CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 aprile 2009
169.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 29 APRILE 2009

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ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (C. 2180 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 61 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) il numero 5) è sostituito dal seguente: « 5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».
b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5-bis) l'avere approfittato delle circostanze derivanti da una calamità naturale così da ostacolare la pubblica o privata difesa».
1. 1. Fucci, Divella.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole anche in riferimento all'età avanzata.
1. 2. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Al comma 1, capoverso numero 5), sostituire le parole anche in riferimento all'età avanzata con le seguenti: anche in riferimento agli anziani e ai minori di 16 anni.
1. 3. Bordo.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere la seguente parola: avanzata.
1. 4. I Relatori.
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il numero 11-bis dell'articolo 61 del codice penale è abrogato.
* 1. 5. Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il numero 11-bis dell'articolo 61 del codice penale è abrogato.
* 1. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il numero 11-bis dell'articolo 61 del codice penale è abrogato.
* 1. 7. Palomba.

Sostituire il comma 2 con il seguente: All'articolo 61 del codice penale, al n. 11-bis), dopo le parole: il colpevole sono aggiunte le seguenti: , se cittadino di Paese

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non appartenente all'Unione europea ovvero apolide,.
1. 8. Contento.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 9. Melis, Ferranti.

Sopprimere il comma 5.
* 1. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 5, capoverso Art. 341-bis, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:. Ove il colpevole, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, il reato è estinto.
1. 11. Contento.

Al comma 5, capoverso Art. 341-bis, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5-bis. Dopo l'articolo 393 del codice penale è aggiunto il seguente:
Art. 393-bis. - (Causa di non punibilità). - Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342, 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni».
5-ter. L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 è abrogato.
1. 11. (Nuova formulazione) Contento.
(Approvato)

Al comma 6 sopprimere le parole da:, limitatamente, fino alla fine del comma.
1. 12. I Relatori.
(Approvato)

Sopprimere il comma 8.
* 1. 13. Contento, Lo Presti.
(Approvato)

All'articolo 1 sopprimere il comma 8.
* 1. 18. Il Governo.
(Approvato)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 593-bis. - (Tortura) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che

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vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non è punibile».
1. 14. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato», sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 648-ter, sopprimere le parole: dei casi di concorso nel reato e.
1. 15. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 10, capoverso Articolo 183-ter, dopo le parole: dell'Unione europea, inserire le seguenti: o di un suo familiare.
1. 16. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Aggiungere in fine il seguente comma:
11. All'articolo 625 del codice penale è aggiunta infine la seguente lettera: «9. Se il fatto è commesso approfittando delle circostanze derivanti da una calamità naturale».
1. 17. Fucci, Divella.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 117 comma 2-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede agli atti di indagine e ad ogni registro tenuto, anche con modalità informatiche, in conformità alle vigenti prescrizioni, nonché alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia, realizzando se del caso collegamenti reciproci. A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento.
2. 1. Palomba.

Sopprimere il comma 2.
*2. 2.Tassone.

Sopprimere il comma 2.
*2. 3. Ferranti, Amici, Garavini, Minniti, Laganà Fortugno, Genovese, Zaccaria, Bressa, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo.

Sopprimere il comma 2.
*2. 4.Palomba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 117 del codice di procedura penale, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni

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previste dall'articolo 371-bis, accede agli atti di indagine e ad ogni registro tenuto, anche con modalità informatiche, in conformità alle vigenti prescrizioni, nonché alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia, realizzando, se del caso collegamenti reciproci. A tal fine il procuratore nazionale antimafia vigila sul funzionamento dei collegamenti telematici, sull'accesso informatico ai registri e agli atti processuali, sulla completezza degli inserimenti e sulla tempestività degli aggiornamenti delle banche dati a disposizione delle procure distrettuali, adottando ogni opportuno provvedimento.».
2. 5. Ferranti, Amici, Laganà Fortugno, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 2, sopprimere le parole: avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali.
2. 6.Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Attribuzione al procuratore antimafia di funzioni in materia di terrorismo).

1. A far data dal 1o marzo 2009, al procuratore nazionale antimafia e ai procuratori distrettuali sono attribuite le funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e di prevenzione del crimine organizzato.
2. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nel primo comma, sostituire le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis» con le seguenti: «negli articoli 51 commi 3-bis e 3-quater.
3. Dal 1o marzo 2009, la Direzione Nazionale Antimafia assume la denominazione di Direzione Nazionale Criminalità Organizzata.
2. 010.Palomba.

ART. 4.

Sopprimerlo.
*4. 1. Bressa, Amici, Zaccaria, Minniti, Tenaglia, Ferranti, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Sopprimerlo.
*4. 2.Palomba.

Premettere il seguente comma.
01-bis
. L'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
Art. 1. - 1. È cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno tre anni;
d) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi legalmente risieda.

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2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.
3. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza».
4. 3.Di Biagio.

Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio» con le seguenti: «risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo sei anni dalla data del matrimonio».
4. 4. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
4. 5.Bordo.

Al comma 1 capoverso articolo 5, comma 1, dopo le parole: comma 1, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre un anno dalla presentazione dell'istanza.
4. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 2, dopo le parole: figli nati aggiungere le seguenti: o adottati.
4. 7. Bucchino, Miotto, Binetti, Murer, Grassi, Bossa, Argentin, Livia Turco, Sbrollini, Lenzi.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. «Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera.»
4. 8.Bucchino.

Al comma 1, capoverso articolo 5, sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso «Articolo 9-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi: 1-bis. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.
1-ter. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 1-bis è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.».
4. 14.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso articolo 5, sopprimere i commi 3 e 4.
*4. 9. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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Al comma 1, capoverso articolo 5, sopprimere i commi 3 e 4.
*4. 10. Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Ferranti, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, capoverso articolo 5, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «ed allo stato di previsione del Ministero degli Esteri che lo destina per l'altra metà al finanziamento degli Accordi bilaterali di sicurezza sociale con i Paesi di provenienza degli immigrati in Italia».
4. 11.Bucchino.

Aggiungere il seguente comma:
2-bis. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto infine il seguente comma: «3. Il cittadino italiano, che la abbia acquisita in base all'articolo 5 della presente legge, perde la cittadinanza se risulti colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale».
4. 12.Cosenza.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
2-bis. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di trecentosessantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda».
4. 13.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

Alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 18-bis.

1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21-11-1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma I e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.
3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro stato.
*4. 01.Di Biagio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. 1. Dopo l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto il seguente: «Art. 18-bis. 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della ex Jugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21 novembre

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1995 (Accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenne, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.
3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro Stato.
*4. 02.Mussolini.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede in locazione un immobile ad uno straniero privo di titolo di soggiorno nel momento di stipula o di rinnovo del rapporto di alloggio o di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
5. 01.I relatori.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione detto straniera, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 288, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5-bis è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine dei trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
5. 01. (Nuova Formulazione) I Relatori.
(Approvato)

ART. 6.

Sopprimerlo.
*6. 1.Mussolini.

Sopprimerlo.
*6. 2.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*6. 3.Sbrollini, Livia Turco, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Bucchino, Argentin, Lenzi.

Sopprimerlo.
*6. 4.Palomba.

Sopprimerlo.
*6. 5.Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Ferranti, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis,

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Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, nel caso in cui gli sposi siano entrambi stranieri, un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano di almeno uno dei due».
6. 6.Zaccaria.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
6. 7.Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano con le seguenti: nonché qualsiasi atto che dimostri che la permanenza nel territorio italiano duri da almeno 6 mesi.
6. 8.Bordo.

Al comma 1, aggiungere infine, il seguente periodo: Quest'ultimo documento non è necessario qualora lo straniero dimostri, nonostante i requisiti, di non essere riuscito, non per sua responsabilità, ad ottenere il permesso di soggiorno.
6. 9.Bordo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 116, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunità, sono individuati i casi e i paesi di provenienza per i quali il nulla osta è sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente residente in Italia, nella quale si attesta l'assenza di cause ostative al matrimonio. Alla dichiarazione è allegata un'attestazione rilasciata dall'ambasciata o dal consolato del Paese di provenienza dalla quale risulti la mancata conoscenza dei motivi che ostano alla celebrazione del matrimonio. Il decreto dispone altresì sulle modalità e sui termini di rilascio della dichiarazione o dell'attestazione ivi previste.
6. 10.Contento, Sbai, Santelli, Lussana.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 116, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri e con il Ministro per le pari opportunità, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta è sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'ufficiale dello stato civile dal cittadino regolarmente residente in Italia, nella quale si attesta l'assenza di cause ostative al matrimonio. Alla dichiarazione è allegata un'attestazione rilasciata dall'ambasciata o dal consolato dello Stato di provenienza dalla quale risulti la mancata conoscenza dei motivi che ostano alla celebrazione del matrimonio. Il decreto dispone altresì sulle modalità e sui termini di rilascio della dichiarazione o dell'attestazione ivi previste».
6. 10. Contento, Sbai, Santelli, Lussana.
(Approvato)

Pag. 41

ART. 7.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Al secondo comma, dopo le parole «centri storici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati da non oltre 24 mesi».
7. 1.Contento, Lo Presti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) Al secondo comma, dopo le parole «centri storici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati».
7. 1.(Nuova formulazione) Contento, Lo Presti.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: sempre.
7. 2.Contento.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: ovvero fino a: condanna.
7. 3.Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 639 dei codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte o con simboli di vario tipo i muri pubblici e privati, le strade e le piazze, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica e i portarifiuti e, in genere, le cose mobili o immobili altrui è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi, della multa da 500 euro a 1.500 euro e con la condanna a sostenere le spese di ripristino e di pulitura delle cose deturpate o imbrattate.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a due anni o della multa fino a 5.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.
Per i delitti di cui al presente articolo si procede d'ufficio».

2. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di diciotto anni è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.
8. 1.Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, lettera b), capoverso secondo periodo, dopo le parole: cose di interesse storico o artistico aggiungere le seguenti: o strutture, nonché su beni mobili destinati ad uso pubblico,.
8. 2.Di Biagio.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, infine, il seguente comma: Nei casi di particolare tenuità, il colpevole può essere condannato a rimuovere a proprie spese, oltre al danno da lui prodotto, anche gli altri danni della stessa specie, in misura fino a dieci volte superiore a quello da lui posto in essere.
8. 3.Rampelli, Marsilio.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche al TUEL per il decoro alle pubbliche vie).

1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «da 25 euro a 500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 50 euro a 5000 euro»;
b) Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni dei regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insudicia gli spazi pubblici e le aree aperte al pubblico non può essere inferiore al quintuplo del minimo previsto al comma 1».
*9. 1.Murer.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Modifiche al TUEL per il decoro alle pubbliche vie).

1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «da 25 euro a 500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 50 euro a 5000 euro»;
b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni dei regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insudicia gli spazi pubblici e le aree aperte al pubblico non può essere inferiore al quintuplo del minimo previsto al comma 1».
*9. 2.Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, sostituire le parole: le pubbliche vie con le seguenti: un luogo pubblico.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: delle pubbliche vie con le seguenti: dei luoghi pubblici.
9. 3. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo D'Antona, Gianni Farina Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 2, dopo la parola: tenuto aggiungere le seguenti: anche in forma telematica.
0. 9. 050. 1 Contento.
(Approvato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 2 qualora risultano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 2.
0. 9. 050. 2 Contento.
(Approvato)

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

Art. 9-bis
(Addetti ai servizi dì controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è autorizzato l'impiego di personale addetto ai

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servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l'uso di armi, dì oggetti atti ad offendere e dì qualunque strumento di coazione fisica.
2. Il personale addetto ai servizi di cui al precedente comma è iscritto in apposito elenco, tenuto dal Prefetto competente per territorio.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sorto stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego.
4. Il Prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme del presente articolo e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3. Il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione all'addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
5. I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra, gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2, dandone preventiva comunicazione al Prefetto.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 1 in difformità a quanto previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione, soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 1 soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal Prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 5».
9. 050 I Relatori.
(Approvato)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico e le norme per assicurare la libera circolazione sulle strade di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 e successive modifiche, il sindaco, per le strade dei centri abitati e quelle comunali, e il prefetto per quelle extraurbane e per ogni luogo quando ricorrono i motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di abusiva occupazione del suolo pubblico per attività commerciali o comunque di esitazione di cose a scopo di pubblicità o propaganda o per altre finalità, fermo restando le sanzioni previste dall'articolo 20 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e dai regolamenti comunali, è disposto il sequestro delle cose che costituiscono l'occupazione, fino al pieno ripristino del suolo o fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia. In caso di inottemperanza se si tratta di attività commerciali o di pubblico esercizio è disposta dal sindaco o dal prefetto la chiusura dell'attività per un periodo da tre a sei giorni. Se non è possibile la chiusura dell'attività, si procede alla confisca delle cose oggetto del sequestro.
2. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche nel caso in cui l'esercente di attività economico-commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi e dei luoghi pubblici antistanti e limitrofi all'esercizio, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle norme.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere seguenti:
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

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somma da euro 1.000 a euro 4.000. Nel caso di inottemperanza di una delle prescrizioni contenute nella autorizzazione o concessione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 per ogni prescrizione non osservata».
3-ter. L'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 è abrogato.
12. 1.Murer.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico e le norme per assicurare la libera circolazione sulle strade di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 e successive modifiche, il sindaco per le strade dei centri abitati e quelle comunali, e il prefetto per quelle extraurbane e per ogni luogo quando ricorrono i motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di abusiva occupazione del suolo pubblico per attività commerciali o comunque di esitazione di cose a scopo di pubblicità o propaganda o per altre finalità, fermo restando le sanzioni previste dall'articolo 20 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e dai regolamenti comunali, è disposto il sequestro delle cose che costituiscono l'occupazione, fino al pieno ripristino del suolo o fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia. In caso di inottemperanza se si tratta di attività commerciali o di pubblico esercizio è disposta dal sindaco o dal prefetto la chiusura dell'attività per un periodo da tre a sei giorni. Se non è possibile la chiusura dell'attività, si procede alla confisca delle cose oggetto del sequestro.
2. Le disposizioni di cui al comma I si applicano anche nel caso in cui l'esercente di attività economico-commerciale ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi e dei luoghi pubblici antistanti e limitrofi all'esercizio, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle norme.
12. 2.Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Dopo il comma 1 aggiungere i! seguente:
1-bis. Chiunque, a fini di commercio, occupi abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni.
*12. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis
. Chiunque, ai fini di commercio, occupi abusivamente una porzione di suolo stradale superiore a quella prevista nella concessione di cui sia in possesso è soggetto alla chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a due giorni.
*12. 4.Bernardo.

Sopprimere il comma 2.
12. 5.Bernardo.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Nel caso di inottemperanza di una delle prescrizioni contenute nella autorizzazione o concessione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 per ogni prescrizione non osservata».

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3-ter. L'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 è abrogato.
12. 6.Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi in cui i regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico già prevedano disposizioni specifiche applicabili alle suddette ipotesi.
12. 7.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
Art. 18. - 1. I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso, almeno un giorno prima, al questore.
2. 1 contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 400 euro.
3. 11 questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo per la riunione.
4. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro.
5. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali;
b) all'articolo 20, le parole da: «avvengono manifestazioni» fino a: «assembramenti predetti» sono soppresse;
c) l'articolo 21 è abrogato;
d) l'articolo 25 è abrogato.
12. 01.Zeller, Brugger.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 18-bis.

1. Il responsabile dell'organizzazione di raduni a carattere musicale aperti al pubblico, organizzati da privati cittadini in luoghi non predisposti per i pubblico spettacolo e non esenti da rischi per la sicurezza, è tenuto alla presentazione di una specifica richiesta al questore.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione della data e del luogo ove si intende tenere la manifestazione, della durata della stessa, l'indicazione della previsione del numero dei partecipanti e dei mezzi destinati a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti, di quanti prestano la loro opera lavorativa nello svolgimento della manifestazione, nonché la dichiarazione di rispetto e conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.
3. Devono altresì essere dichiarati i mezzi adottati al fine di garantire l'igiene pubblica e il rispetto ambientale del territorio in cui avviene la manifestazione. Alla dichiarazione deve essere allegata

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anche l'autorizzazione dell'ente competente ad occupare il terreno, qualora il terreno sia pubblico, nonché del proprietario, qualora il terreno sia di proprietà privata.
4. È facoltà del questore, qualora i mezzi indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 siano ritenuti insufficienti per il corretto svolgimento della manifestazione, convocare il responsabile dell'organizzazione al fine di individuare le misure adatte a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza, l'igiene pubblica, il rispetto ambientale e il rispetto delle leggi vigenti. È altresì facoltà del questore, di comune accordo con il responsabile dell'organizzazione, individuare un altro luogo più adatto per lo svolgimento della manifestazione.
5. Il questore, d'intesa con il sindaco, può imporre all'organizzatore l'adozione di tutte le misure necessarie al corretto svolgimento della manifestazione e, in particolare, la previsione di un servizio d'ordine e di una struttura medica di primo soccorso. Il questore può vietare lo svolgimento della manifestazione qualora le misure adottate siano insufficienti.
6. Le Forze di polizia possono provvedere altresì al sequestro del materiale utilizzato per lo svolgimento manifestazione per un periodo fino a sei mesi.
12. 02.Lovelli.

ART. 13.

Sopprimerlo.
13. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a) capoverso, articolo 600-octies, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 112 del Codice penale.
13. 2.Di Biagio.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 600-octies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel caso di impiego di minori sotto i tre anni, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
13. 3. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art 602-bis, sostituire le parole: articoli 600, 601 e 602, con le seguenti: articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies.
13. 4.Cosenza.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 602-bis, sostituire la parola: 600 con le seguenti: 600, 600-octies.
13. 5.Cosenza.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 602-bis, primo comma, alinea, dopo le parole: articolo 600, aggiungere le seguenti: 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies,.
13. 6.I Relatori.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 602-bis, alinea, sostituire la parola: comporta con le seguenti: può comportare.
13. 7.Bordo.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art 602-bis, sostituire il numero 1 con il seguente:
1) la sospensione dall'esercizio della potestà del genitore, in attesa della decisione del giudice minorile circa la decadenza della potestà medesima.
* 13. 8. Murer, Bossa, D'Incecco, Livia Turco.

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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 602-bis, sostituire il n. 1) con il seguente:
1) la sospensione dall'esercizio della potestà del genitore, in attesa della decisione del giudice minorile circa la decadenza della potestà medesima.
* 13. 9.Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 602-bis, numero 1, dopo le parole: del genitore, aggiungere, in fine, le seguenti:, previa valutazione del Tribunale dei minorenni in ordine alla compatibilità di tale pena con il superiore interesse del minore.
13. 10.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni relative al pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato).

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica per il pagamento degli stipendi del personale della Polizia di Stato.
2. Il Ministero dell'interno assicura l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato per missioni e programmi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in euro 5,1 milioni per l'anno 2009 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
13. 01.Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Ulteriori norme a tutela dei minori).

1. Dopo l'articolo 364 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 364-bis. - (Omessa denuncia di reato in danno di minore). - Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la reclusione fino a due anni».

2. Al primo comma dell'articolo 384 del codice penale, dopo la parola: «364,» sono inserite le seguenti: «364-bis,».
3. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter

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e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter»;
b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

4. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 600-ter.1. - (Distruzione di documenti redatti dal minore). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore è stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque divulga o diffonde gli scritti e gli elaborati di cui al primo comma senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria precedente».
5. All'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Chiunque sottopone alla visione di una persona minore di anni quattordici immagini o filmati pornografici recanti rappresentazione di atti sessuali è punito con la medesima pena prevista dal primo comma».
6. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 414-bis. - (Pedofilia e pedopornografia culturali). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni».

7. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.
13. 02.Cosenza.

ART. 14.

Sopprimere il comma 1.
14. 1.Contento.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 388 del codice penale è sostituito dal seguente:
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

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Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.
14. 2.Zeller, Brugger.
(Approvato)

Sopprimere i commi 2 e 3.
14. 3.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Revisione del sistema delle pene accessorie).

1. All'articolo 28 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma: «L'interdizione dai pubblici uffici non preclude lo svolgimento presso amministrazioni pubbliche di semplici mansioni d'ordine, nonché la prestazione d'opera meramente materiale, non trattandosi di attività di pubblico servizio».
2. L'articolo 32 del codice penale è abrogato.
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono abrogati.
14. 04.Bernardini, Beltrandi, Farina Concioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Inammissibile)

Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente: 11-ter). L'aver commesso il fatto all'interno di istituti di istruzione o di formazione.

Conseguentemente al comma 3 sostituire il capoverso con il seguente: 5-bis) all'interno di istituti di istruzione o di formazione.
14. 5.Contento, Lo Presti.

Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente: 11-ter). L'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione».
14. 5.(Nuova formulazione) Contento, Lo Presti.
(Approvato)

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il questore può disporre la collocazione, in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei quali si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio provinciale stesso.
2. Per le finalità previste dal comma 1, il questore può avvalersi delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 5.

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3. Dall'attivazione della presente disposizione non possono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica».
15. 02.Rossi, Contento, Costa.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche agli articoli 656, 698, 709 e 742 del codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo ed il secondo comma dell'articolo 656 sono sostituiti con i seguenti:
«1. Salvo i casi di straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e, "se il condannato è straniero, anche alle autorità giudiziarie competenti del paese d'origine" e notificato all'interessato.».
b) Il secondo comma dell'articolo 698 è sostituito dal seguente:
«2. Non si può disporre l'esecuzione all'estero di una pena detentiva inflitta allo straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, e non può essere concessa l'estradizione per un reato politico, né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.».
c) All'articolo 709, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.
2-ter. In caso di straniero condannato con sentenza penale italiana, anche se non irrevocabile, il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente del paese d'origine, per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna allo Stato di provenienza dello straniero già condannato o in attesa di giudicato sulla sentenza penale di condanna, concordandone termini e modalità, ai finì dell'esecuzione della pena nello Stato di provenienza, secondo quanto previsto negli accordi internazionali.».
d) L'articolo 742 è sostituito dal seguente:

Art. 742.
(Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero).

1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709, comma 2, il ministro di grazia e giustizia «provvede all'esecuzione all'estero delle sentenze penali, anche per gli stranieri condannati con sentenza non ancora passata in giudicato», ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero.

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2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa allo straniero, anche in attesa di sentenza di condanna definitiva, se l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale, salvo i casi di cui all'articolo 698.
3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile.
15. 01.Milo.
(Inammissibile)

ART. 16.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 628 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
16. 1.I Relatori.
(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, primo comma, è aggiunto infine il seguente periodo: «I benefici di cui al presente comma non possono essere concessi per il delitto di cui all'articolo 628, terzo comma, numeri 3-bis, 3-ter e 3-quater.
16. 2.Contento.

ART. 18.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: se dal sequestro deriva la morte del minore sequestrato, il colpevole è punito con la pena dell'ergastolo.
18. 1.Mannucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo comma, numero 2, sostituire le parole: per l'individuazione, con le seguenti: e per l'individuazione.
18. 2.I Relatori.
(Approvato)

ART. 19.

Al comma 1, capoverso, lettera c), sopprimere le parole: di notte in luogo abitato,.
19. 1.Contento.
(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al settimo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative, agli aderenti alle associazioni tradizionali e culturali, riconosciute ai sensi della legge, è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione interessata sulla base di un dettagliato elenco

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delle armi e dei loro portatori. Parimenti in tali casi è consentito il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti"».
19. 2.Zeller.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni finalizzate alla prevenzione e alla repressione della vendita ambulante e il porto di coltelli o di strumenti atti ad offendere).

1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 696 del codice penale è aggiunto il seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi esercita la vendita ambulante o in edicola di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fonde ad eccezione di utensili ad uso domestico venduti a maggiori degli anni diciotto».

3. All'articolo 699 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «fino a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da otto mesi a due anni»;
b) al secondo comma, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi».

4. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente 2-bis:
«2-bis. In edifici scolastici e/o in impianti ricreativi e/o sportivi aperti al pubblico, il possesso di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da taglio atti ad offendere, mazze o fonde da parte di minori degli anni 18 è consentito solo se strettamente necessari per l'esercizio di attività sportive o ludiche sotto la diretta responsabilità e controllo di un adulto. Il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli esercenti gli impianti e chiunque sia addetto a qualsiasi titolo alla vigilanza dei luoghi segnalano tempestivamente alla autorità di polizia eventuali violazioni. La mancata segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3».

5. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «da un mese» fino a: «lire 400.000» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se il fatto avviene nel corso o in occasione manifestazioni sportive, non si applicano le disposizioni del periodo precedente e in ogni caso l'arresto non può essere inferiore a sei mesi».

6. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, successive modificazioni, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
19. 01.Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:
Art. 19. - (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). - 1. L'articolo 75-bis del regio decreto del 18

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giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 8 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è soppresso.
19. 050 I Relatori.
(Inammissibile)

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

1. Il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 42 del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è inserito il seguente: «il Questore ha facoltà, con possibilità di delega ai funzionari di pubblica sicurezza dirigenti di commissariato, di dare licenza per il porto di bombolette spray a base di oleoresin capsicum destinate alla difesa personale, purché di tipologia conforme al regolamento emanato dal Ministero dell'interno».
3. All'articolo 62 del Regolamento del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è aggiunto il seguente comma:
«e)
ai fini del rilascio della licenza per il porto di bombolette spray a base di oleoresin capsicum non è richiesto il pagamento di tasse di concessione governative né l'esibizione del certificato di idoneità al maneggio di armi».
20. 1.Minniti, Ferranti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1 è comunque stabilito il divieto di vendita ai minori di anni sedici.
20. 2.Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.
(Inammissibile)

ART. 21.

Sopprimerlo.
*21. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*21. 2.Mussolini.

Sopprimerlo.
*21. 3.Di Biagio.

Sopprimerlo.
*21. 4.Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Sopprimerlo.
*21. 5.Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimerlo.
*21. 6.Palomba.

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Sopprimerlo.
*21. 7.Zaccaria, Amici, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Il reato di cui al comma 1 non può in ogni caso essere contestato agli stranieri che rientrano nelle categorie per le quali vige il divieto di espulsione ai sensi dell'articolo 19 e in particolare ai minori di età.
21. 8.Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sconto della pena presso stabilimenti esteri da parte di extracomunitari ed esecuzione delle pene detentive inflitte a minori).

1. Dopo l'articolo 148 del codice penale aggiungere i seguenti:
Art. 148-bis. - 1. Le pene detentive per delitti commessi da cittadini extracomunitari e divenute definitive in esito a sentenza di condanna passata in giudicato, sono scontate presso gli stabilimenti penitenziari degli Stati di origine o residenza del condannato, anche se questi non presta il consenso, a condizione che in essi il regime carcerario escluda trattamenti contrari al senso d'umanità e favorisca il processo rieducativo e di reinserimento sociale.
2. Le modalità applicative del disposto di cui al primo comma sono stabilite da appositi accordi internazionali ratificati dai singoli Stati contraenti ai sensi ed agli effetti dell'articolo 742 c.p.p.
3. Nelle more della stipula degli accordi internazionali specifici con i singoli paesi sono applicabili le norme contenute nella legge 30 giugno 1975 n. 396 anche ai cittadini extracomunitari.
4. Il comma 2 dell'articolo 742 del codice di procedura penale è abrogato.
Art. 148-ter. - 1. Ai minori extracomunitari sì applicano le misure di cui all'articolo 148-bis».
21. 01.Milo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Documento d'identità per i minori).

1. A partire dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i minori italiani di anni 14 devono avere un documento d'identità.
2. Per i minori stranieri di anni 14 e per i neonati italiani e stranieri, i documenti d'identità devono essere dotati di un supporto di memorizzazione (chip) che contenga informazioni sul DNA.
21. 02.Carlucci.

ART. 22.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
22. 1.Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Lanzillotta, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 3, dopo le parole: l'archiviazione aggiungere le seguenti: o che manchino i presupposti per la presentazione immediata o, ancora, che il giudice di pace dinnanzi al quale è richiesta la presentazione immediata è territorialmente incompetente.
22. 2.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: In assenza dei presupposti per la presentazione immediata il pubblico ministero provvede a norma dell'articolo 20. In caso di competenza per territorio di altro giudice di pace, trasmette gli atti al pubblico ministero presso il giudice di pace competente.
22. 3.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, al comma 4, sostituire le parole: senza ritardo con le seguenti: almeno cinque giorni prima dell'udienza.
22. 4.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso 20-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, con l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia.
22. 5.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, con l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. Si applica l'articolo 20 comma 5.
22. 6.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 20-bis, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, con l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio.
22. 7.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 20-ter.
22. 8.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 32-bis, comma 1, sopprimere le parole: 20-ter.
22. 9.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

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Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 32-bis, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
22. 10.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 32-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il pubblico ministero dà lettura dell'imputazione.
22. 11.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 32-bis, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
22. 12.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche dell'età massima per la nomina e della durata dell'ufficio dei magistrati onorari di tribunale).

1. Al comma secondo dell'articolo 42-ter, lettera d), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola «sessantanove» è sostituita con la parola «sessantotto».
2. Il comma primo dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente:
«La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per ulteriori periodi di pari durata».

3. Al comma secondo dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole «del triennio», sono sostituite dalle parole «del quadriennio».
4. Al comma terzo dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole «del triennio» sono sostituite dalle parole «del quadriennio».
5. Al comma quarto dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola «triennale», è sostituita dalla parola «quadriennale».
22. 01.Vitali.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. L'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono approvate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La prima nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza del primo triennio per ulteriori successivi periodi quinquennali»;
2) il secondo comma, nel secondo periodo, parte finale, la parola «triennio» è sostituita dalla parola «mandato»;
3) il terzo comma, primo periodo, la frase «Alla scadenza del triennio» è sostituita con la frase «Alla scadenza del primo triennio e dei successivi quinquenni»;
4) è aggiunto il seguente comma «In caso di sospensione obbligatoria dal servizio per gravidanza, per infortunio, per malattia di durata superiore a tre mesi o per candidatura o nomina presso uffici pubblici o elettivi incompatibili con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie, il giudice onorario di tribunale è sospeso dal servizio per l'intera durata dell'impedimento»;

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5) è aggiunto il seguente comma «I giudici onorari di Tribunale in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto legge, inclusi quelli già confermati o prorogati per l'effetto di apposite disposizioni di legge, sono sottoposti alla successiva conferma quinquennale, ai sensi dell'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dal presente decreto legge, nell'anno 2011, con decorrenza del successivo incarico quinquennale dal 1o gennaio 2012».

2. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
22. 02.Brigandì.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 7 della legge 21 novembre 1991 n. 374, in materia di durata dell'ufficio del giudice di pace).

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il rapporto di servizio del magistrato, che esercita le funzioni di giudice di pace, ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni; esso si protrae per ulteriori periodi di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 2-bis, primo periodo, la parola: «primo» è soppressa. Le parole «integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto» sono soppresse e sostituite da «sezione autonoma per i giudici di pace».
22. 03.Pelino.
(Inammissibile)

ART. 23.

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-bis», comma 2, dopo le parole: il Ministro dello sviluppo economico, inserire le seguenti: e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
23. 1.Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Nuovi poteri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici).

1. All'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è aggiunta la seguente lettera e):
e) sospendere con provvedimento motivato, per un termine non superiore a 30 giorni, l'atto di affidamento ritenuto irregolare o illegittimo, ai fini dell'esercizio del potere di autotutela da parte delle stazioni appaltanti o committenti. Decorso tale

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termine, il provvedimento di affidamento riacquista efficacia, fatti salvi i rimedi consentiti in sede giurisdizionale.

2. Nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, e senza oneri a carico dello Stato, è istituita, con provvedimento presidenziale, la sezione «Calamità ed eventi speciali» che ha lo specifico compito di esercitare tutti i poteri dell'Autorità con riferimento alle opere e ai lavori che possono essere affidati in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992.
23. 01.Mantini.
(Inammissibile)

ART. 26.

Sopprimerlo.
*26. 3.Il Governo.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*26. 1.Contento, Lo Presti.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, all'articolo 407, comma 2 lettera a), agli articoli 423-bis, primo, terzo e quarto comma, 439, 440, 624-bis e 628 del codice penale, all'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e all'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
26. 2.Palomba.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Ulteriori modificazioni al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 310, il comma 3 è abrogato;
b) all'articolo 311, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il ricorso per cassazione avverso la decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare non ha effetto sospensivo»;
c) all'articolo 392 il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1».
26. 01.Palomba.
(Inammissibile)

ART. 28.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
c-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La Corte d'Appello definisce il procedimento entro sei mesi dalla data in cui pervengono gli atti relativi all'impugnazione proposta nei confronti del decreto di confisca dei beni; tale termine può

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essere prorogato di sei mesi con provvedimento motivato della Corte d'Appello. Ai fini dei computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili;
c-ter) dopo l'articolo 2-quinquies è aggiunto il seguente:

Art. 2-sexies.

1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione e nella formazione dei ruoli di udienza:
a) dei procedimenti previsti dalla presente legge;
b) dei procedimenti previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) dei procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure patrimoniali ai sensi degli articoli 19 della legge 22 maggio 1975 e 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, n. 152;

2. I dirigenti dei tribunali avente sede nel capoluogo di provincia e delle Corti d'appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti previsti dal primo comma e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio Giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti di cui alla presente legge. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
3. Anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi precedenti, presso gli uffici giudicanti indicati al comma 2 sono individuati, osservato il procedimento dell'articoli 7-bis commi 1 e 2 del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12, i collegi giudicanti o le sezioni che trattano in via esclusiva o prevalente i procedimenti previsti dalla presente legge, dalla legge 22 maggio 1975 n. 152 e dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
28. 1.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) all'articolo 2-ter, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. La Corte d'Appello definisce il procedimento entro sei mesi dalla data in cui pervengono gli atti relativi all'impugnazione proposta nei confronti del decreto di confisca dei beni; tale termine può essere prorogato di sei mesi con provvedimento motivato della Corte d'Appello. Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.
28. 2.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-ter, comma 3-bis, della legge 31 maggio 1965 n. 575 trovano applicazione esclusivamente per i procedimenti i cui atti siano pervenuti alla Corte d'appello dopo l'entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 2-sexies della legge 31

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maggio 1965, n. 575 sono adottati entro il termine di giorni 60 dall'entrata in vigore della presente legge.
28. 3.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

ART. 31.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso Art. 104, con il seguente:
1. Per il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 1 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo VI. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.
2. Il sequestro preventivo previsto dall'articolo 321, commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione dei provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione dei provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

3. L'ufficiale giudiziario procede in ogni caso all'apprensione materiale dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria. L'ufficiale giudiziario e l'amministratore giudiziario procedono, anche disgiuntamente, alle trascrizioni, alle iscrizioni e alle annotazioni di cui al presente articolo.
4. Per la gestione dei beni sequestrati, ai sensi dell'articolo 321, comma 2 e 2-bis, si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies, 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.
31. 1.Palomba.

ART. 32.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'Articolo 2-quater della legge 31 marzo 1965, n. 575 dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
c-bis) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese;
c-ter) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210».
*32. 1.Palomba.
(Approvato)

Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'Articolo 2-quater della legge 31 marzo 1965, n. 575 dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento

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presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese.
c-ter) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210».
*32. 2. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.
(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1) All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e la consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentito l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa; approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.
4-ter. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e del proposto, dispone la messa in liquidazione dell'impresa.
4-quater. Nel caso di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
4-quinquies. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
4-sexies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
4-septies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile».

Conseguentemente:

al comma 3 dopo le parole: «L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, inserire le seguenti: «articolato in una sezione ordinaria ed una sezione di esperti in gestione aziendale»;

al comma 3 dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;»;
32. 4.Bertolini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina

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un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato, la consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentito l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa; approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.
4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili.
4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e di provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o da altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile».

Conseguentemente:
al comma 3 dopo le parole:
L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, inserire le seguenti: articolato in una sezione ordinaria ed una sezione di esperti in gestione aziendale;
al comma 3 dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;».
32. 4. (Nuova formulazione) Bertolini.
(Approvato)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «ma in tali ultimi casi previa autorizzazione del tribunale.».
32. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

ART. 33.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 33.
(Custodia di beni immobili e mobili registrati)
.

1. L'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

Art. 2-undecies.
(Destinazione delle somme e dei beni immobili)
.

1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:
a) le somme di denaro confiscate;
b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;

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c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.

2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;
b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione dei bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:
a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.

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5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:
a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;
b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;
d) risanamento di quartieri urbani degradati;
e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;
j) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;
g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;
h) all'informatizzazione del processo.

6. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro per le politiche regionali, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.
7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, sentito d direttore generale dell'agenzia stessa.
8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica. Ove a rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.
9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto.
10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.
11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione dei Ministero per i beni e le attività culturali.
12. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo

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2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo».
33. 1.Palomba.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Modifiche all'articolo 2-
undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata).

1. All'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «del comune» sono aggiunte le seguenti: «, della provincia e della regione».
33. 02. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

ART. 34.

Sopprimerlo.
34. 1.Stracquadanio.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 34.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di prevenzione di infiltrazioni mafiose in appalti pubblici).

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «, alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose»;
b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e dell'interno»;
2) al comma 5, dopo la lettera s-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:
s-ter) la prevenzione dei rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini»;
c) all'articolo 38, comma 1, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
l-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili»;
d) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per reati di corruzione, concussione, associazione a delinquere, associazione a delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché»;
e) all'articolo 136, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
d-bis). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni

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mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter);
j) all'articolo 176, comma 3, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:
«e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle linee guida in coordinamento per la sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dello sviluppo 180 del codice e del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì, lo schema di articolazione dei monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziario oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi lesivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato eseguito in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili ed urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività;
e-bis) od assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e subaffidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, conclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori 2.000 euro, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante o può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento, e di sub affidamento».
34. 7. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

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Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
Oa) al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno denunciato ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. L'esclusione ed il divieto operano secondo le condizioni indicate nella lettera c), in quanto compatibili».
34. 4.Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria con le seguenti: risultino imputati, con riferimento a quei reati, per i delitti di cui agli articoli 371-bis, 372 e 378 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
34. 2.Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: non risultino aver denunciato i fatto all'autorità giudiziaria con le seguenti: risultino imputati, con riferimento a quei reati, per i delitti di cui agli articoli 371-bis, 372 e 378 del codice penale.

Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: Il procuratore della Repubblica procedente comunica la richiesta di rinvio a giudizio all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
34. 2. (Nuova formulazione) Contento.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a) capoverso sostituire le parole da: «Tale circostanza» fino a: «richiesta di rinvio a giudizio formulata» con le seguenti: «Tale circostanza deve riferirsi a fatti accaduti successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed emergere dagli elementi posti a base del decreto che dispone il giudizio formulato».
34. 5.Bertolini.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti» con le seguenti: dalle motivazioni del decreto di rinvio a giudizio di cui all'articolo 429.
34. 6. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente: «Art. 34-bis. - (Obbligo di denuncia del reato di estorsione per gli operatori economici e nell'ambito del sistema degli appalti) - 1. L'esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che, avendo subito una estorsione, anche tentata, non ne fa immediatamente denuncia nelle forme e con i modi di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, è sottoposto per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) divieto di concludere contratti e relativi subcontratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, e risoluzione di diritto dei contratti in corso di esecuzione;

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b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

2. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo, e comunque entro dieci giorni, al Prefetto del luogo dove si svolge l'attività economica.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archivi azione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro 120 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1.
4. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi precedenti può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo, salva l'ipotesi in cui costituiscano reato.
5. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua posizione.
6. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al tribunale. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore.
7. Se per il fatto previsto dal comma 1 ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterlo nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito all'interessato ad adottare un comportamento conforme alla legge, avvertendo lo delle conseguenze a suo danno.
8. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di condanna per il reato di favoreggiamento.
9. La denuncia di cui al comma 1 inibisce per cinque anni da essa, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale e limitatamente alle attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e dei poteri di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 che denunciano fatti di estorsione subita è riconosciuta, per tre anni, la esenzione totale dell'IRAP, dell'ICI sugli immobili utilizzati per l'attività di impresa e di tutte le imposte comunali e la sospensione dei ruoli esattoriali.
11. I contratti di appalto si intendono risolti di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si accerti che l'impresa sia stata vittima di estorsioni, o di imposizione di mezzi, uomini ed attrezzature da parte della criminalità, senza avere denunciato tali fatti alla magistratura o alle forze dell'ordine.
12. Nelle gare di appalto regolamentate dal decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la ditta aggiudicataria è obbligata ad aprire un apposito conto corrente dedicato esclusivamente all'appalto, in cui confluiranno

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tutti i mandati in favore dell'impresa e i pagamenti effettuati dalla stessa durante tutta la fase di esecuzione dell'appalto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rimarrà inadempiente in relazione al predetto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.
13. All'onere derivante dall'attuazione del comma Il, valutato in curo 7.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
34. 02. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel settore del commercio).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, auto calunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale;
b) all'articolo 22, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, in relazione agli eventi offensivi specifici, nonché ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.
2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudizi aria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa;
c) all'articolo 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
d-bis). Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche, nei casi ivi previsti, al titolare di taluna delle attività commerciali disciplinate dal presente Titolo.
34. 01. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

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Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: «passata in giudicato» inserire le seguenti: «per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, della direttiva 2004/18/ Ce, nonché»;
b) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter).;
c) all'articolo 176, comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività»;
d) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento.
* 34. 03. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 135, comma 1, dopo le parole: «passata in giudicato» inserire le seguenti: «per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, della direttiva 2004/18/ Ce, nonché»;

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b) all'articolo 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose è stata ostacolata dalla inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 5, lettera s-ter).;
c) all'articolo 176, comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso, l'impresa aggiudicataria e le imprese interessate a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di denunciare ogni tentativo di estorsione e di infutrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine a eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di subaffidamento. Salva l'azione erariale di risarcimento danni, il contratto di appalto, ad invarianza delle condizioni di aggiudicazione, può essere portato ad esecuzione in forma specifica, su richiesta della stazione appaltante, quando si tratta di lavori indifferibili o urgenti, ovvero di forniture di beni o servizi la cui interruzione pregiudica interessi rilevanti della collettività»;
d) all'articolo 176, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) ad assicurare che tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie relative ad affidamenti e sub affidamenti siano effettuate tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione, con esclusione di cessioni del credito o del debito a terzi, sotto qualsivoglia forma, e di pagamenti con assegni liberi, nonché di pagamenti in contanti per somme superiori ad euro 2000, con divieto di frazionare i pagamenti di operazioni unitarie. In caso di inosservanza, l'aggiudicatario è escluso dalla successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante e può essere richiesta la risoluzione dei contratti di affidamento e di sub affidamento.
* 34. 04. Palomba.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Norme per il contrasto e la prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «dell'ambiente» aggiungere le seguenti: «, alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose»;
b) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «dell'interno»;
c) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera 5-bis), aggiungere la seguente:
5-ter) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, anche mediante l'obbligo di denuncia di ogni tentativo di estorsione o di ingerenza criminale nell'esecuzione delle prestazioni e la collaborazione alle relative indagini.
34. 05. Palomba.

ART. 35.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose).

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire l'articolo 2-decies con il seguente:
Art. 2-decies. - (Procedimento per la destinazione dei beni confiscati) - 1. Alla

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destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.
2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.
3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia dei Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica l'articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Ai fini di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.;
b) sostituire l'articolo 2-undecies con il seguente:
Art. 2-undecies. - (Destinazione delle somme e dei beni immobili) - 1. Dopo la confisca l'amministratore versa nel Fondo di cui al comma 5:
a) le somme di denaro confiscate;
b) le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati e i titoli. Se la procedura di vendita risulta antieconomica, con provvedimento del prefetto è disposta la cessione gratuita ad associazioni di beneficenza e assistenza di rilievo nazionale o internazionale, ovvero la distruzione del bene da parte dell'amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero risulta antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio dell' Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche degli organi di polizia tributaria, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del prefetto, comunicato al Fondo di cui al comma 5.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali;
b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

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cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto revoca il provvedimento di trasferimento del bene.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati con provvedimento del prefetto:
a) all'affitto a titolo oneroso, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, previa valutazione del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dell'amministratore ovvero del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico e sempre che non sussista il pericolo che l'azienda possa tornare, anche per interposta persona, nella disponibilità del proposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 4 o dei suoi appartenenti. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del prefetto;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico.

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il prefetto, che può affidarle all'amministratore, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento di destinazione.
5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnati in apposito Fondo e destinati:
a) alla gestione degli altri beni confiscati, nonché ai pagamenti in favore dei terzi che vantino diritti sui beni confiscati;
b) al risarcimento delle vittime dei reati, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
c) al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e per le vittime dell'usura;
d) risanamento di quartieri urbani degradati;
e) al risanamento delle aziende confiscate in crisi, di cui non siano stati disposti la liquidazione o il fallimento;
f) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati;
g) al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica;
h) all'informatizzazione del processo.

6. Con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali e con il

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Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le percentuali di destinazione delle somme affluite al Fondo di cui al comma 5 in favore dei beneficiari ivi indicati.
7. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali il prefetto procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienze, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.033.000 euro nel caso di licitazione privata e 516.000 curo nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati dal dirigente dei competente ufficio dell'Agenzia dei demanio, sentito il direttore generale dell'agenzia stessa.
8. I provvedimenti emanati a norma del presente articolo sono immediatamente esecutivi. Il prefetto per la destinazione dei beni confiscati può disporre lo sgombero degli immobili abusivamente occupati mediante l'ausilio della forza pubblica. Ove il rilascio dell'immobile non sia avvenuto spontaneamente, il prefetto procede allo sgombero decorsi novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca al titolare del diritto reale o personale di godimento.
9. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile ai condomini in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità dei sottoposto.
10. Se i soggetti di cui al comma 9 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene è acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i condomini hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà.
11. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti dei Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.;
c) all'articolo 2-nonies, al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficio dei territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata» con le seguenti: «all'Agenzia del Demanio»;
d) all'articolo 2-nonies, al comma 2, sostituire le parole: «ufficio del territorio del Ministero delle finanze» con le seguenti: «ufficio dell'Agenzia del Demanio».
35. 2. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose).

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati. L'articolazione degli uffici a livello centrale e periferico è stabilita con regolamenti governativi, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies. - 1. Ferma la competenza dell'Agenzia nazionale per la gestione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, di seguito denominata «Agenzia», la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo

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2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.
3. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma t non è formulata dall'Agenzia entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies. 4. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».
35. 3. Tassone.

Sostituire col seguente:
Art. 35. - (Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose). - 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, l'articolo 2-decies è sostituito dal seguente:
Art. 2-decies. - (Procedimento per la destinazione dei beni confiscati). - 1. Alla destinazione dei beni confiscati provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.
2. Ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, il Prefetto comunica immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Presidente della regione e della provincia, nonché al sindaco del comune ove si trova il bene, l'avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato del bene confiscato. Dell'acquisizione viene altresì data notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Interno. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, presentare istanza di assegnazione dei beni.
3. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il prefetto adotta il provvedimento di destinazione dei beni confiscati, acquisiti i pareri dell'Agenzia del Demanio, del sindaco del comune ove si trova il bene, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore nazionale antimafia, e sentito, ove necessario, l'amministratore del bene, sulla base della stima del valore dei beni quale risultante dal rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario ovvero sulla base di stima effettuata dall'Agenzia del Demanio. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per non più di tre mesi in caso di oggettiva difficoltà a determinare il valore dei beni ovvero in presenza di compendi confiscati di particolare rilevanza. Ai pareri si applica (articolo 16, commi 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Ai finì di una pronta adozione del provvedimento di destinazione, il prefetto può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.
35. 4. Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose).

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, alla destinazione dei beni di cui all'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato, sentiti il beneficiario e l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies. A tal fine, il prefetto può avvalersi dell'ausilio dell'Agenzia del demanio e di ogni altra pubblica amministrazione.
35. 1. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

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Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Destinazione delle somme afferenti al Fondo unico giustizia, derivanti dalle risorse o dai beni che formano oggetto di sequestro o confisca alle organizzazioni criminali mafiose).

All'articolo 2, della legge 13 novembre 2008, n. 181, i commi 7 e 7-bis sono sostituiti dal seguente:
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:
a) in misura non superiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non superiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
c) all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate.
35. 01. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Misure di coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità).

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il coordinamento delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, con compiti di impulso, ispettivi e sostitutivi nonché di raccordo con le autorità giudiziarie e con le Autonomie Regionali e territoriali. La definizione funzionale, organizzativa, organica e strumentale della struttura è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disciplina di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla criminalità.
3. Gli oneri di funzionamento della struttura non devono comportare aumento di spesa e sono posti a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito degli ordinari stazionamenti di bilancio.
35. 02. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale

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per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma l. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia e' autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzarne l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
35. 03. Minniti, Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Tenaglia, Lanzillotta, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Melis, Naccarato, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione).

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
e-bis) i testimoni, in coerenza con il programma di protezione, possono avere accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, con possibilità di ottenere il cambio di generalità e in ruoli che possano soddisfare le esigenze di riservatezza e protezione del testimone;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito

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del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
35. 04. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laganà, Fortugno, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.
(Inammissibile)

ART. 36.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modificazioni al decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125).

1. All'articolo 10, comma l, lettera c) punto 2), dopo la parola «disgiuntamente» sono aggiunte le parole «e indipendentemente dalla pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta della misura di prevenzione».
36. 01. Bertolini.
(Approvato)

ART. 37.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole limitatamente al rimborso delle spese processuali.
37. 1. Samperi, Ferranti.

Al comma l, capoverso, dopo le parole: spese processuali, aggiungere le seguenti:, con esclusione dei diritti ed onorari di difesa.

Conseguentemente al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: spese processuali, aggiungere le seguenti:, con esclusione dei diritti ed onorari di difesa.
37. 5. Contento.

ART. 39.

Sopprimerlo.
39. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Matteo Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:
(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia», sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia»;
b) al comma 2, le parole: «al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis,», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, anche se non costituiscono titolo di attuale detenzione», e le parole: «associazione criminale, terroristica o eversiva», sono sostituite dalle seguenti: «associazione a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo»;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'Interno ovvero del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto competente in ordine a taluno dei reati di cui al comma 2, ovvero del Procuratore Nazionale Antimafia quando il provvedimento è richiesto in ordine a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis,

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del codice di procedura penale. Ai fini dell'emissione dei provvedimento il Ministro della giustizia assume presso la polizia penitenziaria, la Direzione Investigativa antimafia, le forze di polizia, le procure distrettuali antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni necessarie, che non siano coperte da segreto istruttorio. Il provvedimento medesimo ha durata pari a tre anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga viene disposta quando vi è necessità di impedire la ripresa dei collegamenti in relazione alla perdurante operatività dell'associazione criminale di appartenenza. Il mero decorso dei tempo non costituisce prova della rescissione dei legami con l'associazione o del venir meno dell'operatività della stessa;
d) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: «e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2», sono soppresse;
e) al comma 2-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'udienza, le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del Procuratore Nazionale Antimafia»;
f) al comma 2-sexies, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore nazionale, il procuratore distrettuale, d procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge».
g) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

2. Dopo l'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
Art. 41-ter. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis). Chiunque compie atti idonei a consentire ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis di comunicare con l'esterno, eludendo le prescrizioni all'uopo previste, ovvero a stabilire o mantenere collegamenti con associazioni a delinquere di tipo mafioso, terroristico o eversivo, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
39. 14. Palomba.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
39. 15. Rossomando, Ferranti.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis
. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della Giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. 1 provvedimenti medesimi, in prima applicazione, hanno durata non superiore ad un anno e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, non superiori a sei mesi, purché vi sia conferma attuale che il mantenimento dei contatti con le

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associazioni criminali, terroristiche o eversive non è venuto meno.
39. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).
39. 17. Rossomando.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) il comma 2-ter e sostituito dal seguente:
«2-ter. Se anche prima della scadenza disposta ai sensi del comma 2-bis risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza di riesame presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione. In tal caso, se è presentato reclamo, deve essere accompagnato da certificazione dell'istituto della mancata comunicazione della decisione nel termine indicato; anche in tal caso si procede ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies».
39. 3.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f) sostituire il numero 1) con il seguente:
1) nell'alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «La sospensione della applicazione delle regole o degli istituti di cui al presente articolo non può comportare la attuazione di misure comunque incidenti sulla qualità e sulla quantità della pena o sul grado di libertà personale del detenuto, nonché di misure che, per il loro contenuto, non sono riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza o sono inidonee o incongrue rispetto a tali esigenze con una portata puramente afflittiva, nonché, infine, di misure che violano il divieto costituzionale di disporre trattamenti contrari al senso di umanità e l'obbligo di tenere conto della finalità rieducativa che deve connotare la pena.»
39. 4.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) la lettera a) è soppressa.
39. 5.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la determinazione dei colloqui in non meno di due ore e in non più di quattro ore al mese, distribuite in non meno di un colloquio e in non più di quattro colloqui, da svolgere a intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Dopo i primi due anni di applicazione, la determinazione dei colloqui è, comunque, di quattro ore al mese, articolata in almeno due colloqui e in non più di quattro. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e dai conviventi, salvo casi eccezionali, determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Può essere

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autorizzata, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, una telefonata mensile con i familiari e i conviventi per i quali è autorizzato il colloquio, della durata massima di dieci minuti, sottoposta, comunque, a registrazione; la comunicazione avviene con il numero telefonico indicato dall'interessato, previa verifica dell'appartenenza dello stesso ai familiari o ai conviventi con i quali si corrisponde. Dopo i primi due anni di applicazione, l'autorizzazione deve essere rilasciata, salvo non vi siano motivi, esplicitamente specificati, perché sia negata. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori».
39. 6.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2) inserire il seguente:
2-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 7 e 8, della presente legge. In applicazione delle medesime disposizioni, possono anche essere richieste limitazioni della corrispondenza epistolare e telegrafica e della ricezione della stampa. Analogamente si deve provvedere per disporre la sottoposizione dei colloqui del detenuto o dell'internato a controllo auditivo o a registrazione o a entrambi».
39. 7.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, a una durata non inferiore a due ore al giorno e non superiore a quattro ore al giorno. Dopo i primi due anni, devono essere concesse quattro ore al giorno. In ogni caso, la permanenza nella camera di pernottamento deve essere limitata e non deve incidere sulle attività trattamentali che devono essere svolte ai sensi della presente legge».
39. 8.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera f), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono comunque essere create e, se create, devono essere fatte cessare situazioni di separazione per singoli detenuti o internati, che realizzino, di fatto, condizioni di isolamento e un regime concretamente diverso da quello previsto dal presente articolo.
39. 10.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).
39. 20.Cavallaro.

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.
39. 16.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Samperi, Tidei, Vaccaro, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo.

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Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere le parole: e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma.
39. 13.Palomba.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: il tribunale di sorveglianza di Roma con le seguenti: il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato in modo stabile; i trasferimenti temporanei in altre sedi non modificano la competenza predetta.
39. 11.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire le parole: il Tribunale di sorveglianza di Roma con le seguenti: il Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato.
39. 18.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire le parole: di sorveglianza di Roma con le seguenti: competente per le misure di prevenzione personali del luogo ove ha sede il procuratore distrettuale determinato ai sensi del comma 2.
39. 21.Ferranti, Garavini, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, inserire le seguenti: e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2 del presente articolo.
39. 12.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

Art. 39-bis.

1. Alla legge 27 luglio 2005, n. 154 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 1 comma 1 sono soppresse le parole: «ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso» e all'articolo 4 comma 1 so soppresse le parole: «ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico» e al comma 2 sono soppresse le parole: «fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1».
2. L'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 produce ancora gli effetti conseguenti alle modifiche sopra apportate.
39. 01.Cristaldi, Catanoso.
(Inammissibile)

ART. 40.

Al comma 1, capoverso «Art. 391-bis», sopprimere le parole: ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.
40. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 41.

Sopprimere l'articolo.
*41. 3.Governo.

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Sopprimerlo.
*41. 1.Contento, Lo Presti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 41.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354).

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo,» sono soppresse;
b) al comma 1-quater le parole: «, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1,» sono soppresse.
41. 2.Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifiche all'articolo 609-
bis del codice penale in materia di violenza sessuale).

1. L'articolo 609-bis del codice penale, rinumerato come articolo 578-bis del codice penale, è sostituito dal seguente:
«Art. 578-bis. - (Violenza sessuale). - 1. Chiunque, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.
4. Se una sentenza definitiva di condanna accerta che la violenza sessuale è stata commessa da un pubblico dipendente o da un incaricato di pubblico servizio si aggiunge comunque la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La stessa pena accessoria si applica in caso di patteggiamento per uno dei suddetti crimini. L'ente pubblico presso cui è in servizio il dipendente pubblico condannato con sentenza definitiva o che abbia patteggiato per uno dei suddetti crimini ha il dovere di licenziare in tronco il dipendente, che è da presumersi infedele ai sensi di legge, o l'incaricato del pubblico servizio».

2. Al quinto comma dell'articolo 99 del codice penale, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero del delitto previsto dall'articolo 578-bis del codice penale».
41. 01.Rampelli, Marsilio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Nuova numerazione di alcuni articoli del codice penale)
.

1. La numerazione degli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies, 609-nonies, 609-decies del codice penale è modificata nel seguente modo: 578-bis anziché 609-bis, 578-ter anziché 609-ter, 578-quater anziché 609-quater, 578-quinquies anziché 609-quinquies, 578-sexies anziché 609-sexies, 578-septies anziché 609-septies, 578-octies anziché 609-octies, 578-nonies anziché 609-nonies, 578-decies anziché 609-nonies.
2. Gli articoli di cui al comma 1, come rinumerati, trovano la loro nuova collocazione all'interno del Capo I «Dei delitti

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contro la vita e l'incolumità individuale» anziché del Capo III «Dei delitti contro la libertà individuale» del medesimo Libro lI Titolo XII del codice penale.
3. I riferimenti nell'ordinamento agli articoli del codice penale numerati sulla base del testo del codice penale previgente rispetto alla modifica introdotta con la presente legge sono da intendersi relativi agli articoli come rispettivamente rinumerati.
41. 02.Rampelli, Marsilio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifica all'articolo 688 del codice penale in materia di ubriachezza).

1. Al comma 1 dell'articolo 688 del codice penale, sostituire le parole «da euro 51 a euro 309» con le seguenti: «da euro 510 a euro 3090».
41. 03.Rampelli, Marsilio.

ART. 42.

Sopprimerlo.
* 42. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
* 42. 14. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Sopprimerlo.
* 42. 13.Palomba.

Sopprimerlo.
* 42. 12. Livia Turco, Sbrollini, Pedoto, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Binetti, Grassi, Calgaro, Argentin, Lenzi.

Sopprimere il comma 1.
** 42. 2. Mussolini, Contento, Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 1.
** 42. 4.Mussolini.

Sopprimere il comma 1.
** 42. 3.Di Biagio.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, aggiungere le seguenti: secondo i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
42. 6.Zeller, Brugger.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: dell'immobile con la seguente: dell'alloggio.
42. 11. Miotto, Sbrollini, Murer, Bossa, D'Incecco, Binetti, Grassi, Argentin, Bucchino, Calgaro, Livia Turco, Lenzi.

Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:
La verifica delle condizioni igienico - sanitarie deve essere compiuta dai competenti uffici comunali entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, trascorsi i quali le condizioni di cui sopra si danno per confronti alle vigenti norme sanitarie.
42. 9. Livia Turco, Bossa, Murer, Sbrollini, Argentin, Lenzi.

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Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:
La verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è richiesta qualora venga esibita la dichiarazione di agibilità dell'alloggio all'atto della richiesta di iscrizione anagrafica.
42. 8. Minotti, D'Incecco, Bucchino, Lenzi.

Sopprimere il comma 2.
42. 10. Livia Turco, Sbrollini, Pedoto, Murer, Bossa, D'Incecco, Miotto, Binetti, Grassi, Calgaro, Argentin, Lenzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
42. 5.Di Biagio.

Al comma 2, capoverso, lettera a), dopo le parole: requisiti igienico-sanitarie aggiungere le seguenti: secondo i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
42. 7.Zeller, Brugger.

ART. 13.

Sopprimerlo.
* 43. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
* 43. 5. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Sopprimerlo.
* 43. 2.Di Biagio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.
(Modifica al decreto legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. All'articolo 7 del decreto legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno qualora il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo, gli agenti in attività finanziaria effettuano entro dodici ore apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione

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è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.»;

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari»;
c) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione contenuta nell'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6».
43. 3.Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: copia con: i dati e al secondo periodo sostituire le parole: il documento è conservato con le parole: i dati sono conservati.
43. 6 D'Ippolito Vitale.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: copia con le seguenti: gli estremi.

Conseguentemente, al secondo periodo le parole: il documento è conservato sono sostituite dalle seguenti: Tali dati sono conservati.
43. 4.Palomba.

Al comma 1, all'ultimo periodo dopo le parole: è sanzionato, inserire le parole: con una ammenda da 500 a 1.000 euro. Il definitivo accertamento della seconda violazione della disposizione è sanzionato.
43. 7 D'Ippolito Vitale.

ART. 44.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) all'articolo 52, comma 1, eliminare le parole: «l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231»;
b-ter) all'articolo 52, comma 2, primo rigo, aggiungere la seguente frase: «nell'ambito dei rispettivi compiti in base alla propria organizzazione interna».
44. 1.Bernardo.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 18, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
d-bis) acquisire copia del titolo di soggiorno dei cittadini extracomunitari;

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
c) all'articolo 55, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'articolo 18, lettera d-bis) si applica la sanzione di cui al comma 6».
44. 2.Palomba.

ART. 45.

Sopprimerlo.
45. 54.Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Pedoto.

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Sostituirlo con i seguenti:

Art. 45.
(Politiche migratorie).

1. All'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Il documento stabilisce una programmazione triennale delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere ogni anno sul territorio nazionale per lavoro subordinato, anche di carattere stagionale, per inserimento nel mercato del lavoro e per lavoro autonomo, da ripartire nelle singole regioni, tenendo conto dei programmi di cui all'articolo 23, comma 1. La programmazione avviene in base a valutazioni demografiche, economiche e sociali compatibili con un equilibrato inserimento. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche di carattere stagionale, lavoro autonomo e inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati entro il limite delle quote predette. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 26-bis e 27, con il medesimo provvedimento, in relazione ad esigenze di mercato del lavoro, possono essere individuate ulteriori categorie di lavoratori stranieri per i quali, entro i limiti di tempo stabiliti nello stesso decreto, è rilasciata, con le modalità previste dall'articolo 27, comma 1, l'autorizzazione al lavoro al di fuori delle quote di ingresso. Il medesimo provvedimento può prevedere che la quota fissata per il lavoro subordinato domestico e di assistenza alla persona sia superata, fino ad una percentuale pari al venti per cento, in presenza di un numero di richieste di nulla osta eccedente la stessa quota. In caso di mancata pubblicazione del documento programmatico, il Presidente del Consiglio sei Ministri può provvedere, in via transitoria, anche con più decreti, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.
4-bis. In relazione a ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro, anche con riferimento al lavoro stagionale e domestico, nonché allo sviluppo della collaborazione internazionale con i Paesi di origine, le quote annuali di cui al comma 4 possono essere modificate con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio di cui all'articolo 2-bis».

Art. 45-bis.
(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 4-bis e 4-ter, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza. La dimostrazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno ed il ritorno nel Paese di provenienza non è richiesta per coloro che presentano domanda di ingresso per motivi di lavoro subordinato, per motivi di protezione internazionale, nonché per i ricongiunti nel caso di domanda di ricongiungimento familiare. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri emanati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti ovvero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi

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per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone».

Art. 45-ter.
(Permesso di soggiorno).

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che siano muniti di carta di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso del documento di cui all'articolo 9»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Il permesso dì soggiorno è rilasciato per la durata di:
a) un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari ad un anno;
b) due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore ad un anno;
c) nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
d) tre anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
e) al comma 3-sexies, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno novanta giorni prima della sua scadenza, Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Testo Unico il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.»;
e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Il permesso di soggiorno del quale è stato richiesto rinnovo nei termini di cui al precedente comma continua a produrre i suoi effetti fino al rinnovo o al relativo diniego.
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene anche conto della natura e dell'effettività degli eventuali vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già regolarmente presente sul territorio dello Stato, anche della durata del suo soggiorno sullo stesso.»;
g) al comma 8-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «da uno a sei anni», sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
2) al secondo periodo, le parole da: «la reclusione», sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata da un terzo alla metà».
h) il comma 9 è soppresso.

Art. 45-quater.
(Obblighi inerenti il soggiorno).

1. L'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è soppresso.

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2. All'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro e per motivi familiari consente di svolgere anche le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione».

3. L'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è soppresso.

Art. 45-quinquies.
(Disposizioni di carattere umanitario).

1. All'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «legge 20 febbraio 1958, n. 75,» sono inserite le seguenti: «, all'articolo 603-bis, terzo comma, del codice penale,»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583, 583-bis del codice penale o dalle Sezioni I o II del Capo III del Titolo XII del Libro II del medesimo codice, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero quando, nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza commessa in ambito familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma i per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.
2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare».
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva o eseguito una sanzione sostitutiva di una pena detentiva, inflitte per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale, ovvero allo straniero nei confronti del quale sia stata dichiarata con sentenza l'estinzione del reato commesso durante la minore età per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.».
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Il prefetto, qualora lo straniero non regolarmente soggiornante nel territorio

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dello Stato abbia tenuto comportamenti di speciale rilevanza sociale e umanitaria, può chiedere al questore il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno della durata di due anni valido per l'accesso al mercato del lavoro e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
6-ter. Allo straniero non regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato che, collaborando con l'autorità giudiziaria o con le forze dell'ordine, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis o 3-ter del presente testo unico, fornisca un contributo rilevante nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di taluno dei responsabili, può essere concesso dal questore, su proposta del prefetto, un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di due anni».

Art. 45-sexies.
(Divieti di espulsione e di respingimento).

1. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ovvero possa subire, per i reati commessi, la pena di morte»;
b) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. Il divieto si estende al coniuge o al convivente.

Art. 45-septies.
(Determinazione dei flussi di ingresso).

1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, di lavoro autonomo e per inserimento nel mercato del lavoro, avviene conformemente agli indirizzi, le modalità e i limiti, anche numerici, contenuti nel documento programmatico ovvero nel decreto di cui all'articolo 3, comma 4-bis.»;
b) i commi 4, 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti:
«4. I decreti annuali devono tenere conto di tutti gli indicatori disponibili riguardanti la presenza straniera, la domanda e l'offerta di lavoro, le caratteristiche dei processi d'inserimento e d'integrazione.
4-bis. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. I lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, possono iscriversi alle liste di ingresso del loro Paese. Con regolamento di attuazione è stabilito il modello di realizzazione delle liste, organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, i requisiti che devono essere indicati dallo straniero che si iscrive nonché gli enti, gli organismi nazionali o internazionali o le autorità ai quali è affidata, nei Paesi di origine e mediante convenzione con lo Stato italiano, la tenuta delle liste e il loro inoltro al Ministero della Solidarietà sociale. Le liste devono essere coordinate con quelle già previste in attuazione di intese o accordi bilaterali».

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Art. 45-opties.
(Modalità d'ingresso per i lavoratori subordinati).

1. Dopo l'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
Art. 21-bis. - (Modalità d'ingresso per i lavoratori subordinati) - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato avviene:
a) per chiamata nominativa o numerica da parte di un datore di lavoro;
b) per inserimento nel mercato del lavoro.

Art. 45-nonies.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato a richiesta nominativa).

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2, è sostituito con il seguente:
«2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero di cui ha conoscenza diretta, deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) la proposta di contratto di lavoro;
c) idonea documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio per il lavoratore straniero;
d) la ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 16-bis con l'impegno ad integrarne l'importo ove venga rilasciato il nulla osta;
e) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro».
b) il comma 3 è soppresso;
c) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:
«Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero chiede il rilascio del permesso di soggiorno ed il datore di lavoro trasmetto copia del contratto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta. Lo sportello unico comunica l'avvenuta assunzione del lavoratore straniero all'autorità consolare nonché alle autorità aventi competenza in ambito lavorativo».
d) il comma 11, è sostituto dal seguente:
«11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore straniero ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, diverso da quello stagionale, che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, po' essere iscritto ai centri per l'impiego per un periodo di un anno. L'iscrizione consente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale, rinnovabile per uguale periodo, previa dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Qualora il reddito derivi da uno degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali di durata superiore ai due anni, il permesso di soggiorno è rinnovato per analogo periodo. Il regolamento di attuazione stabilisce le comunicazioni da effettuare ai centri per l'impiego, anche ai fini della

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iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori stranieri».
e) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al raggiungimento dell'età pensionabile»;
f) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. I contributi pensionistici versati da lavoratori stranieri che non risultino utilizzati dagli aventi diritto sono conferiti al Fondo nazionale per l'inserimento e l'integrazione dei migranti di cui all'articolo 45,».

Art. 45-decies.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato a richiesta numerica).

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che non ha una conoscenza diretta del lavoratore straniero da assumere, può avanzare richiesta numerica di nulla osta al lavoro ai sensi dell'articolo 22, comma 2, presentando la documentazione di cui alle lettere b), c), d), e) dello stesso comma. Lo sportello unico per l'immigrazione procede con le modalità previste dall'articolo 22 individuando i lavoratori nella graduatoria delle liste di cui all'articolo 21».

Art. 45-undecies.
(Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro).

1. Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.
(Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro).

1. Le regioni, gli enti locali e le associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché gli istituti di patronato che intendano farsi garante dell'ingresso di uno o più stranieri per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, devono presentare, previa delibera degli organi competenti a norma dei rispettivi ordinamenti, nei termini stabiliti dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa o numerica relativa agli iscritti nelle liste di cui all'articolo 21 bis allo sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente, unitamente a copia delle predette delibere e alla documentazione di cui al comma 2.
2. Il cittadino italiano o dell'Unione Europea ovvero il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro può presentare, qualora sia in possesso di un reddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale, apposita richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente, nei termini di cui al comma 1, limitatamente a un solo ingresso per anno e con possibilità di nuova richiesta, per gli anni successivi, previa dimostrazione dell'inserimento lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito.
3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2 deve essere corredata, nelle forme e con le modalità previste nel regolamento di esecuzione, da fideiussione o polizza assicurativa o altro strumento finanziario idoneo, nonché dall'impegno al pagamento

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del contributo di cui all'articolo 16-bis e dalla attestazione della disponibilità di un alloggio.
4. Le forme di garanzia di cui al comma 3 garantiscono, per tutta la durata del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro, per ciascuno straniero per il quale è chiesto l'ingresso nel territorio nazionale, l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale e la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico.
5. La garanzia di cui al comma 4 è restituita:
a) immediatamente se l'autorizzazione non è concessa;
b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non è stato concesso;
c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

6. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 3, individuati i lavoratori per i quali è stata fatta richiesta numerica nella graduatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 4, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta dei soggetti di cui al comma i, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolati, ove possibile in via telematica. Il nulla osta per l'inserimento nel mercato del lavoro ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
7. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero chiede il rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro di durata pari ad un anno. Nei successivi sette giorni, lo straniero provvede all'iscrizione presso il centro per l'impiego.
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono curare nel periodo di ricerca lavoro l'avviamento dello straniero a corsi di formazione lavoro o a periodi di tirocinio.
9. Il permesso di soggiorno per inserimento lavoro può essere convertito in quello di lavoro, ricorrendone i presupposti.

Art. 45-duodecies.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).

1. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Lo straniero deve altresì versare al Fondo per l'inserimento e l'integrazione dei migranti di cui all'articolo 45 ed al Fondo nazionale rimpatri di cui all'articolo 5, comma 3, un contributo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Art. 45-terdecies.
(Ingresso e soggiorno di figure professionali altamente specializzate).

1. Dopo l'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente:

Art. 26-bis.
(Ingresso e soggiorno di figure professionali altamente specializzate).

1. Al fine di favorirne il soggiorno sul territorio nazionale, è consentito l'ingresso di:
a) personalità di chiara fama nelle arti, nella cultura, nelle scienze, nello spettacolo e nello sport;

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b) dirigenti, personale altamente specializzato, personale di ricerca, personale destinato a svolgere periodi formativi in settori di alta specializzazione di società aventi sede o filiali in Italia, ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) professori universitari e ricercatori o equiparati, per lo svolgimento di attività di ricerca e studio presso università, istituti di istruzione, di ricerca, scientifici, fondazioni ed istituzioni italiane di chiara fama ovvero di organizzazioni internazionali;
d) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
e) personale altamente qualificato nei settori a tecnologia avanzata.

2. Il visto per l'ingresso è rilasciato, qualora non sussistono motivi ostativi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, previa verifica del possesso di adeguate risorse economiche, da determinarsi con direttiva del Ministro dell'interno, ovvero, al di fuori delle quote previste dall'articolo 3, comma 4, previa esibizione della offerta di lavoro o proposta equivalente.
3. Ai titolari del visto di ingresso di cui al comma 2, al coniuge e ai figli, è rilasciato un permesso di soggiorno di durata fino ad un massimo di cinque anni, in relazione ai motivi dell'ingresso.

Art. 45-quaterdecies.
(Fondo nazionale per l'integrazione).

1. All'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per l'integrazione (FNI) destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del FNI è costituita da:
a) dallo stanziamento statale annuale determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4;
b) dai contributi pensionistici di cui all'articolo 22, non riscossi dai lavoratori stranieri;
c) dalle ammende corrisposte dai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, di cui all'articolo 22, comma 12;
d) dai contributi e donazioni o cofinanziamenti eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.

1-bis. Il FNI è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, tenuto conto delle proposte della Commissione di cui all'articolo 46».
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Fondo nazionale per l'integrazione)».
45. 55.Minniti, Amici, Bressa.
(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 45. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 45. 17. Mussolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 45. 38. Narducci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 45. 56. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Farina Coscioni, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro, con le seguenti: fra un minimo di 30 e un massimo di 100 euro.
45. 16. Di Biagio.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro, con le seguenti: fra un minimo di 30 e un massimo di 50 euro.
45. 33. Zeller, Brugger.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.
45. 102. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: articoli 380, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.
45. 57.Ferranti, Samperi.

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
e) all'articolo 5, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
«8-ter. Chiunque utilizza uno dei documenti contraffatti o alterati di cui al precedente comma è punito con la reclusione fino a 2 anni».
45. 58.Ferranti, Samperi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*45. 59.Amici, Ferranti, Capano, Schirru, Codurelli, Rampi, Pedoto, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).
*45. 36.Narducci.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).
*45. 22.Mussolini, Antonio Pepe (PdL).

Al comma 1 sopprimere la lettera f).
*45. 13.Di Biagio.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*45. 11.Zampa, Schirru, Sbrollini, Cardinale, Mattesini.

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Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*45. 4.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).
*45. 47.Sbrollini, Bossa, Binetti, Murer, Bucchino, Livia Turco, D'Incecco, Grassi, Calgaro, Miotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*45. 53.Palomba.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).
*45. 28.Vietti, Tassone, Mannino, Rao.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalla seguenti: «e per quelli inerenti all'accesso a pubblici servizi di cui agli articoli 34, 35, e 38».
45. 48.Zaccaria.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «o all'accesso a pubblici servizi» sono aggiunte le seguenti parole: «e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35».
45. 25.Mussolini, Antonio Pepe (PdL).

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire le parole: fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000 con le seguenti: fino a sei mesi e con l'ammenda fino ad euro 500.
45. 60.Ferranti, Samperi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*45. 6.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*45. 61.Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).
*45. 27.Di Biagio.

Al comma 1, lettera h), capoverso 2-bis, dopo le parole: test di conoscenza della lingua italiana aggiungere le seguenti: o della lingua tedesca nella provincia di Bolzano.
45. 30.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*45. 34.Murer, Bossa, Sbrollini, D'Incecco.

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*45. 49.Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

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Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
h-bis) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
«Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere alla espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. II periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis) Le disposizioni di cui alla lettera h-bis) del comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.

e conseguentemente sostituire l'articolo 66 con il seguente:

Art. 66.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri recati dall'articolo 21, valutati in curo 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 45, valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in curo 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 por l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 21 e 45, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella 1
(articolo 66, comma 1, lettera a)

  2009 2010 2011
Ministero dell'economia e delle finanze 7.582.0003.403.0003.243.000
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 36.475.00030.029.00023.374.000
Ministero della giustizia 911.000805.000
Ministero degli affari esteri 2.386.00026.455.00020.641.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 499.0002.417.0002.388.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22.000521.000514.000
Ministero per i beni e le attività culturali 526.0001.971.0001.947.000
Totale . . .48.401.00064.796.00052.912.000

Tabella 2
(articolo 66, comma 1, lettera b)

  2010
Ministero dell'economia e delle finanze 500.000
Ministero degli affari esteri 3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali 80.000
Totale . . .3.580.000

45. 100.Governo.
(Approvato)

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Dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga dei trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere alla espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.
2. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis) Le disposizioni di cui alla lettera h-bis) dei comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.
45. 9.Luciano Dussin.

Dopo la lettera h), inserire la seguente:
h-bis) il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Tale termine è ridotto a:
a) un anno, nei casi in cui lo straniero, espulso per la prima volta, esibisca un documento valido di viaggio o attestante la sua identità e nazionalità;
b) tre anni, nei casi di cui lo straniero, espulso per la prima volta, si adoperi utilmente per la certificazione della propria identità e nazionalità.
45. 3.Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Enrico Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera i), capoverso articolo 5-ter, primo periodo, sostituire le parole «la reclusione da uno a quattro anni» con le seguenti «l'arresto da sei mesi a due anni».

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: reclusione da sei mesi ad un anno con la parola: arresto fino a tre mesi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5-quinquies.
45. 62.Ferranti, Samperi.

Al comma 1, lettera i), capoverso 5-quater, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a tre anni.
45. 63.Ferranti, Samperi.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).
45. 64.Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
m-bis) all'articolo 19, comma 2, lettera c) le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado».
45. 101.Governo.
(Approvato)

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Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:
m-bis) all'articolo 19 comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) delle donne in stato di gravidanza o nei dodici mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, nonché del marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei dodici mesi, successivi la nascita del figlio.
45. 40.Bucchino, Binetti, Murer, Miotto, Bossa, D'Incecco, Argentin, Livia Turco, Sbrollini, Calgaro, Grassi, Lenzi.

Sostituire la lettera n) con la seguente:
n) all'articolo 22 apportare le seguenti modifiche:
1) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La richiesta di nulla osta al lavoro di cui al comma 2, lettera a), può riguardare anche un cittadino straniero legalmente presente in Italia ad altro titolo. Si applica la medesima procedura di cui ai commi 2, 4 e 5, fatta eccezione per la verifica dei limiti numerici di cui al citato comma 5. Le quote di ingresso definite nel decreto di cui all'articolo 3, comma 4, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro rilasciati ai sensi del presente comma durante l'anno solare precedente a quello cui il decreto si riferisce»;
2) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rinnovato anche quando risulti pendente l'accertamento giudiziario circa la sussistenza di un rapporto di lavoro o la legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro»;
3) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
45. 19.Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Enrico Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
«Art. 22-bis. (Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro).

1. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato, su richiesta, nel rispetto dei limiti fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e che mostri la disponibilità effettiva in Italia, per l'intera durata del periodo di soggiorno, di:
a) idonea sistemazione alloggiativa o mezzi sufficienti per provvedervi nella misura indicata dai decreto di cui all'articolo 3, comma 4;
b) mezzi sufficienti a coprire le spese di rimpatrio;
c) mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile dell'assegno sociale o al diverso importo stabilito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4;
d) una somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero una polizza assicurativa per le cure

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mediche urgenti o comunque essenziali anche a carattere continuativo valida per il territorio nazionale.

2. La disponibilità delle risorse di cui al comma 1 si considera dimostrata se l'importo corrispondente è stato versato in un apposito Fondo per l'ingresso, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua altresì le modalità di restituzione delle somme versate, nel caso in cui lo straniero trovi adeguata posizione lavorativa. Alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1 può concorrere o sostituirsi la garanzia o la prestazione stessa da parte di cittadino italiano o di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, ovvero di enti locali, regioni, province autonome o associazioni, sindacati e patronati.
3. Il visto di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato dei lavoro ha durata pari al periodo per il quale è stata dimostrata la disponibilità dei requisiti di cui al comma 1, e comunque non superiore a un anno, e deve essere utilizzato entro tre mesi dalla data di rilascio. All'atto del rilascio del visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro lo straniero è sottoposto immediatamente ai rilievi fotodattiloscopici o ad altri rilievi biometrici.
4. Allo straniero che fa ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è rilasciato un permesso di soggiorno per gli stessi motivi, della durata indicata dal visto di ingresso, alle condizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui lo straniero non risulti svolgere attività lavorativa alla scadenza del termine e all'uscita dall'Italia, è tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno alle autorità competenti, pena la segnalazione al sistema d'informazione Schengen previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, reso esecutivo dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.
5. Il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro ha facoltà di svolgere ogni attività. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
6. Il permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro è convertito su richiesta, in presenza dei requisiti di cui al comma 1 e qualunque sia la durata per la quale è stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo o di lavoro stagionale.
45. 1.Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Enrico Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1 dopo la lettera n) inserire la seguente:
n-bis) all'articolo 22 il comma 11 è sostituito dal seguente:
«La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, è iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a dodici mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari».
45. 46.Murer, Miotto, Bossa, Sbrollini, Bucchino, Livia Turco, Binetti, Calgaro, Argentin, Lenzi.

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Sostituire la lettera o) con la seguente:
o) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo la lettera f) del comma 1, è inserita la seguente:
f-bis) stranieri di cui all'articolo 23;
2) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria».
45. 20.Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Enrico Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) All'articolo 29, comma 3, lettera b):
al primo periodo le parole «aumentato della metà» sono sostituite con le seguenti: «aumentato del doppio»;
al secondo periodo sono sostituite le parole «un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale» con le seguenti: «un reddito non inferiore al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale».
45. 32.Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).
45. 41.Bossa, Sbrollini, Livia Turco, Murer, Binetti, Calgaro, Grassi, D'Incecco, Bucchino, Miotto, Argentin, Lenzi.

Al comma 1, lettera r), sostituire il capoverso comma 8, con il seguente:
8. Decorsi inutilmente centottanta giorni dalla richiesta del nulla osta, la richiesta si intende respinta. L'interessato, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può presentare ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
45. 31.Zeller, Brugger.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).
*45. 12.Villecco Calipari, Ferranti, Zampa.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).
*45. 52.Palomba.

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Al comma 1 sopprimere la lettera s).
* 45. 65. Amici, Ferranti, Villecco Calipari, Zaccaria, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Zampa, Schirru, Sbrollini, Cardinale, Mattesini, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).
* 45. 43. Sbrollini, Binetti, Miotto, Murer, Bossa, Livia Turco, Bucchino, D'Incecco, Grassi, Calgaro, Argentin, Lenzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).
* 45. 15.Mussolini.

Al comma 1 sopprimere lettera s).
* 45. 26.Di Biagio.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).
* 45. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1 dopo la lettera s) inserire la seguente:
s-bis) All'articolo 32 dopo il comma 1-ter inserire il seguente:
«1-ter.1. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può altresì essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel Paese negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, rinnovabile per due periodi di uguale durata, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori nonché la possibilità di svolgere attività lavorativa e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni».
45. 42. Livia Turco, Miotto, Bossa, Sbrollini, Murer, Grassi, Calgaro, Binetti, Argentin, Lenzi.

Al comma 1 sopprimere la lettera t).
* 45. 2.I Relatori.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera t)
* 45. 21. Mussolini, Di Virgilio, Contento, Saltamartini, Patarino, Antonio Pepe, Lo Presti, Castellani, Bocciardo, Ciccioli, Mancuso.
(Approvato)

Al comma 1 sopprimere la lettera t).
* 45. 44. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Farina Concioni, Grassi, Lenzi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1 sopprimere la lettera t).
* 45. 35.Franco Narducci.

Al comma 1 sopprimere la lettera t).
* 45. 66. Zaccaria, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Pedoto.

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Al comma 1 sopprimere lettera t).
* 45. 18.Di Biagio.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).
* 45. 10. Capano, Schirru, Codurelli, Ramo.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).
* 45. 29. Vietti, Tassone, Mannino, Mantini, Rao.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera t).
* 45. 8. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).
* 45. 51.Palomba.

Al comma 1 sostituire la lettera t) con la seguente:
I medici e comunque qualunque soggetto addetto allo svolgimento di incarichi nell'ambito del servizio sanitario nazionale non sono tenuti ad alcun obbligo di denuncia agli organi amministrativi e/o giudiziari di situazioni di irregolarità relative alla cittadinanza e/o immigrazione di persone sottoposte a trattamento sanitario.
45. 23.Mussolini.

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:
t) l'accesso alle scuole pubbliche di ogni grado da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità.
45. 24.Mussolini, Pepe.

Al comma 1 dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
t-bis) all'articolo 22, comma 13, le parole: «in deroga al requisito minimo contributivo previsto» sono sostituite dalle parole: «in deroga ai requisiti minimi contributivi previsti» e successivamente dopo le parole: «della legge 8 agosto 1995, n.335» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».
45. 39.Bucchino, Murer, Bossa, Sbrollini, D'Incecco, Livia Turco, Argentin, Lenzi.

Al comma 1 dopo la lettera t) inserire la seguente:
t-bis)
dopo l'articolo 35 inserire il seguente
«Art. 35-bis. - (Diritto del minore alla salute). - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 34 e 35 il minore straniero presente sul territorio nazionale ha diritto di usufruire, a parità con i minori italiani e in conformità con quanto disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle prestazioni mediche pediatriche, urgenti e continuative, in ospedale e sul territorio, nei consultori, anche attraverso la continuità delle cure garantita dall'assistenza pediatrica di base, con l'iscrizione in deroga ai Pediatri di Famiglia e a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno, dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 12.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

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finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
45. 45.Binetti, Sbrollini, Livia Turco, Mosella, Grassi, Murer, Bossa, D'Incecco, Bucchino, Calgaro, Miotto, Argentin, Lenzi.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 3 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi utilizzati, o, comunque nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito, se il fatto è commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa».

2. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Nelle medesime circostanze il questore può altresì imporre il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità offensiva, i giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi. Il divieto del questore e opponibile davanti al giudice monocratico».

3 . All'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto può essere esteso alle armi a ridotta capacità offensiva, ai giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi».
45. 01.Palomba.

ART. 46.

Sopprimerlo.
46. 2.Governo.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: sistemi di videosorveglianza, aggiungere le seguenti: e di rilevazione acustica ambientale.
46. 1.Rampelli, Marsilio.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.

I corpi di polizia municipale possono essere dotati di armi solo in casi eccezionali

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decisi dal Prefetto. I sindaci possono assumere provvedimenti riguardanti la sicurezza pubblica incidenti sulla libertà personale solo dopo averne informato il Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ed averne ottenuto il parere conforme.
46. 01.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 47.

Sopprimerlo.
*47. 1.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*47. 5.Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Sopprimerlo.
*47. 2.Di Biagio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti parole: d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
**47. 3.Bossa, Murer, Sbrollini, Livia Turco, Lenzi, Binetti, Grassi, Calgaro, D'Incecco, Argentin.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti parole: d'intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
**47. 4.Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

ART. 50.

Sopprimerlo.
*50. 1.Di Biagio.

Sopprimerlo.
*50. 4.Palomba.

Sopprimerlo.
*50. 3.Livia Turco, Murer, Sbrollini, Miotto, Bossa, D'Incecco, Binetti, Grassi, Bucchino, Argentin, Lenzi.

Sopprimerlo.
*50. 5.Zaccaria, Amici, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Sopprimere il comma 2.
50. 6.Bordo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:
«È comunque istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro competente, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità

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di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA e le azioni sociali sulle povertà estreme che si intende sviluppare d'intesa con gli enti locali».
50. 2.Murer.

ART. 51.

Sopprimerlo.
*51. 1.Governo.

Sopprimerlo.
*51. 2.Zaccaria, Amici, Ferranti, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

ART. 52.

Sopprimerlo.
*52. 1.Bressa, Amici, Ferranti, Zaccaria, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Touadi, Vassallo, Vaccaro, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

Sopprimerlo.
* 52. 2. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

Sopprimerlo.
* 52. 3.Palomba.

Sopprimerlo.
* 52. 4.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.
(Concorso delle associazioni volontarie).

1. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi i e 2, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
*52. 10.Governo.

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Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.
(Concorso delle associazioni volontarie).

1. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi i e 2, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
*52. 10.(Nuova formulazione) Governo.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.
(Concorso delle associazioni volontarie).

1. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il prefetto provvede, altresì, alloro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
*52. 6.Luciano Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.
(Concorso delle associazioni volontarie).

1. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e

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la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il prefetto provvede, altresì, alloro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
*52. 6.(Nuova formulazione) Luciano Dussin.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato con le seguenti: apolitiche e apartitiche tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali e ai servizi sociali comunali.
52. 7. Mantini, Vietti, Rao, Tassone, Mannino.

Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
« 22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere, quanto a 60 milioni di curo per l'anno 2009 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate che abbia concluso senza demerito il servizio come volontario in ferma breve risultando idoneo non vincitore nei concorsi per l'accesso alle qualifiche e gradi iniziali delle. Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità

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di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
52. 5. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.
(Inammissibile)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero situazioni di disagio sociale.
52. 8. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2 Le associazioni devono essere riconosciute ai sensi del codice civile e sono composte da cittadini residenti nel comune che intende avvalersi della loro collaborazione ed operano esclusivamente nel territorio comunale coincidente con quello di appartenenza dei propri iscritti.
Non si può essere iscritti a più di una associazione tra quelle comprese nell'elenco tenuto a cura del prefetto ai sensi del comma precedente.
52. 9. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis

Ai fini della sicurezza urbana è fatto divieto ai comuni, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di commercio, di consentire la formazione o la permanenza di quartieri o agglomerati urbani monoetnici, garantendo la presenza di esercizi commerciali integrati sotto il profilo della diversa nazionalità.
52. 01.Mantini.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis
(Misure per il rafforzamento del controllo sul territorio).

1. Al fine di corrispondere con tempestività alle esigenze di controllo del territorio, nell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 61, comma 22 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni il contingente dei reclutandi nelle carriere iniziali delle forze di polizia è tratto dai volontari delle forze Armate già risultati idonei a prestare servizio nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.
52. 02. Villecco Calipari, Minniti, Amici.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis
(Piano straordinario per la sicurezza e il controllo del territorio).

Al fine di realizzare un efficace piano per la sicurezza e il controllo del territorio e corrispondere adeguatamente alle esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali, alla tutela del patrimonio agroforestale e quelle del soccorso pubblico e della difesa civile, la Polizia di Stato, l'Arma di Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo dei vigili del fuoco ed il Corpo forestale dello Stato

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sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
52. 03.Minniti, Villecco Calipari, Amici.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art 52-bis.
(Misure per il rafforzamento dei controllo sul territorio).

1. Al fine di corrispondere con tempestività alle esigenze di controllo del territorio rafforzando la capacità di intervento dei nuclei di prevenzione del crimine, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autovetture da assegnare in dotazione alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
52. 04.Minniti, Villecco Calipari, Amici.
(Inammissibile)

ART. 53.

Sopprimerlo.
* 53. 1. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
* 53. 2. Sbrollini, Mosella, Murer, Bossa, D'Incecco, Binetti, Grassi, Calgaro, Livia Turco, Argentin, Lenzi.

Sopprimerlo.
* 53. 3. Palomba.

Sopprimerlo.
* 53. 4. Amici, Ferranti, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni relative all'articolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 198, n. 286 si applicano solo quando vi è l'esclusivo superiore interesse del bambino così come disposto dalle raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, contenute nel Commento generale n. 6 del 3 giugno 2005.
53. 5. Binetti, Sbrollini, Livia Turco, Miotto, Murer, Bossa, D'Incecco, Bucchino, Grassi, Calgaro, Lenzi.

ART. 54.

Sopprimerlo.
54. 1.Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 222, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai

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sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente».
54. 15. Palomba.

Sopprimere i commi 1, 5, 6, 7 e 9.
54. 14.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: coinvolto in un incidente stradale aggiungere le seguenti: con danno grave alle persone.
54. 2. Zeller, Brugger.

A1 comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso comma 1-ter.
54. 3. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 186, sostituire la parola «ammenda» ovunque ricorra con la seguente: «sanzione amministrativa»;
54. 4. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 186, al comma 2-bis, dopo le parole: «provoca un incidente stradale» aggiungere le seguenti: «con danno grave alle persone»;
54. 5. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 186, al comma 2-bis, dopo le parole: «in stato di ebbrezza» aggiungere le seguenti: «di cui al comma 2, lettera b) e c)»;
54. 6. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.
54. 7. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire le parole: la durata della sospensione della patente è raddoppiata con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.
54. 8. Zeller, Brugger.

Al comma 4, capoverso 4-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.
54. 30. I Relatori.
(Approvato)

Al comma 5, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:
c-bis) al Ministero dell'interno missione «ordine pubblico e sicurezza», nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dalle medesime forze di polizia;
54. 9. Governo.

Al comma 6, capoverso articolo 208-bis(destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati), comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«Qualora tali enti od organi non presentassero richiesta di assegnazione, i beni

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sono assegnati ad organizzazioni non profit che abbiano presentato apposita richiesta all'autorità».
54. 10. Bossa, Murer, Sbrollini, Livia Turco, Argentin, Lenzi.

Sopprimere il comma 7.
54. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 7, sostituire le parole prima di cinque anni con le seguenti: prima di due anni.
54. 12. Zeller, Brugger.

Al comma 7, sostituire le parole prima di cinque anni con le seguenti: prima di tre anni.
54. 13. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 54 è aggiunto il seguente:

Art. 54-bis.

1. L'articolo 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: « 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono triplicate. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel quadriennio. È inoltre disposto il sequestro del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato».
2. L'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma i sono quadruplicate. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. È inoltre disposto il sequestro del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.»
54. 01. Cosenza.

Dopo l'articolo 54 è aggiunto il seguente:

Art. 54-bis

1. Dopo l'articolo 586 del Codice Penale è aggiunto il seguente: «Art. 586-bis (Morte o lesioni come conseguenza della guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) - Quando dai fatti preveduti dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, deriva la morte o fa lesione dl una persona, si applicano le pene previste dagli articoli 575, 582 e 583.
2. Dopo il primo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente: « 1-bis. In ogni caso fa misura dell'espulsione di cui al comma 1 è obbligatoria nel caso in cui lo straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, sia stato condannato per il reato dl cui all'articolo 586-bis del Codice Penale così da fargli scontare la pena prevista in patria. Qualora non vi sia la certezza che lo Stato di provenienza intenda o sia in grado di assicurare il pieno compimento della pena decretata dalla magistratura italiana, il provvedimento di allontanamento viene differito al momento in cui il condannato per i reati di cui al precedente capoverso abbia scontato la pena prevista».
54. 02. Cosenza.

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ART. 56.

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-bis
(Introduzione dell'articolo 14-
bis della legge 30 marzo 2001, n. 125).

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

Art. 14-bis. - (disposizioni sulla distribuzione di bevande alcoliche). 1.1 - Chiunque vende o somministra bevande alcoliche dopo le ore 02.00 è tenuto ad inserire nella propria struttura un mezzo di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 186 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole 1,5 grammi per litro» sono aggiunte le seguenti «o dalle ore 02.00 alle ore 06.00» superiore a 0,2 grammi per litro.
3. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
c) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati.
4. I soggetti di cui al comma 3 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200 a euro 800, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui ai periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
5. Per i soggetti di cui al comma 3, ove incorrano nei reati di cui all'articolo 186, comma 2, lettere a), b) e c), le pene e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
6. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 5 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
7. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare respirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,2 e 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;
c) le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 125, e successive modificazioni.
8. I titolari dei luoghi di cui al comma 1 promuovono, tramite le categorie di rappresentanza, di intesa con le regioni e gli enti locali, coerentemente con le disposizione di cui all'articolo 117 della Costituzione, specifici programmi anche finanziari per incentivare il «guidatore designato», il trasporto degli utenti di locali di

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trattenimento e spettacolo attraverso servizi di taxi e di trasporto pubblico locale. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160.
9. All'articolo 689 dei codice penale, comma primo, le parole «L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande il quale somministra in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque vende o somministra in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche a un minore degli anni diciotto».
10. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma successivo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
11. La somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dal comma i dell'articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
12. Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 la vendita di alcolici può essere effettuata esclusivamente negli esercizi di cui al comma precedente. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro e con la confisca della merce. È comunque vietata la vendita e somministrazione di alcolici a mezzo di distributori automatici.
13. Le Violazioni delle disposizioni di cui al comma i sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.
14. I comuni sono tenuti, entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, ad aggiornare le proprie disposizioni regolamentari introducendo il divieto, adeguatamente sanzionato, di tenere in luogo pubblico comportamenti dannosi all'igiene, alla sanità pubblica e alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano.
15. Sono soppressi i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160.
16. Al comma 187 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 è aggiunto il seguente comma: «Gli esercenti hanno la facoltà di negare l'accesso al locale a coloro che hanno in precedenza turbato il regolare svolgimento dei trattenimenti e di allontanare chiunque disturba, in qualsiasi modo la clientela o, comunque, costituisca un pericolo, anche potenziale, per la sicurezza».
17. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dei trasporti adotta il regolamento di attuazione del primo comma dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125 introdotto dal comma 1 del presente articolo.
56. 01. Pini, Montagnoli.

ART. 57.

Al comma 2,.alla lettera a), capoverso 1), sopprimere il comma 2-sexies.
57. 2. Zeller, Brugger.

Al comma 2, alla lettera b), capoverso 1), sopprimere il comma 1-quater.
57. 1. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160 in materia di obblighi

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dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche).

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, sopprimere le parole da «devono interrompere» fino alle parole «una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre».
57. 3. Zeller, Brugger.

ART. 58.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: articoli 600, aggiungere le seguenti: 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 600-septies, 600-octies,.

Conseguentemente al medesimo capoverso sostituire le parole: per l'individuazione con le seguenti: e per l'individuazione.
58. 1. I Relatori.
(Approvato)

Dopo l'articolo 59 inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti di dati personali).

1. All'articolo 162, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 le parole «da ventimila euro a centoventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ottomila a centomila euro».
2. Con riferimento alle violazioni di cui all'articolo 44 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, nonché per quelle commesse durante la vigenza dello stesso e fino alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disposizione più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.
59. 01. Governo.

ART. 60.

Sopprimerlo.
*60. 1. Cassinelli, Mannucci.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*60. 2. Ferranti, Amici, Zaccaria, Bressa, Minniti, Tenaglia, Livia Turco, Bordo, Capano, Cavallaio, Ciriello, Concia, Cuperlo, D'Antona, Gianni Farina, Ferrari, Fontanelli, Giovannelli, Lanzillotta, Lo Moro, Melis, Naccarato, Piccolo, Pollastrini, Rossomando, Saperi, Tidei, Vassallo, Vaccaro.

Sostituirlo con il seguente:

1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e i fatti contestati siano diretti a commettere o a favorire atti o comportamenti di natura razzista o xenofoba o le condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale o a favorire associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'articolo 416-bis del codice penale, e sussistano concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività con strumenti informatici sulla rete internet, salvo che la legge non preveda strumenti più incisivi di intervento, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione dell'attività indicata, ordinando ai soggetti responsabili della memorizzazione delle informazioni (hosting), e in subordine a quelli responsabili

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della memorizzazione temporanea (caching), di impedire o cessare la trasmissione o, qualora tali rimedi non siano praticabili, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di applicare appositi strumenti tecnici atti ad impedire o contrastare tali attività.
2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua e definisce, ai fini dell'attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.
4. Per la predisposizione del decreto di cui al comma 3 il Ministro dell'interno si avvale di un tavolo tecnico istituito con proprio decreto cui partecipano, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti dal decreto, rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, nonché esperti di Università ed Enti di ricerca, rappresentanti del Registro italiano del ccTLD.it e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete internet. Il tavolo tecnico assicura tra l'altro per le attività di competenza, il raccordo con le attività dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione istituita dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 n. 460.
5. I fornitori dei servizi che per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.
6. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è sostituita dal seguente:

«1) col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda».
60. 3. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

Sostituire i commi, 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
1. «Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività a mezzo internet, l'autorità giudiziaria può disporre con proprio decreto l'interruzione dell'attività indicata, ordinando al soggetto ritenuto autore del reato di provvedere alla immediata rimozione, a titolo preventivo e cautelare, del contenuto attraverso il quale si estrinseca la citata attività. Il destinatario del provvedimento deve, in questo caso, procedervi senza ritardo e, comunque, non oltre ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento. In caso di ritardo nell'adempimento a detto ordine, l'autore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro mille fino ad euro settantamila, commisurata ai giorni di ritardo nell'adempimento.
2. Qualora, entro settantadue ore dalla notifica del provvedimento di cui al comma precedente, il soggetto contro cui si procede non vi dia esecuzione, l'autorità giudiziaria può ordinare al fornitore del servizio di hosting che ha in gestione la piattaforma telematica attraverso la quale il contenuto è diffuso al pubblico di procedere alla sua rimozione, a titolo preventivo e cautelare, ove abbia la possibilità tecnica di procedervi senza pregiudizio per l'accessibilità a contenuti estranei al procedimento.

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Tale fornitore del servizio di hosting, qualora ricorrano i presupposti che precedono, deve adempiere all'ordine impartitogli entro quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di ritardo nell'adempimento a detto ordine, il fornitore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro diecimila fino ad euro centomila, commisurata ai giorni di ritardo nell'adempimento.».
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pronunciati con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Le medesime disposizioni disciplinano altresì l'efficacia ed il regime di convalida, riesame ed impugnazione del provvedimento cautelare».
4. Per il coordinamento dell'attività di monitoraggio e repressione dei reati commessi a mezzo Internet, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico cui partecipano, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e deI Ministero dello sviluppo economico, nonchè rappresentanti delle società e delle associazioni di categoria dei prestatori dei servizi della società dell'informazione, così come definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.».
60. 4. Cassinelli, Mannucci.

Sostituire i commi 1, 2, 3, e 4 con i seguenti:
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere ché alcuno compia dette attività a mezzo internet, l'autorità giudiziaria può disporre con proprio decreto l'interruzione dell'attività indicata, ordinando al soggetto ritenuto autore del reato di provvedere alla immediata rimozione, a titolo preventivo e cautelare, del contenuto attraverso il quale si estrinseca la citata attività. Il destinatario del provvedimento deve, in questo caso, procedervi senza ritardo e, comunque, non oltre ventiquattro ore dalla notifica del provvedimento. In caso di ritardo nell'adempimento a detto ordine, l'autore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro mille fino ad curo settantamila, commisurata ai giorni di ritardo nell'adempimento.
2. Qualora, entro settantadue ore dalla notifica del provvedimento di cui al comma precedente, il soggetto contro cui si procede non vi dia esecuzione, l'autorità giudiziaria può ordinare al fornitore del servizio di hosting che ha in gestione la piattaforma telematica attraverso la quale il contenuto è diffuso al pubblico di procedere alla sua rimozione, a titolo preventivo e cautelare, ove abbia la possibilità tecnica di procedervi senza pregiudizio per l'accessibilità a contenuti estranei al procedimento. Tale fornitore del servizio di hosting, qualora ricorrano i presupposti che precedono, deve adempiere all'ordine impartitogli entro quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di ritardo nell'adempimento a detto ordine, il fornitore è tenuto al pagamento di una sanzione, da euro diecimila fino ad euro centomila, commisurata ai giorni di ritardo nell'adempimento.
3. Ai provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono si applicano le disposizioni degli articoli 322 e seguenti dei codice di procedura penale in materia di riesame, appello e impugnazioni nonché di efficacia del provvedimento cautelare emesso.
4. Per il coordinamento dell'attività di monitoraggio e repressione dei reati commessi a mezzo internet, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico cui partecipano, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e del Ministero

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dello sviluppo economico, nonché rappresentanti delle società e delle associazioni di categoria dei prestatori dei servizi della società dell'informazione, così come definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
60. 5. Cassinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, con le seguenti: e i fatti contestati siano diretti a commettere o a favorire atti o comportamenti di natura razzista o xenofoba o le condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale o a favorire associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'articolo 416-bis del codice penale, e sussistano concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività con strumenti informatici sulla rete internet, salvo che la legge non preveda strumenti più incisivi di intervento.
60. 7. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

Al comma 1 sostituire le parole: il Ministro dell'Interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, con le seguenti: il giudice procedente, su richiesta del procuratore della repubblica o del Ministro dell'interno e, dopo, la parola decreto aggiungere la seguente parola: motivato.
60. 8. Ferranti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per la predisposizione del decreto di cui al comma 3 il Ministro dell'interno si avvale di un tavolo tecnico istituito con proprio decreto cui partecipano, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti dal decreto, rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico, nonché esperti di Università ed Enti di ricerca, rappresentanti del Registro italiano del ccTLD.it e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività alla rete internet. Il tavolo tecnico assicura tra l'altro per le attività di competenza, il raccordo con le attività dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione istituita dal Regolamento del Parlamento europeo e dei Consiglio del 10 marzo 2004 n. 460.
60. 9. Rao, Vietti, Tassone, Mannino, Mantini.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
60-bis. Alla legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo l'articolo 14-quinquies aggiungere il seguente: «14-quinquies 1. (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai minori di anni 18 ai siti che diffondono materiale pornografico). - 1. I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai minori di anni 18 ai siti pornografici, sono obbligati ad individuare le opportune soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete internet. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete internet devono dotarsi degli strumenti di filtraggio idonei a consentire il blocco all'accesso dei minori di anni 18 ai siti pornografici e pedopornografici.
2. La violazione degli obblighi di cui ai comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.
60. 01. Zeller, Brugger.

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ART. 61.

Sopprimerlo.
61. 1. Governo.
(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 61.
(Programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere dal diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.
2. È riaperto, fino a 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine previsto dall'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la ratifica degli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono riaperti, fino a 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini previsti dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, rispettivamente per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche di cui all'articolo 12, comma 2, della medesima legge n. 136 del 1999.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad applicarsi fino a 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della predetta legge.
61. 2.Bianconi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5. In sede di attivazione dei programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dei relativi accordi di programma e di ripartizione delle relative risorse, è accordata preferenza a quelli - rilocalizzati nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri Comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 individuati con Decreto 16 aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 dei 17 aprile 2009, del Commissario Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, e successive modifiche e integrazioni».
61. 3.Abrignani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5. La rilocalizzazione dei programmi integrati di intervento nei comuni, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, anche, in deroga all'articolo 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136, al di fuori della Regione e comunque con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 12, comma 6, della stessa legge, determina priorità nella valutazione delle proposte e nel completamento dei procedimenti intesi alla sottoscrizione degli accordi di programma ed alla stipula delle convenzioni urbanistiche».
61. 4.Di Cagno Abbrescia.
(Inammissibile)

ART. 62.

Al comma 1, capoverso Articolo 143 comma 10 sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti: «Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente

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articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 7 giugno 1991, n. 182.»
62. 1.Governo.
(Approvato)

ART. 63.

Al comma 1, sostituire le parole: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato», con le seguenti: «, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia locale».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con le seguenti:, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia locale.
63. 1.Rampelli, Marsilio.

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133).

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta»;
2) al comma 4, le parole: «in numero non superiore a cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unità»;
b) all'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1, rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di quattro anni. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza dei periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo dei presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno di altri distretti della

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stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia»;
4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione»;
5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.861.633 per l'anno 2009 e di euro 2.510.045 a decorrere dall'anno 2010, cui si provvede a valere delle risorse del Ministero della giustizia iscritte nel Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181.
65. 01.Governo.