute nelle leggi finanziarie degli anni pregressi hanno comportato, come in altri settori pubblici, una riduzione delle risorse finanziarie destinate alle scuole, determinando le segnalate note difficoltà delle scuole stesse.
Di tale situazione era consapevole la precedente gestione che, al riguardo, aveva promosso alcune iniziative risultate, tuttavia, non risolutive. Alcuni provvedimenti della precedente legislatura, al contrario, non hanno affatto migliorato la situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche.
Ricordo, a titolo esemplificativo, l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge. n. 147 del 2007 che, nel porre a carico del bilancio del Ministero gli oneri relativi alle retribuzioni del personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per maternità, ha sì integrato gli stanziamenti dei relativi capitoli, riducendo però contestualmente, allo scopo, il tetto massimo di spesa per le supplenze brevi fissato dalla Finanziaria 2005.
Va pure ricordata l'accresciuta spesa per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, conseguente all'attuazione delle disposizioni dettate in materia dalla legge n. 1 del 2007.
In particolare, per l'anno 2008, la situazione finanziaria delle scuole ha registrato una forte sofferenza, determinata dall'applicazione della cosiddetta «norma di salvaguardia» contenuta nella Finanziaria 2007. In base a questa norma si sarebbe dovuto procedere ad una razionalizzazione del personale della scuola; ciò non è avvenuto e il risultato è stato un taglio di 560 milioni di euro degli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento delle scuole statali con un impoverimento del servizio scolastico agli studenti.
Di questa situazione hanno risentito anche le scuole della provincia di Modena le quali hanno prioritariamente utilizzato le risorse ricevute nell'esercizio finanziario 2008 per retribuire i supplenti temporanei la cui spesa, nell'anno 2008, ammonta a livello regionale a euro 59.593.460; non hanno potuto, invece retribuire i compensi per i progetti realizzati nell'anno scolastico 2007-2008.
Per dare una prima risposta alle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole, si è provveduto ad incrementare di 200 milioni di euro il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008. Contestualmente si è proceduto alla erogazione della prima rata dei fondi per il medesimo anno, relativa ai 4 dodicesimi, pari a 491 milioni e 520 mila euro.
A seguito del monitoraggio effettuato per le spese riferite alle supplenze brevi e saltuarie del periodo 1o settembre 31-dicembre 2008, nel mese di marzo è stata messa a disposizione delle scuole la relativa assegnazione finanziaria.
Con disponibilità 30 aprile c.a. si è provveduto all'assegnazione di un'ulteriore rata sul finanziamento dell'anno 2009.

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Quanto sopra posto, nella piena con sapevolezza che le scuole debbono essere messe nelle condizioni di assicurare al meglio lo svolgimento del servizio scolastico, il Ministero ha allo studio misure adeguate per la soluzione delle problematiche relative alle esigenze finanziarie connesse al pagamento delle supplenze brevi del personale della scuola degli anni pregressi, nonché alla integrazione degli attuali stanziamenti riguardanti le spese di funzionamento delle scuole statali che, anche per il corrente anno, risultano essere insufficienti rispetto alle esigenze manifestate dalle scuole.
In relazione poi alla carenza di fondi da utilizzare per l'avvio dei corsi di recupero dei debiti formativi nelle scuole secondarie di secondo grado, si precisa che, in base a quanto stabilito con circolare n. 12 del 2 febbraio 2009, per il corrente anno scolastico, le scuole potranno avvalersi di ulteriori risorse, pari a 55 milioni di euro.

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ALLEGATO 2

5-00949 Centemero: Sui permessi straordinari per il diritto allo studio.

TESTO DELLA RISPOSTA

La materia del diritto allo studio è disciplinata da norme legislative e contrattuali. Da ciò consegue che le circolari ministeriali non possono che impartire disposizioni in merito alle modalità di applicazione della normativa di riferimento.
I permessi in parola costituiscono peraltro materia di contrattazione integrativa da attuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 4 del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola.
I docenti beneficiari di tali permessi hanno comunque l'obbligo di concordare con il dirigente scolastico le modalità e i tempi di fruizione dei permessi medesimi allo scopo di consentire l'assunzione degli opportuni provvedimenti volti ad assicurare un regolare svolgimento dell'attività scolastica.
Stante i vincoli legislativi e contrattuali suddetti, non si ritiene che da parte del Ministero si possa procedere all'adozione di provvedimenti che non discendano da ulteriori disposizioni normative che si renda eventualmente necessario predisporre.

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ALLEGATO 3

5-00987 Goisis: Criteri di assegnazione dell'organico docente nelle varie regioni italiane, in particolare in Veneto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si premette che sulle problematiche oggetto della interrogazione è stato già riferito in occasione della seduta di question time dell'onorevole Cota ed altri del 1o aprile 2009.
Nel merito del presente atto parlamentare occorre ricordare preliminarmente che da alcuni anni tutte le leggi finanziarie hanno previsto la riduzione delle dotazioni organiche del personale della scuola e da ultimo la legge n. 133 dell'agosto 2008.
Pur in presenza di questa generalizzata riduzione di organici le risorse assegnate nel corso degli anni hanno consentito alla regione Veneto di assicurare in larga parte il «tempo lungo», modalità di tempo scuola adottata da tale regione, non corrispondente al tempo pieno; la rilevanza educativa e sociale di quest'ultimo è stata riaffermata dal Governo non solo con la conferma per il prossimo anno scolastico del numero di posti attivati per l'.a.s. 2008/2009, senza alcuna decurtazione percentuale dell'organico complessivo dedicato a tale modello, ma anche con l'attivazione «di piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza unificata», volti «al potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio».
Per il tempo pieno resta confermato, nei limiti dell'organico disponibile, il modello delle 40 ore settimanali con due insegnanti, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e/o inglese in possesso dei relativi requisiti.
Con riferimento alle classi prime la percentuale di aumento del tempo pieno rispetto all'anno in corso può stimarsi nella misura di almeno il 20 per cento. Considerato pertanto che le nuove richieste potranno in gran parte essere accolte, è fondato prevedere che si raggiungerà un risultato più che soddisfacente in termini di percentuale generale, con riferimento all'intero corso di studi, in oltre il 27 per cento.
Saranno le scuole, come sempre avvenuto, a definire i criteri e le priorità nel caso di esubero della domanda rispetto all'organico assegnato.
Per quanto riguarda il tempo normale, le risorse di organico disponibili consentiranno di accogliere, la maggior parte delle richieste delle famiglie, ivi comprese quelle relative al modello sino a 30 ore.
Per il tempo normale si è proceduto, infatti, a calcolare il fabbisogno dell'organico moltiplicando per 27 (ore settimanali) il numero complessivo delle classi prime e per 30 (ore settimanali) il numero complessivo delle classi seconde, terze, quarte e quinte senza tener conto della disponibilità di ore derivanti dalla presenza aggiuntiva di insegnanti di religione cattolica e/o di lingua inglese. L'applicazione di tale criterio comporta che il monte ore complessivamente determinato è superiore al fabbisogno reale scaturente dall'applicazione rigida degli orari previsti dal regolamento sul primo ciclo, cioè 24, 27 e 30 ore.
Le classi con orario normale successive alla prima continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla conclusione del ciclo quinquennale, secondo i modelli orario in atto.

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Passando alla determinazione del fabbisogno totale di organico del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010 e alla sua ripartizione a livello regionale, sono stati utilizzati una serie di indici e parametri resi noti e discussi ampiamente in sede tecnica nell'ambito della Conferenza unificata, rapportati alle situazioni di disagio delle zone montane o delle piccole isole, ai tassi di incremento degli alunni stranieri, alla dislocazione delle aree a rischio, nonché ad altri fattori legati a peculiarità di singoli territori. Questi criteri valgono per tutto il territorio nazionale.
Nel determinare l'organico si è tenuto conto ovviamente anche delle esigenze locali legate alla presenza del tempo lungo che è diverso, come già detto, dal tempo pieno.
L'organico di sostegno è stato totalmente confermato nella stessa consistenza del corrente anno scolastico.
Un ruolo fondamentale viene assegnato alle istituzioni scolastiche e alla piena valorizzazione da parte delle stesse degli spazi di flessibilità che l'autonomia consente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. Sarà compito pertanto dell'istituzione scolastica, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa valorizzando in tal modo le risorse derivanti dall'autonomia organizzativa e didattica.
Con riguardo poi a quanto richiesto nel presente atto al punto contrassegnato dalla lettera d), faccio presente che nello schema di decreto recante disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010 - al quale sono allegate le relative tabelle di ripartizione dei posti a livello regionale - è precisato che i direttori generali regionali, per corrispondere alle varie esigenze territoriali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione ed anche disporre l'accantonamento di una aliquota di posti delle dotazioni regionali loro assegnate per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica formativa e sociale.

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ALLEGATO 4

5-01008 Schirru: Risorse e strumenti a garanzia del diritto all'istruzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alle problematiche evidenziate dall'Onorevole interrogante, il Ministero è ben consapevole della situazione di difficoltà finanziaria in cui versano le scuole, in particolar modo per quanto concerne il pagamento delle supplenze brevi.
In via preliminare ritengo utile ricordare che le misure di contenimento della spesa contenute nelle leggi finanziarie degli anni pregressi hanno comportato, come in altri settori pubblici, una riduzione delle risorse finanziarie destinate alle scuole.
Di tale situazione era consapevole la precedente gestione che, al riguardo, aveva promosso alcune iniziative risultate, tuttavia, non risolutive. Alcuni provvedimenti della precedente legislatura, al contrario, non hanno affatto migliorato la situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche. Ricordo, a titolo esemplificativo, l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 147 del 2007 che, nel porre a carico del bilancio del Ministero gli oneri relativi alle retribuzioni del personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per maternità, ha sì integrato gli stanziamenti dei relativi capitoli, riducendo però contestualmente, allo scopo, il tetto massimo di spesa per le supplenze brevi fissato dalla Finanziaria 2005. Va pure ricordata l'accresciuta spesa per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, conseguente all'attuazione delle disposizioni in materia della legge n. 1 del 2007.
Per l'anno 2008, poi, la situazione finanziaria delle scuole ha registrato una forte sofferenza determinata dall'applicazione della cosiddetta «norma di salvaguardia» contenuta nella Finanziaria 2007. In base a questa norma si sarebbe dovuto procedere ad una razionalizzazione del personale della scuola; ciò non è avvenuto e il risultato è stato un taglio di 560 milioni di euro degli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento delle scuole statali, con un impoverimento del servizio scolastico agli studenti.
Ricordo altresì che con la citata Finanziaria 2007, in applicazione dell'articolo 1, comma 601, sono stati costituiti due fondi per l'assegnazione di risorse alle scuole: l'uno riferito alle indennità per il miglioramento dell'offerta formativa, alle supplenze brevi, ai compensi e indennità per esami di idoneità, di licenza, eccetera, al contributo per la mensa per il personale scolastico, agli oneri sociali sulle retribuzioni e alle somme dovute per l'IRAP; l'altro riferito al funzionamento amministrativo didattico e relativo fondo di integrazione, ai contratti per le pulizie e lavoratori socialmente utili, alla sperimentazione didattica per alunni disabili.
Con decreto ministeriale n. 21 del 1omarzo 2007, dall'anno 2007 sono stati, poi, individuati i parametri per l'assegnazione delle suddette risorse finanziarie alle scuole, che viene effettuata direttamente dal Ministero.
Con tale innovazione legislativa, si è inteso favorire una maggiore flessibilità nell'utilizzazione delle risorse medesime, consentendo di far fronte con immediatezza alle esigenze prioritarie che si determinano di volta in volta nell'autonoma gestione delle istituzioni scolastiche.
Il costante monitoraggio dei flussi svolto dagli uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 6 del suddetto decreto

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ministeriale, ha permesso di evidenziare anche l'esistenza delle risorse finanziarie sulla disponibilità del fondo cassa, facilitando il controllo e la gestione di eventuali deficit di cassa creatasi in talune istituzioni scolastiche.
Per quanto concerne, poi, i criteri relativi alla predisposizione del programma annuale per il 2009 ai fini dell'assegnazione alle scuole delle risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi, si precisa che gli stessi sono stati stabiliti in funzione dell'effettiva consistenza dei fondi stanziati in bilancio, avendo presente l'esigenza di contenere il conferimento delle supplenze per quanto possibile e nel rispetto, comunque, dell'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
Per dare una prima risposta alle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole, con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, si è provveduto ad incrementare di 200 milioni di euro il «Fondo per il finanziamento delle istituzioni scolastiche». Contestualmente si è proceduto alla erogazione, con esigibilità al 29 gennaio 2009, della prima rata dei fondi per il medesimo anno, relativa ai 4 dodicesimi, pari a 491 milioni e 520 mila euro.
A seguito del monitoraggio effettuato per le spese riferite alle supplenze brevi e saltuarie del periodo 1o settembre-31 dicembre 2008, nello scorso mese di marzo è stata messa a disposizione delle scuole la relativa assegnazione finanziaria.
Con disponibilità 30 aprile c.a. si è provveduto all'assegnazione di un'ulteriore rata sul finanziamento 2009.
Quanto sopra posto, nella piena consapevolezza che le scuole debbono essere messe nelle condizioni di assicurare al meglio lo svolgimento del servizio scolastico, il Ministero ha allo studio misure adeguate per la soluzione delle problematiche relative alle esigenze finanziarie connesse al pagamento delle supplenze brevi del personale della scuola degli anni pregressi, nonché alla integrazione degli attuali stanziamenti riguardanti le spese di funzionamento delle scuole statali che, anche per il corrente anno, risultano essere insufficienti rispetto alle esigenze manifestate dalle scuole.

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ALLEGATO 5

5-01011 Garagnani: Sul sistema di valutazione degli alunni presso le istituzioni scolastiche, in particolare in Emilia-Romagna.

5-01133 Zampa: Valutazione degli alunni da parte dei docenti della scuola primaria Longhena di Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari n. 5-01011 dell'onorevole Garagnani e n. 5-01133 dell'Onorevole Zampa, di analogo contenuto.
Preliminarmente ricordo che la legge 30 ottobre 2008, n. 169, di conversione del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, ha disposto modifiche al sistema di valutazione degli alunni che trovano immediata attuazione sin dal corrente anno scolastico.
In particolare l'articolo 3 ha introdotto nelle scuole del primo ciclo l'espressione della valutazione degli apprendimenti degli alunni con voto in decimi, in sostituzione dei giudizi precedentemente previsti.
Tale modifica, riferita agli esiti intermedi e finali, mira a rendere più chiara e trasparente la valutazione ed è anche un'opportunità per valorizzare la valutazione in funzione del miglioramento dei livelli di apprendimento.
La medesima legge prevede, altresì, l'emanazione di un apposito regolamento di coordinamento delle norme vigenti sulla materia da adottarsi con le modalità stabilite dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il Ministero ha provveduto ad elaborare il previsto schema di regolamento, lo ha sottoposto al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che ha espresso il proprio parere; successivamente è stata adottata la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri ed attualmente si è in attesa di conoscere il parere del Consiglio di Stato.
In attesa del completamento dell'iter procedurale del regolamento, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di dare applicazione a dette disposizioni sin dalle prime valutazioni intermedie, il Ministero, con circolari n. 100 dell'11 dicembre 2008 e n. 10 del 23 gennaio 2009, ha fornito alle scuole le prime indicazioni.
In quest'ultima circolare in particolare è stato precisato che lo schema di regolamento evidenzia come, in ragione dell'autonomia scolastica, appartiene alle scuole ed ai docenti la scelta delle modalità per la valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione, fermo restando l'obbligo di rispettare, tra l'altro, l'espressione delle valutazioni periodiche e finali con voto in decimi per ciascuna disciplina. Per la valutazione degli apprendimenti è stato anche previsto che i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado possono comunque autonomamente prevedere che i voti in decimi siano accompagnati da giudizi sintetici o analitici.
Passando alla questione specifica riguardante la valutazione degli allievi presso la scuola primaria «Longhena» di Bologna, l'ufficio scolastico regionale ha fatto presente che un primo segnale dei problemi che si stavano delineando nella scuola in ordine all'attuazione delle nuove modalità di valutazione degli alunni, si è avuto allorché la dirigente scolastica ha fatto pervenire in data 3 febbraio 2009 all'ufficio scolastico regionale un documento del collegio dei docenti della scuola

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primaria che conteneva la deliberazione di «mantenere per il primo quadrimestre la sola valutazione in giudizi».
Contestualmente la dirigente stessa dichiarava di aver sospeso l'efficacia della delibera, ritenendola illegittima, in attesa di una determinazione dell'amministrazione scolastica. Contemporaneamente alla trasmissione della delibera, la Dirigente con un ordine di servizio richiamava gli insegnanti ad applicare le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge n. 169 del 2008, salvo procedimento disciplinare in caso di inottemperanza.
Su parere conforme espresso dall'ufficio scolastico regionale, il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Bologna, competente per delega anche a vigilare sugli organi collegiali delle istituzioni scolastiche del territorio, formalizzava il dispositivo di annullamento della delibera, precedentemente sospesa dal dirigente scolastico, «per palese violazione dell'articolo 3 della legge n. 169 del 2008 e della circolare ministeriale n. 10 del 2009».
Gli insegnanti della scuola «Longhena», attenendosi all'ordine di servizio, hanno proceduto alla valutazione con voti numerici; tuttavia in data 12 febbraio 2009 il responsabile dell'ufficio scolastico regionale ha appreso dalla stampa che erano stati effettivamente utilizzati i voti, ma era stato attribuito dieci a tutti gli alunni in ogni disciplina.
La mattina stessa è stato disposto un accertamento ispettivo inteso a verificare il reale svolgimento dei fatti segnalati, il rispetto delle norme vigenti e la correttezza nell'esplicazione del profilo professionale dei docenti, con particolare riguardo alla valutazione degli alunni.
Al riguardo, rispondendo in particolare alla interrogazione dell'onorevole Zampa, circa i presupposti normativi del provvedimento ispettivo, faccio presente che l'incarico ispettivo è stato disposto su richiesta del dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Bologna, competente per delega del dirigente dell'ufficio scolastico regionale sulla vigilanza del corretto funzionamento delle scuole del territorio.
L'accertamento ispettivo, concluso il 13 marzo 2009, è stato puntuale e approfondito; il dirigente tecnico ha analizzato 362 «Documenti di valutazione» degli alunni con particolare riguardo alla valutazione quadrimestrale numerica e alla corrispondenza docimologica fra la stessa e la valutazione descrittiva delle competenze culturali conseguite dagli alunni. Il medesimo ha inoltre ascoltato individualmente tutti gli insegnanti, per conoscere le motivazioni e i criteri adottati per la valutazione numerica attribuita da ciascuno di loro.
Secondo quanto riferito dall'ufficio scolastico territoriale, dalla relazione ispettiva prodotta emerge che in realtà non si è trattato di un dieci generalizzato ovunque, anche se rappresenta la maggioranza delle situazioni. Comunque sono state rilevate carenze circa i criteri adottati, incoerenze e inadeguatezze nelle procedure valutative e negli strumenti utilizzati, oltre a comportamenti professionali da parte di alcuni docenti non sempre riconducibili ai doveri di correttezza e lealtà istituzionali nonché di riservatezza.
L'ispettore incaricato non si è soffermato in particolare sulla delibera annullata in quanto tutti gli insegnanti si sono formalmente attenuti all'annullamento della stessa, attribuendo sia le valutazioni numeriche che i giudizi verbali.
In merito all'ultimo capoverso della interrogazione dell'Onorevole Zampa, l'ufficio scolastico regionale ha precisato che l'indagine non si è occupata dell'eventuale nullità delle pagelle consegnate ai genitori; ciò in quanto la valutazione intermedia degli allievi non produce effetti giuridici formalmente rilevanti, ma riveste valenza informativa nei riguardi dei genitori e formativa nei riguardi degli alunni, in vista dell'eventuale revisione delle strategie di insegnamento.
Alla luce degli esiti ispettivi, l'ufficio scolastico regionale ha invitato il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Bologna ad attivare le procedure per l'irrogazione di sanzioni disciplinari attraverso contestazioni di addebiti agli insegnanti individuati nella relazione e contemporaneamente

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a sollecitare la dirigente scolastica ai fini dell'attivazione di tutte le azioni necessarie e idonee a ripristinare il pieno rispetto della normativa vigente.
In attesa della definizione dell'iter ispettivo, l'ufficio scolastico regionale, per prevenire l'eventuale insorgere di situazioni analoghe in altre realtà, ha fornito indirizzi e sollecitazioni a tutti i dirigenti degli uffici scolastici provinciali ed ha avviato un piano di monitoraggio volto a conoscere elementi sull'attuazione nelle scuole del nuovo sistema di valutazione degli alunni.

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ALLEGATO 6

5-01019 Grimoldi: Rischio di chiusura dei licei tecnologico e biologico sperimentali presso istituti scolastici di Lodi e Casalpusterlengo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il progetto sperimentale, al quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, ha preso il nome dal sottosegretario di Stato Beniamino Brocca, presidente della commissione ministeriale che, dal 1988 al 1991, ha prodotto una ipotesi di revisione dei curricoli di studio e dei programmi per le scuole secondarie superiori della Istruzione classica, scientifica e magistrale e dell'Istruzione tecnica.
I suddetti curricoli sono stati pubblicati nella collana «Studi e documenti degli Annali della Pubblica Istruzione» nell'anno 1991 e pertanto dall'anno scolastico 1992/93 le scuole interessate hanno potuto attivare le procedure previste per accedere alla sperimentazione.
In particolare si sottolinea che i due indirizzi sperimentali (Scientifico Tecnologico e Biologico), pur essendo attuati presso due istituti tecnici, rilasciano, al termine degli studi, il diploma di Liceo scientifico.
L'idea guida ispiratrice alla base del «Progetto Brocca» era di predisporre curricoli nei quali fossero presenti contributi formativi provenienti sia dalla cultura umanistico-letteraria, sia dalla oggettiva e rigorosa metodologia propria dei paradigmi scientifici correlati alla operatività propria di una matura coscienza tecnologica.
Come è noto, al tentativo di completa licealizzazione della scuola secondaria superiore, operato con la legge delega n. 53 del 2003, è seguito il ripristino dell'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della scuola secondaria superiore, disposto con l'articolo 13 della legge n. 40 del 2007.
Sono ora intervenute le disposizioni in materia di organizzazione scolastica, contenute nell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008 che prevedono tra l'altro una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico anche attraverso la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola e, con riguardo in particolare agli istituti tecnici e professionali, la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari.
Per l'attuazione di quanto stabilito dalla citata legge n. 40 del 2007, integrata dalle disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 133 del 2008, sono all'opera alcune commissioni per mettere a punto un nuovo assetto ordinamentale la cui operatività è prevista, com'è noto, a partire dall'anno scolastico 2010/11.
È di tutta evidenza che il progetto sperimentale «Brocca», proprio per la natura sperimentale che lo contraddistingue, è destinato ad essere superato dal nuovo assetto ordinamentale, che sarà sottoposto quanto prima all'esame del Consiglio dei Ministri. Lo stesso, tuttavia, non potrà non tener conto delle risultanze positive emerse nel corso della quasi ventennale esperienza che il progetto mette a disposizione delle citate commissioni.

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ALLEGATO 7

5-01144 Nicola Molteni: Sui parametri di ammissione alla scuola dell'infanzia Istituto statale comprensivo «Magistri intelvesi» di San Fedele Intelvi (Como).

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, circa i criteri assunti dai competenti organi collegiali dell'istituto comprensivo «Magistri Intelvesi» di San Fedele Intelvi per l'ammissione delle bambine e dei bambini alla scuola dell'infanzia, l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha subito richiesto chiarimenti al competente dirigente scolastico.
Il predetto ufficio scolastico regionale, dopo aver acquisito notizie e documentazione al riguardo, ha precisato che la lettura coordinata dell'articolo 3 della delibera del consiglio d'istituto del 19 dicembre 2008 e delle precisazioni apportate alla stessa nel corso della successiva seduta del 9 febbraio 2009 consente di assodare che la decisione contestata, approvata all'unanimità, non riguarda i criteri di ammissione dei bambini alla scuola dell'infanzia, bensì quelli per la determinazione di eventuale lista di attesa.
Più precisamente la deliberazione prevede che, in caso di lista d'attesa, la precedenza assoluta debba essere accordata:
ai bambini diversamente abili e/o segnalati e seguiti dai servizi sociali territoriali;
ai bambini in affidamento o appena adottati di 5 anni di età;
ai bambini stranieri di 5 anni di età, solo se giunti in Italia nei sei mesi precedenti il termine stabilito per le iscrizioni (28 febbraio 2009).

La precedenza assoluta, riservata peraltro a tre diverse situazioni, spetta quindi soltanto a bambini stranieri rientranti in una ben determinata e circoscritta condizione.
L'ufficio scolastico regionale, nel far presente inoltre che la delibera non contiene né violazioni di disposizioni di legge, né travisamenti della normativa vigente in materia d'iscrizioni, ha aggiunto che sembra potersi affermare che il consiglio d'istituto abbia inteso privilegiare, con propria decisione, situazioni meritevoli di attenzione particolare in un territorio difficile e complesso come quello di San Fedele Intelvi e dei comuni viciniori, dove è in atto un forte processo immigratorio.
Il predetto ufficio ha inoltre riferito che il dirigente scolastico in una lettera rivolta ai genitori in merito alle polemiche suscitate dalla delibera del Consiglio d'Istituto, ha affermato che «...per i bambini immigrati appena giunti in Italia la scuola dell'infanzia costituisce il luogo privilegiato per l'immersione precoce nel nuovo contesto linguistico... ciò permette ai bambini di sviluppare gli strumenti di base per l'alfabetizzazione linguistica, che faciliterà loro l'esperienza dell'apprendimento strumentale della lingua italiana nella scuola primaria».
Peraltro, dai dati in possesso del dirigente scolastico al termine delle iscrizioni per l'anno scolastico 2009-2010, è emerso che la lista d'attesa riguarda unicamente il plesso di San Fedele Intelvi e che nella medesima non è presente alcun alunno straniero al quale, secondo i criteri adottati

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dal consiglio d'istituto, dovrebbe essere riconosciuta la precedenza per le iscrizioni.
Da ultimo l'ufficio scolastico regionale ha riferito che da notizie acquisite in data 16 aprile u.s. presso il dirigente scolastico dell'istituto, il medesimo ha confermato il raggiungimento di un'intesa tra l'istituzione scolastica e le Amministrazioni comunali interessate, volta ad azzerare la lista d'attesa e a prevedere l'istituzione di un servizio di trasporto per i bambini per fare raggiungere loro il plesso di scuola dell'infanzia di Lanzo, ove esisteva la possibilità di nuovi inserimenti.
Tuttavia, non é stato necessario dare corso all'intesa, in quanto tutte le richieste d'iscrizione sono state evase, nel rispetto delle preferenze espresse dai genitori.
Soltanto sei richieste non hanno per il momento avuto seguito (due riferite a bambini anticipatari di San Fedele Intelvi e quattro a bambini di paesi viciniori): tale circostanza non è tuttavia dovuta all'indisponibilità di posti, bensì alla decisione dei genitori, tutti tempestivamente interpellati dall'Istituto, di attendere l'eventuale possibilità d'iscrizione nella scuola maggiormente rispondente alle personali esigenze.